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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 20/05/2025, n. 1012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1012 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7868/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Quarta Civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Laura GAGGIOTTI Presidente
Dott. Claudia BONOMI Giudice
Dott. Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in 28/11/2024, assunto in decisione in data 13/05/2025 e vertente TRA
nato a CASAPROTA (RI) in [...]/01/1952 (C.F.: ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dell'Avv. MAZZAFERRO DAVIDE, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, come da procura in atti RICORRENTE E
, nata a [...] in data [...] (C.F.: ) CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dell'Avv. DI SALVO ANDREA, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, come da procura in atti RESISTENTE con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del procuratore della Repubblica OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili del matrimonio Causa trattenuta in decisione in data 13.05.2025 all'esito del decorso dei termini ex art. 127 ter c.p.c. concessi con decreto del 15.04.2025. Le parti, con note scritte sottoscritte personalmente, depositate in data 09.05.2025, hanno dichiarato di essere addivenute ad un accordo volto a definire in via consensuale la controversia. Per l'effetto hanno chiesto al Tribunale di accogliersi e recepirsi le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
I coniugi dichiarano:
1) di non avere alcun interesse alla loro riconciliazione;
2) di rinunciare alla comparazione all'udienza fissata per il 13.05.2025;
3) di voler addivenire alla cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 09.01.1977 in CA (RI), alle condizioni di cui all'istanza congiunta e unito accordo già sottoscritto depositati il 15/04/2025; chiedono che l'intestato Tribunale, preso atto della rinuncia alla riconciliazione, della rinuncia alla comparizione all'udienza fissata il13/05/2025, nonché della conferma della volontà di addivenire alla cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui all'istanza congiunta e unito accordo già sottoscritto depositati il 15/04/2025, voglia provvedere alla trattazione scritta del presente procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza la comparizione de le parti, giusto provvedimento della dr.ssa Ethel Matilde Ancona del 15/04/2025, procedendo alla richiesta cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 09.01.1977 in CA (RI) alle condizioni di cui all'accordo in atti già sottoscritto, ed ogni conseguente provvedimento. MOTIVI DELLA DECISIONE
I.La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione giudiziale pronunciata dal Tribunale di Monza con sentenza del 05.04.2012 (sent. n. 1159/12 – pubbl. in data 03.05.2012). Le parti hanno poi concordemente riconosciuto che dalla data di comparizione dei coniugi avanti il Presidente del Tribunale non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Gli accordi raggiunti tra le parti, ed oggetto di conclusioni conformi, possono essere recepiti nella presente sentenza, essendo conformi a legge e tali da garantire il corretto contemperamento delle esigenze delle parti e tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. III. Le spese del giudizio, considerata la natura e l'esito della controversia, si dichiarano interamente compensate, come concordato tra le parti medesime.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1
con ricorso depositato in data 28/11/2024, così provvede: CP_1
I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario tra
[...]
e a CA (RI) in data 09.01.1977(e trascritto nei registri di Stato Civile del Pt_1 CP_1
Comune di CA (RI) atto n. 1, parte II, serie A, anno 1977), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di CA (RI) affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898. III. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 15 maggio 2025 Il Presidente Dott.ssa Laura Gaggiotti
Il Giudice est. Dott.ssa Ethel Matilde Ancona
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Quarta Civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Laura GAGGIOTTI Presidente
Dott. Claudia BONOMI Giudice
Dott. Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in 28/11/2024, assunto in decisione in data 13/05/2025 e vertente TRA
nato a CASAPROTA (RI) in [...]/01/1952 (C.F.: ) Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dell'Avv. MAZZAFERRO DAVIDE, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, come da procura in atti RICORRENTE E
, nata a [...] in data [...] (C.F.: ) CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dell'Avv. DI SALVO ANDREA, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, come da procura in atti RESISTENTE con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del procuratore della Repubblica OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili del matrimonio Causa trattenuta in decisione in data 13.05.2025 all'esito del decorso dei termini ex art. 127 ter c.p.c. concessi con decreto del 15.04.2025. Le parti, con note scritte sottoscritte personalmente, depositate in data 09.05.2025, hanno dichiarato di essere addivenute ad un accordo volto a definire in via consensuale la controversia. Per l'effetto hanno chiesto al Tribunale di accogliersi e recepirsi le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE
I coniugi dichiarano:
1) di non avere alcun interesse alla loro riconciliazione;
2) di rinunciare alla comparazione all'udienza fissata per il 13.05.2025;
3) di voler addivenire alla cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 09.01.1977 in CA (RI), alle condizioni di cui all'istanza congiunta e unito accordo già sottoscritto depositati il 15/04/2025; chiedono che l'intestato Tribunale, preso atto della rinuncia alla riconciliazione, della rinuncia alla comparizione all'udienza fissata il13/05/2025, nonché della conferma della volontà di addivenire alla cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui all'istanza congiunta e unito accordo già sottoscritto depositati il 15/04/2025, voglia provvedere alla trattazione scritta del presente procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza la comparizione de le parti, giusto provvedimento della dr.ssa Ethel Matilde Ancona del 15/04/2025, procedendo alla richiesta cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 09.01.1977 in CA (RI) alle condizioni di cui all'accordo in atti già sottoscritto, ed ogni conseguente provvedimento. MOTIVI DELLA DECISIONE
I.La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione giudiziale pronunciata dal Tribunale di Monza con sentenza del 05.04.2012 (sent. n. 1159/12 – pubbl. in data 03.05.2012). Le parti hanno poi concordemente riconosciuto che dalla data di comparizione dei coniugi avanti il Presidente del Tribunale non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Gli accordi raggiunti tra le parti, ed oggetto di conclusioni conformi, possono essere recepiti nella presente sentenza, essendo conformi a legge e tali da garantire il corretto contemperamento delle esigenze delle parti e tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. III. Le spese del giudizio, considerata la natura e l'esito della controversia, si dichiarano interamente compensate, come concordato tra le parti medesime.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1
con ricorso depositato in data 28/11/2024, così provvede: CP_1
I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario tra
[...]
e a CA (RI) in data 09.01.1977(e trascritto nei registri di Stato Civile del Pt_1 CP_1
Comune di CA (RI) atto n. 1, parte II, serie A, anno 1977), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di CA (RI) affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898. III. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 15 maggio 2025 Il Presidente Dott.ssa Laura Gaggiotti
Il Giudice est. Dott.ssa Ethel Matilde Ancona