Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 17/04/2025, n. 1259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1259 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice dott.ssa Katia Pinto, all'esito della camera di consiglio ai sensi degli artt. 281terdecies - 281sexies c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in prima istanza, iscritta al n. 1306/2024 R.G.,
TRA
Parte_1
Rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicolò Maellaro e Pierantonio Lisi, procuratori domiciliatari;
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_1
Rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Bono, procuratore domiciliatario;
, Controparte_2
Rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato di Lecce;
- resistenti -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 281undecies c.p.c. depositato il 23.02.2024 Parte_1
adiva il Tribunale di Lecce al fine di sentirsi accogliere le seguenti conclusioni: “1) previo accertamento della sussistenza in capo alla ricorrente per le annualità sopra indicate di tutti i presupposti di legge per l'accesso ai benefici di cui all'art. 100, commi 7 e 8, del d.l. 14.8.2020,
[...] ricorrente (provvedimento datato 3.12.2021, prot. 0065257 del 4.12.2020), e di ogni altro atto/provvedimento ritenuto: a) Accertare e dichiarare, occorrendo mediante CTU contabile,
l'esatto dare/avere fra le parti, anche all'esito dei versamenti effettuati dalla società concessionaria sino all'emanazione della sentenza, determinando il canone a carico dalla ricorrente nella misura del 30% della somma che si renderà dovuta a titolo di canone demaniale ai sensi all'art. 100, commi 7 e 8, del d.l. 14.8.2020, convertito con legge n. 126 del 13.10.2020, facendo applicazione dei parametri di calcolo tabellari previsti dall'art.1, comma 251, punto 1, lett. b), della legge n.
296/2006. In subordine e con riserva di gravame. Ove l'Ecc.mo Tribunale adito non ritenga di accedere alle previsioni in tema di canoni tabellari di cui all'art.1, comma 251, punto 1, lett. b), della legge n. 296/2006, la società ricorrente chiede di: b) determinare il canone demaniale dovuto al in relazione alla concessione n. 28/2008 (località Cannole) per le Controparte_1 annualità 2013, 2014, 2015 e 2016 nella complessiva somma di Euro 25.327,82
(venticinquemilatrecentoventisette/82), pari al 30% di quanto dallo stesso richiesto ovvero CP_1 nella diversa somma ritenuta di giustizia;
c) determinare il canone demaniale dovuto al CP_1 in relazione alla medesima concessione per l'annualità 2019 nella misura di Euro
[...]
9.753,08 (novemilasettecentocinquantatrè/08), pari al 30% di quanto dallo stesso CP_1 richiesto ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia;
d) determinare il canone demaniale dovuto al in relazione alla medesima concessione per l'annualità 2020 nella Controparte_1 misura di Euro 9.679,93 (novemilaseicentosettantanove/93), pari al 30% di quanto dallo stesso richiesto ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia;
Con vittoria di spese di lite”. CP_1
Con comparsa depositata in data 26.04.2024 si è costituito in giudizio il CP_1
eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in
[...]
favore del Giudice Amministrativo, e nel merito contestando la domanda formulata dal ricorrente.
Con comparsa depositata in pari data si è costituita in giudizio l' Controparte_2
eccependo preliminarmente il proprio difetto di legittimazione passiva e contestando nel merito le avverse difese.
Concessi i termini per il deposito di memorie ex art. 281duodecies co. IV c.p.c., con ordinanza del 20.03.2025 il Tribunale ha rigettato le istanze istruttorie articolate dalle parti ed all'esito della discussione orale della causa all'udienza odierna, l'ha trattenuta per la decisione.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Valutato il complesso delle risultanze in atti, premessa la sussistenza della giurisdizione ordinaria in relazione alla domanda sub 1a), e non per le successive sub b), c) e d), ritiene il decidente che la prima non possa trovare accoglimento.
In punto di giurisdizione, infatti, necessita di essere chiarito che sebbene meriti integrale condivisione il disposto di Cassazione civile sez. un., 15/03/2022, n.8475 che ha affermato la sussistenza della giurisdizione ordinaria in relazione all'istituto di cui all'art. 100 D.L. 104/2020 che qui ci occupa, attesa la portata dell'art. 133 D.Lgs 104/2010 che devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie “…aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ad eccezione delle controversie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi e quelle attribuite ai tribunali delle acque pubbliche”, esso appare del tutto coerente alla statuizione successiva del Consiglio di
Stato sez. VII, 14/06/2023, n.5829, che ha ribadito che la controversia è sottratta al
Giudice Ordinario quando essa implichi una valutazione del contenuto del rapporto concessorio ai fini della determinazione del canone, con conseguente contestazione della misura di esso: “…in tema di concessione dei beni pubblici, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario le controversie con un contenuto meramente patrimoniale, senza che assuma rilievo un potere di intervento della pubblica amministrazione a tutela di interessi generali;
quando, invece, la controversia coinvolga la verifica dell'azione autoritativa della pubblica amministrazione sul rapporto concessorio sottostante, o quando investa l'esercizio di poteri discrezionali valutativi nella determinazione del canone, e non semplicemente di accertamento tecnico dei presupposti fattuali economico-aziendali (sia nell'an che nel quantum), la stessa è attratta nell'ambito della giurisdizione del giudice amministrativo (Cass., Sez. Un. 17 dicembre 2020, n. 28973).”.
Venendo al caso di specie, premesso che ai fini della delibazione della domanda principale formulata in citazione sub 1a) (“1) previo accertamento della sussistenza in capo alla ricorrente per le annualità sopra indicate di tutti i presupposti di legge per l'accesso ai benefici di cui all'art. 100, commi 7 e 8, del d.l. 14.8.2020, convertito con legge n. 126 del 13.10.2020 e fatto ricorso, ove occorra, al potere di disapplicazione, ex artt. 4 e 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, del provvedimento con cui il ha rigettato l'istanza di definizione Controparte_1 ritualmente e tempestivamente inoltrata dalla ricorrente (provvedimento datato 3.12.2021, prot.
0065257 del 4.12.2020), e di ogni altro atto/provvedimento ritenuto: a) Accertare e dichiarare, occorrendo mediante CTU contabile, l'esatto dare/avere fra le parti, anche all'esito dei versamenti effettuati dalla società concessionaria sino all'emanazione della sentenza, determinando il canone a carico dalla ricorrente nella misura del 30 % della somma che si renderà dovuta a titolo di canone
3 demaniale ai sensi all'art. 100, commi 7 e 8, del d.l. 14.8.2020, convertito con legge n. 126 del
13.10.2020, facendo applicazione dei parametri di calcolo tabellari previsti dall'art.1, comma 251, punto 1, lett. b), della legge n. 296/2006”), non appare formulata alcuna contestazione in ordine alla misura del canone imposto dal sussiste la giurisdizione Controparte_1
del Tribunale ordinario adito, a differenza di quanto deve essere ritenuto per le pretese ulteriori subordinatamente azionate sub b), c) e d) (“In subordine e con riserva di gravame.
Ove l'Ecc.mo Tribunale adito non ritenga di accedere alle previsioni in tema di canoni tabellari di cui all'art.1, comma 251, punto 1, lett. b), della legge n. 296/2006, la società ricorrente chiede di:
b) determinare il canone demaniale dovuto al in relazione alla concessione n. Controparte_1
28/2008 (località Cannole) per le annualità 2013, 2014, 2015 e 2016 nella complessiva somma di Euro 25.327,82 (venticinquemilatrecentoventisette/82), pari al 30% di quanto dallo stesso richiesto ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia;
c) determinare il canone CP_1 demaniale dovuto al in relazione alla medesima concessione per l'annualità Controparte_1
2019 nella misura di Euro 9.753,08 (novemilasettecentocinquantatrè/08), pari al 30% di quanto dallo stesso richiesto ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia;
d) determinare il CP_1 canone demaniale dovuto al in relazione alla medesima concessione per Controparte_1
l'annualità 2020 nella misura di Euro 9.679,93 (novemilaseicentosettantanove/93), pari al 30% di quanto dallo stesso richiesto ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia;
…”). CP_1
Poiché infatti nella sintesi delle domande di cui innanzi contenuta nell'atto di citazione è chiarito che vi è contestazione circa l'inclusione di talune opere nel rapporto concessorio con inevitabile ripercussione sulla misura del canone preteso (“… la questione avente ad oggetto l'esatta individuazione della proprietà dei manufatti insistenti sull'area demaniale marittima assentita con la concessione è questione preliminare per la corretta identificazione dei criteri di calcolo del canone poiché i parametri di computo adottati dal Controparte_1 operano laddove i manufatti e le altre opere di difficile rimozione realizzati dal privato siano divenuti di proprietà pubblica, circostanza che nella specie deve escludersi, in quanto l'effetto devolutivo alla proprietà erariale si verifica allorquando la concessione venga a cessare definitivamente e non anche laddove sia stata rinnovata/prorogata senza soluzione di continuità come nel caso all'esame”), ritiene il Tribunale che la giurisdizione in ordine alle pretese formulate sub b), c) e d) debba essere devoluta al Giudice Amministrativo.
Passando quindi al merito della domanda sub 1 a), reputa il decidente che, alla stregua di un'interpretazione letterale del dettato normativo, debba escludersi la sussistenza nel caso dell'attrice del presupposto per l'accesso al beneficio di cui all'art. 100 co. 7 D.L.
104/2020.
4 Al fine di comprenderne la portata occorre riprendere il disposto dell'art. 100 cco. 5-10
D.L. 104/2020: “5. Nelle more della revisione e dell'aggiornamento dei canoni demaniali marittimi ai sensi dell'articolo 1, comma 677, lettera e) della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono sospesi fino al 15 dicembre 2020 i procedimenti amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore dal presente decreto e sono inefficaci i relativi provvedimenti già adottati oggetto di contenzioso, inerenti al pagamento dei canoni, compresi i procedimenti e i provvedimenti di riscossione coattiva, nonchè di sospensione, revoca o decadenza della concessione per mancato versamento del canone, concernenti:
a) le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, con esclusivo riferimento a quelle inerenti alla conduzione delle pertinenze demaniali, laddove i procedimenti o i provvedimenti siano connessi all'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni di cui all'articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
1993, n. 494, ivi compresi i procedimenti di cui all'articolo 1, comma 484, della legge 28 dicembre
2015, n. 208;
b) le concessioni demaniali marittime per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto.
6. Le disposizioni di cui ai commi 5, 7, 8, 9 e 10 non si applicano quando siano in corso procedimenti penali inerenti alla concessione nonché quando il concessionario o chi detiene il bene siano sottoposti a procedimenti di prevenzione, a misure interdittive antimafia o alle procedure di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
7. Al fine di ridurre il contenzioso relativo alle concessioni demaniali marittime per finalità turistico- ricreative e per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, derivante dall'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni ai sensi dell'articolo 03, comma 1, lettera b), numero 2.1), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, i procedimenti giudiziari o amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, concernenti il pagamento dei relativi canoni, possono essere definiti, previa domanda all'ente gestore e all' da parte del concessionario, mediante versamento: Controparte_2
a) in un'unica soluzione, di un importo, pari al 30 per cento delle somme richieste dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo;
b) rateizzato fino a un massimo di sei annualità, di un importo pari al 60 per cento delle somme richieste dedotte le somme eventualmente già versate a tale titolo.
8. La domanda per accedere alla definizione di cui al comma 7 è presentata entro il 15 dicembre
2020 ed entro il 30 settembre 2021 sono versati l'intero importo dovuto, se in un'unica soluzione, o la prima rata, se rateizzato.
5 9. La liquidazione e il pagamento nei termini assegnati degli importi di cui alle lettere a) e b) del comma 7 costituisce a ogni effetto rideterminazione dei canoni dovuti per le annualità considerate.
10. La presentazione della domanda nel termine di cui al comma 8 sospende i procedimenti giudiziari o amministrativi di cui al comma 7, compresi quelli di riscossione coattiva nonchè i procedimenti di decadenza della concessione demaniale marittima per mancato pagamento del canone. La definizione dei procedimenti amministrativi o giudiziari si realizza con il pagamento dell'intero importo dovuto, se in un'unica soluzione, o dell'ultima rata, se rateizzato. Il mancato pagamento di una rata entro sessanta giorni dalla relativa scadenza comporta la decadenza dal beneficio.”.
Come ritenuto anche da Roma, sez. II, 02/07/2021, n.7846, la norma, alludendo CP_3
a “procedimenti amministrativi”, “provvedimenti già adottati oggetto di contenzioso”, e soprattutto a “a) le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, con esclusivo riferimento a quelle inerenti alla conduzione delle pertinenze demaniali, laddove i procedimenti o i provvedimenti siano connessi all'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni..”, ha un'evidente intento deflattivo del contenzioso insorto relativamente all'applicazione dei criteri di calcolo dei canoni, evidentemente contestati, consentendo al concessionario un pagamento in misura ridotta dell'importo preteso dal concedente, allo scopo dichiarato di “…ridurre il contenzioso relativo alle concessioni demaniali marittime”.
Poiché con l'istanza del 03.4.2019 la società non ha contestato il Parte_1 suo debito nei confronti del ammontante ad € 115.793,52 a titolo Controparte_1 di canoni dovuti per le annualità 2014, 2015, 2016 e 2018, ma ne ha solo chiesto la rateizzazione, concessa con la nota prot. N. 2019/16127 dell'11.09.2019 dell'Agenzia del
Demanio - Ufficio di Lecce per l'importo, maggiorato di interessi di dilazione, di €
127.763,15 (cfr. all. 2 e 3 del ricorso), né ha contestato le modalità del calcolo degli oneri dovuti con la nota trasmessa a mezzo pec del 13.12.2020, in cui ha solo chiesto di avvalersi del beneficio di cui all'art. 100 cco. 7 e 8 D.L. 104/2020, alla data del
15.12.2020 non sussisteva alcun contenzioso, né amministrativo, né giudiziario, avente ad oggetto la determinazione dei canoni, per la prima volta introdotto in questa sede con le pretese sub b), c) e d).
Merita pertanto di essere respinta l'unica domanda sub 1 a), compensando integralmente le spese di lite tra le parti, attesa la complessità della normativa e la novità della questione trattata.
P.Q.M.
6 Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da
[...]
Parte_1
1) Rigetta la domanda sub 1 a);
2) Dichiara il difetto di giurisdizione del Tribunale Ordinario adito in ordine alle ulteriori pretese subordinatamente formulate sub b), c) e d) in favore del Giudice
Amministrativo;
3) Fissa in mesi tre dalla pubblicazione della presente sentenza il termine per la riassunzione;
4) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Lecce, 15.4.2025
IL GIUDICE Dott.ssa Katia Pinto
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