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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VI, sentenza 11/02/2026, n. 979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 979 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 979/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
27/01/2026 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
CAPONE SILVIA, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5612/2025 depositato il 28/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Giuseppe Grezar, 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Cosoleto - Piazza Italia 1 89050 Cosoleto RC
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 0948202500007715 TARI 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 408/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato al Comune di Cosoleto e ad Agenzia delle Entrate Riscossione in data 28.09.2025, inoltrato telematicamente in pari data alla segreteria di questa Corte, Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 0948202500007715 000 notificata in data 11/09/2025 e degli atti :
- AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 118 di importo pari ad € 1.321,51 inerente a TARI anno 2017 -interessi e sanzioni- notificato in data 23/09/2022;
- AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 71 di importo pari ad € 1.317,16 inerente a TARI anno 2018 -interessi e sanzioni- notificato in data 14/07/2023.
Il ricorrente ha eccepito l'omessa notifica dei prodromici atti impositivi, l'illegittimità dell'atto impugnato in quanto i regolamenti e le delibere di determinazione delle tariffe dei tributi locali (quale è la TARI) devono essere approvati dal Comune entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, come previsto dall'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, in particolare, per le tariffe della TARI dall'art. 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; che al fine di acquisire efficacia, poi, i regolamenti e le delibere tariffarie devono essere pubblicati sul sito internet www.finanze. gov.it; che essi sono applicabili per l'anno cui si riferiscono – e dunque dal 1° gennaio dell'anno medesimo –
a condizione che tale pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dello stesso anno [art. 13, comma 15-ter, del D. L. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, inserito dall'art. 15-bis del D. L. n. 34 del
2019, convertito dalla legge n. 58 del 2019]; che nel caso di specie il Comune di Cosoleto non ha provveduto a tale adempimento;
che non risultano infatti pubblicati tanto il regolamento e la delibera di approvazione del 2021 quanto la delibera di approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2022; che la documentazione inserita in data meno recente risale all'anno 2023; che deve escludersi che il Comune possa emanare delibere che fissino retroattivamente i vari parametri di calcolo l'atto impugnato va dichiarato nullo e inefficace;
l'intervenuta prescrizione. Chiedeva pertanto l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese di giudizio da liquidarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio il Comune di Cosoleto che controdeduceva l'inammissibilità delle eccezioni, stante l'avvenuta regolare notifica degli atti impositivi e la mancata impugnazione degli stessi, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione e chiedeva il rigetto del ricorso.
Si costituiva in giudizio ADER con controdeduceva il proprio difetto di legittimazione quanto alle eccezioni relative agli atti impositivi, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione e chiedeva il rigetto del ricorso.
A seguito dell'udienza del 27 gennaio 2026 la Corte tratteneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei seguenti termini.
Il Comune di Cosoleto ha dimostrato l'avvenuta unicamente dell'avviso di accertamento TARI annualità
2018, che risulta notificato in data 14.07.2023, come da avviso di ricevimento prodotto in atti.
L'atto in questione non risulta essere stato impugnato, per cui, stante la relativa irretrattabilità risultano inammissibili le eccezioni relative alla pretesa impositiva. Risulta altresì infondata 'eccezione di prescrizione, stante la risalenza dell'ultimo atto interruttivo alla data del 14.07.2023, ed il termine quinquennale di prescrizione in relazione alla natura del credito.
Diversamente parte resistente Comune di Cosoleto non ha dimostrato l'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento relativo alla TARI annualità 2017.
Limitatamente a tale pretesa impositiva il preavviso di fermo amministrativo deve essere annullato, atteso che, in difetto della prova della regolarità della sequenza procedimentale, volta ad assicurare la pienezza della possibilità del contribuente di difendersi, consegue la illegittimità dell'atto della riscossione impugnato.
Stante il parziale accoglimento ricorrono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Reggio Calabria, Sezione VI, accoglie parzialmente il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 0948202500007715 000 che dichiara nulla nei limiti meglio descritti in parte motiva. Dichiara le spese di giudizio interamente compensate tra le parti. Così deciso in Reggio Calabria il 27 gennaio 2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 6, riunita in udienza il
27/01/2026 alle ore 15:00 in composizione monocratica:
CAPONE SILVIA, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5612/2025 depositato il 28/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Giuseppe Grezar, 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Cosoleto - Piazza Italia 1 89050 Cosoleto RC
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 0948202500007715 TARI 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 408/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato al Comune di Cosoleto e ad Agenzia delle Entrate Riscossione in data 28.09.2025, inoltrato telematicamente in pari data alla segreteria di questa Corte, Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 0948202500007715 000 notificata in data 11/09/2025 e degli atti :
- AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 118 di importo pari ad € 1.321,51 inerente a TARI anno 2017 -interessi e sanzioni- notificato in data 23/09/2022;
- AVVISO DI ACCERTAMENTO N. 71 di importo pari ad € 1.317,16 inerente a TARI anno 2018 -interessi e sanzioni- notificato in data 14/07/2023.
Il ricorrente ha eccepito l'omessa notifica dei prodromici atti impositivi, l'illegittimità dell'atto impugnato in quanto i regolamenti e le delibere di determinazione delle tariffe dei tributi locali (quale è la TARI) devono essere approvati dal Comune entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, come previsto dall'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, in particolare, per le tariffe della TARI dall'art. 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2013, n. 147; che al fine di acquisire efficacia, poi, i regolamenti e le delibere tariffarie devono essere pubblicati sul sito internet www.finanze. gov.it; che essi sono applicabili per l'anno cui si riferiscono – e dunque dal 1° gennaio dell'anno medesimo –
a condizione che tale pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dello stesso anno [art. 13, comma 15-ter, del D. L. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, inserito dall'art. 15-bis del D. L. n. 34 del
2019, convertito dalla legge n. 58 del 2019]; che nel caso di specie il Comune di Cosoleto non ha provveduto a tale adempimento;
che non risultano infatti pubblicati tanto il regolamento e la delibera di approvazione del 2021 quanto la delibera di approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2022; che la documentazione inserita in data meno recente risale all'anno 2023; che deve escludersi che il Comune possa emanare delibere che fissino retroattivamente i vari parametri di calcolo l'atto impugnato va dichiarato nullo e inefficace;
l'intervenuta prescrizione. Chiedeva pertanto l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese di giudizio da liquidarsi in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio il Comune di Cosoleto che controdeduceva l'inammissibilità delle eccezioni, stante l'avvenuta regolare notifica degli atti impositivi e la mancata impugnazione degli stessi, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione e chiedeva il rigetto del ricorso.
Si costituiva in giudizio ADER con controdeduceva il proprio difetto di legittimazione quanto alle eccezioni relative agli atti impositivi, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione e chiedeva il rigetto del ricorso.
A seguito dell'udienza del 27 gennaio 2026 la Corte tratteneva il ricorso in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto nei seguenti termini.
Il Comune di Cosoleto ha dimostrato l'avvenuta unicamente dell'avviso di accertamento TARI annualità
2018, che risulta notificato in data 14.07.2023, come da avviso di ricevimento prodotto in atti.
L'atto in questione non risulta essere stato impugnato, per cui, stante la relativa irretrattabilità risultano inammissibili le eccezioni relative alla pretesa impositiva. Risulta altresì infondata 'eccezione di prescrizione, stante la risalenza dell'ultimo atto interruttivo alla data del 14.07.2023, ed il termine quinquennale di prescrizione in relazione alla natura del credito.
Diversamente parte resistente Comune di Cosoleto non ha dimostrato l'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento relativo alla TARI annualità 2017.
Limitatamente a tale pretesa impositiva il preavviso di fermo amministrativo deve essere annullato, atteso che, in difetto della prova della regolarità della sequenza procedimentale, volta ad assicurare la pienezza della possibilità del contribuente di difendersi, consegue la illegittimità dell'atto della riscossione impugnato.
Stante il parziale accoglimento ricorrono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Reggio Calabria, Sezione VI, accoglie parzialmente il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 0948202500007715 000 che dichiara nulla nei limiti meglio descritti in parte motiva. Dichiara le spese di giudizio interamente compensate tra le parti. Così deciso in Reggio Calabria il 27 gennaio 2026