Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 15/05/2025, n. 1719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1719 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. …….................sent.
N………………….R.G.
N………………….cron.
N…………………...rep.
OGGETTO……………....
…………………………. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
…………………………. NOTIF. SENTENZA Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del G.M., Dott.ssa Lucia Esposito, ha pronunciato la seguente
…………………………. SENTENZA NOTIF. APPELLO nella causa iscritta al n. 1201/2016 del R.G.A.C., avente ad oggetto
[...]
(DEPOSITO BANCARIO, CASSETTA DI SICUREZZA, APERTURA DI ), Parte_1 Controparte_1 pendente TRA C.F. e P.IVA , in persona Parte_2 P.IVA_1 del legale rapp.te p.t.,
(C.F. ) Parte_3 C.F._1
(C.F. Parte_4 C.F._2
(C.F. ) Parte_5 C.F._3
(C.F. ) Parte_6 C.F._4 elettivamente domiciliati in VIA LUIGI CALDIERI 127 NAPOLI, presso lo studio dell'Avv. D'ORLANDO ANGELO (C.F. ), che li rappresenta C.F._5
e difende in virtù di procura a margine dell'atto di citazione ATTORI E
Controparte_2 con sede in Modena alla Via San Carlo, 8 – C.F. , in persona del
[...] P.IVA_2
Presidente del C.d.A. e legale rappresentante rag. n. a Maranello (MO) CP_3 il 28/10/1942, C.F. ), rappresentata e difesa dal prof. avv. CodiceFiscale_6
Bruno Meoli (C.F. ) in virtù di mandato alle liti in calce alla CodiceFiscale_7 comparsa di costituzione, ed elettivamente domiciliata in Avellino alla via B. Maffei n. 10, presso lo studio legale Meoli e Associati, CONVENUTA
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza del 22/01/2025 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate. MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit. Con atto di citazione ritualmente notificato, la società istante “ Parte_2
”, nella persona della rappresentante pro tempore,
[...] [...]
, ed i fideiussori, , Parte_3 Parte_3 Parte_4 Parte_4
N.R.G. 1201/2016 - G.M. OT.SS LUCIA ESPOSITO 1
[...] usurari e condizioni contrattuali non pattuite;
la nullità delle clausole contrattuali;
l'inesistenza, sin dall'origine, di contratti di corrispondenza o aperture di credito;
l'illegittimità della capitalizzazione trimestrali degli interessi nonché dei tassi debitori poiché usurari;
l'illegittimità della cms poiché non concordata;
l'illegittimità dell'ius variandi poiché non concordato;
la nullità delle poste antergate e postergate delle valute. Con comparsa di costituzione e risposta, la Controparte_5
si costituiva in giudizio eccependo la regolare pattuizione per iscritto
[...] delle condizioni economiche applicate durante i rapporti di conto corrente in forza dei contratti stipulati con gli attori. Eccepiva, in particolare, come nel contratto del rapporto n. 35202 fosse prevista la capitalizzazione trimestrale degli interessi sia creditori sia debitori.; il mancato superamento del tasso soglia relativamente ai tassi applicati dalla banca e conseguente errata metodologia di calcolo ai fini della rilevazione del TEG da parte della società attrice, con particolare evidenza alla incoerente inclusione della cms prima che la stessa fosse inclusa nei TEGM Ministeriali. Eccepiva, poi, la prescrizione della ripetizione delle ipotetiche competenze illegittime. Nella memoria primo termine della parte attrice, oltre che ribadire quanto indicato nella citazione, evidenziava come, in ossequio al riparto dell'onere della prova, spettasse alla banca di dimostrare gli elementi costitutivi della pretesa attorea. Sull'azione di prescrizione invocata dalla banca, contestava la mancata prova della natura solutoria delle rimesse. Con la memoria primo termine, la banca, si riportava a quanto già eccepito nella comparsa, aggiungendo che, la domanda attorea in merito alla ripetizione delle competenze indebite fosse inammissibile poiché i conti correnti oggetto di causa risultano ancora in essere.
Con memoria secondo termine, ribadiva la richiesta di esibizione documentale ex art. 210 cpc nonché di CTU contabile. Nella memoria secondo termine la allegava i contratti relativamente ai conti n. 352002, n. 0109/1355886 denominato finanziamenti speciali, n. 1267477 (c/anticipi), n. 1267475 (c/anticipi). Nella memoria terzo termine, la parte attrice contestava la validità dei contratti depositati dalla controparte in quanto provvisti dalla sola firma della rappresentante legale e non anche di quella della banca. Nella terza memoria della la stessa contestava l'eccepita invalidità dei contratti CP_2 mono firma denunciata dalla parte attrice. Espletata una Consulenza Tecnica d'Ufficio, la causa veniva riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1. Sul merito. Risulta documentalmente provata la stipula, tra le parti dei seguenti contratti: Contratto di conto corrente n. 352002, Contratto di conto corrente anticipi n. 1267477; Contratto
N.R.G. 1201/2016 - G.M. OT.SS LUCIA ESPOSITO 2 di conto corrente anticipi n. 1267475; Contratto di conto corrente finanziamento speciali n. 0191355886. In relazione ai contratti parte attrice eccepisce l'invalidità dei contratti non sottoscritti dalla banca. Tale eccezione va disattesa, in quanto, sul punto la Cassazione (Cass. 12.10.2023 n. 28500; Cass. 21.04.2021 n. 9196) ha chiarito che “Si riconosce così che la mancata sottoscrizione del documento contrattuale da parte della banca non determina la nullità per difetto della forma scritta, essendo sufficiente che il contratto sia redatto per iscritto e vi sia la sottoscrizione del correntista. Corollario di questa impostazione è che il consenso della banca può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti (Cass. 06.09.2019 n. 22385; Cass. 18.06.2018 n. 16070; Cass., 06.06.2018 n. 14646;), quali nella specie il decidente ha concretamente riconosciuto nell'avvenuta apertura del conto e nell'invio dei relativi estratti ” e già prima affermato dalla Suprema Corte (tra le tante, Cass. 16.10.1969 n. 3338; Cass. 22.05.1979 n. 2952; Cass. 29.04.1982 n. 2707; Cass. 18.01.1983 n. 469; Cass. 17.06.1994 n. 5868; Cass. 11.03.2000 n. 2826; Cass.
1.07.2002 n. 9543; Cass. 17.10.2006 n. 22223; da ultimo Cass. 22.03.2012 n. 4564; da ultimo Cass. 10.09.2019 n. 22640), anche a S.U. ( Cass. S.U. 16.1.2018 n. 898; Cass. S.U. 23.01.18 n. 1653) e dai Giudici di Merito ( tra le tante Trib. Catanzaro 23.11.2022 n. 1682; Trib. Catania 23.05.2022 n.2353; Trib. Pavia 27.04.2022 n. 584; Trib. Napoli 7.11.2017 n. 10958; Trib. Torino 15.7.2017; Trib Lanciano 07.07.2017 n.283; Trib. Avellino 29.05.2017; Trib. Modena 12.4.2017 n.2017; Trib. Taranto 10.4.2017; Trib. Alessandria 27.2.2017 n.179; App. Napoli 28.12.2016 n.4571). Con riguardo all'eccezione di prescrizione, risultando assenti gli estratti conto e gli scalari nonché le relative comunicazioni di variazione dei tassi ex art. 118 del TUB, il Ctu non ha potuto verificare la natura solutoria delle rimesse, che, dovendo essere provata dalla banca, determina il rigetto dell'eccezione di prescrizione. Venendo alla Consulenza Tecnica espletata, questa può ritenersi certamente condivisibile in considerazione della correttezza dei criteri logici e tecnici seguiti, avendo l'Ausiliario adottato un metodo di indagine serio e razionale, procedendo all'indagine tecnica secondo le direttive impartite secondo i quesiti posti in sede di affidamento dell'incarico, sicché possono trarsi elementi utili per la formazione del convincimento del giudice in ordine alla ricostruzione della vicenda de quo. Con riguardo al rapporto di conto corrente numero 35202, agli atti è presente il relativo contratto di conto corrente di corrispondenza datato 19/02/2003 nel quale sono pattuiti i tassi di interesse (anche il TAE), le cms (sebbene manchino le modalità di calcolo), la capitalizzazione trimestrale degli interessi (sia creditori sia debitori) le spese e le valute. Non vi sono agli atti documenti equivalenti a contratti di concessione di fido. Tuttavia, il Ctu ha rilevato nei prospetti di liquidazione un fido di fatto pari a 100.000,00 euro che, nel corso del rapporto, ha subito varie oscillazioni, risultando assente nel IV trimestre 2013. A causa della mancanza degli estratti conto e dei relativi scalari, il Ctu ha ipotizzato un'apertura di conto nel 1° trimestre 2003 ma ne ha potuto evincere la data di chiusura né tantomeno il relativo saldo finale.
N.R.G. 1201/2016 - G.M. OT.SS LUCIA ESPOSITO 3 Per quanto concerne il conto n. 35202 è presente in atti (allegati alla seconda memoria della parte convenuta) in relativo contratto di conto corrente datato 19/02/2003 nel quale sono pattuite le seguenti condizioni economiche: T.A.N. CREDITORE 0,1500%; T.A.E. CREDITORE 0,1501%; T.A.N. IT (INTRA FIDO) 12,5000%; T.A.E. IT (INTRA FIDO) 13,0982%; T.A.N. IT (EXTRA FIDO) 13,7500%; T.A.E. IT (EXTRA FIDO) 14,4754%; COMMISSIONE (CMS) 0,7500%; COMMISSIONE PER SCOPERTI(CMS) 0,8000%; MAGGIORAZIONE TASSI EXTRA PIU' 2,0000%; MAGGIORAGIONE CMS SCOPERTI PIU' 0,7750%; VALUTE PER VERSAMENTI E PRELIEVI: valute versamenti a) di contanti e di assegni bancari tratti sullo stesso sportello valuta giornata b) altri assegni su piazza 2 gg lavorativi c) altri assegni fuori piazza 7 gg lavorativi - valute prelevamenti a) mediante tessera Bancomat giorno del prelievo b) mediante assegni bancari negoziati per cassa sullo sportello trassato giorno del prelievo;
c) altri casi giorno antecedente data emissione;
Inoltre, il contratto prevede la stessa periodicità di capitalizzazione sia per gli interessi a credito sia per quelli a debito e, all'art. 17 il diritto a modificare unilateralmente le condizioni economiche con indicazione della normativa di riferimento (art. 118 TUB). Il Ctu ha rilevato come la banca abbia variato più volte le condizioni economiche quali i tassi di interesse e le commissioni in generale. Il Ctu ha provveduto a verificare quali condizioni non siano state pattuite (o variate in modo congruo) e di conseguenza non applicate correttamente. In particolare, i tassi di interesse sono stati variati in aumento nel IV trim. 2009, nel III e IV trim. 2013 senza adeguata comunicazione al correntista. Anche per quanto riguarda le cms, la banca, in alcuni trimestri, applica un tasso maggiore rispetto a quello pattuito senza darne giusta comunicazione. Per quanto riguarda invece l'applicazione della commissione disponibilità fondi (C.D.F.) dal III trimestre 2009, il Ctu ha individuato come la stessa risulti del tutto non pattuita, così come la commissione affidamento di 30,00 euro addebitata dal I trim.
2006 in poi, nonché la commissione di istruttoria veloce (C.I.V.) presente nel IV trim. 2013 di 140,00 euro. Con riguardo al contratto relativo al conto n. 35202, lo stesso regola un rapporto bancario di corrispondenza. Non vi sono agli atti aperture di credito lo stesso risulta
“affidato di fatto” per un importo che oscilla, verosimilmente da un minimo di 1.000,00 euro a un massimo di 100.000,00 euro così come è evincibile dai prospetti di liquidazione versati in atti. Il Ctu ha provveduto a verificare l'usura per tutto il periodo applicando i dettami operativi statuiti dalla sentenza della SS.UU n. 16303/2018. Il Ctu ha confrontato il TEG totale con il contingente Tasso soglia relativamente a ciascun trimestre, e, non ha rilevato l'applicazione di tassi usurari. Ai fini della corretta applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi così come statuito dalla delibera CICR del 2000, i contratti devono prevedere la pattuizione della stessa periodicità di capitalizzazione sia per le poste debitorie sia per quelle creditorie, la periodicità di capitalizzazione (annuale, trimestrale, semestrale), e
N.R.G. 1201/2016 - G.M. OT.SS LUCIA ESPOSITO 4 l'indicazione del tasso annuo effettivo. Il Ctu ha rilevato che tutte queste condizioni sono pattuite nel contratto del 19/02/2003 e quindi, ha ritenuto correttamente pattuita la capitalizzazione trimestrale in ottemperanza alla Delibera CICR del 2000. Il Ctu ha poi rilevato come della commissione di massimo scoperto risulti pattuito il tasso ma non anche le modalità di calcolo. Gli altri oneri addebitati quali la commissione disponibilità fondi (CDF), la commissioni di istruttoria veloce (CIV) nonché la commissione affidamento risultano non pattuite per iscritto. Il Ctu ha rilevato che per la mancanza di estratti conto, non ha potuto rideterminare il saldo finale del rapporto n. 352002 sebbene abbia riscontrato per alcuni trimestri tassi debitori più alti rispetto a quelli pattuiti. Ha poi rilevato che le cms applicate risultano non correttamente pattuite poiché mancano le modalità di calcolo e, le altre commissioni addebitate (CIV, CDF e oneri simili) risultano del tutto non negoziate. Ha dunque calcolato il totale delle commissioni addebitate (sia le cms sia le altre tipologie) pari a 20.418,01 euro che non sono correttamente pattuite. Va rilevato come gli attori abbiano agito sia per l'accertamento del reale saldo dei rapporti in essere, sia per la restituzione delle somme indebitamente versate. In relazione a tale ultima domanda di ripetizione di indebito, la Cassazione, con la sentenza n. 4214 del 15/02/2024, si è pronunciata su “l'ammissibilità – e la compatibilità con il principio di unitarietà del rapporto di conto corrente bancario – dell'azione di ripetizione dell'indebito in costanza del rapporto di conto corrente bancario (conto c.d. aperto)”. In primis, la Cassazione – richiamando i principi espressi nella nota sentenza n. 24418/2010 delle Sezioni Unite – ribadisce che sussiste l'interesse del correntista “anche prima della chiusura del conto, e pure in assenza di rimesse solutorie, all'accertamento giudiziale della nullità delle clausole anatocistiche e dell'entità del saldo parziale ricalcolato, depurato delle appostazioni illegittime, con riaccredito delle somme illecitamente addebitate dalla banca”. Tale accertamento, infatti, secondo la Suprema Corte, “mira al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non attingibile senza la pronuncia del giudice, consistente nell'esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime, nel ripristino di una maggiore estensione dell'affidamento concessogli e nella riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere alla cessazione del rapporto”. Secondo la Cassazione è necessario distinguere tra rimesse ripristinatorie della provvista e rimesse solutorie. A tal proposito, in continuità con l'insegnamento della sentenza delle Sezioni Unite del 2010, la Cassazione chiarisce che “costituiscono pagamento in senso tecnico (determinando uno spostamento di ricchezza a favore della banca) le c.d. rimesse solutorie, ovvero i versamenti effettuati dal correntista su un conto corrente per il quale vi sia stato uno sconfinamento rispetto al fido concesso (con contratto di apertura di credito in conto corrente) oppure su un conto corrente ab origine non affidato”.
N.R.G. 1201/2016 - G.M. OT.SS LUCIA ESPOSITO 5 Mentre, con riferimento alle rimesse c.d. ripristinatorie, “che affluiscono su un conto non
“scoperto” ma solo “passivo” – non essendovi stato sconfinamento rispetto al limite di affidamento – non può parlarsi tecnicamente di pagamento atteso che, con quei versamenti, il correntista si limita a ripristinare la provvista, non determina alcuno spostamento patrimoniale a favore della banca, potendo riutilizzare in qualsiasi momento la somma versata sul conto corrente, che la banca è contrattualmente obbligata a tenere a disposizione del cliente fino alla eventuale revoca dell'affidamento”. Precisano, inoltre, che “se nel corso del rapporto di conto corrente, i versamenti di danaro eseguiti su di esso dal correntista hanno la semplice finalità di ripristinare il fido concesso dalla banca al cliente (in quanto eseguite su un conto affidato e nell'ambito dell'affidamento concesso), di pagamento, nella descritta situazione, potrà dunque parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia esatto dal correntista la restituzione del saldo finale, nel computo del quale risultino compresi interessi non dovuti e, perciò, da restituire se corrisposti dal cliente all'atto della chiusura del conto”. Non si ha pagamento ripetibile nel caso “in cui siano affluite su un conto affidato solo rimesse di natura ripristinatoria, mentre, ove i versamenti siano eseguiti su un conto “scoperto”, si potrà parlare di pagamento in senso tecnico, anche se questo è avvenuto in costanza di rapporto”. La Suprema Corte quindi, ha affermato il seguente principio di diritto: «l'azione di ripetizione dell'indebito può essere esercitata anche in costanza del rapporto di conto corrente bancario, ma, affinché la pretesa del correntista, cui sia stata illegittimamente addebitata una somma, seguita da un suo versamento, sia qualificabile come ripetizione di indebito pagamento, occorre che quel versamento abbia natura solutoria;
in caso contrario non è configurabile un diritto di ripetizione dell'indebito, ai sensi degli artt. 2033 e ss. cod. civ., in capo al correntista, il quale “potrà naturalmente agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa e, di conseguenza, per ottenere una rettifica in suo favore delle risultanze del conto stesso. E potrà farlo, se al conto accede un'apertura di credito bancario, allo scopo di recuperare una maggiore disponibilità di credito entro i limiti del fido concessogli. Nel caso di specie, però il Ctu, risultando assenti gli estratti conto e gli scalari nonché le relative comunicazioni di variazione dei tassi ex art. 118 del TUB, non ha potuto verificare la natura solutoria delle rimesse. L'onere di provare la natura solutoria delle rimesse in presenza di un'azione di ripetizione spetta all'attore, dal momento che chi vuole far valere il diritto alla ripetizione deve provare che la rimessa era solutoria. In assenza di prova contraria, le rimesse sono considerate ripristinatorie. Pertanto, va parzialmente accolta la domanda di accertamento, risultando accertate come non dovute le commissioni addebitate (sia le cms sia le altre tipologie) pari a 20.418,01. Mentre, per quanto sopra affermato va rigettata la domanda di ripetizione di indebito.
2.Sulle spese di lite. Le spese di lite, liquidate sulla base del decisum, seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Le spese di CTU vengono poste definitivamente a carico della Banca.
P.Q.M.
N.R.G. 1201/2016 - G.M. OT.SS LUCIA ESPOSITO 6 definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 1201/2016 del R.G.A.C., avente ad oggetto BANCARI (DEPOSITO BANCARIO, CASSETTA DI SICUREZZA, APERTURA DI CREDITO BANCARIO), pendente tra Parte_2
, , Parte_3 Parte_4 Parte_5
, ,
[...] Parte_6 CP_2 Controparte_2
ogni contraria istanza disattesa così provvede:
[...]
1. accoglie nei limiti e per le causali di cui in motivazione, la domanda di accertamento avanzata dagli attori, risultando accertate come non dovute le commissioni addebitate (sia le cms sia le altre tipologie) pari a 20.418,01.
2. rigetta, per le causali in motivazione, la domanda di ripetizione dell'indebito;
3. condanna la , al Controparte_2 pagamento, in favore di Parte_2
, , Parte_3 Parte_4 Parte_5
, , delle spese di giudizio che si
[...] Parte_6 liquidano in € 550,00 per spese ed € 5077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione al difensore, dichiaratosene anticipatario;
4. pone definitivamente a carico della Controparte_2 le spese di Ctu, liquidate nel corso del giudizio.
[...]
Così deciso in Nocera Inferiore, il 13/05/2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Esposito
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