Sentenza 22 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 22/01/2025, n. 1231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1231 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01231/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10330/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10330 del 2024, proposto da
Collextion Legal Società tra Avvocati S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Concetta Sorrentino, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, largo Arrigo Vii n. 4;
contro
Asl Napoli 3 Sud, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Rajola Pescarini, Amneris Irace, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'esecuzione della
- Sentenza n. 973/2023 – n. RG 2975/2019 emessa in data 18/07/2023 dal Tribunale di Tivoli, l’Azienda Sanitaria Locale è stata condannata al pagamento in favore della ricorrente delle spese della fase monitoria liquidate in € 567,00 per onorari oltre oneri di legge nonché delle spese del giudizio di opposizione liquidate in € 1.800,00 per onorari oltre oneri di legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Asl Napoli 3 Sud;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2025 la dott.ssa Claudia Lattanzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza in epigrafe specificata, con la quale il Tribunale di Tivoli ha condannato l’Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud al pagamento in favore dell’Avv. Concetta Sorrentino delle spese legali pari ad € 567,00 per la fase monitoria oltre oneri di legge ed € 1.800,00 per il giudizio di opposizione oltre oneri di legge.
L’Asl resistente si è costituita con memoria di stile.
All’udienza del 14 gennaio 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è fondato.
Il giudizio di ottemperanza è ammissibile anche per l’esecuzione della parte della sentenza contenente la condanna al pagamento delle spese di giudizio, dalla quale nasce l’obbligo di far luogo alla corresponsione della relativa prestazione pecuniaria, ed anche quando esse siano, in particolare, liquidate in favore del difensore della parte vittoriosa, riconosciuto antistatario (cfr. TAR Napoli, Sez. IV, 16 ottobre 2014, n. 5343, TAR Napoli, Sez. VIII, 4 settembre 2015, n. 4326); questo tipo di pronuncia, per effetto della quale si instaura un rapporto obbligatorio tra detto difensore e la parte pubblica soccombente, legittima il primo a proporre per il relativo adempimento un giudizio di ottemperanza, che non può che tendere a far conseguire anche nei suoi riguardi tutta l’utilità scaturente dalla pronuncia giurisdizionale ed illegittimamente negata dall'Amministrazione con il comportamento omissivo (Consiglio di Stato, Sez. IV, 28 dicembre 2005, n. 7389).
La sentenza esecutiva è stata notificata alla Asl Napoli 3 Sud in data 20 settembre 2023 ed è passata in giudicato come risultato dal certificato del Tribunale di Tivoli del 26 settembre 2024.
Non risulta che l’amministrazione abbia dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale, sicché sussistono tutti i requisiti per l’azione in ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. del c.p.a.
Deve pertanto dichiararsi l’obbligo dell’ASL convenuta di dare esecuzione al giudicato di cui in epigrafe, nel termine di giorni 30 dalla notificazione ovvero dalla comunicazione della presente sentenza.
In caso di infruttuoso decorso del termine si nomina fin da ora un Commissario ad acta che senza compenso provvederà a dare esecuzione alla citata sentenza.
Le spese del presente giudizio vadano poste a carico dell’amministrazione resistente, nella misura liquidata in dispositivo, in base al principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
a) ordina all’ASL di dare esecuzione al titolo indicato in epigrafe nel termine di 30 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza;
b) nomina quale Commissario ad acta il Direttore generale dell’ASL resistente preposto alla Direzione generale competente per la materia oggetto del presente contenzioso, il quale, senza compenso, provvederà a dare esecuzione alla sentenza di cui in epigrafe nel termine di 30 giorni, decorrente dalla scadenza del termine concesso all’amministrazione;
c) condanna l’amministrazione intimata al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente, che vengono liquidate in complessivi euro 1500,00 (millecinquecento/00), oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Cristina Quiligotti, Presidente
Claudia Lattanzi, Consigliere, Estensore
Francesca Ferrazzoli, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Claudia Lattanzi | Maria Cristina Quiligotti |
IL SEGRETARIO