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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 04/02/2025, n. 557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 557 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22070/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo Presidente
Dr.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est.
Dr.ssa Chantal Dameglio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22070/2023 avente per oggetto: separazione personale promossa da:
(C.F. ) con l'avv. FAVARIO CLARA in forza di Parte_1 C.F._1 procura speciale in atti;
ricorrente contro
Controparte_1 resistente contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente come da verbale d'udienza del 4.12.2024
Per il P.M.
Nulla ha opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Controparte_1
ROMANIA.
Dal matrimonio sono nati due figli: il 15.9.2008 e il Persona_1 Persona_2
19.05.2014.
pagina 1 di 5 Con ricorso depositato il 15/12/2023 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito al marito. Chiedeva, inoltre, disporsi l'affidamento esclusivo rafforzato dei minori a sé con collocazione presso il proprio domicilio,
l'assegnazione a sé della casa coniugale, la regolamentazione delle visite padre-figli e la previsione di un contributo a carico del resistente per il mantenimento della prole.
, pur ritualmente citato, non si costituiva in giudizio. Controparte_1
All'udienza in data 1.7.2024 compariva la sola parte ricorrente che veniva sentita. Il resistente veniva dichiarato contumace. La ricorrente rinunciava alla domanda di addebito della separazione e instava per l'assunzione dei provvedimenti provvisori ed urgenti.
Il Giudice Relatore autorizzava i coniugi a vivere separati e con ordinanza del 25.7.2024 assumeva i provvedimenti provvisori ed urgenti. Veniva disposta l'acquisizione di relazioni di aggiornamento da parte dei Servizi Psico-Sociali e venivano richieste informazioni alla Procura-sede in ordine al proc. pen. a carico del resistente.
All'udienza del 4.12.2024 parte ricorrente rassegnava le proprie conclusioni e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione è accoglibile poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Le stesse domande e difese svolte, unitamente alla mancata comparizione in giudizio del resistente, evidenziano insanabili contrasti insorti tra le parti tali da far ritenere provato il venir meno dell'affectio coniugalis e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.
Sulla domanda di addebito
Nulla si dispone in punto addebito della separazione, avendo la ricorrente espressamente rinunciato a detta domanda.
Sull'affidamento della prole minore e sulla sua collocazione abitativa. Sul regime di visita con il genitore non collocatario
La domanda attorea di affidamento esclusivo cd. rafforzato dei minori alla madre merita accoglimento all'esito di una valutazione complessiva delle risultanze probatorie.
Il resistente non ha inteso prendere parte al presente giudizio neppure all'indomani dell'ordinanza ex art. 473bis 22 cpc, con ciò dimostrando totale e persistente disinteresse per le vicende relative ai figli. Egli non si è neppure presentato agli appuntamenti con gli operatori sociali, malgrado i reiterati inviti rinvoltigli anche in epoca successiva alla predetta ordinanza (v. rel. SS del 20.6.24 e del
19.11.24).
Dalle risultanze psico-sociali emerge come la ricorrente sia la sola figura genitoriale fattivamente presente nella vita dei figli, dei quali si occupa sotto il profilo sia scolastico sia sanitario
(entrambi i minori sono seguiti da tempo dal Servizio di NPI per problematiche legate a disturbi del comportamento e del linguaggio, v. rel. NPI del 20.6.24 e del 246.24).
Il risulta, inoltre, condannato in primo grado per i reati di lesioni personali e Pt_1 maltrattamenti in danno della moglie, questi ultimi aggravati dall'essere stati commessi alla presenza della prole minore (v. sentenza penale del Tribunale di Torino del 20.2.19). Si legge nella sentenza penale, acquisita agli atti del giudizio in data 5.8.24, che il resistente “ha sottoposto per diversi anni la moglie a condotte violente, prepotenti e sminuenti;
l'ha aggredita fisicamente in più occasioni, pagina 2 di 5 stringendole il collo e tirandole un calcio in bocca;
ma ha esercitato soprattutto violenze psicologiche, continuando a rivolgersi alla moglie in tono aggressivo, offensivo e minaccioso, senza mai curarsi della presenza dei bambini durante i litigi”, i quali “hanno assistito proprio agli episodi più gravi”.
A fronte delle circostanze dianzi illustrate, non smentite da alcun elemento di segno contrario, si ritengono sussistenti i presupposti per disporre l'affidamento esclusivo “rafforzato” dei minori alla madre, trovandoci in presenza di gravi indicatori di inadeguatezza genitoriale in capo al resistente che giustificano la deroga al principio della bigenitorialità.
La ricorrente avrà, dunque, facoltà di assumere in via esclusiva anche tutte le decisioni di maggior interesse per la prole relative all'istruzione, educazione, salute e scelta della residenza abituale, giusto il disposto di cui all'art. 337 quater ult. co. cc.
Si dispone che i minori mantengano la residenza anagrafica e la dimora abituale presso il domicilio materno, come già disposto con l'ordinanza del 25.7.24, non sussistendo ragione alcuna che ne imponga la modifica.
Quanto al regime di frequentazione padre-figli, si conferma il calendario già stabilito in sede provvisoria ed urgente, non essendone stata domandata la modifica e fatte salve controindicazioni segnalate dai Servizi Psico-Sociali che hanno in carico i minori.
È necessario disporre la prosecuzione della presa in carico del nucleo familiare da parte del Servizio Sociale e di per la continuazione del monitoraggio e l'attivazione di ogni più CP_2 opportuno intervento di supporto anche educativo e genitoriale stimato utile dagli operatori medesimi.
Sull'assegnazione della casa familiare
Del pari, dev'essere confermata l'assegnazione della casa coniugale a favore della ricorrente, in quanto genitore affidatario e collocatario della prole minore.
Sul contributo al mantenimento dei minori
La ricorrente ha instato, all'ultima udienza, per un incremento del contributo dovutole dal marito per il mantenimento della prole.
La domanda non è, tuttavia, accoglibile, non essendo state allegate né essendo emerse ragioni sopravvenute che giustifichino una revisione della valutazione operata in sede provvisoria e dell'assetto stabilito con l'ordinanza ex art. 473bis 22 cpc, alla cui motivazione si fa integrale rinvio.
L'assegno unico spetta per legge interamente alla ricorrente (art. 6 co. 4 D.Lgs. 230/2021).
Sulle spese di lite
In ragione della soccombenza, il resistente dev'essere dichiarato tenuto e condannato a rifondere a favore della ricorrente le spese del presente giudizio, così come liquidate in dispositivo, in conformità ai parametri di cui al DM 55/14 come modificato dal DM 147/22.
Dette spese sono liquidate, avuto riguardo alla Tabella n. 2 (scaglione da E. 26.000 ad E.
52.000), applicati i valori minimi delle sole fasi di studio, introduttiva e decisionale, tenuto conto della non particolare complessità della causa, della mancata costituzione in giudizio del resistente e dell'assenza di attività istruttoria nonché di scritti difensivi conclusivi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti, in contumacia della parte resistente, così provvede: pronuncia la separazione personale dei coniugi e , ai Parte_1 Controparte_1 sensi dell'art. 151 co. 1 cc;
pagina 3 di 5 dispone l'affidamento esclusivo rafforzato dei minori alla madre con facoltà per quest'ultima di assumere in via esclusiva anche tutte le decisioni di maggior interesse per la vita della prole, relative all'istruzione, educazione, salute e scelta della residenza abituale (compreso il rilascio del passaporto o documento d'identità equipollente), ai sensi dell'art. 337 quater ult. co. cc;
dispone che i minori mantengano la residenza anagrafica e la dimora abituale presso il domicilio materno;
conferma l'assegnazione della casa coniugale, con tutti gli arredi ivi presenti, a favore di
[...]
; Pt_1 dispone che il padre possa incontrare e tenere con sé i figli secondo le seguenti modalità, salve diverse intese fra le parti e salve controindicazioni segnalate dai Servizi Psico-Sociali che hanno in carico i minori:
− nei fine settimana alternati, dall'uscita da scuola del venerdì alle ore 21 della domenica sera;
− due pomeriggi dall'uscita da scuola alle ore 21 nella settimana in cui il week-end è di spettanza materna;
− un pomeriggio dall'uscita da scuola alle ore 21 nella settimana in cui il week-end è di spettanza paterna;
− metà del periodo durante le vacanze scolastiche natalizie e segnatamente, ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
− durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o di Pasquetta;
− le altre festività ed il giorno del compleanno dei minori secondo il criterio dell'alternanza;
− durante le vacanze estive, due settimane, anche non consecutive, in periodo da concordare entro il 31 maggio di ogni anno (in difetto di accordo, negli anni pari le prime due settimane di agosto con il padre e le ultime due con la madre e viceversa negli anni dispari); dispone la prosecuzione della presa in carico dei minori e del nucleo familiare da parte del Servizio
Sociale e di per la continuazione del monitoraggio e l'attivazione di ogni più opportuno CP_2 intervento di supporto anche educativo e genitoriale stimato utile dagli operatori medesimi;
dispone che ciascun genitore provveda al mantenimento dei figli quando li ha con sé. Inoltre, il sig.
, a decorrere dalla data di effettivo rilascio dell'immobile coniugale, Controparte_1 corrisponderà all'altro genitore, per il mantenimento dei figli, l'assegno periodico di € 200 (E. 100/mese per figlio) da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici
ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo i termini e le condizioni di cui al Protocollo d'intesa 15.3.2016 tra il Tribunale Ordinario e il C.O.A. Torino. L'assegno unico sarà percepito integralmente dalla ricorrente;
dichiara tenuto e condanna a rifondere a favore di le Controparte_1 Parte_1 spese di lite che si liquidano in complessivi € 2.905 per compensi professionali, oltre E. 98 per anticipazioni, 15% spese generali, IVA e CPA come per legge;
manda alla Cancelleria per la comunicazione ai Servizi di territorio per il tramite del SS-sede.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 24.1.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
pagina 4 di 5 Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo Presidente
Dr.ssa Daniela Culotta Giudice Rel./Est.
Dr.ssa Chantal Dameglio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 22070/2023 avente per oggetto: separazione personale promossa da:
(C.F. ) con l'avv. FAVARIO CLARA in forza di Parte_1 C.F._1 procura speciale in atti;
ricorrente contro
Controparte_1 resistente contumace
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente come da verbale d'udienza del 4.12.2024
Per il P.M.
Nulla ha opposto
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 Controparte_1
ROMANIA.
Dal matrimonio sono nati due figli: il 15.9.2008 e il Persona_1 Persona_2
19.05.2014.
pagina 1 di 5 Con ricorso depositato il 15/12/2023 chiedeva a questo Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito al marito. Chiedeva, inoltre, disporsi l'affidamento esclusivo rafforzato dei minori a sé con collocazione presso il proprio domicilio,
l'assegnazione a sé della casa coniugale, la regolamentazione delle visite padre-figli e la previsione di un contributo a carico del resistente per il mantenimento della prole.
, pur ritualmente citato, non si costituiva in giudizio. Controparte_1
All'udienza in data 1.7.2024 compariva la sola parte ricorrente che veniva sentita. Il resistente veniva dichiarato contumace. La ricorrente rinunciava alla domanda di addebito della separazione e instava per l'assunzione dei provvedimenti provvisori ed urgenti.
Il Giudice Relatore autorizzava i coniugi a vivere separati e con ordinanza del 25.7.2024 assumeva i provvedimenti provvisori ed urgenti. Veniva disposta l'acquisizione di relazioni di aggiornamento da parte dei Servizi Psico-Sociali e venivano richieste informazioni alla Procura-sede in ordine al proc. pen. a carico del resistente.
All'udienza del 4.12.2024 parte ricorrente rassegnava le proprie conclusioni e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione è accoglibile poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Le stesse domande e difese svolte, unitamente alla mancata comparizione in giudizio del resistente, evidenziano insanabili contrasti insorti tra le parti tali da far ritenere provato il venir meno dell'affectio coniugalis e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.
Sulla domanda di addebito
Nulla si dispone in punto addebito della separazione, avendo la ricorrente espressamente rinunciato a detta domanda.
Sull'affidamento della prole minore e sulla sua collocazione abitativa. Sul regime di visita con il genitore non collocatario
La domanda attorea di affidamento esclusivo cd. rafforzato dei minori alla madre merita accoglimento all'esito di una valutazione complessiva delle risultanze probatorie.
Il resistente non ha inteso prendere parte al presente giudizio neppure all'indomani dell'ordinanza ex art. 473bis 22 cpc, con ciò dimostrando totale e persistente disinteresse per le vicende relative ai figli. Egli non si è neppure presentato agli appuntamenti con gli operatori sociali, malgrado i reiterati inviti rinvoltigli anche in epoca successiva alla predetta ordinanza (v. rel. SS del 20.6.24 e del
19.11.24).
Dalle risultanze psico-sociali emerge come la ricorrente sia la sola figura genitoriale fattivamente presente nella vita dei figli, dei quali si occupa sotto il profilo sia scolastico sia sanitario
(entrambi i minori sono seguiti da tempo dal Servizio di NPI per problematiche legate a disturbi del comportamento e del linguaggio, v. rel. NPI del 20.6.24 e del 246.24).
Il risulta, inoltre, condannato in primo grado per i reati di lesioni personali e Pt_1 maltrattamenti in danno della moglie, questi ultimi aggravati dall'essere stati commessi alla presenza della prole minore (v. sentenza penale del Tribunale di Torino del 20.2.19). Si legge nella sentenza penale, acquisita agli atti del giudizio in data 5.8.24, che il resistente “ha sottoposto per diversi anni la moglie a condotte violente, prepotenti e sminuenti;
l'ha aggredita fisicamente in più occasioni, pagina 2 di 5 stringendole il collo e tirandole un calcio in bocca;
ma ha esercitato soprattutto violenze psicologiche, continuando a rivolgersi alla moglie in tono aggressivo, offensivo e minaccioso, senza mai curarsi della presenza dei bambini durante i litigi”, i quali “hanno assistito proprio agli episodi più gravi”.
A fronte delle circostanze dianzi illustrate, non smentite da alcun elemento di segno contrario, si ritengono sussistenti i presupposti per disporre l'affidamento esclusivo “rafforzato” dei minori alla madre, trovandoci in presenza di gravi indicatori di inadeguatezza genitoriale in capo al resistente che giustificano la deroga al principio della bigenitorialità.
La ricorrente avrà, dunque, facoltà di assumere in via esclusiva anche tutte le decisioni di maggior interesse per la prole relative all'istruzione, educazione, salute e scelta della residenza abituale, giusto il disposto di cui all'art. 337 quater ult. co. cc.
Si dispone che i minori mantengano la residenza anagrafica e la dimora abituale presso il domicilio materno, come già disposto con l'ordinanza del 25.7.24, non sussistendo ragione alcuna che ne imponga la modifica.
Quanto al regime di frequentazione padre-figli, si conferma il calendario già stabilito in sede provvisoria ed urgente, non essendone stata domandata la modifica e fatte salve controindicazioni segnalate dai Servizi Psico-Sociali che hanno in carico i minori.
È necessario disporre la prosecuzione della presa in carico del nucleo familiare da parte del Servizio Sociale e di per la continuazione del monitoraggio e l'attivazione di ogni più CP_2 opportuno intervento di supporto anche educativo e genitoriale stimato utile dagli operatori medesimi.
Sull'assegnazione della casa familiare
Del pari, dev'essere confermata l'assegnazione della casa coniugale a favore della ricorrente, in quanto genitore affidatario e collocatario della prole minore.
Sul contributo al mantenimento dei minori
La ricorrente ha instato, all'ultima udienza, per un incremento del contributo dovutole dal marito per il mantenimento della prole.
La domanda non è, tuttavia, accoglibile, non essendo state allegate né essendo emerse ragioni sopravvenute che giustifichino una revisione della valutazione operata in sede provvisoria e dell'assetto stabilito con l'ordinanza ex art. 473bis 22 cpc, alla cui motivazione si fa integrale rinvio.
L'assegno unico spetta per legge interamente alla ricorrente (art. 6 co. 4 D.Lgs. 230/2021).
Sulle spese di lite
In ragione della soccombenza, il resistente dev'essere dichiarato tenuto e condannato a rifondere a favore della ricorrente le spese del presente giudizio, così come liquidate in dispositivo, in conformità ai parametri di cui al DM 55/14 come modificato dal DM 147/22.
Dette spese sono liquidate, avuto riguardo alla Tabella n. 2 (scaglione da E. 26.000 ad E.
52.000), applicati i valori minimi delle sole fasi di studio, introduttiva e decisionale, tenuto conto della non particolare complessità della causa, della mancata costituzione in giudizio del resistente e dell'assenza di attività istruttoria nonché di scritti difensivi conclusivi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti, in contumacia della parte resistente, così provvede: pronuncia la separazione personale dei coniugi e , ai Parte_1 Controparte_1 sensi dell'art. 151 co. 1 cc;
pagina 3 di 5 dispone l'affidamento esclusivo rafforzato dei minori alla madre con facoltà per quest'ultima di assumere in via esclusiva anche tutte le decisioni di maggior interesse per la vita della prole, relative all'istruzione, educazione, salute e scelta della residenza abituale (compreso il rilascio del passaporto o documento d'identità equipollente), ai sensi dell'art. 337 quater ult. co. cc;
dispone che i minori mantengano la residenza anagrafica e la dimora abituale presso il domicilio materno;
conferma l'assegnazione della casa coniugale, con tutti gli arredi ivi presenti, a favore di
[...]
; Pt_1 dispone che il padre possa incontrare e tenere con sé i figli secondo le seguenti modalità, salve diverse intese fra le parti e salve controindicazioni segnalate dai Servizi Psico-Sociali che hanno in carico i minori:
− nei fine settimana alternati, dall'uscita da scuola del venerdì alle ore 21 della domenica sera;
− due pomeriggi dall'uscita da scuola alle ore 21 nella settimana in cui il week-end è di spettanza materna;
− un pomeriggio dall'uscita da scuola alle ore 21 nella settimana in cui il week-end è di spettanza paterna;
− metà del periodo durante le vacanze scolastiche natalizie e segnatamente, ad anni alterni, dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
− durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o di Pasquetta;
− le altre festività ed il giorno del compleanno dei minori secondo il criterio dell'alternanza;
− durante le vacanze estive, due settimane, anche non consecutive, in periodo da concordare entro il 31 maggio di ogni anno (in difetto di accordo, negli anni pari le prime due settimane di agosto con il padre e le ultime due con la madre e viceversa negli anni dispari); dispone la prosecuzione della presa in carico dei minori e del nucleo familiare da parte del Servizio
Sociale e di per la continuazione del monitoraggio e l'attivazione di ogni più opportuno CP_2 intervento di supporto anche educativo e genitoriale stimato utile dagli operatori medesimi;
dispone che ciascun genitore provveda al mantenimento dei figli quando li ha con sé. Inoltre, il sig.
, a decorrere dalla data di effettivo rilascio dell'immobile coniugale, Controparte_1 corrisponderà all'altro genitore, per il mantenimento dei figli, l'assegno periodico di € 200 (E. 100/mese per figlio) da versare entro il 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici
ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo i termini e le condizioni di cui al Protocollo d'intesa 15.3.2016 tra il Tribunale Ordinario e il C.O.A. Torino. L'assegno unico sarà percepito integralmente dalla ricorrente;
dichiara tenuto e condanna a rifondere a favore di le Controparte_1 Parte_1 spese di lite che si liquidano in complessivi € 2.905 per compensi professionali, oltre E. 98 per anticipazioni, 15% spese generali, IVA e CPA come per legge;
manda alla Cancelleria per la comunicazione ai Servizi di territorio per il tramite del SS-sede.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 24.1.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
pagina 4 di 5 Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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