Articolo 7 della Legge 10 novembre 2021, n. 175
Articolo 6Articolo 8
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12 dicembre 2021
Art. 7. Centro nazionale per le malattie rare 1. Il Centro nazionale per le malattie rare, istituito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute del 2 marzo 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 88 del 15 aprile 2016, svolge attivita' di ricerca, consulenza e documentazione sulle malattie rare e sui farmaci orfani finalizzate alla prevenzione, al trattamento e alla sorveglianza degli stessi.
2. Il Centro nazionale per le malattie rare cura la tenuta e la gestione del Registro nazionale delle malattie rare.
Note all'art. 7:
- Il decreto del Ministro della salute del 2 marzo 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016 reca: «Approvazione del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Istituto superiore di sanita', ai sensi dell' art. 3 del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106 ».
Entrata in vigore il 12 dicembre 2021