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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. IV, sentenza 04/02/2026, n. 483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 483 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 483/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 4, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
NOCERINO CARLO, Presidente e Relatore
BENEDETTI GIULIO, Giudice
NICOLARDI GUIDO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3349/2025 depositato il 10/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Agenzia Entrate Direzione Regionale Lombardia
elettivamente domiciliato presso dr.Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820250046669289000 SERV. DIGITALI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4683/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
come da difese in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nei confronti della contribuente Ricorrente_1 spa, concessionaria dell'ADM nell'offerta di giochi pubblici con gestione telematica, veniva notificata, in data 22.4.2025, una cartella di pagamento avente ad oggetto l'omesso versamento dell'imposta sui servizi digitali, per il periodo d'imposta 2020, dell'importo di euro 165.200,58 (c.d. digital tax).
Avverso tale atto la contribuente presentava ricorso, lamentando:
1. I concessionari dei giochi “leciti” non sono soggetti passivi di tale imposta e non sono per tale motivo nemmeno tenuti al pagamento di sanzioni amministrative;
2. Quanto alla asserita “gestione telematica” delle giocate, non c'era stata alcuna interazione tra la
Ricorrente_1 e gli utenti delle piattaforme ove venivano effettuate le giocate. In altre parole, la Ricorrente_1 non operava come social network proprio in quanto non gestiva le applicazioni per l'interazione con gli utenti;
3. I ricavi della Ricorrente_1 non erano direttamente collegati all'interazione con gli utenti (gestita da altri soggetti), ma venivano calcolati sui differenziali complessivi all'esito delle giocate;
In sede di controdeduzioni, l'Ufficio replicava eccependo la mancata impugnazione della cartella per vizi propri e, nel merito, che la contribuente, non assumendo rischi propri connessi all'esito delle giocate, totalizzava i ricavi proprio in virtù dei corrispettivi dei servizi digitali offerti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di giustizia condivide l'eccezione formale sollevata dall'Ufficio e dichiara inammissibile il ricorso proprio in quanto incentrato solo sul merito della pretesa tributaria e non sui vizi propri della cartella di pagamento. L'atto impugnato, infatti, riguardava solo il ritardo del pagamento dell'imposta ed era seguito al semplice controllo automatico ex art.54 bis del DPR 633/1972;
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di Milano dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 4, riunita in udienza il 11/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
NOCERINO CARLO, Presidente e Relatore
BENEDETTI GIULIO, Giudice
NICOLARDI GUIDO, Giudice
in data 11/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3349/2025 depositato il 10/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Agenzia Entrate Direzione Regionale Lombardia
elettivamente domiciliato presso dr.Email_3 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820250046669289000 SERV. DIGITALI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4683/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
come da difese in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nei confronti della contribuente Ricorrente_1 spa, concessionaria dell'ADM nell'offerta di giochi pubblici con gestione telematica, veniva notificata, in data 22.4.2025, una cartella di pagamento avente ad oggetto l'omesso versamento dell'imposta sui servizi digitali, per il periodo d'imposta 2020, dell'importo di euro 165.200,58 (c.d. digital tax).
Avverso tale atto la contribuente presentava ricorso, lamentando:
1. I concessionari dei giochi “leciti” non sono soggetti passivi di tale imposta e non sono per tale motivo nemmeno tenuti al pagamento di sanzioni amministrative;
2. Quanto alla asserita “gestione telematica” delle giocate, non c'era stata alcuna interazione tra la
Ricorrente_1 e gli utenti delle piattaforme ove venivano effettuate le giocate. In altre parole, la Ricorrente_1 non operava come social network proprio in quanto non gestiva le applicazioni per l'interazione con gli utenti;
3. I ricavi della Ricorrente_1 non erano direttamente collegati all'interazione con gli utenti (gestita da altri soggetti), ma venivano calcolati sui differenziali complessivi all'esito delle giocate;
In sede di controdeduzioni, l'Ufficio replicava eccependo la mancata impugnazione della cartella per vizi propri e, nel merito, che la contribuente, non assumendo rischi propri connessi all'esito delle giocate, totalizzava i ricavi proprio in virtù dei corrispettivi dei servizi digitali offerti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di giustizia condivide l'eccezione formale sollevata dall'Ufficio e dichiara inammissibile il ricorso proprio in quanto incentrato solo sul merito della pretesa tributaria e non sui vizi propri della cartella di pagamento. L'atto impugnato, infatti, riguardava solo il ritardo del pagamento dell'imposta ed era seguito al semplice controllo automatico ex art.54 bis del DPR 633/1972;
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di Milano dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese.