TRIB
Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 15/01/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3167/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sara Micheletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3167/2021 con OGGETTO: Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condom. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CONTI Parte_1 C.F._1 GIUSEPPE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA DEI CORDAI 39 57121 LIVORNO ITALIApresso il difensore avv. CONTI GIUSEPPE
ATTORE/I contro
VIA DELLE ROBINIE 33 - 35/45 IN LIVORNO (C.F. ), con il patrocinio P.IVA_1 dell'avv. CENERINI MASSIMO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in CORSO GIUSEP- PE MAZZINI 121 57126 LIVORNOpresso il difensore avv. CENERINI MASSIMO
CONVENUTO/I
La causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
per parte attrice come da foglio di precisazione delle conclusioni del Parte_1
13.09.24 :”affinche il G.I. dichiari formalmente la cessazione della materia del contendere, con compensazione di spese ed onorari di causa.”
:
1 per parte convenuta VIA DELLE ROBINIE 33 - 35/45 IN LIVORNO come da comparsa di costituzione ossia affinchè siano dichiarate improcedibili tutte le domande, quella di impu- gnazione della delibera del 18 per carenza di interesse ad agire, quella di impugnazione della delibera del 2 settembre scorso per mancato espletamento della previa mediazione, rilevata dallo stesso attore nell'atto di citazione;
in ipotesi: siano respinte tutte le domande in quanto infondate in fatto ed in diritto, con vitto- ria di spese e compensi di causa e condanna per abuso del processo e manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione la signora ha impugnato le delibere condominiali del 18 Parte_1 giugno e del 02 settembre 2021 chiedendo la sospensione della loro esecutività, ex art. 1137
c.c.
Il Condominio convenuto nel costituirsi in giudizio ha eccepito l'improcedibilità della doman- da avversaria sostenendo la mancanza di interesse ad agire al riguardo dell'impugnazione della delibera del 18 giugno 2021, essendo questa delibera stata confermata con l'assemblea del 2 settembre 2021, nonchè, per l'impugnazione della delibera del 2 settembre 2021 l'assenza del- la mediazione con la conseguenza che il procedimento doveva considerarsi viziato e gli atti nulli dalla prima udienza in poi.
IN DIRITTO
Sulla scorta di quanto è emerso dagli atti processuali e tenuto conto che i lavori oggetto delle delibere per cui è causa sono stati eseguiti deve considerarsi cessata la materia del contendere.
Resta però il fatto che parte attrice - che ha ritirato in ritardo la raccomandata, che tuttavia era pervenuta tempestivamente -non ha impugnato nei termini la delibera del 18 giugno 2021. In ogni caso detta delibera è stata confermata e ribadita con la delibera del 2 settembre 2021.
Quanto ai motivi di impugnazione deve, in ogni caso, rilevarsene l'assoluta infondatezza.
Parte attrice afferma che la delibera “contrasta con gli effettivi interessi complessivi del con- dominio”, ma tale affermazione deve ritenersi assolutamente irrilevante, poiché la valutazione sui lavori da eseguire spetta all'assemblea condominiale che ha assunto la relativa decisione a maggioranza.
Ancora che la delibera “lede i diritti di proprietà della condomina sotto il profilo del Pt_1 mancato godimento della sua abitazione”; ma anche tale motivazione deve ritenersi irrilevante.
Altrettanto irrilevanti devono considerarsi gli ulteriori motivi di impugnazione, ossia che la delibera “è stata assunta in base a deleghe in bianco, quando invece, per deliberazioni per le quali la legge prevede una formalità particolare (ad es. se si tratta di diritti immobiliari), è ob-
2 bligatoria la delega scritta” e/o perchè “riguarda un'iniziativa priva di interesse attuale, da ese- guire fra l'altro in periodo di rischio di contagio, per effetto della perdurante pandemia da Co- vid 19”
Si tratta non di validi motivi di impugnazione bensì di mere considerazioni che possono essere smentite;
se solo si pensa al riguardo di quest'ultimo motivo che un consolidamento strutturale ha sempre un interesse attuale;
Ancora è infondata l'asserita "nullità per erronea convocazione" posto che risulta dalla docu- mentazione agli atti che l'assemblea del 2 settembre era totalitaria e che la convocazione era stata fatta dall'amministratrice.
La domanda proposta deve considerarsi pertanto totalmente infondata.
Nel merito di tutta questa vicenda, resta, infatti, fermo il principio fondamentale che spetta all'assemblea condominiale decidere i lavori da fare e che tale valutazione è insindacabile.
L'assemblea condominiale - per valutazioni economiche - ha ritenuto di fare solo i lavori stret- tamente necessari: questo non può certamente giustificare il ricorso all'impugnazione della de- libera.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e di- fesa disattesa e respinta,
dichiara cessata la materia del contendere stante l'intervenuta esecuzione dei lavori previsti nelle delibere impugnate.
Stante l'infondatezza dei motivi di impugnazione condanna parte attrice al rimborso in favore della parte convenuta delle spese processuali, che liquida in complessivi € 5.810,00, di cui €
1.701,00 per la fase di studio della controversia, € 1.204,00 per la fase introduttiva del giudizio ed € 2.905,00 per la fase decisoria, oltre spese generali ex art. 2 d.m. 55/14, I.V.A. e C.P.A..
Così deciso in data 10 gennaio 2025 dal Tribunale di Livorno
IL GIUDICE
dott. Sara Micheletti
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sara Micheletti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3167/2021 con OGGETTO: Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condom. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CONTI Parte_1 C.F._1 GIUSEPPE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA DEI CORDAI 39 57121 LIVORNO ITALIApresso il difensore avv. CONTI GIUSEPPE
ATTORE/I contro
VIA DELLE ROBINIE 33 - 35/45 IN LIVORNO (C.F. ), con il patrocinio P.IVA_1 dell'avv. CENERINI MASSIMO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in CORSO GIUSEP- PE MAZZINI 121 57126 LIVORNOpresso il difensore avv. CENERINI MASSIMO
CONVENUTO/I
La causa veniva posta in decisione sulle seguenti conclusioni:
per parte attrice come da foglio di precisazione delle conclusioni del Parte_1
13.09.24 :”affinche il G.I. dichiari formalmente la cessazione della materia del contendere, con compensazione di spese ed onorari di causa.”
:
1 per parte convenuta VIA DELLE ROBINIE 33 - 35/45 IN LIVORNO come da comparsa di costituzione ossia affinchè siano dichiarate improcedibili tutte le domande, quella di impu- gnazione della delibera del 18 per carenza di interesse ad agire, quella di impugnazione della delibera del 2 settembre scorso per mancato espletamento della previa mediazione, rilevata dallo stesso attore nell'atto di citazione;
in ipotesi: siano respinte tutte le domande in quanto infondate in fatto ed in diritto, con vitto- ria di spese e compensi di causa e condanna per abuso del processo e manifesta infondatezza ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione la signora ha impugnato le delibere condominiali del 18 Parte_1 giugno e del 02 settembre 2021 chiedendo la sospensione della loro esecutività, ex art. 1137
c.c.
Il Condominio convenuto nel costituirsi in giudizio ha eccepito l'improcedibilità della doman- da avversaria sostenendo la mancanza di interesse ad agire al riguardo dell'impugnazione della delibera del 18 giugno 2021, essendo questa delibera stata confermata con l'assemblea del 2 settembre 2021, nonchè, per l'impugnazione della delibera del 2 settembre 2021 l'assenza del- la mediazione con la conseguenza che il procedimento doveva considerarsi viziato e gli atti nulli dalla prima udienza in poi.
IN DIRITTO
Sulla scorta di quanto è emerso dagli atti processuali e tenuto conto che i lavori oggetto delle delibere per cui è causa sono stati eseguiti deve considerarsi cessata la materia del contendere.
Resta però il fatto che parte attrice - che ha ritirato in ritardo la raccomandata, che tuttavia era pervenuta tempestivamente -non ha impugnato nei termini la delibera del 18 giugno 2021. In ogni caso detta delibera è stata confermata e ribadita con la delibera del 2 settembre 2021.
Quanto ai motivi di impugnazione deve, in ogni caso, rilevarsene l'assoluta infondatezza.
Parte attrice afferma che la delibera “contrasta con gli effettivi interessi complessivi del con- dominio”, ma tale affermazione deve ritenersi assolutamente irrilevante, poiché la valutazione sui lavori da eseguire spetta all'assemblea condominiale che ha assunto la relativa decisione a maggioranza.
Ancora che la delibera “lede i diritti di proprietà della condomina sotto il profilo del Pt_1 mancato godimento della sua abitazione”; ma anche tale motivazione deve ritenersi irrilevante.
Altrettanto irrilevanti devono considerarsi gli ulteriori motivi di impugnazione, ossia che la delibera “è stata assunta in base a deleghe in bianco, quando invece, per deliberazioni per le quali la legge prevede una formalità particolare (ad es. se si tratta di diritti immobiliari), è ob-
2 bligatoria la delega scritta” e/o perchè “riguarda un'iniziativa priva di interesse attuale, da ese- guire fra l'altro in periodo di rischio di contagio, per effetto della perdurante pandemia da Co- vid 19”
Si tratta non di validi motivi di impugnazione bensì di mere considerazioni che possono essere smentite;
se solo si pensa al riguardo di quest'ultimo motivo che un consolidamento strutturale ha sempre un interesse attuale;
Ancora è infondata l'asserita "nullità per erronea convocazione" posto che risulta dalla docu- mentazione agli atti che l'assemblea del 2 settembre era totalitaria e che la convocazione era stata fatta dall'amministratrice.
La domanda proposta deve considerarsi pertanto totalmente infondata.
Nel merito di tutta questa vicenda, resta, infatti, fermo il principio fondamentale che spetta all'assemblea condominiale decidere i lavori da fare e che tale valutazione è insindacabile.
L'assemblea condominiale - per valutazioni economiche - ha ritenuto di fare solo i lavori stret- tamente necessari: questo non può certamente giustificare il ricorso all'impugnazione della de- libera.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e di- fesa disattesa e respinta,
dichiara cessata la materia del contendere stante l'intervenuta esecuzione dei lavori previsti nelle delibere impugnate.
Stante l'infondatezza dei motivi di impugnazione condanna parte attrice al rimborso in favore della parte convenuta delle spese processuali, che liquida in complessivi € 5.810,00, di cui €
1.701,00 per la fase di studio della controversia, € 1.204,00 per la fase introduttiva del giudizio ed € 2.905,00 per la fase decisoria, oltre spese generali ex art. 2 d.m. 55/14, I.V.A. e C.P.A..
Così deciso in data 10 gennaio 2025 dal Tribunale di Livorno
IL GIUDICE
dott. Sara Micheletti
3