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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/04/2025, n. 2130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2130 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1096/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE nelle persone dei Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Giudice
Dott. Erminia Catapano Giudice relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile di appello, iscritto al n. 1096 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2020, avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Napoli, X sezione civile, R.G. 12526/2019, pubblicata in data 24.02.2020,
TRA
(c.f.: ), con Parte_1 P.IVA_1
sede in Napoli al Corso San Giovanni a Teduccio, 292, in persona del legale rappresentante dr. rappresentata e difesa, giusta procura allegata Controparte_1 all'appello, dagli avv.ti Vincenzo Cappello (c.f: ) e Giovanni C.F._1
Terreri (c.f.: ). C.F._2
Appellante
E
(c.f.: ), con sede legale in Napoli alla Via Controparte_2 P.IVA_2
Comunale del Principe n.13/A, in persona del Direttore Generale. ing. , CP_3 rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Iervolino (c.f.: ), in C.F._3
virtù di procura notarile alle liti per notar di Frattaminore, rep. n. 42728, Per_1
raccolta n. 16316 del 05/09/2019, in atti.
Appellato SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al tribunale di Napoli ex art. 702 bis c.p.c. ritualmente notificato, la società
premesso di aver effettuato, in Parte_1
regime convenzionale, quindi di accreditamento, servizi sanitari della branca patologia clinica, in favore di assistiti della , nel periodo Controparte_4
gennaio 11/settembre 12, in virtù di regolari contratti stipulati ex art. 8 quinquies d. lg.vo 502/92, ha esposto di essere stata remunerata per le prestazione rese al netto degli importi riferibili al cd. sconto ex art. 1, comma 796, lett. O l. 296/06.
Su questa premessa, ha chiesto di: “ordinare alla il pagamento in Controparte_2 suo favore della somma di € 159.928,23, o di quella maggiore e/o minore che dovesse essere ritenuta di giustizia, oltre interessi, maturati e maturandi ai sensi dell'art. 7 dei contratti ex art 8 quinques d.l.vo n. 502/92 stipulati tra le parti sino all'effettivo soddisfo”; il tutto con vittoria di spese, con attribuzione. Cont Instaurato il contraddittorio si è costituita la esistente, che ha chiesto il rigetto della domanda.
Il Tribunale di Napoli, ritenuta fondata l'eccezione preliminare di parte resistente relativa all'esistenza di precedenti decreti ingiuntivi, n. 548/19 e 1372/19, divenuti cosa giudicata, con i quali il centro ricorrente aveva chiesto ed ottenuto il corrispettivo dovuto per le prestazioni rese negli stessi mesi (delle stesse annualità), con espressa esclusione dello sconto ex art. 1, comma 796, lett. O l. 296/06, ha dichiarato improponibile la domanda, per il divieto di frazionamento del credito, nascente da unico rapporto obbligatorio, in plurime richieste giudiziali;
in motivazione ha, inoltre, affermato che la pretesa azionata è inammissibile, in quanto coperta da giudicato.
§§§
Avverso tale ordinanza il ha Parte_1
proposto appello.
Con il primo motivo censura il provvedimento del tribunale sostenendo che non sussiste alcun provvedimento risalente avente efficacia di giudicato con riferimento alla pretesa creditizia negata, che tale non può essere un provvedimento – il decreto ingiuntivo - che si è disinteressato delle richieste poi successivamente formulate;
che non vi è alcun potenziale conflitto di valutazioni tra i procedimenti decisori;
che nel calcolo fatto per ottenere i decreti ingiuntivi la componente numerica dello sconto ex l. 296/2006 non era
R.G. n. 1096/2020 Sentenza
pag. 2 Parte_2 inclusa;
che sulla questione dello sconto per il periodo successivo al triennio 2007-2009 solo di recente si è pronunciata la Suprema Corte.
Espone, inoltre, che la declaratoria di inammissibilità non tiene conto di alcune decisioni del giudice di legittimità, tra cui la sentenza n. 4090/2017 che consente la proposizione di più domande aventi la stessa fonte se vi è un interesse giuridicamente apprezzabile e che nel suo caso l'interesse è rappresentato dall'esigenza di “impedire che il tempo necessario all'approfondimento processuale connesso alla valutazione della presente e residuale domanda intralciasse al rapide definizione della vertenza afferente le somme oggetto di istanza monitoria” (così l'atto di appello).
Con distinto motivo deduce che è abnorme la conseguenza dell'improponibilità che il giudice di primo grado connette alla parcellizzazione, avendo la Suprema Corte chiarito che all'abuso dello strumento processuale non può che conseguire – esclusivamente - la valutazione dell'onere delle spese come se il procedimento fosse stato unico fin dall'origine.
Conclude chiedendo di revocare e/o annullare l'ordinanza impugnata emessa ex articolo
702 bis c.p.c. e, per l'effetto, condannare la al pagamento in suo Controparte_2
favore della somma di euro 159.928,23 oltre interessi, ai sensi dell'articolo 7 dei contratti ex articolo 8 quinques del decreto legislativo n. 502 del 92, oltre al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.
§§§
Cont In appello si è costituita con memoria in data 3 luglio 2020 la che, premessa l'eccezione di inammissibilità ex art. 348 c.p.c. dell'appello, ha dedotto che la domanda
è inammissibile per la preclusione derivante dal giudicato, è improponibile per il frazionamento e comunque è infondata nel merito.
Alla udienza collegiale del 19.02.2025, trattata in modalità scritta, la causa è stata riservata in decisione, previa concessione dei termini ridotti di giorni 20 + 20 per il deposito e lo scambio degli scritti difensivi finali, ai sensi dell'art. 190 co. 2 c.p.c..
Risultano depositati scritti conclusivi, dalla appellante società anche in replica ed è stato acquisito il fascicolo di primo grado;
non è stata svolta istruttoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello supera il vaglio di ammissibilità, essendo chiare le parti della sentenza impugnata che si intendono far modificare e le ragioni poste a base dell'appello,
R.G. n. 1096/2020 Sentenza
pag. 3 Parte_2 Cont avendo, peraltro, l' svolto difese su ognuno dei motivi formulati con l'impugnazione.
§§§
Nel merito, l'appello è infondato e deve pertanto essere respinto.
E' infondato il primo motivo con cui l'appellante afferma che la domanda non è inammissibile.
Costituisce fatto pacifico e documentato che per ottenere i decreti ingiuntivi n. 548/19 e
1372/19, emessi dal Tribunale di Napoli, l'appellante quantificava gli importi dovuti per le prestazioni sanitarie eseguite in favore degli assistiti dell' nella Controparte_2 branca patologia clinica, ponendo a base della richiesta il contratto stipulato per l'anno
2011 (D.I. n. 548/2019, richiesto il 22.1.2019, emesso il 24.1.2019) quanto alle prestazioni eseguite nei mesi da gennaio a dicembre 2011, ed il contratto stipulato con Cont l' per l'anno 2012 (D.I. n. 1372/2019, richiesto il 19.2.2019, emesso il 22.2.2019) quanto alle prestazioni eseguite nei mesi da gennaio a novembre 2012.
Allegava e depositava a sostegno delle domande monitorie i contratti per il 2011 e 2012, le fatture emesse per i singoli periodi mensili e le delibere della Direzione Generale
Cont della di Napoli che definivano per gli anni in oggetto la capacità operativa massima, specificando di non aver superato il numero di prestazioni massime assegnato, pari a 147.000 per entrambi gli anni di interesse;
infine, puntualizzava, nei rispettivi ricorsi monitori, che per l'anno 2011 non era stato notificato alcun addebito per la
Regressione Tariffaria Unica annuale, mentre per il 2012 aveva ricevuto la richiesta di addebito di euro 4.507,00 a titolo di RTU, di guisa che aveva scorporato detto importo dalla sua domanda complessiva.
Infine, in entrambi i ricorsi precisava di agire per le singole mensilità al netto dello
“Sconto ex art.1 comma 796 lett. O della L. n.296/06”, riportando, in apposita tabella, le somme a tale titolo imputabili, e detraendole da quanto dovuto, con “espressa riserva di ogni più pertinente determinazione in ordine all'importo non corrispostogli in quanto sconto ex L.296/06”.
Dati questi presupposti, relativi alla causa petendi ed al petitum, la Corte adita ritiene corretta la valutazione fatta dal giudice di prime cure che allorquando la s.r.l. attrice ha chiesto ed ottenuto i decreti ingiuntivi, n. 548/19 e 1372/19, resi dal Tribunale sulla base di ricorsi che quantificavano gli importi dovuti per le prestazioni rese per le singole
R.G. n. 1096/2020 Sentenza
Napoli 1 Centro pag. 4 Pt_1 Parte_2 mensilità degli stessi periodi per cui è causa oggi, al netto dello “Sconto ex art.1 comma
796 lett. O della L. n.296/06”, i presupposti di fatto e di diritto delle somme corrispondenti al cd. sconto erano già maturati, essendo identici a quelli della residua parte dell'obbligo di pagamento.
La fonte del diritto azionato è costituita in entrambe le azioni - D.I. e domanda a cognizione piena per gli importi dovuti a titolo di non applicabilità degli sconti tariffari
Cont
– dal contratto stipulato con la con cui il centro di ricerche ed analisi cliniche si è impegnato ad erogare un numero massimo di prestazioni sanitarie (art. 3 contratto) ai pazienti, da remunerare secondo i criteri dettati dall'art. 5 del contratto, nel rispetto dei tetti di spesa (artt 4 e 5 del contratto) e di tutte le altre pattuizioni concordate con la
Cont
La causa petendi dei D.I. è, dunque, l'insieme delle pattuizioni contrattuali, non a caso richiamate nel ricorso monitorio, ed è la stessa che fonda la richiesta che occupa nella odierna lite.
Ma deve doverosamente soggiungersi che identico nelle due azioni è anche il petitum, Cont cioè la richiesta di pagamento a carico della che si è avvantaggiata di determinate prestazioni, la cui esecuzione, documentata tra l'altro dalle fatture, non risulta mai essere stata contestata.
Si è pertanto formato il giudicato, che copre tutte le ragioni fatte valere (il diritto al corrispettivo per le prestazioni rese), ma anche tutte quelle che erano certamente proponibili, cioè il maggior importo del corrispettivo, che, invece, volutamente è stato escluso dalla richiesta monitoria, per essere proposto in seguito, pur essendo maturati al momento delle richieste di ingiunzione tutti i presupposti di fatto e di diritto per
Cont chiedere l'intero adempimento, da parte della di quanto dovuto.
Né si badi bene, si riscontra un interesse giuridicamente apprezzabile nella predicata esigenza di “impedire che il tempo necessario all'approfondimento processuale connesso alla valutazione della presente e residuale domanda intralciasse la rapida definizione della vertenza afferente le somme oggetto di istanza monitoria”: la natura documentale del diritto (in entrambe le iniziative giudiziali) imponeva di richiedere – in quanto maturato e provato per tabulas - l'intero corrispettivo pattuito, senza che alcuna ragione giuridica si possa accampare per sostenere l'ammissibilità della seconda domanda.
R.G. n. 1096/2020 Sentenza
pag. 5 Parte_2 La natura documentale dell'intero credito smentisce de plano la tesi del diverso grado di approfondimento che le due distinte azioni avrebbero richiesto;
a fortiori la scelta di attendere una successiva domanda giudiziale (intervenuta appena due mesi dopo il secondo decreto ingiuntivo) è motivazione soggettiva extraprocessuale che nessun pregio riveste in questa sede.
Del resto, proprio nei termini dell'inammissibilità si è espressa la Suprema Corte, a
Sezioni Unite, in sentenza – recente ma ormai nota – pubblicata il 19 marzo 2025, con la quale, con riferimento ad alcune fattispecie risarcitorie, in cui i danni si riportano a un unico fatto lesivo, pur produttivo di diverse possibili conseguenze dannose, la
Cassazione ha rammentato che deve svolgersi un unico, contestuale, accertamento di tutti i danni-conseguenza che la parte assume di aver subito, non potendo neppure utilmente formulare la riserva di farne valere ulteriori e diversi in altro procedimento.
Pertanto, si sono ritenute inammissibili le domande successive alla prima, sulla base del principio del giudicato, che copre dedotto e deducibile, ed impedisce un accertamento spezzettato in distinti processi che vertano sui medesimi fatti (cf punto 10.1 della citata sentenza n. 7299/2025). Per le stesse ragioni espresse dalla Suprema Corte, neppure nella fattispecie che occupa può avere efficacia la riserva che la società appellante ha formulato al momento della richiesta di decreto ingiuntivo.
E' noto, infatti, che il principio secondo cui il giudicato copre il dedotto ed il deducibile,
è applicabile anche al decreto ingiuntivo irrevocabile: ne deriva che l'effetto preclusivo del giudicato, anche in tale ipotesi, si estende non solo alle ragioni giuridiche fatte valere, ma anche a tutte le altre che erano proponibili e che non sono state specificamente dedotte.
A questo punto, pare appena il caso di soggiungere che l'oggetto del contendere non tocca il tema del frazionamento della domanda, che intercetta, invece, le ipotesi di analoghe ma distinte prestazioni tra le stesse parti, eseguite sulla base di un unico rapporto obbligatorio, perché ciò di cui si discute oggi è l'importo del costo da riconoscere per la medesima prestazione, di cui, allegati tutti gli elementi fondanti, è stato in una precedente causa definita già chiesto l'adempimento (peraltro eseguito subito dopo l'emissione dei decreto ingiuntivi).
L'appello, con cui si censura l'esistenza del giudicato è infondato, mentre è corretta la valutazione fatta dal giudice di prime cure che lo ha ritenuto – il giudicato –
R.G. n. 1096/2020 Sentenza
pag. 6 Parte_2 irrimediabilmente formato (cf. pagina 3, 2° capoverso, dell'impugnata ordinanza), assorbita ogni altra questione.
L'ordinanza di primo grado è confermata, sia pur con la motivazione, in parte diversa, esposta.
§§§
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante e si Cont liquidano in favore dell' appellata, come da dispositivo che segue, tenendo conto del valore della domanda, in base ai parametri contenuti nel DM 147/2022 per i giudizi di valore compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00 per le sole fasi di studio, introduttiva e decisoria, non essendo stata svolta alcuna attività istruttoria.
Atteso il rigetto del gravame, deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, decidendo sull'appello proposto da avverso l'ordinanza emessa dal Parte_1
Tribunale di Napoli, X sezione civile, R.G. 12526/2019, pubblicata in data 24.02.2020, in contraddittorio con la , così provvede: Controparte_2
--Respinge l'appello e conferma, per i motivi esposti, l'ordinanza impugnata;
--condanna la al pagamento in Parte_1 favore della l' delle spese di lite del presente grado, che liquida in Controparte_2
€ 10.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, nonché Iva e Cpa, se dovute.
--Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 16.4.2025.
Il Giudice est. Il Presidente dr. Erminia Catapano dr. Fulvio Dacomo
R.G. n. 1096/2020 Sentenza
1 Centro pag. 7 Parte_1 Parte_2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE nelle persone dei Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Giudice
Dott. Erminia Catapano Giudice relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile di appello, iscritto al n. 1096 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2020, avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Napoli, X sezione civile, R.G. 12526/2019, pubblicata in data 24.02.2020,
TRA
(c.f.: ), con Parte_1 P.IVA_1
sede in Napoli al Corso San Giovanni a Teduccio, 292, in persona del legale rappresentante dr. rappresentata e difesa, giusta procura allegata Controparte_1 all'appello, dagli avv.ti Vincenzo Cappello (c.f: ) e Giovanni C.F._1
Terreri (c.f.: ). C.F._2
Appellante
E
(c.f.: ), con sede legale in Napoli alla Via Controparte_2 P.IVA_2
Comunale del Principe n.13/A, in persona del Direttore Generale. ing. , CP_3 rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Iervolino (c.f.: ), in C.F._3
virtù di procura notarile alle liti per notar di Frattaminore, rep. n. 42728, Per_1
raccolta n. 16316 del 05/09/2019, in atti.
Appellato SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al tribunale di Napoli ex art. 702 bis c.p.c. ritualmente notificato, la società
premesso di aver effettuato, in Parte_1
regime convenzionale, quindi di accreditamento, servizi sanitari della branca patologia clinica, in favore di assistiti della , nel periodo Controparte_4
gennaio 11/settembre 12, in virtù di regolari contratti stipulati ex art. 8 quinquies d. lg.vo 502/92, ha esposto di essere stata remunerata per le prestazione rese al netto degli importi riferibili al cd. sconto ex art. 1, comma 796, lett. O l. 296/06.
Su questa premessa, ha chiesto di: “ordinare alla il pagamento in Controparte_2 suo favore della somma di € 159.928,23, o di quella maggiore e/o minore che dovesse essere ritenuta di giustizia, oltre interessi, maturati e maturandi ai sensi dell'art. 7 dei contratti ex art 8 quinques d.l.vo n. 502/92 stipulati tra le parti sino all'effettivo soddisfo”; il tutto con vittoria di spese, con attribuzione. Cont Instaurato il contraddittorio si è costituita la esistente, che ha chiesto il rigetto della domanda.
Il Tribunale di Napoli, ritenuta fondata l'eccezione preliminare di parte resistente relativa all'esistenza di precedenti decreti ingiuntivi, n. 548/19 e 1372/19, divenuti cosa giudicata, con i quali il centro ricorrente aveva chiesto ed ottenuto il corrispettivo dovuto per le prestazioni rese negli stessi mesi (delle stesse annualità), con espressa esclusione dello sconto ex art. 1, comma 796, lett. O l. 296/06, ha dichiarato improponibile la domanda, per il divieto di frazionamento del credito, nascente da unico rapporto obbligatorio, in plurime richieste giudiziali;
in motivazione ha, inoltre, affermato che la pretesa azionata è inammissibile, in quanto coperta da giudicato.
§§§
Avverso tale ordinanza il ha Parte_1
proposto appello.
Con il primo motivo censura il provvedimento del tribunale sostenendo che non sussiste alcun provvedimento risalente avente efficacia di giudicato con riferimento alla pretesa creditizia negata, che tale non può essere un provvedimento – il decreto ingiuntivo - che si è disinteressato delle richieste poi successivamente formulate;
che non vi è alcun potenziale conflitto di valutazioni tra i procedimenti decisori;
che nel calcolo fatto per ottenere i decreti ingiuntivi la componente numerica dello sconto ex l. 296/2006 non era
R.G. n. 1096/2020 Sentenza
pag. 2 Parte_2 inclusa;
che sulla questione dello sconto per il periodo successivo al triennio 2007-2009 solo di recente si è pronunciata la Suprema Corte.
Espone, inoltre, che la declaratoria di inammissibilità non tiene conto di alcune decisioni del giudice di legittimità, tra cui la sentenza n. 4090/2017 che consente la proposizione di più domande aventi la stessa fonte se vi è un interesse giuridicamente apprezzabile e che nel suo caso l'interesse è rappresentato dall'esigenza di “impedire che il tempo necessario all'approfondimento processuale connesso alla valutazione della presente e residuale domanda intralciasse al rapide definizione della vertenza afferente le somme oggetto di istanza monitoria” (così l'atto di appello).
Con distinto motivo deduce che è abnorme la conseguenza dell'improponibilità che il giudice di primo grado connette alla parcellizzazione, avendo la Suprema Corte chiarito che all'abuso dello strumento processuale non può che conseguire – esclusivamente - la valutazione dell'onere delle spese come se il procedimento fosse stato unico fin dall'origine.
Conclude chiedendo di revocare e/o annullare l'ordinanza impugnata emessa ex articolo
702 bis c.p.c. e, per l'effetto, condannare la al pagamento in suo Controparte_2
favore della somma di euro 159.928,23 oltre interessi, ai sensi dell'articolo 7 dei contratti ex articolo 8 quinques del decreto legislativo n. 502 del 92, oltre al pagamento delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio.
§§§
Cont In appello si è costituita con memoria in data 3 luglio 2020 la che, premessa l'eccezione di inammissibilità ex art. 348 c.p.c. dell'appello, ha dedotto che la domanda
è inammissibile per la preclusione derivante dal giudicato, è improponibile per il frazionamento e comunque è infondata nel merito.
Alla udienza collegiale del 19.02.2025, trattata in modalità scritta, la causa è stata riservata in decisione, previa concessione dei termini ridotti di giorni 20 + 20 per il deposito e lo scambio degli scritti difensivi finali, ai sensi dell'art. 190 co. 2 c.p.c..
Risultano depositati scritti conclusivi, dalla appellante società anche in replica ed è stato acquisito il fascicolo di primo grado;
non è stata svolta istruttoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello supera il vaglio di ammissibilità, essendo chiare le parti della sentenza impugnata che si intendono far modificare e le ragioni poste a base dell'appello,
R.G. n. 1096/2020 Sentenza
pag. 3 Parte_2 Cont avendo, peraltro, l' svolto difese su ognuno dei motivi formulati con l'impugnazione.
§§§
Nel merito, l'appello è infondato e deve pertanto essere respinto.
E' infondato il primo motivo con cui l'appellante afferma che la domanda non è inammissibile.
Costituisce fatto pacifico e documentato che per ottenere i decreti ingiuntivi n. 548/19 e
1372/19, emessi dal Tribunale di Napoli, l'appellante quantificava gli importi dovuti per le prestazioni sanitarie eseguite in favore degli assistiti dell' nella Controparte_2 branca patologia clinica, ponendo a base della richiesta il contratto stipulato per l'anno
2011 (D.I. n. 548/2019, richiesto il 22.1.2019, emesso il 24.1.2019) quanto alle prestazioni eseguite nei mesi da gennaio a dicembre 2011, ed il contratto stipulato con Cont l' per l'anno 2012 (D.I. n. 1372/2019, richiesto il 19.2.2019, emesso il 22.2.2019) quanto alle prestazioni eseguite nei mesi da gennaio a novembre 2012.
Allegava e depositava a sostegno delle domande monitorie i contratti per il 2011 e 2012, le fatture emesse per i singoli periodi mensili e le delibere della Direzione Generale
Cont della di Napoli che definivano per gli anni in oggetto la capacità operativa massima, specificando di non aver superato il numero di prestazioni massime assegnato, pari a 147.000 per entrambi gli anni di interesse;
infine, puntualizzava, nei rispettivi ricorsi monitori, che per l'anno 2011 non era stato notificato alcun addebito per la
Regressione Tariffaria Unica annuale, mentre per il 2012 aveva ricevuto la richiesta di addebito di euro 4.507,00 a titolo di RTU, di guisa che aveva scorporato detto importo dalla sua domanda complessiva.
Infine, in entrambi i ricorsi precisava di agire per le singole mensilità al netto dello
“Sconto ex art.1 comma 796 lett. O della L. n.296/06”, riportando, in apposita tabella, le somme a tale titolo imputabili, e detraendole da quanto dovuto, con “espressa riserva di ogni più pertinente determinazione in ordine all'importo non corrispostogli in quanto sconto ex L.296/06”.
Dati questi presupposti, relativi alla causa petendi ed al petitum, la Corte adita ritiene corretta la valutazione fatta dal giudice di prime cure che allorquando la s.r.l. attrice ha chiesto ed ottenuto i decreti ingiuntivi, n. 548/19 e 1372/19, resi dal Tribunale sulla base di ricorsi che quantificavano gli importi dovuti per le prestazioni rese per le singole
R.G. n. 1096/2020 Sentenza
Napoli 1 Centro pag. 4 Pt_1 Parte_2 mensilità degli stessi periodi per cui è causa oggi, al netto dello “Sconto ex art.1 comma
796 lett. O della L. n.296/06”, i presupposti di fatto e di diritto delle somme corrispondenti al cd. sconto erano già maturati, essendo identici a quelli della residua parte dell'obbligo di pagamento.
La fonte del diritto azionato è costituita in entrambe le azioni - D.I. e domanda a cognizione piena per gli importi dovuti a titolo di non applicabilità degli sconti tariffari
Cont
– dal contratto stipulato con la con cui il centro di ricerche ed analisi cliniche si è impegnato ad erogare un numero massimo di prestazioni sanitarie (art. 3 contratto) ai pazienti, da remunerare secondo i criteri dettati dall'art. 5 del contratto, nel rispetto dei tetti di spesa (artt 4 e 5 del contratto) e di tutte le altre pattuizioni concordate con la
Cont
La causa petendi dei D.I. è, dunque, l'insieme delle pattuizioni contrattuali, non a caso richiamate nel ricorso monitorio, ed è la stessa che fonda la richiesta che occupa nella odierna lite.
Ma deve doverosamente soggiungersi che identico nelle due azioni è anche il petitum, Cont cioè la richiesta di pagamento a carico della che si è avvantaggiata di determinate prestazioni, la cui esecuzione, documentata tra l'altro dalle fatture, non risulta mai essere stata contestata.
Si è pertanto formato il giudicato, che copre tutte le ragioni fatte valere (il diritto al corrispettivo per le prestazioni rese), ma anche tutte quelle che erano certamente proponibili, cioè il maggior importo del corrispettivo, che, invece, volutamente è stato escluso dalla richiesta monitoria, per essere proposto in seguito, pur essendo maturati al momento delle richieste di ingiunzione tutti i presupposti di fatto e di diritto per
Cont chiedere l'intero adempimento, da parte della di quanto dovuto.
Né si badi bene, si riscontra un interesse giuridicamente apprezzabile nella predicata esigenza di “impedire che il tempo necessario all'approfondimento processuale connesso alla valutazione della presente e residuale domanda intralciasse la rapida definizione della vertenza afferente le somme oggetto di istanza monitoria”: la natura documentale del diritto (in entrambe le iniziative giudiziali) imponeva di richiedere – in quanto maturato e provato per tabulas - l'intero corrispettivo pattuito, senza che alcuna ragione giuridica si possa accampare per sostenere l'ammissibilità della seconda domanda.
R.G. n. 1096/2020 Sentenza
pag. 5 Parte_2 La natura documentale dell'intero credito smentisce de plano la tesi del diverso grado di approfondimento che le due distinte azioni avrebbero richiesto;
a fortiori la scelta di attendere una successiva domanda giudiziale (intervenuta appena due mesi dopo il secondo decreto ingiuntivo) è motivazione soggettiva extraprocessuale che nessun pregio riveste in questa sede.
Del resto, proprio nei termini dell'inammissibilità si è espressa la Suprema Corte, a
Sezioni Unite, in sentenza – recente ma ormai nota – pubblicata il 19 marzo 2025, con la quale, con riferimento ad alcune fattispecie risarcitorie, in cui i danni si riportano a un unico fatto lesivo, pur produttivo di diverse possibili conseguenze dannose, la
Cassazione ha rammentato che deve svolgersi un unico, contestuale, accertamento di tutti i danni-conseguenza che la parte assume di aver subito, non potendo neppure utilmente formulare la riserva di farne valere ulteriori e diversi in altro procedimento.
Pertanto, si sono ritenute inammissibili le domande successive alla prima, sulla base del principio del giudicato, che copre dedotto e deducibile, ed impedisce un accertamento spezzettato in distinti processi che vertano sui medesimi fatti (cf punto 10.1 della citata sentenza n. 7299/2025). Per le stesse ragioni espresse dalla Suprema Corte, neppure nella fattispecie che occupa può avere efficacia la riserva che la società appellante ha formulato al momento della richiesta di decreto ingiuntivo.
E' noto, infatti, che il principio secondo cui il giudicato copre il dedotto ed il deducibile,
è applicabile anche al decreto ingiuntivo irrevocabile: ne deriva che l'effetto preclusivo del giudicato, anche in tale ipotesi, si estende non solo alle ragioni giuridiche fatte valere, ma anche a tutte le altre che erano proponibili e che non sono state specificamente dedotte.
A questo punto, pare appena il caso di soggiungere che l'oggetto del contendere non tocca il tema del frazionamento della domanda, che intercetta, invece, le ipotesi di analoghe ma distinte prestazioni tra le stesse parti, eseguite sulla base di un unico rapporto obbligatorio, perché ciò di cui si discute oggi è l'importo del costo da riconoscere per la medesima prestazione, di cui, allegati tutti gli elementi fondanti, è stato in una precedente causa definita già chiesto l'adempimento (peraltro eseguito subito dopo l'emissione dei decreto ingiuntivi).
L'appello, con cui si censura l'esistenza del giudicato è infondato, mentre è corretta la valutazione fatta dal giudice di prime cure che lo ha ritenuto – il giudicato –
R.G. n. 1096/2020 Sentenza
pag. 6 Parte_2 irrimediabilmente formato (cf. pagina 3, 2° capoverso, dell'impugnata ordinanza), assorbita ogni altra questione.
L'ordinanza di primo grado è confermata, sia pur con la motivazione, in parte diversa, esposta.
§§§
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante e si Cont liquidano in favore dell' appellata, come da dispositivo che segue, tenendo conto del valore della domanda, in base ai parametri contenuti nel DM 147/2022 per i giudizi di valore compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00 per le sole fasi di studio, introduttiva e decisoria, non essendo stata svolta alcuna attività istruttoria.
Atteso il rigetto del gravame, deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, Prima Sezione Civile, decidendo sull'appello proposto da avverso l'ordinanza emessa dal Parte_1
Tribunale di Napoli, X sezione civile, R.G. 12526/2019, pubblicata in data 24.02.2020, in contraddittorio con la , così provvede: Controparte_2
--Respinge l'appello e conferma, per i motivi esposti, l'ordinanza impugnata;
--condanna la al pagamento in Parte_1 favore della l' delle spese di lite del presente grado, che liquida in Controparte_2
€ 10.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, nonché Iva e Cpa, se dovute.
--Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 16.4.2025.
Il Giudice est. Il Presidente dr. Erminia Catapano dr. Fulvio Dacomo
R.G. n. 1096/2020 Sentenza
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