TRIB
Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 24/02/2025, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.g. 4875/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 4875/2024 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Laura Gorini
e
DR AG (C.F. ) rappresentato e difeso C.F._2 dall'Avv. Laura Gorini
Con l'intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni 20.02.2025 le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso
FATTO
Con ricorso in data 18.12.2024, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Bibbona (LI) il 27.10.1991 e che dalla loro unione, in data 01.10.1994 è nata una figlia di nome ad oggi maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
Per_1 Con provvedimento in data 20.12.2024 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 20.02.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Giudice Relatore, in data 20.02.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso, come integrate dalle parti nelle note depositate per l'udienza del 20.2.2025, note sottoscritte dalle stesse parti. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra e AL Parte_1
Cappagli, ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Bibbona (LI) di procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Bibbona (LI) il 27.10.1991 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 11 P. 2 Serie A anno 1991. DISPONE CHE:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la casa familiare sita in Bibbona, Via Aurelia Nord 48 rimarrà assegnata alla moglie che vi abiterà insieme alla figlia;
3) il marito si è già trasferito in altra abitazione 4) poiché la madre, con mezzi suoi e della famiglia di lei, ha sempre provveduto al sostentamento della famiglia e agli studi della figlia, i coniugi concordano di voler definire con il presente atto i rapporti economici pregressi e pertanto il marito si impegna a trasferire alla moglie il 50 % di sua proprietà dell'immobile posto in Bibbona, Via Aurelia Nord, identificato al catasto fabbricati del Comune di Bibbona, alla partita 405, foglio 4, particella 45, sub 601, categoria A/2; l'immobile è gravato da ipoteca a garanzia di mutui concessi al marito, di cui la moglie si accolla integralmente il pagamento della parte residua oltre al pagamento delle spese notarili relative al trasferimento dell'immobile comprese quelle tecniche e relative all'APE;
4) le vetture Fiat Panda tg CV528PN ed il ciclomotore Piaggio tg X3DYPT intestati alla moglie rimarranno nella sua disponibilità mentre la vettura Fiat 500L tg FY198GH, di proprietà della moglie rimarrà in uso al marito;
5) i coniugi svolgono regolare attività lavorativa, dichiarando di essere economicamente indipendenti ed in grado di provvedere ciascuno al proprio mantenimento.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Livorno, 21.2.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Giulio Scaramuzzino dott. Gianmarco Marinai
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott.ssa Azzurra Fodra Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 4875/2024 promossa da:
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Laura Gorini
e
DR AG (C.F. ) rappresentato e difeso C.F._2 dall'Avv. Laura Gorini
Con l'intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni 20.02.2025 le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso
FATTO
Con ricorso in data 18.12.2024, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Bibbona (LI) il 27.10.1991 e che dalla loro unione, in data 01.10.1994 è nata una figlia di nome ad oggi maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
Per_1 Con provvedimento in data 20.12.2024 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 20.02.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Giudice Relatore, in data 20.02.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso, come integrate dalle parti nelle note depositate per l'udienza del 20.2.2025, note sottoscritte dalle stesse parti. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra e AL Parte_1
Cappagli, ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Bibbona (LI) di procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Bibbona (LI) il 27.10.1991 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune al n. 11 P. 2 Serie A anno 1991. DISPONE CHE:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la casa familiare sita in Bibbona, Via Aurelia Nord 48 rimarrà assegnata alla moglie che vi abiterà insieme alla figlia;
3) il marito si è già trasferito in altra abitazione 4) poiché la madre, con mezzi suoi e della famiglia di lei, ha sempre provveduto al sostentamento della famiglia e agli studi della figlia, i coniugi concordano di voler definire con il presente atto i rapporti economici pregressi e pertanto il marito si impegna a trasferire alla moglie il 50 % di sua proprietà dell'immobile posto in Bibbona, Via Aurelia Nord, identificato al catasto fabbricati del Comune di Bibbona, alla partita 405, foglio 4, particella 45, sub 601, categoria A/2; l'immobile è gravato da ipoteca a garanzia di mutui concessi al marito, di cui la moglie si accolla integralmente il pagamento della parte residua oltre al pagamento delle spese notarili relative al trasferimento dell'immobile comprese quelle tecniche e relative all'APE;
4) le vetture Fiat Panda tg CV528PN ed il ciclomotore Piaggio tg X3DYPT intestati alla moglie rimarranno nella sua disponibilità mentre la vettura Fiat 500L tg FY198GH, di proprietà della moglie rimarrà in uso al marito;
5) i coniugi svolgono regolare attività lavorativa, dichiarando di essere economicamente indipendenti ed in grado di provvedere ciascuno al proprio mantenimento.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Livorno, 21.2.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Giulio Scaramuzzino dott. Gianmarco Marinai