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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 13/11/2025, n. 3072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3072 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 465/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE I CIVILE così composta:
- NI TT presidente relatore
- Alessandra Arceri consigliere
- Manuela Cortelloni consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al numero di ruolo generale 465/2025, promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso, in forza Parte_1 C.F._1 came opposizione a decreto ingiuntivo, dagli avv.ti Angelo D'Andrea e Francesca Pappolla ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Monza, piazza Trento e Trieste n. 13 Appellante contro
(C.F. ), rappresentata e difesa, in Controparte_1 P.IVA_1 forza di procura allegata telematicamente al ricorso per decreto ingiuntivo, dall'avv. Federica Marzari ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima sito in Milano, Largo Toscanini n. 1 Appellata
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte, in accoglimento del presente ricorso, statuire quanto segue:
1. Riformare la sentenza emessa dal Tribunale di Monza (…) n. 55/2025 pubbl. il 14/01/2025, notificata da controparte in data 23.01.2025 e per l'effetto: In via istruttoria:
pagina 1 di 7
2. Si ribadisce la richiesta (…) di emissione di ordine di esibizione ex art. 210 cpc atto a confermare le doglianze sopra espresse in relazione al perdurare della intesa illegittima già accertata dal Provv 55/2005 della Banca D'Italia. Nel merito
3. Accertare e dichiarare la nullità parziale della fideiussione del 18.03.2013 ed in particolare degli articoli 2, 6 e 8.
4. In ragione di tale nullità accertare e dichiarare che l'istituto di Credito opposto è decaduto dal diritto di escutere la fideiussione de qua e tanto sin dal 13.10.2022.
5. Revocare, altresì, la condanna del sig. al pagamento delle spese di lite di primo grado;
Pt_1
6. Condannare parte appellata al paga pese di primo e secondo grado in favore dell'Avv. Angelo D'Andrea che si dichiara antistatario.
Per Controparte_1
Voglia l'Ill.ma Corte adita, contrariis rejectis: IN VIA PRINCIPALE Rigettare l'appello proposto da con l'atto di citazione notificato in data Parte_1
11/02/2025 nei propri confronti la Sentenza n. 55/2025 resa dal Tribunale di Monza, I Sezione Civile, in persona del Giudice Unico, Dr. Mirko Buratti, emessa in data 14/01/2025, pubblicata in data 14/01/2025, notificata a mezzo pec in data 23/01/2025, che ha definito la causa iscritta al n. R.G. 7225/2023 IN VIA SUBORDINATA Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento totale o parziale dell'interposto appello accertare e dichiarare la validità e legittimità della fideiussione rilasciata dal signor Parte_1 respingere ogni ulteriore domanda formulata da controparte per tutti i motivi di c caso condannare al pagamento a favore del della somma pari ad € Parte_1 CP_1
31.193,66=, d esposizione derivante da te n. 3165600 ed € 31.123,21.=, per esposizione residua derivante da mutuo chirografario n. 249700 (garantito da all'80%) oltre interessi legali di mora dal 1/01/2023 al saldo in forza della fideiussione o rilasciata e le spese del procedimento monitorio, o quella diversa maggiore o minore somma accertanda in corso di causa. IN VIA ISTRUTTORIA Rigettare tutte le istanze istruttorie formulate da parte avversa. IN OGNI CASO Con vittoria di spese e competenze oltre rimborso forfettario pari al 15% di entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 9 ottobre 2023 il signor ha Parte_1 proposto opposizione avverso il decreto con il quale il Tribunal to alla società (di seguito anche solo “ Parte_3 Parte_3
” (limitatamente
[...] Pt_4 Pt_1
pagina 2 di 7 euro 55.000,00), il pagamento della somma di euro 143.193,66 a favore di
[...]
(qui di seguito anche solo “ Controparte_1 Controparte_1
A fondamento dell'opposizione il signor ha dedotto: Pt_1
(i) di aver prestato a favore di una fideiussione omnibus per Controparte_1
l'importo massimo di euro 55.000,00 a garanzia dei debiti contratti con la Banca da Promozione Turismo;
(ii) che il decreto ingiuntivo opposto si riferiva a obbligazioni derivanti da un mutuo chirografario stipulato con la Banca da Promozione Turismo, mutuo chirografario già garantito per l'ottanta per cento dal fondo di garanzia previsto dalla legge n. 662 del 1996 (di seguito il “Fondo di Garanzia”); (iii) che la pretesa della Banca di ottenere dal signor l'intero importo di euro Pt_1
55.000,00 oggetto della fideiussione era quindi infond anto (i) da un lato, tale importo era superiore al venti per cento del debito complessivo – pari ad euro 143.193,66 – gravante sulla Società e (ii) dall'altro lato, le fonti secondarie che disciplinano il Fondo di Garanzia prevedono che “sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo non può essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria” (c.d. divieto di doppia garanzia); (iv) che, in ogni caso, pur essendo stata rilasciata nel 2013, la fideiussione del signor riproduceva lo schema predisposto nell'ottobre del 2002 dall'Associazione Pt_1 taliana (di seguito anche solo “schema ABI”) – schema che era stato censurato dalla Banca d'Italia come contenente disposizioni lesive della concorrenza – e, quindi, alla luce di quanto statuito dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione nella sentenza n. 41994 del 2021, le clausole nn. 2, 6 e 8 della fideiussione dovevano considerarsi nulle;
(v) che la nullità della clausola n. 6 di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. avrebbe determinato la liberazione del signor considerato che l'obbligazione era scaduta il Pt_1
13 aprile 2022 e il ricorso per decreto ingiuntivo era stato depositato dalla Banca il 23 maggio 2023, quindi ben oltre il termine di sei mesi previsto dall'art. 1957 c.c.
si è costituita nel giudizio di primo grado, dando atto di aver Controparte_1 ricevuto il pagamento della somma di euro 112.000,00 da parte del Fondo di Garanzia e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto per l'importo residuo di euro 31.193,66, previo rigetto di tutte le domande avversarie.
Con decreto ai sensi dell'art. 171bis c.p.c. il Giudice ha differito l'udienza di prima comparizione e trattazione fissata dall'attore al 28 febbraio 2024 e ha assegnato alle parti termini di legge per il deposito delle memorie integrative di cui all'art. 171ter c.p.c. All'udienza del 28 febbraio 2024 il Giudice, compiuto il tentativo di conciliazione con esito negativo e accertato che le parti non avevano esperito il procedimento di mediazione obbligatorio, ha sospeso il processo per tre mesi, disponendo che la Banca desse avvio alla mediazione nei successivi quindici giorni e fissando, per la prosecuzione del processo,
pagina 3 di 7 l'udienza del 20 giugno 2024, udienza poi svoltasi in forma cartolare ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. Con ordinanza in data 20 giugno 2024 il Giudice – “ribadita l'irrilevanza delle richieste istruttorie”
– ha fissato la data del 9 gennaio 2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti termini di legge per il deposito degli atti conclusivi e disponendo il trattenimento della causa in decisione successivamente alla predetta data.
Con sentenza pubblicata in data 14 gennaio 2025 il Tribunale di Monza ha respinto l'opposizione e, dato atto dell'intervenuta riduzione del credito per effetto del pagamento del Fondo, ha revocato il decreto ingiuntivo precedentemente emesso e condannato il signor al pagamento a favore della Banca della somma residua di euro 31.193,66. Pt_1
In particolare, quanto all'asserita nullità parziale della fideiussione, il Tribunale ha anzitutto osservato che la stessa era stata rilasciata nel 2013, vale a dire in un periodo in cui nessuna indagine era stata svolta dalla Banca d'Italia e nessuna intesa anticoncorrenziale era stata accertata. Pertanto, secondo il Tribunale, la causa intentata dal signor andava Pt_1 inquadrata tra le cause c.d. stand alone, ossia tra le cause rispetto alle quali imento della Banca d'Italia n. 55 del 2005 non poteva assumere valore di prova privilegiata rispetto alla sussistenza di un'intesa anticoncorrenziale e la parte interessata aveva quindi l'onere di dimostrare la persistenza di tale intesa.
Ciò premesso, il Tribunale ha escluso che nella specie l'attore avesse dato prova della sussistenza di un'intesa restrittiva della concorrenza. E invero, tra i modelli di fideiussione prodotti dal signor a dimostrazione dell'intesa illecita sarebbero mancati – ad Pt_1 avviso del Tribunale iguardanti le principali Banche”, così che non si poteva ritenere
“provata la persistenza di fatto dell'accordo di cartello” (cfr. sentenza impugnata, pag. 4). Inoltre – sempre ad avviso del Tribunale – esaminando i moduli fideiussori prodotti dall'attore non era neppure riscontrabile “la pretesa coincidenza ed assenza di differenziazione” (cfr. sentenza impugnata, pag. 4). Di qui l'infondatezza della domanda di nullità parziale proposta dall'attore.
Quanto, invece, all'asserita violazione del c.d. divieto di doppia garanzia, il Tribunale ha rilevato che il suddetto divieto, per come formulato, riguarda solo le garanzie reali da chiunque prestate e le garanzie personali prestate da banche e assicurazioni, cosicché “le fideiussioni concesse da persone fisiche, come quella rilasciata da sono perfettamente Parte_1 ammissibili senza limiti, anche a copertura dell'intero importo del finanziamento assistito dalla Garanzia del Fondo” (cfr. sentenza impugnata, pag. 5),
Avverso tale sentenza ha proposto appello il signor sulla base di un unico motivo Pt_1 che verrà successivamente esaminato.
La Banca si è costituita con comparsa depositata in data 6 maggio 2025 chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata. pagina 4 di 7 All'udienza del 4 giugno 2025 le parti, su invito del presidente istruttore, hanno precisato le loro conclusioni riportandosi a quelle contenute nei rispettivi atti introduttivi. L'istruttore ha quindi rinviato la causa all'udienza del 12 novembre 2025 per la discussione avanti al Collegio, assegnando termine fino al 4 novembre 2025 per il deposito di note conclusive, note che sono state effettivamente depositate da entrambe le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il suo unico motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui si è ritenuto che, essendo la fideiussione del 18 marzo 2013, spettasse al signor fornire Pt_1 la dimostrazione della persistente esistenza di un'intesa anticoncorrenzia mento che il provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d'Italia non poteva assumere al riguardo valore di prova privilegiata.
Secondo l'appellante, infatti, tale conclusione si porrebbe in contrasto con diversi precedenti di questa Corte che hanno affermato l'opposto principio secondo cui “la riproduzione in un contratto di fideiussione successivo al 2005 delle clausole dichiarate nulle dal provvedimento n. 55/2005 comporta una valida presunzione della persistenza, tra l'atto a monte e il contratto a valle, di un nesso funzionale alla produzione dell'effetto anticoncorrenziale”, di modo che spetterebbe alla banca “l'onere di dimostrare che al tempo in cui la fideiussione è stata rilasciata e nonostante l'identico contenuto delle clausole, più non persistesse l'intesa anticoncorrenziale tra gli istituti di credito oggetto delle censure dell'Autorità di Vigilanza” (cfr., tra le altre, Corte d'Appello di Milano, 26 luglio 2024, n. 2227).
Non solo. Sempre ad avviso dell'appellante, anche a voler ritenere che spettasse al signor la prova della persistenza dell'intesa anticoncorrenziale, il Tribunale avrebbe Pt_1
errato nel concludere che il signor non avesse assolto in concreto a tale Pt_1 onere probatorio. Ed invero, nel corso del giudizio di primo grado il signor ha (i) Pt_1 sia depositato una serie di fideiussioni omnibus emesse tra il 2005 e il 2020 da uti di credito e asseritamente riproduttive dello schema ABI, (ii) sia chiesto al Tribunale di ordinare, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., l'esibizione “delle fideiussioni utilizzate nel primo trimestre del 2013 da Istituti di credito di varie dimensioni e rilevanza” (cfr. atto di citazione in primo grado, pag. 7). Sennonché il Tribunale ha respinto l'istanza di esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c. reputandola irrilevante (cfr. ordinanza in data 20 giugno 2024), per poi affermare che tra i modelli fideiussori prodotti dall'attore “manca(vano) quelli riguardanti le principali Banche” (cfr. sentenza impugnata, pag. 4).
Ritiene la Corte che – a prescindere dalla fondatezza del motivo di appello – la domanda consequenziale del signor volta ad “accertare e dichiarare che l'Istituto di credito opposto è Pt_1 decaduto dal diritto di escutere la fideiussione” (cfr. atto di appello, pag. 11) non possa comunque essere accolta e la sentenza impugnata, nella parte in cui condanna il signor “a Pt_1 pagare a la somma residua di € 31.193,66”, non di Controparte_1 essere r pagina 5 di 7 Invero, quand'anche questa Corte dichiarasse la nullità dell'art. 6 della fideiussione rilasciata dal signor nella specie la riviviscenza dell'art. 1957, comma 1, c.c. – che, come Pt_1 noto, dispone che il creditore ha l'onere di attivarsi entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, proponendo e continuando con diligenza le sue istanze contro il debitore – non determinerebbe in ogni caso la decadenza della Banca dal diritto di escutere la fideiussione, considerato che:
(i) con comunicazione in data 13 aprile 2022 – inviata tramite p.e.c. a Parte_3
e tramite raccomandata al signor – la Banca, premess Pt_1 risoluzione di ogni rapporto in esser ocietà, ha intimato a quest'ultima e al signor (limitatamente all'impegno assunto con la fideiussione) il pagamento del debito Pt_1 fr. doc. n. 5 fascicolo monitorio Banca, nonché doc. n. 12 prodotto dalla Banca con la memoria ex art. 173ter n. 2 c.p.c.);
(ii) la fideiussione rilasciata dal signor è una fideiussione c.d. a prima richiesta, come Pt_1 risulta dall'art. 7 del documento contr . doc. n. 2 fascicolo I grado;
Pt_1
(iii) come più volte affermato dalla Corte di cassazione, “in presenza di una clausola a prima richiesta, onde evitare la decadenza prevista dall'art. 1957 cod. civ., non è necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare 'a prima richiesta' l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio (…). A maggior ragione, nel caso in questione, ove l'applicazione dell'art. 1957 cod. civ. non deriva da una scelta pattizia, ma dalla pronuncia di nullità parziale della clausola derogatoria contenuta nel negozio di garanzia (perché ritenuto conforme allo schema ABI giudicato come anticoncorrenziale dall'autorità garante), secondo la tradizionale esegesi di tale norma, l'impedimento della decadenza si determina anche solo con un'attività extragiudiziale, e dunque non solo iniziando l'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale, ma anche soltanto rivolgendo al fideiussore la richiesta di adempimento (…) poiché se il rinvio si intendesse anche alla previsione di un'azione giudiziale, la garanzia non sarebbe più a prima richiesta” (cfr. Cass., 27 febbraio 2025, n. 5179; nello stesso senso, vedi anche Cass., 26 settembre 2017, n. 22346, nonché Cass., 21 maggio 2008, n. 13078).
Detto altrimenti, la qualificazione della fideiussione rilasciata dall'appellante quale fideiussione a prima richiesta consente di ritenere che nella specie la Banca abbia assolto tempestivamente l'onere di attivazione di cui all'art. 1957, primo comma, c.c. mediante la richiesta stragiudiziale del 13 aprile 2022 formulata contestualmente alla chiusura dei rapporti in essere tra le parti. Il che rende irrilevante qualsivoglia accertamento in merito alla nullità delle clausole 2, 6 e 8 della fideiussione e, conseguentemente, superfluo l'esame dell'unico motivo di appello.
Per le ragioni esposte l'appello deve essere quindi rigettato.
pagina 6 di 7 Quanto alle spese del presente grado di giudizio, esse seguono la soccombenza e, tenuto conto della natura e del valore della controversia, nonché dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014 e ss.mm., pare congruo liquidarle secondo i parametri medi dello scaglione di riferimento (26.001-52.000) e dunque in complessivi euro 6.946,00 (di cui euro 2.058,00 per la fase di studio, euro 1.418,00 per la fase introduttiva, euro 3.470,00 per la fase decisionale e nulla per la fase istruttoria, che non si è svolta), oltre spese generali (15%) e oneri di legge, se e in quanto dovuti.
P.Q.M.
La Corte, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1) respinge l'appello proposto dal signor avverso la sentenza Parte_1 del Tribunale di Monza n. 55 resa e pubblic 2025, sentenza che dunque conferma;
2) condanna l'appellante alla rifusione, in favore di Controparte_1 delle ulteriori spese del grado, liquidate in euro
[...] so forfetario nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge;
3) dà atto che sussistono, in capo a parte appellante, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 – quater, del D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 – bis art. 13 cit.
Milano, 12 novembre 2025
Il presidente estensore
NI TT
Si dà atto che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del MOT dott.ssa Stefania Grassi
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE I CIVILE così composta:
- NI TT presidente relatore
- Alessandra Arceri consigliere
- Manuela Cortelloni consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al numero di ruolo generale 465/2025, promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso, in forza Parte_1 C.F._1 came opposizione a decreto ingiuntivo, dagli avv.ti Angelo D'Andrea e Francesca Pappolla ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Monza, piazza Trento e Trieste n. 13 Appellante contro
(C.F. ), rappresentata e difesa, in Controparte_1 P.IVA_1 forza di procura allegata telematicamente al ricorso per decreto ingiuntivo, dall'avv. Federica Marzari ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima sito in Milano, Largo Toscanini n. 1 Appellata
CONCLUSIONI
Per Parte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte, in accoglimento del presente ricorso, statuire quanto segue:
1. Riformare la sentenza emessa dal Tribunale di Monza (…) n. 55/2025 pubbl. il 14/01/2025, notificata da controparte in data 23.01.2025 e per l'effetto: In via istruttoria:
pagina 1 di 7
2. Si ribadisce la richiesta (…) di emissione di ordine di esibizione ex art. 210 cpc atto a confermare le doglianze sopra espresse in relazione al perdurare della intesa illegittima già accertata dal Provv 55/2005 della Banca D'Italia. Nel merito
3. Accertare e dichiarare la nullità parziale della fideiussione del 18.03.2013 ed in particolare degli articoli 2, 6 e 8.
4. In ragione di tale nullità accertare e dichiarare che l'istituto di Credito opposto è decaduto dal diritto di escutere la fideiussione de qua e tanto sin dal 13.10.2022.
5. Revocare, altresì, la condanna del sig. al pagamento delle spese di lite di primo grado;
Pt_1
6. Condannare parte appellata al paga pese di primo e secondo grado in favore dell'Avv. Angelo D'Andrea che si dichiara antistatario.
Per Controparte_1
Voglia l'Ill.ma Corte adita, contrariis rejectis: IN VIA PRINCIPALE Rigettare l'appello proposto da con l'atto di citazione notificato in data Parte_1
11/02/2025 nei propri confronti la Sentenza n. 55/2025 resa dal Tribunale di Monza, I Sezione Civile, in persona del Giudice Unico, Dr. Mirko Buratti, emessa in data 14/01/2025, pubblicata in data 14/01/2025, notificata a mezzo pec in data 23/01/2025, che ha definito la causa iscritta al n. R.G. 7225/2023 IN VIA SUBORDINATA Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento totale o parziale dell'interposto appello accertare e dichiarare la validità e legittimità della fideiussione rilasciata dal signor Parte_1 respingere ogni ulteriore domanda formulata da controparte per tutti i motivi di c caso condannare al pagamento a favore del della somma pari ad € Parte_1 CP_1
31.193,66=, d esposizione derivante da te n. 3165600 ed € 31.123,21.=, per esposizione residua derivante da mutuo chirografario n. 249700 (garantito da all'80%) oltre interessi legali di mora dal 1/01/2023 al saldo in forza della fideiussione o rilasciata e le spese del procedimento monitorio, o quella diversa maggiore o minore somma accertanda in corso di causa. IN VIA ISTRUTTORIA Rigettare tutte le istanze istruttorie formulate da parte avversa. IN OGNI CASO Con vittoria di spese e competenze oltre rimborso forfettario pari al 15% di entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 9 ottobre 2023 il signor ha Parte_1 proposto opposizione avverso il decreto con il quale il Tribunal to alla società (di seguito anche solo “ Parte_3 Parte_3
” (limitatamente
[...] Pt_4 Pt_1
pagina 2 di 7 euro 55.000,00), il pagamento della somma di euro 143.193,66 a favore di
[...]
(qui di seguito anche solo “ Controparte_1 Controparte_1
A fondamento dell'opposizione il signor ha dedotto: Pt_1
(i) di aver prestato a favore di una fideiussione omnibus per Controparte_1
l'importo massimo di euro 55.000,00 a garanzia dei debiti contratti con la Banca da Promozione Turismo;
(ii) che il decreto ingiuntivo opposto si riferiva a obbligazioni derivanti da un mutuo chirografario stipulato con la Banca da Promozione Turismo, mutuo chirografario già garantito per l'ottanta per cento dal fondo di garanzia previsto dalla legge n. 662 del 1996 (di seguito il “Fondo di Garanzia”); (iii) che la pretesa della Banca di ottenere dal signor l'intero importo di euro Pt_1
55.000,00 oggetto della fideiussione era quindi infond anto (i) da un lato, tale importo era superiore al venti per cento del debito complessivo – pari ad euro 143.193,66 – gravante sulla Società e (ii) dall'altro lato, le fonti secondarie che disciplinano il Fondo di Garanzia prevedono che “sulla quota di finanziamento garantita dal Fondo non può essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria” (c.d. divieto di doppia garanzia); (iv) che, in ogni caso, pur essendo stata rilasciata nel 2013, la fideiussione del signor riproduceva lo schema predisposto nell'ottobre del 2002 dall'Associazione Pt_1 taliana (di seguito anche solo “schema ABI”) – schema che era stato censurato dalla Banca d'Italia come contenente disposizioni lesive della concorrenza – e, quindi, alla luce di quanto statuito dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione nella sentenza n. 41994 del 2021, le clausole nn. 2, 6 e 8 della fideiussione dovevano considerarsi nulle;
(v) che la nullità della clausola n. 6 di rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 c.c. avrebbe determinato la liberazione del signor considerato che l'obbligazione era scaduta il Pt_1
13 aprile 2022 e il ricorso per decreto ingiuntivo era stato depositato dalla Banca il 23 maggio 2023, quindi ben oltre il termine di sei mesi previsto dall'art. 1957 c.c.
si è costituita nel giudizio di primo grado, dando atto di aver Controparte_1 ricevuto il pagamento della somma di euro 112.000,00 da parte del Fondo di Garanzia e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto per l'importo residuo di euro 31.193,66, previo rigetto di tutte le domande avversarie.
Con decreto ai sensi dell'art. 171bis c.p.c. il Giudice ha differito l'udienza di prima comparizione e trattazione fissata dall'attore al 28 febbraio 2024 e ha assegnato alle parti termini di legge per il deposito delle memorie integrative di cui all'art. 171ter c.p.c. All'udienza del 28 febbraio 2024 il Giudice, compiuto il tentativo di conciliazione con esito negativo e accertato che le parti non avevano esperito il procedimento di mediazione obbligatorio, ha sospeso il processo per tre mesi, disponendo che la Banca desse avvio alla mediazione nei successivi quindici giorni e fissando, per la prosecuzione del processo,
pagina 3 di 7 l'udienza del 20 giugno 2024, udienza poi svoltasi in forma cartolare ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. Con ordinanza in data 20 giugno 2024 il Giudice – “ribadita l'irrilevanza delle richieste istruttorie”
– ha fissato la data del 9 gennaio 2025 per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti termini di legge per il deposito degli atti conclusivi e disponendo il trattenimento della causa in decisione successivamente alla predetta data.
Con sentenza pubblicata in data 14 gennaio 2025 il Tribunale di Monza ha respinto l'opposizione e, dato atto dell'intervenuta riduzione del credito per effetto del pagamento del Fondo, ha revocato il decreto ingiuntivo precedentemente emesso e condannato il signor al pagamento a favore della Banca della somma residua di euro 31.193,66. Pt_1
In particolare, quanto all'asserita nullità parziale della fideiussione, il Tribunale ha anzitutto osservato che la stessa era stata rilasciata nel 2013, vale a dire in un periodo in cui nessuna indagine era stata svolta dalla Banca d'Italia e nessuna intesa anticoncorrenziale era stata accertata. Pertanto, secondo il Tribunale, la causa intentata dal signor andava Pt_1 inquadrata tra le cause c.d. stand alone, ossia tra le cause rispetto alle quali imento della Banca d'Italia n. 55 del 2005 non poteva assumere valore di prova privilegiata rispetto alla sussistenza di un'intesa anticoncorrenziale e la parte interessata aveva quindi l'onere di dimostrare la persistenza di tale intesa.
Ciò premesso, il Tribunale ha escluso che nella specie l'attore avesse dato prova della sussistenza di un'intesa restrittiva della concorrenza. E invero, tra i modelli di fideiussione prodotti dal signor a dimostrazione dell'intesa illecita sarebbero mancati – ad Pt_1 avviso del Tribunale iguardanti le principali Banche”, così che non si poteva ritenere
“provata la persistenza di fatto dell'accordo di cartello” (cfr. sentenza impugnata, pag. 4). Inoltre – sempre ad avviso del Tribunale – esaminando i moduli fideiussori prodotti dall'attore non era neppure riscontrabile “la pretesa coincidenza ed assenza di differenziazione” (cfr. sentenza impugnata, pag. 4). Di qui l'infondatezza della domanda di nullità parziale proposta dall'attore.
Quanto, invece, all'asserita violazione del c.d. divieto di doppia garanzia, il Tribunale ha rilevato che il suddetto divieto, per come formulato, riguarda solo le garanzie reali da chiunque prestate e le garanzie personali prestate da banche e assicurazioni, cosicché “le fideiussioni concesse da persone fisiche, come quella rilasciata da sono perfettamente Parte_1 ammissibili senza limiti, anche a copertura dell'intero importo del finanziamento assistito dalla Garanzia del Fondo” (cfr. sentenza impugnata, pag. 5),
Avverso tale sentenza ha proposto appello il signor sulla base di un unico motivo Pt_1 che verrà successivamente esaminato.
La Banca si è costituita con comparsa depositata in data 6 maggio 2025 chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata. pagina 4 di 7 All'udienza del 4 giugno 2025 le parti, su invito del presidente istruttore, hanno precisato le loro conclusioni riportandosi a quelle contenute nei rispettivi atti introduttivi. L'istruttore ha quindi rinviato la causa all'udienza del 12 novembre 2025 per la discussione avanti al Collegio, assegnando termine fino al 4 novembre 2025 per il deposito di note conclusive, note che sono state effettivamente depositate da entrambe le parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il suo unico motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui si è ritenuto che, essendo la fideiussione del 18 marzo 2013, spettasse al signor fornire Pt_1 la dimostrazione della persistente esistenza di un'intesa anticoncorrenzia mento che il provvedimento n. 55 del 2005 della Banca d'Italia non poteva assumere al riguardo valore di prova privilegiata.
Secondo l'appellante, infatti, tale conclusione si porrebbe in contrasto con diversi precedenti di questa Corte che hanno affermato l'opposto principio secondo cui “la riproduzione in un contratto di fideiussione successivo al 2005 delle clausole dichiarate nulle dal provvedimento n. 55/2005 comporta una valida presunzione della persistenza, tra l'atto a monte e il contratto a valle, di un nesso funzionale alla produzione dell'effetto anticoncorrenziale”, di modo che spetterebbe alla banca “l'onere di dimostrare che al tempo in cui la fideiussione è stata rilasciata e nonostante l'identico contenuto delle clausole, più non persistesse l'intesa anticoncorrenziale tra gli istituti di credito oggetto delle censure dell'Autorità di Vigilanza” (cfr., tra le altre, Corte d'Appello di Milano, 26 luglio 2024, n. 2227).
Non solo. Sempre ad avviso dell'appellante, anche a voler ritenere che spettasse al signor la prova della persistenza dell'intesa anticoncorrenziale, il Tribunale avrebbe Pt_1
errato nel concludere che il signor non avesse assolto in concreto a tale Pt_1 onere probatorio. Ed invero, nel corso del giudizio di primo grado il signor ha (i) Pt_1 sia depositato una serie di fideiussioni omnibus emesse tra il 2005 e il 2020 da uti di credito e asseritamente riproduttive dello schema ABI, (ii) sia chiesto al Tribunale di ordinare, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., l'esibizione “delle fideiussioni utilizzate nel primo trimestre del 2013 da Istituti di credito di varie dimensioni e rilevanza” (cfr. atto di citazione in primo grado, pag. 7). Sennonché il Tribunale ha respinto l'istanza di esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c. reputandola irrilevante (cfr. ordinanza in data 20 giugno 2024), per poi affermare che tra i modelli fideiussori prodotti dall'attore “manca(vano) quelli riguardanti le principali Banche” (cfr. sentenza impugnata, pag. 4).
Ritiene la Corte che – a prescindere dalla fondatezza del motivo di appello – la domanda consequenziale del signor volta ad “accertare e dichiarare che l'Istituto di credito opposto è Pt_1 decaduto dal diritto di escutere la fideiussione” (cfr. atto di appello, pag. 11) non possa comunque essere accolta e la sentenza impugnata, nella parte in cui condanna il signor “a Pt_1 pagare a la somma residua di € 31.193,66”, non di Controparte_1 essere r pagina 5 di 7 Invero, quand'anche questa Corte dichiarasse la nullità dell'art. 6 della fideiussione rilasciata dal signor nella specie la riviviscenza dell'art. 1957, comma 1, c.c. – che, come Pt_1 noto, dispone che il creditore ha l'onere di attivarsi entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, proponendo e continuando con diligenza le sue istanze contro il debitore – non determinerebbe in ogni caso la decadenza della Banca dal diritto di escutere la fideiussione, considerato che:
(i) con comunicazione in data 13 aprile 2022 – inviata tramite p.e.c. a Parte_3
e tramite raccomandata al signor – la Banca, premess Pt_1 risoluzione di ogni rapporto in esser ocietà, ha intimato a quest'ultima e al signor (limitatamente all'impegno assunto con la fideiussione) il pagamento del debito Pt_1 fr. doc. n. 5 fascicolo monitorio Banca, nonché doc. n. 12 prodotto dalla Banca con la memoria ex art. 173ter n. 2 c.p.c.);
(ii) la fideiussione rilasciata dal signor è una fideiussione c.d. a prima richiesta, come Pt_1 risulta dall'art. 7 del documento contr . doc. n. 2 fascicolo I grado;
Pt_1
(iii) come più volte affermato dalla Corte di cassazione, “in presenza di una clausola a prima richiesta, onde evitare la decadenza prevista dall'art. 1957 cod. civ., non è necessario che il termine sia osservato mediante la proposizione di una domanda giudiziale, atteso che, diversamente interpretando, vi sarebbe contraddizione tra le due clausole contrattuali, non potendosi considerare 'a prima richiesta' l'adempimento subordinato all'esercizio di un'azione in giudizio (…). A maggior ragione, nel caso in questione, ove l'applicazione dell'art. 1957 cod. civ. non deriva da una scelta pattizia, ma dalla pronuncia di nullità parziale della clausola derogatoria contenuta nel negozio di garanzia (perché ritenuto conforme allo schema ABI giudicato come anticoncorrenziale dall'autorità garante), secondo la tradizionale esegesi di tale norma, l'impedimento della decadenza si determina anche solo con un'attività extragiudiziale, e dunque non solo iniziando l'azione giudiziaria nei confronti del debitore principale, ma anche soltanto rivolgendo al fideiussore la richiesta di adempimento (…) poiché se il rinvio si intendesse anche alla previsione di un'azione giudiziale, la garanzia non sarebbe più a prima richiesta” (cfr. Cass., 27 febbraio 2025, n. 5179; nello stesso senso, vedi anche Cass., 26 settembre 2017, n. 22346, nonché Cass., 21 maggio 2008, n. 13078).
Detto altrimenti, la qualificazione della fideiussione rilasciata dall'appellante quale fideiussione a prima richiesta consente di ritenere che nella specie la Banca abbia assolto tempestivamente l'onere di attivazione di cui all'art. 1957, primo comma, c.c. mediante la richiesta stragiudiziale del 13 aprile 2022 formulata contestualmente alla chiusura dei rapporti in essere tra le parti. Il che rende irrilevante qualsivoglia accertamento in merito alla nullità delle clausole 2, 6 e 8 della fideiussione e, conseguentemente, superfluo l'esame dell'unico motivo di appello.
Per le ragioni esposte l'appello deve essere quindi rigettato.
pagina 6 di 7 Quanto alle spese del presente grado di giudizio, esse seguono la soccombenza e, tenuto conto della natura e del valore della controversia, nonché dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014 e ss.mm., pare congruo liquidarle secondo i parametri medi dello scaglione di riferimento (26.001-52.000) e dunque in complessivi euro 6.946,00 (di cui euro 2.058,00 per la fase di studio, euro 1.418,00 per la fase introduttiva, euro 3.470,00 per la fase decisionale e nulla per la fase istruttoria, che non si è svolta), oltre spese generali (15%) e oneri di legge, se e in quanto dovuti.
P.Q.M.
La Corte, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1) respinge l'appello proposto dal signor avverso la sentenza Parte_1 del Tribunale di Monza n. 55 resa e pubblic 2025, sentenza che dunque conferma;
2) condanna l'appellante alla rifusione, in favore di Controparte_1 delle ulteriori spese del grado, liquidate in euro
[...] so forfetario nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge;
3) dà atto che sussistono, in capo a parte appellante, i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 – quater, del D.P.R. n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 – bis art. 13 cit.
Milano, 12 novembre 2025
Il presidente estensore
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Si dà atto che la presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del MOT dott.ssa Stefania Grassi
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