Art. 7.
La durata delle concessioni relative ad impianti, per i quali saranno eseguiti lavori di potenziamento e di ristrutturazione, sara' stabilita dal Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 49 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 , tenuto conto, per le imprese autoproduttrici di energia elettrica, della anticipata esecuzione dei lavori rispetto alla scadenza della concessione originaria e degli indici di miglioramento, che saranno fissati da apposite convenzioni fra l'ENEL e le imprese autoproduttrici, nonche' tra l'ENEL e le imprese elettriche degli enti locali.
La durata delle concessioni relative ad impianti, per i quali saranno eseguiti lavori di potenziamento e di ristrutturazione, sara' stabilita dal Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 49 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 , tenuto conto, per le imprese autoproduttrici di energia elettrica, della anticipata esecuzione dei lavori rispetto alla scadenza della concessione originaria e degli indici di miglioramento, che saranno fissati da apposite convenzioni fra l'ENEL e le imprese autoproduttrici, nonche' tra l'ENEL e le imprese elettriche degli enti locali.