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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 18/07/2025, n. 654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 654 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori:
dott.ssa Giuliana Giuliano, Presidente
dott. Guerino Iannicelli, Consigliere
dott. Francesco Bruno, Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1202 del Ruolo
Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
, rappresentato e difeso _1 dall'avvocato Sergio Maria Manzione, come in atti domiciliato,
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'avvocato CP_1
Michele Troisi, come in atti domiciliato,
APPELLATO-APPELLANTE INCIDENTALE avente ad oggetto: appello avverso la sentenza numero
3771/24 del Tribunale di Salerno, pubblicata in data 15 luglio 2024.
CONCLUSIONI: rassegnate ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura civile e qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto del 10 novembre 2024, _1 proponeva appello, affidandone l'accoglimento a due motivi di gravame, avverso la sentenza numero 3771/24, pubblicata in data 15 luglio 2024, con la quale il Tribunale di Salerno aveva accolto la domanda proposta da al fine di CP_1 ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa di un intervento
-non eseguito a regola d'arte- di implantologia dentaria - effettuato per correggere una conclamata edentulia del paziente, all'epoca ancora minorenne- e lo aveva condannato al pagamento della somma di euro 6.924,00, oltre interessi legali dalla messa in mora, con la refusione delle spese di lite.
2. Costituitosi in giudizio, impugnava le CP_1 avverse argomentazioni e richieste, delle quali, dedottane l'infondatezza in fatto ed in diritto, invocava la reiezione, non mancando, nelle forme dell'appello incidentale, di sollecitare anch'egli la riforma della sentenza impugnata, con la quale il
Tribunale di Salerno gli aveva riconosciuto il diritto ad ottenere una somma piuttosto esigua, non corrispondente ai danni che aveva effettivamente subito.
3. Acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado, la causa, concessi i termini di cui all'articolo 352 del codice di procedura civile, veniva rimessa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello principale proposto e _1
l'appello incidentale proposto da sono -nei CP_1 termini di seguito specificati- fondati e -per quanto di ragione- meritano accoglimento.
2. Le parti hanno articolato -con riferimento, in particolare, alla ricostruzione del fatto storico ed alla riconosciuta
2 correlazione tra la condotta del professionista ed il danno subito dal paziente ed alla natura, alla tipologia ed alla consistenza dei pregiudizi a quest'ultimo occorsi- i seguenti motivi di gravame:
- con i due motivi addotti a sostegno dell'impugnazione principale, esaminabili congiuntamente per la correlazione delle questioni che prospettano, ha messo in _1 rilievo che: a) il Tribunale di Salerno, in virtù di un'errata valutazione dei risultati ai quali era pervenuto il consulente tecnico d'ufficio, nominato in sede di accertamento tecnico preventivo, aveva reputato dimostrato il nesso eziologico tra la sua condotta ed il vulnus lamentato dall'attore, nonostante l'ausiliario avesse accertato che il cattivo posizionamento dei denti di non fosse causalmente riconducibile CP_1 all'impianto da lui posto in opera, essendogli ascrivibile, tutt'al più, il “discreto inestetismo al ricorrente”, il quale presentava l'incisivo laterale di destra notevolmente apicalizzato rispetto agli elementi dentari contigui;
b) il consulente tecnico d'ufficio, del resto, aveva determinato in euro 3.000,00 il costo per rimediare a tale pregiudizio, per cui non era dovuto alcunché per il cattivo posizionamento degli elementi dentari dell'arcata superiore, che non costituiva affatto una conseguenza della protesi da lui impiantata;
c) il Giudice di primo grado, per di più, aveva erroneamente sommato l'importo di euro 3.000,00, quantificato dal consulente tecnico d'ufficio per porre rimedio ai danni subiti dal paziente, all'importo di euro 3.924,00, che quest'ultimo avrebbe versato alla Controparte_2
, con sede in Albiate, alla quale si era
[...] rivolto per risolvere i suoi problemi dentali (cfr. l'atto d'appello del 10 novembre 2024, alle pagine 5, 6, 7 ed 8);
-con i tre motivi addotti a sostegno dell'impugnazione incidentale, esaminabili congiuntamente per la correlazione delle questioni che prospettano, ha fatto CP_1
3 presente che: a) Il Tribunale di Salerno aveva erroneamente ed ingiustamente riconosciuto solo in parte il suo diritto al risarcimento dei danni subiti, non avendo valutato o avendo valutato malamente le fatture e gli scontrini depositati, idonei a dimostrare sia le somme versate per le cure mediche alle quali si era sottoposto, sia i costi sostenuti per i ripetuti viaggi per e da Albiate, dove si era curato;
b) altrettanto erroneo ed ingiusto doveva reputarsi, inoltre, il rigetto della domanda tendente ad ottenere la liquidazione delle spese sostenute nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, sia con riferimento ai compensi versati al consulente tecnico di parte ed al consulente tecnico d'ufficio, sia con riferimento alle spese legali;
c) , per giunta, era stato condannato _1 al pagamento della somma di euro 6.924,00, oltre interessi legali a far data dalla messa in mora, con palese violazione dell'articolo 1284, comma quarto, del codice civile, a mente del quale il saggio degli interessi, a decorrere dalla domanda giudiziale, doveva essere quello previsto dalla legislazione speciale in materia di ritardo nel pagamento nelle transazioni commerciali (cfr. la comparsa di costituzione e risposta depositata in data 6 febbraio 2025, alle pagine 15, 16, 17, 18,
19, 20 e 21).
3. Il Giudice di primo grado, invero, aveva messo in evidenza
-per quanto in questa sede ancora rileva- che: a) l'attore aveva prodotto in giudizio, a sostegno dei suoi assunti, una consulenza tecnica di parte, dalla cui scorsa, unitamente alle riproduzioni fotografiche allegate, era possibile desumere “il cattivo posizionamento degli elementi dentari, nonostante, come riferito dal paziente, una pregressa terapia ortodontica … una apicalizzazione dell'elemento protesico 1.2 rispetto al piano occlusionale ... un'esposizione asimmetrica del tessuto dentale, con una parziale esposizione della fixture implantare 1.2 a
4 livello vestibolare ... segni clinici di peri-implantite a carico 1.2, con sintomatologia dolorosa”; b) , inoltre, aveva CP_1 depositato una relazione di consulenza tecnica d'ufficio, espletata in sede di accertamento tecnico preventivo, i cui risultati non erano stati avversati da , di _1 talché poteva reputarsi “raggiunta la relazione tra la condotta del professionista sanitario ed il danno subito dall'attore”, conseguente ad un operato del medico “non condivisibile”, ancorché consentito “all'epoca dei fatti”, costituito da “una terapia rivelatasi nel tempo non idonea e causa di problemi estetici e funzionali”, per risolvere i quali occorreva la somma di euro 3.000,00; c) dovevano essere aggiunti, però, gli importi rinvenienti “nelle ulteriori risultanze economico-probatorie alla luce della documentazione fiscale prodotta … non contestata dal convenuto, espungendo … gli scontrini, in quanto non … attestati fiscalmente o avvalorati dalla produzione di estratto conto della carta di credito di imputazione in eventuale intestazione all'attore”; d) in particolare, dovevano essere risarciti “i costi certificati dalle fatture numero 21 del 27 gennaio 2020 per euro 822,00, numero 267 del 6 luglio 2020 per euro 3.002,00, numero 8032 del 20 settembre 2021 per euro 100,00 … per complessivi euro 3.924,00”, mentre non poteva essere considerata tale -e, cioè, risarcibile- “l'aleatoria ed unilaterale quantificazione successiva, che necessitava della produzione di una opportuna relazione tecnico-sanitaria implementata dei relativi costi ivi preventivamente certificati, onde conseguirne una possibile conferma a mezzo di consulente tecnico d'ufficio, anche ai fini di accertamento di qualsiasi forma e percentualizzazione invalidante”; e) la domanda proposta dall'attore, pertanto, doveva essere accolta con riferimento all'importo di euro 6.924,00, al quale doveva essere aggiunta la refusione delle spese di lite, che
5 conseguivano alla soccombenza, mentre non poteva essere riconosciuto il diritto di ad ottenere “le spese CP_1 sostenute in altro giudizio, non riassunto nei termini di legge, dove l'istanza doveva essere formulata”, quali erano quelle inerenti al procedimento di accertamento tecnico preventivo
(cfr. la sentenza impugnata, alle pagine 4, 5, 6, 7 ed 8).
4. Orbene, le conclusioni alle quali è pervenuto il Tribunale di
Salerno non sono del tutto condivisibili e devono essere rivisitate criticamente in questa sede, non essendo coerenti con il quadro fattuale emerso nel corso del giudizio e con i principi giuridici che sovrintendono alla materia.
5. E' opportuno evidenziare, innanzi tutto, che il consulente tecnico d'ufficio, nominato in sede di accertamento tecnico preventivo, ha sì discettato di una condotta professionale - quale era stata quella tenuta da “non _1 condivisibile”, benché consentita “all'epoca dei fatti”, consistita in “una terapia rivelatasi nel tempo non idonea e causa di problemi estetici e funzionali”, ma ha apertis verbis circoscritto il pregiudizio occorso al paziente alla mera apicalizzazione dell'impianto, rispetto ad un piano ideale, escludendo esplicitamente che gli ulteriori problemi da quest'ultimo accusati -tra i quali, in particolare, il cattivo posizionamento degli altri elementi dentari- fossero riconducibili all'operato del medico, tanto è vero che ha quantificato l'ammontare occorrente per porre rimedio a tale specifico vulnus in euro
3.000,00, in relazione alle attività di espianto, rigenerazione ossea, in loco, e messa in opera di un nuovo impianto ad osteointegrazione, con la precisazione che l'importo summenzionato deve reputarsi “in aderenza alle realtà territoriali, secondo gli onorari mediamente richiedibili per un tale lavoro presso uno studio odontoiatrico di buon livello”.
6 5.1. Ed, a tal proposito, non è possibile nutrire alcun dubbio
-contrariamente a quanto sostenuto, da antitetici e contrapposti versanti, dalle parti- riguardo alla correttezza dei risultati ai quali è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio, il quale, dopo avere dato conto, in maniera dettagliata e specifica, del “fatto” e degli esiti della “visita di ” CP_1
(cfr. la relazione di consulenza tecnica d'ufficio a firma del dott.
alle pagine 2 e 3), ha descritto l'operato Testimone_1 del medico, indicando espressamente quali problematiche, rinvenute sul paziente, fossero riconducibili eziologicamente alla condotta dell'appellante principale (cfr. l'elaborato peritale redatto dal professionista nominato nel corso del procedimento di accertamento tecnico preventivo, alle pagine 3 e 4), ed ha illustrato -prendendo posizione, in termini compiuti ed esaurienti, anche sulle argomentazioni delle parti e dei loro consulenti- le ragioni che lo avevano indotto a formulare le conclusioni rassegnate, con le quali ha escluso -oltre ai pregiudizi strettamente correlati all'apicalizzazione dell'impianto, rispetto ad un piano ideale- che potessero essere scaturiti dall'operato di ulteriori vulnera, _1 quantificando esattamente l'ammontare occorrente per porre rimedio ai suddetti pregiudizi (cfr. la relazione di consulenza tecnica d'ufficio dell'8 settembre 2017, alle pagine 4 e 5).
L'operato del consulente tecnico d'ufficio, nella parte in cui ha descritto lo stato di salute di ed ha CP_1 individuato le conseguenze scaturite dalla condotta tenuta da dando contezza, con acribia _1 rappresentativa e dovizia di argomentazioni, delle ragioni che lo hanno ispirato nelle valutazioni, si contraddistingue,
d'altronde, per precisione, accuratezza ed aderenza a criteri e metodi di indagine scientifici e del tutto idonei ad acclarare i fatti di causa, essendo avulsa l'attività peritale espletata da
7 contraddizioni e vizi apparenti ed essendo supportata, sul piano espositivo, da una motivazione chiara e coerente, in virtù della quale il professionista nominato in prime cure ha illustrato l'iter logico-valutativo seguito negli accertamenti demandatigli, mettendo in evidenza le circostanze fattuali e le considerazioni di carattere tecnico sottese alle conclusioni alle quali è pervenuto.
D'altro canto, le ragioni di dissenso prospettate dalle parti
(ed altrettanto si può dire delle argomentazioni enucleabili da una perizia di parte versata in atti dal danneggiato, richiamata anche nella sentenza impugnata, a firma del dott. CP_3
poggiano prevalentemente -se non del tutto- su
[...] considerazioni sostanzialmente finalizzate a caldeggiare una mera ricostruzione alternativa -rispetto a quella fatta propria dall'ausiliario- non sufficientemente motivata, in termini fattuali ed espositivi, ed, in ogni caso, del tutto inidonea ad integrare una critica rigorosa e pienamente soddisfacente delle ragioni che sorreggono il convincimento espresso dal consulente tecnico d'ufficio, in quanto affatto inadeguata -siffatta ricostruzione alternativa- a scalfire quella meticolosa, completa e convincente prospettata nell'elaborato peritale.
5.2. Prendendo le mosse, quindi, dai risultati ai quali è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio, nominato nel più volte menzionato procedimento di accertamento tecnico preventivo,
e rammentato che -diversamente da quanto sostenuto da nell'atto di gravame- il danneggiato non ha _1 chiesto esclusivamente il risarcimento dei danni conseguenti al cattivo posizionamento dei denti, in relazione al quale non è emersa alcuna correlazione eziologica con l'intervento eseguito dal medico, ma anche di quelli scaturiti dall'erroneo posizionamento dell'impianto, tale da generare, oltre ad una sintomatologia dolorosa, “un notevole ed evidente disagio
8 estetico e funzionale” (cfr. l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, a pagina 1), è possibile ribadire che i soli pregiudizi occorsi al paziente, avviti da un nesso eziologico con l'operato dell'appellante principale, sono esclusivamente quelli correlati all'apicalizzazione dell'impianto, rispetto ad un piano ideale, per rimuovere i quali occorre un ammontare pari ad euro 3.000,00.
Tuttavia, si è limitato, con il primo motivo _1 di gravame, a contestare in toto qualsivoglia correlazione causale tra il suo operato ed i danni subiti da CP_1
e, con il secondo motivo di gravame, a sostenere che, qualora fosse stato accertato un nesso eziologico tra la posa in opera dell'impianto ed i pregiudizi occorsi al paziente, sarebbe dovuta essere riconosciuta al danneggiato -e tale assunto è stato fermamente perorato in tutte le sue difese, non ultime quelle illustrate in sede di scritti conclusionali- la somma di euro
3.924,00.
Conseguentemente, l'appello principale proposto da può essere accolto -in parte qua- _1 rideterminando la somma dovuta (che il Tribunale di Salerno aveva quantificato, nella pronuncia gravata, in euro 6.924,00) in euro 3.924,00, non essendo possibile ridurre l'importo da versare a -pena un'inammissibile esorbitanza CP_1 delle statuizioni da adottare rispetto al thema decidendum, consistente nel devolutum, quale sottoposto all'autorità giudiziaria adita in secondo grado- al di sotto di quanto richiesto.
5.3. La somma dovuta a -ed in ciò l'appello CP_1 incidentale da costui proposto non è fondato- non può essere incrementata in virtù dei documenti -prodotti in giudizio dal paziente- asseritamente comprovanti le spese sostenute per le attività di cura e per i viaggi e la permanenza presso la
[...]
[..
[...] , con sede in Albiate, in quanto, Controparte_4 per un verso, il consulente tecnico d'ufficio ha quantificato precisamente l'ammontare occorrente per porre rimedio ai pregiudizi occorsi al paziente causalmente riconducibili all'operato del medico, dovendosi espungere gli interventi non strettamente volti a perseguire tale fine, e, per altro verso, nell'effettuare tale quantificazione, ha specificato che aveva calcolato i costi tenendo conto degli onorari da versare ad un buono studio di odontoiatria, “in aderenza alle realtà territoriali”, per cui la scelta di , eminentemente CP_1 personale, di recarsi così lontano non può essere addossata a
, né il paziente ha dimostrato che avrebbe _1 potuto curarsi efficacemente soltanto presso la
[...]
e non presso altri luoghi e studi Controparte_2 odontoiatrici.
5.4. L'appello incidentale proposto da , però, CP_1
è fondato nella parte in cui ha invocato il risarcimento delle somme versate -euro 1.702,56- al consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di accertamento tecnico preventivo ed al proprio consulente tecnico di parte (cfr., allegate in copia al fascicolo dell'appellante incidentale, le fatture inerenti ai summenzionati pagamenti).
Ed, infatti, si tratta di spese stragiudiziali, costituenti un danno emergente, che possono essere liquidate -lungi dall'applicazione, in questa sede, degli articoli 91 e 92 del codice di procedura civile, in relazione a quel giudizio- solamente se provate e documentate (cfr. Cass. civ. n.
30854/23 e, nello stesso senso, Cass. civ. n. 19958/24), proprio come è avvenuto, nel caso di specie, con riferimento alle suddette somme.
5.5. Conseguentemente, l'ammontare dovuto a
[...]
può essere complessivamente rideterminato in euro CP_1
10 5.626,56, costituito dall'importo di euro 3.924,00 sommato a quello di euro 1.702.56, oltre interessi, che il Giudice di primo grado -sulla scorta di una statuizione non oggetto di gravame- ha fatto decorrere dalla messa in mora.
E' utile precisare, al riguardo, che i suddetti interessi -ed anche in ciò l'appello incidentale si rivela infondato- sono quelli
-e tali devono intendersi quando in sentenza non è specificato altrimenti (cfr. Cass. civ., sez. un., n. 12449/24)- previsti dall'articolo 1284, comma primo, del codice civile, in quanto, al fine di ottenere quelli disciplinati, invece, dall'articolo 1284, comma quarto, del codice civile, sarebbe stata necessaria - contrariamente a quanto si è verificato nella vicenda in esame- un'espressa domanda (cfr. Cass. civ. n. 3499/25).
6. Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte, ogni altra istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita in virtù delle considerazioni precedentemente illustrate, in parziale accoglimento degli appelli -principale ed incidentale- proposti da e , _1 CP_1 deve essere rideterminata la somma dovuta dal primo al secondo in euro 5.626,56 (capo 1 del dispositivo della sentenza impugnata).
7. Le spese di lite conseguono alla soccombenza e sono liquidate -sia con riferimento al primo grado di giudizio
(essendo stata riformata la pronuncia gravata, con conseguente necessità di riesaminare il governo delle spese processuali di prime cure), che al secondo grado di giudizio- in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, quale desumibile dal decisum, ed in prossimità dei parametri minimi, avuto riguardo alla natura ed all'oggetto della causa, alle peculiarità fattuali della vicenda, incentrata sull'accertata sussistenza di danni piuttosto circoscritti, anche sul piano della
11 loro entità, ed alle difficoltà, non particolarmente elevate, delle questioni delle quali ha imposto la disamina.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, nella composizione di cui in intestazione, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie parzialmente gli appelli -principale ed incidentale- proposti da e e, per _1 CP_1
l'effetto, ridetermina la somma dovuta dal primo al secondo in euro 5.626,56 (capo 1 del dispositivo della sentenza impugnata), oltre interessi, come liquidati dal Giudice di primo grado nella pronuncia gravata;
2) condanna alla refusione, in favore di _1
, delle spese di lite del giudizio di primo CP_1 grado, che liquida in euro 2.550,00 per compensi di avvocato ed euro 264,00 per esborsi, oltre Iva, Cassa
Previdenza e rimborso forfettario spese generali come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario;
3) condanna alla refusione, in favore di _1
, delle spese di lite del giudizio di secondo CP_1 grado, che liquida in euro 2.910,00 per compensi di avvocato ed euro 355,50 per esborsi, oltre Iva, Cassa
Previdenza e rimborso forfettario spese generali come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Salerno, 10 luglio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Francesco Bruno dott.ssa Giuliana Giuliano
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori:
dott.ssa Giuliana Giuliano, Presidente
dott. Guerino Iannicelli, Consigliere
dott. Francesco Bruno, Consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 1202 del Ruolo
Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
, rappresentato e difeso _1 dall'avvocato Sergio Maria Manzione, come in atti domiciliato,
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'avvocato CP_1
Michele Troisi, come in atti domiciliato,
APPELLATO-APPELLANTE INCIDENTALE avente ad oggetto: appello avverso la sentenza numero
3771/24 del Tribunale di Salerno, pubblicata in data 15 luglio 2024.
CONCLUSIONI: rassegnate ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura civile e qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto del 10 novembre 2024, _1 proponeva appello, affidandone l'accoglimento a due motivi di gravame, avverso la sentenza numero 3771/24, pubblicata in data 15 luglio 2024, con la quale il Tribunale di Salerno aveva accolto la domanda proposta da al fine di CP_1 ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa di un intervento
-non eseguito a regola d'arte- di implantologia dentaria - effettuato per correggere una conclamata edentulia del paziente, all'epoca ancora minorenne- e lo aveva condannato al pagamento della somma di euro 6.924,00, oltre interessi legali dalla messa in mora, con la refusione delle spese di lite.
2. Costituitosi in giudizio, impugnava le CP_1 avverse argomentazioni e richieste, delle quali, dedottane l'infondatezza in fatto ed in diritto, invocava la reiezione, non mancando, nelle forme dell'appello incidentale, di sollecitare anch'egli la riforma della sentenza impugnata, con la quale il
Tribunale di Salerno gli aveva riconosciuto il diritto ad ottenere una somma piuttosto esigua, non corrispondente ai danni che aveva effettivamente subito.
3. Acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado, la causa, concessi i termini di cui all'articolo 352 del codice di procedura civile, veniva rimessa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello principale proposto e _1
l'appello incidentale proposto da sono -nei CP_1 termini di seguito specificati- fondati e -per quanto di ragione- meritano accoglimento.
2. Le parti hanno articolato -con riferimento, in particolare, alla ricostruzione del fatto storico ed alla riconosciuta
2 correlazione tra la condotta del professionista ed il danno subito dal paziente ed alla natura, alla tipologia ed alla consistenza dei pregiudizi a quest'ultimo occorsi- i seguenti motivi di gravame:
- con i due motivi addotti a sostegno dell'impugnazione principale, esaminabili congiuntamente per la correlazione delle questioni che prospettano, ha messo in _1 rilievo che: a) il Tribunale di Salerno, in virtù di un'errata valutazione dei risultati ai quali era pervenuto il consulente tecnico d'ufficio, nominato in sede di accertamento tecnico preventivo, aveva reputato dimostrato il nesso eziologico tra la sua condotta ed il vulnus lamentato dall'attore, nonostante l'ausiliario avesse accertato che il cattivo posizionamento dei denti di non fosse causalmente riconducibile CP_1 all'impianto da lui posto in opera, essendogli ascrivibile, tutt'al più, il “discreto inestetismo al ricorrente”, il quale presentava l'incisivo laterale di destra notevolmente apicalizzato rispetto agli elementi dentari contigui;
b) il consulente tecnico d'ufficio, del resto, aveva determinato in euro 3.000,00 il costo per rimediare a tale pregiudizio, per cui non era dovuto alcunché per il cattivo posizionamento degli elementi dentari dell'arcata superiore, che non costituiva affatto una conseguenza della protesi da lui impiantata;
c) il Giudice di primo grado, per di più, aveva erroneamente sommato l'importo di euro 3.000,00, quantificato dal consulente tecnico d'ufficio per porre rimedio ai danni subiti dal paziente, all'importo di euro 3.924,00, che quest'ultimo avrebbe versato alla Controparte_2
, con sede in Albiate, alla quale si era
[...] rivolto per risolvere i suoi problemi dentali (cfr. l'atto d'appello del 10 novembre 2024, alle pagine 5, 6, 7 ed 8);
-con i tre motivi addotti a sostegno dell'impugnazione incidentale, esaminabili congiuntamente per la correlazione delle questioni che prospettano, ha fatto CP_1
3 presente che: a) Il Tribunale di Salerno aveva erroneamente ed ingiustamente riconosciuto solo in parte il suo diritto al risarcimento dei danni subiti, non avendo valutato o avendo valutato malamente le fatture e gli scontrini depositati, idonei a dimostrare sia le somme versate per le cure mediche alle quali si era sottoposto, sia i costi sostenuti per i ripetuti viaggi per e da Albiate, dove si era curato;
b) altrettanto erroneo ed ingiusto doveva reputarsi, inoltre, il rigetto della domanda tendente ad ottenere la liquidazione delle spese sostenute nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, sia con riferimento ai compensi versati al consulente tecnico di parte ed al consulente tecnico d'ufficio, sia con riferimento alle spese legali;
c) , per giunta, era stato condannato _1 al pagamento della somma di euro 6.924,00, oltre interessi legali a far data dalla messa in mora, con palese violazione dell'articolo 1284, comma quarto, del codice civile, a mente del quale il saggio degli interessi, a decorrere dalla domanda giudiziale, doveva essere quello previsto dalla legislazione speciale in materia di ritardo nel pagamento nelle transazioni commerciali (cfr. la comparsa di costituzione e risposta depositata in data 6 febbraio 2025, alle pagine 15, 16, 17, 18,
19, 20 e 21).
3. Il Giudice di primo grado, invero, aveva messo in evidenza
-per quanto in questa sede ancora rileva- che: a) l'attore aveva prodotto in giudizio, a sostegno dei suoi assunti, una consulenza tecnica di parte, dalla cui scorsa, unitamente alle riproduzioni fotografiche allegate, era possibile desumere “il cattivo posizionamento degli elementi dentari, nonostante, come riferito dal paziente, una pregressa terapia ortodontica … una apicalizzazione dell'elemento protesico 1.2 rispetto al piano occlusionale ... un'esposizione asimmetrica del tessuto dentale, con una parziale esposizione della fixture implantare 1.2 a
4 livello vestibolare ... segni clinici di peri-implantite a carico 1.2, con sintomatologia dolorosa”; b) , inoltre, aveva CP_1 depositato una relazione di consulenza tecnica d'ufficio, espletata in sede di accertamento tecnico preventivo, i cui risultati non erano stati avversati da , di _1 talché poteva reputarsi “raggiunta la relazione tra la condotta del professionista sanitario ed il danno subito dall'attore”, conseguente ad un operato del medico “non condivisibile”, ancorché consentito “all'epoca dei fatti”, costituito da “una terapia rivelatasi nel tempo non idonea e causa di problemi estetici e funzionali”, per risolvere i quali occorreva la somma di euro 3.000,00; c) dovevano essere aggiunti, però, gli importi rinvenienti “nelle ulteriori risultanze economico-probatorie alla luce della documentazione fiscale prodotta … non contestata dal convenuto, espungendo … gli scontrini, in quanto non … attestati fiscalmente o avvalorati dalla produzione di estratto conto della carta di credito di imputazione in eventuale intestazione all'attore”; d) in particolare, dovevano essere risarciti “i costi certificati dalle fatture numero 21 del 27 gennaio 2020 per euro 822,00, numero 267 del 6 luglio 2020 per euro 3.002,00, numero 8032 del 20 settembre 2021 per euro 100,00 … per complessivi euro 3.924,00”, mentre non poteva essere considerata tale -e, cioè, risarcibile- “l'aleatoria ed unilaterale quantificazione successiva, che necessitava della produzione di una opportuna relazione tecnico-sanitaria implementata dei relativi costi ivi preventivamente certificati, onde conseguirne una possibile conferma a mezzo di consulente tecnico d'ufficio, anche ai fini di accertamento di qualsiasi forma e percentualizzazione invalidante”; e) la domanda proposta dall'attore, pertanto, doveva essere accolta con riferimento all'importo di euro 6.924,00, al quale doveva essere aggiunta la refusione delle spese di lite, che
5 conseguivano alla soccombenza, mentre non poteva essere riconosciuto il diritto di ad ottenere “le spese CP_1 sostenute in altro giudizio, non riassunto nei termini di legge, dove l'istanza doveva essere formulata”, quali erano quelle inerenti al procedimento di accertamento tecnico preventivo
(cfr. la sentenza impugnata, alle pagine 4, 5, 6, 7 ed 8).
4. Orbene, le conclusioni alle quali è pervenuto il Tribunale di
Salerno non sono del tutto condivisibili e devono essere rivisitate criticamente in questa sede, non essendo coerenti con il quadro fattuale emerso nel corso del giudizio e con i principi giuridici che sovrintendono alla materia.
5. E' opportuno evidenziare, innanzi tutto, che il consulente tecnico d'ufficio, nominato in sede di accertamento tecnico preventivo, ha sì discettato di una condotta professionale - quale era stata quella tenuta da “non _1 condivisibile”, benché consentita “all'epoca dei fatti”, consistita in “una terapia rivelatasi nel tempo non idonea e causa di problemi estetici e funzionali”, ma ha apertis verbis circoscritto il pregiudizio occorso al paziente alla mera apicalizzazione dell'impianto, rispetto ad un piano ideale, escludendo esplicitamente che gli ulteriori problemi da quest'ultimo accusati -tra i quali, in particolare, il cattivo posizionamento degli altri elementi dentari- fossero riconducibili all'operato del medico, tanto è vero che ha quantificato l'ammontare occorrente per porre rimedio a tale specifico vulnus in euro
3.000,00, in relazione alle attività di espianto, rigenerazione ossea, in loco, e messa in opera di un nuovo impianto ad osteointegrazione, con la precisazione che l'importo summenzionato deve reputarsi “in aderenza alle realtà territoriali, secondo gli onorari mediamente richiedibili per un tale lavoro presso uno studio odontoiatrico di buon livello”.
6 5.1. Ed, a tal proposito, non è possibile nutrire alcun dubbio
-contrariamente a quanto sostenuto, da antitetici e contrapposti versanti, dalle parti- riguardo alla correttezza dei risultati ai quali è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio, il quale, dopo avere dato conto, in maniera dettagliata e specifica, del “fatto” e degli esiti della “visita di ” CP_1
(cfr. la relazione di consulenza tecnica d'ufficio a firma del dott.
alle pagine 2 e 3), ha descritto l'operato Testimone_1 del medico, indicando espressamente quali problematiche, rinvenute sul paziente, fossero riconducibili eziologicamente alla condotta dell'appellante principale (cfr. l'elaborato peritale redatto dal professionista nominato nel corso del procedimento di accertamento tecnico preventivo, alle pagine 3 e 4), ed ha illustrato -prendendo posizione, in termini compiuti ed esaurienti, anche sulle argomentazioni delle parti e dei loro consulenti- le ragioni che lo avevano indotto a formulare le conclusioni rassegnate, con le quali ha escluso -oltre ai pregiudizi strettamente correlati all'apicalizzazione dell'impianto, rispetto ad un piano ideale- che potessero essere scaturiti dall'operato di ulteriori vulnera, _1 quantificando esattamente l'ammontare occorrente per porre rimedio ai suddetti pregiudizi (cfr. la relazione di consulenza tecnica d'ufficio dell'8 settembre 2017, alle pagine 4 e 5).
L'operato del consulente tecnico d'ufficio, nella parte in cui ha descritto lo stato di salute di ed ha CP_1 individuato le conseguenze scaturite dalla condotta tenuta da dando contezza, con acribia _1 rappresentativa e dovizia di argomentazioni, delle ragioni che lo hanno ispirato nelle valutazioni, si contraddistingue,
d'altronde, per precisione, accuratezza ed aderenza a criteri e metodi di indagine scientifici e del tutto idonei ad acclarare i fatti di causa, essendo avulsa l'attività peritale espletata da
7 contraddizioni e vizi apparenti ed essendo supportata, sul piano espositivo, da una motivazione chiara e coerente, in virtù della quale il professionista nominato in prime cure ha illustrato l'iter logico-valutativo seguito negli accertamenti demandatigli, mettendo in evidenza le circostanze fattuali e le considerazioni di carattere tecnico sottese alle conclusioni alle quali è pervenuto.
D'altro canto, le ragioni di dissenso prospettate dalle parti
(ed altrettanto si può dire delle argomentazioni enucleabili da una perizia di parte versata in atti dal danneggiato, richiamata anche nella sentenza impugnata, a firma del dott. CP_3
poggiano prevalentemente -se non del tutto- su
[...] considerazioni sostanzialmente finalizzate a caldeggiare una mera ricostruzione alternativa -rispetto a quella fatta propria dall'ausiliario- non sufficientemente motivata, in termini fattuali ed espositivi, ed, in ogni caso, del tutto inidonea ad integrare una critica rigorosa e pienamente soddisfacente delle ragioni che sorreggono il convincimento espresso dal consulente tecnico d'ufficio, in quanto affatto inadeguata -siffatta ricostruzione alternativa- a scalfire quella meticolosa, completa e convincente prospettata nell'elaborato peritale.
5.2. Prendendo le mosse, quindi, dai risultati ai quali è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio, nominato nel più volte menzionato procedimento di accertamento tecnico preventivo,
e rammentato che -diversamente da quanto sostenuto da nell'atto di gravame- il danneggiato non ha _1 chiesto esclusivamente il risarcimento dei danni conseguenti al cattivo posizionamento dei denti, in relazione al quale non è emersa alcuna correlazione eziologica con l'intervento eseguito dal medico, ma anche di quelli scaturiti dall'erroneo posizionamento dell'impianto, tale da generare, oltre ad una sintomatologia dolorosa, “un notevole ed evidente disagio
8 estetico e funzionale” (cfr. l'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, a pagina 1), è possibile ribadire che i soli pregiudizi occorsi al paziente, avviti da un nesso eziologico con l'operato dell'appellante principale, sono esclusivamente quelli correlati all'apicalizzazione dell'impianto, rispetto ad un piano ideale, per rimuovere i quali occorre un ammontare pari ad euro 3.000,00.
Tuttavia, si è limitato, con il primo motivo _1 di gravame, a contestare in toto qualsivoglia correlazione causale tra il suo operato ed i danni subiti da CP_1
e, con il secondo motivo di gravame, a sostenere che, qualora fosse stato accertato un nesso eziologico tra la posa in opera dell'impianto ed i pregiudizi occorsi al paziente, sarebbe dovuta essere riconosciuta al danneggiato -e tale assunto è stato fermamente perorato in tutte le sue difese, non ultime quelle illustrate in sede di scritti conclusionali- la somma di euro
3.924,00.
Conseguentemente, l'appello principale proposto da può essere accolto -in parte qua- _1 rideterminando la somma dovuta (che il Tribunale di Salerno aveva quantificato, nella pronuncia gravata, in euro 6.924,00) in euro 3.924,00, non essendo possibile ridurre l'importo da versare a -pena un'inammissibile esorbitanza CP_1 delle statuizioni da adottare rispetto al thema decidendum, consistente nel devolutum, quale sottoposto all'autorità giudiziaria adita in secondo grado- al di sotto di quanto richiesto.
5.3. La somma dovuta a -ed in ciò l'appello CP_1 incidentale da costui proposto non è fondato- non può essere incrementata in virtù dei documenti -prodotti in giudizio dal paziente- asseritamente comprovanti le spese sostenute per le attività di cura e per i viaggi e la permanenza presso la
[...]
[..
[...] , con sede in Albiate, in quanto, Controparte_4 per un verso, il consulente tecnico d'ufficio ha quantificato precisamente l'ammontare occorrente per porre rimedio ai pregiudizi occorsi al paziente causalmente riconducibili all'operato del medico, dovendosi espungere gli interventi non strettamente volti a perseguire tale fine, e, per altro verso, nell'effettuare tale quantificazione, ha specificato che aveva calcolato i costi tenendo conto degli onorari da versare ad un buono studio di odontoiatria, “in aderenza alle realtà territoriali”, per cui la scelta di , eminentemente CP_1 personale, di recarsi così lontano non può essere addossata a
, né il paziente ha dimostrato che avrebbe _1 potuto curarsi efficacemente soltanto presso la
[...]
e non presso altri luoghi e studi Controparte_2 odontoiatrici.
5.4. L'appello incidentale proposto da , però, CP_1
è fondato nella parte in cui ha invocato il risarcimento delle somme versate -euro 1.702,56- al consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di accertamento tecnico preventivo ed al proprio consulente tecnico di parte (cfr., allegate in copia al fascicolo dell'appellante incidentale, le fatture inerenti ai summenzionati pagamenti).
Ed, infatti, si tratta di spese stragiudiziali, costituenti un danno emergente, che possono essere liquidate -lungi dall'applicazione, in questa sede, degli articoli 91 e 92 del codice di procedura civile, in relazione a quel giudizio- solamente se provate e documentate (cfr. Cass. civ. n.
30854/23 e, nello stesso senso, Cass. civ. n. 19958/24), proprio come è avvenuto, nel caso di specie, con riferimento alle suddette somme.
5.5. Conseguentemente, l'ammontare dovuto a
[...]
può essere complessivamente rideterminato in euro CP_1
10 5.626,56, costituito dall'importo di euro 3.924,00 sommato a quello di euro 1.702.56, oltre interessi, che il Giudice di primo grado -sulla scorta di una statuizione non oggetto di gravame- ha fatto decorrere dalla messa in mora.
E' utile precisare, al riguardo, che i suddetti interessi -ed anche in ciò l'appello incidentale si rivela infondato- sono quelli
-e tali devono intendersi quando in sentenza non è specificato altrimenti (cfr. Cass. civ., sez. un., n. 12449/24)- previsti dall'articolo 1284, comma primo, del codice civile, in quanto, al fine di ottenere quelli disciplinati, invece, dall'articolo 1284, comma quarto, del codice civile, sarebbe stata necessaria - contrariamente a quanto si è verificato nella vicenda in esame- un'espressa domanda (cfr. Cass. civ. n. 3499/25).
6. Alla luce, pertanto, delle osservazioni fin qui esposte, ogni altra istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita in virtù delle considerazioni precedentemente illustrate, in parziale accoglimento degli appelli -principale ed incidentale- proposti da e , _1 CP_1 deve essere rideterminata la somma dovuta dal primo al secondo in euro 5.626,56 (capo 1 del dispositivo della sentenza impugnata).
7. Le spese di lite conseguono alla soccombenza e sono liquidate -sia con riferimento al primo grado di giudizio
(essendo stata riformata la pronuncia gravata, con conseguente necessità di riesaminare il governo delle spese processuali di prime cure), che al secondo grado di giudizio- in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, quale desumibile dal decisum, ed in prossimità dei parametri minimi, avuto riguardo alla natura ed all'oggetto della causa, alle peculiarità fattuali della vicenda, incentrata sull'accertata sussistenza di danni piuttosto circoscritti, anche sul piano della
11 loro entità, ed alle difficoltà, non particolarmente elevate, delle questioni delle quali ha imposto la disamina.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, Prima Sezione Civile, nella composizione di cui in intestazione, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie parzialmente gli appelli -principale ed incidentale- proposti da e e, per _1 CP_1
l'effetto, ridetermina la somma dovuta dal primo al secondo in euro 5.626,56 (capo 1 del dispositivo della sentenza impugnata), oltre interessi, come liquidati dal Giudice di primo grado nella pronuncia gravata;
2) condanna alla refusione, in favore di _1
, delle spese di lite del giudizio di primo CP_1 grado, che liquida in euro 2.550,00 per compensi di avvocato ed euro 264,00 per esborsi, oltre Iva, Cassa
Previdenza e rimborso forfettario spese generali come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario;
3) condanna alla refusione, in favore di _1
, delle spese di lite del giudizio di secondo CP_1 grado, che liquida in euro 2.910,00 per compensi di avvocato ed euro 355,50 per esborsi, oltre Iva, Cassa
Previdenza e rimborso forfettario spese generali come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Salerno, 10 luglio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Francesco Bruno dott.ssa Giuliana Giuliano
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