Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 21/01/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1611 /2023 R.G.
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa Anna Sandra Bandini, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n. 149/2022) – fissata per il 15/01/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da nata a [...] il [...], C. F. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. CASCIO FERRO VITO
CONTRO
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. ILARDO GIANTONY verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore di “con le presenti note si chiede Parte_1 che la causa venga posta in decisione e, stante l'esito favorevole della ctu, si insiste per la condanna di controparte alle spese di lite di ambedue le fasi del giudizio da distrarre in favore del procuratore antistatario che, all'uopo, dichiara di non aver ricevuto anticipi. vista la nota depositata dal procuratore dell' Controparte_1
“ richiama le conclusioni precedentemente formulate, da intendersi
[...]
qui come integralmente ritrascritte oggetto Assegno - pensione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo del giudizio di merito ex art. 445 bis comma VI c.p.c, depositato il
29/11/2023, la ricorrente di cui in epigrafe adiva il Tribunale del Lavoro di Sciacca, chiedendo accertarsi la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dello status di portatore di handicap art.3 comma 3 Legge 104/1992, non riconosciuta in sede di A.T.P. con condanna dell' . CP_2
Fissata udienza di comparizione, si costituiva l' , che eccepiva l'inammissibilità e, comunque, CP_2
l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto per l'insussistenza dei requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento della provvidenza in questione.
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Preliminarmente, va ritenuto osservato il requisito della tempestività, riferito sia alla domanda per accertamento tecnico preventivo, che al ricorso introduttivo del giudizio di merito
Nel merito, va ritenuta la sussistenza del dedotto requisito sanitario nei termini appresso indicati.
Il consulente tecnico d'ufficio, in fedele esecuzione dell'incarico ricevuto, sulla base delle risultanze degli esami clinici e degli accertamenti espletati, ha accertato che la ricorrente è affetta da “Artrosi polidistrettuale ad elevata incidenza funzionale. Obesità Ipertensione arteriosa Ipoacusia severa bilaterale. In base a quanto prima argomentato si ritiene che la signora sia in Parte_1 possesso dei requisiti per ottenere il beneficio dell'indennità di accompagnamento e per essere riconosciuta portatore di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 3 L.104/92.
Decorrenza Il quadro clinico della ricorrente appare evidentemente peggiorato rispetto a quanto evidenziato nella documentazione agli atti ed anche rispetto a quanto riportato nella CTU redatta in sede di ATP dalla Dott.ssa Come già specificato non vi è agli atti documentazione probante Per_1
l'impossibilità della periziata di deambulare autonomamente e non vi è motivo di confutare la precedente CTU. Per tale ragione si ritiene che il beneficio sia stato acquisito nel periodo intercorso fra la CTU del 03-10-23 ed il 19-09-24, in cui si è dato inizio a queste operazioni peritali. Il lasso di tempo di quasi un anno, peraltro, giustifica pienamente un fisiologico aggravamento.
Considerato che
il quadro patologico responsabile dell'incapacità a deambulare non è di tipo acuto ma cronico, con un aggravamento progressivo, non sarebbe corretto riconoscere il beneficio dal giorno delle operazioni peritali, ma va retrodatato. Nel caso in oggetto si ritiene che possa fissarsi la decorrenza in un periodo equidistante fra le due CTU, e che i requisiti sanitari possano ritenersi acquisiti dal mese di maggio del 2024. Revisione Considerato che le condizioni utili al riconoscimento del beneficio dell'accompagnamento sono legate al quadro di obesità che impedisce l'esecuzione di un intervento di protesi alle ginocchia, non potendosi escludere una riduzione del peso e, quindi, di un intervento che porterebbe significativo miglioramento alle condizioni della signora , il Pt_1
beneficio deve intendersi a tempo determinato, e si fissa una revisione dopo anni due. La presente relazione è stata alle parti per eventuali osservazioni L' ha fatto pervenire le note si seguito CP_2 riportate, mentre il documento integrale viene allegato alla presente perizia. “Si ritiene di non poter condividere le conclusioni medico-legali cui giunge il CTU nella propria relazione di bozza. Non si condivide la concessione dell'indennita' di accompagnamento e dell'art 3 co 3 poichè letta l'obiettività peritale non emerge il difetto permanente alla capacità deambulatoria nè nelle autonomie. Pur ammettendo la presenza di un importante limitazione funzionale dell'apparato osteoarticolare aggravato dall'obesità appare chiara la condizione di inabilita' totale al 100%, ma non appiono lese in maniera continuativa e permanente nè la capacità deambulatioria nè le funzioni neuro-cognitive cui compete per il soggetto la capacità di autodeterminarsi.
Sebbene le citate sentenze, ogni condizione va valutata da caso in caso, e nella fattispecie risulta ragionevole un parere non concorde, rammentando anche la sentenza della Cassazione Civile sez. lav. 22/02/2002 n. 667 “Ai fini dell'attribuzione dell'indennita' di accompagnamento, la nozione di
"incapacità a compiere gli atti quotidiano della vita” comprenderebbe quei casi in cui l'assistito pur potendosi spostare nell'ambito domestico o fuori (come nel caso in oggetto) non sia per la natura della malattia in grado di provvedere in prima persona ai bisogni della vita quotidiana dovendo dipendere dall'aiuto costante e continuativo del prossimo” anche nella condizione di “abbisognevole di assistenza continuativa e costante " non risulta soddisfatta nel caso in oggetto, a comprova la valutazione del CTU di indicare una decorrenza ad anni due nel caso la stessa parte attrice effettui
" un intervento di protesi alle ginocchia”. Voglia il CTU rivedere le proprie conclusioni. Cordialita'”
RISPOSTA DEL CTU ALLE OSSERVAZIONI PARTE RICORRENTE In sede di operazioni peritali la ricorrente presentava una severa limitazione funzionale a carico della spalla destra, tale da non riuscire a vestirsi e svestirsi autonomamente, attività elementare a cadenza quotidiana, per la quale la signora ha bisogno di assistenza. Per quanto attiene alla deambulazione, la stessa era Pt_1
possibile solo con sostegno, a passi piccoli trascinati, con severa zoppia e tendenza al cedimento sotto carico. Si ricorda a chi scrive che in caso di “grave pericolo in ragione di una incombente e concreta possibilità di cadute, tanto da tradursi di fatto in una incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita”, la Cassazione orienta per la concessione del beneficio. Tale orientamento appare condivisibile nel caso in oggetto, in cui la deambulazione era talmente deficitaria da poter essere considerata impossibile, anche considerati i rischi quoad vitam in caso di caduta di soggetti anziani (la ricorrente è ultraottuagenaria). Le funzioni neuro-cognitive, si concorda con la Collega dell' erano integre, e la ricorrente in grado di autodeterminarsi. A causa delle limitazioni prima CP_2 indicate si ritiene che la ricorrente necessiti di assistenza continuativa e costante, e che l'obiettività evidenzi senza dubbio questa necessità. Il fatto, infine, che sia stata indicata una revisione non inficia il giudizio medico-legale, ma evidenzia solamente che una eventuale terapia chirurgica potrebbe ridurre la disabilità rilevata in modo significativo, occasione che imporrebbe una rivalutazione del caso. Per tali ragioni si conferma il giudizio espresso nella bozza inviata alle parti. “ (v. conclusioni della relazione tecnica). Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio meritano di essere integralmente condivise perché immuni da vizi logici, adeguatamente motivate e basate su rigorosi accertamenti medico-legali e sulla documentazione sanitaria esaminata.
Pertanto, va ritenuto che la ricorrente presenta i requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dello status di portatore di handicap ex art.3 comma 3 della legge 104/1992 con decorrenza dal maggio 2024 e con revisione a due anni.
Essendo stato riconosciuto il diritto della ricorrente con decorrenza successiva sia alla domanda amministrativa che alla perizia svolta in sede di ATP Le spese vanno integralmente compensate. CP_ Le spese relative alla consulenza tecnica vanno poste definitivamente carico dell' con riferimento ad entrambe le fasi di giudizio (sommaria e di merito).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- accoglie la domanda e dichiara che presenta i requisiti per il Parte_1
riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dello status di portatore di handicap ex art.3 comma 3 della legge 104/1992 con decorrenza dal maggio 2024 e con revisione a due anni.
- compensa integralmente le spese di lite;
- lascia definitivamente a carico dell' convenuto il compenso al c.t.u. già liquidato ( con CP_3
riferimento ad entrambe le fasi, sommaria e di merito) –
Così deciso in Sciacca 21/01/2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Anna Sandra Bandini