Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 12/06/2025, n. 1147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1147 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Rosa Maria Verrastro,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al numero di RG 924/2020, vertente
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Palmieri Teresa, con Parte_1 C.F. C.F._1
studio in Frattamaggiore (Napoli), ed ivi elettivamente domiciliato, giusta mandato in atti;
ATTORE
E
Controparte_1 P.IVA
,P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Silvana Petruccelli, con studio in Senise, come in atti;
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio [...] Parte_1
Controparte_1 al fine di accertare e dichiarare valido ed efficace il contratto di assicurazione stipulato tra le parti mediante polizza 580/013/0000146630 e condannare la stessa al risarcimento, in suo favore, della somma di € 24.624,06 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dal giorno del dovuto e sino al soddisfo, ovvero al pagamento della diversa, maggiore o minore somma che fosse ritenuta di giustizia, con vittoria di spese e distrazione.
A fondamento della domanda, l'attore, inutilmente proposta procedura di negoziazione assistita, allegava: che egli era proprietario dell'autovettura modello Audi Q3 targata FW627LF e coperta da assicurazione contro il furto, giusta polizza n. 580/013/0000146630 stipulata con [...]
Controparte_1 che alle ore 13,00 del giorno 19.6.2019 al vettura era oggetto di furto parziale come da denuncia in atti;
che in quei giorni la vettura si trovava custodita presso il box del sig. CP_2 che, riscontrato il furto parziale, sollecitava l'intervento dei Carabinieri, dando atto
che egli subiva un rilevante danno consistente non solo nel valore dei pezzi sottratti ma anche per la sostituzione di alcuni dei ricambi ordinati, per un totale di € 21.624,06; che egli aveva inutilmente richiesto l'indennizzo all'assicuratore e promosso procedura di negoziazione assistita;
che egli, a causa delle vicende descritte aveva subito un danno non patrimoniale derivante da ansia, stress ed insonnia, questo da liquidare in € 3,000.00.
Si costituiva in giudizio la convenuta Assicurazione, la quale contestava nell'an e nel quantum la domanda di condanna, revocando in dubbio la reale dinamica degli accadimenti come descritti dall'attore, ed eccepiva come, nel caso concreto, non poteva che essere applicata la disciplina contrattuale prevista nella polizza, non trattandosi di una domanda risarcitoria, e che il prezzo di acquisto della vettura, acquistata in Germania era pari ad € 20.890,00 risultando pertanto revocabile
CP_3 con fattura dell'importo diin Parte_2 dalla
€ 27.500,00.
L'assicurazione evidenziava come il veicolo fosse stato venduto a terzi al prezzo di € 15.000,00 e fosse stato anche riparato senza il consenso della stessa, in violazione delle condizioni generali di Polizza di cui alla pag.
3.2 e richiamava l'operatività del paragrafo 10 di pag.
3.19 ovvero la clausola di degrado in cui si prevede che sui particolari di nuova fornitura avrebbe dovuto essere applicato un deprezzamento in base alla tabella riportata in polizza, in ragione della proporzione tra valore dichiarato e valore commerciale del veicolo al momento del danno;
l'assicurazione eccepiva l'inoperatività della domanda di rivalutazione del credito.
La causa era istruita mediante prova testimoniale e CTU e, all'udienza del 25.3.2025, era riservata a sentenza con termini 190 c.p.c.
La domanda dell'attore è meritevole di solo parziale accoglimento.
In punto di interpretazione della domanda, e malgrado poco perspicue espressioni testuali contenute in citazione, poi in qualche modo precisate nella prima memoria 183 c.p.c., l'attore invoca l'applicazione delle condizioni di polizza, e domanda il pagamento dell'indennizzo convenuto e correlato al verificarsi dell'evento assicurato, consistente nel furto di una serie di componenti della autovettura di sua proprietà.
Il medesimo domanda anche la liquidazione di una somma ulteriore, a titolo risarcitorio in senso stretto, per lo stress, il disagio e l'agitazione derivanti dalla condotta dell'Assicurazione la quale, malgrado ripetutamente compulsata, non aveva liquidato l'indennizzo spettante in dipendenza del furto parziale subito.
Con le predette precisazioni, la domanda dell'attore è accoglibile, solo per la parte in cui essa è finalizzata ad ottenere il pagamento dell'indennizzo. In fatto, in data 21.6.2019 CP_2 sporgeva denuncia di furto relativamente ad oggetti di sua proprietà contenuti nel garage la cui porta in alluminio di accesso era stata forzata;
nel garage era custodita anche l'autovettura di proprietà di Parte_1 , modello Audi Q3 di colore grigio, targata
FW627LF, ed immatricolata nel 2015.
Nella denuncia si legge che erano state oggetto di sottrazione: 4 ruote complete;
kit gonfiaggio pneumatici di emergenza, due sportelli completi anteriore e posteriore lato passeggero, sedile lato passeggero completo, volante completo di airbag, batteria completa, copri cofano posteriore in legno e tendina copri cofano. (cfr. denunzia in atti)
E' stata depositata documentazione fotografica ritraente le condizioni della vettura dopo il furto.
L'assicurato rivolgeva richiesta di indennizzo all'Assicurazione e, rimaste senza esito le istanze, si rivolgeva anche all'ufficio reclami per poi, sempre senza esito, promuovere procedura di negoziazione assistita.
L'attore depositava in giudizio documenti attestanti la proprietà del mezzo, fattura di acquisto dello stesso (che è stato immatricolato in Italia a nome dell'attore), polizza assicurativa con indicazione del valore assicurato in € 27.500,00 e fattura emessa dal CP_3 di Ferrara Pasquale n. 5 del 6.5.2019,
di € 27.500,00 prezzo di acquisto dell'Audi.
La parte ha anche documentato di avere dato in permuta la vettura, prima delle componenti sottratte per un valore di € 10.000,00 per acquistare altro mezzo, oltre che numerose mail di sollecito inoltrate all'Assicurazione nel 2019. (cfr. contratto di vendita datato 8.10.2019)
Pur non essendone onerato, l'attore ha anche documentato le operazioni (tra le altre procura a vedere) in qualche modo collegate al suo acquisto, che forniscono adeguata spiegazione ad alcune delle perplessità sollevata dalla convenuta assicurazione.
Va peraltro rimarcato come nel caso di specie la parte domandi il pagamento dell'indennizzo legato non al furto della autovettura, ma al furto di alcuni particolari della stessa, evento rientrante nel rischio assicurato.
La parte ha anche ed infine depositato il modulo d'ordine dell'Audi contenente l'elenco dei particolari da sostituire per un importo, in termini di valore di € 19.054,00, ed un preventivo redatto da una autocarrozzeria riportante il costo del lavoro di montaggio dei particolari.
Documentata la proprietà del veicolo, la parte ha anche depositato la polizza la cui applicazione egli domanda nell'odierno giudizio, ed il contratto è stato anche depositato dalla convenuta.
Il contratto di assicurazione contro il furto, prevede l'indennizzabilità anche del “danno parziale" consistente nel "costo delle riparazioni o delle sostituzioni delle parti danneggiate o sottratte". Quanto ai criteri di liquidazione dell'indennizzo, in caso di danno totale (lettera a) esso era pari al valore commerciale del veicolo (ipotesi che non ricorre) senza tener conto delle conseguenze per il mancato godimento.
In tale caso si conveniva che, nell'ambito dei parametri del capitale assicurato, l'ammontare del danno fosse determinato facendo riferimento alle quotazioni riportate dalla rivista Quattroruote o, in mancanza, alla media delle valutazioni riportate dalle pubblicazioni Eurotax.
Quanto, in particolare, al danno parziale, era convenuto che “sui particolari di nuova fornitura a causa del sinistro sarebbe stata operata una riduzione nella stessa proporzione tra il valore attribuito al veicolo ed il prezzo di acquisto a nuovo del veicolo al momento del sinistro" rinviando alle definizioni ed ai criteri di cui alla precedente lettera a) sul danno totale. (pag. 3.3)
Infine, all'art. 8 si precisava che “l'ammontare del danno parziale che si verifichi entro 48 mesi dalla data di prima immatricolazione sarebbe stato determinato senza tener conto del degrado della autovettura o delle sue parti... nei limiti del valore assicurato o, se minore, di quello commerciale..."
e all'art. 10 "clausola di degrado pre definito danno parziale" era determinata la tabella con le riduzioni proporzionali applicabili al danno parziale. (pag.
3.19 danni) CP_2 dichiarava che: suaEsaminando le risultanze della esperita prova testimoniale, il teste sorella aveva sposato il fratello dell'attore, che questo aveva ricoverato la sua autovettura nel box di sua proprietà del quale disponeva delle chiavi di accesso;
che tra il 19 ed il 20.6.2019 la vettura di proprietà del Pt_1 era stata oggetto di furto parziale;
che egli aveva constatato il furto ed aveva chiamato i Carabinieri, sporgendo denunzia;
che in data successiva sul posto si recava anche un perito dell'Assicurazione. (cfr. verbale di udienza del 14.9.2022) Il teste Testimone_1 dichiarava che l'attore, di Nocera a lavorava a Potenza;
egli (il teste) aveva accompagnato l'attore ripetutamente presso gli dell'Assicurazione ed anche presso la Sprint
Auto con sede in Pagani per la consegna del mezzo che era dato in permuta per l'acquisto di altra autovettura;
il perito dell'Assicurazione si era anche recato presso al Sprint Auto;
l'Assicurazione non aveva mai riscontrato le richieste dell'attore facendolo solo nel 2020, nel mese di gennaio, allorchè comunicava che non era possibile versare alcun indennizzo. (verbale di udienza citato ma anche nota dell'Assicurazione in atti)
Quanto alle obbligazioni a carico dell'Assicurazione, va rimarcato come le condizioni di polizza, alla pag.
3.4 prevedevano l'obbligo della prima di pagare l'indennizzo entro 30 giorni dalla consegna di tutti i documenti, che nel caso di specie parrebbe siano stati consegnati, tanto che l'Assicurazione comunicava all'attore anche i recapiti del perito, pur non provvedendo ad alcun pagamento. Va pertanto disattesa l'eccezione dell'Assicurazione, la quale, richiamando la pag.
3.2 del contratto eccepiva come l'assicurato avesse provveduto alle riparazioni senza avere ricevuto il consenso dell'Assicurazione.
Si osserva infatti da un lato come l'Assicurazione fosse obbligata in forza della medesima clausola a prestare il suo consenso entro "otto giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di sinistro" che è
stato prontamente denunciato con molteplici istanze e solleciti, ma che risulta come il Pt_1 abbia ceduto in permuta la vettura nello stato in cui si trovava, come documentato e come rappresentato dall'attore. (il teste Tes_1 specificava che il perito nominato dalla Compagnia aveva visionato il mezzo nello stato in cui si trovava presso la concessionaria cfr. anche contratto di acquisto autovettura datato 8.10.2019 nel quale viene dato atto che la vettura data in permuta da Pt_1 era danneggiata e priva di alcuni componenti)
Sulla scorta del dato documentale e testimoniale è stato nominato un CTU, in persona del dott. [...]
Per_1 al quale era richiesto di indicare partitamente i beni asportati e di calcolare l'indennizzo spettante sulla base delle condizioni di polizza, determinando anche il deprezzamento proporzionale facendo applicazione dei criteri di contratto.
Il CTU, con valutazione coerente con il quesito, e del tutto prova di vizi logici e metodologici, ha accertato, tenuto conto del criterio di degrado previsto in polizza e delle tabelle allegate all'arto 10 già esaminato, che l'indennizzo spettante all'attore per il furto parziale dei particolari è pari ad € 9.204,44.
(il riferimento alla eventuale IVA non appare coerente con la natura del credito)
Orbene, e quanto all'applicazione del criterio proporzionale, si osserva come l'auto risultasse immatricolata in data 9.6.2015, mentre il furto parziale si è verificato il 19.6.2019; correttamente, il
CTU osserva come la vetustà fosse quantificabile al momento del furto in 48,3 mesi.
La conseguenza dell'assunto è che deve trovare applicazione il criterio proporzionale individuato in polizza, con conseguente decurtazione percentuale sul dovuto. (art. 10 e tabella allegata clausola degrado predefinito danno parziale pag. 3.19)
Sebbene il CTU individui le due possibili opzioni, si ritiene che la clausola di contratto- valida in quanto non limitativa della responsabilità - imponga di ritenere liquidabile l'indennizzo con la riduzione proporzionale, con la conseguenza che l'indennizzo spettante, in forza delle condizioni tutte di polizza, è pari ad € 9.204,41. ( le conclusioni del CTU erano condivise dal CTP della convenuta)
Al pagamento di tale somma, va pertanto condanna la resistente, oltre ad interessi legali sulla medesima, via via rivalutata, dal dovuto (data del sinistro) al saldo.
In proposito si osserva che "l'indennizzo assicurativo, assolvendo a una funzione di reintegrazione della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato, è soggetto all'automatica rivalutazione per il periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione, senza che assuma rilievo l'inadempimento o il ritardo colpevole dell'assicuratore...". (sul tema la recente Cass. n. 7216/2025 espressione di indirizzo consolidato)
Pertanto, l'Assicurazione va condanna al pagamento della predetta somma, oltre che ad interessi legali sulla stessa, via via rivalutata annualmente, dalla data del sinistro 19.6.2019 al saldo.
Va invece integralmente rigettata la parte della domanda relativa al risarcimento del danno subito dall'attore e consistente nello stress, nella rabbia e nell'agitazione cagionati dalla vicenda successiva all'avvenuto furto (in sostanza dalla circostanza della mancata liquidazione dell'indennizzo) in quanto sorretta da allegazioni del tutto generiche a sostegno, e del tutto carente di prova come l'allegazione del noleggio di mezzo sostitutivo. (peraltro, il danno da fermo tecnico è allegato solo negli scritti conclusionali)
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte convenuta ed in favore dell'attore.
Esse sono liquidate in € 3.500,00 oltre spese forfettarie IVA e CPA come per legge, somma determinata in base: al valore della causa, alle attività processuali in concreto svolte (studio, introduttiva, trattazione e decisionale) e facendo applicazione de criteri tariffari di cui ai dd.mm. 55/2014 e 147/2022 in importi sostanzialmente intermedi tra minimi e medi di tariffa, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni tutte affrontate.
Ne va disposto il pagamento in favore del procuratore costituito per l'attore, per dichiarato anticipo.
Spese di CTU, liquidate con separato decreto, in via definitiva a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ogni altra domanda, eccezione eParte_1 nei confronti di Controparte_1
deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie parzialmente la domanda e condanna la parte convenuta al pagamento dell'indennizzo in favore dell'attore, che liquida in € 9.204,41 oltre interessi legali sulla stessa somma, via via rivalutata annualmente dalla data del sinistro - 19.6.2019 - al saldo;
2) Rigetta la domanda risarcitoria;
3) Condanna la convenuta al pagamento della spese processuali, che liquida in € 3.500,00 oltre spese forfettarie IVA e CPA come per legge, disponendone il pagamento in favore del procuratore costituito, per fattone anticipo;
4) Spese di CTU, liquidate con separato decreto, in via definitiva a carico della parte convenuta.
Potenza, 12.6.2025
Il giudice
Dott.ssa Rosa Maria Verrastro