CGT2
Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. III, sentenza 27/02/2026, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 187/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 3, riunita in udienza il
20/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
VENTURINI MARIO CARLO, Presidente
PONTE DAVIDE, RE
ALASSIO GIAN PAOLO, Giudice
in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 539/2025
proposto da
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Genova - Sede Genova
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 131/2009 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale GENOVA sez. 1 e pubblicata il 17/04/2009
Atti impositivi:
- ATTO CONTEST n. 73820 AN AZ
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 137/2026 depositato il
23/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si richiama agli atti.
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il gravame in esame l'agenzia originaria appellante incidentale riassumeva il giudizio a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 33839/2024.
La controversia origina dalla presentazione da parte dell'odierna intimata in riassunzione, in data
24.12.01 presso la dogana di Genova, ai fini dell'importazione definitiva, di una partita di 141 "altri cavi di acciaio zincato", dichiarandoli di origine e provenienza Egitto e classificandoli alla voce doganale 73121
09990; la dichiarazione doganale veniva registrata in pari data come IM4 11688/S; veniva conseguentemente liquidato il dazio agevolato.
A seguito di una segnalazione dell'OLAF, la dogana procedeva alla revisione dell'accertamento ed all'irrogazione della sanzione conseguente.
La parte destinataria impugnava sia l'avviso di accertamento sia l'atto di contestazione con un ricorso che veniva respinto in prime cure, relativamente all'avviso di accertamento, mentre veniva accolto relativamente all'atto di contestazione, annullando conseguentemente le sanzioni, per non essere l'errore sull'origine della merce determinato da colpa o dolo.
La parte privata proponeva appello principale, l'Ufficio appello incidentale;
la CTR della Liguria li rigettava entrambi, ritenendo, in particolare, per quanto di residuo rilievo, non provato lo stato soggettivo necessario all'irrogazione della sanzione.
Avverso tale sentenza proponevano entrambe ricorso in Cassazione.
Con sentenza n. 5912 del 2019 la Suprema Corte respingeva i ricorsi del contribuente, accogliendo il ricorso incidentale dell'Ufficio e cassando in parte qua con rinvio la sentenza d'appello.
La CTR della Liguria, pronunciando in sede di rinvio, accoglieva il ricorso per riassunzione e, per l'effetto, confermava con diversa motivazione la sentenza di primo grado".
Avverso tale pronuncia proponeva ricorso per Cassazione l'ufficio, odierno ricorrente in riassunzione;
all'esito del relativo giudizio il ricorso veniva accolto con la predetta ordinanza n. 33839/2024.
Con il ricorso in riassunzione la parte appellante incidentale riproponeva le deduzioni di diritto poste a fondamento della precedente impugnativa, in particolare sulla sussistenza dell'elemento soggettivo ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 472/1997 alla luce dell'ordinanza n. 33839/2024.
La parte appellata non si costituiva in giudizio.
Alla pubblica udienza del 20 febbraio 2026 la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La controversia in riassunzione non può che muovere dalle indicazioni di principio formulate dalla
Cassazione, così formulate:
“2.1. Questa Suprema Corte ha già avuto modo di affermare quanto segue:
- "Il principio posto dall'art. 3 della legge 24 novembre 1981 n. 689, secondo cui per le violazioni colpite da sanzione amministrativa è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, sia essa dolosa o colposa, deve essere inteso nel senso della sufficienza dei suddetti estremi, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, atteso che la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a quest'ultimo l'onere di provare di aver agito incolpevolmente" (Sez. 1, n. 664 del 21/01/2000, Rv. 533047-01, che, nell'affermare il principio di diritto che precede, "ha ritenuto che il comportamento di un dirigente d'azienda il quale, inviato a contattare clienti esteri, al ritorno in Italia avesse reso dichiarazione negativa alla dogana, esibendo poi solo all'esito di un contestuale controllo assegni per l'importo di circa 500 milioni, integrava gli estremi del comportamento colpevole con riferimento alla violazione dell'art. 3 legge 227/90, senza che fosse, peraltro, utilmente invocabile, da parte del contravventore, - attesane la qualità professionale ed il comportamento tenuto - l'ignoranza inevitabile della normativa valutaria vigente all'epoca dei fatti");
- "In tema di sanzioni amministrative per violazioni tributarie, ai fini dell'esclusione di responsabilità per difetto dell'elemento soggettivo, grava sul contribuente, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n.
472, la prova dell'assenza assoluta di colpa, con conseguente esclusione della rilevabilità d'ufficio, occorrendo a tal fine la dimostrazione di versare in stato di ignoranza incolpevole, non superabile con l'uso dell'ordinaria diligenza. Conseguentemente, non è sufficiente la mera volontarietà del comportamento sanzionato, essendo richiesta anche la consapevolezza del contribuente, a cui deve potersi rimproverare di aver tenuto un comportamento, se non necessariamente doloso, quantomeno negligente. È comunque sufficiente la coscienza e la volontà della condotta, senza che occorra la dimostrazione del dolo o della colpa, la quale si presume fino alla prova della sua assenza, che deve essere offerta dal contribuente e va distinta dalla prova della buona fede, che rileva, come esimente, solo se l'agente è incorso in un errore inevitabile, per essere incolpevole l'ignoranza dei presupposti dell'illecito e dunque non superabile con l'uso della normale diligenza" (Sez. 5, n. 12409 del 11/05/2021).
2.2. In prospettiva di sintesi, dunque, è a concludersi che, in tema di sanzioni doganali, a fronte della sufficienza della colpa quale coefficiente di ascrizione soggettiva dell'illecito all'autore, colpa che può consistere anche in mera negligenza e che si presume, la prova contraria che il predetto è chiamato ad offrire per esimersi da responsabilità consiste nella dimostrazione del difetto assoluto di colpa, in funzione dell'adozione, secondo i canoni della diligenza professionale qualificata, di tutti gli accertamenti necessari – previe, se del caso, opportune verifiche anche sostanziali,
pur nei limiti della ragionevolezza – per evitare di commettere (o comunque di cadere nell'illecito.
2.3. La CTR ha totalmente inosservato il superiore principio.
Ha mandato assolto il contribuente da responsabilità, ritenendone la diligenza, alla luce di un puro e semplice riscontro documentale, tuttavia marcatamente insufficiente agli effetti della necessaria diligenza professionale qualificata, senza viepiù tener conto di tutti gli elementi del caso concreto, tra cui, in particolare, l'avere il medesimo dichiarato in dogana una merce, per obiettive caratteristiche, non affatto corrispondente alla classificazione evocata.
2.4. Ne consegue che la sentenza impugnata va cassata con rinvio, per nuovo esame e per le spese”.
3. Applicando tali indicazioni al caso di specie l'appello incidentale dell'agenzi è fondato e va accolto.
4. Secondo i principi dettati dalla Suprema Corte, spetta al contribuente dimostrare l'assenza di colpa.
Nella fattispecie, la parte non risulta aver fornito elementi probatori specifici e concreti rispetto a tali indicazioni, non avendo dimostrato di aver adottato tutte le cautele e in particolare di essersi fatto assicurare dal fornitore che la merce fosse effettivamente di origine egiziana.
5. Alla luce degli elementi predetti e delle considerazioni svolte, va pertanto accolto l'appello incidentale e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, va respinto il ricorso di primo grado.
6. Sussistono giunti motivi, anche a fronte del tempo trascorso e della complessità degli atti, per procedere alla compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello incidentale e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, va respinto il ricorso di primo grado. Spese compensate di entrambi i gradi di giudizio.
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 3, riunita in udienza il
20/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
VENTURINI MARIO CARLO, Presidente
PONTE DAVIDE, RE
ALASSIO GIAN PAOLO, Giudice
in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 539/2025
proposto da
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Genova - Sede Genova
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 131/2009 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale GENOVA sez. 1 e pubblicata il 17/04/2009
Atti impositivi:
- ATTO CONTEST n. 73820 AN AZ
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 137/2026 depositato il
23/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si richiama agli atti.
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il gravame in esame l'agenzia originaria appellante incidentale riassumeva il giudizio a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 33839/2024.
La controversia origina dalla presentazione da parte dell'odierna intimata in riassunzione, in data
24.12.01 presso la dogana di Genova, ai fini dell'importazione definitiva, di una partita di 141 "altri cavi di acciaio zincato", dichiarandoli di origine e provenienza Egitto e classificandoli alla voce doganale 73121
09990; la dichiarazione doganale veniva registrata in pari data come IM4 11688/S; veniva conseguentemente liquidato il dazio agevolato.
A seguito di una segnalazione dell'OLAF, la dogana procedeva alla revisione dell'accertamento ed all'irrogazione della sanzione conseguente.
La parte destinataria impugnava sia l'avviso di accertamento sia l'atto di contestazione con un ricorso che veniva respinto in prime cure, relativamente all'avviso di accertamento, mentre veniva accolto relativamente all'atto di contestazione, annullando conseguentemente le sanzioni, per non essere l'errore sull'origine della merce determinato da colpa o dolo.
La parte privata proponeva appello principale, l'Ufficio appello incidentale;
la CTR della Liguria li rigettava entrambi, ritenendo, in particolare, per quanto di residuo rilievo, non provato lo stato soggettivo necessario all'irrogazione della sanzione.
Avverso tale sentenza proponevano entrambe ricorso in Cassazione.
Con sentenza n. 5912 del 2019 la Suprema Corte respingeva i ricorsi del contribuente, accogliendo il ricorso incidentale dell'Ufficio e cassando in parte qua con rinvio la sentenza d'appello.
La CTR della Liguria, pronunciando in sede di rinvio, accoglieva il ricorso per riassunzione e, per l'effetto, confermava con diversa motivazione la sentenza di primo grado".
Avverso tale pronuncia proponeva ricorso per Cassazione l'ufficio, odierno ricorrente in riassunzione;
all'esito del relativo giudizio il ricorso veniva accolto con la predetta ordinanza n. 33839/2024.
Con il ricorso in riassunzione la parte appellante incidentale riproponeva le deduzioni di diritto poste a fondamento della precedente impugnativa, in particolare sulla sussistenza dell'elemento soggettivo ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 472/1997 alla luce dell'ordinanza n. 33839/2024.
La parte appellata non si costituiva in giudizio.
Alla pubblica udienza del 20 febbraio 2026 la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La controversia in riassunzione non può che muovere dalle indicazioni di principio formulate dalla
Cassazione, così formulate:
“2.1. Questa Suprema Corte ha già avuto modo di affermare quanto segue:
- "Il principio posto dall'art. 3 della legge 24 novembre 1981 n. 689, secondo cui per le violazioni colpite da sanzione amministrativa è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, sia essa dolosa o colposa, deve essere inteso nel senso della sufficienza dei suddetti estremi, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, atteso che la norma pone una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a quest'ultimo l'onere di provare di aver agito incolpevolmente" (Sez. 1, n. 664 del 21/01/2000, Rv. 533047-01, che, nell'affermare il principio di diritto che precede, "ha ritenuto che il comportamento di un dirigente d'azienda il quale, inviato a contattare clienti esteri, al ritorno in Italia avesse reso dichiarazione negativa alla dogana, esibendo poi solo all'esito di un contestuale controllo assegni per l'importo di circa 500 milioni, integrava gli estremi del comportamento colpevole con riferimento alla violazione dell'art. 3 legge 227/90, senza che fosse, peraltro, utilmente invocabile, da parte del contravventore, - attesane la qualità professionale ed il comportamento tenuto - l'ignoranza inevitabile della normativa valutaria vigente all'epoca dei fatti");
- "In tema di sanzioni amministrative per violazioni tributarie, ai fini dell'esclusione di responsabilità per difetto dell'elemento soggettivo, grava sul contribuente, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n.
472, la prova dell'assenza assoluta di colpa, con conseguente esclusione della rilevabilità d'ufficio, occorrendo a tal fine la dimostrazione di versare in stato di ignoranza incolpevole, non superabile con l'uso dell'ordinaria diligenza. Conseguentemente, non è sufficiente la mera volontarietà del comportamento sanzionato, essendo richiesta anche la consapevolezza del contribuente, a cui deve potersi rimproverare di aver tenuto un comportamento, se non necessariamente doloso, quantomeno negligente. È comunque sufficiente la coscienza e la volontà della condotta, senza che occorra la dimostrazione del dolo o della colpa, la quale si presume fino alla prova della sua assenza, che deve essere offerta dal contribuente e va distinta dalla prova della buona fede, che rileva, come esimente, solo se l'agente è incorso in un errore inevitabile, per essere incolpevole l'ignoranza dei presupposti dell'illecito e dunque non superabile con l'uso della normale diligenza" (Sez. 5, n. 12409 del 11/05/2021).
2.2. In prospettiva di sintesi, dunque, è a concludersi che, in tema di sanzioni doganali, a fronte della sufficienza della colpa quale coefficiente di ascrizione soggettiva dell'illecito all'autore, colpa che può consistere anche in mera negligenza e che si presume, la prova contraria che il predetto è chiamato ad offrire per esimersi da responsabilità consiste nella dimostrazione del difetto assoluto di colpa, in funzione dell'adozione, secondo i canoni della diligenza professionale qualificata, di tutti gli accertamenti necessari – previe, se del caso, opportune verifiche anche sostanziali,
pur nei limiti della ragionevolezza – per evitare di commettere (o comunque di cadere nell'illecito.
2.3. La CTR ha totalmente inosservato il superiore principio.
Ha mandato assolto il contribuente da responsabilità, ritenendone la diligenza, alla luce di un puro e semplice riscontro documentale, tuttavia marcatamente insufficiente agli effetti della necessaria diligenza professionale qualificata, senza viepiù tener conto di tutti gli elementi del caso concreto, tra cui, in particolare, l'avere il medesimo dichiarato in dogana una merce, per obiettive caratteristiche, non affatto corrispondente alla classificazione evocata.
2.4. Ne consegue che la sentenza impugnata va cassata con rinvio, per nuovo esame e per le spese”.
3. Applicando tali indicazioni al caso di specie l'appello incidentale dell'agenzi è fondato e va accolto.
4. Secondo i principi dettati dalla Suprema Corte, spetta al contribuente dimostrare l'assenza di colpa.
Nella fattispecie, la parte non risulta aver fornito elementi probatori specifici e concreti rispetto a tali indicazioni, non avendo dimostrato di aver adottato tutte le cautele e in particolare di essersi fatto assicurare dal fornitore che la merce fosse effettivamente di origine egiziana.
5. Alla luce degli elementi predetti e delle considerazioni svolte, va pertanto accolto l'appello incidentale e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, va respinto il ricorso di primo grado.
6. Sussistono giunti motivi, anche a fronte del tempo trascorso e della complessità degli atti, per procedere alla compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello incidentale e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, va respinto il ricorso di primo grado. Spese compensate di entrambi i gradi di giudizio.