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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 18/12/2025, n. 1852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1852 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo – Seconda Sezione Civile- riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati: dott. GI UP Presidente dott.ssa Rossana Guzzo Consigliera dott.ssa MA AR Consigliera rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2108/2022 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente in questo grado
TRA
, nata in [...] il [...] (C.F. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Alcamo, via Pietralonga n.5, presso lo studio dell'Avv. Claudia Monacò che la rappresenta e difende per mandato in atti;
appellante
E
, nata ad [...] il [...] (C.F. ), Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata in Alcamo, via Madonna del Riposo n. 58, presso lo studio dell'Avv. Elisa Palmeri che la rappresenta e difende per mandato in atti;
appellata (ammessa al P.S.S.)
E NEI CONFRONTI DI
, nata ad [...] il [...] (C.F. ); Controparte_2 C.F._3
, nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_3 C.F._4
appellate contumaci
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza dell'11 Luglio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTI DI CAUSA Il Tribunale di Trapani con sentenza n. 577/2022 pubblicata il 13/06/22 all'esito del giudizio n.r.g. 2523/2018, ha: 1) accertato e dichiarato che le disposizioni contenute nel testamento olografo del 29/03/2011, pubblicato con verbale del notaio del 13.03.2012, Persona_1 registrato a Trapani il 21.03.2012 al n. 1836, serie S.1T., ledono la quota riservata a CP_1
, quale erede legittimaria del de cuius e ne ha ordinato la riduzione e, per l'effetto, ha
[...] reintegrato la stessa nella quota indivisa ad essa spettante ex lege;
2) condannato la convenuta a corrispondere, a titolo di reintegrazione della quota di legittima spettante Controparte_2 all'attrice la somma di euro 101,00, oltre rivalutazione sulla base della variazione degli indici Istat sul costo della vita, a decorrere dall'epoca dell'apertura della successione;
3) disposto a carico della convenuta , la riduzione della disposizione testamentaria, relativa al lotto di Parte_1 terreno della superficie di mq. 6711, sito in Alcamo, nella C.da. Calatubo, Fg. 9, Part. 2368, lotto di terreno che, pertanto, ha assegnato all'attrice 4) condannato la stessa Controparte_1 convenuta a pagare la somma di euro 2.067,00, oltre rivalutazione sulla base della Parte_1 variazione degli indici Istat sul costo della vita, a decorrere dall'epoca dell'apertura della successione;
5) condannato le convenute in solido al pagamento delle spese di lite affrontate da parte attrice che si liquidano in euro 3.200,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% IVA e CP come per legge;
6) posto le spese di CTU definitivamente a carico di parte convenuta.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello eccependone l'erroneità sotto Parte_1 vari profili.
Ha resistito al gravame insistendo per la conferma integrale della sentenza resa Controparte_1 dal giudice di primo grado.
e ritualmente evocate in giudizio non si sono costituite e Controparte_2 Controparte_3 sono rimaste contumaci.
Sostituita l'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni precisate come in epigrafe, la causa è stata posta in decisione, con assegnazione, ex artt. 352 e 190 c.p.c., dei termini di giorni cinquantacinque per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI DI APPELLO
1.Con il primo motivo di appello, l'appellante censura la decisione di primo grado nella parte in cui è stata condannata a reintegrare la quota di legittima spettante alla sorella . Controparte_1
In particolare, secondo la prospettazione dell'appellante, il Tribunale avrebbe errato nel determinare il valore della massa ereditaria (relictum + donatum), omettendo di considerare le donazioni effettuate in vita dal de cuius in favore di . Controparte_1
2. Con il secondo motivo di appello, l'appellante impugna il capo relativo alle spese, insistendo per la condanna di al pagamento delle spese del giudizio di primo grado, nonché Controparte_1 delle spese di CTU.
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L'appello è infondato.
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in giudizio Controparte_1 Parte_1
e (sorelle) e (madre) chiedendo che venisse
[...] Controparte_2 Controparte_3 accertata la lesione della quota di legittima a lei spettante, con conseguente riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni disposte dal de cuius in favore di queste ultime.
Ebbene, secondo quanto prospettato dall'odierna appellante , il Tribunale avrebbe Parte_1 errato nella determinazione della massa ereditaria e, per l'effetto, l'avrebbe illegittimamente condannata alla reintegrazione della quota di legittima spettante alla sorella . Controparte_1
Tale assunto non può essere condiviso.
A questo proposito, è consolidato in giurisprudenza l'orientamento in base al quale "Per accertare la lesione di legittima è necessario determinare il valore della massa ereditaria e, quello, quindi, della quota disponibile e della quota di legittima, che della massa ereditaria costituiscono una frazione, procedendo, anzitutto, alla formazione della massa dei beni relitti ed alla determinazione del loro valore al momento dell'apertura della successione, alla detrazione dal "relictum" dei debiti da valutare con riferimento alla stessa data, alla riunione fittizia (cioè, con operazione meramente contabile) tra attivo netto e "donatum", costituito dai beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, da stimare secondo il loro valore al momento dell'apertura della successione (artt. 747 e 750 cod. civ., rispettivamente relativi ai beni immobili ed ai beni mobili) e con riferimento al valore nominale, quanto alle donazioni in denaro (art. 751 cod. civ.), calcolando, poi, la quota disponibile e la quota indisponibile sulla massa risultante dalla somma del valore del "relictum" al netto e del valore del "donatum" ed imputando, infine, le liberalità fatte al legittimario con conseguente diminuzione, in concreto, della quota ad esso spettante (art. 564 cod. civ.)”(cfr. Cass. n. 11873 del 01/12/1993).
Ciò posto e applicando il superiore principio di diritto al caso che ci occupa, poiché incombeva sulla parte convenuta dimostrare l'esistenza di dazioni di denaro da parte del de cuius in favore di e non avendo essa assolto tale onere, questo Collegio ritiene di dover aderire Controparte_1 alla ricostruzione logico-giuridica adottata dal primo giudice.
Ed invero, l'unico elemento addotto da parte convenuta a sostegno della presunta donazione di somme di denaro in favore di è rappresentato dalla dichiarazione resa dallo Controparte_1 stesso testatore, contenuta nel testamento olografo, in cui si legge “ è stata dallo Controparte_1 stesso de cuius pienamente soddisfatta in vita con delle somme di denaro per il suo matrimonio provenienti dalla vendita di due terreni e risparmi del suo lavoro oltre che un lotto di terreno in C/da Calatubo dove ha costruito una casa” (cfr. pag. 3 del verbale di deposito e pubblicazione del testamento olografo del 13/03/2012, repertorio n. 27.587 e raccolta n.5410).
Ora è noto che le scritture provenienti da terzi (o formate da una parte e da un terzo) non hanno efficacia di prova piena in ordine ai fatti da esse attestati o alla data del loro verificarsi, ma sono rimesse alla libera valutazione del giudice di merito e possono, in concorso con altre circostanze desumibili dalla stessa natura della controversia, che ne confortino l'attendibilità, fornire utili elementi di convincimento, specialmente se di esse sia provata, o non sia contestata, la veridicità formale (cfr. Cass. n. 23788 del 07/11/2014).
Ne deriva che, essendo rimasta la dichiarazione contenuta nel testamento olografo priva di adeguato riscontro probatorio e non essendo stati forniti ulteriori elementi in grado di suffragare la prospettazione di parte convenuta, la suddetta donazione di denaro deve ritenersi non provata.
Deve, in definitiva, trovare integrale conferma la sentenza di primo grado.
Sulle spese di lite. Le spese di lite di questo grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in applicazione dei parametri previsti dal DM 55/2014 e successive modifiche per le cause di valore compreso tra € 5.200,00 ed € 26.000,00.
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma I quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come inserito dall'art. 1 comma 17 L. 24 dicembre 2012 n. 228 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti:
- rigetta l'appello;
- condanna al pagamento, nei confronti di , delle spese di lite di Parte_1 Controparte_1 questo grado di giudizio che liquida in € 1.984,00, oltre spese generali, cpa ed iva come per legge, da distrarsi in favore dell'Erario;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma I quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, come inserito dall'art. 1 comma 17 L. 24 dicembre 2012 n. 228 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione della Corte d'Appello di Palermo, in data 4 Dicembre 2025.
Palermo, 17/12/2025
La Consigliere est. Il Presidente
MA AR GI UP