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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 12/11/2025, n. 487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 487 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1164/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1164/2024 tra
Parte_1 Parte_2
RICORRENTE E
Contro
CP_2
[...]
RESISTENTI
Oggi 12 novembre 2025 innanzi alla dott. ED Manfrè, sono comparsi tramite collegamento da remoto: per le ricorrenti l'avv. Caradonna Marco per l'avv. Palla Michele CP_3 per l'avv. Massimiliano Minicucci CP_2 i quali rendono la dichiarazione ex art 196 duodecies disp att cpc Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti e rinunciano a presenziare alla lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza. Il Giudice Previa Camera di Consiglio ha emesso la seguente sentenza x art 429 cpc. Il Giudice
dott. ED Manfrè
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO SEZIONE CIVILE Ufficio del Giudice del Lavoro Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ED Manfrè ha pronunciato ex art 429 cpc la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1164/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARADONNA Parte_1 C.F._1 MARCO
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CARADONNA Parte_2 C.F._2 MARCO
Parte ricorrente contro Contro
(C.F. con il patrocinio dell'avv. CP_2 P.IVA_1 [...]
(C.F. ) con il patrocinio Controparte_4 P.IVA_2 dell'avv. MASSIMILIANO MINICUCCI e dell'avv. FUNARI ALESSANDRO Parte resistente
. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Cont CP_
1. e hanno convenuto in giudizio per vedere accolte le Parte_2 Parte_1 CP_2
Cont seguenti conclusioni: << …accertare e dichiarare che tra la sig.ra e la è Parte_2 CP_2 intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno dal 01.03.21 al 06.02.24 e conseguentemente condannare la convenuta al pagamento della somma pari ad €.29.010,27 o la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, a titolo di differenze retributive e tfr, per le causali di cui in premessa oltre rivalutazione monetaria e interessi monetari dalla maturazione di ciascun credito fino al saldo;
accertare e dichiarare Cont che tra la sig.ra la intercorso un rapporto di lavoro subordinato part-time Parte_1 CP_2 di 24 ore, anziché di 12 ore e, conseguentemente, condannare la convenuta al pagamento della somma pari ad €.18.663,65, o la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, a titolo di differenze retributive e tfr per le causali di cui sopra, oltre rivalutazione monetaria e interessi monetari dalla maturazione di ciascun credito fino al saldo;
in conseguenza dell'accertamento di cui sopra, per l'effetto, condannare il datore di lavoro a provvedere alla regolarizzazione della posizione assicurativa e previdenziale delle ricorrenti nella misura dovuta agli istituti competenti e secondo le correnti disposizioni di legge…>>.
2. Le ricorrenti hanno allegato che: hanno entrambe prestato attività lavorativa alle dipendenze della convenuta dal 1.3.2021 al 6.2.2024 nel laboratorio di pasticceria preso il bar “BO ON” di Livorno, in forza
1 di contratto di lavoro subordinato a tempo parziale (24 ore per e 12 ore per Parte_2 Parte_1 con inquadramento al livello 5 CCNL Settore Alimentare Artigianato e mansioni di produzione di
[...] pralineria e oggettistica in cioccolato, di confezionamento e allestimento del banco vendita e di “gestione del reparto cioccolato, dalla produzione al confezionamento, fino alla vendita”; nel periodo estivo (da metà giugno a metà settembre) erano adibite al laboratorio di pasticceria con le diverse mansioni di preparazione della frolla di biscotti e pasticcini;
a fronte di un orario di lavoro contrattualmente previsto dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13 per e dalle 9 alle 11 per Parte_2 Parte_1 Parte_2 lavorava a tempo pieno, con orario dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13 e dalle 13.30 alle 16.30, mentre sservava, sempre dal lunedì al sabato, un orario dalle 9 alle 13. Parte_1
3. Si è costituita in giudizio che ha concluso per il rigetto del ricorso evidenziando che: le CP_3 ricorrenti non si occupavano dell'allestimento del banco vendita (non presente in laboratorio), né delle Co vendite ai clienti;
i prodotti realizzati dalle ricorrenti venivano consegnati ai clienti di CLO (bar, locali o aziende) dall'autista della società (tra i vari che si sono succeduti negli anni il sig. o dal Parte_3 magazziniere (sig. talvolta, le dipendenti consegnavano i vassoi con i Persona_1
Cont cioccolatini preparati agli addetti del bar BO ON (gestito da Coffee Lab s.r.l.s., cliente di LO), collocato al piano inferiore rispetto al laboratorio;
nel periodo estivo (da maggio a settembre), la società non produceva cioccolato e le lavoratrici si recavano presso il laboratorio solo per qualche giorno alla settimana (tre o quattro) e per qualche ora nella mattina (al massimo un paio ED ed un'ora
) per preparare la frolla per la realizzazione di biscotti e pasticcini. Parte_1
CP_
4. Si è costituito in giudizio anche l che ha concluso, in caso di accoglimento del ricorso, per la condanna della società al pagamento delle differenze contributive, evidenziando tuttavia che le ricorrenti, sentite in sede ispettiva, hanno sostanzialmente confermato di avere osservato un orario coerente con quello previsto dai rispettivi contratti di lavoro.
5. La causa, istruita per documenti e prove orali, è stata discussa all'odierna udienza e decisa con sentenza con motivazione contestuale.
6. Il ricorso è in parte fondato e merita accoglimento per le ragioni e nei limiti che si vanno a esporre.
7. Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, grava sul lavoratore che richieda il pagamento della retribuzione del lavoro prestato oltre l'orario contrattualmente previsto dimostrare se e in che misura tale orario sia stato superato, senza che tale prova possa essere supplita dalla valutazione in via equitativa del Giudice, utilizzabile solo per la quantificazione del compenso (cfr. Cass. n. 4076/2018 ex multis).
2 8. Nel caso di specie, all'esito dell'istruttoria orale, non può ritenersi che le ricorrenti abbiano assolto l'onere probatorio di cui erano gravate, in quanto i testi escussi pur confermando l'orario dedotto nei capitoli di prova loro sottoposti, non hanno dimostrato di avere effettiva, diretta e puntuale conoscenza degli stessi.
9. In particolare:
- ha confermato l'orario di lavoro anche pomeridiano di precisando di Tes_1 Parte_2 conoscerlo perché quai tutti i giorni si recava a prendere il caffè “dove lavorava lei” durante la pausa pranzo e vedeva scendere la ricorrente in abiti da lavoro e poi risalire su dopo aver bevuto il caffè (“Lo dico perché avevo pausa pranzo dalle 12.30 alle 14.30 e andavo a prendere il caffè con la ove Pt_1 lavorava lei che scendeva con l'abbigliamento da lavoro e poi risaliva su nel laboratorio di cioccolato. ADR
Non sono mai entrato nel laboratorio di cioccolateria. Non posso dire niente di più sull'orario di lavoro della ricorrente di quanto ho riferito circa la pausa caffè”); il teste ha altresì confermato l'orario di lavoro di riferendo di conoscerlo per gli stessi motivi (ovvero la pausa caffè) e precisando di Parte_1 averla incontrata “meno spesso di e a differenza di lei non risaliva su in laboratorio ma Parte_2 andava via dopo aver preso il caffè”.
- ha confermato l'orario di lavoro di in quanto “spesso andavo a prendere Controparte_6 Parte_2 un caffè da BO ON e chiamavo ED che scendeva e ci prendevamo un caffè insieme”. La teste ha altresì precisato che in inverno la ricorrente lavorava anche nel pomeriggio fino alle 16. 30 “perché ci frequentavamo d'estate e di inverno e ci trovavamo verso le 17.00 perché fino alle 16.30 la ricorrente lavorava…” In risposta ai capitoli formulati da parte resistente, la teste, in maniera contraddittoria, ovvero dopo aver confermato il maggiore orario dedotto da parte ricorrente senza fare alcuna distinzione e fra il periodo estivo e quello invernale, ha affermato: “Ribadisco che siamo andati al mare assieme e abbiamo Con preso la cabina assieme e siamo sempre andati al mare alle 14.30. ADR Non so dire se la MA produceva cioccolata dopo maggio E' la ricorrente ad avermi detto che andava a dare una Parte_2 mano al laboratorio anche se non facevano la cioccolata. Ordinavo dei dolci e chiedevo se me lo faceva lei”.
- - dopo aver spontaneamente ricercato sul telefono alcuni messaggi telefonici risalenti al 28 Testimone_2
e 29 novembre 2019 (ovvero a un periodo di gran lunga antecedente a quello in cui sono stati instaurati i rapporti di lavoro di cui è causa) nei quali la ricorrente darebbe atto degli orari di Parte_1 presenza al locale BO ON, e dopo aver riferito, su espressa domanda del Giudice, di essere stata informata da dell'oggetto della causa mesi fa – circa l'orario di lavoro dedotto in ricorso Parte_1 ha genericamente dichiarato: “Posso solo dire che come cliente andavo al BO ON nella fascia oraria indicata e la trovavo lì. ADR Non sono mai entrata nel laboratorio di cioccolateria”.
3 - ha confermato l'orario di lavoro di , precisando: “Sono amico di ED e Testimone_3 Parte_2 conosco anche e andavo spesso al bar a prendere un caffè e a salutarle. ADR Posso Parte_1 confermare l'orario indicato perché sono andato diverse volte in diversi orari;
ho incontrato la ricorrente
ED al bar e spesso trovavo la stessa che metteva a posto la cioccolata in vetrina, perché chiamate dal laboratorio. ADR Non sono mai salito in laboratorio”.
- ha riferito genericamente “Per il periodo da novembre 2021 a dicembre 2021 posso solo Testimone_4 dire che la vedevo tutti i giorni, ma non so riferire sui suoi orari. Anche quando lavoravo in tabaccheria la vedevo;
la sorella la vedevo meno spesso. (due o tre volte in tutto) ADR Il mio orario di lavoro era variabile presso il BO ON perché giravo in altre attività riconducibili alla società. Ho avuto contatti telefonici con la er fare gli ordini dei dolci”. Pt_1
- ha confermato l'orario di lavoro delle ricorrenti secondo quanto dalle medesime Testimone_5 riferitogli (“Confermo l'orario indicato perché mi è stato riferito dalle ricorrenti. Le ho sempre viste, ma non sono in grado di riferire con precisione gli orari che osservavano se non per quanto mi riferivano loro” .
- ha riferito genericamente di aver visto l BO ON sia al mattino che di Testimone_6 Parte_2 pomeriggio ma di non essere in grado di riferire quale fosse di preciso il suo orario di lavoro;
quanto a la teste ha confermato che la medesima lavorava dal lunedì al sabato, ma anche in Parte_1 questo caso non è stata in grado di riferire con sufficiente precisione gli orari di lavoro dalla medesima osservati (“Posso confermare che lavorava da lunedì a sabato ma non posso dire con precisione che orario facesse. Preciso che anche il mio orario era variabile, a volte lavoravo la mattina a volte lavoravo il pomeriggio e quindi posso dire che la vedevo lavorare mattina o pomeriggio sulla base dei turni che facevo. ADR Mi ricordo meno presente il pomeriggio, ED di più anche perché Parte_1 scendeva di più al bar”).
10. Ebbene alla luce delle suddette non univoche e sufficientemente circostanziate dichiarazioni testimoniali, non può ritenersi che le ricorrenti abbiano assolto l'onere probatorio circa i fatti costituitivi delle pretese creditorie azionate in giudizio con riferimento al maggiore orario di lavoro asseritamente osservato dalle ricorrenti.
11. E' invece pacifico che le ricorrenti non abbiano ricevuto il TFR che, sulla base della documentazione in atti
(cfr. CU relativo all'anno 2023 e prospetti paga di gennaio e febbraio 2024), deve essere quantificato in €
2562,46 (2485,95+38,88+37,63) per e in € 1577,96 (€ 1442,22+71,42,+64,32) per Parte_2 [...]
. Parte_1
Cont 12. Di conseguenza deve concludersi per la condanna di al pagamento a favore delle ricorrenti CP_2 delle suddette somme a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al saldo effettivo.
4 CP_ 13. La reciproca soccombenza delle parti e la chiamata iussu iudicis dell , in uno con l'oggettiva difficoltà dell'onere probatorio gravante sulle ricorrenti consentono la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: Cont
- condanna al pagamento a titolo di TFR a favore di di € 2562,47 e di CP_2 Parte_2 [...]
di € 1577,96 a favore di , oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del Parte_1 Parte_2 dovuto fino al saldo effettivo;
- rigetta per il resto il ricorso;
- compensa le spese di lite fra le parti.
Livorno, 12 novembre 2025
Il Giudice dott. ED Manfrè
5
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1164/2024 tra
Parte_1 Parte_2
RICORRENTE E
Contro
CP_2
[...]
RESISTENTI
Oggi 12 novembre 2025 innanzi alla dott. ED Manfrè, sono comparsi tramite collegamento da remoto: per le ricorrenti l'avv. Caradonna Marco per l'avv. Palla Michele CP_3 per l'avv. Massimiliano Minicucci CP_2 i quali rendono la dichiarazione ex art 196 duodecies disp att cpc Le parti discutono riportandosi ai rispettivi atti e rinunciano a presenziare alla lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza. Il Giudice Previa Camera di Consiglio ha emesso la seguente sentenza x art 429 cpc. Il Giudice
dott. ED Manfrè
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO SEZIONE CIVILE Ufficio del Giudice del Lavoro Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ED Manfrè ha pronunciato ex art 429 cpc la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1164/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CARADONNA Parte_1 C.F._1 MARCO
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CARADONNA Parte_2 C.F._2 MARCO
Parte ricorrente contro Contro
(C.F. con il patrocinio dell'avv. CP_2 P.IVA_1 [...]
(C.F. ) con il patrocinio Controparte_4 P.IVA_2 dell'avv. MASSIMILIANO MINICUCCI e dell'avv. FUNARI ALESSANDRO Parte resistente
. Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Cont CP_
1. e hanno convenuto in giudizio per vedere accolte le Parte_2 Parte_1 CP_2
Cont seguenti conclusioni: << …accertare e dichiarare che tra la sig.ra e la è Parte_2 CP_2 intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno dal 01.03.21 al 06.02.24 e conseguentemente condannare la convenuta al pagamento della somma pari ad €.29.010,27 o la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, a titolo di differenze retributive e tfr, per le causali di cui in premessa oltre rivalutazione monetaria e interessi monetari dalla maturazione di ciascun credito fino al saldo;
accertare e dichiarare Cont che tra la sig.ra la intercorso un rapporto di lavoro subordinato part-time Parte_1 CP_2 di 24 ore, anziché di 12 ore e, conseguentemente, condannare la convenuta al pagamento della somma pari ad €.18.663,65, o la somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, a titolo di differenze retributive e tfr per le causali di cui sopra, oltre rivalutazione monetaria e interessi monetari dalla maturazione di ciascun credito fino al saldo;
in conseguenza dell'accertamento di cui sopra, per l'effetto, condannare il datore di lavoro a provvedere alla regolarizzazione della posizione assicurativa e previdenziale delle ricorrenti nella misura dovuta agli istituti competenti e secondo le correnti disposizioni di legge…>>.
2. Le ricorrenti hanno allegato che: hanno entrambe prestato attività lavorativa alle dipendenze della convenuta dal 1.3.2021 al 6.2.2024 nel laboratorio di pasticceria preso il bar “BO ON” di Livorno, in forza
1 di contratto di lavoro subordinato a tempo parziale (24 ore per e 12 ore per Parte_2 Parte_1 con inquadramento al livello 5 CCNL Settore Alimentare Artigianato e mansioni di produzione di
[...] pralineria e oggettistica in cioccolato, di confezionamento e allestimento del banco vendita e di “gestione del reparto cioccolato, dalla produzione al confezionamento, fino alla vendita”; nel periodo estivo (da metà giugno a metà settembre) erano adibite al laboratorio di pasticceria con le diverse mansioni di preparazione della frolla di biscotti e pasticcini;
a fronte di un orario di lavoro contrattualmente previsto dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13 per e dalle 9 alle 11 per Parte_2 Parte_1 Parte_2 lavorava a tempo pieno, con orario dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13 e dalle 13.30 alle 16.30, mentre sservava, sempre dal lunedì al sabato, un orario dalle 9 alle 13. Parte_1
3. Si è costituita in giudizio che ha concluso per il rigetto del ricorso evidenziando che: le CP_3 ricorrenti non si occupavano dell'allestimento del banco vendita (non presente in laboratorio), né delle Co vendite ai clienti;
i prodotti realizzati dalle ricorrenti venivano consegnati ai clienti di CLO (bar, locali o aziende) dall'autista della società (tra i vari che si sono succeduti negli anni il sig. o dal Parte_3 magazziniere (sig. talvolta, le dipendenti consegnavano i vassoi con i Persona_1
Cont cioccolatini preparati agli addetti del bar BO ON (gestito da Coffee Lab s.r.l.s., cliente di LO), collocato al piano inferiore rispetto al laboratorio;
nel periodo estivo (da maggio a settembre), la società non produceva cioccolato e le lavoratrici si recavano presso il laboratorio solo per qualche giorno alla settimana (tre o quattro) e per qualche ora nella mattina (al massimo un paio ED ed un'ora
) per preparare la frolla per la realizzazione di biscotti e pasticcini. Parte_1
CP_
4. Si è costituito in giudizio anche l che ha concluso, in caso di accoglimento del ricorso, per la condanna della società al pagamento delle differenze contributive, evidenziando tuttavia che le ricorrenti, sentite in sede ispettiva, hanno sostanzialmente confermato di avere osservato un orario coerente con quello previsto dai rispettivi contratti di lavoro.
5. La causa, istruita per documenti e prove orali, è stata discussa all'odierna udienza e decisa con sentenza con motivazione contestuale.
6. Il ricorso è in parte fondato e merita accoglimento per le ragioni e nei limiti che si vanno a esporre.
7. Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, grava sul lavoratore che richieda il pagamento della retribuzione del lavoro prestato oltre l'orario contrattualmente previsto dimostrare se e in che misura tale orario sia stato superato, senza che tale prova possa essere supplita dalla valutazione in via equitativa del Giudice, utilizzabile solo per la quantificazione del compenso (cfr. Cass. n. 4076/2018 ex multis).
2 8. Nel caso di specie, all'esito dell'istruttoria orale, non può ritenersi che le ricorrenti abbiano assolto l'onere probatorio di cui erano gravate, in quanto i testi escussi pur confermando l'orario dedotto nei capitoli di prova loro sottoposti, non hanno dimostrato di avere effettiva, diretta e puntuale conoscenza degli stessi.
9. In particolare:
- ha confermato l'orario di lavoro anche pomeridiano di precisando di Tes_1 Parte_2 conoscerlo perché quai tutti i giorni si recava a prendere il caffè “dove lavorava lei” durante la pausa pranzo e vedeva scendere la ricorrente in abiti da lavoro e poi risalire su dopo aver bevuto il caffè (“Lo dico perché avevo pausa pranzo dalle 12.30 alle 14.30 e andavo a prendere il caffè con la ove Pt_1 lavorava lei che scendeva con l'abbigliamento da lavoro e poi risaliva su nel laboratorio di cioccolato. ADR
Non sono mai entrato nel laboratorio di cioccolateria. Non posso dire niente di più sull'orario di lavoro della ricorrente di quanto ho riferito circa la pausa caffè”); il teste ha altresì confermato l'orario di lavoro di riferendo di conoscerlo per gli stessi motivi (ovvero la pausa caffè) e precisando di Parte_1 averla incontrata “meno spesso di e a differenza di lei non risaliva su in laboratorio ma Parte_2 andava via dopo aver preso il caffè”.
- ha confermato l'orario di lavoro di in quanto “spesso andavo a prendere Controparte_6 Parte_2 un caffè da BO ON e chiamavo ED che scendeva e ci prendevamo un caffè insieme”. La teste ha altresì precisato che in inverno la ricorrente lavorava anche nel pomeriggio fino alle 16. 30 “perché ci frequentavamo d'estate e di inverno e ci trovavamo verso le 17.00 perché fino alle 16.30 la ricorrente lavorava…” In risposta ai capitoli formulati da parte resistente, la teste, in maniera contraddittoria, ovvero dopo aver confermato il maggiore orario dedotto da parte ricorrente senza fare alcuna distinzione e fra il periodo estivo e quello invernale, ha affermato: “Ribadisco che siamo andati al mare assieme e abbiamo Con preso la cabina assieme e siamo sempre andati al mare alle 14.30. ADR Non so dire se la MA produceva cioccolata dopo maggio E' la ricorrente ad avermi detto che andava a dare una Parte_2 mano al laboratorio anche se non facevano la cioccolata. Ordinavo dei dolci e chiedevo se me lo faceva lei”.
- - dopo aver spontaneamente ricercato sul telefono alcuni messaggi telefonici risalenti al 28 Testimone_2
e 29 novembre 2019 (ovvero a un periodo di gran lunga antecedente a quello in cui sono stati instaurati i rapporti di lavoro di cui è causa) nei quali la ricorrente darebbe atto degli orari di Parte_1 presenza al locale BO ON, e dopo aver riferito, su espressa domanda del Giudice, di essere stata informata da dell'oggetto della causa mesi fa – circa l'orario di lavoro dedotto in ricorso Parte_1 ha genericamente dichiarato: “Posso solo dire che come cliente andavo al BO ON nella fascia oraria indicata e la trovavo lì. ADR Non sono mai entrata nel laboratorio di cioccolateria”.
3 - ha confermato l'orario di lavoro di , precisando: “Sono amico di ED e Testimone_3 Parte_2 conosco anche e andavo spesso al bar a prendere un caffè e a salutarle. ADR Posso Parte_1 confermare l'orario indicato perché sono andato diverse volte in diversi orari;
ho incontrato la ricorrente
ED al bar e spesso trovavo la stessa che metteva a posto la cioccolata in vetrina, perché chiamate dal laboratorio. ADR Non sono mai salito in laboratorio”.
- ha riferito genericamente “Per il periodo da novembre 2021 a dicembre 2021 posso solo Testimone_4 dire che la vedevo tutti i giorni, ma non so riferire sui suoi orari. Anche quando lavoravo in tabaccheria la vedevo;
la sorella la vedevo meno spesso. (due o tre volte in tutto) ADR Il mio orario di lavoro era variabile presso il BO ON perché giravo in altre attività riconducibili alla società. Ho avuto contatti telefonici con la er fare gli ordini dei dolci”. Pt_1
- ha confermato l'orario di lavoro delle ricorrenti secondo quanto dalle medesime Testimone_5 riferitogli (“Confermo l'orario indicato perché mi è stato riferito dalle ricorrenti. Le ho sempre viste, ma non sono in grado di riferire con precisione gli orari che osservavano se non per quanto mi riferivano loro” .
- ha riferito genericamente di aver visto l BO ON sia al mattino che di Testimone_6 Parte_2 pomeriggio ma di non essere in grado di riferire quale fosse di preciso il suo orario di lavoro;
quanto a la teste ha confermato che la medesima lavorava dal lunedì al sabato, ma anche in Parte_1 questo caso non è stata in grado di riferire con sufficiente precisione gli orari di lavoro dalla medesima osservati (“Posso confermare che lavorava da lunedì a sabato ma non posso dire con precisione che orario facesse. Preciso che anche il mio orario era variabile, a volte lavoravo la mattina a volte lavoravo il pomeriggio e quindi posso dire che la vedevo lavorare mattina o pomeriggio sulla base dei turni che facevo. ADR Mi ricordo meno presente il pomeriggio, ED di più anche perché Parte_1 scendeva di più al bar”).
10. Ebbene alla luce delle suddette non univoche e sufficientemente circostanziate dichiarazioni testimoniali, non può ritenersi che le ricorrenti abbiano assolto l'onere probatorio circa i fatti costituitivi delle pretese creditorie azionate in giudizio con riferimento al maggiore orario di lavoro asseritamente osservato dalle ricorrenti.
11. E' invece pacifico che le ricorrenti non abbiano ricevuto il TFR che, sulla base della documentazione in atti
(cfr. CU relativo all'anno 2023 e prospetti paga di gennaio e febbraio 2024), deve essere quantificato in €
2562,46 (2485,95+38,88+37,63) per e in € 1577,96 (€ 1442,22+71,42,+64,32) per Parte_2 [...]
. Parte_1
Cont 12. Di conseguenza deve concludersi per la condanna di al pagamento a favore delle ricorrenti CP_2 delle suddette somme a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al saldo effettivo.
4 CP_ 13. La reciproca soccombenza delle parti e la chiamata iussu iudicis dell , in uno con l'oggettiva difficoltà dell'onere probatorio gravante sulle ricorrenti consentono la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: Cont
- condanna al pagamento a titolo di TFR a favore di di € 2562,47 e di CP_2 Parte_2 [...]
di € 1577,96 a favore di , oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del Parte_1 Parte_2 dovuto fino al saldo effettivo;
- rigetta per il resto il ricorso;
- compensa le spese di lite fra le parti.
Livorno, 12 novembre 2025
Il Giudice dott. ED Manfrè
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