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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 02/12/2025, n. 9220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9220 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 25406/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE VI CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Antonio S. Stefani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281-sexies, terzo comma, c.p.c., nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g.
25406/2025 promossa da:
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. RICCIARDI Parte_1 P.IVA_1
MASSIMILIANO, domiciliato presso l'indirizzo telematico del difensore
- parte attrice - nei confronti di:
c. f. ), con il patrocinio dell'avv. POLACCHINI Controparte_1 P.IVA_2
PAOLA, domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore
- parte convenuta -
Conclusioni di parte attrice
Voglia l'Ill.mo sig. Giudice adito, in accoglimento della presente opposizione, così provvedere;
a) Dichiarare in linea principale la nullità del contratto di locazione finanziaria intercorso tra le parti, per essere lo stesso completamente irregolare ,tanto è vero che unitamente alle intercorse fideiussioni non è mai stato consegnato all'atto della sua sottoscrizione ma solo in data 26.6.25 a pagina 1 di 6 seguito delle pec dello scrivente difensore che rilevavano la irregolarità perpetrate in violazione dell'art.119 TUB,vedi documentazione in atti ,per essere l ' intercorso contratto diversamente da quanto stabilito da granitica giurisprudenza del tutto non conforme ai principi di chiarezza e specificità che impongono INEQUIVOCABILMENTE ,l'obbligo di tutela reciproco per concedente ed utilizzatore,vedi ex multis Cass.Sent.5022 del 25.2.2020 b) Condannare la convenuta alla restituzione della somma pari ad Euro 250.779,69 nella denegata e non creduta ipotesi di conferma della invocata risoluzione ,adottata ex adverso ,quantificata a titolo di canoni di locazioni versati o nella diversa somma ritenuta in giustizia ,oltre ad un'indennizzo in favore della società attrice,da quantificarsi equitativamente da parte dell ' On.le Giudicante adito ,per palese violazione degli obbligatori principi di chiarezza e specificità palesemente violati nel caso di specie oltreché per la violazione degli obblighi di consegna contestuale del contratto degli allegati,delle condizioni contrattuali e di tutti gli altri elementi obbligatori che specificano il sinallagma contrattuale al momento della contrazione dell ' obbligazione
,circostanza essenziale palesemente violata ex adverso;
c)In linea subordinata sentirsi essere intercorso un leasing translativo motivo per il quale si voglia autorizzare la società convenuta alla vendita del bene con restituzione in favore della società attrice dei cannoni sinora pagati. d)in ogni caso condannarsi la società convenuta al ristoro delle spese,diritti ,onorari e competenze del presente giudizio in favore dello scrivente difensore per fattane anticipazione ex art.93 cpc
Conclusioni di parte convenuta
Voglia l'Il.mo Si. Giudice, In via principale:
- Rigettare la domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto e in diritto. In via riconvenzionale:
- Accertato e dichiarato l'inadempimento dell'Utilizzatrice in relazione alle obbligazioni assunte nonché l'intervenuta risoluzione del contratto di locazione finanziaria n. 189094/01, ritualmente dichiarata, condannare l'odierna attrice a restituire il bene oggetto del contratto di leasing AUTOGRU GROVE CONSTRUCT ION, GMK 4100L2, matricola 41004375, Telaio Wo9100440RWG12375, con riserva all'esito della restituzione e della riallocazione del bene di agire per l'eventuale credito vantato.
- Concedere ordinanza ingiunzione di consegna provvisoriamente esecutiva ex art. 186 ter c.p.c. nei confronti dell'odierna attrice in relazione al bene oggetto del contratto di leasing AUTOGRU GROVE CONSTRUCT ION, GMK 4100L2, matricola 41004375, Telaio
pagina 2 di 6 Wo9100440RWG12375, con riserva all'esito della restituzione e della riallocazione del bene di agire per l'eventuale credito vantato. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto
Oggetto di causa è il contratto di locazione finanziaria n. 189094/0, privo di data ma registrato il
6/6/2024, concluso tra quale concedente e la società attrice quale utilizzatrice e Parte_2 relativo ad una gru del valore di euro 1.091.090,00 oltre IVA (v. doc. 1 conv.).
2. Nullità
Parte attrice ha in primo luogo chiesto di dichiarare la nullità di tale contratto per mancata consegna all'atto della sua sottoscrizione.
La domanda è infondata per due ordini di ragioni.
Anzitutto, si osserva che l'art. 117, comma 3, TUB commina la nullità del contratto quando non sia osservata la forma scritta prevista dal comma 1, circostanza invece pacifica e documentale nel caso di specie. E' vero che lo stesso comma 1 prescrive anche la consegna di un esemplare del contratto al cliente, ma si tratta della prescrizione di una condotta, che non attiene alla forma e che si pone al di fuori degli elementi essenziali del contratto, la cui violazione può al più comportare effetti risarcitori (v. in questo senso Cass. n. 18230/2024).
Inoltre, la doglianza è infondata anche nel merito. Infatti, nel contratto prodotto in atti l'utilizzatrice ha sottoscritto la dichiarazione di aver ricevuto un esemplare del contratto stesso, comprensivo del documento di sintesi (v. pag. 8) e ciò costituisce una presunzione del rispetto di tale adempimento. Per vincere la presunzione nulla ha dedotto parte attrice, né ha offerto di provare, di modo che la consegna risulta provata e la doglianza infondata.
E' stata chiesta la declaratoria di nullità del contratto anche per difetto di chiarezza e specificità.
Anche in questo caso si osserva che la critica avanzata non attiene agli elementi essenziali del pagina 3 di 6 negozio e quindi essa non potrebbe comunque comportare la nullità del contratto. Tra l'altro, nemmeno nel caso del consumatore – ipotesi che, comunque, non ricorre perché attrice è una società di capitali – la domanda sarebbe fondata, perché a norma dell'art. 35, cod. cons., le clausole poco chiare comportano solo l'adozione dell'interpretazione più favorevole al consumatore.
Inoltre, la domanda non è stata neanche supportata da una precisa allegazione in merito: invero,
l'esame del contratto non porta a confermare la censura dell'attrice, dal momento che il contratto riporta in modo chiaro e specifico le obbligazioni a carico dell'utilizzatrice e in particolare il pagamento di un maxi canone iniziale e di successivi 83 canoni mensili in misura fissa, pari ad euro 14.664,00 oltre IVA cad., con un prezzo di riscatto finale di euro 10.910,90 oltre IVA. Nel contratto è indicato anche il tasso leasing nella misura di euro 8,71% e si prevede l'applicazione in caso di ritardati pagamenti del tasso legale di mora ex d.lgs. n. 231/2002 e succ. mod.
La domanda di nullità del contratto deve, pertanto, essere rigettata.
3. Leasing traslativo
Con PEC del 6/5/2025 (v. doc. 6 conv.), parte convenuta ha risolto il contratto di leasing per inadempimento dell'utilizzatrice al pagamento di sei canoni mensili.
Parte attrice non ha allegato o provato il pagamento dei canoni in questione, ma ha solo dedotto che controparte ha “ritirato” per irregolarità nel bollo alcune cambiali che erano state emesse nell'ambito di un piano di rientro, parzialmente rispettato. La circostanza non giustifica l'inadempimento perché la cambiale non è un mezzo di pagamento e la sua mancata disponibilità non preclude il pagamento dovuto alla scadenza dall'utilizzatore. La risoluzione intimata è quindi valida ed efficace.
Parte attrice in proposito ha inoltre domandato l'applicazione dell'art. 1525 c.c., ritenendo il leasing di natura traslativa, ed ha chiesto la restituzione dei canoni versati.
La difesa è infondata, perché il contratto è stato concluso e risolto sotto il vigore della legge n.
124/2017, di modo che ad esso si applica la disciplina dettata dall'art. 1, comma 138, che assicura l'equità del contratto e dei rapporti dare/avere tra le parti, con la conseguenza che non vi è ragione di ricorrere all'applicazione analogica della disciplina della vendita con riserva di proprietà, come aveva fatto una risalente giurisprudenza, in presenza di schemi contrattuali ben diversi e in assenza della citata legge.
pagina 4 di 6 Pertanto, nella fattispecie non trova applicazione l'art. 1525 c.c., ma l'art. 1, comma 138, legge n.
124/2017, in forza del quale in caso di risoluzione per inadempimento del leasing occorre in primo luogo provvedere alla riconsegna e alla vendita, o ad altra collocazione, del bene, con riconoscimento del ricavato a credito dell'utilizzatore e successiva liquidazione del credito residuo dalla concedente. La vendita, peraltro, è prevista dalla legge e quindi non è necessaria alcuna autorizzazione, come curiosamente richiesto alla lettera c) delle conclusioni di parte attrice.
La domanda riconvenzionale della convenuta, volta appunto alla riconsegna del bene, è quindi fondata e va accolta.
4. Usura
Nella seconda memoria integrativa depositata il 30/10/20251, parte attrice ha affermato che il
TAEG sarebbe superiore al tasso soglia antiusura;
in citazione la questione era stata dedotta solo indirettamente, in sede di richiesta istruttoria di una c.t.u.
In ogni caso l'allegazione è assolutamente generica, dal momento che la parte non ha indicato né quale sarebbe il TEG dell'operazione, né le modalità di calcolo, né il tasso soglia di riferimento.
In questo quadro è sufficiente osservare che il tasso leasing riportato in contratto – che si ricorda comprende anche il prezzo d'opzione – è pari all'8,71%, mentre il tasso soglia vigente nel II semestre del 2024 era pari al 14,925% e quindi ampiamente superiore. Nella situazione processuale data, non è possibile disporre una c.t.u. sul punto, come richiesto dall'attrice, perché
l'indagine avrebbe natura meramente esplorativa.
Analogamente inammissibile è la richiesta di c.t.u. per l'accertamento di un presunto anatocismo, che la parte non ha neanche spiegato dove si sarebbe manifestato.
Sempre in sede di richiesta istruttoria di c.t.u., senza alcuna illustrazione, parte attrice ha fatto riferimento ad una nullità del contratto derivante dalla mancata indicazione del tasso interno di attualizzazione. La tesi è infondata perché il tasso leasing riportato in contratto è proprio il “tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto di imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione di acquisto finale
(al netto di imposte) contrattualmente previsti” (v. Banca d'Italia, Disposizioni di trasparenza,
pagina 5 di 6 sez. II, par. 3).
Si osserva, infine, che in relazione alla motivazione adottata, i capitoli di prova per interrogatorio formale e per testi dedotti da parte attrice sono ininfluenti.
5. Spese
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri minimi del d.m. 55/2014 e succ. mod., trattandosi di causa documentale e non complessa;
il valore di causa è indeterminato.
Per questi motivi
il Tribunale di Milano in composizione monocratica
VI sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta le domande di parte attrice;
2) in accoglimento della domanda riconvenzionale, condanna parte attrice a consegnare a parte convenuta la gru meglio indicata nelle conclusioni di parte convenuta;
3) condanna parte attrice a rimborsare in favore di parte convenuta le spese di giudizio, che liquida in € 5.431,00 per compensi ed € 545,00 per spese esenti, oltre 15% per spese generali, CPA ed
IVA sugli importi imponibili.
Milano, 2 dicembre 2025
Il giudice dott. Antonio S. Stefani
pagina 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si riporta la data ai fini della individuazione dell'atto, perché l'attrice ha irritualmente depositato altre due memorie in data 6/11/2025, sempre nel termine previsto per la seconda memoria integrativa.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE VI CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Antonio S. Stefani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 281-sexies, terzo comma, c.p.c., nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g.
25406/2025 promossa da:
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. RICCIARDI Parte_1 P.IVA_1
MASSIMILIANO, domiciliato presso l'indirizzo telematico del difensore
- parte attrice - nei confronti di:
c. f. ), con il patrocinio dell'avv. POLACCHINI Controparte_1 P.IVA_2
PAOLA, domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore
- parte convenuta -
Conclusioni di parte attrice
Voglia l'Ill.mo sig. Giudice adito, in accoglimento della presente opposizione, così provvedere;
a) Dichiarare in linea principale la nullità del contratto di locazione finanziaria intercorso tra le parti, per essere lo stesso completamente irregolare ,tanto è vero che unitamente alle intercorse fideiussioni non è mai stato consegnato all'atto della sua sottoscrizione ma solo in data 26.6.25 a pagina 1 di 6 seguito delle pec dello scrivente difensore che rilevavano la irregolarità perpetrate in violazione dell'art.119 TUB,vedi documentazione in atti ,per essere l ' intercorso contratto diversamente da quanto stabilito da granitica giurisprudenza del tutto non conforme ai principi di chiarezza e specificità che impongono INEQUIVOCABILMENTE ,l'obbligo di tutela reciproco per concedente ed utilizzatore,vedi ex multis Cass.Sent.5022 del 25.2.2020 b) Condannare la convenuta alla restituzione della somma pari ad Euro 250.779,69 nella denegata e non creduta ipotesi di conferma della invocata risoluzione ,adottata ex adverso ,quantificata a titolo di canoni di locazioni versati o nella diversa somma ritenuta in giustizia ,oltre ad un'indennizzo in favore della società attrice,da quantificarsi equitativamente da parte dell ' On.le Giudicante adito ,per palese violazione degli obbligatori principi di chiarezza e specificità palesemente violati nel caso di specie oltreché per la violazione degli obblighi di consegna contestuale del contratto degli allegati,delle condizioni contrattuali e di tutti gli altri elementi obbligatori che specificano il sinallagma contrattuale al momento della contrazione dell ' obbligazione
,circostanza essenziale palesemente violata ex adverso;
c)In linea subordinata sentirsi essere intercorso un leasing translativo motivo per il quale si voglia autorizzare la società convenuta alla vendita del bene con restituzione in favore della società attrice dei cannoni sinora pagati. d)in ogni caso condannarsi la società convenuta al ristoro delle spese,diritti ,onorari e competenze del presente giudizio in favore dello scrivente difensore per fattane anticipazione ex art.93 cpc
Conclusioni di parte convenuta
Voglia l'Il.mo Si. Giudice, In via principale:
- Rigettare la domanda di parte attrice in quanto infondata in fatto e in diritto. In via riconvenzionale:
- Accertato e dichiarato l'inadempimento dell'Utilizzatrice in relazione alle obbligazioni assunte nonché l'intervenuta risoluzione del contratto di locazione finanziaria n. 189094/01, ritualmente dichiarata, condannare l'odierna attrice a restituire il bene oggetto del contratto di leasing AUTOGRU GROVE CONSTRUCT ION, GMK 4100L2, matricola 41004375, Telaio Wo9100440RWG12375, con riserva all'esito della restituzione e della riallocazione del bene di agire per l'eventuale credito vantato.
- Concedere ordinanza ingiunzione di consegna provvisoriamente esecutiva ex art. 186 ter c.p.c. nei confronti dell'odierna attrice in relazione al bene oggetto del contratto di leasing AUTOGRU GROVE CONSTRUCT ION, GMK 4100L2, matricola 41004375, Telaio
pagina 2 di 6 Wo9100440RWG12375, con riserva all'esito della restituzione e della riallocazione del bene di agire per l'eventuale credito vantato. In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto
Oggetto di causa è il contratto di locazione finanziaria n. 189094/0, privo di data ma registrato il
6/6/2024, concluso tra quale concedente e la società attrice quale utilizzatrice e Parte_2 relativo ad una gru del valore di euro 1.091.090,00 oltre IVA (v. doc. 1 conv.).
2. Nullità
Parte attrice ha in primo luogo chiesto di dichiarare la nullità di tale contratto per mancata consegna all'atto della sua sottoscrizione.
La domanda è infondata per due ordini di ragioni.
Anzitutto, si osserva che l'art. 117, comma 3, TUB commina la nullità del contratto quando non sia osservata la forma scritta prevista dal comma 1, circostanza invece pacifica e documentale nel caso di specie. E' vero che lo stesso comma 1 prescrive anche la consegna di un esemplare del contratto al cliente, ma si tratta della prescrizione di una condotta, che non attiene alla forma e che si pone al di fuori degli elementi essenziali del contratto, la cui violazione può al più comportare effetti risarcitori (v. in questo senso Cass. n. 18230/2024).
Inoltre, la doglianza è infondata anche nel merito. Infatti, nel contratto prodotto in atti l'utilizzatrice ha sottoscritto la dichiarazione di aver ricevuto un esemplare del contratto stesso, comprensivo del documento di sintesi (v. pag. 8) e ciò costituisce una presunzione del rispetto di tale adempimento. Per vincere la presunzione nulla ha dedotto parte attrice, né ha offerto di provare, di modo che la consegna risulta provata e la doglianza infondata.
E' stata chiesta la declaratoria di nullità del contratto anche per difetto di chiarezza e specificità.
Anche in questo caso si osserva che la critica avanzata non attiene agli elementi essenziali del pagina 3 di 6 negozio e quindi essa non potrebbe comunque comportare la nullità del contratto. Tra l'altro, nemmeno nel caso del consumatore – ipotesi che, comunque, non ricorre perché attrice è una società di capitali – la domanda sarebbe fondata, perché a norma dell'art. 35, cod. cons., le clausole poco chiare comportano solo l'adozione dell'interpretazione più favorevole al consumatore.
Inoltre, la domanda non è stata neanche supportata da una precisa allegazione in merito: invero,
l'esame del contratto non porta a confermare la censura dell'attrice, dal momento che il contratto riporta in modo chiaro e specifico le obbligazioni a carico dell'utilizzatrice e in particolare il pagamento di un maxi canone iniziale e di successivi 83 canoni mensili in misura fissa, pari ad euro 14.664,00 oltre IVA cad., con un prezzo di riscatto finale di euro 10.910,90 oltre IVA. Nel contratto è indicato anche il tasso leasing nella misura di euro 8,71% e si prevede l'applicazione in caso di ritardati pagamenti del tasso legale di mora ex d.lgs. n. 231/2002 e succ. mod.
La domanda di nullità del contratto deve, pertanto, essere rigettata.
3. Leasing traslativo
Con PEC del 6/5/2025 (v. doc. 6 conv.), parte convenuta ha risolto il contratto di leasing per inadempimento dell'utilizzatrice al pagamento di sei canoni mensili.
Parte attrice non ha allegato o provato il pagamento dei canoni in questione, ma ha solo dedotto che controparte ha “ritirato” per irregolarità nel bollo alcune cambiali che erano state emesse nell'ambito di un piano di rientro, parzialmente rispettato. La circostanza non giustifica l'inadempimento perché la cambiale non è un mezzo di pagamento e la sua mancata disponibilità non preclude il pagamento dovuto alla scadenza dall'utilizzatore. La risoluzione intimata è quindi valida ed efficace.
Parte attrice in proposito ha inoltre domandato l'applicazione dell'art. 1525 c.c., ritenendo il leasing di natura traslativa, ed ha chiesto la restituzione dei canoni versati.
La difesa è infondata, perché il contratto è stato concluso e risolto sotto il vigore della legge n.
124/2017, di modo che ad esso si applica la disciplina dettata dall'art. 1, comma 138, che assicura l'equità del contratto e dei rapporti dare/avere tra le parti, con la conseguenza che non vi è ragione di ricorrere all'applicazione analogica della disciplina della vendita con riserva di proprietà, come aveva fatto una risalente giurisprudenza, in presenza di schemi contrattuali ben diversi e in assenza della citata legge.
pagina 4 di 6 Pertanto, nella fattispecie non trova applicazione l'art. 1525 c.c., ma l'art. 1, comma 138, legge n.
124/2017, in forza del quale in caso di risoluzione per inadempimento del leasing occorre in primo luogo provvedere alla riconsegna e alla vendita, o ad altra collocazione, del bene, con riconoscimento del ricavato a credito dell'utilizzatore e successiva liquidazione del credito residuo dalla concedente. La vendita, peraltro, è prevista dalla legge e quindi non è necessaria alcuna autorizzazione, come curiosamente richiesto alla lettera c) delle conclusioni di parte attrice.
La domanda riconvenzionale della convenuta, volta appunto alla riconsegna del bene, è quindi fondata e va accolta.
4. Usura
Nella seconda memoria integrativa depositata il 30/10/20251, parte attrice ha affermato che il
TAEG sarebbe superiore al tasso soglia antiusura;
in citazione la questione era stata dedotta solo indirettamente, in sede di richiesta istruttoria di una c.t.u.
In ogni caso l'allegazione è assolutamente generica, dal momento che la parte non ha indicato né quale sarebbe il TEG dell'operazione, né le modalità di calcolo, né il tasso soglia di riferimento.
In questo quadro è sufficiente osservare che il tasso leasing riportato in contratto – che si ricorda comprende anche il prezzo d'opzione – è pari all'8,71%, mentre il tasso soglia vigente nel II semestre del 2024 era pari al 14,925% e quindi ampiamente superiore. Nella situazione processuale data, non è possibile disporre una c.t.u. sul punto, come richiesto dall'attrice, perché
l'indagine avrebbe natura meramente esplorativa.
Analogamente inammissibile è la richiesta di c.t.u. per l'accertamento di un presunto anatocismo, che la parte non ha neanche spiegato dove si sarebbe manifestato.
Sempre in sede di richiesta istruttoria di c.t.u., senza alcuna illustrazione, parte attrice ha fatto riferimento ad una nullità del contratto derivante dalla mancata indicazione del tasso interno di attualizzazione. La tesi è infondata perché il tasso leasing riportato in contratto è proprio il “tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto di imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione di acquisto finale
(al netto di imposte) contrattualmente previsti” (v. Banca d'Italia, Disposizioni di trasparenza,
pagina 5 di 6 sez. II, par. 3).
Si osserva, infine, che in relazione alla motivazione adottata, i capitoli di prova per interrogatorio formale e per testi dedotti da parte attrice sono ininfluenti.
5. Spese
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri minimi del d.m. 55/2014 e succ. mod., trattandosi di causa documentale e non complessa;
il valore di causa è indeterminato.
Per questi motivi
il Tribunale di Milano in composizione monocratica
VI sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta le domande di parte attrice;
2) in accoglimento della domanda riconvenzionale, condanna parte attrice a consegnare a parte convenuta la gru meglio indicata nelle conclusioni di parte convenuta;
3) condanna parte attrice a rimborsare in favore di parte convenuta le spese di giudizio, che liquida in € 5.431,00 per compensi ed € 545,00 per spese esenti, oltre 15% per spese generali, CPA ed
IVA sugli importi imponibili.
Milano, 2 dicembre 2025
Il giudice dott. Antonio S. Stefani
pagina 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si riporta la data ai fini della individuazione dell'atto, perché l'attrice ha irritualmente depositato altre due memorie in data 6/11/2025, sempre nel termine previsto per la seconda memoria integrativa.