Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 02/05/2025, n. 590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 590 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 567/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 567/2025 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1 in IA AG (MB), Via Solferino n. 80, rappresentato e difeso dagli avv. Claudia Piozzi e
Francesca Caputo ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori in Rho, Piazza Libertà
n. 26, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente in [...]C.F._2
IA AG (MB), Via Solferino n. 80, rappresenta e difesa dall' avv. Sabrina Cannizzaro ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Milano, Viale Premuda n. 14, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Voglia il Tribunale adito pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
1) Affido condiviso dei figli minori
2) Collocamento prevalente degli stessi presso la casa familiare, ove manterranno la residenza sino al 31/7/2025, data entro la quale è previsto il rogito di vendita;
prima di tale data, la GNa Pt_2 dovrà individuare un'abitazione adeguata per i minori nell'ambito dello stesso Comune di residenza attuale, ovvero, di comune accordo con il GN , in un Comune limitrofo, ove i minori Pt_1 dovranno trasferire la loro residenza.
Nelle more della vendita, la casa familiare resterà assegnata alla GNa con tutto quanto Pt_2
l'arreda; il GN si trasferirà in altra abitazione entro la metà di dicembre, asportando i Pt_1 propri beni ed effetti personali;
sempre nelle more della vendita il GN si impegna a Pt_1 provvedere al pagamento del 50% della rata di mutuo gravante sull'immobile mediante versamento sul conto corrente cointestato già utilizzato dai coniugi;
la restante parte della rata di mutuo resterà
a carico della GNa che si impegnerà ad inoltrare quietanza al marito. Pt_2
Nel caso in cui la vendita dell'immobile non dovesse andare a buon fine, le parti si impegnano a proseguire e coltivare la messa in vendita del bene fino al raggiungimento dello scopo.
3) Il GN si impegna a corrispondere il primo di ogni mese la somma di euro 350,00 Pt_1 mensili quale contributo per il mantenimento ordinario dei due figli minori sul conto corrente intestato alla SI.ra ove il SI. potrà aver la delega;
le spese relative dovranno Pt_2 Pt_1 essere effettuate mediante mezzi tracciabili, ossia mediante bancomat e/o carta di credito e/o scontrini.
Le parti si impegnano tassativamente a non utilizzare il conto corrente e/o le somme ivi giacenti per scopi differenti rispetto al mantenimento dei figli e al pagamento delle spese per l'alloggio familiare.
4) La GNa si impegna a versare sui conti correnti intestati a ciascuno dei figli minori le Pt_2 somme dalla stessa prelevate, senza il consenso e anzi all'insaputa del GN , per motivi Pt_1 extra-familiari e ciò entro il raggiungimento della maggiore età dei figli. Nello specifico, dovrà versare la somma di euro 4.632,00 sul conto corrente di e la somma di euro 200,00 sul Per_1 conto corrente di Viola.
5) L'importo dell'assegno unico verrà accreditato direttamente sul conto corrente della SI.ra con l'impegno del SI. a garantire qualora detto importo dovesse subire delle Pt_2 Pt_1 ripercussioni in senso negativo, un incremento proporzionale (a detta diminuzione) dell'assegno di mantenimento a tutela dei figli minori che permetta di raggiungere la somma complessiva derivante dal percepimento dell'assegno di mantenimento e dall'assegno unico oggi previsto per entrambi i figli minori.
6) Il GN provvederà in via diretta al mantenimento dei minori nei periodi di permanenza Pt_1 degli stessi presso di sé, che avverranno nei termini che seguono:
-a weekend alternati, dal venerdì alle ore 18.00 sino alla domenica sera alle ore 20.00, quando li riaccompagnerà dalla madre;
-un martedì di ogni settimana dalle 18.00 sino al mattino successivo quando li accompagnerà a scuola;
-il giovedì a settimane alterne, quando non staranno con il padre nel weekend;
-durante le vacanze natalizie: dal 23 sino al 31 dicembre oppure dal 31/12 sino al 6/1, con la specificazione che il giorno della Vigilia di Natale ovvero il pomeriggio/sera di Natale lo trascorreranno con il genitore con cui non staranno nel primo periodo;
-durante le vacanze pasquali: il giorno di Pasqua ad anni alterni con suddivisione del relativo periodo;
-i Ponti e/o le restanti festività saranno regolamentate secondo il principio dell'alternanza e previo scambio anticipato da parte dei genitori di un planning da concordarsi ogni 6 mesi;
-durante le vacanze estive, nel mese di agosto per quindici giorni consecutivi nel primo o secondo periodo, con scelta alternata, nonché per una settimana nel restante periodo;
-le parti concordano che durante le vacanze scolastiche nei mesi di giugno, luglio e inizio settembre,
verrà seguito a domicilio come già attualmente avviene;
Per_1
-in ogni caso, nel periodo delle vacanze scolastiche, le parti si impegnano a concordare preventivamente l'eventuale frequentazione da parte dei figli di centri estivi e/o strutture e/o Campus. Resta inteso che durante le vacanze estive e/o i Ponti sono sospese le normali visite, ma entrambi i genitori manterranno sempre il diritto di sapere dove si trovano i figli e potranno contattarli quotidianamente per telefono.
7) Le parti si impegnano espressamente a non far frequentare e/o conoscere ai figli i propri nuovi compagni/partners per 36 mesi dalla data di sottoscrizione del ricorso per separazione, impegnandosi a frequentarli al di fuori dalle rispettive abitazioni e sempre in assenza dei figli.
8) Le spese straordinarie relative ai figli verranno ripartite tra i coniugi al 50% ciascuno, secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Milano seguendo lo schema che segue, con la sola eccezione che le spese occorrenti per le terapie del figlio dovranno essere pagate con la Per_1 pensione di invalidità dello stesso, come già in uso, salve ulteriori necessità per le quali interverranno i genitori. E precisamente:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario
Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
- spese da concordare: Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
- spese anticipate: il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e- mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso da parte del GN dovrà avvenire con bonifico Pt_1 immediato alla ricezione dei giustificativi di spesa.
9) I coniugi concordano che entrambi i genitori dovranno avere la delega e possibilità di operare sui conti correnti dei minori e si impegnano espressamente a non prelevare alcuna somma, se non previo accordo scritto di entrambi, con l'eccezione sopra specificata in riferimento alle spese per la terapia di;
in ogni caso le spese dovranno essere tracciate e documentate. Per_1
10) Il SI. si impegna a versare alla SI.ra la metà delle spese fino ad oggi Pt_1 Pt_2
(sostenute solamente ed esclusivamente) dalla stessa in favore dei figli minori (a far data da settembre fino all'inizio di dicembre) pari ad euro 313,00. Il SI. ha già provveduto al Pt_1 pagamento delle spese condominiali maturate sino al suo rilascio della casa familiare.
11) I coniugi continueranno ad alimentare gli accantonamenti già esistenti per il futuro dei bambini mediante versamento di euro 50,00 mensili cadauno sui rispettivi conto correnti loro intestati e nello specifico la GNa verserà euro 50 mensili sul conto corrente di e il GN Pt_2 Per_1 [...]
euro 50 mensili sul conto corrente di Viola. Pt_1
12) I coniugi si danno atto di essere economicamente autosufficienti e di non avere nulla a che pretendere reciprocamente per qualsiasi titolo e/o causale avendo così regolamentato i loro rapporti patrimoniali ed ogni pendenza.
13) Le autovetture attualmente in uso a ciascuno di essi resteranno definitivamente assegnate e così:
l'autovettura Ford Fiesta alla GNa e l'autovettura Toyota Rav4 al GN . Pt_2 Pt_1
14) I coniugi si danno reciprocamente il consenso per il rilascio dei documenti validi per l'espatrio anche per i figli minori.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. In via preliminare deve essere concessa ai coniugi l'autorizzazione a vivere separati dalla data dell'udienza tenuta ai sensi dell'art. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., ossia il giorno 16 aprile 2025.
II. La domanda di separazione è fondata.
Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi, ovvero da recare pregiudizio all'educazione della prole.
Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183).
Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi nel ricorso congiunto depositato, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile.
III. Va, dunque, pronunciata la separazione personale.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli minori e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
IV. Le spese del giudizio, considerata la natura della controversia, si dichiarano interamente compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 [...]
con ricorso depositato in data 30.01.2025, così provvede: Pt_2
I. Autorizza i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
II. Omologa la separazione personale delle parti che hanno celebrato matrimonio concordatario in
Agrigento il 10 settembre 2012 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Agrigento, anno 2012, n. 241, Parte II, Serie A) alle condizioni concordate dai coniugi riportate in epigrafe, da intendersi integralmente riportate e trascritte;
III. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Agrigento, al suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi di legge.
IV. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 17 aprile 2025
Il Giudice est.
Camilla Filauro
Il Presidente
Carmen Arcellaschi