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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. IV, sentenza 03/02/2026, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 191/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 4, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore
12:30 in composizione monocratica:
DI BIASE RAFFAELLA, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2085/2025 depositato il 13/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Brindisi - Via Santa Lucia 10 72100 Brindisi BR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Centro Sud Puglia - 93544360725
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02420250014338560000 QUOTA CONSORTIL 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accogliere il ricorso con spese,in caso di rigetto compensare le spese.
Resistente/Appellato: assente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente pervenuto a questa Corte di Giustizia il sig Ricorrente_1 ,rapp.to e difeso dall'avv.Difensore_1 si oppone alla cartella di pagamento per tributi consortili relativi all'anno 2021,per 2.051,00 circa,emesso dalla AER Brindisi concessionaria per la riscossione del
Consorzio Speciale per la Bonifica “ARNEO”
Eccepisce a fondamento della domanda –tra l'altro-mancanza di presupposti impositivi. per carenza del beneficio diretto e il difetto di motivazione della cartella .
Conclude per l'annullamento dell'atto impugnato,con spese.
Si costituisce tempestivamente l 'AER che eccepisce anche il proprio difetto di legittimazione passiva per le questioni di merito,di stretta competenza del Consorzio.
Esaurita la disamina della controversia alla udienza del 19 gennaio 2026 questa Corte,in composizione monocratica,riservava la causa in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può essere accolto
Questa Corte è ben a conoscenza che la questione oggi in esame è una “vexata qaestio”,che ha prodotto degli arresti giurisprudenziali tra loro in assoluto contrasto-
Il ricorrente è proprietario di terreni siti in agro di Luogo_1 ricompresi nel cosiddetto”perimetro di contribuenza” ,per il che esiste un piano di classifica approvato .Egli ha contestato la debenza del contributo consortile perché non sarebbero state effettuate opere manutentive necessarie tali da comportare un beneficio ai propri terreni ,che anzi i canali di irrigazione sono infestati non solo Da piante ma addirittura da alberi..
Tale tesi non è condivisibile. Il presupposto oggettivo del tributo è dato dalla titolarità del diritto reale, del terreno o fabbricato, agricolo ed extra agricolo. Il presupposto soggettivo è il titolare del diritto reale di proprietà, sia esso soggetto privato o pubblico
La Corte Costituzionale ha chiarito –con sentenza n 188/2018 -che” il contributo consortile è un tributo cd”di scopo” in quanto destinato ad alimentare la “provvista”del Consorzio per eseguire le opere di bonifica,e il beneficio che giustifica l' assoggettamento a contribuzione consortile non è legato con nesso sinallagmatico di corrispettività (al contrario avverrebbe se si trattasse di un canone o di una tariffa )
Per tale ragione secondo l' orientamento giurisprudenziale più recente anche di questo stesso estensore,
l'Ente impositore è esonerato dall'onere della prova sull'effettivo beneficio ,salva la prova contraria da parte del contribuente(avente ad esempio oggetto: danni straripamenti ecc ecc )ex plurimis decisione n
2526/2023Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia del 5 9 2023.
Nella fattispecie:i terreni del contribuente sono ricompresi nel perimetro di contribuenza,il piano di classifica è stato approvato,sono state indicati i criteri di ripartizione delle spese,e il ricorrente,non ha nemmeno enunciato l' esistenza di danni ,quindi il tributo consortile è dovuto.
Per completezza va detto che l'AER e' del tutto estranea alle questioni di merito,per cui può esserne dichiarata la carenza di legittimazione passiva,con compensazione di spese.
In conclusione il ricorso va rigettato ,le spese compensate con l'AER di cui va dichiarata la carenza di legittimazione passiva.
.
Stante la iniziale incertezza e il mutamento dell'orientamento processuale le spese vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.Compensa le spese processuali con l'AER di cui dichiara il difetto di legittimazione passiva .
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 4, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore
12:30 in composizione monocratica:
DI BIASE RAFFAELLA, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2085/2025 depositato il 13/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Brindisi - Via Santa Lucia 10 72100 Brindisi BR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Centro Sud Puglia - 93544360725
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02420250014338560000 QUOTA CONSORTIL 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accogliere il ricorso con spese,in caso di rigetto compensare le spese.
Resistente/Appellato: assente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente pervenuto a questa Corte di Giustizia il sig Ricorrente_1 ,rapp.to e difeso dall'avv.Difensore_1 si oppone alla cartella di pagamento per tributi consortili relativi all'anno 2021,per 2.051,00 circa,emesso dalla AER Brindisi concessionaria per la riscossione del
Consorzio Speciale per la Bonifica “ARNEO”
Eccepisce a fondamento della domanda –tra l'altro-mancanza di presupposti impositivi. per carenza del beneficio diretto e il difetto di motivazione della cartella .
Conclude per l'annullamento dell'atto impugnato,con spese.
Si costituisce tempestivamente l 'AER che eccepisce anche il proprio difetto di legittimazione passiva per le questioni di merito,di stretta competenza del Consorzio.
Esaurita la disamina della controversia alla udienza del 19 gennaio 2026 questa Corte,in composizione monocratica,riservava la causa in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può essere accolto
Questa Corte è ben a conoscenza che la questione oggi in esame è una “vexata qaestio”,che ha prodotto degli arresti giurisprudenziali tra loro in assoluto contrasto-
Il ricorrente è proprietario di terreni siti in agro di Luogo_1 ricompresi nel cosiddetto”perimetro di contribuenza” ,per il che esiste un piano di classifica approvato .Egli ha contestato la debenza del contributo consortile perché non sarebbero state effettuate opere manutentive necessarie tali da comportare un beneficio ai propri terreni ,che anzi i canali di irrigazione sono infestati non solo Da piante ma addirittura da alberi..
Tale tesi non è condivisibile. Il presupposto oggettivo del tributo è dato dalla titolarità del diritto reale, del terreno o fabbricato, agricolo ed extra agricolo. Il presupposto soggettivo è il titolare del diritto reale di proprietà, sia esso soggetto privato o pubblico
La Corte Costituzionale ha chiarito –con sentenza n 188/2018 -che” il contributo consortile è un tributo cd”di scopo” in quanto destinato ad alimentare la “provvista”del Consorzio per eseguire le opere di bonifica,e il beneficio che giustifica l' assoggettamento a contribuzione consortile non è legato con nesso sinallagmatico di corrispettività (al contrario avverrebbe se si trattasse di un canone o di una tariffa )
Per tale ragione secondo l' orientamento giurisprudenziale più recente anche di questo stesso estensore,
l'Ente impositore è esonerato dall'onere della prova sull'effettivo beneficio ,salva la prova contraria da parte del contribuente(avente ad esempio oggetto: danni straripamenti ecc ecc )ex plurimis decisione n
2526/2023Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia del 5 9 2023.
Nella fattispecie:i terreni del contribuente sono ricompresi nel perimetro di contribuenza,il piano di classifica è stato approvato,sono state indicati i criteri di ripartizione delle spese,e il ricorrente,non ha nemmeno enunciato l' esistenza di danni ,quindi il tributo consortile è dovuto.
Per completezza va detto che l'AER e' del tutto estranea alle questioni di merito,per cui può esserne dichiarata la carenza di legittimazione passiva,con compensazione di spese.
In conclusione il ricorso va rigettato ,le spese compensate con l'AER di cui va dichiarata la carenza di legittimazione passiva.
.
Stante la iniziale incertezza e il mutamento dell'orientamento processuale le spese vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.Compensa le spese processuali con l'AER di cui dichiara il difetto di legittimazione passiva .