Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 17/02/2025, n. 622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 622 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00622/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01861/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di AT (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1861 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Fulvio Cintioli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Pace del Mela, non costituito in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Rosario Ventimiglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della nota -OMISSIS- dell'8 settembre 2021 del Responsabile Area 5 del Comune di Pace del Mela di rigetto della domanda di adozione misure repressive dell'intervento edilizio di cui alla S.c.i.a. prot. -OMISSIS- del 10 marzo 2020 di -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 9 dicembre 2024 la dott.ssa Agata Gabriella Caudullo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente proposto il ricorrente ha rappresentato quanto segue:
Il controinteressato sig. -OMISSIS- ha inoltrato al Comune di Pace del Mela SCIA -OMISSIS- del 10 marzo 2020 avente ad oggetto la copertura con tetto a falde del terrazzo sovrastante il piano abitabile di sua proprietà compreso in un fabbricato sito in via -OMISSIS- di Pace del Mela.
Il terrazzo in questione copre circa metà del fabbricato giacché l’altra metà è di proprietà del ricorrente, pure proprietario della relativa porzione di terrazzo di copertura.
La “relazione tecnica” allegata al progetto dichiara che “ l’intervento edilizio attiene alla realizzazione di una copertura a tetto a due falde in fabbricato esistente a tre elevazioni f.t. avente già copertura piana e praticabile … prevede : l’altezza al colmo sarà pari a 3,40 ml, pertanto la realizzazione della copertura a tetto a falde non implica né aumento di volume né aumento di altezza del fabbricato ai sensi del vigente Regolamento edilizio; il locale sottotetto, compreso l’ultimo solaio piano del fabbricato, sarà accessibile per la sola manutenzione e per consentire anche l’accesso alla copertura”.
La “relazione tecnica”, anteriormente depositata presso l’Ufficio del Genio Civile unitamente al progetto a fini antisismici, dichiara che:
- la struttura che si andrà a collocare sulla terrazza può essere assimilabile ad un impianto tecnologico il cui peso è inferiore al carico permanente del solaio su cui è collocato;
- non è richiesta la valutazione della sicurezza ai sensi del cap. 8 delle NTC, se ricorrono contemporaneamente le seguenti condizioni: - la nuova copertura sia realizzata con materiali leggeri con peso permanente strutturale e non strutturale inferiore a 100 Kg/mq;
- l’angolo di inclinazione della falsa sia inferiore o pari a 20°;
- il sottotetto, individuato tra solaio piano e nuova falda, non sia abitabile;
- per le opere in progetto non è previsto un incremento del carico accidentale sull’ultimo impalcato piano, bensì una riduzione dello stesso, poiché il sottotetto compreso tra il tetto a falde e l’ultimo impalcato piano, sarà non abitabile ed accessibile per sola manutenzione; si prevede, pertanto, nella fattispecie un carico variabile di 50 daN/cmq., contro 200 daN/mc previsti nel progetto dell’esistente autorizzato, essendo prevista nel progetto autorizzato una copertura piana praticabile.
In definitiva, il progetto è stato concepito, a fini antisismici, come attinente a locale non abitabile, accessibile solo per occasionale manutenzione e senza pesi elevati permanenti; come tale, non necessitante del rispetto delle più severe regole tecniche in materia.
Il ricorrente, presa visione della documentazione allegata alla SCIA, con PEC del 10 gennaio 2021, ha sollecitato un intervento in autotutela del Comune.
Data l’inerzia del Comune il ricorrente ha proposto ricorso avverso il silenzio.
Nelle more il Comune, con nota -OMISSIS- dell’8 settembre 2021, ha respinto l’istanza di autotutela e, pertanto, con sentenza n. 3236/2021 il Tribunale ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Avverso tale ultimo provvedimento, il ricorrente ha agito in questa sede, sollevando le seguenti censure:
I. In ordine al volume realizzato, la relazione tecnica allegata alla SCIA qualificherebbe l’intervento edilizio come locale tecnico.
Tuttavia, alla luce della descrizione dell’intervento edilizio contenuta nella stessa relazione, l’opera, con un’altezza al colmo pari a 3,40 ml, violerebbe l’art. 38 del Regolamento edilizio del Comune di Pace del Mela, secondo il quale: “I sottotetti possono essere utilizzati per deposito occasionale e non sono computati nella volumetria, a condizione che le falde vengano impostate a non più di cm. 50 dall’intradosso dell’ultimo solaio orizzontale o soffitto ed abbiano pendenza non superiore al 25 % ed altezza netta al colmo non superiore a mt. 2,40”. Diversamente, verranno conteggiati per intero nella volumetria”.
L’altezza al colmo pari a 3,40 metri comporterebbe, invero, diversamente da quanto asserito dal tecnico di parte, un aumento del volume e dell’altezza del fabbricato.
II. Con riferimento, poi, alla normativa antisismica, dalla relazione depositata presso l’Ufficio del Genio Civile, si evince che:
“- la struttura che si andrà a collocare sulla terrazza può essere assimilabile ad un impianto tecnologico il cui peso è inferiore al carico permanente del solaio su cui è collocato;
- non è richiesta la valutazione della sicurezza ai sensi del cap. 8 delle NTC, se ricorrono contemporaneamente le seguenti condizioni: - la nuova copertura sia realizzata con materiali leggeri con peso permanente strutturale e non strutturale inferiore a 100 Kg/mq; - l’angolo di inclinazione della falsa sia inferiore o pari a 20°; - il sottotetto, individuato tra solaio piano e nuova falda, non sia abitabile;
- per le opere in progetto non è previsto un incremento del carico accidentale sull’ultimo impalcato piano, bensì una riduzione dello stesso, poiché il sottotetto compreso tra il tetto a falde e l’ultimo impalcato piano, sarà non abitabile ed accessibile per sola manutenzione; si prevede, pertanto, nella fattispecie un carico variabile di 50 daN/cmq., contro 200 daN/mc previsti nel progetto dell’esistente autorizzato, essendo prevista nel progetto autorizzato una copertura piana praticabile”.
Non sarebbe stata eseguita, dunque, la “valutazione della sicurezza”, in quanto “il sottotetto compreso tra il tetto a falde e l’ultimo impalcato piano, sarà non abitabile ed accessibile per sola manutenzione …. assimilabile ad un impianto tecnologico”.
Prospettando tale utilizzo dell’opera, si sarebbe fatto a meno della citata valutazione, che la stessa relazione riconosce altrimenti indefettibile in virtù del D.M. 17/10/2018 (Norme Tecniche per le Costruzioni - NTC), punto 8.4.1.
III. Il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo anche nella parte in cui ha ritenuto non necessario il consento del ricorrente per la realizzazione del sottotetto, ai sensi dell’art. 1120 c.c.
IV. Infine, l’intervento realizzato violerebbe le distanze previste dall’art. 30 del Regolamento edilizio comunale. Invero, dalla planimetria sarebbe evincibile che la parete muraria del nuovo fabbricato lascia, per un tratto, uno spazio di circa m. 1,50 dal confine con la porzione di terrazzo del -OMISSIS-, anziché arretrarsi di m. 5,00, come previsto dalla norma regolamentare.
2. L’Amministrazione, pur ritualmente intimata, non si è costituita.
3. Il controinteressato si è costituito in data 30.12.2021, con memoria di mera forma.
4. All’udienza del 9 dicembre 2024, la causa è stata trattenuta per la decisione.
5. Il ricorso è fondato.
6. Occorre preliminarmente osservare che ai sensi dell’art. 19, commi 3 e 6 bis, della l. 241/90, all’Amministrazione è riconosciuto un triplice ordine di poteri - inibitori, repressivi e conformativi, con preferenza per questi ultimi ove sia possibile - da esercitare entro il termine di 30 giorni decorrente dalla presentazione della S.C.I.A. edilizia: ove accerti l'insussistenza delle condizioni di legittimità della predetta segnalazione, l’ente locale è quindi chiamato ad adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Il comma 4 prevede poi che, una volta decorso il termine di 30 giorni, i provvedimenti connessi all'esercizio di tali poteri siano ancora adottabili in presenza delle condizioni previste dall’art. 21 nonies della l. 241/90.
Nel caso di specie, l’istanza di “autotutela” avanzata dal ricorrente, attesa la natura privatistica della SCIA, deve intendersi come richiesta dell’interessato all’esercizio dei poteri repressivi da parte dell’Ente, in ossequio al dovere di controllo in merito alla regolarità urbanistico-edilizia dell’intervento posto in capo all’ente locale.
Si rientra, pertanto, nell’ipotesi disciplinata dal comma 4 dell’art. 19 L. 241/90, in cui la possibilità di rimuovere le opere realizzate in forza di una S.C.I.A. non inibita ab initio dall’amministrazione è subordinata alla sussistenza delle condizioni richieste dall’art. 21 nonies L. 241/90 per l’esercizio dell’autotutela amministrativa, tra cui anche il mancato decorso del termine massimo per provvedere indicato dalla norma.
Ciò posto, “in via generale, il decorso del termine annuale senza alcuna iniziativa sollecitatoria da parte del soggetto che si assuma leso dall'attività edilizia oggetto di segnalazione comporta - oltre alla consumazione del potere dell'amministrazione di intervenire d'ufficio annullando i propri atti o inibendo le segnalazioni certificate di inizio attività - l'impossibilità per il privato di far valere l'interesse legittimo pretensivo all'esercizio dei poteri di controllo riservati all'ente locale, operando come una sorta di "decadenza" sul piano procedimentale.
Al contrario, se il terzo interessato ha stimolato l'esercizio dei poteri di autotutela facenti capo all'ente locale entro il termine previsto dall'art. 21 nonies della Legge n. 241/1990, l'estinzione dell'interesse pretensivo all'esercizio del controllo amministrativo e la decadenza dall'azione che a questo è correlata non decorre più per il segnalante, pur continuando a produrre gli effetti preclusivi insiti nella decadenza nei confronti di qualunque altro soggetto che sia rimasto inerte e, dunque, per la stessa amministrazione, secondo il medesimo meccanismo che governa il termine di decadenza nel ricorso proposto nell'ambito della giurisdizione generale di legittimità (cfr. Cons. di Stato, Sez. VI, 11.08.2020, n. 5006).
[…] Peraltro, non va dimenticato che laddove l'amministrazione si pronunci espressamente sulla sollecitazione del terzo interessato - come avvenuto nella presente vicenda contenziosa - il diniego di autotutela è trasfuso in un provvedimento con carattere direttamente lesivo della posizione del privato (e dell'interesse pretensivo che questo vanta), impugnabile negli ordinari termini di decadenza, così che, per tale via, il terzo medesimo può far valere in giudizio le proprie ragioni avverse (cfr. Cons. di Stato, Sez. IV, 11.03.2022, n. 1737).” (T.A.R. Milano, sez. IV, sentenza n. 938 del 28/03/2024).
In altri termini, nel caso in cui l’attività di autotutela impropria sia stata compulsata dal terzo, il diniego all’esercizio dei predetti poteri è trasfuso in un provvedimento amministrativo, immediatamente lesivo della posizione del privato e, in quanto tale, impugnabile dinnanzi al giudice amministrativo.
Nella fattispecie, in esame, trova applicazione non il termine di 12 mesi introdotto dall'art. 63, comma 1, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla Legge n. 108/2021 - ma il termine di 18 mesi previsto dall'art. 21 nonies nella versione antecedente alla citata modifica normativa, vigente ratione temporis alla data di deposito dell’istanza del ricorrente di sollecito dei poteri di autotutela impropria (10 gennaio 2021).
Ne consegue che il ricorrente ha tempestivamente sollecitato l’amministrazione all'attivazione dei poteri comunali di controllo in materia edilizia entro il termine di 18 mesi computato a decorrere dalla data di presentazione della SCIA -OMISSIS- del 12.03.2020.
Orbene, “poiché il ricorrente si è attivato tempestivamente ottemperando all'onere di sollecitazione in capo al privato, l'autotutela amministrativa non può essere impedita dal decorso, nei confronti dell'ente locale, del termine massimo di legge di cui all'art. 21 nonies della L. n. 241/1990, trovando essa fondamento non più nella predetta disposizione di legge, ma nell'effetto conformativo che deriva dall'eventuale sentenza di annullamento del provvedimento di diniego di autotutela, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. a), n. 3) c.p.a, secondo cui sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie in materia di "provvedimenti espressi adottati in sede di verifica di segnalazione certificata, denuncia e dichiarazione di inizio attività, di cui all'articolo 19, comma 6-ter, della legge 7 agosto 1990, n. 241" (cfr. Cons. di Stato, Sez. IV, 25.07.2023, n. 7277).
Inoltre, non va dimenticato che l'amministrazione ha provveduto sull'istanza sollecitatoria della ricorrente con un atto espresso, impugnato nel presente giudizio entro i termini decadenziali ordinari, per cui la ricorrente si è attivata tempestivamente non solo sul piano procedimentale, ma anche ai fini della proposizione del ricorso giurisdizionale e dell'esercizio dell'azione processuale connessa all'interesse pretensivo all'esercizio del controllo ” (T.A.R. Milano, sez. IV, sentenza n. 938/2024 cit.).
7. Tanto premesso, il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati.
Il Collegio ritiene di esaminare innanzitutto i motivi di ricorso di più agevole e rapido scrutinio che ne determinano l’accoglimento, con assorbimento degli altri, in ossequio ai principi della “ragione più liquida”, di economia processuale e di sinteticità della motivazione (cfr. C.d.S. sez. VI, 15 luglio 2019, n. 4971; sez. IV, 27 agosto 2019, n. 5891; sez. III, n. 3534 del 2021).
8. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 38 del Regolamento Edilizio del Comune di Pace del Mela.
La doglianza è fondata.
Dalla relazione tecnica allegata alla SCIA emerge che “ l’altezza al colmo del tetto sarà pari a 3,40 ml., pertanto, la realizzazione della copertura a tetto da falde in progetto non implica né aumento di volume né aumento di altezza del fabbricato, ai sensi del vigente Regolamento Edilizio.
Tale assunto si pone in contrasto con l’art. 38 del Regolamento Edilizio, a mente del quale: “ I sottotetti possono essere utilizzati per deposito occasionale e non sono computati nella volumetria, a condizione che le falde vengano impostate a non più di cm. 50 dall’intradosso dell’ultimo solaio orizzontale o soffitto ed abbiano pendenza non superiore al 25 % ed altezza netta al colmo non superiore a mt. 2,40”. Diversamente, verranno conteggiati per intero nella volumetria”.
Pertanto, le dimensioni della copertura in progetto, contrariamente a quanto sostenuto, implicano un aumento di volumetria e contrastano con la normativa di cui al 38 cit. che disciplina i sottotetti.
9. È altresì fondato il terzo motivo di ricorso con il quale si contesta la mancata acquisizione, ai fini della SCIA di che trattasi, dell’assenso del -OMISSIS-.
Non può dubitarsi, invero, del fatto che la realizzazione del sottotetto sulla terrazza di copertura dell’edificio ha comportato una modifica della sagoma dello stesso e del suo aspetto architettonico, incidendo sul “decoro architettonico dell’edificio”.
La giurisprudenza ha chiarito che tale nozione, “non implica valutazioni di carattere estetico, ma attiene a tutto ciò che nell’edificio è visibile ed apprezzabile dall’esterno, quindi alle linee essenziali del fabbricato che definiscono la sua specifica identità (cfr. Cass. civ., sez. II, 30 agosto 2004, n. 17398). A mente del principio secondo cui, fermo restando il diritto di ciascun condomino di utilizzare il muro perimetrale esterno, le opere eseguite non possono alterare il decoro architettonico del fabbricato, l’intervento realizzato dal controinteressato avrebbe richiesto il consenso degli altri condomini in quanto incidente sul decoro architettonico dell’edificio che costituisce un bene comune” (TAR Liguria, sentenza n. 342/2023).
“ In tema di condominio negli edifici, ove sia accertata una alterazione della fisionomia architettonica dell'edificio condominiale […], il pregiudizio economico risulta conseguenza normalmente insita nella menomazione del decoro architettonico, che, costituendo una qualità del fabbricato, è tutelata, in quanto di per sé meritevole di salvaguardia, dalle norme che ne vietano l'alterazione ” (Cass. Civ., Sez. II, 13 novembre 2020, n. 25790).
Ai fini dell’integrazione della fattispecie di alterazione del decoro architettonico prevista dall’art. 1120, cod. civ., è sufficiente constatare, come è avvenuto nel caso in esame, che le innovazioni “ alterino le linee architettoniche, o comunque si riflettano negativamente sull'aspetto armonico di esso, a prescindere dal pregio estetico che possa avere l'edificio ” (Cass. Civ., Sez. II, 1 febbraio 2021, n. 37732; cfr. id. Cass. Civ. Sez. II, 19 marzo 2021, n. 7870).
Alla luce di tale consolidato formante giurisprudenziale, deve ritenersi che, in ragione della modificazione al decoro architettonico riguardante parti comuni, l’intervento edilizio avrebbe necessitato del previo consenso degli altri condomini.
L’intervento edilizio di che trattasi ha, invero, evidentemente modificato l’aspetto del fabbricato modificandone la sagoma e l’altezza.
Il "decoro architettonico" delle facciate costituisce, infatti, bene comune dell'edificio e pertanto ogni lavoro che su di esso sensibilmente incide, necessita dell'assenso dei condomini, a prescindere dal giudizio sul risultato estetico dei lavori (Cons. Stato, Sez. IV, 26 giugno 2012, n. 3772).
9. In ragione di quanto esposto, il ricorso è fondato e deve essere accolto con il conseguente annullamento del provvedimento impugnato dal quale deriva l’obbligo dell’amministrazione di rideterminarsi sull’istanza presentata dal ricorrente conformemente alle statuizioni della presente sentenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico del Comune di Pace del Mela nella misura indicata in dispositivo.
Sussistono giusti motivi per disporne la compensazione nei confronti del controinteressato in quanto viene in contestazione un’attività del Comune.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di AT (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione.
Condanna il Comune di Pace del Mela al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite che liquida in Euro 1.000,00 (mille/00) oltre accessori, se dovuti, e refusione del contributo unificato, ove versato.
Spese compensate nei confronti della parte controinteressata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti private e tutte le persone menzionate.
Così deciso in AT nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Aurora Lento, Presidente
Calogero Commandatore, Primo Referendario
Agata Gabriella Caudullo, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Agata Gabriella Caudullo | Aurora Lento |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.