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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 13/11/2025, n. 1602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1602 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
Il Giudice Istruttore in funzione di Giudice monocratico, Dott. Massimiliano De Giovanni, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta a ruolo al numero 3403/2022 del Ruolo Generale avente ad oggetto:
Risarcimento danni, da sinistro stradale,
promossa da:
C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1
con l'avv. Pierluigi Vinci
ATTORE
contro
C.F. Controparte_1 CodiceFiscale_2
contumace
.F. e P. I.V.A. Controparte_2 P.IVA_1
con l'avv. Valerio Sorrentino
CONVENUTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'ATTORE:
Voglia l'On.le Tribunale adito e – per quanto di sua competenza, l'Ill.mo Giudice Istruttore –
disattesa ogni contraria richiesta, provvedere come segue:
- Nel merito, in via principale.
1 Accertata e dichiarata ai sensi degli artt. 590 c.p., 2043 e 2054 c.c. la colpa esclusiva della Sig.ra nella causazione del sinistro di cui è in narrativa, quale proprietaria e conducente Controparte_1
dell'autovettura FIAT PUNTO tg CV890KK assicurata con Controparte_2
condannare in solido la proprietaria e la CO assicurativa, quest'ultima anche ai sensi
[...]
dell'art. 18 della Legge 990/1969, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali, non patrimoniali e di qualsivoglia altro titolo e/o natura subiti e subendi dall'odierno attore Parte_1
quantificati allo stato complessivamente in € 31.034,42 (diconsi Euro trentunomilatrentaquattro//42)
S.E.&O., somma calcolata già al netto degli acconti medio tempore intervenuti, oppure in quelle diverse somme maggiori o minori che emergeranno dalle risultanze del presente giudizio, somme comunque da maggiorarsi per rivalutazione monetaria ed interessi ed interessi compensativi dovuti dal responsabile (ex art. 1219 c.c.) calcolati al saggio e sul montante stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. 1712/1995), dal dovuto sino al saldo;
condannare le convenute in solido per c.d. lite temeraria ex art. 96 c.p.c.;
- In ogni caso.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari riguardanti anche la fase ante-causam.
- In via istruttoria.
- Si reiterano in questa sede le istanze istruttorie formulate nella Memoria ex art. 183 co. VI n. 2
c.p.c. e non ammesse.
I)- PROVA ORALE PER TESTI
Si chiede venga ammessa la prova orale per testimoni sui capitoli di seguito articolati volti a confermare o comunque provare le seguenti circostanze fattuali qui di seguito partitamente indicate.
Sulle circostanze relative ai danni subiti dalla vettura di rilevanza storica UM TR3A Sport,
targata ET408LV e sulle relative modalità e tempistiche delle riparazioni eseguite presso la
Parte_2
2 1- Vero che in data 31.05.2019 il sig. stava percorrendo la Strada Marosticana Parte_1
nel Comune di Vicenza (VI), con direzione Vicenza – Bassano del Grappa, a bordo della automobile d'epoca UM TR3A Sport, targata ET408LV, di sua proprietà, quando, fermo al semaforo, veniva tamponato dal veicolo FIAT Punto, targato CV890KK?
2- Vero che, nelle circostanze di tempo e luogo che precedono, il veicolo UM TR3A Sport,
targato ET408LV, a seguito del tamponamento di cui al capitolo che precede veniva sospinto conto la vettura incolonnata davanti allo stesso?
3- Vero che a seguito degli impatti di cui sopra la UM riportava danni sia alla parte Pt_3
posteriore che alla parte anteriore?
4- Vero che, come emerge dalla Carta di circolazione sub doc.to 15 fasc. attoreo che si rammostra,
la vettura UM TR3A Sport è certificata “veicolo di interesse storico e collezionistico iscritto al n. 116974 ASI23/09/13 del registro ASI”?
5- Vero che la vettura UM TR3A veniva portata per eseguire le riparazioni dei danni subiti a seguito del sinistro del 31.05.2019 presso la di Parte_4 Parte_2
6- Vero che le riparazioni ed i lavori effettuati nella circostanza dalla sono quelli Parte_2
descritti e quantificati nei documenti fiscali sud doc. 16 – fattura n. 768/2020 del 06.10.2020 e doc.to 17 – fattura n. 1016 del 14.12.2020 che si rammostrano nel fascicolo attoreo?
7- Vero che i danni materiali dell'autovettura come risultanti dalle fatture emesse dalla Parte_2
sub docc.ti 16 e 17 fasc. attoreo e di cui al capitolo che precede ammontano ad € 34.988,65?
[...]
8- Vero che i danni materiali riportati dalla vettura UM TR3A Sport provocati dall'incidente stradale del 31.05.2019 ammontano ad € 26.800,01 ossia all'importo di cui alla fattura n. 768/2020
del 06.10.2020 come da doc.to 16 fasc. attoreo che si rammostra?
9- Vero che i lavori effettuati sulla vettura UM TR3A Sport dalla descritti Parte_2
nella fattura sub. doc. 17 fasc. attoreo per € 8.188,64 sono relativi a interventi di miglioria, come
3 precisato nella relazione del Tecnico Sig. sub doc.to 18 fasc. attoreo che si Persona_1
rammostra?
10- Vero che, in conseguenza dei danni riportati dal veicolo di rilevanza storica a seguito del sinistro del 31.05.2019 e delle opere di riparazione eseguite in particolare sulla carrozzeria, la vettura di interesse storico UM TR3A Sport ha subito una svalutazione del valore del mezzo come descritto nel doc.to 18 fasc. attoreo che si rammostra?
11- Vero che il fattore di cui al capitolo che precede incide sul valore di mercato di un'auto d'epoca e da collezionismo come la UM TR3A di cui è causa?
12- Vero che per i lavori di riparazione effettuati sulla vettura UM TR3A Sport sono stati necessari gg. 45 di fermo tecnico?
13- Vero che per le ore di manodopera occorse per le opere di riparazione della UM TR3A
Sport riportate nella fattura n. 768/2020 del 06.10.2020 la (sub. doc.to 16 fasc. Parte_2
attoreo) ha quantificato un costo di € 52,00 all'ora (oltre IVA)?
14- Vero che tale importo rientra nel range previsto dalle tariffe applicate a livello nazionale del settore carrozzerie come da documento che, a titolo esemplificativo, si rammostra (doc.to 26)?
15- Vero che, in conseguenza del sinistro di cui è causa, il sig. ha dovuto effettuare la Pt_1
ripunzonatura del numero del telaio, come si evince dalla Carta di circolazione sub doc.to 19 fasc.
attoreo, con un costo di € 426,00 come da doc.to 20 fasc. attoreo che si rammostra?
16- Vero che le varie fasi dei lavori di riparazione della vettura UM TR3A Sport, dall'inizio alla fine, effettuati presso la sono stati seguiti dal Sig. Parte_2 Pt_2 Parte_5
, quale Perito e Esperto di auto d'epoca iscritto al nr. VI 1149 della C.C.I.A.A. di Vicenza
[...]
nonché quale Commissario Tecnico di Club Federato A.S.I. nr. 20 Circolo Veneto Auto e Moto
d'Epoca?
17- Dica il teste se conferma il contenuto del doc.to 18 che si rammostra.
4 18- Vero che il perito incaricato da e che ha personalmente seguito i Controparte_2
lavori di riparazione sulla vettura UM TR3A Sport è il Sig. di Vicenza dello Tes_1
Cont studio peritale ?
19- Vero che il Perito assicurativo dello Studio Associato C.P.A. di Vicenza incaricato Tes_1
da si è recato più volte durante le varie fasi di riparazione del veicolo Controparte_2
di cui è causa presso la di confrontandosi con il riparatore Sig. Parte_2 Pt_2 CP_4
e scattando anche numerose fotografie della vettura incidentata?
[...]
20- Vero che il Perito assicurativo ha concordato con il Sig. Tes_1 Controparte_5
le ore di lavoro necessarie per ripristinare l'originalità estetica e telaistica della
[...]
suddetta vettura dai danni direttamente causati dall'incidente?
21- Vero che il perito ha concordato col titolare della , alla fine dei Tes_1 Parte_2
lavori effettuati sulla vettura UM TR3A Sport, l'importo delle riparazioni conseguenti all'incidente di cui è causa in € 26.800,00 oltre svalutazione del mezzo e fermo tecnico?
22- Vero che la compagnia ha inviato allo studio legale Vinci, che Controparte_2
assiste il sig. sin dalla fase stragiudiziale, la mail datata 04.06.2019 nella quale comunicava Pt_1
di aver incaricato il perito di Vicenza per effettuare gli accertamenti tecnico- peritali Tes_1
sulla vettura di cui è causa come da doc.to 21 fasc. attoreo che si rammostra?
Tes 23- Vero che lo studio legale Vinci ha contattato il perito per avere informazioni sulle tempistiche della perizia e sul deposito della stessa?
24- Dica il teste se durante tutte le trattative durante la fase stragiudiziale del sinistro ha avuto contatti con diverso perito indicato dalla compagnia ovvero se è stato comunicato allo studio legale
Vinci altro nominativo di perito cui interfacciarsi.
25- Vero che Lei ha ricevuto l'incarico dalla compagnia di di periziare CP_2 CP_2
presso la la UM TR3A Sport di cui è causa? Parte_2 Parte_2
5 26- Vero che Lei si è recato in più circostanze presso la la UM Parte_2
TR3A Sport di cui è causa per seguire le fasi di riparazione anche attraverso fotografie del mezzo di cui è causa?
27- Vero che Lei, terminato l'incarico peritale, ha consegnato a la perizia Controparte_2
tecnico/valutativa da Lei stesso redatta sulla vettura di cui è causa?
28- Dica il teste se è vero o meno che gli è stato revocato l'incarico peritale di cui sopra da
. CP_2
29- Dica il teste se la perizia sub. doc.to 1 fasc. parte convenuta è quella da lui redatta.
Su tali capitoli si chiede vengano sentiti come testi:
- Email_1
- Parte_5
Tes
- Romano
- Testimone_2
*****
II)- INTEGRAZIONE E/O CHIAMATA A CHIARIMENTI DEL CTU ING. BUSO PER LA
PERIZIA ESTIMATIVA DEI DANNI AUTO DANNI AUTO
Per le motivazioni espresse in sede di udienza del 17.04.2024 e qui reiterate in modo più esplicito,
si chiede che l'adito Giudice – previa ammissione ed escussione della prova orale innanzi articolata coi testi ivi indicati – Voglia accogliere la richiesta di integrazione della perizia redatta dal CTU
Ing. e/o della chiamata a chiarimenti del medesimo CTU sulla scorta delle risultanze che Per_2
emergeranno dalle dichiarazioni dei soggetti chiamati a deporre sulle circostanze inerenti proprio le fasi ai primi esami dei danni subiti dalla vettura di rilevanza storica UM TR3A Sport, targata
ET408LV e sulle relative modalità e tempistiche delle riparazioni eseguite presso la Parte_2
di
[...] Parte_2
6 PER LA CONVENUTA Controparte_2
IN VIA PRINCIPALE
1) Rigettarsi tutte le domande risarcitorie promosse dall'attore per i motivi indicati in narrativa,
dichiarandosi quindi che il danno è già stato integralmente risarcito con il versamento da parte della comparente compagnia assicurativa delle somme di euro 15.000,00 a fronte dei danni cagionati al veicolo attoreo e di euro 2.805,06 a titolo di danno alla persona.
2) Con vittoria di spese e compensi professionali.
IN VIA SUBORDINATA
Diminuirsi in ogni caso la determinazione giudiziale del danno subito, in conformità delle risultanze peritali in corso di causa.
* * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. GLI ANTEFATTI E LE VICENDE PROCESSUALI
Con atto di citazione del 13.6.2022 conveniva in giudizio avanti l'intestato Parte_1
Tribunale e la sua compagnia assicurativa per la responsabilità civile auto Controparte_1 [...]
esponendo in fatto quanto segue: Controparte_2
- “Il giorno 31.05.2019, verso le ore 19.30 [...] stava percorrendo la Strada Marosticana nel
Comune di Vicenza (VI), con direzione Vicenza – Bassano del Grappa, a bordo della automobile
d'epoca UM TR3A Sport, targata ET408LV, di sua proprietà, quando, fermo al semaforo
collocato all'altezza del civico 341 circa, veniva tamponato dal veicolo FIAT Punto, targato
CV890KK, e condotto dalla proprietaria – sig.ra ”; Controparte_1
- a bordo della vettura, in qualità di terza trasportata, vi era anche sua moglie, Persona_3
- in conseguenza del sinistro “il veicolo UM TR3A Sport, targato ET408LV, riportava ingenti
danni in quanto, a causa dell'urto ricevuto dalla FIAT PUNTO, veniva sbalzata contro la vettura
7 che la precedeva” e “Lo stesso conducente sig. subiva lesioni personali per le quali si Pt_1
recava al Pronto Soccorso dell'Ospedale San Bortolo di Vicenza dove gli veniva diagnosticata una
dorsalgia/lombalgia ed una prognosi di 10 giorni”
- la CO assicurativa, anche dopo l'intervento formale del legale dell'attore, corrispondeva complessivi € 15.000,00 per i danni subiti dal veicolo e complessivi € 2.805,06 per le lesioni fisiche dallo stesso patite;
- in data 1.2.2021 il legale dell'attore avanzava formale richiesta di accesso agli atti volta ad ottenere copia della perizia effettuata sul veicolo incidentato da parte del tecnico fiduciario della
CO assicurativa, la quale in risposta trasmetteva una perizia che lo stesso patrocinio
“contestava immediatamente in quanto atto palesemente ed assolutamente carente dei requisiti
basilari, sia riguardanti la vettura oggetto delle verifiche sia la sottoscrizione del perito”;
- successivamente, veniva inviata una proposta alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita alla CO assicuratrice, che questa respingeva.
In diritto, sotto il profilo dell'an debeatur l'attore deduceva l'esclusiva responsabilità di CP_1
nella causazione del sinistro mentre sotto quello del quantum sosteneva che:
[...]
A) quanto ai danni materiali riportati dall'autovettura, “E' opportuno, sin da subito, inquadrare
il caso specifico segnalando che trattasi di automobile d'epoca da collezione: come emerge
dalla Carta di circolazione, infatti, la UM TR3A Sport è testualmente individuata quale
“veicolo di interesse storico e collezionistico iscritto al n. 116974 ASI23/09/13 del registro
ASI”; questi “sono stati oggetto di riparazione effettuata presso la di Parte_4
di Dueville (VI), carrozzeria di provata esperienza e professionalità, come Pt_2
dettagliatamente riportati e quantificati nei documenti fiscali regolarmente emessi
all'Istante (doc. 16 – fattura n. 768/2020 del 06.10.2020; doc.to 17 – fattura n. 1016 del
14.12.2020 ) [...] ammontano ad € 34.988,65 complessivi, di cui, tuttavia, Parte_2
8 risultano essere imputabili ed in nesso eziologico con l'incidente stradale de quo solo €
26.800,01 relativi alla fattura n. 768/2020 del 06.10.2020, mentre le altre opere effettuate
sulla vettura e pari ad € 8.188,64 esulano dagli interventi necessari, configuranti essi delle
“migliorie” [...] da siffatta somma di € 26.800,01 vanno dedotti gli acconti già versati dalla
CO medio tempore a titolo di danni al veicolo, rispettivamente pari ad € 2.000,00
ed € 13.000,00 (cfr. doc.to 6), per un residuo avere di € 11.800,00”; a tale importo vanno aggiunti, “attesa la particolarità del mezzo incidentato”, € 8.000,00 per la svalutazione del valore del veicolo storico, € 1.600,00 per il fermo tecnico quantificato in 45 giorni lavorativi ed € 426,00 per la ripunzonatura del telaio. Evidenziava, inoltre, che “il Perito assicurativo
che ha seguito tutto il processo di lavorazione sulla vettura del Sig. , passo passo e Pt_1
scattando innumerevoli fotografie, interfacciandosi anche con il perito di parte , è Per_1
il Perito dello Studio Associato C.P.A. di Vicenza per la ” e che Tes_1 CP_2
Tes
“Tuttavia, di tale relazione redatta dal perito non vi è traccia né la Controparte_6
l'ha poi esibita, pur a fronte della formale richiesta di accesso agli atti avanzata da
[...]
codesto ”, rilevando “ancora una volta la mala gestio della Parte_6 [...]
nella trattazione e gestione della pratica”; Controparte_2
B) quanto ai danni alla persona, “a seguito delle lesioni di cui al sinistro de quo, ha riportato
postumi che sono stati accertati in sede di valutazione medico legale da parte del CTP dott.
di Vicenza”, il quale aveva attestato “che il Sig. ha subito un danno Per_4 Pt_1
biologico permanente, temporaneo e totale nei seguenti termini:
Danno biologico di natura permanente in 4%;
Danno biologico di natura temporanea in 10 gg. al 75%;
Danno biologico di natura temporanea in 20 gg. al 50%;
Danno biologico di natura temporanea in 30 gg. al 25%”
9 per cui la liquidazione del danno doveva attestarsi sugli € 6.310,81.
A ciò doveva aggiungersi il danno per inabilità lavorativa di 30 giorni al 100% e 30 giorni al 50% ,
“considerato che il sig. è un imprenditore ed ha un ruolo attivo nella parte produttiva della Pt_1
sua azienda – MAXIORO S.n.c. [...] e – come da normativa in materia – si attinge dalla
dichiarazione avente reddito più elevato (dichiarazione 2018 per redditi 2017) laddove si desume
che nell'anno 2017 il Sig. ha riportato la quota parte a lui spettante del 60% del reddito Pt_1
della MAXIORO che nel suo totale (reddito fiscale della società) Controparte_7
era pari ad Euro 77.092,00 di cui il 60% (quota socio ) per totali Euro 46.225,00 Parte_1
di reddito fiscale riportato dalla Società. Ne consegue che il parametro di riferimento per effettuare
il calcolo dell'inabilità lavorativa residuata all'odierno attore come valutata dal CTP Dott.
è l'importo di Euro 46.225,00”. Per_4
Concludeva pertanto chiedendo venisse accertata e dichiarata la colpa esclusiva di CP_1
nella causazione del sinistro con conseguente condanna di quest'ultima, in solido con la
[...]
propria CO assicurativa, al risarcimento dei danni patrimoniali (per complessivi €
21.826,00) e non patrimoniali (per complessivi € 9.208,42) subiti per complessivi € 31.034,42, già
al netto degli acconti ricevuti e da maggiorarsi con rivalutazione monetaria ed interessi legali.
Con comparsa di costituzione e risposta del 12.10.2022 la Controparte_2
si costituiva ritualmente in giudizio, chiedendo il rigetto delle domande risarcitorie avanzate dall'attore, in relazione alle quali riteneva che il danno fosse già stato integralmente risarcito mediante la corresponsione dell'importo di € 15.000,00 per i danni cagionati al veicolo attoreo e di
€ 2.805,06 per il danno alla persona.
Con riferimento alla domanda risarcitoria relativa ai danni riportati dal veicolo contestava le voci indicate nella fattura di riparazione, rilevava che “i danni eziologicamente collegati con il sinistro
de quo ammontano ad euro 13.852,00” ed evidenziava che “per quanto concerne la presunta
10 svalutazione, [...] come ammette anche il perito attoreo, (doc. 18 ctp), il Parte_5
veicolo al momento del sinistro non risultava affatto iscritto all'ASI”, giungendo ad affermare che non vi era alcuna svalutazione del veicolo.
Contestava inoltre il danno da fermo tecnico rilevando che l'attore non ne aveva fornito prova come pure non aveva fatto in relazione alla spesa per la ripunzonatura.
Con riguardo al danno per lesioni personali riteneva che l'importo versato all'attore fosse esaustivo di ogni pretesa risarcitoria e rilevava come la diminuzione della capacità lavorativa dedotta ex
adverso non potesse essere ricondotta al sinistro.
Alla prima udienza di comparizione tenutasi il 3.11.2022 veniva dichiarata la contumacia di CP_1
.
[...]
La causa veniva quindi istruita mediante l'assunzione, all'udienza dell'8.6.2023, delle testi di parte attrice e nonché attraverso CTU medico legale, per cui Persona_3 Testimone_3
veniva incaricato il dott. il quale provvedeva a depositare il proprio elaborato il Persona_5
19.3.2024, e CTU relativa ai danni riportati dal veicolo, per cui veniva incarico il perito Per_6
il quale anch'esso depositava la propria relazione il 19.3.2024.
[...]
La causa veniva così rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 15.5.2025,
all'esito della quale il Giudice assegnava i termini ex art. 190 c.p.c. e la assumeva in decisione.
2. LA DECISIONE
Appare innanzitutto pacifico che la presente causa verte esclusivamente sul quantum debeatur,
risultando non contestato il profilo dell'an e, dunque l'esclusiva responsabilità del veicolo Fiat
Punto, targa CV890KK, condotto dalla proprietaria , nella causazione del sinistro Controparte_1
avvenuto in data 31.5.2019 in danno dell'automobile d'epoca UM TR3A Sport, targa
ET408LV, di proprietà dell'attore e di quest'ultimo personalmente.
11 Quanto allora ai danni riportati dalla vettura deve anzitutto farsi riferimento alla perizia tecnica redatta dal CTU, per. ind. , la quale è apparsa chiara, dettagliata e tecnicamente ben Persona_6
argomentata.
Va pertanto sin da subito respinta la richiesta avanzata dall'attore di integrazione e chiamata a chiarimenti del CTU, il quale ha in realtà risposto in modo completo a tutti i quesiti posti,
provvedendo a redigere una perizia che si dimostra esaustiva e priva di lacune.
Venendo al merito, al CTU fu chiesto di rispondere ai seguenti quesiti: “accerti la natura e Per_2
l'entità dei danni riportati, a seguito dell'incidente stradale subito dal Sig. in Parte_1
data 31.05.2019, dalla vettura d'epoca UM TR3A Sport, targata ET408LV, di sua proprietà;
determini lo stato di conservazione del veicolo ante sinistro, le ore di manodopera necessitate per i
lavori di riparazione sia di parte meccanica che di parte estetica, anche per l'indebolimento
strutturale dei lamierati a causa della variazione della struttura molecolare dei materiali sottoposti
a trattamento;
quantifichi il costo dei lavori di riparazione (pezzi + manodopera) e l'ammontare
complessivo dei danni, anche per il fermo tecnico necessitato per le suddette opere;
indichi
l'ammontare della svalutazione del valore economico del veicolo storico/collezionistico a seguito
dei danni subiti nell'incidente de quo”.
Quanto al primo quesito, relativo alla natura e all'entità dei danni riportati dal veicolo, il CTU ne ha fornito compiuta descrizione, corredata da dossier fotografico, alle pagine da 16 a 30 della relazione, con la precisazione che “Si ritiene fondamentale premettere le seguenti considerazioni
relativamente all'esecuzione degli interventi di riparazione e ripristino di autovetture realizzate in
tempi lontani e non di serie come si intende attualmente. Le autovetture, come quella oggetto del
presente accertamento, venivano prodotte oltre 60/70 anni or sono. Molte parti di queste come i
cofani, passaruota, parafanghi carenature laterali, posteriori ed anteriori venivano costituite
mediante sagomatura manuale o con macchinari rudimentali, non stampaggio come si usa per le
12 autovetture attuali. Le operazioni di finitura venivano eseguite martellando con maestria le lamiere
al fine di arrotondare nel modo più omogeneo possibile le superfici. Da qui la denominazione degli
operatori “batti lamiera”. Una volta sagomate venivano ricoperte con stucchi e quando questi
erano asciutti ed induriti venivano levigati, sempre a mano, in modo da ottenere le superfici
rotondeggianti e lisce idonee ad accogliere la successiva e definitiva verniciatura. Anche in questo
caso le parti danneggiate, dopo essere state smontate dal veicolo, hanno dovuto essere pulite dalla
vecchia vernice e dalle croste conseguenti all'urto, rimodellate mediante operazione di “batti
lamiera“ come di seguito illustrato mediante le immagini prodotte dalla resistente” (v. pagg. 22 e
23 CTU).
Quanto al secondo quesito, relativo allo stato di conservazione del veicolo ante sinistro il CTU ha affermato che “si possono trarre valutazioni soltanto dalla documentazione fotografica prodotta in
atti. Questa permette di riferire che, per quanto riguarda la condizione estetica, il veicolo fosse in
buone condizioni, ovviamente compatibilmente con la vetustà dello stesso” (v. pag. 30 CTU).
Tanto stabilito in ordine alla natura ed entità dei danni riportati dal veicolo e in merito al suo stato di conservazione ante sinistro, nel rispondere al terzo quesito volto ad ottenere la quantificazione del costo dei lavori di riparazione, il CTU dà atto che “sostanzialmente il tema del contendere e
delle divergenze di opinioni tra le parti sia esclusivamente la quantità della manodopera. Nello
specifico quelle indicate nella fattura della carrozzeria (all. 9) sono 350 ore mentre quelle Pt_2
riportate sulla perizia di stima (all. 4), tra l'altro come già sottolineato anonima, sono 155 ore” e che “si è riflettuto e dibattuto nel corso della riunione peritale convenendo che effettivamente le ore
indicate in fattura siano corrispondenti in parte a quelle afferenti alle riparazioni conseguenti al
sinistro mentre una parte di queste, cogliendo l'occasione del caso, siano state rivolte alla
realizzazione di un restauro completo”.
13 Poi il CTU ha affermato che “i tempi della stessa si possono ritenere rivalutati in 202 / 217 ore” e,
dopo una prima determinazione in 200 ore, a seguito delle osservazioni del tecnico di parte attorea,
ha ritenuto di “coerentemente riconsiderare ed ammettere l'entità della manodopera in 210 ore” (v.
pagg. 31 e 39 CTU).
Tenuto anche debitamente conto della documentazione fiscale dimessa in atti da parte dell'attore, il
CTU quantificava come segue il costo dei lavori della riparazione effettuata “specificatamente
relativa ai danni occorsi nel sinistro”:
Ulteriore voce di danno invocata dall'attore è quella da fermo tecnico, quantificato in € 1.600,00,
che il CTU (“Fermo restando l'aspetto giuridico, relativo al riconoscimento o meno del Per_2
danno per fermo tecnico sul quale lo scrivente non è chiamato ad esprimersi”; v. pag. 36 CTU) ha rideterminato in € 520,00, calcolati moltiplicando il rimborso per il noleggio di un'autovettura di
14 media cilindrata pari ad € 20,00 al giorno per 26 giorni di fermo tecnico derivanti dalle 210 ore di manodopera riconosciute.
Ora, in relazione a tale voce di danno, però, la giurisprudenza di legittimità si è così espressa: “Il
danno da fermo tecnico di veicolo non è “in re ipsa”, ma dev'essere provato, non identificandosi
con la mera indisponibilità, totale o parziale, del mezzo, ma concretandosi nella dimostrazione
della spesa sostenuta per procacciarsi un veicolo sostitutivo, ovvero della perdita di proventi subita
per il suo mancato o diminuito uso, pregiudizi causalmente riconducibili all'illecito o
all'inadempimento in base al ragionamento presuntivo” (Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 32946 del
17.12.2024).
Nel caso di specie, deve pertanto rigettarsi la richiesta di risarcimento di tale voce di danno avanzata da parte dell'attore, non avendo questi saputo dimostrare concretamente il danno invocato,
ed avendo egli solo dedotto “la mera indisponibilità” del veicolo (v. pag. 5 citazione: (“considerato
che nei mesi di agosto e settembre 2020 il sig. ha dovuto rinunciare – a causa della Pt_1
indisponibilità della sua vettura –alle uscite in strada nei fine settimana (quando è d'uso utilizzare
una tale tipologia d'auto) oltre che a prender parte ai raduni di auto storiche, quantomeno deve
essere riconosciuta tale voce di danno calcolata sui week end dei due mesi interessati: quindi, 2 gg
x 8 fine settimana = 16 gg per l'importo di € 100,00 / die”), che la Cassazione - come si è appena visto - ha ritenuto non sufficiente ai fini risarcitori.
Con riferimento al quarto e ultimo quesito relativo alla “svalutazione del valore economico del
veicolo storico/collezionistico a seguito dei danni subiti”, il CTU ha svolto le seguenti Per_2
premesse: “per le valutazioni delle autovetture di interesse storico e collezionistico ci si riferisce
generalmente alle specifiche pubblicazioni di Quattroruote nelle pubblicazioni quali
“Ruoteclassiche”. Il consulente ricorrente ha prodotto con la propria memoria (All. 5) copia delle
pagine della suddetta pubblicazione dalle quali si evincono i criteri di attribuzione dei valori come
15 segue: La sigla “A+” definisce: “Veicolo conservato in perfetto stato o totalmente restaurato (con
documentazione completa che ne attesti il ripristino), in condizioni pari al nuovo. Preferibilmente
dotato di documentazione e targa originali e con certificazione di un ente riconosciuto. Per veicoli
più anziani la perfetta conservazione può portare a valutazioni ancora superiori, da formulare caso
per caso.” Per l'autovettura in fascia “A+” la quotazione è di 54.000,00 € La sigla “A” definisce:
“Veicolo in perfetta efficienza o parzialmente restaurato e comunque in ottime condizioni, sia per
le parti ripristinate sia per quelle originali.” Per l'autovettura in fascia “A” le tabelle non
riportano la specifica quotazione ma in questo caso si può sostenere che la valutazione possa
ritenersi congrua collocandola intermedia tra la fascia “A+” ed “AB” e pertanto assegnandone il
valore di 47.000,00 € La sigla “AB” definisce: “Veicolo in buono stato (quotazione di riferimento)
con manutenzione regolare e costante, anche con restauro da qualche anno.” Per l'autovettura in
fascia “AB” la quotazione è di 40.000,00 € Poiché agli atti non risulta documentazione,
certificazione e/o perizie tecniche né sono stati prodotti documenti e targhe originali si ritiene
incoerente l'assegnazione della classificazione “A+”. La documentazione fotografica prodotta
dalla ricorrente nel corso del presente accertamento con le proprie memorie (All. 5) rivela la
buona conservazione dell'autovettura e sebbene, considerata la vetustà, sia stata sottoposta a
precedenti restauri si può riconoscere che potesse essere collocata nella classificazione “A”
Ciò detto, il perito ha ritenuto che “l'autovettura a seguito del presente restauro possa mantenere
la collocazione nella fascia “A” riconoscendone il valore di 47.000,00 €” e che “Per effetto della
ripunzonatura del telaio e dell'indicazione sulla carta di circolazione della causa “danneggiato a
seguito sinistro” l'autovettura subirà una intrinseca svalutazione”, giungendo alla conclusione che:
“Considerato che l'entità del sinistro è documentabile e dimostrabile che lo stesso non ha prodotto
danni strutturali tali da compromettere successivamente l'autovettura si ritiene ammissibile
riconoscere una svalutazione di 3.000,00 €” (v. pagg. 36 e 37 CTU).
16 Riassumendo, l'importo complessivo che la CO assicurativa dovrebbe pagare all'attore a risarcimento dei danni materiali subiti dal veicolo in conseguenza del sinistro è pari ad € 6.409,43,
risultanti dalla somma algebrica degli € 18.409,43 dovuti per la riparazione del veicolo e degli €
3.000,00 dovuti per la svalutazione del valore dello stesso (€ 21.409,43), a cui sono stati detratti gli
€ 15.000,00 già corrisposti per il medesimo titolo, a cui andranno applicati interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo.
***
E' il caso di aggiungere che non va accolta la richiesta formulata dall'attore di rimessione della causa in istruttoria onde consentire l'introduzione della prova per testi sui capitoli da 1 a 29, già
ritenuti inammissibili con l'ordinanza del 15.5.2023, e ciò poiché tali capitoli sono relativi ai danni materiali subiti dal veicolo, per l'accertamento e la quantificazione dei quali si è già espletata la
CTU affidata al per. ind. Per_2
Si osserva poi come in comparsa conclusionale l'attore ponga l'accento, ritenendoli “due dati
oggettivi”, su “La fattura di riparazioni emessa dalla carrozzeria per complessivi euro Pt_2
26.800,01 ivati di cui alla fatt. n° 768/20 – doc. 16 fasc. attoreo e concordata con il perito
[...]
nominato dalla ” e “il comportamento tenuto dalla suddetta Tes_1 Controparte_2
compagnia assicuratrice convenuta sia nella fase ante causam che in quella giudiziale”, allo scopo di poggiarvi la fondatezza delle proprie richieste.
In realtà, però, quanto al ruolo svolto da uno dei periti incaricati dalla CO assicurativa, tale che egli abbia o meno concordato con tale , titolare della carrozzeria a Tes_1 CP_4
cui sono stati affidati i lavori di riparazione del veicolo, l'importo da risarcire all'attore è
circostanza che appare irrilevante alla luce dei su richiamati esiti della CTU espletata in corso di causa dal per. ind. Buso.
***
17 Quanto, ora, ai danni alla persona, l'attore li ha quantificati in € 6.310,81 per danno biologico ed €
5.702,67 per danno da inabilità lavorativa, e così in complessivi € 12.013,48, da cui ha detratto gli €
2.805,06 di già corrispostigli dalla CO assicurativa convenuta, da lui accettati solo in via di acconto.
In questo caso si è affidata la CTU medico legale al dott. il quale - dopo un esame Persona_5
del caso che si ritiene chiaro, attento ed esaustivo - è giunto alle seguenti conclusioni.
In risposta al primo quesito (“accertare se e quale danno biologico sia derivato in capo all'odierno
attore, determinando la durata della inabilità temporanea assoluta e/o relativa, nonché l'incidenza
percentuale dei postumi che ne fossero derivati sull'integrità psico-fisica dello stesso e sulla
capacità lavorativa specifica”) il CTU ha correttamente ritenuto di suddividere l'analisi del caso in tre distinte voci di danno.
Quella relativa al danno biologico temporaneo non è stata fatta oggetto di contestazione dalle parti per cui può procedersi alla sua liquidazione sulla base della tabella più aggiornata per le lesioni micropermanenti ed il risultato, per “un danno biologico temporaneo parziale al 75% di 10 giorni
come da certificazione del Pronto Soccorso, un danno biologico temporaneo parziale al 50% per
10 giorni e un danno biologico temporaneo parziale al 25% per 20 giorni” (v. pag. 11 CTU), è pari ad € 983,15, per una persona che al momento del sinistro era cinquantenne.
Al riguardo il CTU ha precisato che “non essendo stato ricoverato né allettato non è Per_5
possibile riconoscere all'attore alcun periodo di danno biologico temporaneo totale”.
Quanto invece al danno biologico permanente lo stesso CTU ha svolto la seguente premessa: “Dato
che l'auto condotta dall'attore era un'auto particolare, priva dei dispositivi individuali di
sicurezza, ma anche senza tutti quei dettagli costruttivi atti a dissipare la forza d'urto (telaio
deformabile, paraurti elastici, sedili ammortizzati etc.), appare chiaro che le conseguenze
dell'energia cinetica d'urto siano stati sicuramente maggiori rispetto agli effetti di un urto con la
18 medesima energia su un'auto di recente costruzione. Ciò non significa necessariamente che siano
automaticamente riconoscibili dei postumi permanenti, ma che si deve adottare una maggiore
considerazione in punto compatibilità della sintomatologia clinica con postumi possibilmente
causati dall'urto medesimo. Strumentalmente non sussistono accertamenti di lesioni causalmente
correlate con l'incidente, sussiste invece il rilievo di uno stato patologico cronico precedente che
può, ma non necessariamente deve, essere evocativo di una sintomatologia sovrapponibile con
quella possibilmente derivante dai postumi permanenti di un incidente di questo tipo. Il tratto
lombare del rachide cervicale è quello più solido e non sussistono pubblicazioni che supportino
una ipotesi lesiva solo clinica in assenza di lesioni fratturative se non dei corpi vertebrali almeno
dei processi spinosi o trasversi. Secondo la letteratura, quindi, senza delle lesioni osteoarticolari
non sarebbe possibile nemmeno presumere postumi permanenti a carico del rachide lombare. Resta
un dubbio sul caso di specie per la sussistenza di una patologia antecedente, che deve essere
considerata come concorrente in quanto insistente sullo stesso distretto anatomico e la particolare
conformazione del mezzo che ha sicuramente trasmesso maggiore energia d'urto rispetto ad una
autovettura più recente. Peraltro la sintomatologia attuale è da un lato abbastanza sfumata,
dall'altro perfettamente sovrapponibile a quella, eventualmente, inducibile dalla situazione
osteoarticolare del segmento vertebrale considerato interessato da patologia cronica preesistente”.
Ciò premesso, il CTU ha affermato che “non è in grado di stabilire, sul piano puramente clinico,
se la sintomatologia attuale sia da attribuirsi alla patologia cronica preesistente o se sia
causalmente connessa con l'incidente stradale”.
Al riguardo, la Compagna assicurativa ha chiesto che si prenda atto delle affermazioni del CTU e non si riconosca alcun danno biologico di natura permanente all'attore, ed il Tribunale concorda (in mancanza di ulteriori e diversi elementi) con tale conclusione.
19 Con riferimento poi al danno da inabilità lavorativa, che l'attore ha stimato in € 5.702,67, il CTU ha affermato che “Si stima quindi la inabilità temporanea totale lavorativa in 10 giorni, e 20 giorni la
inabilità temporanea lavorativa parziale al 50%”, con la precisazione che “tale stima deve essersi
tradotta in una riduzione del ritorno economico lavorativo attinendo la inabilità lavorativa al
danno patrimoniale. In difetto di supporto probatorio al lucro cessante, tale stima resta una
valutazione medico-legale priva di titolo ad un qualsiasi risarcimento” (v. pag. 11 CTU).
Ebbene, le richieste dell'attore, in questa prospettiva, si configurano come richieste di risarcimento di un “lucro cessante”, basate sulla premessa che l'attore ha perduto il guadagno che invece avrebbe potuto maturare durante il periodo della sua “inabilità lavorativa temporanea”.
Per fare ciò, tuttavia, sarebbe stata necessaria la produzione, quanto meno, della dichiarazione dei redditi dell'anno immediatamente successivo a quello in cui si è realizzata tale inabilità temporanea,
per poter apprezzare l'esistenza di una differenza, in diminuzione, del reddito rispetto all'anno precedente, differenza causata, in tesi, proprio dal sinistro per cui è causa.
In realtà, però, sono state prodotte tre dichiarazioni dei redditi tutte ante-sinistro e nessuna post-
sinistro, nel mentre non sono utili le due testimonianze assunte all'udienza dell'8.6.2023 (in cui la moglie e una impiegata dell'attore hanno confermato, in senso generico, il dato storico di una diminuzione delle ore lavorate dal ). Pt_1
* * *
Quanto al secondo quesito (“indicherà inoltre l'ammontare delle spese di cura necessarie e
congrue sostenute o da sostenersi in relazione alle lesioni riportate a causa del sinistro de quo”), il
CTU ha stabilito che “Sono riconoscibili come congrue le seguenti spese: Fattura del 01/07/2019
per visita fisiatrica euro 90,00 Fattura per FKT del 09/10/2019 euro 350,00”, che devono quindi essere rimborsate all'attore in uno alla “fattura del Dott. medico CT di parte attrice, per Per_4
euro 260,00, IVA compresa, che risulta congrua con il tariffario nazionale SISMLA”, mentre “Non
20 si ritiene congrua la fattura per FKT del 16/10/2019 per euro 350,00 in quanto non collegata a
prescrizione medica” (v. pagg. 13 e 14 CTU).
Quanto al terzo e ultimo quesito (“indicherà il grado di sofferenza patito dal danneggiato al
momento del ricovero in Ospedale e nel periodo successivo per le cure e le riabilitazioni,
accertando la sussistenza delle limitazioni nello svolgimento delle attività fisiche e sportive”), il
CTU ha stabilito che “È stimabile un grado di sofferenza medio nel periodo di danno biologico al
75%, lieve nel residuo di malattia e assente nei postumi. Non è possibile determinare riflessi
negativi sulla sfera esistenziale in quanto nessun documento in tal senso è stato allegato” (v. pag.
14 CTU) e pertanto non si ritiene che ciò debba influire sul quantum risarcitorio.
***
Riassumendo:
il danno materiale per la vettura ammonta ad euro 21.409,43, più interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo;
il danno alla persona ammonta ad euro 983,15, che va devalutato al giorno del sinistro e sull'importo devalutato vanno calcolati interessi e rivalutazione fino al saldo;
il danno emergente da spese mediche ammonta ad euro 700, più interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo;
la CO ha già versato euro 15.000 quale risarcimento del danno alla vettura ed euro 2.805,06
quale risarcimento del danno alla persona.
Le spese processuali vanno indubbiamente compensate, per l'evidente soccombenza reciproca.
PER QUESTI MOTIVI
1. accerta che: il danno materiale per la vettura ammonta ad euro 21.409,43, più interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo;
il danno alla persona ammonta ad euro 983,15, che va devalutato al giorno del sinistro e sull'importo devalutato vanno calcolati interessi e
21 rivalutazione fino al saldo;
il danno emergente da spese mediche ammonta ad euro 700, più
interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo;
la CO ha già versato euro 15.000
quale risarcimento del danno alla vettura ed euro 2.805,06 quale risarcimento del danno alla persona;
2. pertanto: una volta operati i giusti conteggi, ivi compresa la devalutazione e rivalutazione dell'importo liquidato a titolo di danno alla persona, e la devalutazione e rivalutazione degli acconti versati dalla CO (in modo da rendere tutti gli importi omogenei), condanna i convenuti in solido a pagare all'attore quanto dovesse residuare ancora da saldare;
3. compensa le spese processuali fra le parti,
4. pone le spese delle due consulenze d'ufficio a carico di parte attrice e di parte convenuta per metà ciascuna.
Vicenza, il 13 novembre 2025
Il Giudice
Dott. Massimiliano De Giovanni
22
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VICENZA
Il Giudice Istruttore in funzione di Giudice monocratico, Dott. Massimiliano De Giovanni, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta a ruolo al numero 3403/2022 del Ruolo Generale avente ad oggetto:
Risarcimento danni, da sinistro stradale,
promossa da:
C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1
con l'avv. Pierluigi Vinci
ATTORE
contro
C.F. Controparte_1 CodiceFiscale_2
contumace
.F. e P. I.V.A. Controparte_2 P.IVA_1
con l'avv. Valerio Sorrentino
CONVENUTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'ATTORE:
Voglia l'On.le Tribunale adito e – per quanto di sua competenza, l'Ill.mo Giudice Istruttore –
disattesa ogni contraria richiesta, provvedere come segue:
- Nel merito, in via principale.
1 Accertata e dichiarata ai sensi degli artt. 590 c.p., 2043 e 2054 c.c. la colpa esclusiva della Sig.ra nella causazione del sinistro di cui è in narrativa, quale proprietaria e conducente Controparte_1
dell'autovettura FIAT PUNTO tg CV890KK assicurata con Controparte_2
condannare in solido la proprietaria e la CO assicurativa, quest'ultima anche ai sensi
[...]
dell'art. 18 della Legge 990/1969, al risarcimento di tutti i danni patrimoniali, non patrimoniali e di qualsivoglia altro titolo e/o natura subiti e subendi dall'odierno attore Parte_1
quantificati allo stato complessivamente in € 31.034,42 (diconsi Euro trentunomilatrentaquattro//42)
S.E.&O., somma calcolata già al netto degli acconti medio tempore intervenuti, oppure in quelle diverse somme maggiori o minori che emergeranno dalle risultanze del presente giudizio, somme comunque da maggiorarsi per rivalutazione monetaria ed interessi ed interessi compensativi dovuti dal responsabile (ex art. 1219 c.c.) calcolati al saggio e sul montante stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. 1712/1995), dal dovuto sino al saldo;
condannare le convenute in solido per c.d. lite temeraria ex art. 96 c.p.c.;
- In ogni caso.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari riguardanti anche la fase ante-causam.
- In via istruttoria.
- Si reiterano in questa sede le istanze istruttorie formulate nella Memoria ex art. 183 co. VI n. 2
c.p.c. e non ammesse.
I)- PROVA ORALE PER TESTI
Si chiede venga ammessa la prova orale per testimoni sui capitoli di seguito articolati volti a confermare o comunque provare le seguenti circostanze fattuali qui di seguito partitamente indicate.
Sulle circostanze relative ai danni subiti dalla vettura di rilevanza storica UM TR3A Sport,
targata ET408LV e sulle relative modalità e tempistiche delle riparazioni eseguite presso la
Parte_2
2 1- Vero che in data 31.05.2019 il sig. stava percorrendo la Strada Marosticana Parte_1
nel Comune di Vicenza (VI), con direzione Vicenza – Bassano del Grappa, a bordo della automobile d'epoca UM TR3A Sport, targata ET408LV, di sua proprietà, quando, fermo al semaforo, veniva tamponato dal veicolo FIAT Punto, targato CV890KK?
2- Vero che, nelle circostanze di tempo e luogo che precedono, il veicolo UM TR3A Sport,
targato ET408LV, a seguito del tamponamento di cui al capitolo che precede veniva sospinto conto la vettura incolonnata davanti allo stesso?
3- Vero che a seguito degli impatti di cui sopra la UM riportava danni sia alla parte Pt_3
posteriore che alla parte anteriore?
4- Vero che, come emerge dalla Carta di circolazione sub doc.to 15 fasc. attoreo che si rammostra,
la vettura UM TR3A Sport è certificata “veicolo di interesse storico e collezionistico iscritto al n. 116974 ASI23/09/13 del registro ASI”?
5- Vero che la vettura UM TR3A veniva portata per eseguire le riparazioni dei danni subiti a seguito del sinistro del 31.05.2019 presso la di Parte_4 Parte_2
6- Vero che le riparazioni ed i lavori effettuati nella circostanza dalla sono quelli Parte_2
descritti e quantificati nei documenti fiscali sud doc. 16 – fattura n. 768/2020 del 06.10.2020 e doc.to 17 – fattura n. 1016 del 14.12.2020 che si rammostrano nel fascicolo attoreo?
7- Vero che i danni materiali dell'autovettura come risultanti dalle fatture emesse dalla Parte_2
sub docc.ti 16 e 17 fasc. attoreo e di cui al capitolo che precede ammontano ad € 34.988,65?
[...]
8- Vero che i danni materiali riportati dalla vettura UM TR3A Sport provocati dall'incidente stradale del 31.05.2019 ammontano ad € 26.800,01 ossia all'importo di cui alla fattura n. 768/2020
del 06.10.2020 come da doc.to 16 fasc. attoreo che si rammostra?
9- Vero che i lavori effettuati sulla vettura UM TR3A Sport dalla descritti Parte_2
nella fattura sub. doc. 17 fasc. attoreo per € 8.188,64 sono relativi a interventi di miglioria, come
3 precisato nella relazione del Tecnico Sig. sub doc.to 18 fasc. attoreo che si Persona_1
rammostra?
10- Vero che, in conseguenza dei danni riportati dal veicolo di rilevanza storica a seguito del sinistro del 31.05.2019 e delle opere di riparazione eseguite in particolare sulla carrozzeria, la vettura di interesse storico UM TR3A Sport ha subito una svalutazione del valore del mezzo come descritto nel doc.to 18 fasc. attoreo che si rammostra?
11- Vero che il fattore di cui al capitolo che precede incide sul valore di mercato di un'auto d'epoca e da collezionismo come la UM TR3A di cui è causa?
12- Vero che per i lavori di riparazione effettuati sulla vettura UM TR3A Sport sono stati necessari gg. 45 di fermo tecnico?
13- Vero che per le ore di manodopera occorse per le opere di riparazione della UM TR3A
Sport riportate nella fattura n. 768/2020 del 06.10.2020 la (sub. doc.to 16 fasc. Parte_2
attoreo) ha quantificato un costo di € 52,00 all'ora (oltre IVA)?
14- Vero che tale importo rientra nel range previsto dalle tariffe applicate a livello nazionale del settore carrozzerie come da documento che, a titolo esemplificativo, si rammostra (doc.to 26)?
15- Vero che, in conseguenza del sinistro di cui è causa, il sig. ha dovuto effettuare la Pt_1
ripunzonatura del numero del telaio, come si evince dalla Carta di circolazione sub doc.to 19 fasc.
attoreo, con un costo di € 426,00 come da doc.to 20 fasc. attoreo che si rammostra?
16- Vero che le varie fasi dei lavori di riparazione della vettura UM TR3A Sport, dall'inizio alla fine, effettuati presso la sono stati seguiti dal Sig. Parte_2 Pt_2 Parte_5
, quale Perito e Esperto di auto d'epoca iscritto al nr. VI 1149 della C.C.I.A.A. di Vicenza
[...]
nonché quale Commissario Tecnico di Club Federato A.S.I. nr. 20 Circolo Veneto Auto e Moto
d'Epoca?
17- Dica il teste se conferma il contenuto del doc.to 18 che si rammostra.
4 18- Vero che il perito incaricato da e che ha personalmente seguito i Controparte_2
lavori di riparazione sulla vettura UM TR3A Sport è il Sig. di Vicenza dello Tes_1
Cont studio peritale ?
19- Vero che il Perito assicurativo dello Studio Associato C.P.A. di Vicenza incaricato Tes_1
da si è recato più volte durante le varie fasi di riparazione del veicolo Controparte_2
di cui è causa presso la di confrontandosi con il riparatore Sig. Parte_2 Pt_2 CP_4
e scattando anche numerose fotografie della vettura incidentata?
[...]
20- Vero che il Perito assicurativo ha concordato con il Sig. Tes_1 Controparte_5
le ore di lavoro necessarie per ripristinare l'originalità estetica e telaistica della
[...]
suddetta vettura dai danni direttamente causati dall'incidente?
21- Vero che il perito ha concordato col titolare della , alla fine dei Tes_1 Parte_2
lavori effettuati sulla vettura UM TR3A Sport, l'importo delle riparazioni conseguenti all'incidente di cui è causa in € 26.800,00 oltre svalutazione del mezzo e fermo tecnico?
22- Vero che la compagnia ha inviato allo studio legale Vinci, che Controparte_2
assiste il sig. sin dalla fase stragiudiziale, la mail datata 04.06.2019 nella quale comunicava Pt_1
di aver incaricato il perito di Vicenza per effettuare gli accertamenti tecnico- peritali Tes_1
sulla vettura di cui è causa come da doc.to 21 fasc. attoreo che si rammostra?
Tes 23- Vero che lo studio legale Vinci ha contattato il perito per avere informazioni sulle tempistiche della perizia e sul deposito della stessa?
24- Dica il teste se durante tutte le trattative durante la fase stragiudiziale del sinistro ha avuto contatti con diverso perito indicato dalla compagnia ovvero se è stato comunicato allo studio legale
Vinci altro nominativo di perito cui interfacciarsi.
25- Vero che Lei ha ricevuto l'incarico dalla compagnia di di periziare CP_2 CP_2
presso la la UM TR3A Sport di cui è causa? Parte_2 Parte_2
5 26- Vero che Lei si è recato in più circostanze presso la la UM Parte_2
TR3A Sport di cui è causa per seguire le fasi di riparazione anche attraverso fotografie del mezzo di cui è causa?
27- Vero che Lei, terminato l'incarico peritale, ha consegnato a la perizia Controparte_2
tecnico/valutativa da Lei stesso redatta sulla vettura di cui è causa?
28- Dica il teste se è vero o meno che gli è stato revocato l'incarico peritale di cui sopra da
. CP_2
29- Dica il teste se la perizia sub. doc.to 1 fasc. parte convenuta è quella da lui redatta.
Su tali capitoli si chiede vengano sentiti come testi:
- Email_1
- Parte_5
Tes
- Romano
- Testimone_2
*****
II)- INTEGRAZIONE E/O CHIAMATA A CHIARIMENTI DEL CTU ING. BUSO PER LA
PERIZIA ESTIMATIVA DEI DANNI AUTO DANNI AUTO
Per le motivazioni espresse in sede di udienza del 17.04.2024 e qui reiterate in modo più esplicito,
si chiede che l'adito Giudice – previa ammissione ed escussione della prova orale innanzi articolata coi testi ivi indicati – Voglia accogliere la richiesta di integrazione della perizia redatta dal CTU
Ing. e/o della chiamata a chiarimenti del medesimo CTU sulla scorta delle risultanze che Per_2
emergeranno dalle dichiarazioni dei soggetti chiamati a deporre sulle circostanze inerenti proprio le fasi ai primi esami dei danni subiti dalla vettura di rilevanza storica UM TR3A Sport, targata
ET408LV e sulle relative modalità e tempistiche delle riparazioni eseguite presso la Parte_2
di
[...] Parte_2
6 PER LA CONVENUTA Controparte_2
IN VIA PRINCIPALE
1) Rigettarsi tutte le domande risarcitorie promosse dall'attore per i motivi indicati in narrativa,
dichiarandosi quindi che il danno è già stato integralmente risarcito con il versamento da parte della comparente compagnia assicurativa delle somme di euro 15.000,00 a fronte dei danni cagionati al veicolo attoreo e di euro 2.805,06 a titolo di danno alla persona.
2) Con vittoria di spese e compensi professionali.
IN VIA SUBORDINATA
Diminuirsi in ogni caso la determinazione giudiziale del danno subito, in conformità delle risultanze peritali in corso di causa.
* * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. GLI ANTEFATTI E LE VICENDE PROCESSUALI
Con atto di citazione del 13.6.2022 conveniva in giudizio avanti l'intestato Parte_1
Tribunale e la sua compagnia assicurativa per la responsabilità civile auto Controparte_1 [...]
esponendo in fatto quanto segue: Controparte_2
- “Il giorno 31.05.2019, verso le ore 19.30 [...] stava percorrendo la Strada Marosticana nel
Comune di Vicenza (VI), con direzione Vicenza – Bassano del Grappa, a bordo della automobile
d'epoca UM TR3A Sport, targata ET408LV, di sua proprietà, quando, fermo al semaforo
collocato all'altezza del civico 341 circa, veniva tamponato dal veicolo FIAT Punto, targato
CV890KK, e condotto dalla proprietaria – sig.ra ”; Controparte_1
- a bordo della vettura, in qualità di terza trasportata, vi era anche sua moglie, Persona_3
- in conseguenza del sinistro “il veicolo UM TR3A Sport, targato ET408LV, riportava ingenti
danni in quanto, a causa dell'urto ricevuto dalla FIAT PUNTO, veniva sbalzata contro la vettura
7 che la precedeva” e “Lo stesso conducente sig. subiva lesioni personali per le quali si Pt_1
recava al Pronto Soccorso dell'Ospedale San Bortolo di Vicenza dove gli veniva diagnosticata una
dorsalgia/lombalgia ed una prognosi di 10 giorni”
- la CO assicurativa, anche dopo l'intervento formale del legale dell'attore, corrispondeva complessivi € 15.000,00 per i danni subiti dal veicolo e complessivi € 2.805,06 per le lesioni fisiche dallo stesso patite;
- in data 1.2.2021 il legale dell'attore avanzava formale richiesta di accesso agli atti volta ad ottenere copia della perizia effettuata sul veicolo incidentato da parte del tecnico fiduciario della
CO assicurativa, la quale in risposta trasmetteva una perizia che lo stesso patrocinio
“contestava immediatamente in quanto atto palesemente ed assolutamente carente dei requisiti
basilari, sia riguardanti la vettura oggetto delle verifiche sia la sottoscrizione del perito”;
- successivamente, veniva inviata una proposta alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita alla CO assicuratrice, che questa respingeva.
In diritto, sotto il profilo dell'an debeatur l'attore deduceva l'esclusiva responsabilità di CP_1
nella causazione del sinistro mentre sotto quello del quantum sosteneva che:
[...]
A) quanto ai danni materiali riportati dall'autovettura, “E' opportuno, sin da subito, inquadrare
il caso specifico segnalando che trattasi di automobile d'epoca da collezione: come emerge
dalla Carta di circolazione, infatti, la UM TR3A Sport è testualmente individuata quale
“veicolo di interesse storico e collezionistico iscritto al n. 116974 ASI23/09/13 del registro
ASI”; questi “sono stati oggetto di riparazione effettuata presso la di Parte_4
di Dueville (VI), carrozzeria di provata esperienza e professionalità, come Pt_2
dettagliatamente riportati e quantificati nei documenti fiscali regolarmente emessi
all'Istante (doc. 16 – fattura n. 768/2020 del 06.10.2020; doc.to 17 – fattura n. 1016 del
14.12.2020 ) [...] ammontano ad € 34.988,65 complessivi, di cui, tuttavia, Parte_2
8 risultano essere imputabili ed in nesso eziologico con l'incidente stradale de quo solo €
26.800,01 relativi alla fattura n. 768/2020 del 06.10.2020, mentre le altre opere effettuate
sulla vettura e pari ad € 8.188,64 esulano dagli interventi necessari, configuranti essi delle
“migliorie” [...] da siffatta somma di € 26.800,01 vanno dedotti gli acconti già versati dalla
CO medio tempore a titolo di danni al veicolo, rispettivamente pari ad € 2.000,00
ed € 13.000,00 (cfr. doc.to 6), per un residuo avere di € 11.800,00”; a tale importo vanno aggiunti, “attesa la particolarità del mezzo incidentato”, € 8.000,00 per la svalutazione del valore del veicolo storico, € 1.600,00 per il fermo tecnico quantificato in 45 giorni lavorativi ed € 426,00 per la ripunzonatura del telaio. Evidenziava, inoltre, che “il Perito assicurativo
che ha seguito tutto il processo di lavorazione sulla vettura del Sig. , passo passo e Pt_1
scattando innumerevoli fotografie, interfacciandosi anche con il perito di parte , è Per_1
il Perito dello Studio Associato C.P.A. di Vicenza per la ” e che Tes_1 CP_2
Tes
“Tuttavia, di tale relazione redatta dal perito non vi è traccia né la Controparte_6
l'ha poi esibita, pur a fronte della formale richiesta di accesso agli atti avanzata da
[...]
codesto ”, rilevando “ancora una volta la mala gestio della Parte_6 [...]
nella trattazione e gestione della pratica”; Controparte_2
B) quanto ai danni alla persona, “a seguito delle lesioni di cui al sinistro de quo, ha riportato
postumi che sono stati accertati in sede di valutazione medico legale da parte del CTP dott.
di Vicenza”, il quale aveva attestato “che il Sig. ha subito un danno Per_4 Pt_1
biologico permanente, temporaneo e totale nei seguenti termini:
Danno biologico di natura permanente in 4%;
Danno biologico di natura temporanea in 10 gg. al 75%;
Danno biologico di natura temporanea in 20 gg. al 50%;
Danno biologico di natura temporanea in 30 gg. al 25%”
9 per cui la liquidazione del danno doveva attestarsi sugli € 6.310,81.
A ciò doveva aggiungersi il danno per inabilità lavorativa di 30 giorni al 100% e 30 giorni al 50% ,
“considerato che il sig. è un imprenditore ed ha un ruolo attivo nella parte produttiva della Pt_1
sua azienda – MAXIORO S.n.c. [...] e – come da normativa in materia – si attinge dalla
dichiarazione avente reddito più elevato (dichiarazione 2018 per redditi 2017) laddove si desume
che nell'anno 2017 il Sig. ha riportato la quota parte a lui spettante del 60% del reddito Pt_1
della MAXIORO che nel suo totale (reddito fiscale della società) Controparte_7
era pari ad Euro 77.092,00 di cui il 60% (quota socio ) per totali Euro 46.225,00 Parte_1
di reddito fiscale riportato dalla Società. Ne consegue che il parametro di riferimento per effettuare
il calcolo dell'inabilità lavorativa residuata all'odierno attore come valutata dal CTP Dott.
è l'importo di Euro 46.225,00”. Per_4
Concludeva pertanto chiedendo venisse accertata e dichiarata la colpa esclusiva di CP_1
nella causazione del sinistro con conseguente condanna di quest'ultima, in solido con la
[...]
propria CO assicurativa, al risarcimento dei danni patrimoniali (per complessivi €
21.826,00) e non patrimoniali (per complessivi € 9.208,42) subiti per complessivi € 31.034,42, già
al netto degli acconti ricevuti e da maggiorarsi con rivalutazione monetaria ed interessi legali.
Con comparsa di costituzione e risposta del 12.10.2022 la Controparte_2
si costituiva ritualmente in giudizio, chiedendo il rigetto delle domande risarcitorie avanzate dall'attore, in relazione alle quali riteneva che il danno fosse già stato integralmente risarcito mediante la corresponsione dell'importo di € 15.000,00 per i danni cagionati al veicolo attoreo e di
€ 2.805,06 per il danno alla persona.
Con riferimento alla domanda risarcitoria relativa ai danni riportati dal veicolo contestava le voci indicate nella fattura di riparazione, rilevava che “i danni eziologicamente collegati con il sinistro
de quo ammontano ad euro 13.852,00” ed evidenziava che “per quanto concerne la presunta
10 svalutazione, [...] come ammette anche il perito attoreo, (doc. 18 ctp), il Parte_5
veicolo al momento del sinistro non risultava affatto iscritto all'ASI”, giungendo ad affermare che non vi era alcuna svalutazione del veicolo.
Contestava inoltre il danno da fermo tecnico rilevando che l'attore non ne aveva fornito prova come pure non aveva fatto in relazione alla spesa per la ripunzonatura.
Con riguardo al danno per lesioni personali riteneva che l'importo versato all'attore fosse esaustivo di ogni pretesa risarcitoria e rilevava come la diminuzione della capacità lavorativa dedotta ex
adverso non potesse essere ricondotta al sinistro.
Alla prima udienza di comparizione tenutasi il 3.11.2022 veniva dichiarata la contumacia di CP_1
.
[...]
La causa veniva quindi istruita mediante l'assunzione, all'udienza dell'8.6.2023, delle testi di parte attrice e nonché attraverso CTU medico legale, per cui Persona_3 Testimone_3
veniva incaricato il dott. il quale provvedeva a depositare il proprio elaborato il Persona_5
19.3.2024, e CTU relativa ai danni riportati dal veicolo, per cui veniva incarico il perito Per_6
il quale anch'esso depositava la propria relazione il 19.3.2024.
[...]
La causa veniva così rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 15.5.2025,
all'esito della quale il Giudice assegnava i termini ex art. 190 c.p.c. e la assumeva in decisione.
2. LA DECISIONE
Appare innanzitutto pacifico che la presente causa verte esclusivamente sul quantum debeatur,
risultando non contestato il profilo dell'an e, dunque l'esclusiva responsabilità del veicolo Fiat
Punto, targa CV890KK, condotto dalla proprietaria , nella causazione del sinistro Controparte_1
avvenuto in data 31.5.2019 in danno dell'automobile d'epoca UM TR3A Sport, targa
ET408LV, di proprietà dell'attore e di quest'ultimo personalmente.
11 Quanto allora ai danni riportati dalla vettura deve anzitutto farsi riferimento alla perizia tecnica redatta dal CTU, per. ind. , la quale è apparsa chiara, dettagliata e tecnicamente ben Persona_6
argomentata.
Va pertanto sin da subito respinta la richiesta avanzata dall'attore di integrazione e chiamata a chiarimenti del CTU, il quale ha in realtà risposto in modo completo a tutti i quesiti posti,
provvedendo a redigere una perizia che si dimostra esaustiva e priva di lacune.
Venendo al merito, al CTU fu chiesto di rispondere ai seguenti quesiti: “accerti la natura e Per_2
l'entità dei danni riportati, a seguito dell'incidente stradale subito dal Sig. in Parte_1
data 31.05.2019, dalla vettura d'epoca UM TR3A Sport, targata ET408LV, di sua proprietà;
determini lo stato di conservazione del veicolo ante sinistro, le ore di manodopera necessitate per i
lavori di riparazione sia di parte meccanica che di parte estetica, anche per l'indebolimento
strutturale dei lamierati a causa della variazione della struttura molecolare dei materiali sottoposti
a trattamento;
quantifichi il costo dei lavori di riparazione (pezzi + manodopera) e l'ammontare
complessivo dei danni, anche per il fermo tecnico necessitato per le suddette opere;
indichi
l'ammontare della svalutazione del valore economico del veicolo storico/collezionistico a seguito
dei danni subiti nell'incidente de quo”.
Quanto al primo quesito, relativo alla natura e all'entità dei danni riportati dal veicolo, il CTU ne ha fornito compiuta descrizione, corredata da dossier fotografico, alle pagine da 16 a 30 della relazione, con la precisazione che “Si ritiene fondamentale premettere le seguenti considerazioni
relativamente all'esecuzione degli interventi di riparazione e ripristino di autovetture realizzate in
tempi lontani e non di serie come si intende attualmente. Le autovetture, come quella oggetto del
presente accertamento, venivano prodotte oltre 60/70 anni or sono. Molte parti di queste come i
cofani, passaruota, parafanghi carenature laterali, posteriori ed anteriori venivano costituite
mediante sagomatura manuale o con macchinari rudimentali, non stampaggio come si usa per le
12 autovetture attuali. Le operazioni di finitura venivano eseguite martellando con maestria le lamiere
al fine di arrotondare nel modo più omogeneo possibile le superfici. Da qui la denominazione degli
operatori “batti lamiera”. Una volta sagomate venivano ricoperte con stucchi e quando questi
erano asciutti ed induriti venivano levigati, sempre a mano, in modo da ottenere le superfici
rotondeggianti e lisce idonee ad accogliere la successiva e definitiva verniciatura. Anche in questo
caso le parti danneggiate, dopo essere state smontate dal veicolo, hanno dovuto essere pulite dalla
vecchia vernice e dalle croste conseguenti all'urto, rimodellate mediante operazione di “batti
lamiera“ come di seguito illustrato mediante le immagini prodotte dalla resistente” (v. pagg. 22 e
23 CTU).
Quanto al secondo quesito, relativo allo stato di conservazione del veicolo ante sinistro il CTU ha affermato che “si possono trarre valutazioni soltanto dalla documentazione fotografica prodotta in
atti. Questa permette di riferire che, per quanto riguarda la condizione estetica, il veicolo fosse in
buone condizioni, ovviamente compatibilmente con la vetustà dello stesso” (v. pag. 30 CTU).
Tanto stabilito in ordine alla natura ed entità dei danni riportati dal veicolo e in merito al suo stato di conservazione ante sinistro, nel rispondere al terzo quesito volto ad ottenere la quantificazione del costo dei lavori di riparazione, il CTU dà atto che “sostanzialmente il tema del contendere e
delle divergenze di opinioni tra le parti sia esclusivamente la quantità della manodopera. Nello
specifico quelle indicate nella fattura della carrozzeria (all. 9) sono 350 ore mentre quelle Pt_2
riportate sulla perizia di stima (all. 4), tra l'altro come già sottolineato anonima, sono 155 ore” e che “si è riflettuto e dibattuto nel corso della riunione peritale convenendo che effettivamente le ore
indicate in fattura siano corrispondenti in parte a quelle afferenti alle riparazioni conseguenti al
sinistro mentre una parte di queste, cogliendo l'occasione del caso, siano state rivolte alla
realizzazione di un restauro completo”.
13 Poi il CTU ha affermato che “i tempi della stessa si possono ritenere rivalutati in 202 / 217 ore” e,
dopo una prima determinazione in 200 ore, a seguito delle osservazioni del tecnico di parte attorea,
ha ritenuto di “coerentemente riconsiderare ed ammettere l'entità della manodopera in 210 ore” (v.
pagg. 31 e 39 CTU).
Tenuto anche debitamente conto della documentazione fiscale dimessa in atti da parte dell'attore, il
CTU quantificava come segue il costo dei lavori della riparazione effettuata “specificatamente
relativa ai danni occorsi nel sinistro”:
Ulteriore voce di danno invocata dall'attore è quella da fermo tecnico, quantificato in € 1.600,00,
che il CTU (“Fermo restando l'aspetto giuridico, relativo al riconoscimento o meno del Per_2
danno per fermo tecnico sul quale lo scrivente non è chiamato ad esprimersi”; v. pag. 36 CTU) ha rideterminato in € 520,00, calcolati moltiplicando il rimborso per il noleggio di un'autovettura di
14 media cilindrata pari ad € 20,00 al giorno per 26 giorni di fermo tecnico derivanti dalle 210 ore di manodopera riconosciute.
Ora, in relazione a tale voce di danno, però, la giurisprudenza di legittimità si è così espressa: “Il
danno da fermo tecnico di veicolo non è “in re ipsa”, ma dev'essere provato, non identificandosi
con la mera indisponibilità, totale o parziale, del mezzo, ma concretandosi nella dimostrazione
della spesa sostenuta per procacciarsi un veicolo sostitutivo, ovvero della perdita di proventi subita
per il suo mancato o diminuito uso, pregiudizi causalmente riconducibili all'illecito o
all'inadempimento in base al ragionamento presuntivo” (Cass. civ., Sez. 2, Sentenza n. 32946 del
17.12.2024).
Nel caso di specie, deve pertanto rigettarsi la richiesta di risarcimento di tale voce di danno avanzata da parte dell'attore, non avendo questi saputo dimostrare concretamente il danno invocato,
ed avendo egli solo dedotto “la mera indisponibilità” del veicolo (v. pag. 5 citazione: (“considerato
che nei mesi di agosto e settembre 2020 il sig. ha dovuto rinunciare – a causa della Pt_1
indisponibilità della sua vettura –alle uscite in strada nei fine settimana (quando è d'uso utilizzare
una tale tipologia d'auto) oltre che a prender parte ai raduni di auto storiche, quantomeno deve
essere riconosciuta tale voce di danno calcolata sui week end dei due mesi interessati: quindi, 2 gg
x 8 fine settimana = 16 gg per l'importo di € 100,00 / die”), che la Cassazione - come si è appena visto - ha ritenuto non sufficiente ai fini risarcitori.
Con riferimento al quarto e ultimo quesito relativo alla “svalutazione del valore economico del
veicolo storico/collezionistico a seguito dei danni subiti”, il CTU ha svolto le seguenti Per_2
premesse: “per le valutazioni delle autovetture di interesse storico e collezionistico ci si riferisce
generalmente alle specifiche pubblicazioni di Quattroruote nelle pubblicazioni quali
“Ruoteclassiche”. Il consulente ricorrente ha prodotto con la propria memoria (All. 5) copia delle
pagine della suddetta pubblicazione dalle quali si evincono i criteri di attribuzione dei valori come
15 segue: La sigla “A+” definisce: “Veicolo conservato in perfetto stato o totalmente restaurato (con
documentazione completa che ne attesti il ripristino), in condizioni pari al nuovo. Preferibilmente
dotato di documentazione e targa originali e con certificazione di un ente riconosciuto. Per veicoli
più anziani la perfetta conservazione può portare a valutazioni ancora superiori, da formulare caso
per caso.” Per l'autovettura in fascia “A+” la quotazione è di 54.000,00 € La sigla “A” definisce:
“Veicolo in perfetta efficienza o parzialmente restaurato e comunque in ottime condizioni, sia per
le parti ripristinate sia per quelle originali.” Per l'autovettura in fascia “A” le tabelle non
riportano la specifica quotazione ma in questo caso si può sostenere che la valutazione possa
ritenersi congrua collocandola intermedia tra la fascia “A+” ed “AB” e pertanto assegnandone il
valore di 47.000,00 € La sigla “AB” definisce: “Veicolo in buono stato (quotazione di riferimento)
con manutenzione regolare e costante, anche con restauro da qualche anno.” Per l'autovettura in
fascia “AB” la quotazione è di 40.000,00 € Poiché agli atti non risulta documentazione,
certificazione e/o perizie tecniche né sono stati prodotti documenti e targhe originali si ritiene
incoerente l'assegnazione della classificazione “A+”. La documentazione fotografica prodotta
dalla ricorrente nel corso del presente accertamento con le proprie memorie (All. 5) rivela la
buona conservazione dell'autovettura e sebbene, considerata la vetustà, sia stata sottoposta a
precedenti restauri si può riconoscere che potesse essere collocata nella classificazione “A”
Ciò detto, il perito ha ritenuto che “l'autovettura a seguito del presente restauro possa mantenere
la collocazione nella fascia “A” riconoscendone il valore di 47.000,00 €” e che “Per effetto della
ripunzonatura del telaio e dell'indicazione sulla carta di circolazione della causa “danneggiato a
seguito sinistro” l'autovettura subirà una intrinseca svalutazione”, giungendo alla conclusione che:
“Considerato che l'entità del sinistro è documentabile e dimostrabile che lo stesso non ha prodotto
danni strutturali tali da compromettere successivamente l'autovettura si ritiene ammissibile
riconoscere una svalutazione di 3.000,00 €” (v. pagg. 36 e 37 CTU).
16 Riassumendo, l'importo complessivo che la CO assicurativa dovrebbe pagare all'attore a risarcimento dei danni materiali subiti dal veicolo in conseguenza del sinistro è pari ad € 6.409,43,
risultanti dalla somma algebrica degli € 18.409,43 dovuti per la riparazione del veicolo e degli €
3.000,00 dovuti per la svalutazione del valore dello stesso (€ 21.409,43), a cui sono stati detratti gli
€ 15.000,00 già corrisposti per il medesimo titolo, a cui andranno applicati interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo.
***
E' il caso di aggiungere che non va accolta la richiesta formulata dall'attore di rimessione della causa in istruttoria onde consentire l'introduzione della prova per testi sui capitoli da 1 a 29, già
ritenuti inammissibili con l'ordinanza del 15.5.2023, e ciò poiché tali capitoli sono relativi ai danni materiali subiti dal veicolo, per l'accertamento e la quantificazione dei quali si è già espletata la
CTU affidata al per. ind. Per_2
Si osserva poi come in comparsa conclusionale l'attore ponga l'accento, ritenendoli “due dati
oggettivi”, su “La fattura di riparazioni emessa dalla carrozzeria per complessivi euro Pt_2
26.800,01 ivati di cui alla fatt. n° 768/20 – doc. 16 fasc. attoreo e concordata con il perito
[...]
nominato dalla ” e “il comportamento tenuto dalla suddetta Tes_1 Controparte_2
compagnia assicuratrice convenuta sia nella fase ante causam che in quella giudiziale”, allo scopo di poggiarvi la fondatezza delle proprie richieste.
In realtà, però, quanto al ruolo svolto da uno dei periti incaricati dalla CO assicurativa, tale che egli abbia o meno concordato con tale , titolare della carrozzeria a Tes_1 CP_4
cui sono stati affidati i lavori di riparazione del veicolo, l'importo da risarcire all'attore è
circostanza che appare irrilevante alla luce dei su richiamati esiti della CTU espletata in corso di causa dal per. ind. Buso.
***
17 Quanto, ora, ai danni alla persona, l'attore li ha quantificati in € 6.310,81 per danno biologico ed €
5.702,67 per danno da inabilità lavorativa, e così in complessivi € 12.013,48, da cui ha detratto gli €
2.805,06 di già corrispostigli dalla CO assicurativa convenuta, da lui accettati solo in via di acconto.
In questo caso si è affidata la CTU medico legale al dott. il quale - dopo un esame Persona_5
del caso che si ritiene chiaro, attento ed esaustivo - è giunto alle seguenti conclusioni.
In risposta al primo quesito (“accertare se e quale danno biologico sia derivato in capo all'odierno
attore, determinando la durata della inabilità temporanea assoluta e/o relativa, nonché l'incidenza
percentuale dei postumi che ne fossero derivati sull'integrità psico-fisica dello stesso e sulla
capacità lavorativa specifica”) il CTU ha correttamente ritenuto di suddividere l'analisi del caso in tre distinte voci di danno.
Quella relativa al danno biologico temporaneo non è stata fatta oggetto di contestazione dalle parti per cui può procedersi alla sua liquidazione sulla base della tabella più aggiornata per le lesioni micropermanenti ed il risultato, per “un danno biologico temporaneo parziale al 75% di 10 giorni
come da certificazione del Pronto Soccorso, un danno biologico temporaneo parziale al 50% per
10 giorni e un danno biologico temporaneo parziale al 25% per 20 giorni” (v. pag. 11 CTU), è pari ad € 983,15, per una persona che al momento del sinistro era cinquantenne.
Al riguardo il CTU ha precisato che “non essendo stato ricoverato né allettato non è Per_5
possibile riconoscere all'attore alcun periodo di danno biologico temporaneo totale”.
Quanto invece al danno biologico permanente lo stesso CTU ha svolto la seguente premessa: “Dato
che l'auto condotta dall'attore era un'auto particolare, priva dei dispositivi individuali di
sicurezza, ma anche senza tutti quei dettagli costruttivi atti a dissipare la forza d'urto (telaio
deformabile, paraurti elastici, sedili ammortizzati etc.), appare chiaro che le conseguenze
dell'energia cinetica d'urto siano stati sicuramente maggiori rispetto agli effetti di un urto con la
18 medesima energia su un'auto di recente costruzione. Ciò non significa necessariamente che siano
automaticamente riconoscibili dei postumi permanenti, ma che si deve adottare una maggiore
considerazione in punto compatibilità della sintomatologia clinica con postumi possibilmente
causati dall'urto medesimo. Strumentalmente non sussistono accertamenti di lesioni causalmente
correlate con l'incidente, sussiste invece il rilievo di uno stato patologico cronico precedente che
può, ma non necessariamente deve, essere evocativo di una sintomatologia sovrapponibile con
quella possibilmente derivante dai postumi permanenti di un incidente di questo tipo. Il tratto
lombare del rachide cervicale è quello più solido e non sussistono pubblicazioni che supportino
una ipotesi lesiva solo clinica in assenza di lesioni fratturative se non dei corpi vertebrali almeno
dei processi spinosi o trasversi. Secondo la letteratura, quindi, senza delle lesioni osteoarticolari
non sarebbe possibile nemmeno presumere postumi permanenti a carico del rachide lombare. Resta
un dubbio sul caso di specie per la sussistenza di una patologia antecedente, che deve essere
considerata come concorrente in quanto insistente sullo stesso distretto anatomico e la particolare
conformazione del mezzo che ha sicuramente trasmesso maggiore energia d'urto rispetto ad una
autovettura più recente. Peraltro la sintomatologia attuale è da un lato abbastanza sfumata,
dall'altro perfettamente sovrapponibile a quella, eventualmente, inducibile dalla situazione
osteoarticolare del segmento vertebrale considerato interessato da patologia cronica preesistente”.
Ciò premesso, il CTU ha affermato che “non è in grado di stabilire, sul piano puramente clinico,
se la sintomatologia attuale sia da attribuirsi alla patologia cronica preesistente o se sia
causalmente connessa con l'incidente stradale”.
Al riguardo, la Compagna assicurativa ha chiesto che si prenda atto delle affermazioni del CTU e non si riconosca alcun danno biologico di natura permanente all'attore, ed il Tribunale concorda (in mancanza di ulteriori e diversi elementi) con tale conclusione.
19 Con riferimento poi al danno da inabilità lavorativa, che l'attore ha stimato in € 5.702,67, il CTU ha affermato che “Si stima quindi la inabilità temporanea totale lavorativa in 10 giorni, e 20 giorni la
inabilità temporanea lavorativa parziale al 50%”, con la precisazione che “tale stima deve essersi
tradotta in una riduzione del ritorno economico lavorativo attinendo la inabilità lavorativa al
danno patrimoniale. In difetto di supporto probatorio al lucro cessante, tale stima resta una
valutazione medico-legale priva di titolo ad un qualsiasi risarcimento” (v. pag. 11 CTU).
Ebbene, le richieste dell'attore, in questa prospettiva, si configurano come richieste di risarcimento di un “lucro cessante”, basate sulla premessa che l'attore ha perduto il guadagno che invece avrebbe potuto maturare durante il periodo della sua “inabilità lavorativa temporanea”.
Per fare ciò, tuttavia, sarebbe stata necessaria la produzione, quanto meno, della dichiarazione dei redditi dell'anno immediatamente successivo a quello in cui si è realizzata tale inabilità temporanea,
per poter apprezzare l'esistenza di una differenza, in diminuzione, del reddito rispetto all'anno precedente, differenza causata, in tesi, proprio dal sinistro per cui è causa.
In realtà, però, sono state prodotte tre dichiarazioni dei redditi tutte ante-sinistro e nessuna post-
sinistro, nel mentre non sono utili le due testimonianze assunte all'udienza dell'8.6.2023 (in cui la moglie e una impiegata dell'attore hanno confermato, in senso generico, il dato storico di una diminuzione delle ore lavorate dal ). Pt_1
* * *
Quanto al secondo quesito (“indicherà inoltre l'ammontare delle spese di cura necessarie e
congrue sostenute o da sostenersi in relazione alle lesioni riportate a causa del sinistro de quo”), il
CTU ha stabilito che “Sono riconoscibili come congrue le seguenti spese: Fattura del 01/07/2019
per visita fisiatrica euro 90,00 Fattura per FKT del 09/10/2019 euro 350,00”, che devono quindi essere rimborsate all'attore in uno alla “fattura del Dott. medico CT di parte attrice, per Per_4
euro 260,00, IVA compresa, che risulta congrua con il tariffario nazionale SISMLA”, mentre “Non
20 si ritiene congrua la fattura per FKT del 16/10/2019 per euro 350,00 in quanto non collegata a
prescrizione medica” (v. pagg. 13 e 14 CTU).
Quanto al terzo e ultimo quesito (“indicherà il grado di sofferenza patito dal danneggiato al
momento del ricovero in Ospedale e nel periodo successivo per le cure e le riabilitazioni,
accertando la sussistenza delle limitazioni nello svolgimento delle attività fisiche e sportive”), il
CTU ha stabilito che “È stimabile un grado di sofferenza medio nel periodo di danno biologico al
75%, lieve nel residuo di malattia e assente nei postumi. Non è possibile determinare riflessi
negativi sulla sfera esistenziale in quanto nessun documento in tal senso è stato allegato” (v. pag.
14 CTU) e pertanto non si ritiene che ciò debba influire sul quantum risarcitorio.
***
Riassumendo:
il danno materiale per la vettura ammonta ad euro 21.409,43, più interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo;
il danno alla persona ammonta ad euro 983,15, che va devalutato al giorno del sinistro e sull'importo devalutato vanno calcolati interessi e rivalutazione fino al saldo;
il danno emergente da spese mediche ammonta ad euro 700, più interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo;
la CO ha già versato euro 15.000 quale risarcimento del danno alla vettura ed euro 2.805,06
quale risarcimento del danno alla persona.
Le spese processuali vanno indubbiamente compensate, per l'evidente soccombenza reciproca.
PER QUESTI MOTIVI
1. accerta che: il danno materiale per la vettura ammonta ad euro 21.409,43, più interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo;
il danno alla persona ammonta ad euro 983,15, che va devalutato al giorno del sinistro e sull'importo devalutato vanno calcolati interessi e
21 rivalutazione fino al saldo;
il danno emergente da spese mediche ammonta ad euro 700, più
interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo;
la CO ha già versato euro 15.000
quale risarcimento del danno alla vettura ed euro 2.805,06 quale risarcimento del danno alla persona;
2. pertanto: una volta operati i giusti conteggi, ivi compresa la devalutazione e rivalutazione dell'importo liquidato a titolo di danno alla persona, e la devalutazione e rivalutazione degli acconti versati dalla CO (in modo da rendere tutti gli importi omogenei), condanna i convenuti in solido a pagare all'attore quanto dovesse residuare ancora da saldare;
3. compensa le spese processuali fra le parti,
4. pone le spese delle due consulenze d'ufficio a carico di parte attrice e di parte convenuta per metà ciascuna.
Vicenza, il 13 novembre 2025
Il Giudice
Dott. Massimiliano De Giovanni
22