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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 25/03/2025, n. 619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 619 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5043/2024
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Filomena Mari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 5043\2024 promossa da:
C. F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Cella di Parte_1 P.IVA_1
Milano e dall' Avv. Ida di Masso, con domicilio eletto presso quest'ultima in Foggia, Via Zara, 15/b
Appellante contro
, C.F. rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
Andrea Ruocco, domiciliatario con Studio in Foggia alla Via Lustro n. 29;
Appellato motivi di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione di citazione regolarmente notificato, ha proposto Parte_1
appello avverso la sentenza nr.226\2024, con la quale il Giudice di Pace di Cerignola l'ha condannata al pagamento in favore di della somma di € 2.000,00, per difformità tra il taeg Controparte_1 previsto in contratto e quello effettivamente applicato con particolare riguardo all'esclusione nel Taeg applicato dei costi di assicurazione.
A sostengo della domanda, l'appellante ha dedotto:
- violazione dell'art 2697 cod.civ. in materia dell'onere della prova in relazione all'art. 125 bis del
T.U.L.B.
- erronea metodologia di calcolo del TAEG e conseguente violazione dell'art.125 bis del TULB e relative norme di attuazione
- violazione e/o falsa interpretazione dell'art. 117 del T.U.L.B. e 125 bis del T.U.LB..
Si è costituita , la quale ha eccepito l'inammissibilità dell'appello, chiedendone il Controparte_1
rigetto con conferma della sentenza appellata.
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi e all'odierna udienza la causa è stata decisa.
L'appello è infondato e va rigettato.
I tre motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente.
Mette conto rilevare che nell'ipotesi di divergenza tra TAEG indicato in contratto e TAEG effettivamente applicato, la norma di riferimento è unicamente quella di cui all'art. 125 bis, TUB, la pagina 2 di 9 quale sancisce la nullità di dette clausole e la loro sostituzione ex lege, secondo le modalità di cui al comma 7 della stessa disposizione.
Tale disciplina si riferisce unicamente ai finanziamenti stipulati nell'ambito dei contratti di credito al consumo, come quella in esame, nell'ambito della cui disciplina l'art. 125-bis, comma 6 TUB espressamente prevede che, nel caso in cui il TAEG indicato nel contratto non sia stato determinato correttamente, le clausole che impongono al consumatore costi aggiuntivi (rispetto a quelli effettivamente computati nell'ISC) sono da considerarsi nulle.
Deve presumersi come la stipula di una polizza assicurativa contestualmente al finanziamento cui la prima accede, laddove il premio della prima sia stato considerato come componente del finanziamento stesso, abbia assunto il ruolo di un presupposto per il conseguimento del finanziamento alle condizioni pattuite e che, pertanto, di tale premio assicurativo si sarebbe dovuto tenere conto in sede di indicazione del TAEG del contratto.
Si tratta a questo punto di valutare quali sono sul piano giuridico le conseguenze che discendono dall'accertata erroneità del Tasso Annuo Effettivo Globale dichiarato in contratto.
A tal proposito, considerata la data di stipula del contratto di finanziamento, la norma cui deve farsi riferimento è l'art. 125 bis TUB, introdotto con decorrenza dal 19.9.2010.
E' vero che il sesto comma dell'art. 125 bis T.U.B. attiene alla fase precontrattuale della pubblicizzazione delle condizioni economiche del finanziamento, come desumibile dal richiamo alla documentazione informativa contemplata dall'art. 124 TUB, ma in realtà la disposizione estende la sua proiezione anche alla successiva fase contrattuale, come desumibile non solo dalla Circolare della
Banca d'Italia del 9.2.2011 in materia di trasparenza contrattuale, là dove si prevede la possibilità di inclusione come frontespizio del contratto delle condizioni pubblicizzate nella fase precontrattuale;
ma anche e soprattutto dallo stesso tenore letterale del sesto comma, il quale sanziona con la nullità le
“clausole del contratto” relative a costi a carico del consumatore non inclusi o inclusi in modo non corretto nel TAEG, preoccupandosi di precisare come “la nullità della clausola non comporta la nullità del contratto”. Ne consegue che l'errata indicazione nel contratto in esame del TAEG, in quanto espresso senza considerare il costo rappresentato dal premio assicurativo, comporterà la nullità della relativa clausola e, quindi, la sostanziale gratuità della copertura assicurativa.
Considerato come il contratto di finanziamento e la coeva polizza assicurativa siano stati stipulati sotto la vigenza della disciplina richiamata, ne consegue che per decidere in ordine alla fondatezza di una o dell'altra tesi difensiva articolata si tratta di valutare in concreto se la conclusione delle polizze assicurative abbia costituito un requisito per ottenere il credito alle condizioni concordate, dovendosi a tal proposito precisare che l'onere della prova in ordine alla essenzialità della copertura assicurativa pagina 3 di 9 rispetto al finanziamento, per lo meno alle condizioni poi effettivamente stipulate, sulla parte che intenda tramite tale riscontro contestare la correttezza del TAEG dichiarato in contratto e fermo restando che la disamina di tale requisito possa essere condotta anche e soprattutto sulla base di considerazioni presuntive e valutazioni di carattere deduttivo.
Mette conto rilevare che anche là dove si voglia riconoscere una effettiva natura facoltativa della copertura assicurativa, ciò comunque non escluderebbe, anzi, rafforza la possibilità che la scelta della sottoscrizione influisca sulle condizioni contrattuali del finanziamento e che, quindi, la stipula della polizza assicurativa accessoria costituisca presupposto per l'erogazione del credito alle specifiche condizioni concordate.
Precisato ciò, va osservato come un elemento indiziario significativo è costituito dal fatto che la polizza assicurativa viene corrisposto alla compagnia assicuratrice direttamente dalla finanziaria in nome e per conto del mutuatario.
Il premio assicurativo risulta essere stato detratto dall'importo finanziato, ossia è stato a sua volta finanziato, rendendo in tal modo geneticamente inscindibile la copertura assicurativa e il finanziamento. Se così è, deve concludersi come risponda alla logica commerciale più elementare ipotizzare che le condizioni economiche del finanziamento siano state delineate tenendo conto della garanzia di rimborso delle somme finanziate anche in caso di decesso o invalidità del soggetto finanziato e che, conseguentemente, senza la stipula della polizza, il finanziamento sarebbe stato erogato quanto meno a condizioni differenti rispetto a quelle previste in caso di presenza della garanzia assicurativa.
Ne consegue che deve presumersi come la stipula di una polizza assicurativa contestualmente al finanziamento cui la prima accede, laddove il premio della prima sia stato considerato come componente del finanziamento stesso, abbia assunto il ruolo di un presupposto per il conseguimento del finanziamento alle condizioni pattuite e che, pertanto, di tale premio assicurativo si sarebbe dovuto tenere conto in sede di indicazione del TAEG del contratto.
Per tali ragioni, pertanto, deve riconoscersi l'erroneità del TAEG dichiarato in contratto rispetto al
TAEG reale del finanziamento.
Sul piano giuridico deve valutarsi quali siano le conseguenze che discendono dall'accertata erroneità del Tasso Annuo Effettivo Globale dichiarato in contratto.
A tal proposito, considerata la data di stipula del contratto di finanziamento, la norma cui deve farsi riferimento è l'art. 125 bis TUB, introdotto con decorrenza dal 19.9.2010.
La norma in questione, infatti, riferita ai contratti di credito stipulati con i consumatori, dispone al sesto e settimo comma che “ Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore pagina 4 di 9 che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. Nei casi di assenza o di nullità delle relative clausole contrattuali: a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto.
Nessuna altra somma è dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese.
La lettura combinata dei due commi sopra riportati, quindi, porterebbe a ritenere che dal 19.9.2010
l'indicazione di un TAEG non corretto comporterebbe la nullità della relativa clausola, con conseguente sua sostituzione con il tasso nominale minimo dei B.O.T..
In realtà bisogna osservare come i due commi sopra riportati abbiano un ambito applicativo differente, in quanto il sesto comma, facendo riferimento al TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta ex art. 124 TUB, si riferisce alla fase precontrattuale e, quindi, anche al documento di sintesi predisposto e consegnato al cliente in vista della successiva stipula del contratto di finanziamento;
viceversa, il settimo comma, afferisce alle clausole contrattuali ed opera con riferimento al contratto stipulato dall'intermediario e dal cliente.
Sennonché mentre tale ultimo comma contempla le ipotesi di assenza o di nullità della clausola contrattuale indicante il TAEG, il sesto comma si dedica all'ipotesi dell'erroneità del TAEG indicato, parlando di costi indebitamente non considerati nel conteggio del dato informativo o considerati in modo non corretto.
L'utilizzo di espressioni differenti per descrivere il vizio preso in considerazione nelle due disposizioni induce a ritenere non sovrapponibili le stesse e, quindi, a ritenere che il legislatore abbia voluto distinguere la reazione dell'ordinamento, individuando in modo differente il vizio rilevante nelle due fattispecie.
In altre parole, una volta stipulato il contratto il legislatore ha confezionato il rimedio sanzionatorio della riconduzione del TAEG al tasso minimo B.O.T. solo in caso di mancata indicazione del dato informativo o quando lo stesso sia stato indicato in modo nullo, in ipotesi perché indeterminato e/o indeterminabile (ad esempio tramite un richiamo per relationem a un dato non univoco o comunque suscettibile di variare a seconda del differente contesto geografico sul territorio nazionale); tale rimedio, viceversa, non può essere praticato con riferimento al vizio meno radicale e, quindi, di minor pregiudizialità, costituito da un errore nell'indicazione del TAEG, che, sebbene non corretto, comunque
è stato riportato in contratto in modo univoco.
pagina 5 di 9 Tale differente ipotesi, infatti, non può sic et simpliciter essere equiparata alla nullità della clausola indicativa del TAEG, pena altrimenti non giustificare perché il legislatore abbia ritenuto di distinguere i vizi rilevanti nel dettato del sesto comma rispetto al settimo comma dell'articolo in esame.
In sede di interpretazione della norma, infatti, deve darsi precedenza alle soluzioni interpretative che, rimanendo fedeli al dato testuale, attribuiscano il giusto rilievo alle differenze concettuali espresse dalla terminologia scelta dal legislatore.
Se così è, quindi, si tratta di individuare il rimedio esperibile in caso di TAEG validamente indicato in contratto, ma con riferimento a un dato non corretto, come appunto nel caso di specie.
Si potrebbe sostenere come, in difetto di specifica previsione, non operando né il sesto comma dell'art. 125 bis TUB, in quanto riguardante la fase precontrattuale, né il settimo comma, riferito a vizi differenti, l'avere calcolato il TAEG in modo non corretto si configuri come un inadempimento contrattuale da parte della banca mutuante, potenzialmente suscettibile di giustificare una pretesa risarcitoria ad opera del mutuatario.
Considerato, quindi, come quest'ultimo, quando ha concluso il contratto, ha consapevolmente accettato le condizioni economiche del mutuo (e, quindi, l'importo mutuato, i costi e gli oneri collegati specificamente indicati, il piano di ammortamento concordato e, quindi, l'ammontare della rata costante per la durata programmata del contratto, così come le coperture assicurative), il danno patito per avere confidato in un costo complessivo del mutuo inferiore a quello reale consisterà nell'eventuale differenza in termini di maggior costo che il contratto in questione ha comportato rispetto ad altre proposte di mutuo che il cliente aveva “scartato”, in quanto apparentemente più onerose, ma che, in realtà, sarebbero state più vantaggiose.
Tale rimedio risarcitorio sarebbe del tutto coerente con la funzione meramente informativa del TAEG, considerato come esso non costituisca oggetto di una pattuizione fra le parti, ma sia semplicemente una particolare ed efficace modalità espressiva del costo complessivo del finanziamento, alla luce di tutte le condizioni economiche, queste sì oggetto di pattuizione negoziale intercorsa fra le parti. L'errata indicazione del TAEG, dunque, non altera il consenso negoziale del consumatore, il quale quando ha stipulato il contratto ha convenuto un determinato tasso di interesse, un certo piano di ammortamento, nonché la stipula di determinate assicurazioni o garanzie;
semplicemente, egli era convinto che tutto ciò gli sarebbe costato complessivamente secondo un determinato dato percentuale e, invece, il costo di quanto da egli pattuito è risultato essere superiore.
Il danno risarcibile, pertanto, dovrebbe essere ricollegato alle conseguenze dell'errato convincimento, in coerenza con la funzione informativa del TAEG e, quindi, potrebbe essere riconosciuto solo là dove pagina 6 di 9 il mutuatario provasse che, qualora avesse saputo il dato corretto sin dall'origine, avrebbe stipulato altro contratto complessivamente più conveniente.
Tale soluzione, apparentemente più in linea con il dato normativo, entra tuttavia in contrasto con le indicazioni date dall'art. 23 della Direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, il quale dispone che “gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per garantirne l'attuazione. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive”.
Il mero rimedio risarcitorio si prospetta come una sanzione priva dei connotati di efficacia e di dissuasività richiesti dalla normativa comunitaria, considerate non solo le difficoltà probatorie in ordine al danno risarcibile, come sopra tratteggiate, ma anche il paradosso, per cui il medesimo vizio, ossia l'errore nell'indicazione del dato, nella fase precontrattuale verrebbe sanzionato in modo più rigoroso rispetto all'equivalente, ma più grave ipotesi, di errore nell'indicazione del TAEG esplicitato nel contratto.
Per tale ragione deve ritenersi non soddisfacente la soluzione interpretativa da ultimo esaminata, sebbene apparentemente risulti quella più facilmente conciliabile con il dato normativo primario nazionale.
Esclusa, quindi, tale soluzione, si tratta di verificare se e quale dei due differenti rimedi previsti dal sesto e dal settimo comma dell'art. 125 bis possa più agevolmente essere esteso in via interpretativa alla fattispecie in esame. Parte della giurisprudenza, affermando come l'errata indicazione del TAEG comporterebbe la nullità della relativa clausola, ha ritenuto operante la sanzione del TAEG sostitutivo parametrato al tasso minimo B.O.T.
Tale soluzione, tuttavia, finisce in sostanza per estendere la fattispecie di nullità della clausola relativa al TAEG a una ipotesi non contemplata dalla norma (il mero errore di indicazione, anziché l'assenza o la nullità della clausola), non solo risulta difficilmente conciliabile con la disciplina codicistica in materia di nullità contrattuali, ma, ancora una volta, non appare rispondente all'esigenza “comunitaria” di assicurare che la sanzione sia proporzionata, efficace e dissuasiva.
Sotto il primo profilo, infatti, l'interpretazione criticata entra in conflitto con l'art. 1418 c.c., il quale pretende che la nullità discenda da una contrarietà a norma imperativa o sia prevista da una specifica disposizione di legge, in tal modo escludendo la possibilità che tale vizio possa essere ricavato in via analogica.
Nel caso di specie la norma imperativa impone di indicare nel contratto il TAEG e, infatti, il settimo comma dell'art. 125 bis TUB sanziona con la nullità l'ipotesi in cui tale dato informativo non venga pagina 7 di 9 indicato;
ma nel diverso caso in cui il TAEG sia indicato, sia pure in modo errato, la norma imperativa non è violata e l'ipotesi presa in considerazione non risulta neppure contemplata dalla disposizione di legge, ossia sempre il settimo comma in esame;
ne consegue che l'affermazione in tale caso della nullità si prospetti come una sua applicazione analogica a un vizio differente da quello per il quale la sanzione è prevista dalla legge ex art. 1418 c.c.
Tale soluzione interpretativa, inoltre, se sicuramente efficace e dissuasiva, non risponderebbe al parametro della proporzionalità, andando a sanzionare nello stesso modo il mero errore nella quantificazione del TAEG e il vizio ben più grave e radicale, costituito dalla mancata indicazione tout court del dato informativo.
Sicuramente più agevole sul piano interpretativo è, invece, estendere la sanzione dettata dal sesto comma dell'art. 125 bis TUB all'ipotesi in esame, ossia di errata indicazione in contratto del TAEG.
Anche in tale caso, infatti, sovviene una nullità, questa volta della clausola relativa al costo che, pur dovendo essere considerato ai fini della determinazione del TAEG, non è stato incluso o è stato considerato in modo errato.
Tale nullità, però, a differenza di quanto sopra visto con riferimento al settimo comma della medesima norma, risulta prevista dal legislatore proprio per il medesimo vizio di cui si discute. E' vero che il sesto comma della norma attiene alla fase precontrattuale della pubblicizzazione delle condizioni economiche del finanziamento, come desumibile dal richiamo alla documentazione informativa contemplata dall'art. 124 TUB, ma in realtà la disposizione estende la sua proiezione anche alla successiva fase contrattuale, come desumibile non solo dalla Circolare della Banca d'Italia del 9.2.2011 in materia di trasparenza contrattuale, là dove si prevede la possibilità di inclusione come frontespizio del contratto delle condizioni pubblicizzate nella fase precontrattuale;
ma anche e soprattutto dallo stesso tenore letterale del sesto comma, il quale sanziona con la nullità le “clausole del contratto” relative a costi a carico del consumatore non inclusi o inclusi in modo non corretto nel TAEG, preoccupandosi di precisare come “la nullità della clausola non comporta la nullità del contratto” La sanzione dettata dal sesto comma dell'art. 125 bis TUB, infine, appare pienamente rispondente alle esigenze richieste dalla Direttiva comunitaria, considerato come la gratuità del costo non correttamente contemplato comporti un effetto rilevante e immediato a vantaggio del cliente finanziato e, quindi, un risultato efficace e allo stesso tempo dissuasivo per l'intermediario, oltre che proporzionato alla minore gravità del vizio, se confrontato con la sanzione più incisiva dettata dal settimo comma dell'art. 125 bis
TUB per la violazione informativa più grave, costituita dalla assenza o nullità del dato.
pagina 8 di 9 Ne consegue che l'errata indicazione nel contratto in esame del TAEG, in quanto espresso senza considerare il costo rappresentato dal premio assicurativo, comporterà la nullità della relativa clausola e, quindi, la sostanziale gratuità della copertura assicurativa.
Ciò comporta che parte appellante avrà diritto a ottenere la riduzione del proprio debito in misura corrispondente alle somme pagate a titolo di premi assicurativi e, quindi, euro 720,00.
Le ragioni tutte esposte, pertanto, impongono la riforma parziale della sentenza e la condanna dell'appellante a pagare all'appellata la minor somma di euro 720,00, oltre a interessi secondo il tasso legale dalla domanda al saldo. Le spese di lite di lite di entrambi i gradi del giudizio, tenendo conto del decisum, seguono la soccombenza e, poste a carico dell'appellante, si liquidano in ragione del credito effettivamente accertato in complessivi euro 346,00 per compenso professionale oltre c.p.a., iva e rimb.
Forf. nella misura del 15% per il primo grado del giudizio ed euro 442,00, per compenso professionale oltre c.p.a., iva e rimb. Forf. nella misura del 15% per il presente grado.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa:
- in parziale accoglimento dell'appello ed in riforma parziale della sentenza impugnata:
- condanna l'appellante a pagare all'appellante la minor somma di euro 720,00, oltre a interessi secondo il tasso legale dalla domanda al soddisfo;
- condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese di lite, liquidate in complessivi euro 346,00 per compenso professionale oltre c.p.a., iva e rimb. Forf. nella misura del 15% per il primo grado del giudizio ed euro 442,00, per compenso professionale oltre c.p.a., iva e rimb. Forf. nella misura del 15% per il presente grado.
Così deciso in Foggia il 25 marzo 2025.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Il Giudice dott.ssa Filomena Mari
pagina 9 di 9
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Filomena Mari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 5043\2024 promossa da:
C. F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Cella di Parte_1 P.IVA_1
Milano e dall' Avv. Ida di Masso, con domicilio eletto presso quest'ultima in Foggia, Via Zara, 15/b
Appellante contro
, C.F. rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
Andrea Ruocco, domiciliatario con Studio in Foggia alla Via Lustro n. 29;
Appellato motivi di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione di citazione regolarmente notificato, ha proposto Parte_1
appello avverso la sentenza nr.226\2024, con la quale il Giudice di Pace di Cerignola l'ha condannata al pagamento in favore di della somma di € 2.000,00, per difformità tra il taeg Controparte_1 previsto in contratto e quello effettivamente applicato con particolare riguardo all'esclusione nel Taeg applicato dei costi di assicurazione.
A sostengo della domanda, l'appellante ha dedotto:
- violazione dell'art 2697 cod.civ. in materia dell'onere della prova in relazione all'art. 125 bis del
T.U.L.B.
- erronea metodologia di calcolo del TAEG e conseguente violazione dell'art.125 bis del TULB e relative norme di attuazione
- violazione e/o falsa interpretazione dell'art. 117 del T.U.L.B. e 125 bis del T.U.LB..
Si è costituita , la quale ha eccepito l'inammissibilità dell'appello, chiedendone il Controparte_1
rigetto con conferma della sentenza appellata.
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi e all'odierna udienza la causa è stata decisa.
L'appello è infondato e va rigettato.
I tre motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente.
Mette conto rilevare che nell'ipotesi di divergenza tra TAEG indicato in contratto e TAEG effettivamente applicato, la norma di riferimento è unicamente quella di cui all'art. 125 bis, TUB, la pagina 2 di 9 quale sancisce la nullità di dette clausole e la loro sostituzione ex lege, secondo le modalità di cui al comma 7 della stessa disposizione.
Tale disciplina si riferisce unicamente ai finanziamenti stipulati nell'ambito dei contratti di credito al consumo, come quella in esame, nell'ambito della cui disciplina l'art. 125-bis, comma 6 TUB espressamente prevede che, nel caso in cui il TAEG indicato nel contratto non sia stato determinato correttamente, le clausole che impongono al consumatore costi aggiuntivi (rispetto a quelli effettivamente computati nell'ISC) sono da considerarsi nulle.
Deve presumersi come la stipula di una polizza assicurativa contestualmente al finanziamento cui la prima accede, laddove il premio della prima sia stato considerato come componente del finanziamento stesso, abbia assunto il ruolo di un presupposto per il conseguimento del finanziamento alle condizioni pattuite e che, pertanto, di tale premio assicurativo si sarebbe dovuto tenere conto in sede di indicazione del TAEG del contratto.
Si tratta a questo punto di valutare quali sono sul piano giuridico le conseguenze che discendono dall'accertata erroneità del Tasso Annuo Effettivo Globale dichiarato in contratto.
A tal proposito, considerata la data di stipula del contratto di finanziamento, la norma cui deve farsi riferimento è l'art. 125 bis TUB, introdotto con decorrenza dal 19.9.2010.
E' vero che il sesto comma dell'art. 125 bis T.U.B. attiene alla fase precontrattuale della pubblicizzazione delle condizioni economiche del finanziamento, come desumibile dal richiamo alla documentazione informativa contemplata dall'art. 124 TUB, ma in realtà la disposizione estende la sua proiezione anche alla successiva fase contrattuale, come desumibile non solo dalla Circolare della
Banca d'Italia del 9.2.2011 in materia di trasparenza contrattuale, là dove si prevede la possibilità di inclusione come frontespizio del contratto delle condizioni pubblicizzate nella fase precontrattuale;
ma anche e soprattutto dallo stesso tenore letterale del sesto comma, il quale sanziona con la nullità le
“clausole del contratto” relative a costi a carico del consumatore non inclusi o inclusi in modo non corretto nel TAEG, preoccupandosi di precisare come “la nullità della clausola non comporta la nullità del contratto”. Ne consegue che l'errata indicazione nel contratto in esame del TAEG, in quanto espresso senza considerare il costo rappresentato dal premio assicurativo, comporterà la nullità della relativa clausola e, quindi, la sostanziale gratuità della copertura assicurativa.
Considerato come il contratto di finanziamento e la coeva polizza assicurativa siano stati stipulati sotto la vigenza della disciplina richiamata, ne consegue che per decidere in ordine alla fondatezza di una o dell'altra tesi difensiva articolata si tratta di valutare in concreto se la conclusione delle polizze assicurative abbia costituito un requisito per ottenere il credito alle condizioni concordate, dovendosi a tal proposito precisare che l'onere della prova in ordine alla essenzialità della copertura assicurativa pagina 3 di 9 rispetto al finanziamento, per lo meno alle condizioni poi effettivamente stipulate, sulla parte che intenda tramite tale riscontro contestare la correttezza del TAEG dichiarato in contratto e fermo restando che la disamina di tale requisito possa essere condotta anche e soprattutto sulla base di considerazioni presuntive e valutazioni di carattere deduttivo.
Mette conto rilevare che anche là dove si voglia riconoscere una effettiva natura facoltativa della copertura assicurativa, ciò comunque non escluderebbe, anzi, rafforza la possibilità che la scelta della sottoscrizione influisca sulle condizioni contrattuali del finanziamento e che, quindi, la stipula della polizza assicurativa accessoria costituisca presupposto per l'erogazione del credito alle specifiche condizioni concordate.
Precisato ciò, va osservato come un elemento indiziario significativo è costituito dal fatto che la polizza assicurativa viene corrisposto alla compagnia assicuratrice direttamente dalla finanziaria in nome e per conto del mutuatario.
Il premio assicurativo risulta essere stato detratto dall'importo finanziato, ossia è stato a sua volta finanziato, rendendo in tal modo geneticamente inscindibile la copertura assicurativa e il finanziamento. Se così è, deve concludersi come risponda alla logica commerciale più elementare ipotizzare che le condizioni economiche del finanziamento siano state delineate tenendo conto della garanzia di rimborso delle somme finanziate anche in caso di decesso o invalidità del soggetto finanziato e che, conseguentemente, senza la stipula della polizza, il finanziamento sarebbe stato erogato quanto meno a condizioni differenti rispetto a quelle previste in caso di presenza della garanzia assicurativa.
Ne consegue che deve presumersi come la stipula di una polizza assicurativa contestualmente al finanziamento cui la prima accede, laddove il premio della prima sia stato considerato come componente del finanziamento stesso, abbia assunto il ruolo di un presupposto per il conseguimento del finanziamento alle condizioni pattuite e che, pertanto, di tale premio assicurativo si sarebbe dovuto tenere conto in sede di indicazione del TAEG del contratto.
Per tali ragioni, pertanto, deve riconoscersi l'erroneità del TAEG dichiarato in contratto rispetto al
TAEG reale del finanziamento.
Sul piano giuridico deve valutarsi quali siano le conseguenze che discendono dall'accertata erroneità del Tasso Annuo Effettivo Globale dichiarato in contratto.
A tal proposito, considerata la data di stipula del contratto di finanziamento, la norma cui deve farsi riferimento è l'art. 125 bis TUB, introdotto con decorrenza dal 19.9.2010.
La norma in questione, infatti, riferita ai contratti di credito stipulati con i consumatori, dispone al sesto e settimo comma che “ Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore pagina 4 di 9 che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. Nei casi di assenza o di nullità delle relative clausole contrattuali: a) il TAEG equivale al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto.
Nessuna altra somma è dovuta dal consumatore a titolo di tassi di interesse, commissioni o altre spese.
La lettura combinata dei due commi sopra riportati, quindi, porterebbe a ritenere che dal 19.9.2010
l'indicazione di un TAEG non corretto comporterebbe la nullità della relativa clausola, con conseguente sua sostituzione con il tasso nominale minimo dei B.O.T..
In realtà bisogna osservare come i due commi sopra riportati abbiano un ambito applicativo differente, in quanto il sesto comma, facendo riferimento al TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta ex art. 124 TUB, si riferisce alla fase precontrattuale e, quindi, anche al documento di sintesi predisposto e consegnato al cliente in vista della successiva stipula del contratto di finanziamento;
viceversa, il settimo comma, afferisce alle clausole contrattuali ed opera con riferimento al contratto stipulato dall'intermediario e dal cliente.
Sennonché mentre tale ultimo comma contempla le ipotesi di assenza o di nullità della clausola contrattuale indicante il TAEG, il sesto comma si dedica all'ipotesi dell'erroneità del TAEG indicato, parlando di costi indebitamente non considerati nel conteggio del dato informativo o considerati in modo non corretto.
L'utilizzo di espressioni differenti per descrivere il vizio preso in considerazione nelle due disposizioni induce a ritenere non sovrapponibili le stesse e, quindi, a ritenere che il legislatore abbia voluto distinguere la reazione dell'ordinamento, individuando in modo differente il vizio rilevante nelle due fattispecie.
In altre parole, una volta stipulato il contratto il legislatore ha confezionato il rimedio sanzionatorio della riconduzione del TAEG al tasso minimo B.O.T. solo in caso di mancata indicazione del dato informativo o quando lo stesso sia stato indicato in modo nullo, in ipotesi perché indeterminato e/o indeterminabile (ad esempio tramite un richiamo per relationem a un dato non univoco o comunque suscettibile di variare a seconda del differente contesto geografico sul territorio nazionale); tale rimedio, viceversa, non può essere praticato con riferimento al vizio meno radicale e, quindi, di minor pregiudizialità, costituito da un errore nell'indicazione del TAEG, che, sebbene non corretto, comunque
è stato riportato in contratto in modo univoco.
pagina 5 di 9 Tale differente ipotesi, infatti, non può sic et simpliciter essere equiparata alla nullità della clausola indicativa del TAEG, pena altrimenti non giustificare perché il legislatore abbia ritenuto di distinguere i vizi rilevanti nel dettato del sesto comma rispetto al settimo comma dell'articolo in esame.
In sede di interpretazione della norma, infatti, deve darsi precedenza alle soluzioni interpretative che, rimanendo fedeli al dato testuale, attribuiscano il giusto rilievo alle differenze concettuali espresse dalla terminologia scelta dal legislatore.
Se così è, quindi, si tratta di individuare il rimedio esperibile in caso di TAEG validamente indicato in contratto, ma con riferimento a un dato non corretto, come appunto nel caso di specie.
Si potrebbe sostenere come, in difetto di specifica previsione, non operando né il sesto comma dell'art. 125 bis TUB, in quanto riguardante la fase precontrattuale, né il settimo comma, riferito a vizi differenti, l'avere calcolato il TAEG in modo non corretto si configuri come un inadempimento contrattuale da parte della banca mutuante, potenzialmente suscettibile di giustificare una pretesa risarcitoria ad opera del mutuatario.
Considerato, quindi, come quest'ultimo, quando ha concluso il contratto, ha consapevolmente accettato le condizioni economiche del mutuo (e, quindi, l'importo mutuato, i costi e gli oneri collegati specificamente indicati, il piano di ammortamento concordato e, quindi, l'ammontare della rata costante per la durata programmata del contratto, così come le coperture assicurative), il danno patito per avere confidato in un costo complessivo del mutuo inferiore a quello reale consisterà nell'eventuale differenza in termini di maggior costo che il contratto in questione ha comportato rispetto ad altre proposte di mutuo che il cliente aveva “scartato”, in quanto apparentemente più onerose, ma che, in realtà, sarebbero state più vantaggiose.
Tale rimedio risarcitorio sarebbe del tutto coerente con la funzione meramente informativa del TAEG, considerato come esso non costituisca oggetto di una pattuizione fra le parti, ma sia semplicemente una particolare ed efficace modalità espressiva del costo complessivo del finanziamento, alla luce di tutte le condizioni economiche, queste sì oggetto di pattuizione negoziale intercorsa fra le parti. L'errata indicazione del TAEG, dunque, non altera il consenso negoziale del consumatore, il quale quando ha stipulato il contratto ha convenuto un determinato tasso di interesse, un certo piano di ammortamento, nonché la stipula di determinate assicurazioni o garanzie;
semplicemente, egli era convinto che tutto ciò gli sarebbe costato complessivamente secondo un determinato dato percentuale e, invece, il costo di quanto da egli pattuito è risultato essere superiore.
Il danno risarcibile, pertanto, dovrebbe essere ricollegato alle conseguenze dell'errato convincimento, in coerenza con la funzione informativa del TAEG e, quindi, potrebbe essere riconosciuto solo là dove pagina 6 di 9 il mutuatario provasse che, qualora avesse saputo il dato corretto sin dall'origine, avrebbe stipulato altro contratto complessivamente più conveniente.
Tale soluzione, apparentemente più in linea con il dato normativo, entra tuttavia in contrasto con le indicazioni date dall'art. 23 della Direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, il quale dispone che “gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate a norma della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per garantirne l'attuazione. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive”.
Il mero rimedio risarcitorio si prospetta come una sanzione priva dei connotati di efficacia e di dissuasività richiesti dalla normativa comunitaria, considerate non solo le difficoltà probatorie in ordine al danno risarcibile, come sopra tratteggiate, ma anche il paradosso, per cui il medesimo vizio, ossia l'errore nell'indicazione del dato, nella fase precontrattuale verrebbe sanzionato in modo più rigoroso rispetto all'equivalente, ma più grave ipotesi, di errore nell'indicazione del TAEG esplicitato nel contratto.
Per tale ragione deve ritenersi non soddisfacente la soluzione interpretativa da ultimo esaminata, sebbene apparentemente risulti quella più facilmente conciliabile con il dato normativo primario nazionale.
Esclusa, quindi, tale soluzione, si tratta di verificare se e quale dei due differenti rimedi previsti dal sesto e dal settimo comma dell'art. 125 bis possa più agevolmente essere esteso in via interpretativa alla fattispecie in esame. Parte della giurisprudenza, affermando come l'errata indicazione del TAEG comporterebbe la nullità della relativa clausola, ha ritenuto operante la sanzione del TAEG sostitutivo parametrato al tasso minimo B.O.T.
Tale soluzione, tuttavia, finisce in sostanza per estendere la fattispecie di nullità della clausola relativa al TAEG a una ipotesi non contemplata dalla norma (il mero errore di indicazione, anziché l'assenza o la nullità della clausola), non solo risulta difficilmente conciliabile con la disciplina codicistica in materia di nullità contrattuali, ma, ancora una volta, non appare rispondente all'esigenza “comunitaria” di assicurare che la sanzione sia proporzionata, efficace e dissuasiva.
Sotto il primo profilo, infatti, l'interpretazione criticata entra in conflitto con l'art. 1418 c.c., il quale pretende che la nullità discenda da una contrarietà a norma imperativa o sia prevista da una specifica disposizione di legge, in tal modo escludendo la possibilità che tale vizio possa essere ricavato in via analogica.
Nel caso di specie la norma imperativa impone di indicare nel contratto il TAEG e, infatti, il settimo comma dell'art. 125 bis TUB sanziona con la nullità l'ipotesi in cui tale dato informativo non venga pagina 7 di 9 indicato;
ma nel diverso caso in cui il TAEG sia indicato, sia pure in modo errato, la norma imperativa non è violata e l'ipotesi presa in considerazione non risulta neppure contemplata dalla disposizione di legge, ossia sempre il settimo comma in esame;
ne consegue che l'affermazione in tale caso della nullità si prospetti come una sua applicazione analogica a un vizio differente da quello per il quale la sanzione è prevista dalla legge ex art. 1418 c.c.
Tale soluzione interpretativa, inoltre, se sicuramente efficace e dissuasiva, non risponderebbe al parametro della proporzionalità, andando a sanzionare nello stesso modo il mero errore nella quantificazione del TAEG e il vizio ben più grave e radicale, costituito dalla mancata indicazione tout court del dato informativo.
Sicuramente più agevole sul piano interpretativo è, invece, estendere la sanzione dettata dal sesto comma dell'art. 125 bis TUB all'ipotesi in esame, ossia di errata indicazione in contratto del TAEG.
Anche in tale caso, infatti, sovviene una nullità, questa volta della clausola relativa al costo che, pur dovendo essere considerato ai fini della determinazione del TAEG, non è stato incluso o è stato considerato in modo errato.
Tale nullità, però, a differenza di quanto sopra visto con riferimento al settimo comma della medesima norma, risulta prevista dal legislatore proprio per il medesimo vizio di cui si discute. E' vero che il sesto comma della norma attiene alla fase precontrattuale della pubblicizzazione delle condizioni economiche del finanziamento, come desumibile dal richiamo alla documentazione informativa contemplata dall'art. 124 TUB, ma in realtà la disposizione estende la sua proiezione anche alla successiva fase contrattuale, come desumibile non solo dalla Circolare della Banca d'Italia del 9.2.2011 in materia di trasparenza contrattuale, là dove si prevede la possibilità di inclusione come frontespizio del contratto delle condizioni pubblicizzate nella fase precontrattuale;
ma anche e soprattutto dallo stesso tenore letterale del sesto comma, il quale sanziona con la nullità le “clausole del contratto” relative a costi a carico del consumatore non inclusi o inclusi in modo non corretto nel TAEG, preoccupandosi di precisare come “la nullità della clausola non comporta la nullità del contratto” La sanzione dettata dal sesto comma dell'art. 125 bis TUB, infine, appare pienamente rispondente alle esigenze richieste dalla Direttiva comunitaria, considerato come la gratuità del costo non correttamente contemplato comporti un effetto rilevante e immediato a vantaggio del cliente finanziato e, quindi, un risultato efficace e allo stesso tempo dissuasivo per l'intermediario, oltre che proporzionato alla minore gravità del vizio, se confrontato con la sanzione più incisiva dettata dal settimo comma dell'art. 125 bis
TUB per la violazione informativa più grave, costituita dalla assenza o nullità del dato.
pagina 8 di 9 Ne consegue che l'errata indicazione nel contratto in esame del TAEG, in quanto espresso senza considerare il costo rappresentato dal premio assicurativo, comporterà la nullità della relativa clausola e, quindi, la sostanziale gratuità della copertura assicurativa.
Ciò comporta che parte appellante avrà diritto a ottenere la riduzione del proprio debito in misura corrispondente alle somme pagate a titolo di premi assicurativi e, quindi, euro 720,00.
Le ragioni tutte esposte, pertanto, impongono la riforma parziale della sentenza e la condanna dell'appellante a pagare all'appellata la minor somma di euro 720,00, oltre a interessi secondo il tasso legale dalla domanda al saldo. Le spese di lite di lite di entrambi i gradi del giudizio, tenendo conto del decisum, seguono la soccombenza e, poste a carico dell'appellante, si liquidano in ragione del credito effettivamente accertato in complessivi euro 346,00 per compenso professionale oltre c.p.a., iva e rimb.
Forf. nella misura del 15% per il primo grado del giudizio ed euro 442,00, per compenso professionale oltre c.p.a., iva e rimb. Forf. nella misura del 15% per il presente grado.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza disattesa:
- in parziale accoglimento dell'appello ed in riforma parziale della sentenza impugnata:
- condanna l'appellante a pagare all'appellante la minor somma di euro 720,00, oltre a interessi secondo il tasso legale dalla domanda al soddisfo;
- condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese di lite, liquidate in complessivi euro 346,00 per compenso professionale oltre c.p.a., iva e rimb. Forf. nella misura del 15% per il primo grado del giudizio ed euro 442,00, per compenso professionale oltre c.p.a., iva e rimb. Forf. nella misura del 15% per il presente grado.
Così deciso in Foggia il 25 marzo 2025.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Il Giudice dott.ssa Filomena Mari
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