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Sentenza 7 novembre 2024
Sentenza 7 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 07/11/2024, n. 1101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 1101 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2024 |
Testo completo
N. 1646/2024
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI FERRARA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto da:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice rel. ed est. Dott.ssa Costanza Perri Giudice
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 1646/2024 R.G. promosso da:
con il patrocinio dell' Avv. PALMONARI Controparte_1
ALESSIA
e
con il patrocinio dell' Avv. PIEROTTI Controparte_2
ALESSANDRO
RICORRENTI PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
Oggetto: separazione consensuale
Conclusioni delle parti:
A) I coniugi vivranno separati nel rispetto reciproco, si dà atto che alla data di sottoscrizione del presente ricorso il sig. ha già trasferito Controparte_2 il proprio domicilio in Porto Garibaldi presso la casa del padre;
B) I figli minori e verranno affidati in modo condiviso ad Per_1 Per_2 entrambi i genitori che ne cureranno l'educazione, l'istruzione ed il mantenimento nel preminente interesse dei minori stessi e tenendo conto delle loro relative inclinazioni ed aspirazioni, garantendo un equilibrato rapporto con entrambe le figure genitoriali e conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Per quanto concerne le questioni di ordinaria amministrazione entrambi i genitori avranno esercizio della potestà disgiunto. Sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli. C)L'immobile già casa coniugale in Lagosanto Via IV Novembre verrà assegnata alla sig.ra a titolo di casa familiare ove la stessa Controparte_1 abiterà con i figli minori e infatti, i figli minori e Per_1 Per_2 Per_1 avranno collocazione e abitazione prevalente e stabile residenza Per_2 presso la madre. D)L'arredo mobiliare (comprensivo di elettrodomestici) presente nella casa coniugale, viene assegnato alla moglie ad eccezione dei beni personali di proprietà esclusiva del sig. che egli si impegna a ritirare Controparte_2 entro la concedenda data fissata per lo svolgimento dell'Udienza
Presidenziale. E) Il padre potrà vedere e tenere con sé i propri figli, tenendoli con sé anche per il pernotto presso la propria nuova residenza in Porto Garibaldi, quando
1 vorrà, previo avviso telefonico alla Sig. . I coniugi danno Controparte_1 atto di essere nell'impossibilità di fissare dei giorni determinati a causa delle loro attività lavorative, che prevedono lo svolgimento di turni;
Il giorno dei compleanni dei minori sarà preferibilmente trascorso presso il luogo di residenza dei minore dove i bimbi hanno stretto rapporti di amicizia. Nei giorni della “festa della mamma” e del compleanno della madre, così come analogamente, nei giorni della “festa del papà” e del compleanno del padre, i minori resteranno, invece, rispettivamente con la madre e con il padre compatibilmente con gli impegni di lavoro dei medesimi.
Durante le vacanze estive l'organizzazione e la gestione relativa ai minori saranno il più possibile libere, pur impegnandosi le parti ad assumere le decisioni relative ai figli con accordo preventivo e sempre garantendo, salvo i periodi in cui i minori dovessero trovarsi fuori città per trascorrere una vacanza con uno dei genitori, ed in ogni caso sarà diritto del padre trascorrere con i propri figli 15 giorni consecutivi. Gli istanti si impegnano reciprocamente a comunicarsi i luoghi ove si recano con i figli per le ferie estive ed eventuali diversi recapiti telefonici.
Per quanto riguarda le vacanze di Natale, ad anni alterni, i minori rimarranno con un genitore il giorno di Natale e con l'altro genitore il 31 dicembre, quindi con un genitore dal primo giorno di sospensione delle lezioni scolastiche fino alla sera del 30 dicembre e con l'altro genitore dalla sera del 30 dicembre fino alla ripresa delle lezioni scolastiche;
per le vacanze pasquali, ad anni alterni, i minori rimarranno con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro genitore il giorno di Pasquetta, quindi con un genitore dal primo giorno di sospensione delle lezioni scolastiche fino alla sera del giorno di Pasqua e con l'altro genitore dalla sera del giorno di
Pasqua fino alla ripresa delle lezioni scolastiche. In ogni caso sarà facoltà di entrambe le parti modificare i giorni di visita e quelli previsti per le festività e per le vacanze estive per comprovate esigenze personali e/o lavorative da concordare di comune accordo tra le stesse, previo congruo preavviso e compatibilmente con le esigenze del minore.
In caso di problemi di salute per i quali siano ritenuti, secondo il medico pediatra dei bambini, inopportuni gli spostamenti da un luogo all'altro, la minore rimarrà a casa della madre. COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 473 BIS 12 C.P.C. ULTIMO COMMA I ricorrenti relativamente alle attività scolastiche ed extrascolastiche dei figli minori forniscono le seguenti indicazioni: sta frequentando la scuola prima media presso l'Istituto Persona_3 scolastico di Lagosanto. Non ha rientri pomeridiani.
Pratica il calcio presso la scuola calcio – settore giovanile della e svolge 2/3 allenamenti alla settimana presso il centro Controparte_3 sportivo Scantamburlo in Porto Garibaldi. Il Sabato pomeriggio partecipa al campionato per la categoria cui appartiene in ragione dell'età. I genitori si alternano nel portare e prelevare il figlio alle sedute di allenamento ed alla partita del sabato.
frequenta l'ultimo anno di asilo e l'anno prossimo andrà Parte_1 alla scuola primaria di Lagosanto.
Attualmente frequenta il Paladon di Lagosanto, ove il venerdì pomeriggio vengono svolti per bambini/e giochi ed attività ludiche g) Per quanto concerne il contributo ordinario per il mantenimento dei figli minori, il Sig. si obbliga a versare mensilmente per ciascun Controparte_2 figlio la somma mensile di € 200,00 mediante bonifico alla sig.ra CP_1
[.. , Poste Italiane IBAN [...] il tutto Parte_2 in via anticipata, entro il giorno 13 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli Indici Istat a partire dall'anno successivo a quello di omologazione del verbale di separazione consensuale. Tale somma verrà versata dal sig. fino al completamento dell'intero Controparte_2 ciclo di studi e comunque fino a quando i figli non raggiungeranno una loro autonomia e indipendenza economica. Su accordo dei ricorrenti l'assegno Unico verrà attribuito al 100% alla sig.ra di talché il sig. si impegna a prestare presso Controparte_1 CP_2 gli uffici competenti, il relativo consenso;
Per quanto relativo alle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli minori queste verranno ripartite nella misura del 50% per Per_1 Per_2 ciascun genitore, applicando il vigente Protocollo del Tribunale di Ferrara di seguito riportato da considerarsi esemplificativo ma non esaustivo:
Spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo):
•visite specialistiche prescritte dal medico curante
•cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche
•tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo):
•cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, presso strutture private
•cure termali e fisioterapiche
•trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici in strutture private Spese scolastiche (da documentare e che non richiedono preventivo accordo)
•tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici
•gite scolastiche senza pernottamento
•libri di testo e materiale per il corredo scolastico di inizio anno
•trasporto pubblico Spese scolastiche (da documentare e che richiedono preventivo accordo)
• tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari
• corsi di specializzazione • gite scolastiche con pernottamento • corsi di recupero e lezioni private • alloggi presso la sede universitaria
Spese extrascolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo) : • tempo prolungato • mensa scolastica
• attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di € 400,00 all'anno per ciascun figlio, l'eventuale eccedenza in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente Spese extrascolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo)
• Baby-sitter • Campi estivi
In particolare, in relazione alle spese da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms o e-mail), dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto, nel termine di dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il genitore che anticipi le spese straordinarie, sia concordate che no, esibirà idonea documentazione, possibilmente entro un mese dall'assunzione delle stesse, e l'altro sarà tenuto al rimborso nei successivi trenta giorni. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. In mancanza di preventivo accordo e di
3 documentazione giustificativa, salvo le urgenze, le spese effettuate dal genitore non saranno rimborsate dall'altro.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o altro Ente
Pubblico o Privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie. La detrazione delle spese straordinarie ai fini IRPEF sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse. La deduzione per i figli a carico sarà effettuata al 50 % tra i genitori.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti da enti privati per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzione alla quota di riparto delle spese straordinarie.
H) Le parti si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli.
Le parti dichiarano altresì che ciascuno farà in modo che rimangano e si consolidino i vincoli affettivi dei figli verso ciascuno di loro, evitando, nei limiti del possibile che le decisioni assunte gravino sui minori, sulla loro educazione e formazione.
Le parti, pur riconoscendosi reciprocamente legittima la conoscenza e la frequentazione di eventuali partner dell'uno e dell'altra, convengono espressamente che l'eventuale coinvolgimento dei minori con terze persone che possano legarsi affettivamente ai propri genitori, dovrà avvenire solo previo accordo delle parti e qualora l'eventuale relazione sia da ritenersi consolidata e necessariamente essere improntato a prudenza e tener conto dei reali e preminenti interessi affettivi e di relazione del minore.
Le parti si impegnano e obbligano reciprocamente a comunicarsi le proprie variazioni anagrafiche e le variazioni delle proprie utenze telefoniche.
i) Entrambi i coniugi si dichiarano attualmente economicamente autosufficienti e, conseguentemente, non formulano l'uno nei confronti dell'altra richiesta di corresponsione di assegno di mantenimento;
l) continuerà a mantenere il conto corrente di cui al punto Controparte_2
5) al fine di provvedere in parti uguali, come avvenuto fino ad ora, al pagamento del mutuo, quindi la Sig.ra al momento dell'indicazione CP_1 della rata (vista la sua variabilità) da versarsi mensilmente, verserà sul predetto conto la propria quota parte del 50%; a fronte di ciò, al momento dell'eventuale vendita dell'abitazione, il Sig. come da accordi già CP_2 assunti in precedenza, si impegna a corrispondere alla Sig.ra
[...]
la quota del 50% del ricavato dalla vendita dell'immobile sito in CP_1
Lagosanto (Fe), Via IV Novembre n. 4 censito al N.C.E.U. del Comune di
Lagosanto (Fe) al Foglio 14, part. 348, cat. A/3, decurtato di quanto ancora eventualmente dovuto alla Banca con cui è in essere il mutuo;
m) rinnovo e la sottoscrizione del passaporto e dei documenti validi per l'espatrio dei figli minori e dei documenti anagrafici.
n) Le spese della presente procedura saranno interamente compensate tra le parti Tutto ciò premesso e concordato, i ricorrenti congiuntamente, come sopra rappresentati e difesi
Conclusioni del Pubblico Ministero: visto, nulla si oppone.
4 MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 19/07/2024 i sigg. e Controparte_1
esponevano che in data 19/06/2010 avevano Controparte_2 contratto matrimonio in Lagosanto;
Che dall'unione erano nati i figli minorenni nato a [...] il Per_1
26/04/2012, e nata a [...] il [...]. Per_2
Assumevano i ricorrenti che la convivenza era divenuta intollerabile e chiedevano che il Tribunale omologasse la separazione alle condizioni riportate in ricorso. All'udienza di comparizione le parti confermavano la volontà di non volersi riconciliare e chiedevano l'accoglimento delle domande formulate in ricorso.
La domanda è fondata atteso che le parti hanno confermato essere venuta meno l'affectio coniugalis, con conseguente intollerabilità della convivenza.
Va quindi pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni concordate.
P.Q.M.
Visti gli articoli 158 c.c. e 473 bis 51 c.p.c.
OMOLOGA la separazione consensuale dei sigg. e Controparte_1
alle condizioni concordate (matrimonio contratto Controparte_2 in Lagosanto in data 19/06/2010 e trascritto al n. 4 p. II s. A). Spese compensate. Dispone che l'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Lagosanto provveda all'annotazione della sentenza.
Ferrara, 30.10.2024
L' estensore Il Presidente
Paolo Sangiuolo Stefano Scati
5
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI FERRARA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto da:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice rel. ed est. Dott.ssa Costanza Perri Giudice
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 1646/2024 R.G. promosso da:
con il patrocinio dell' Avv. PALMONARI Controparte_1
ALESSIA
e
con il patrocinio dell' Avv. PIEROTTI Controparte_2
ALESSANDRO
RICORRENTI PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
Oggetto: separazione consensuale
Conclusioni delle parti:
A) I coniugi vivranno separati nel rispetto reciproco, si dà atto che alla data di sottoscrizione del presente ricorso il sig. ha già trasferito Controparte_2 il proprio domicilio in Porto Garibaldi presso la casa del padre;
B) I figli minori e verranno affidati in modo condiviso ad Per_1 Per_2 entrambi i genitori che ne cureranno l'educazione, l'istruzione ed il mantenimento nel preminente interesse dei minori stessi e tenendo conto delle loro relative inclinazioni ed aspirazioni, garantendo un equilibrato rapporto con entrambe le figure genitoriali e conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Per quanto concerne le questioni di ordinaria amministrazione entrambi i genitori avranno esercizio della potestà disgiunto. Sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli. C)L'immobile già casa coniugale in Lagosanto Via IV Novembre verrà assegnata alla sig.ra a titolo di casa familiare ove la stessa Controparte_1 abiterà con i figli minori e infatti, i figli minori e Per_1 Per_2 Per_1 avranno collocazione e abitazione prevalente e stabile residenza Per_2 presso la madre. D)L'arredo mobiliare (comprensivo di elettrodomestici) presente nella casa coniugale, viene assegnato alla moglie ad eccezione dei beni personali di proprietà esclusiva del sig. che egli si impegna a ritirare Controparte_2 entro la concedenda data fissata per lo svolgimento dell'Udienza
Presidenziale. E) Il padre potrà vedere e tenere con sé i propri figli, tenendoli con sé anche per il pernotto presso la propria nuova residenza in Porto Garibaldi, quando
1 vorrà, previo avviso telefonico alla Sig. . I coniugi danno Controparte_1 atto di essere nell'impossibilità di fissare dei giorni determinati a causa delle loro attività lavorative, che prevedono lo svolgimento di turni;
Il giorno dei compleanni dei minori sarà preferibilmente trascorso presso il luogo di residenza dei minore dove i bimbi hanno stretto rapporti di amicizia. Nei giorni della “festa della mamma” e del compleanno della madre, così come analogamente, nei giorni della “festa del papà” e del compleanno del padre, i minori resteranno, invece, rispettivamente con la madre e con il padre compatibilmente con gli impegni di lavoro dei medesimi.
Durante le vacanze estive l'organizzazione e la gestione relativa ai minori saranno il più possibile libere, pur impegnandosi le parti ad assumere le decisioni relative ai figli con accordo preventivo e sempre garantendo, salvo i periodi in cui i minori dovessero trovarsi fuori città per trascorrere una vacanza con uno dei genitori, ed in ogni caso sarà diritto del padre trascorrere con i propri figli 15 giorni consecutivi. Gli istanti si impegnano reciprocamente a comunicarsi i luoghi ove si recano con i figli per le ferie estive ed eventuali diversi recapiti telefonici.
Per quanto riguarda le vacanze di Natale, ad anni alterni, i minori rimarranno con un genitore il giorno di Natale e con l'altro genitore il 31 dicembre, quindi con un genitore dal primo giorno di sospensione delle lezioni scolastiche fino alla sera del 30 dicembre e con l'altro genitore dalla sera del 30 dicembre fino alla ripresa delle lezioni scolastiche;
per le vacanze pasquali, ad anni alterni, i minori rimarranno con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro genitore il giorno di Pasquetta, quindi con un genitore dal primo giorno di sospensione delle lezioni scolastiche fino alla sera del giorno di Pasqua e con l'altro genitore dalla sera del giorno di
Pasqua fino alla ripresa delle lezioni scolastiche. In ogni caso sarà facoltà di entrambe le parti modificare i giorni di visita e quelli previsti per le festività e per le vacanze estive per comprovate esigenze personali e/o lavorative da concordare di comune accordo tra le stesse, previo congruo preavviso e compatibilmente con le esigenze del minore.
In caso di problemi di salute per i quali siano ritenuti, secondo il medico pediatra dei bambini, inopportuni gli spostamenti da un luogo all'altro, la minore rimarrà a casa della madre. COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 473 BIS 12 C.P.C. ULTIMO COMMA I ricorrenti relativamente alle attività scolastiche ed extrascolastiche dei figli minori forniscono le seguenti indicazioni: sta frequentando la scuola prima media presso l'Istituto Persona_3 scolastico di Lagosanto. Non ha rientri pomeridiani.
Pratica il calcio presso la scuola calcio – settore giovanile della e svolge 2/3 allenamenti alla settimana presso il centro Controparte_3 sportivo Scantamburlo in Porto Garibaldi. Il Sabato pomeriggio partecipa al campionato per la categoria cui appartiene in ragione dell'età. I genitori si alternano nel portare e prelevare il figlio alle sedute di allenamento ed alla partita del sabato.
frequenta l'ultimo anno di asilo e l'anno prossimo andrà Parte_1 alla scuola primaria di Lagosanto.
Attualmente frequenta il Paladon di Lagosanto, ove il venerdì pomeriggio vengono svolti per bambini/e giochi ed attività ludiche g) Per quanto concerne il contributo ordinario per il mantenimento dei figli minori, il Sig. si obbliga a versare mensilmente per ciascun Controparte_2 figlio la somma mensile di € 200,00 mediante bonifico alla sig.ra CP_1
[.. , Poste Italiane IBAN [...] il tutto Parte_2 in via anticipata, entro il giorno 13 di ogni mese, somma da rivalutarsi annualmente secondo gli Indici Istat a partire dall'anno successivo a quello di omologazione del verbale di separazione consensuale. Tale somma verrà versata dal sig. fino al completamento dell'intero Controparte_2 ciclo di studi e comunque fino a quando i figli non raggiungeranno una loro autonomia e indipendenza economica. Su accordo dei ricorrenti l'assegno Unico verrà attribuito al 100% alla sig.ra di talché il sig. si impegna a prestare presso Controparte_1 CP_2 gli uffici competenti, il relativo consenso;
Per quanto relativo alle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli minori queste verranno ripartite nella misura del 50% per Per_1 Per_2 ciascun genitore, applicando il vigente Protocollo del Tribunale di Ferrara di seguito riportato da considerarsi esemplificativo ma non esaustivo:
Spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo):
•visite specialistiche prescritte dal medico curante
•cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche
•tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo):
•cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, presso strutture private
•cure termali e fisioterapiche
•trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici in strutture private Spese scolastiche (da documentare e che non richiedono preventivo accordo)
•tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici
•gite scolastiche senza pernottamento
•libri di testo e materiale per il corredo scolastico di inizio anno
•trasporto pubblico Spese scolastiche (da documentare e che richiedono preventivo accordo)
• tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari
• corsi di specializzazione • gite scolastiche con pernottamento • corsi di recupero e lezioni private • alloggi presso la sede universitaria
Spese extrascolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo) : • tempo prolungato • mensa scolastica
• attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di € 400,00 all'anno per ciascun figlio, l'eventuale eccedenza in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente Spese extrascolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo)
• Baby-sitter • Campi estivi
In particolare, in relazione alle spese da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms o e-mail), dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto, nel termine di dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il genitore che anticipi le spese straordinarie, sia concordate che no, esibirà idonea documentazione, possibilmente entro un mese dall'assunzione delle stesse, e l'altro sarà tenuto al rimborso nei successivi trenta giorni. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. In mancanza di preventivo accordo e di
3 documentazione giustificativa, salvo le urgenze, le spese effettuate dal genitore non saranno rimborsate dall'altro.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o altro Ente
Pubblico o Privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie. La detrazione delle spese straordinarie ai fini IRPEF sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse. La deduzione per i figli a carico sarà effettuata al 50 % tra i genitori.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti da enti privati per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzione alla quota di riparto delle spese straordinarie.
H) Le parti si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli.
Le parti dichiarano altresì che ciascuno farà in modo che rimangano e si consolidino i vincoli affettivi dei figli verso ciascuno di loro, evitando, nei limiti del possibile che le decisioni assunte gravino sui minori, sulla loro educazione e formazione.
Le parti, pur riconoscendosi reciprocamente legittima la conoscenza e la frequentazione di eventuali partner dell'uno e dell'altra, convengono espressamente che l'eventuale coinvolgimento dei minori con terze persone che possano legarsi affettivamente ai propri genitori, dovrà avvenire solo previo accordo delle parti e qualora l'eventuale relazione sia da ritenersi consolidata e necessariamente essere improntato a prudenza e tener conto dei reali e preminenti interessi affettivi e di relazione del minore.
Le parti si impegnano e obbligano reciprocamente a comunicarsi le proprie variazioni anagrafiche e le variazioni delle proprie utenze telefoniche.
i) Entrambi i coniugi si dichiarano attualmente economicamente autosufficienti e, conseguentemente, non formulano l'uno nei confronti dell'altra richiesta di corresponsione di assegno di mantenimento;
l) continuerà a mantenere il conto corrente di cui al punto Controparte_2
5) al fine di provvedere in parti uguali, come avvenuto fino ad ora, al pagamento del mutuo, quindi la Sig.ra al momento dell'indicazione CP_1 della rata (vista la sua variabilità) da versarsi mensilmente, verserà sul predetto conto la propria quota parte del 50%; a fronte di ciò, al momento dell'eventuale vendita dell'abitazione, il Sig. come da accordi già CP_2 assunti in precedenza, si impegna a corrispondere alla Sig.ra
[...]
la quota del 50% del ricavato dalla vendita dell'immobile sito in CP_1
Lagosanto (Fe), Via IV Novembre n. 4 censito al N.C.E.U. del Comune di
Lagosanto (Fe) al Foglio 14, part. 348, cat. A/3, decurtato di quanto ancora eventualmente dovuto alla Banca con cui è in essere il mutuo;
m) rinnovo e la sottoscrizione del passaporto e dei documenti validi per l'espatrio dei figli minori e dei documenti anagrafici.
n) Le spese della presente procedura saranno interamente compensate tra le parti Tutto ciò premesso e concordato, i ricorrenti congiuntamente, come sopra rappresentati e difesi
Conclusioni del Pubblico Ministero: visto, nulla si oppone.
4 MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 19/07/2024 i sigg. e Controparte_1
esponevano che in data 19/06/2010 avevano Controparte_2 contratto matrimonio in Lagosanto;
Che dall'unione erano nati i figli minorenni nato a [...] il Per_1
26/04/2012, e nata a [...] il [...]. Per_2
Assumevano i ricorrenti che la convivenza era divenuta intollerabile e chiedevano che il Tribunale omologasse la separazione alle condizioni riportate in ricorso. All'udienza di comparizione le parti confermavano la volontà di non volersi riconciliare e chiedevano l'accoglimento delle domande formulate in ricorso.
La domanda è fondata atteso che le parti hanno confermato essere venuta meno l'affectio coniugalis, con conseguente intollerabilità della convivenza.
Va quindi pronunciata la separazione dei coniugi alle condizioni concordate.
P.Q.M.
Visti gli articoli 158 c.c. e 473 bis 51 c.p.c.
OMOLOGA la separazione consensuale dei sigg. e Controparte_1
alle condizioni concordate (matrimonio contratto Controparte_2 in Lagosanto in data 19/06/2010 e trascritto al n. 4 p. II s. A). Spese compensate. Dispone che l'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Lagosanto provveda all'annotazione della sentenza.
Ferrara, 30.10.2024
L' estensore Il Presidente
Paolo Sangiuolo Stefano Scati
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