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Sentenza 30 settembre 2024
Sentenza 30 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/09/2024, n. 36438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36438 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da De IO TO, nato a [...] il [...]; avverso l'ordinanza emessa il 22/03/2024 dal Tribunale di Napoli;
udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri;
udito il Sostituto Procuratore Generale, dott. Tomaso Epidendio, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udito l'avv. NE Cipriano, difensore di fiducia dell'indagato, che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Napoli ha confermato l'ordinanza con cui è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di De IO TO, ritenuto gravemente indiziato dei reati previsti dagli artt. artt. 74-73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. De IO avrebbe fatto parte di un sodalizio dedito al traffico di sostanze stupefacenti e, in particolare, sarebbe stato, insieme ad altri, uno stabile acquirente di "consistenti" quantitativi di droga (circa 50 grammi di cocaina) a lui ceduti da NE D'MO e destinati a loro volta alla successiva cessione al dettaglio. 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 36438 Anno 2024 Presidente: RICCIARELLI MASSIMO Relatore: SILVESTRI PIETRO Data Udienza: 19/06/2024 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'indagato articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alle esigenze cautelari, ritenute dal Tribunale sussistenti in ragione della dimensione spaziale ampia - anche diversa dal luogo di residenza - in cui il ricorrente sarebbe conosciuto e avrebbe operato: ciò renderebbe inadeguata la misura degli arresti domiciliari anche in un luogo lontano dal suo domicilio. Secondo il ricorrente si tratterebbe di un assunto assertivo. Vi sarebbe in atti la prova che l'indagato, rispetto ad un sodalizio criminale operativo per sei mesi, da circa tre anni non fornirebbe più nessun contributo: l'ultima condotta a lui attribuita risalirebbe al 27.6.2021 e successivamente non sarebbe emerso nessun elemento indiziante nei suoi riguardi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato. 2. Nell'ambito di una stringata motivazione il Tribunale ha ritenuto adeguata la misura della custodia in carcere, in ragione dei precedenti penali e dell'inserimento del ricorrente "in un contesto dedito allo spaccio di stupefacente in cui lo stesso è accreditato e conosciuto anche con riferimenti che vanno al di là del luogo dove risiede" (così testualmente il Tribunale). 3. Si tratta di una motivazione viziata. La Corte di cassazione ha già chiarito che l'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., pone una presunzione solo relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e impone sempre al giudice un obbligo di motivazione - su impulso di parte o d'ufficio - in ordine alla rilevanza del tempo trascorso anche nel caso in cui non risulti una dissociazione espressa dal sodalizio (Sez. 4, n. 19751 del 17/04/2024, Monticelli, Rv. 286521; Sez. 6, n. n. 3096 del 28/12/2017, dep. 2018, Busile, Rv. 272153; più in generale, fra le altre, Sez. 5, n. 25670 del 13/03/2018, Gullo, Rv. 273805; Sez. 6, n. 25517 del 11/05/2017, Fazio, Rv. 270342) Se è vero cioè che il tempo trascorso dai fatti contestati, alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47 e di una esegesi costituzionalmente orientata della stessa presunzione - segnatamente ove si tratti di un rilevante arco temporale non segnato da condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità -, può, infatti, rientrare tra gli "elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari", cui si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (in tal senso, Sez. 6, n. 15753 del 28/03/2018, Pisano, Rv. 272887; Sez. 6, n. 16867, del 20/03/2018, Morabito, Rv. 2 272919; Sez. 6, n. 29807 del 04/05/2017, Nocerino, Rv. 270738), è altrettanto vero che il riferimento al c.d. tempo silente non assume una valenza astratta, ma deve essere posto in connessione con la concreta fattispecie per cui si procede. La valenza della dimensione temporale non è cioè fissa, omogenea, sempre uguale a sè stessa, ma necessita di essere conformata rispetto al caso concreto, alla "storia" dell'indagato, alla personalità del soggetto nei cui confronti deve essere compiuta la valutazione sull'adeguatezza della misura cautelare in corso e della esistenza di elementi rivelatori del superamento della presunzione di pericolosità di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. Il quantum di "prova" necessario per ritenere superata la presunzione indicata è peraltro direttamente proporzionale al curriculum criminale del soggetto che invoca detto superamento;
non è irrilevante che questi sia stato o meno già in passato condannato per reati di criminalità organizzata e, posto che si tratti di un soggetto già condannato, che venga in evidenza una nuova manifestazione del medesimo tipo di manifestazione criminale, atteso che ciò dimostra un propensione a delinquere e una componente strutturale di pericolosità che nemmeno la precedente condanna è valsa ad eliminare. 4. Nel caso di specie, a fronte di un'attività criminale protrattasi per circa sette mesi e comunque conclusasi sul piano materiale non oltre il 27.6.2021, cioè tre anni fa, non è obiettivamente chiaro, in assenza di specifici riferimenti alla storia criminale del ricorrente, perché, allo stato, le ravvisate esigenze cautelari non possano essere soddisfatte con la misura meno afflittiva degli arresti domiciliari in un luogo anche distante da quelli in cui i fatti si sarebbero verificati e quali sarebbero, in concreto, gli elementi che inducono a ritenere che il fattore temporale, nella specie, non abbia nessun rilievo in assenza di ulteriori manifestazioni di pericolosità da cui possa discendere un pericolo concreto ed attuale di reiterazione. 5. Ne consegue che sul punto l'ordinanza impugnata deve essere annullata;
il Tribunale, in sede di rinvio, applicherà i principi indicati e formulerà un nuovo giudizio in tema di adeguatezza della misura cautelare in corso. 3
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Napoli, competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, corna 1 ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma il 19 giugno 2024 Il C sigliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri;
udito il Sostituto Procuratore Generale, dott. Tomaso Epidendio, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udito l'avv. NE Cipriano, difensore di fiducia dell'indagato, che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Napoli ha confermato l'ordinanza con cui è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di De IO TO, ritenuto gravemente indiziato dei reati previsti dagli artt. artt. 74-73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. De IO avrebbe fatto parte di un sodalizio dedito al traffico di sostanze stupefacenti e, in particolare, sarebbe stato, insieme ad altri, uno stabile acquirente di "consistenti" quantitativi di droga (circa 50 grammi di cocaina) a lui ceduti da NE D'MO e destinati a loro volta alla successiva cessione al dettaglio. 1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 36438 Anno 2024 Presidente: RICCIARELLI MASSIMO Relatore: SILVESTRI PIETRO Data Udienza: 19/06/2024 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'indagato articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto alle esigenze cautelari, ritenute dal Tribunale sussistenti in ragione della dimensione spaziale ampia - anche diversa dal luogo di residenza - in cui il ricorrente sarebbe conosciuto e avrebbe operato: ciò renderebbe inadeguata la misura degli arresti domiciliari anche in un luogo lontano dal suo domicilio. Secondo il ricorrente si tratterebbe di un assunto assertivo. Vi sarebbe in atti la prova che l'indagato, rispetto ad un sodalizio criminale operativo per sei mesi, da circa tre anni non fornirebbe più nessun contributo: l'ultima condotta a lui attribuita risalirebbe al 27.6.2021 e successivamente non sarebbe emerso nessun elemento indiziante nei suoi riguardi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato. 2. Nell'ambito di una stringata motivazione il Tribunale ha ritenuto adeguata la misura della custodia in carcere, in ragione dei precedenti penali e dell'inserimento del ricorrente "in un contesto dedito allo spaccio di stupefacente in cui lo stesso è accreditato e conosciuto anche con riferimenti che vanno al di là del luogo dove risiede" (così testualmente il Tribunale). 3. Si tratta di una motivazione viziata. La Corte di cassazione ha già chiarito che l'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., pone una presunzione solo relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e impone sempre al giudice un obbligo di motivazione - su impulso di parte o d'ufficio - in ordine alla rilevanza del tempo trascorso anche nel caso in cui non risulti una dissociazione espressa dal sodalizio (Sez. 4, n. 19751 del 17/04/2024, Monticelli, Rv. 286521; Sez. 6, n. n. 3096 del 28/12/2017, dep. 2018, Busile, Rv. 272153; più in generale, fra le altre, Sez. 5, n. 25670 del 13/03/2018, Gullo, Rv. 273805; Sez. 6, n. 25517 del 11/05/2017, Fazio, Rv. 270342) Se è vero cioè che il tempo trascorso dai fatti contestati, alla luce della riforma di cui alla legge 16 aprile 2015, n. 47 e di una esegesi costituzionalmente orientata della stessa presunzione - segnatamente ove si tratti di un rilevante arco temporale non segnato da condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità -, può, infatti, rientrare tra gli "elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari", cui si riferisce lo stesso art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (in tal senso, Sez. 6, n. 15753 del 28/03/2018, Pisano, Rv. 272887; Sez. 6, n. 16867, del 20/03/2018, Morabito, Rv. 2 272919; Sez. 6, n. 29807 del 04/05/2017, Nocerino, Rv. 270738), è altrettanto vero che il riferimento al c.d. tempo silente non assume una valenza astratta, ma deve essere posto in connessione con la concreta fattispecie per cui si procede. La valenza della dimensione temporale non è cioè fissa, omogenea, sempre uguale a sè stessa, ma necessita di essere conformata rispetto al caso concreto, alla "storia" dell'indagato, alla personalità del soggetto nei cui confronti deve essere compiuta la valutazione sull'adeguatezza della misura cautelare in corso e della esistenza di elementi rivelatori del superamento della presunzione di pericolosità di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. Il quantum di "prova" necessario per ritenere superata la presunzione indicata è peraltro direttamente proporzionale al curriculum criminale del soggetto che invoca detto superamento;
non è irrilevante che questi sia stato o meno già in passato condannato per reati di criminalità organizzata e, posto che si tratti di un soggetto già condannato, che venga in evidenza una nuova manifestazione del medesimo tipo di manifestazione criminale, atteso che ciò dimostra un propensione a delinquere e una componente strutturale di pericolosità che nemmeno la precedente condanna è valsa ad eliminare. 4. Nel caso di specie, a fronte di un'attività criminale protrattasi per circa sette mesi e comunque conclusasi sul piano materiale non oltre il 27.6.2021, cioè tre anni fa, non è obiettivamente chiaro, in assenza di specifici riferimenti alla storia criminale del ricorrente, perché, allo stato, le ravvisate esigenze cautelari non possano essere soddisfatte con la misura meno afflittiva degli arresti domiciliari in un luogo anche distante da quelli in cui i fatti si sarebbero verificati e quali sarebbero, in concreto, gli elementi che inducono a ritenere che il fattore temporale, nella specie, non abbia nessun rilievo in assenza di ulteriori manifestazioni di pericolosità da cui possa discendere un pericolo concreto ed attuale di reiterazione. 5. Ne consegue che sul punto l'ordinanza impugnata deve essere annullata;
il Tribunale, in sede di rinvio, applicherà i principi indicati e formulerà un nuovo giudizio in tema di adeguatezza della misura cautelare in corso. 3
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Napoli, competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, corna 1 ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma il 19 giugno 2024 Il C sigliere estensore Il Presidente