CGT1
Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. X, sentenza 20/01/2026, n. 323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 323 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 323/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
GUADAGNI LUIGI, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3964/2025 depositato il 28/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
Difeso da
Difensore_2 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020230020206422000 TASI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 97/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (//) Resistente/Appellato: (//)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 18 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, la signora Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 10020230020206422000, notificata il 07/05/2025, relativa a presunti omessi versamenti
TASI per gli anni 2012, 2014 e 2016, per complessivi € 3.610,88 oltre accessori.
La ricorrente ha dedotto, in via preliminare, la omessa notifica degli atti presupposti (avvisi prodromici/ accertamenti), chiedendo la nullità dell'atto per vizio derivato;
nel merito ha eccepito: (a) l'inesistenza del presupposto impositivo TASI per immobile grezzo/inagibile (perizia ing. Nominativo_1 del 18/06/2025) e (b) la prescrizione quinquennale del credito locale per assenza di atti interruttivi.
Si è costituita ADER, eccependo il difetto di legittimazione passiva rispetto ai vizi anteriori alla consegna del ruolo e chiedendo, in ogni caso, la compensazione delle spese ovvero la manleva dal Comune.
Il Comune di Contursi Terme, ritualmente evocato, non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla omessa notifica degli atti presupposti e sull'onere della prova
È dirimente la censura di omessa notifica degli atti prodromici all'iscrizione a ruolo. In tema di riscossione, la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata da una sequenza procedimentale di atti con relative notificazioni. La mancata notifica dell'atto presupposto integra vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale (cartella, avviso di liquidazione), azionabile dal contribuente anche mediante impugnazione del solo atto consequenziale, ai sensi dell'art. 19, comma 3, D.
Lgs. n. 546/1992 (cfr. Cass. 1144/2018 in consolidamento di Cass., Sez. U., 5791/2008).
Nel caso di specie, il Comune di Contursi Terme – titolare della pretesa e soggetto cui compete la notifica degli atti presupposti – non si è costituito e, quindi, non ha assolto l'onere probatorio (art. 2697 c.c.) di dimostrare la regolare notificazione degli atti antecedenti alla cartella. La mancanza di prova della notifica comporta la nullità della cartella per vizio derivato.
2. Sulla legittimazione delle parti
La chiamata in giudizio congiunta di Ente impositore e Agente della riscossione è ammissibile;
sussiste legittimazione passiva concorrente quando si controverte su vizi formali e sostanziali della pretesa veicolata dalla cartella (cfr. Cass. 10528/2017; Cass., Sez. U., 11676/2024). Nondimeno, nel singolo profilo qui assorbente (omessa notifica degli atti prodromici), la responsabilità ricade esclusivamente sull'Ente impositore, mentre l'ADER risponde dei vizi propri dell'atto di riscossione e non dell'attività di formazione del ruolo (cfr. Cass. 1985/2014; Cass. 22519/2007).
Ne consegue che, fermo il pieno accoglimento del ricorso, le spese vanno poste a carico del Comune;
quanto ad ADER, ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese nei suoi confronti, ovvero, in via subordinata, per il riconoscimento della manleva rispetto a eventuali oneri (v. anche Cass. 6092/2020; Cass.
12612/2007).
3. Sui motivi di merito (esenzione TASI;
prescrizione)
Alla luce dell'accoglimento in rito per omessa notifica degli atti presupposti, i motivi di merito relativi alla esenzione TASI per immobile grezzo/inagibile (L. n. 147/2013, art. 1, c. 669) e prescrizione quinquennale dei tributi locali possono ritenersi assorbiti. Ciò non di meno, la documentazione tecnica depositata e le deduzioni in atti depongono in favore dell'insussistenza del presupposto impositivo e dell'intervenuta prescrizione in assenza di notifiche interruttive anteriori alla cartella del 07/05/2025. La Corte in composizione monocratica:
1. accoglie il ricorso della signora Ricorrente_1;
2. dichiara la nullità della cartella di pagamento n. 10020230020206422000 e di ogni atto ad essa conseguente, per omessa notifica degli atti presupposti;
3. condanna il Comune di Contursi Terme alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in complessivi € 1.000,00, oltre ad accessori di legge se dovuti da distrarre in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario;
4. dichiara compensate le spese tra la ricorrente e Agenzia delle Entrate-Riscossione, ricorrendo giusti motivi attesa la non imputabilità all'Agente di vizi anteriori alla consegna del ruolo;
5. ordina all'Agenzia delle Entrate-Riscossione di sospendere e archiviare ogni attività esecutiva e/o cautelare intrapresa sulla base della cartella annullata.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso. Condanna il Comune di Contursi Terme alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in complessivi € 1.000,00, oltre C.U. ed accessori di legge se dovuti, da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Dichiara compensate le spese tra la ricorrente e Agenzia delle Entrate-Riscossione, ricorrendo giusti motivi attesa la non imputabilità all'Agente di vizi anteriori alla consegna del ruolo. Ordina all'Agenzia delle Entrate-Riscossione di sospendere e archiviare ogni attività esecutiva e/o cautelare intrapresa sulla base della cartella annullata.
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
GUADAGNI LUIGI, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3964/2025 depositato il 28/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
Difeso da
Difensore_2 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020230020206422000 TASI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 97/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (//) Resistente/Appellato: (//)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 18 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, la signora Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 10020230020206422000, notificata il 07/05/2025, relativa a presunti omessi versamenti
TASI per gli anni 2012, 2014 e 2016, per complessivi € 3.610,88 oltre accessori.
La ricorrente ha dedotto, in via preliminare, la omessa notifica degli atti presupposti (avvisi prodromici/ accertamenti), chiedendo la nullità dell'atto per vizio derivato;
nel merito ha eccepito: (a) l'inesistenza del presupposto impositivo TASI per immobile grezzo/inagibile (perizia ing. Nominativo_1 del 18/06/2025) e (b) la prescrizione quinquennale del credito locale per assenza di atti interruttivi.
Si è costituita ADER, eccependo il difetto di legittimazione passiva rispetto ai vizi anteriori alla consegna del ruolo e chiedendo, in ogni caso, la compensazione delle spese ovvero la manleva dal Comune.
Il Comune di Contursi Terme, ritualmente evocato, non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla omessa notifica degli atti presupposti e sull'onere della prova
È dirimente la censura di omessa notifica degli atti prodromici all'iscrizione a ruolo. In tema di riscossione, la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata da una sequenza procedimentale di atti con relative notificazioni. La mancata notifica dell'atto presupposto integra vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale (cartella, avviso di liquidazione), azionabile dal contribuente anche mediante impugnazione del solo atto consequenziale, ai sensi dell'art. 19, comma 3, D.
Lgs. n. 546/1992 (cfr. Cass. 1144/2018 in consolidamento di Cass., Sez. U., 5791/2008).
Nel caso di specie, il Comune di Contursi Terme – titolare della pretesa e soggetto cui compete la notifica degli atti presupposti – non si è costituito e, quindi, non ha assolto l'onere probatorio (art. 2697 c.c.) di dimostrare la regolare notificazione degli atti antecedenti alla cartella. La mancanza di prova della notifica comporta la nullità della cartella per vizio derivato.
2. Sulla legittimazione delle parti
La chiamata in giudizio congiunta di Ente impositore e Agente della riscossione è ammissibile;
sussiste legittimazione passiva concorrente quando si controverte su vizi formali e sostanziali della pretesa veicolata dalla cartella (cfr. Cass. 10528/2017; Cass., Sez. U., 11676/2024). Nondimeno, nel singolo profilo qui assorbente (omessa notifica degli atti prodromici), la responsabilità ricade esclusivamente sull'Ente impositore, mentre l'ADER risponde dei vizi propri dell'atto di riscossione e non dell'attività di formazione del ruolo (cfr. Cass. 1985/2014; Cass. 22519/2007).
Ne consegue che, fermo il pieno accoglimento del ricorso, le spese vanno poste a carico del Comune;
quanto ad ADER, ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese nei suoi confronti, ovvero, in via subordinata, per il riconoscimento della manleva rispetto a eventuali oneri (v. anche Cass. 6092/2020; Cass.
12612/2007).
3. Sui motivi di merito (esenzione TASI;
prescrizione)
Alla luce dell'accoglimento in rito per omessa notifica degli atti presupposti, i motivi di merito relativi alla esenzione TASI per immobile grezzo/inagibile (L. n. 147/2013, art. 1, c. 669) e prescrizione quinquennale dei tributi locali possono ritenersi assorbiti. Ciò non di meno, la documentazione tecnica depositata e le deduzioni in atti depongono in favore dell'insussistenza del presupposto impositivo e dell'intervenuta prescrizione in assenza di notifiche interruttive anteriori alla cartella del 07/05/2025. La Corte in composizione monocratica:
1. accoglie il ricorso della signora Ricorrente_1;
2. dichiara la nullità della cartella di pagamento n. 10020230020206422000 e di ogni atto ad essa conseguente, per omessa notifica degli atti presupposti;
3. condanna il Comune di Contursi Terme alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in complessivi € 1.000,00, oltre ad accessori di legge se dovuti da distrarre in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario;
4. dichiara compensate le spese tra la ricorrente e Agenzia delle Entrate-Riscossione, ricorrendo giusti motivi attesa la non imputabilità all'Agente di vizi anteriori alla consegna del ruolo;
5. ordina all'Agenzia delle Entrate-Riscossione di sospendere e archiviare ogni attività esecutiva e/o cautelare intrapresa sulla base della cartella annullata.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso. Condanna il Comune di Contursi Terme alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in complessivi € 1.000,00, oltre C.U. ed accessori di legge se dovuti, da distrarsi in favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario.
Dichiara compensate le spese tra la ricorrente e Agenzia delle Entrate-Riscossione, ricorrendo giusti motivi attesa la non imputabilità all'Agente di vizi anteriori alla consegna del ruolo. Ordina all'Agenzia delle Entrate-Riscossione di sospendere e archiviare ogni attività esecutiva e/o cautelare intrapresa sulla base della cartella annullata.