Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 17/03/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Viterbo – sez. civ. – in persona del G.U. dott.ssa Francesca Capuzzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2201/2024 del R.G.A.C., pendente tra
(c.f. , elettivamente domiciliato in Viterbo, via I. Garbini n. 20, Parte_1 C.F._1
presso lo studio dell'avv. Monica Fortuna, che lo rappresenta e difende come da procura allegata all'atto di citazione
Attore
e
(c.f. ), in persona del prefetto p.t. Controparte_1 P.IVA_1
Convenuto contumace
Oggetto: appello avverso sentenza del giudice di pace in materia di opposizione a sanzione amministrativa per violazione del codice della strada.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 21.11.2024 ha chiesto all'intestato tribunale la riforma della Parte_1
sentenza n. 142/2023 pubblicata il 9.4.2024 con la quale il giudice di pace di Viterbo ha respinto il ricorso presentato dal e, per l'effetto, ha convalidato l'ordinanza ingiunzione n. 42180/23 e n. 42182/23 Parte_1
emesse dal prefetto di Viterbo il 24.5.2023 con cui sono state contestate, rispettivamente, la violazione dell'art. 193 comma 2 del D. L. n° 285/92, per avere circolato con il motociclo targato 3CMN9 privo della obbligatoria copertura assicurativa, e la violazione dell'art. 218 comma 6 del D. L. n° 285/92, per avere circolato con il motociclo targato 3CMN9 avendo la patente di guida sospesa.
L'appellante ha censurato la decisione per erroneità, difetto di motivazione e difetto di istruttoria;
in primo luogo è contestato il fatto stesso della circolazione, alla luce del certificato dell'officina Billi, nonché
l'illegittimo esercizio del potere officioso del giudice sull'ordine di deposito della documentazione, disposto a un'autorità – i Carabinieri di Ischia di Castro – diversa da quella che ha emesso il provvedimento impugnato
– la di Viterbo –; il deposito, privo dell'attestazione di conformità e che peraltro è avvenuto via CP_2 pec, e non tramite la rituale via telematica, sarebbe illegittimo in quanto avvenuto in surroga della controparte non costituita.
Nel merito l'appellante ha esposto di essere possessore di un ciclomotore Malaguti F15 (tg. 3CMN9) privo di copertura assicurativa, in quanto non funzionante e di essersi adoperato con un conoscente per rimuoverlo
), sanzioni queste subito dopo pagate, e ancora hanno proceduto alla sospensione della patente Numero_1
di guida (verbale n. ) e così al fermo amministrativo per tre mesi;
che il mezzo non è stato Numero_2
comunque assicurato con una polizza assicurativa semestrale, in quanto non funzionante, privo di immatricolazione e sottoposto a fermo trimestrale;
infine, l'autorità prefettizia ha disposto con ordinanza n.
0042180 la confisca del veicolo per violazione dell'obbligo di circolazione con copertura assicurativa e con ordinanza n. 0042182 l'ingiunzione di pagamento di € 2.460 per la guida con patente sospesa, provvedimenti avverso i quali ha proposto ricorso e a cui si riferisce la sentenza impugnata.
La causa, introdotta con citazione e di natura strettamente documentale, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 13.2.2025, senza mutamento del rito, e previa rinuncia ai termini di legge da parte dell'appellante.
Innanzitutto, va dichiarata la contumacia della la quale, benché regolarmente citata, Controparte_3
non si è costituita in giudizio.
L'appello è infondato.
Ai sensi dell'art. 3, comma 1 n. 9) del codice della strada deve intendersi per circolazione il movimento, la fermata e la sosta dei veicoli sulla strada, pertanto le contestazioni contenute nel verbale dei carabinieri, che hanno riscontrato l'avvenuta circolazione del ciclomotore dell'appellante senza copertura assicurativa e senza patente di guida. risultano coerenti con le dichiarazioni dello stesso appellante, essendo pacifico che i militari hanno riscontrato la presenza del ciclomotore su strada, nella disponibilità materiale e alla presenza del proprietario.
La versione fornita dal signor secondo cui il mezzo sarebbe stato trafugato da ignoti e Parte_1 accidentalmente rinvenuto sulla pubblica via, nel preciso momento in cui sono intervenuti i carabinieri, non
è verosimile poiché il trasgressore nulla ha osservato in tal senso nell'immediatezza dei fatti, non recando i verbali alcuna indicazione dell'asserito furto seppure, invece, proprio quella sarebbe stata la sede in cui, ragionevolmente, il avrebbe potuto sporgere denuncia a titolo di persona offesa dal supposto Parte_1
reato.
Peraltro, la suddetta denuncia non è stata sporta nemmeno successivamente, mentre il trasgressore pretendeva di provare a mezzo testimoni dei fatti irrilevanti poiché nessuno dei capitoli di prova articolati nel ricorso aveva ad oggetto la circostanza che il testimone avesse assistito all'asserito furto.
Sulla scorta di tali evidenze la decisione del giudice di pace di non ammettere le prove testimoniali e di confermare le sanzioni irrogate va confermata, valendo quanto riscontrato dai pubblici ufficiali e da loro attestato con i verbali presupposti alle ordinanze ingiunzione e assistiti dalla fede privilegiata di cui all'art. 2700 c.c., anche senza necessità di alcun supporto alla motivazione sulla base dei filmati acquisiti in primo grado.
In ragione della contumacia della , nulla va disposto per le spese. CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
1. dichiara la contumacia della prefettura di Viterbo;
2. rigetta l'appello;
3. nulla per le spese.
Così deciso in Viterbo il 14.3.2025
Il giudice
Francesca Capuzzi