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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 23/05/2025, n. 788 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 788 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1183/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1183/2020 avente ad oggetto opposizione al decreto ingiuntivo n.
126/2020 del 24/01/2020, promossa da:
, nato a [...] il [...], C.F. con il Controparte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. MOLÈ GIOVANNI, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], C.F. ; Controparte_2 C.F._2
, nata a [...] il [...], C.F. , quali unici Controparte_3 C.F._3 soci della C.F. , dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Controparte_4 P.IVA_1
Ragusa del 17/05/2021, con il patrocinio dell'avv. OCCHIPINTI RINALDO, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti.
OPPOSTI
CONCLUSIONI
All'udienza del 18/02/2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e le memorie di replica sulle seguenti conclusioni delle parti:
OPPONENTE
Piaccia al Tribunale reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, previa sospensione della esecuzione provvisoria del D.I. n. 126/2020, reso dal Tribunale di Ragusa in data 24/1/2020, notificato, in uno all'atto di precetto, in data 14/2/2020, su istanza di e Controparte_2 Controparte_3 come sopra generalizzati, quali unici soci della Società Casa Facile s.r.l., fallita, nei confronti dell'odierno opponente, revocare il sopracitato decreto, dichiarandolo inammissibile e/o nullo e, in ogni caso, privo di ogni e qualsiasi validità ed efficacia.
Con il favore delle spese e dei compensi difensivi, oltre spese generali e accessori di legge.
pagina 1 di 4 OPPOSTI
Piaccia al Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- Rigettare la richiesta di revoca della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n° 126/2020 emesso dal Tribunale di Ragusa, notificato in data 24.01.2020;
- Rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo sopra indicato perché infondata in fatto ed in diritto, e con ogni statuizione;
- Condannare l'opponente alla rifusione delle spese giudiziarie, oltre diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali, CPA ed IVA, della fase monitoria e del presente giudizio.
pagina 2 di 4 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 126/2020 del 24/1/2020 veniva ingiunto a di Controparte_1 pagare a e quali unici soci della società Controparte_2 Controparte_3 CP_4
dichiarata fallita, la somma di € 162.000,00, portata dalla fattura n. 29 del 26/11/2008,
[...] oltre interessi di mora di cui al D.Lgs n. 231/2002, per lavori eseguiti dalla società fallita, quando la medesima era in bonis, presso cantieri del , siti a Ragusa Ibla. CP_1
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione al Controparte_1 decreto ingiuntivo, deducendo la carenza di legittimazione ad agire in capo agli ingiungenti, spettando la legittimazione solamente all'amministratore della stessa, ; la Controparte_2 carenza delle condizioni di ammissibilità del decreto ingiuntivo;
la carenza di legittimazione attiva in capo agli ingiungenti, ai sensi dell'art. 104 ter co. 8 L.F., spettando essa legittimazione, con riferimento ai crediti rinunziati dalla curatela, unicamente ai creditori;
l'estinzione del credito per prescrizione, in assenza di validi atti interruttivi;
l'assoluta genericità della causale contenuta nella fattura azionata;
la prescrizione degli interessi, ai sensi dell'art. 2948 c., richiesti illegittimamente dal 26/11/2008 al 4/2/2020; l'infondatezza della richiesta di pagamento, avendo il ricorso per ingiunzione ad oggetto un credito inesistente, né certo né liquido né esigibile, come comprovato dalla documentazione prodotta. Chiedeva pertanto la revoca del decreto ingiuntivo, previa sospensione della provvisoria esecuzione. Si costituivano in giudizio mediante comparsa di risposta e Controparte_2 CP
, chiedendo il rigetto dell'opposizione, nonché della richiesta di sospensione della
[...] provvisoria esecuzione concessa. All'udienza del 18/12/2020 il G.I. sospendeva ex art. 649 c.p.c. la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo. Espletata istruttoria orale, all'udienza del 18/02/2025 la causa veniva assunta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. sulle conclusioni delle parti precisate come da note scritte in atti. L'opposizione a decreto ingiuntivo è fondata e deve pertanto essere accolta, in base al primo motivo ovvero il difetto di legittimazione attiva degli odierni opposti.
e hanno proposto il ricorso monitorio quali soci della Controparte_2 Controparte_3
dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Ragusa del 17/05/2012, per un Controparte_4 credito dalla stessa vantato nei confronti di , portato dalla fattura n. 29 del Controparte_1
26/11/2008, riguardante lavori eseguiti dalla società presso cantieri del , siti a Ragusa CP_1
Ibla. In data 25/07/2018 il curatore fallimentare comunicava a , quale legale Controparte_2 rappresentante di la rinuncia all'accertamento e al recupero del credito di cui Controparte_4 alla suddetta fattura, rappresentando che nelle more la curatela aveva interrotto la prescrizione del credito. Giova osservare che la società dichiarata fallita conserva la propria soggettività giuridica e rimane titolare del proprio patrimonio, perdendone solamente la facoltà di disposizione: la dichiarazione di fallimento di una società, se priva la stessa di ogni potere in relazione al suo patrimonio (eccezion fatta per i beni sottratti all'esecuzione concorsuale per disposizione di legge e per i beni sopravvenuti che non siano acquisiti dalla massa), non comporta di per sé alcuna alterazione dell'organizzazione sociale, i cui organi restano in funzione, sia pur con le pagina 3 di 4 limitazioni derivanti dall'intervenuta dichiarazione di fallimento (così Cass. n. 11361/1999 e n. 9723/2010). Nel caso di chiusura del fallimento ai sensi dell'art. 118 n. 3) e n. 4) L.fall. – quando è compiuta la ripartizione finale dell'attivo ovvero quando si accerta che la prosecuzione della procedura non consente di soddisfare neppure in parte i creditori concorsuali, prededucibili e le spese di procedura – il curatore chiede la cancellazione della società dal registro delle imprese. Secondo la giurisprudenza di legittimità, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore
(giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo (Cass. Sez. unite n. 6070/2013). La Suprema Corte ha successivamente precisato che anche l'estinzione conseguente alla cancellazione d'ufficio della società dal registro delle imprese, dopo la chiusura del fallimento ex art. 118 n. 4) L.fall., determina la successione dei crediti in capo ai soci: “L'estinzione della società per effetto dell'obbligatoria cancellazione dal registro delle imprese, ai sensi dell'art. 118, comma 1, n. 4, l.fall., a seguito di chiusura del fallimento per insufficienza dell'attivo, determina il trasferimento degli eventuali crediti residui, che non siano stati realizzati dal curatore fallimentare, ai soci in regime di contitolarità o comunione indivisa, salvo che il mancato espletamento dell'attività di recupero consenta di ritenere che la società vi abbia già rinunciato prima dell'apertura della procedura concorsuale” (Cass. Sez. I n. 13921/2019). Orbene, nel caso di specie gli odierni opposti non hanno né dedotto né provato che CP_4 si sia estinta per cancellazione dal registro delle imprese a seguito della chiusura del
[...] fallimento, per cui non si è verificata la successione in capo ai soci e dei CP_2 CP crediti residui, spettando la legittimazione ad agire per il recupero del credito rinunciato dalla curatela a nella qualità di amministratore unico della società. Controparte_2
In considerazione del difetto di legittimazione attiva dei creditori ricorrenti, la loro domanda monitoria è inammissibile, per cui deve essere accolta l'opposizione, con conseguente annullamento del decreto ingiuntivo n. 126/2020 del 24/01/2020. L'esame degli ulteriori motivi di opposizione resta assorbito dall'accoglimento del primo motivo. Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo utilizzando le tabelle del D.M. n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 1183/2020: in accoglimento dell'opposizione, annulla il decreto ingiuntivo n. 126/2020 del 24/01/2020; condanna e a rimborsare a le spese di Controparte_2 Controparte_3 Controparte_1 lite, che si liquidano in € 517,62 per esborsi ed in € 14.103,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa. Ragusa, 23/05/2025. Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Maggioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1183/2020 avente ad oggetto opposizione al decreto ingiuntivo n.
126/2020 del 24/01/2020, promossa da:
, nato a [...] il [...], C.F. con il Controparte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. MOLÈ GIOVANNI, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
, nato a [...] il [...], C.F. ; Controparte_2 C.F._2
, nata a [...] il [...], C.F. , quali unici Controparte_3 C.F._3 soci della C.F. , dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Controparte_4 P.IVA_1
Ragusa del 17/05/2021, con il patrocinio dell'avv. OCCHIPINTI RINALDO, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti.
OPPOSTI
CONCLUSIONI
All'udienza del 18/02/2025, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per le comparse conclusionali e le memorie di replica sulle seguenti conclusioni delle parti:
OPPONENTE
Piaccia al Tribunale reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, previa sospensione della esecuzione provvisoria del D.I. n. 126/2020, reso dal Tribunale di Ragusa in data 24/1/2020, notificato, in uno all'atto di precetto, in data 14/2/2020, su istanza di e Controparte_2 Controparte_3 come sopra generalizzati, quali unici soci della Società Casa Facile s.r.l., fallita, nei confronti dell'odierno opponente, revocare il sopracitato decreto, dichiarandolo inammissibile e/o nullo e, in ogni caso, privo di ogni e qualsiasi validità ed efficacia.
Con il favore delle spese e dei compensi difensivi, oltre spese generali e accessori di legge.
pagina 1 di 4 OPPOSTI
Piaccia al Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- Rigettare la richiesta di revoca della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n° 126/2020 emesso dal Tribunale di Ragusa, notificato in data 24.01.2020;
- Rigettare l'opposizione al decreto ingiuntivo sopra indicato perché infondata in fatto ed in diritto, e con ogni statuizione;
- Condannare l'opponente alla rifusione delle spese giudiziarie, oltre diritti, onorari, rimborso forfettario per spese generali, CPA ed IVA, della fase monitoria e del presente giudizio.
pagina 2 di 4 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 126/2020 del 24/1/2020 veniva ingiunto a di Controparte_1 pagare a e quali unici soci della società Controparte_2 Controparte_3 CP_4
dichiarata fallita, la somma di € 162.000,00, portata dalla fattura n. 29 del 26/11/2008,
[...] oltre interessi di mora di cui al D.Lgs n. 231/2002, per lavori eseguiti dalla società fallita, quando la medesima era in bonis, presso cantieri del , siti a Ragusa Ibla. CP_1
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione al Controparte_1 decreto ingiuntivo, deducendo la carenza di legittimazione ad agire in capo agli ingiungenti, spettando la legittimazione solamente all'amministratore della stessa, ; la Controparte_2 carenza delle condizioni di ammissibilità del decreto ingiuntivo;
la carenza di legittimazione attiva in capo agli ingiungenti, ai sensi dell'art. 104 ter co. 8 L.F., spettando essa legittimazione, con riferimento ai crediti rinunziati dalla curatela, unicamente ai creditori;
l'estinzione del credito per prescrizione, in assenza di validi atti interruttivi;
l'assoluta genericità della causale contenuta nella fattura azionata;
la prescrizione degli interessi, ai sensi dell'art. 2948 c., richiesti illegittimamente dal 26/11/2008 al 4/2/2020; l'infondatezza della richiesta di pagamento, avendo il ricorso per ingiunzione ad oggetto un credito inesistente, né certo né liquido né esigibile, come comprovato dalla documentazione prodotta. Chiedeva pertanto la revoca del decreto ingiuntivo, previa sospensione della provvisoria esecuzione. Si costituivano in giudizio mediante comparsa di risposta e Controparte_2 CP
, chiedendo il rigetto dell'opposizione, nonché della richiesta di sospensione della
[...] provvisoria esecuzione concessa. All'udienza del 18/12/2020 il G.I. sospendeva ex art. 649 c.p.c. la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo. Espletata istruttoria orale, all'udienza del 18/02/2025 la causa veniva assunta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. sulle conclusioni delle parti precisate come da note scritte in atti. L'opposizione a decreto ingiuntivo è fondata e deve pertanto essere accolta, in base al primo motivo ovvero il difetto di legittimazione attiva degli odierni opposti.
e hanno proposto il ricorso monitorio quali soci della Controparte_2 Controparte_3
dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Ragusa del 17/05/2012, per un Controparte_4 credito dalla stessa vantato nei confronti di , portato dalla fattura n. 29 del Controparte_1
26/11/2008, riguardante lavori eseguiti dalla società presso cantieri del , siti a Ragusa CP_1
Ibla. In data 25/07/2018 il curatore fallimentare comunicava a , quale legale Controparte_2 rappresentante di la rinuncia all'accertamento e al recupero del credito di cui Controparte_4 alla suddetta fattura, rappresentando che nelle more la curatela aveva interrotto la prescrizione del credito. Giova osservare che la società dichiarata fallita conserva la propria soggettività giuridica e rimane titolare del proprio patrimonio, perdendone solamente la facoltà di disposizione: la dichiarazione di fallimento di una società, se priva la stessa di ogni potere in relazione al suo patrimonio (eccezion fatta per i beni sottratti all'esecuzione concorsuale per disposizione di legge e per i beni sopravvenuti che non siano acquisiti dalla massa), non comporta di per sé alcuna alterazione dell'organizzazione sociale, i cui organi restano in funzione, sia pur con le pagina 3 di 4 limitazioni derivanti dall'intervenuta dichiarazione di fallimento (così Cass. n. 11361/1999 e n. 9723/2010). Nel caso di chiusura del fallimento ai sensi dell'art. 118 n. 3) e n. 4) L.fall. – quando è compiuta la ripartizione finale dell'attivo ovvero quando si accerta che la prosecuzione della procedura non consente di soddisfare neppure in parte i creditori concorsuali, prededucibili e le spese di procedura – il curatore chiede la cancellazione della società dal registro delle imprese. Secondo la giurisprudenza di legittimità, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore
(giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo (Cass. Sez. unite n. 6070/2013). La Suprema Corte ha successivamente precisato che anche l'estinzione conseguente alla cancellazione d'ufficio della società dal registro delle imprese, dopo la chiusura del fallimento ex art. 118 n. 4) L.fall., determina la successione dei crediti in capo ai soci: “L'estinzione della società per effetto dell'obbligatoria cancellazione dal registro delle imprese, ai sensi dell'art. 118, comma 1, n. 4, l.fall., a seguito di chiusura del fallimento per insufficienza dell'attivo, determina il trasferimento degli eventuali crediti residui, che non siano stati realizzati dal curatore fallimentare, ai soci in regime di contitolarità o comunione indivisa, salvo che il mancato espletamento dell'attività di recupero consenta di ritenere che la società vi abbia già rinunciato prima dell'apertura della procedura concorsuale” (Cass. Sez. I n. 13921/2019). Orbene, nel caso di specie gli odierni opposti non hanno né dedotto né provato che CP_4 si sia estinta per cancellazione dal registro delle imprese a seguito della chiusura del
[...] fallimento, per cui non si è verificata la successione in capo ai soci e dei CP_2 CP crediti residui, spettando la legittimazione ad agire per il recupero del credito rinunciato dalla curatela a nella qualità di amministratore unico della società. Controparte_2
In considerazione del difetto di legittimazione attiva dei creditori ricorrenti, la loro domanda monitoria è inammissibile, per cui deve essere accolta l'opposizione, con conseguente annullamento del decreto ingiuntivo n. 126/2020 del 24/01/2020. L'esame degli ulteriori motivi di opposizione resta assorbito dall'accoglimento del primo motivo. Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo utilizzando le tabelle del D.M. n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 1183/2020: in accoglimento dell'opposizione, annulla il decreto ingiuntivo n. 126/2020 del 24/01/2020; condanna e a rimborsare a le spese di Controparte_2 Controparte_3 Controparte_1 lite, che si liquidano in € 517,62 per esborsi ed in € 14.103,00 per compenso, oltre a rimborso spese generali, Iva e Cpa. Ragusa, 23/05/2025. Il Giudice
dott. Claudio Maggioni
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