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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 21/05/2025, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 230/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n. 230/2025
R.G., promossa da:
, (C.F. ), rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1
procura speciale in calce al ricorso, dagli Avv.ti Luciano Giorgio Petronio, Mauro
Mazzoni, Matteo Petronio e Rosa Petronio del Foro di Parma, ed elettivamente domiciliato presso il relativo studio professionale sito in Parma, Via Mistrali n. 4;
RICORRENTE contro
(C.F. ), con sede legale in Parma, Borgo Giacomo CP_1 P.IVA_1
Tommasini n. 7, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce alla memoria difensiva, dall'Avv.
Antonio Giovati del Foro di Parma, ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio professionale sito in Parma, Strada Mazzini n. 6;
RESISTENTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del processo – Motivi della decisione Premesso:
- che, con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 5.03.2025 e ritualmente notificato, adiva l'intestato Tribunale, in funzione di Giudice del Parte_1
Lavoro, convenendo in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti CP_1
conclusioni:
“Voglia il Tribunale Ill.mo; contrariis reiectis;
previa ogni declaratoria ed ogni provvedimento, anche incidentale, del caso e di legge, nei sensi di cui alla parte motiva del ricorso;
previ tutti gli incidenti di costituzionalità del caso;
previa ogni opportuna attività istruttoria, anche officiosa, (e seguendo, ex art. 421
c.p.c., ogni “pista probatoria” offerta o che possa presentarsi); previa l'integrazione del contraddittorio con l ove ne sia ritenuta necessaria la CP_2
partecipazione al giudizio;
previa, occorrendo, acquisizione al giudizio di tutta la contrattazione collettiva nazionale e integrativa d'ogni livello non già prodotta, facendone richiesta a di Parma, via Casati Confalonieri n. 5/a; CP_3
previe le CTU contabili e d'altro genere che siano del caso;
previa declaratoria di nullità o di inefficacia ovvero annullamento o invalidazione del recesso intimato con lettera del 17.6.2024:
1) ai sensi e per gli effetti tutti di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 23/2015, condannare
[...]
a reintegrare in servizio il sig. ed a risarcirgli i danni patiti e patiendi CP_1 Pt_1
con un'indennità pari all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (o, ove del caso, con quella globale), corrispondente al periodo dal giorno del recesso sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative (in ogni caso con il minimo di 5 mensilità di retribuzione globale), nonché
a versare i contributi previdenziali ed assistenziali (ferma la facoltà del sig. di Pt_1
esercitare l'opzione di cui all'art. 2, 3° comma d.lgs. n. 23/2015) ovvero adottare le minori determinazioni previste dal d.lgs. n. 23/2015 che risulteranno del caso. Il tutto per le somme che saranno determinate all'esito di apposita CTU tecnico-contabile;
2) in subordine: dichiarata la detta nullità o comunque invalidità del detto recesso, condannare a riammettere in servizio il sig. ed a risarcirgli i danni CP_1 Pt_1
patiti e patiendi in misura pari alla retribuzione globale medio tempore percipienda se avesse lavorato a tempo pieno, per le somme che risulteranno all'esito di apposita
CTU; con obbligo di versamento dei dovuti contributi previdenziali ed assicurativi, comunque di regolarizzazione della posizione previdenziale del ricorrente in uno dei modi previsti dalla legge o, in subordine, di condanna al risarcimento dei danni nella misura determinanda in separato giudizio;
3) In ogni ipotesi in cui sia disposta la reintegrazione o riammissione in servizio, dichiarare il diritto del ricorrente a godere delle ferie, delle festività e dei permessi
d'ogni genere medio tempore maturati fino alla ricostituzione del rapporto o a ricevere la relativa indennità sostitutiva nella misura stabilita da apposita CTU.
4) Previa acquisizione del prospetto paga relativo al TFR, condannare CP_1
anche ex art. 423 c.p.c., al pagamento del TFR dovutogli.
Maggiorando tutte le somme dovute al ricorrente (e determinate escludendo ogni rivalsa della quota di contributi a suo carico), anche in forza delle – espressamente richieste – statuizioni di portata diversa o minore rispetto a quelle prospettate che nella fattispecie dovessero essere adottate, di rivalutazione monetaria ed interessi legali ex art. 429 c.p.c.; interessi da determinarsi, per il periodo andante dalla data di introduzione del presente giudizio al saldo effettivo, ex art. 1284, co. 4 c.c., cumulandoli (siccome stabilito da Corte Cost. n. 459/2000) o, in subordine, secondo le diverse regole che si ritengano di applicare nella fattispecie (in particolare: art.
1284, co. 1 c.c.).
Con vittoria delle spese del procedimento, oltre rimborso forfettario, C.P.A. ed IVA, da distrarsi ai sottoscritti difensori antistatari, con la maggiorazione del 30% ex art.
4, comma 1-bis del D.M. n. 55/2014, a motivo della redazione del presente ricorso con collegamenti ipertestuali per la migliore e più agevole consultazione degli atti e dei documenti di causa.”;
- che, con memoria difensiva depositata in data 11.04.2025, si costituiva in giudizio contestando la fondatezza delle pretese attoree e chiedendo l'integrale CP_1
reiezione del ricorso;
- che, all'udienza del 21.05.2025, i procuratori delle parti davano congiuntamente atto dell'intervenuta composizione della controversia in sede stragiudiziale, anche sotto il profilo delle spese di lite;
considerato che – come noto – la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice in ogni caso in cui il completo componimento della lite risulti in fatto non controverso, spettando solo a lui il compito di valutare quali effetti si debbano ricollegare alle varie allegazioni in fatto. (Cass., n. 22650/2008, richiamata da
Tribunale Roma Sez. lavoro, sentenza 18 febbraio 2019);
considerato, in particolare, che, in quest'ottica, si ritiene che debba essere dichiarata cessata la materia del contendere per il venir meno dell'interesse alla decisione:
• nei giudizi per inadempimento, quando sopravviene l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore;
• quando, nel corso del processo, viene riconosciuta la pretesa della controparte;
• nel caso di successione di leggi;
• nei giudizi in cui è chiesta la risoluzione contrattuale, quando nel corso del processo il contratto, oggetto di causa, viene sciolto consensualmente dalle parti;
• nei giudizi di separazione personale, ove sopravvenga la morte di uno dei coniugi;
• qualora, dopo l'inizio del processo, intervenga una transazione tra le parti1;
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara l'estinzione del presente giudizio per cessata materia del contendere.
2) Nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Parma, il 21 maggio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri
(Cass.. S.U., n. 368/2000, n. 1048/2000, Cass., n. 10977/2002, richiamate da Tribunale Roma Sez. lavoro, sentenza 18 febbraio 2019).
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Tutti i casi, a titolo meramente esemplificativo, su enunciati, sebbene diversi tra loro, presentano un elemento che li accomuna, ossia “il venir meno dell'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta. In ordine a questi eventi - anche se risultanti dagli atti - non viene chiesto al giudice alcun accertamento, se non quello in merito al venir meno dell'interesse alla pronuncia”
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n. 230/2025
R.G., promossa da:
, (C.F. ), rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1
procura speciale in calce al ricorso, dagli Avv.ti Luciano Giorgio Petronio, Mauro
Mazzoni, Matteo Petronio e Rosa Petronio del Foro di Parma, ed elettivamente domiciliato presso il relativo studio professionale sito in Parma, Via Mistrali n. 4;
RICORRENTE contro
(C.F. ), con sede legale in Parma, Borgo Giacomo CP_1 P.IVA_1
Tommasini n. 7, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale apposta in calce alla memoria difensiva, dall'Avv.
Antonio Giovati del Foro di Parma, ed elettivamente domiciliata presso il relativo studio professionale sito in Parma, Strada Mazzini n. 6;
RESISTENTE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del processo – Motivi della decisione Premesso:
- che, con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 5.03.2025 e ritualmente notificato, adiva l'intestato Tribunale, in funzione di Giudice del Parte_1
Lavoro, convenendo in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti CP_1
conclusioni:
“Voglia il Tribunale Ill.mo; contrariis reiectis;
previa ogni declaratoria ed ogni provvedimento, anche incidentale, del caso e di legge, nei sensi di cui alla parte motiva del ricorso;
previ tutti gli incidenti di costituzionalità del caso;
previa ogni opportuna attività istruttoria, anche officiosa, (e seguendo, ex art. 421
c.p.c., ogni “pista probatoria” offerta o che possa presentarsi); previa l'integrazione del contraddittorio con l ove ne sia ritenuta necessaria la CP_2
partecipazione al giudizio;
previa, occorrendo, acquisizione al giudizio di tutta la contrattazione collettiva nazionale e integrativa d'ogni livello non già prodotta, facendone richiesta a di Parma, via Casati Confalonieri n. 5/a; CP_3
previe le CTU contabili e d'altro genere che siano del caso;
previa declaratoria di nullità o di inefficacia ovvero annullamento o invalidazione del recesso intimato con lettera del 17.6.2024:
1) ai sensi e per gli effetti tutti di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 23/2015, condannare
[...]
a reintegrare in servizio il sig. ed a risarcirgli i danni patiti e patiendi CP_1 Pt_1
con un'indennità pari all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (o, ove del caso, con quella globale), corrispondente al periodo dal giorno del recesso sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative (in ogni caso con il minimo di 5 mensilità di retribuzione globale), nonché
a versare i contributi previdenziali ed assistenziali (ferma la facoltà del sig. di Pt_1
esercitare l'opzione di cui all'art. 2, 3° comma d.lgs. n. 23/2015) ovvero adottare le minori determinazioni previste dal d.lgs. n. 23/2015 che risulteranno del caso. Il tutto per le somme che saranno determinate all'esito di apposita CTU tecnico-contabile;
2) in subordine: dichiarata la detta nullità o comunque invalidità del detto recesso, condannare a riammettere in servizio il sig. ed a risarcirgli i danni CP_1 Pt_1
patiti e patiendi in misura pari alla retribuzione globale medio tempore percipienda se avesse lavorato a tempo pieno, per le somme che risulteranno all'esito di apposita
CTU; con obbligo di versamento dei dovuti contributi previdenziali ed assicurativi, comunque di regolarizzazione della posizione previdenziale del ricorrente in uno dei modi previsti dalla legge o, in subordine, di condanna al risarcimento dei danni nella misura determinanda in separato giudizio;
3) In ogni ipotesi in cui sia disposta la reintegrazione o riammissione in servizio, dichiarare il diritto del ricorrente a godere delle ferie, delle festività e dei permessi
d'ogni genere medio tempore maturati fino alla ricostituzione del rapporto o a ricevere la relativa indennità sostitutiva nella misura stabilita da apposita CTU.
4) Previa acquisizione del prospetto paga relativo al TFR, condannare CP_1
anche ex art. 423 c.p.c., al pagamento del TFR dovutogli.
Maggiorando tutte le somme dovute al ricorrente (e determinate escludendo ogni rivalsa della quota di contributi a suo carico), anche in forza delle – espressamente richieste – statuizioni di portata diversa o minore rispetto a quelle prospettate che nella fattispecie dovessero essere adottate, di rivalutazione monetaria ed interessi legali ex art. 429 c.p.c.; interessi da determinarsi, per il periodo andante dalla data di introduzione del presente giudizio al saldo effettivo, ex art. 1284, co. 4 c.c., cumulandoli (siccome stabilito da Corte Cost. n. 459/2000) o, in subordine, secondo le diverse regole che si ritengano di applicare nella fattispecie (in particolare: art.
1284, co. 1 c.c.).
Con vittoria delle spese del procedimento, oltre rimborso forfettario, C.P.A. ed IVA, da distrarsi ai sottoscritti difensori antistatari, con la maggiorazione del 30% ex art.
4, comma 1-bis del D.M. n. 55/2014, a motivo della redazione del presente ricorso con collegamenti ipertestuali per la migliore e più agevole consultazione degli atti e dei documenti di causa.”;
- che, con memoria difensiva depositata in data 11.04.2025, si costituiva in giudizio contestando la fondatezza delle pretese attoree e chiedendo l'integrale CP_1
reiezione del ricorso;
- che, all'udienza del 21.05.2025, i procuratori delle parti davano congiuntamente atto dell'intervenuta composizione della controversia in sede stragiudiziale, anche sotto il profilo delle spese di lite;
considerato che – come noto – la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice in ogni caso in cui il completo componimento della lite risulti in fatto non controverso, spettando solo a lui il compito di valutare quali effetti si debbano ricollegare alle varie allegazioni in fatto. (Cass., n. 22650/2008, richiamata da
Tribunale Roma Sez. lavoro, sentenza 18 febbraio 2019);
considerato, in particolare, che, in quest'ottica, si ritiene che debba essere dichiarata cessata la materia del contendere per il venir meno dell'interesse alla decisione:
• nei giudizi per inadempimento, quando sopravviene l'integrale adempimento o, più in generale, il completo soddisfacimento della pretesa dell'attore;
• quando, nel corso del processo, viene riconosciuta la pretesa della controparte;
• nel caso di successione di leggi;
• nei giudizi in cui è chiesta la risoluzione contrattuale, quando nel corso del processo il contratto, oggetto di causa, viene sciolto consensualmente dalle parti;
• nei giudizi di separazione personale, ove sopravvenga la morte di uno dei coniugi;
• qualora, dopo l'inizio del processo, intervenga una transazione tra le parti1;
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara l'estinzione del presente giudizio per cessata materia del contendere.
2) Nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Parma, il 21 maggio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri
(Cass.. S.U., n. 368/2000, n. 1048/2000, Cass., n. 10977/2002, richiamate da Tribunale Roma Sez. lavoro, sentenza 18 febbraio 2019).
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Tutti i casi, a titolo meramente esemplificativo, su enunciati, sebbene diversi tra loro, presentano un elemento che li accomuna, ossia “il venir meno dell'interesse delle parti ad una decisione sulla domanda giudiziale, come proposta o come venuta ad evolversi nel corso del giudizio, sulla base di attività dalle parti stesse poste in essere nelle varie fasi processuali per le più diverse ragioni, o di eventi incidenti sulle parti in conseguenza della natura personalissima ed intrasmissibile della posizione soggettiva dedotta. In ordine a questi eventi - anche se risultanti dagli atti - non viene chiesto al giudice alcun accertamento, se non quello in merito al venir meno dell'interesse alla pronuncia”