Art. 6.
I beneficiari, all'atto della riscossione, rilasciano quietanza delle rispettive quote e l'ufficiale pagatore appone sui mandati di pagamento e sui libretti il bollo a data dell'ufficio e la propria firma.
Il rappresentante legale o la persona delegata alla riscossione devono dichiarare, all'atto della quietanza, che il titolare e' vivente.
I beneficiari, all'atto della riscossione, rilasciano quietanza delle rispettive quote e l'ufficiale pagatore appone sui mandati di pagamento e sui libretti il bollo a data dell'ufficio e la propria firma.
Il rappresentante legale o la persona delegata alla riscossione devono dichiarare, all'atto della quietanza, che il titolare e' vivente.