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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 29/09/2025, n. 990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 990 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 870/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Paola Belvedere Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 870/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Parte_1
Surano del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso lo stesso difensore
RICORRENTE nei confronti di
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Samuela Frigeri del Foro CP_1 di Parma, elettivamente domiciliata presso lo stesso difensore
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: domanda di separazione giudiziale dei coniugi. conclusioni: le parti, depositando note scritte autorizzate, hanno chiesto provvedersi in conformità delle concordate condizioni della loro separazione.
* * *
Con ricorso presentato il 19 marzo 2024 ha chiesto al Tribunale di pronunciare Parte_1 sentenza di separazione da con la quale ha contratto matrimonio in Parma il 3 luglio CP_1
2022, formulando ulteriori domande in ordine all'addebito della separazione, all'attribuzione del godimento della casa familiare, nonché alle contribuzioni economiche destinate al mantenimento della figlia maggiorenne e della moglie convenuta. Per_1
A fondamento della domanda di separazione parte ricorrente ha dedotto la riconducibilità della crisi coniugale ai comportamenti aggressivi della moglie, ai suoi stati d'animo altalenanti e al suo rifiuto di lavorare e di contribuire positivamente all'economia familiare.
Depositando comparsa scritta il 20 settembre 2024, si è costituita ritualmente in giudizio CP_1 aderendo alla domanda di separazione e, allegando una ricostruzione antitetica della crisi coniugale, ha formulato a propria volta domande dissonanti in relazione all'addebito della separazione, al godimento della casa familiare e alle contribuzioni invocate per il mantenimento suo proprio e della figlia maggiorenne.
Prodotte dalle parti le memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c., all'udienza di comparizione tenuta il 22 ottobre 2024 erano sentiti i coniugi i quali escludevano volontà conciliative.
Fallito il tentativo di conciliazione, il giudice delegato, a scioglimento della riserva assunta in pari data, ha adottato provvedimenti temporanei e urgenti con ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c.
Il Collegio ha quindi pronunciato sentenza non definitiva (n. 1373/2024, pubblicata il 29 ottobre 2024) con la quale ha dichiarato la separazione dei coniugi.
Nel corso della prosecuzione del procedimento è stato allegato e documentato il raggiungimento di un accordo su ogni questione accessoria alla separazione suscettibile di controversia.
Con le note scritte autorizzate depositate successivamente le parti hanno precisato le conclusioni chiedendo provvedersi in conformità delle suddette condizioni.
La causa è stata infine trattenuta per la decisione del Collegio.
*****
Preliminarmente ad ogni ulteriore profilo occorre rimarcare il passaggio in giudicato della sentenza n. 1373/2024, pubblicata il 29 ottobre 2024, dichiarativa della separazione dei coniugi.
Tanto premesso, ritiene il Tribunale di dover prendere atto dell'accordo raggiunto tra le parti con riferimento alle ulteriori questioni.
Le condizioni concordate non presentano infatti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
Per altro verso, esse attengono a diritti disponibili di natura patrimoniale, ovvero, nella parte residua, si conformano comunque all'interesse della figlia maggiorenne . Per_1
Tenuto conto della natura necessaria del giudizio e dell'accordo raggiunto anche sotto tale profilo, vanno infine compensate tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Visti gli artt. 473 bis.21 e ss. c.p.c., definitivamente decidendo, preso atto del passaggio in giudicato della sentenza non definitiva (n. 1373/2024, pubblicata il 29 ottobre 2024) dichiarativa della separazione dei coniugi e recependo le conclusioni congiunte delle parti:
- prende atto dell'accordo scritto datato 16 settembre 2025 con il quale le parti hanno convenuto di:
“…1) sull'ASSEGNAZIONE della CASA FAMILIARE:
REVOCARE a far data dal 1.11.2025 l'assegnazione della casa familiare sita in Parma, strada Chiaviche n. 24, a la quale si impegna a rilasciare il detto immobile all'atto della vendita CP_1 dell'abitazione di via delle Gaggie n.37 Parma, in comproprietà con il marito, o al più tardi entro e non oltre il 30 ottobre 2025;
2) SULLA VENDITA dell'ABITAZIONE FAMILIARE (Via delle Gaggie n. 37 Alberi di Vigatto - PR): Le parti intendono concordemente addivenire alla vendita dell'abitazione familiare sita in Alberi di Vigatto (PR) via delle Gaggie n. 37 oggetto di comunione dei beni (atto del 24.7.2007 Dott. rep. 76175) alla signora sorella del ricorrente, ad un prezzo di € Per_2 Persona_3
326.600,00 (trecentoventiseimilaseicento/00) come da perizia versata in atti (cfr DOC 6 allegato a ricorso 8.3.2024). Pt_1
L'immobile è così identificato: NCEU Comune di Parma fg. 15, part. 296, sub. 5, z.c. 6, cat. C/6, cl 4, 32 mq, rendita 122,81; fg. 15 part. 300, zc. 6, cat. A/2, 7 vani, rendita 650,74.
Dal ricavato della vendita il signor riconoscerà alla moglie la somma di € 140.000,00 Pt_1
(centoquarantamila/00) che le verrà consegnata all'atto del rogito.
Le parti concordano che il contratto di vendita dovrà intervenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di emissione della sentenza di separazione.
I coniugi si impegnano a compiere tutti gli atti necessari per addivenire a detto trasferimento e le relative formalità pubbliche, impegnandosi quindi al compimento dell'atto notarile necessario per il trasferimento della proprietà e della titolarità del bene immobile medesimo entro i termini sopra stabiliti.
Le spese notarili di compravendita saranno a esclusivo carico dell'acquirente; la sig. sarà CP_1 esonerata da qualsiasi spesa, tassa e onere relativo al trasferimento della propria quota di proprietà che saranno a carico del sig. o della sorella Parte_1 Per_3
All'atto di vendita dell'immobile verrà estinto il mutuo ipotecario fondiario (n. 801083924,15 Monte Paschi di Siena contratto il 24.7.2007 Notaio rep. 76176, racc. 23747) Persona_4 contratto da gravante sull'immobile sito in Parma, via delle Gaggie n. 37, di cui Parte_1
è terza datrice di ipoteca. CP_1
Fino dalla firma del presente accordo il sig. si accollerà le rate di mutuo residuo Parte_1 espressamente liberando la moglie anche per le rate pregresse.
3) ASPORTO BENI MOBILI DA PARTE DELLA MOGLIE:
Voglia l'ill.mo Tribunale prendere atto che, anche a titolo di scioglimento della comunione, all'atto del rilascio della casa familiare sita in Strada Chiaviche 24 Parma, i coniugi hanno concordato che CP_ la sig. porterà con sé tutti i beni mobili sottoelencati che si trovano nella casa coniugale o nelle CP_ sue pertinenze (trattasi di beni di proprietà della famiglia o di beni acquistati in comunione):
- mobile studio
- tavolini salotto
- lampada arco
- cassapanca
- n. 2 mobiletti salotto
- mobile tv salotto
- servizi piatti e bicchieri
- n° 8 quadri
- Camera matrimoniale: letto, armadio, 2 comodini
- Sala da pranzo: tavolo, 6 sedie, credenza, alzata, mobiletto vetro
- Divano 2 posti
- tinello
- angoliera tinello
- mobile bianco studio
- n° 7 quadri - elettroutensili cucina
- biancheria casa
- un tavolino alto porta TV, 2 pensili e una lavatrice (posti in garage)
- scaffalatura in alluminio dello sgabuzzino
- - camera completa di Arianna
- Oltre al divano, il televisore e la scrivania dello studio . Porterà con sé inoltre una lavatrice e un TV acquistate dopo l'udienza presidenziale
4) CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO:
Voglia il Trib Ill.mo REVOCARE a il contributo al mantenimento mensile di € 1.000,00 da CP_1 parte del signor in quanto la moglie con la somma di euro 140.000,00 Parte_1
(centoquaratamila/00) come corrispettivo ricavato dalla vendita della quota parte della casa familiare in comproprietà con il marito, di via delle Gaggie 37 si ritiene completamente soddisfatta sotto il profilo economico.
Il contributo al mantenimento fissato nei provvedimenti provvisori sarà revocato dal mese di CP_ agosto 2025. Il sig. verserà alla moglie sig. la somma residua per mantenimenti Pt_1 arretrati ma non regolarmente versati per la cifra complessiva di euro 4.000,00= (quattromila) al momento della firma della compravendita.
5) RIDETERMINARE a parziale modifica delle condizioni provvisorie del provvedimento 22 ottobre 2024, a partire dal mese di agosto 2025 la somma che il padre corrisponderà, entro il 10 di ogni mese, alla figlia (maggiorenne ma non economicamente autosufficiente) in euro € 500,00 Per_1
(cinquecento/00); assegno attualmente soggetto a rivalutazione Istat a decorrere dal mese di ottobre 2025.
6) SPESE STRAORDINARIE
DICHIARARE che il padre si farà carico del 90% delle spese straordinarie per la figlia come da protocollo del Tribunale di Parma (che si trascrive per miglior consultazione) e la madre del restante 10% delle stesse.
SPESE STRAORDINARIE EXTRA ASSEGNO, da non concordare preventivamente:
- SPESE MEDICHE da documentare:
• Medicinali prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, coperti dal SSN, ad eccezione dei medicinali da banco;
• Esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante presso strutture pubbliche o private convenzionate erogati dal SSN;
• Trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche e sanitarie in genere, erogate dal SSN;
• tickets sanitari;
• apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva (lenti da vista senza montatura e lenti a contatto), uditiva e protesici (motoria) se prescritti erogati dal SSN;
• interventi chirurgici urgenti e indifferibili presso strutture pubbliche o private erogati dal
SSN;
• cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento per disabilità e/o disturbo specifico, prescritti dal pediatra o dal medico di base, presso strutture pubbliche o private convenzionate;
- SPESE SCOLASTICHE da documentare:
• tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
• libri di testo, anche nel caso di scuola privata, purchè l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
• materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, anche in caso di scuola privata, purchè l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
• dotazione informatica (pc, tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES) o ai disturbi specifici di apprendimento (DSA) del figlio, purché di costo unitario non superiore ad € 150,00;
• le rette per l'asilo nido e per la scuola dell'infanzia presso istituiti pubblici, anche nel caso in cui comprendano il costo della mensa scolastica;
• assicurazione scolastica;
• fondo cassa richiesto dalla scuola;
• gite scolastiche senza pernottamento;
• spese di scuola bus e per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno);
- SPESE EXTRASCOLASTICHE da documentare
• tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro ed indisponibilità di altri familiari;
• baby sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari, salva l'ipotesi in cui fosse già prevista prima della separazione;
• centro ricreativo estivo
• gli ulteriori corsi dopo il primo, sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.), comprese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura;
• ricarica cellulare
SPESE STRAORDINARIE, da concordare preventivamente:
- SPESE MEDICHE da documentare:
• specialistiche non erogate dal SSN o in libera professione;
• Esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari anche non prescritte dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture private o in libera professione non erogati dal SSN;
• Trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche, termali, fisioterapiche e sanitarie in genere, presso strutture private e/o in libera di professione;
• Apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva, uditiva e protesici se prescritti ma non erogati dal SSN;
• Interventi chirurgici in libera professione o in strutture private;
• Visite mediche, trattamenti, terapie e medicinali anche non convenzionali (omeopatia, naturopatia, agopuntura, chiropratica, osteopatia);
• cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento di ausilio al figlio anche in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate;
- SPESE SCOLASTICHE da documentare
• tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
• retta per asilo nido e della scuola di infanzia presso istituti privati, al netto del costo della mensa scolastica;
• gite scolastiche con pernottamento;
• corsi di recupero e lezioni private, previa consultazione degli insegnanti;
• corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero;
• alloggio presso le sedi universitarie, comprese utenze e oneri condominiali;
• corsi privati di lingua straniera.
- SPESE EXTRASCOLASTICHE LUDICHE E SPORTIVE da documentare:
• corsi di musica e strumenti musicali;
• un corso sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.) comprese le spese per attrezzatura ed abbigliamento;
• viaggi e vacanze senza i genitori, soggiorni o stage estivi, di studio, sportivi, viaggi studio all'estero, boyscout;
• attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei);
• acquisto telefonino o altri strumenti informatici (non richiesti dalla scuola/università);
• spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni) auto e moto;
• spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione del figlio, acquistati in accordo;
• acquisto del mezzo di trasporto del figlio;
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore che intende effettuare la spesa, richiederà il consenso all'altro genitore (tramite sms, email, pec) il quale dovrà manifestare per iscritto un motivato dissenso entro 10 giorni dalla richiesta;
in mancanza di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
- Qualunque altra spesa non compresa nell'elencazione sopra riportata – che non s'intende formulata a titolo esaustivo ma solo esemplificativo - dovrà essere previamente concordata.
Rimborso al genitore anticipatario
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, e-mail, fax, pec, whatsapp ecc o qualsiasi altra forma di messaggistica), potrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà tempestivamente al momento dell'esibizione del documento di spesa e comunque non oltre dieci giorni dalla richiesta.
Tutte le spese straordinarie devono essere documentate dal genitore che chiede il rimborso o l'anticipo della quota di spettanza gravante sull'altro genitore.
Le spese mediche, in particolare, dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del codice fiscale della figlia.
In particolare, anche il genitore che non dia il proprio consenso dovrà comunque sostenere la spesa nei seguenti casi:
- quando si tratta di ogni tipo di attività o eventi relativi al tempo libero della figlia che erano già stati concordati prima della presentazione del ricorso
- quando si tratti di cure mediche necessarie, ripetitive già in corso.
DEDUCIBILITÀ FISCALE
La documentazione fiscale deve essere intestata alla figlia ai fini della corretta deducibilità della stessa.
I documenti fiscali di ogni spesa extra assegno sostenuta dovranno, ove possibile, essere intestati alla figlia e periodicamente (entro 30 giorni, in ogni caso, entro la scadenza fiscale o assicurativa) consegnati, in copia, all'altro genitore, ai fini della deducibilità fiscale dal reddito, che opererà nella stessa quota proporzionale della spesa sostenuta.
La deduzione per la figlia a carico seguirà la ripartizione percentuale delle spese straordinarie tra i genitori determinata.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie. CP_ La sig. percepirà per intero l'assegno unico per la figlia . Per_1
7) I coniugi rinunciano espressamente alle reciproche richieste di addebito formulate nei rispettivi atti introduttivi.
8) I coniugi riconoscono e si danno reciprocamente atto che con gli accordi di cui al presente atto hanno regolato e risolto ogni questione patrimoniale, comprese quelle relative alla comunione dei beni e quella de residuo e dichiarano che, subordinatamente all'esatto adempimento dei predetti accordi, nulla avranno a che pretendere a qualsiasi titolo e comunque di rinunciarvi;
CP_
9) la sig. porterà con sé i tre gatti di casa, di cui due (RI e PE) espressamente CP_ registrati in capo alla sig. ed il terzo attualmente ancora non registrato (Winter);
10) I coniugi sin d'ora si impegnano ed obbligano a predisporre e depositare ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, non appena vi saranno i presupposti di legge e quindi entro il 30/10/25, prevedendo espressamente in quella sede le condizioni di cui alla presente separazione sia in ordine al mantenimento ed al concorso nelle spese straordinarie CP_ per la figlia da versare alla sig. quale genitore convivente sia l'obbligo per il signor Per_1 di riconoscere alla moglie una tantum divorzile di € 5.000,00 (cinquemila/00) che verrà Pt_1 erogato in unica soluzione nel mese di dicembre 2025. Spese compensate per il divorzio…”;
- compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Parma il 26 settembre 2025 Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Paola Belvedere Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 870/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Parte_1
Surano del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso lo stesso difensore
RICORRENTE nei confronti di
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Samuela Frigeri del Foro CP_1 di Parma, elettivamente domiciliata presso lo stesso difensore
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero avente per oggetto: domanda di separazione giudiziale dei coniugi. conclusioni: le parti, depositando note scritte autorizzate, hanno chiesto provvedersi in conformità delle concordate condizioni della loro separazione.
* * *
Con ricorso presentato il 19 marzo 2024 ha chiesto al Tribunale di pronunciare Parte_1 sentenza di separazione da con la quale ha contratto matrimonio in Parma il 3 luglio CP_1
2022, formulando ulteriori domande in ordine all'addebito della separazione, all'attribuzione del godimento della casa familiare, nonché alle contribuzioni economiche destinate al mantenimento della figlia maggiorenne e della moglie convenuta. Per_1
A fondamento della domanda di separazione parte ricorrente ha dedotto la riconducibilità della crisi coniugale ai comportamenti aggressivi della moglie, ai suoi stati d'animo altalenanti e al suo rifiuto di lavorare e di contribuire positivamente all'economia familiare.
Depositando comparsa scritta il 20 settembre 2024, si è costituita ritualmente in giudizio CP_1 aderendo alla domanda di separazione e, allegando una ricostruzione antitetica della crisi coniugale, ha formulato a propria volta domande dissonanti in relazione all'addebito della separazione, al godimento della casa familiare e alle contribuzioni invocate per il mantenimento suo proprio e della figlia maggiorenne.
Prodotte dalle parti le memorie ex art. 473 bis.17 c.p.c., all'udienza di comparizione tenuta il 22 ottobre 2024 erano sentiti i coniugi i quali escludevano volontà conciliative.
Fallito il tentativo di conciliazione, il giudice delegato, a scioglimento della riserva assunta in pari data, ha adottato provvedimenti temporanei e urgenti con ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c.
Il Collegio ha quindi pronunciato sentenza non definitiva (n. 1373/2024, pubblicata il 29 ottobre 2024) con la quale ha dichiarato la separazione dei coniugi.
Nel corso della prosecuzione del procedimento è stato allegato e documentato il raggiungimento di un accordo su ogni questione accessoria alla separazione suscettibile di controversia.
Con le note scritte autorizzate depositate successivamente le parti hanno precisato le conclusioni chiedendo provvedersi in conformità delle suddette condizioni.
La causa è stata infine trattenuta per la decisione del Collegio.
*****
Preliminarmente ad ogni ulteriore profilo occorre rimarcare il passaggio in giudicato della sentenza n. 1373/2024, pubblicata il 29 ottobre 2024, dichiarativa della separazione dei coniugi.
Tanto premesso, ritiene il Tribunale di dover prendere atto dell'accordo raggiunto tra le parti con riferimento alle ulteriori questioni.
Le condizioni concordate non presentano infatti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
Per altro verso, esse attengono a diritti disponibili di natura patrimoniale, ovvero, nella parte residua, si conformano comunque all'interesse della figlia maggiorenne . Per_1
Tenuto conto della natura necessaria del giudizio e dell'accordo raggiunto anche sotto tale profilo, vanno infine compensate tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Visti gli artt. 473 bis.21 e ss. c.p.c., definitivamente decidendo, preso atto del passaggio in giudicato della sentenza non definitiva (n. 1373/2024, pubblicata il 29 ottobre 2024) dichiarativa della separazione dei coniugi e recependo le conclusioni congiunte delle parti:
- prende atto dell'accordo scritto datato 16 settembre 2025 con il quale le parti hanno convenuto di:
“…1) sull'ASSEGNAZIONE della CASA FAMILIARE:
REVOCARE a far data dal 1.11.2025 l'assegnazione della casa familiare sita in Parma, strada Chiaviche n. 24, a la quale si impegna a rilasciare il detto immobile all'atto della vendita CP_1 dell'abitazione di via delle Gaggie n.37 Parma, in comproprietà con il marito, o al più tardi entro e non oltre il 30 ottobre 2025;
2) SULLA VENDITA dell'ABITAZIONE FAMILIARE (Via delle Gaggie n. 37 Alberi di Vigatto - PR): Le parti intendono concordemente addivenire alla vendita dell'abitazione familiare sita in Alberi di Vigatto (PR) via delle Gaggie n. 37 oggetto di comunione dei beni (atto del 24.7.2007 Dott. rep. 76175) alla signora sorella del ricorrente, ad un prezzo di € Per_2 Persona_3
326.600,00 (trecentoventiseimilaseicento/00) come da perizia versata in atti (cfr DOC 6 allegato a ricorso 8.3.2024). Pt_1
L'immobile è così identificato: NCEU Comune di Parma fg. 15, part. 296, sub. 5, z.c. 6, cat. C/6, cl 4, 32 mq, rendita 122,81; fg. 15 part. 300, zc. 6, cat. A/2, 7 vani, rendita 650,74.
Dal ricavato della vendita il signor riconoscerà alla moglie la somma di € 140.000,00 Pt_1
(centoquarantamila/00) che le verrà consegnata all'atto del rogito.
Le parti concordano che il contratto di vendita dovrà intervenire entro e non oltre 30 giorni dalla data di emissione della sentenza di separazione.
I coniugi si impegnano a compiere tutti gli atti necessari per addivenire a detto trasferimento e le relative formalità pubbliche, impegnandosi quindi al compimento dell'atto notarile necessario per il trasferimento della proprietà e della titolarità del bene immobile medesimo entro i termini sopra stabiliti.
Le spese notarili di compravendita saranno a esclusivo carico dell'acquirente; la sig. sarà CP_1 esonerata da qualsiasi spesa, tassa e onere relativo al trasferimento della propria quota di proprietà che saranno a carico del sig. o della sorella Parte_1 Per_3
All'atto di vendita dell'immobile verrà estinto il mutuo ipotecario fondiario (n. 801083924,15 Monte Paschi di Siena contratto il 24.7.2007 Notaio rep. 76176, racc. 23747) Persona_4 contratto da gravante sull'immobile sito in Parma, via delle Gaggie n. 37, di cui Parte_1
è terza datrice di ipoteca. CP_1
Fino dalla firma del presente accordo il sig. si accollerà le rate di mutuo residuo Parte_1 espressamente liberando la moglie anche per le rate pregresse.
3) ASPORTO BENI MOBILI DA PARTE DELLA MOGLIE:
Voglia l'ill.mo Tribunale prendere atto che, anche a titolo di scioglimento della comunione, all'atto del rilascio della casa familiare sita in Strada Chiaviche 24 Parma, i coniugi hanno concordato che CP_ la sig. porterà con sé tutti i beni mobili sottoelencati che si trovano nella casa coniugale o nelle CP_ sue pertinenze (trattasi di beni di proprietà della famiglia o di beni acquistati in comunione):
- mobile studio
- tavolini salotto
- lampada arco
- cassapanca
- n. 2 mobiletti salotto
- mobile tv salotto
- servizi piatti e bicchieri
- n° 8 quadri
- Camera matrimoniale: letto, armadio, 2 comodini
- Sala da pranzo: tavolo, 6 sedie, credenza, alzata, mobiletto vetro
- Divano 2 posti
- tinello
- angoliera tinello
- mobile bianco studio
- n° 7 quadri - elettroutensili cucina
- biancheria casa
- un tavolino alto porta TV, 2 pensili e una lavatrice (posti in garage)
- scaffalatura in alluminio dello sgabuzzino
- - camera completa di Arianna
- Oltre al divano, il televisore e la scrivania dello studio . Porterà con sé inoltre una lavatrice e un TV acquistate dopo l'udienza presidenziale
4) CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO:
Voglia il Trib Ill.mo REVOCARE a il contributo al mantenimento mensile di € 1.000,00 da CP_1 parte del signor in quanto la moglie con la somma di euro 140.000,00 Parte_1
(centoquaratamila/00) come corrispettivo ricavato dalla vendita della quota parte della casa familiare in comproprietà con il marito, di via delle Gaggie 37 si ritiene completamente soddisfatta sotto il profilo economico.
Il contributo al mantenimento fissato nei provvedimenti provvisori sarà revocato dal mese di CP_ agosto 2025. Il sig. verserà alla moglie sig. la somma residua per mantenimenti Pt_1 arretrati ma non regolarmente versati per la cifra complessiva di euro 4.000,00= (quattromila) al momento della firma della compravendita.
5) RIDETERMINARE a parziale modifica delle condizioni provvisorie del provvedimento 22 ottobre 2024, a partire dal mese di agosto 2025 la somma che il padre corrisponderà, entro il 10 di ogni mese, alla figlia (maggiorenne ma non economicamente autosufficiente) in euro € 500,00 Per_1
(cinquecento/00); assegno attualmente soggetto a rivalutazione Istat a decorrere dal mese di ottobre 2025.
6) SPESE STRAORDINARIE
DICHIARARE che il padre si farà carico del 90% delle spese straordinarie per la figlia come da protocollo del Tribunale di Parma (che si trascrive per miglior consultazione) e la madre del restante 10% delle stesse.
SPESE STRAORDINARIE EXTRA ASSEGNO, da non concordare preventivamente:
- SPESE MEDICHE da documentare:
• Medicinali prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, coperti dal SSN, ad eccezione dei medicinali da banco;
• Esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante presso strutture pubbliche o private convenzionate erogati dal SSN;
• Trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche e sanitarie in genere, erogate dal SSN;
• tickets sanitari;
• apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva (lenti da vista senza montatura e lenti a contatto), uditiva e protesici (motoria) se prescritti erogati dal SSN;
• interventi chirurgici urgenti e indifferibili presso strutture pubbliche o private erogati dal
SSN;
• cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento per disabilità e/o disturbo specifico, prescritti dal pediatra o dal medico di base, presso strutture pubbliche o private convenzionate;
- SPESE SCOLASTICHE da documentare:
• tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
• libri di testo, anche nel caso di scuola privata, purchè l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
• materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, anche in caso di scuola privata, purchè l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
• dotazione informatica (pc, tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES) o ai disturbi specifici di apprendimento (DSA) del figlio, purché di costo unitario non superiore ad € 150,00;
• le rette per l'asilo nido e per la scuola dell'infanzia presso istituiti pubblici, anche nel caso in cui comprendano il costo della mensa scolastica;
• assicurazione scolastica;
• fondo cassa richiesto dalla scuola;
• gite scolastiche senza pernottamento;
• spese di scuola bus e per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno);
- SPESE EXTRASCOLASTICHE da documentare
• tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro ed indisponibilità di altri familiari;
• baby sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari, salva l'ipotesi in cui fosse già prevista prima della separazione;
• centro ricreativo estivo
• gli ulteriori corsi dopo il primo, sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.), comprese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura;
• ricarica cellulare
SPESE STRAORDINARIE, da concordare preventivamente:
- SPESE MEDICHE da documentare:
• specialistiche non erogate dal SSN o in libera professione;
• Esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari anche non prescritte dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture private o in libera professione non erogati dal SSN;
• Trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche, termali, fisioterapiche e sanitarie in genere, presso strutture private e/o in libera di professione;
• Apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva, uditiva e protesici se prescritti ma non erogati dal SSN;
• Interventi chirurgici in libera professione o in strutture private;
• Visite mediche, trattamenti, terapie e medicinali anche non convenzionali (omeopatia, naturopatia, agopuntura, chiropratica, osteopatia);
• cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento di ausilio al figlio anche in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate;
- SPESE SCOLASTICHE da documentare
• tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
• retta per asilo nido e della scuola di infanzia presso istituti privati, al netto del costo della mensa scolastica;
• gite scolastiche con pernottamento;
• corsi di recupero e lezioni private, previa consultazione degli insegnanti;
• corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero;
• alloggio presso le sedi universitarie, comprese utenze e oneri condominiali;
• corsi privati di lingua straniera.
- SPESE EXTRASCOLASTICHE LUDICHE E SPORTIVE da documentare:
• corsi di musica e strumenti musicali;
• un corso sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.) comprese le spese per attrezzatura ed abbigliamento;
• viaggi e vacanze senza i genitori, soggiorni o stage estivi, di studio, sportivi, viaggi studio all'estero, boyscout;
• attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei);
• acquisto telefonino o altri strumenti informatici (non richiesti dalla scuola/università);
• spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni) auto e moto;
• spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione del figlio, acquistati in accordo;
• acquisto del mezzo di trasporto del figlio;
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore che intende effettuare la spesa, richiederà il consenso all'altro genitore (tramite sms, email, pec) il quale dovrà manifestare per iscritto un motivato dissenso entro 10 giorni dalla richiesta;
in mancanza di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
- Qualunque altra spesa non compresa nell'elencazione sopra riportata – che non s'intende formulata a titolo esaustivo ma solo esemplificativo - dovrà essere previamente concordata.
Rimborso al genitore anticipatario
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, e-mail, fax, pec, whatsapp ecc o qualsiasi altra forma di messaggistica), potrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà tempestivamente al momento dell'esibizione del documento di spesa e comunque non oltre dieci giorni dalla richiesta.
Tutte le spese straordinarie devono essere documentate dal genitore che chiede il rimborso o l'anticipo della quota di spettanza gravante sull'altro genitore.
Le spese mediche, in particolare, dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del codice fiscale della figlia.
In particolare, anche il genitore che non dia il proprio consenso dovrà comunque sostenere la spesa nei seguenti casi:
- quando si tratta di ogni tipo di attività o eventi relativi al tempo libero della figlia che erano già stati concordati prima della presentazione del ricorso
- quando si tratti di cure mediche necessarie, ripetitive già in corso.
DEDUCIBILITÀ FISCALE
La documentazione fiscale deve essere intestata alla figlia ai fini della corretta deducibilità della stessa.
I documenti fiscali di ogni spesa extra assegno sostenuta dovranno, ove possibile, essere intestati alla figlia e periodicamente (entro 30 giorni, in ogni caso, entro la scadenza fiscale o assicurativa) consegnati, in copia, all'altro genitore, ai fini della deducibilità fiscale dal reddito, che opererà nella stessa quota proporzionale della spesa sostenuta.
La deduzione per la figlia a carico seguirà la ripartizione percentuale delle spese straordinarie tra i genitori determinata.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie. CP_ La sig. percepirà per intero l'assegno unico per la figlia . Per_1
7) I coniugi rinunciano espressamente alle reciproche richieste di addebito formulate nei rispettivi atti introduttivi.
8) I coniugi riconoscono e si danno reciprocamente atto che con gli accordi di cui al presente atto hanno regolato e risolto ogni questione patrimoniale, comprese quelle relative alla comunione dei beni e quella de residuo e dichiarano che, subordinatamente all'esatto adempimento dei predetti accordi, nulla avranno a che pretendere a qualsiasi titolo e comunque di rinunciarvi;
CP_
9) la sig. porterà con sé i tre gatti di casa, di cui due (RI e PE) espressamente CP_ registrati in capo alla sig. ed il terzo attualmente ancora non registrato (Winter);
10) I coniugi sin d'ora si impegnano ed obbligano a predisporre e depositare ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, non appena vi saranno i presupposti di legge e quindi entro il 30/10/25, prevedendo espressamente in quella sede le condizioni di cui alla presente separazione sia in ordine al mantenimento ed al concorso nelle spese straordinarie CP_ per la figlia da versare alla sig. quale genitore convivente sia l'obbligo per il signor Per_1 di riconoscere alla moglie una tantum divorzile di € 5.000,00 (cinquemila/00) che verrà Pt_1 erogato in unica soluzione nel mese di dicembre 2025. Spese compensate per il divorzio…”;
- compensa tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Parma il 26 settembre 2025 Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto