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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 17/11/2025, n. 1783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1783 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4377/2022, cui sono riuniti i NN. 769/25, 1632/25 Rgn
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale
“l'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite”.
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale
nella causa di lavoro promossa da:
, con l'Avv. CICCOPIEDI LEONARDO Parte_1
parte ricorrente
CONTRO
, con l'Avv. RENZETTI GIULIA;
CP_1
Parte resistente OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.9.2022, parte ricorrente, affermando di essere iscritta negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli e di aver prestato attività lavorativa subordinata a titolo oneroso in agricoltura negli anni 2016 per n. 51 giornate (12/10/2016 al 31/12/2016) e 2017 per n. 51 giornate (11/10/2017 al
31/12/2017) alle dipendenze dell'azienda agricola AN LU;
lamentando l'illegittimità della cancellazione delle giornate vantate, previo esperimento di ricorsi amministrativi, ha adito l'intestato Tribunale per l'accertamento del diritto alla reiscrizione negli elenchi anagrafici per le giornate di lavoro asseritamente svolte negli anni dedotti.
Costituitosi l' , ha eccepito, preliminarmente, il difetto di legittimazione CP_1 passiva, l'inammissibilità dell'azione giudiziaria per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 22 del d. l.
3.2.1970 n. 7 e per la decadenza ex art 47 DPR 30 aprile 1970 n. 639; l'improcedibilità della domanda per mancanza dei rimedi precontenziosi;
ha chiesto, nel merito, il rigetto della domanda per infondatezza alla stregua dell'accertamento ispettivo eseguito a carico dell'azienda agricola indicata come datrice di lavoro della ricorrente.
Con separati ricorsi, iscritti al n. 769/2025 R.G. e al n. 1632/2025 R.G., riuniti al presente giudizio, parte ricorrente ho proposto opposizione avverso gli avvisi di addebito nn. 33420240004856151000, 33420250000238680000 e
3342025000023878100, aventi ad oggetto somme divenute indebite a seguito della revoca della disoccupazione agricola anno 2017 e malattia anni 2017 e
2018, sulla base del disconoscimento delle giornate agricole per gli anni 2016 e
2017.
La causa è stata istruita mediante acquisizione di documenti ed espletamento di prova testimoniale.
§§§§
In via preliminare deve essere affermata l'infondatezza dell'eccezione sollevata dall' di carenza di legittimazione passiva in questo giudizio, atteso che in CP_1 ragione del potere ispettivo di accertamento dei rapporti di lavoro in agricoltura in capo all'istituto resistente e del connesso potere di cancellazione/riduzione delle giornate di lavoro dagli elenchi dei braccianti agricoli, inequivocabilmente esercitato proprio per il caso in esame, appare in modo del tutto evidente la legittimazione passiva in capo all' in questa controversia promossa per il CP_1 riconoscimento del dedotto rapporto lavorativo in agricoltura e per la re- iscrizione di parte ricorrente negli elenchi dei braccianti agricoli.
Inoltre, deve essere dichiarata la infondatezza dell'eccezione di decadenza dall'azione giudiziaria ai sensi dell'art. 22, comma1, del d. l.
3.2.1970 n. 7, in quanto la ricorrente ha tempestivamente proposto i ricorsi amministrativi in data
25 maggio 2022 avverso i provvedimenti di disconoscimento delle giornate, notificati personalmente, per ciascuno degli anni dedotti, in data 30.4.2022 (cfr. doc. ). CP_1
Vi è prova della definizione del ricorso amministrativo, avverso il provvedimento di cancellazione delle giornate anno 2016, avvenuta in data 13.6.2022.
Pertanto, risulta tempestiva la proposizione dell'azione giudiziaria in data
20.9.2022 poiché intervenuta nel termine utile dei 120 giorni ordinari, decorrenti, in questa ipotesi, dalla data di avvenuta comunicazione all'interessato del provvedimento esplicito (negativo) di definizione del ricorso amministrativo.
Mentre, non vi è prova della definizione espressa del ricorso amministrativo avverso il provvedimento di cancellazione delle giornate anno 2017.
Pertanto, computati i tempi di definizione del procedimento amministrativo
(giorni 90 necessari per la definizione, da parte dell' del ricorso CP_1 amministrativo di primo grado tempestivamente promosso dalla parte ricorrente) e di eventuale presentazione di ricorso di secondo grado (ulteriori giorni 30), risulta tempestiva la proposizione dell'azione giudiziaria in data
20.9.2022, poiché intervenuta nel termine utile dei 120 giorni ordinari dalla conclusione del procedimento amministrativo contenzioso.
Inoltre, è da rigettare la sollevata eccezione di inammissibilità dell'azione giudiziale intrapresa dalla parte ricorrente per inapplicabilità, al caso in esame, dell'invocato art. 47 D.P.R. n. 639/1970. In concreto, alla luce delle domande avanzate e della documentazione prodotta dalla parte istante, il giudizio in esame deve essere correttamente inquadrato come diretto alla reiscrizione negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli/all'accertamento negativo dell'indebito previdenziale. Ciò chiarito occorre affermare l'inoperatività dell'invocato art. 47
D.P.R. n. 639/1970 nel caso di specie.
Pure da rigettare è l'eccezione di improponibilità ed improcedibilità del ricorso per omessa presentazione di domanda e di gravame in sede amministrativa, trattandosi, quanto al primo profilo, di domanda di re-iscrizione negli elenchi, per la quale non è necessaria alcuna presentazione di domanda amministrativa, ed alla luce della produzione documentale di parte ricorrente, da cui emerge la cristallizzazione di gravame amministrativo avverso la cancellazione delle giornate lavorative in esame, quanto al secondo profilo.
Nel merito, la domanda merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
Prima di esaminare il materiale probatorio acquisito, è il caso di ricordare che, in punto di riparto dell'onere della prova in materia di iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, va richiamato l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui (cfr., ad es., Cass. sezione lavoro 2 agosto 2012,
n. 13877), “il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.lgs.lgt. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa
l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa”.
Ciò posto, alla luce delle risultanze istruttorie, non può che ritenersi assolto l'onere probatorio gravante sulla parte ricorrente della sussistenza di un valido rapporto di lavoro per come dedotto nell'atto introduttivo negli anni in contesa.
Tanto è stato confermato dai testi escussi ed è corroborato dalla produzione documentale in atti.
Si consideri, infatti, che in caso di cancellazione o di riduzione dei giorni di lavoro prestato in agricoltura, secondo un consolidato orientamento della Suprema
Corte, incombe sul lavoratore che agisce in giudizio la prova di aver svolto attività lavorativa in agricoltura, dimostrando la durata, la natura subordinata del dedotto rapporto lavorativo e l'onerosità della prestazione, per ottenere in sede giudiziale la reiscrizione nell'elenco dei braccianti agricoli.
Ebbene, quanto all'istruttoria svolta, nel corso del giudizio, sono stati sentiti due testi di parte ricorrente, colleghi di lavoro della medesima, LU BR e
, che hanno convalidato la ricostruzione del rapporto di lavoro Parte_2 di cui al ricorso.
In particolare, le testimonianze, assunte all'udienza del 19.11.2024 hanno confermato quanto sostenuto dalla parte ricorrente in relazione all'azienda agricola per la quale il lavoro è stato eseguito, al periodo lavorativo (dal 2019 al
2020), agli orari quotidiani (dalle 7:00 alle 15:00 almeno), alla tipologia di attività e mansioni (raccolta di olive e attività immediatamente successiva di pulizia e sistemazione del prodotto anche a mezzo macchinari), ai luoghi lavorativi (comune di Cariati, contrada Girolamo), ai componenti della squadra di lavoro (identificati nei due fratelli).
In punto di valutazione della credibilità soggettiva dei testi non può prescindersi dalla circostanza che gli unici soggetti capaci di riferire sull'attività bracciantile della ricorrente sono coloro che con lei l'hanno condivisa, sebbene la stessa possa essere compromessa dal comune interesse alla positiva definizione della controversia, trattandosi di lavoratori titolari di una posizione assimilabile a quella della ricorrente, come dagli stessi ammesso con riferimento alla circostanza di avere analogo contenzioso con . CP_1
Per questo, maggiormente pregnante si presenta l'esigenza che il giudice provveda ad una puntuale e argomentata valutazione delle testimonianze raccolte, in quella logica di comparazione e prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi acquisiti in causa che è sollecitata dalla giurisprudenza in materia (cfr. Cass. 5491/16 e Cass. 15481/15).
In tal senso, sotto il profilo dell'attendibilità intrinseca, devono essere valorizzati i connotati delle dichiarazioni rese che appaiono prive di genericità e dense di riscontri individualizzanti quali:
- la tipologia del prodotto agricolo (olive), le modalità dell'attività svolta
(stesura delle reti sotto gli alberi di ulivo, raccolta, pulizia e sistemazione del prodotto agricolo nei contenitori poi prelevati da un trattorista),
l'utilizzo di strumenti e macchinari (scuotitori, bacchette di legno, defogliatore);
- l'indicazione dei giorni di lavoro settimanali (cfr. deposizione di LU
AN e ....... all'udienza del 19.11.2024: “lavoravamo dal lunedì al sabato dalle 7 alle 15. Preciso che in caso di maltempo non si lavorava”);
- Le informazioni sul datore di lavoro (cfr. deposizione di LU AN e ....... all'udienza del 19.11.2024: “le direttive ci venivano impartite da nostro paese perché nostro nonno era già allettato. preciso che Parte_3 nostro padre non rimaneva sui terreni sempre”).
Le deposizioni risultano, inoltre, confermate da elementi di riscontro estrinseco deducibili sia dall'assenza di contraddittorietà -tra le reciproche affermazioni e con gli assunti dell'atto introduttivo- sia dal tenore dello stesso accertamento ispettivo con cui l' ha disposto l'annullamento delle giornate. CP_1
Ed infatti, il disconoscimento dei rapporti di lavoro subordinato denunciati è stato frutto di un'operazione parziale e deduttiva che non consente di individuarne con chiarezza le ragioni.
L'accertamento ispettivo del 18.10.2021 nei confronti dell'azienda “AN LU” per il periodo compreso tra il 1.19.2016 e il 31.12.2020 ha fondato l'annullamento delle posizioni assicurative dei lavoratori sulla carenza di documentazione contabile e fiscale riferibile all'attività agricola (modelli attestanti il reddito riconducibile all'azienda e fatture di acquisto e di vendita), dalla quale ha dedotto l'inesistenza dell'attività denunciata.
Tuttavia, la conclusione appare arbitraria nella misura in cui non tiene conto degli elementi di segno contrario pure emersi dall'indagine, quali la disponibilità giuridica dei terreni;
la congruità tra il fabbisogno di forza lavoro necessario all'azienda e riconosciuto dall' e i lavoratori in concreto dichiarati dalla CP_1 medesima;
le dichiarazioni acquisite durante l'ispezione da cui si è dedotto che in ragione delle condizioni di salute del titolare dell'azienda, il figlio
[...]
si è occupato della conduzione dell'attività paterna, compresa Pt_3
l'assunzione e la direzione del personale dipendente che a decorrere dal 2019 è costituito unicamente dai i suoi figli e dalla nipote;
ed infine, il regolare versamento della contribuzione relativa ai rapporti di lavoro denunciati.
Sulla scorta di tali acquisizioni, meramente presuntiva si prospetta la deduzione della fittizietà della realtà aziendale ove non supportata da alcuna stima concreta in grado di delineare i connotati contingenti dell'azienda nel momento storico considerato e, dunque, la portata effettiva della esigenza di manodopera.
Non può, quindi, condividersi l'automatismo con cui l'istituto resistente ha proceduto al disconoscimento di tutti i rapporti di lavoro denunciati, soprattutto se lo stesso accertamento ispettivo ha attestato l'esistenza di dati sintomatici dell'esistenza reale, non fittizia, dell'attività aziendale.
Alla luce di tali elementi e in considerazione delle risultanze istruttorie acquisite nel corso del giudizio, in assenza di verbale ispettivo idoneo a fondare il disconoscimento degli specifici rapporti di lavoro intercorsi con l'odierna ricorrente ed emergendo, per contro, plurimi elementi a sostegno di quanto sostenuto nel ricorso, corroborato dalle emergenze testimoniali e dagli altri indizi costituiti dalla documentazione prodotta (buste paga e CU), deve ritenersi accertato il diritto azionato.
Va ordinato, di conseguenza, all' di provvedere alla reiscrizione della parte CP_1 ricorrente negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli del comune di Cariati
(CS) per le giornate cancellate 2016 (n. 51) e 2017 (n. 51), in cui è stata provata l'effettiva prestazione di attività di lavoro subordinato in agricoltura a titolo oneroso secondo le denunce di mano d'opera presentate dall'azienda agricola indicata in ricorso.
Conseguentemente, incontestati gli altri elementi costitutivi delle prestazioni previdenziali pretese, deve essere accertata l'insussistenza degli indebiti relativi all'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2017 e all'indennità di malattia anni 2017 e 2018.
Le spese di lite, da liquidarsi in dispositivo con applicazione dei valori minimi di liquidazione delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale dello scaglione compreso tra € 1.100,01 ed € 5.200,00 per le controversie previdenziali previsto nella Tabella allegata al D.M. n. 55/2014, aggiornata dal
D.M. n. 147 del 13.08.2022, andranno regolate facendo applicazione del principio della soccombenza e liquidate in favore dell'Erario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona del Giudice del lavoro, dr.ssa Anna
Caputo, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina la reiscrizione di Parte_1
negli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli del comune di
[...] residenza per n. 51 giornate per l'anno 2016 e per n. 51 giornate per l'anno
2017;
- annulla gli avvisi di addebito opposti nn. 33420240004856151000,
33420250000238680000 e 3342025000023878100 e dichiara non dovute le somme pretese dall' ; CP_2
- condanna l' in persona del suo legale rappresentante pro tempore al CP_1 pagamento in della parte ricorrente delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.312,00 a titolo di compenso professionale, oltre rimborso spese forfettario del 15%, iva e cpa, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria Elisa Graziani - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.
Castrovillari, 17/11/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale
“l'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite”.
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale
nella causa di lavoro promossa da:
, con l'Avv. CICCOPIEDI LEONARDO Parte_1
parte ricorrente
CONTRO
, con l'Avv. RENZETTI GIULIA;
CP_1
Parte resistente OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.9.2022, parte ricorrente, affermando di essere iscritta negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli e di aver prestato attività lavorativa subordinata a titolo oneroso in agricoltura negli anni 2016 per n. 51 giornate (12/10/2016 al 31/12/2016) e 2017 per n. 51 giornate (11/10/2017 al
31/12/2017) alle dipendenze dell'azienda agricola AN LU;
lamentando l'illegittimità della cancellazione delle giornate vantate, previo esperimento di ricorsi amministrativi, ha adito l'intestato Tribunale per l'accertamento del diritto alla reiscrizione negli elenchi anagrafici per le giornate di lavoro asseritamente svolte negli anni dedotti.
Costituitosi l' , ha eccepito, preliminarmente, il difetto di legittimazione CP_1 passiva, l'inammissibilità dell'azione giudiziaria per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 22 del d. l.
3.2.1970 n. 7 e per la decadenza ex art 47 DPR 30 aprile 1970 n. 639; l'improcedibilità della domanda per mancanza dei rimedi precontenziosi;
ha chiesto, nel merito, il rigetto della domanda per infondatezza alla stregua dell'accertamento ispettivo eseguito a carico dell'azienda agricola indicata come datrice di lavoro della ricorrente.
Con separati ricorsi, iscritti al n. 769/2025 R.G. e al n. 1632/2025 R.G., riuniti al presente giudizio, parte ricorrente ho proposto opposizione avverso gli avvisi di addebito nn. 33420240004856151000, 33420250000238680000 e
3342025000023878100, aventi ad oggetto somme divenute indebite a seguito della revoca della disoccupazione agricola anno 2017 e malattia anni 2017 e
2018, sulla base del disconoscimento delle giornate agricole per gli anni 2016 e
2017.
La causa è stata istruita mediante acquisizione di documenti ed espletamento di prova testimoniale.
§§§§
In via preliminare deve essere affermata l'infondatezza dell'eccezione sollevata dall' di carenza di legittimazione passiva in questo giudizio, atteso che in CP_1 ragione del potere ispettivo di accertamento dei rapporti di lavoro in agricoltura in capo all'istituto resistente e del connesso potere di cancellazione/riduzione delle giornate di lavoro dagli elenchi dei braccianti agricoli, inequivocabilmente esercitato proprio per il caso in esame, appare in modo del tutto evidente la legittimazione passiva in capo all' in questa controversia promossa per il CP_1 riconoscimento del dedotto rapporto lavorativo in agricoltura e per la re- iscrizione di parte ricorrente negli elenchi dei braccianti agricoli.
Inoltre, deve essere dichiarata la infondatezza dell'eccezione di decadenza dall'azione giudiziaria ai sensi dell'art. 22, comma1, del d. l.
3.2.1970 n. 7, in quanto la ricorrente ha tempestivamente proposto i ricorsi amministrativi in data
25 maggio 2022 avverso i provvedimenti di disconoscimento delle giornate, notificati personalmente, per ciascuno degli anni dedotti, in data 30.4.2022 (cfr. doc. ). CP_1
Vi è prova della definizione del ricorso amministrativo, avverso il provvedimento di cancellazione delle giornate anno 2016, avvenuta in data 13.6.2022.
Pertanto, risulta tempestiva la proposizione dell'azione giudiziaria in data
20.9.2022 poiché intervenuta nel termine utile dei 120 giorni ordinari, decorrenti, in questa ipotesi, dalla data di avvenuta comunicazione all'interessato del provvedimento esplicito (negativo) di definizione del ricorso amministrativo.
Mentre, non vi è prova della definizione espressa del ricorso amministrativo avverso il provvedimento di cancellazione delle giornate anno 2017.
Pertanto, computati i tempi di definizione del procedimento amministrativo
(giorni 90 necessari per la definizione, da parte dell' del ricorso CP_1 amministrativo di primo grado tempestivamente promosso dalla parte ricorrente) e di eventuale presentazione di ricorso di secondo grado (ulteriori giorni 30), risulta tempestiva la proposizione dell'azione giudiziaria in data
20.9.2022, poiché intervenuta nel termine utile dei 120 giorni ordinari dalla conclusione del procedimento amministrativo contenzioso.
Inoltre, è da rigettare la sollevata eccezione di inammissibilità dell'azione giudiziale intrapresa dalla parte ricorrente per inapplicabilità, al caso in esame, dell'invocato art. 47 D.P.R. n. 639/1970. In concreto, alla luce delle domande avanzate e della documentazione prodotta dalla parte istante, il giudizio in esame deve essere correttamente inquadrato come diretto alla reiscrizione negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli/all'accertamento negativo dell'indebito previdenziale. Ciò chiarito occorre affermare l'inoperatività dell'invocato art. 47
D.P.R. n. 639/1970 nel caso di specie.
Pure da rigettare è l'eccezione di improponibilità ed improcedibilità del ricorso per omessa presentazione di domanda e di gravame in sede amministrativa, trattandosi, quanto al primo profilo, di domanda di re-iscrizione negli elenchi, per la quale non è necessaria alcuna presentazione di domanda amministrativa, ed alla luce della produzione documentale di parte ricorrente, da cui emerge la cristallizzazione di gravame amministrativo avverso la cancellazione delle giornate lavorative in esame, quanto al secondo profilo.
Nel merito, la domanda merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
Prima di esaminare il materiale probatorio acquisito, è il caso di ricordare che, in punto di riparto dell'onere della prova in materia di iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, va richiamato l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui (cfr., ad es., Cass. sezione lavoro 2 agosto 2012,
n. 13877), “il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.lgs.lgt. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge. Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa
l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa”.
Ciò posto, alla luce delle risultanze istruttorie, non può che ritenersi assolto l'onere probatorio gravante sulla parte ricorrente della sussistenza di un valido rapporto di lavoro per come dedotto nell'atto introduttivo negli anni in contesa.
Tanto è stato confermato dai testi escussi ed è corroborato dalla produzione documentale in atti.
Si consideri, infatti, che in caso di cancellazione o di riduzione dei giorni di lavoro prestato in agricoltura, secondo un consolidato orientamento della Suprema
Corte, incombe sul lavoratore che agisce in giudizio la prova di aver svolto attività lavorativa in agricoltura, dimostrando la durata, la natura subordinata del dedotto rapporto lavorativo e l'onerosità della prestazione, per ottenere in sede giudiziale la reiscrizione nell'elenco dei braccianti agricoli.
Ebbene, quanto all'istruttoria svolta, nel corso del giudizio, sono stati sentiti due testi di parte ricorrente, colleghi di lavoro della medesima, LU BR e
, che hanno convalidato la ricostruzione del rapporto di lavoro Parte_2 di cui al ricorso.
In particolare, le testimonianze, assunte all'udienza del 19.11.2024 hanno confermato quanto sostenuto dalla parte ricorrente in relazione all'azienda agricola per la quale il lavoro è stato eseguito, al periodo lavorativo (dal 2019 al
2020), agli orari quotidiani (dalle 7:00 alle 15:00 almeno), alla tipologia di attività e mansioni (raccolta di olive e attività immediatamente successiva di pulizia e sistemazione del prodotto anche a mezzo macchinari), ai luoghi lavorativi (comune di Cariati, contrada Girolamo), ai componenti della squadra di lavoro (identificati nei due fratelli).
In punto di valutazione della credibilità soggettiva dei testi non può prescindersi dalla circostanza che gli unici soggetti capaci di riferire sull'attività bracciantile della ricorrente sono coloro che con lei l'hanno condivisa, sebbene la stessa possa essere compromessa dal comune interesse alla positiva definizione della controversia, trattandosi di lavoratori titolari di una posizione assimilabile a quella della ricorrente, come dagli stessi ammesso con riferimento alla circostanza di avere analogo contenzioso con . CP_1
Per questo, maggiormente pregnante si presenta l'esigenza che il giudice provveda ad una puntuale e argomentata valutazione delle testimonianze raccolte, in quella logica di comparazione e prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi acquisiti in causa che è sollecitata dalla giurisprudenza in materia (cfr. Cass. 5491/16 e Cass. 15481/15).
In tal senso, sotto il profilo dell'attendibilità intrinseca, devono essere valorizzati i connotati delle dichiarazioni rese che appaiono prive di genericità e dense di riscontri individualizzanti quali:
- la tipologia del prodotto agricolo (olive), le modalità dell'attività svolta
(stesura delle reti sotto gli alberi di ulivo, raccolta, pulizia e sistemazione del prodotto agricolo nei contenitori poi prelevati da un trattorista),
l'utilizzo di strumenti e macchinari (scuotitori, bacchette di legno, defogliatore);
- l'indicazione dei giorni di lavoro settimanali (cfr. deposizione di LU
AN e ....... all'udienza del 19.11.2024: “lavoravamo dal lunedì al sabato dalle 7 alle 15. Preciso che in caso di maltempo non si lavorava”);
- Le informazioni sul datore di lavoro (cfr. deposizione di LU AN e ....... all'udienza del 19.11.2024: “le direttive ci venivano impartite da nostro paese perché nostro nonno era già allettato. preciso che Parte_3 nostro padre non rimaneva sui terreni sempre”).
Le deposizioni risultano, inoltre, confermate da elementi di riscontro estrinseco deducibili sia dall'assenza di contraddittorietà -tra le reciproche affermazioni e con gli assunti dell'atto introduttivo- sia dal tenore dello stesso accertamento ispettivo con cui l' ha disposto l'annullamento delle giornate. CP_1
Ed infatti, il disconoscimento dei rapporti di lavoro subordinato denunciati è stato frutto di un'operazione parziale e deduttiva che non consente di individuarne con chiarezza le ragioni.
L'accertamento ispettivo del 18.10.2021 nei confronti dell'azienda “AN LU” per il periodo compreso tra il 1.19.2016 e il 31.12.2020 ha fondato l'annullamento delle posizioni assicurative dei lavoratori sulla carenza di documentazione contabile e fiscale riferibile all'attività agricola (modelli attestanti il reddito riconducibile all'azienda e fatture di acquisto e di vendita), dalla quale ha dedotto l'inesistenza dell'attività denunciata.
Tuttavia, la conclusione appare arbitraria nella misura in cui non tiene conto degli elementi di segno contrario pure emersi dall'indagine, quali la disponibilità giuridica dei terreni;
la congruità tra il fabbisogno di forza lavoro necessario all'azienda e riconosciuto dall' e i lavoratori in concreto dichiarati dalla CP_1 medesima;
le dichiarazioni acquisite durante l'ispezione da cui si è dedotto che in ragione delle condizioni di salute del titolare dell'azienda, il figlio
[...]
si è occupato della conduzione dell'attività paterna, compresa Pt_3
l'assunzione e la direzione del personale dipendente che a decorrere dal 2019 è costituito unicamente dai i suoi figli e dalla nipote;
ed infine, il regolare versamento della contribuzione relativa ai rapporti di lavoro denunciati.
Sulla scorta di tali acquisizioni, meramente presuntiva si prospetta la deduzione della fittizietà della realtà aziendale ove non supportata da alcuna stima concreta in grado di delineare i connotati contingenti dell'azienda nel momento storico considerato e, dunque, la portata effettiva della esigenza di manodopera.
Non può, quindi, condividersi l'automatismo con cui l'istituto resistente ha proceduto al disconoscimento di tutti i rapporti di lavoro denunciati, soprattutto se lo stesso accertamento ispettivo ha attestato l'esistenza di dati sintomatici dell'esistenza reale, non fittizia, dell'attività aziendale.
Alla luce di tali elementi e in considerazione delle risultanze istruttorie acquisite nel corso del giudizio, in assenza di verbale ispettivo idoneo a fondare il disconoscimento degli specifici rapporti di lavoro intercorsi con l'odierna ricorrente ed emergendo, per contro, plurimi elementi a sostegno di quanto sostenuto nel ricorso, corroborato dalle emergenze testimoniali e dagli altri indizi costituiti dalla documentazione prodotta (buste paga e CU), deve ritenersi accertato il diritto azionato.
Va ordinato, di conseguenza, all' di provvedere alla reiscrizione della parte CP_1 ricorrente negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli del comune di Cariati
(CS) per le giornate cancellate 2016 (n. 51) e 2017 (n. 51), in cui è stata provata l'effettiva prestazione di attività di lavoro subordinato in agricoltura a titolo oneroso secondo le denunce di mano d'opera presentate dall'azienda agricola indicata in ricorso.
Conseguentemente, incontestati gli altri elementi costitutivi delle prestazioni previdenziali pretese, deve essere accertata l'insussistenza degli indebiti relativi all'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2017 e all'indennità di malattia anni 2017 e 2018.
Le spese di lite, da liquidarsi in dispositivo con applicazione dei valori minimi di liquidazione delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale dello scaglione compreso tra € 1.100,01 ed € 5.200,00 per le controversie previdenziali previsto nella Tabella allegata al D.M. n. 55/2014, aggiornata dal
D.M. n. 147 del 13.08.2022, andranno regolate facendo applicazione del principio della soccombenza e liquidate in favore dell'Erario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, in persona del Giudice del lavoro, dr.ssa Anna
Caputo, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, ordina la reiscrizione di Parte_1
negli elenchi anagrafici dei braccianti agricoli del comune di
[...] residenza per n. 51 giornate per l'anno 2016 e per n. 51 giornate per l'anno
2017;
- annulla gli avvisi di addebito opposti nn. 33420240004856151000,
33420250000238680000 e 3342025000023878100 e dichiara non dovute le somme pretese dall' ; CP_2
- condanna l' in persona del suo legale rappresentante pro tempore al CP_1 pagamento in della parte ricorrente delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.312,00 a titolo di compenso professionale, oltre rimborso spese forfettario del 15%, iva e cpa, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Maria Elisa Graziani - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.
Castrovillari, 17/11/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO