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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 22/12/2025, n. 3420 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 3420 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del 10 dicembre 2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c. pronuncia, fuori udienza, la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 7485/2023 RG per controversia in materia di previdenza e assistenza sociale
PROMOSSA DA
, Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Russo
-Ricorrente-
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Andriulli e Raimund Bauer
-Resistente-
MOTIVO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.8.2023, la ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto al
Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare non dovuta la somma di euro €
7.135,31 chiesta dall' in restituzione, con propria nota del 20.1.2021 a titolo di CP_1 indebito maturato sulla pensione ai superstiti FS, da questa in godimento, per mancata comunicazione dei redditi per l'anno 2017. Si costitutiva l' il quale eccepiva, preliminarmente, il difetto di giurisdizione CP_1 dell'Autorità adita, spettando la stessa alla Corte dei Conti e, nel merito, rilevava l'infondatezza della domanda sostenendo l'irripetibilità delle somme corrisposte, e non dovute
La causa, (istruita documentalmente) è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle note depositate ai sensi dell'art. 127- ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
*****
In via pregiudiziale, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adìto, in accoglimento dell'eccezione sollevata dall' . CP_1
Come noto, infatti, la giurisdizione va determinata in base all'oggetto della domanda nel senso che, per consolidato orientamento giurisprudenziale, il criterio in base al quale sono regolati i rapporti tra le diverse giurisdizioni è quello del "petitum sostanziale", ossia dello specifico oggetto e della reale natura della controversia, da identificarsi non soltanto in funzione della concreta statuizione che si chiede al giudice, ma anche, e soprattutto, in funzione della "causa petendi", costituita dal contenuto della posizione soggettiva dedotta in giudizio e individuabile in relazione alla sostanziale protezione accordata, in astratto, dall'ordinamento alla posizione medesima, senza che a tal fine possa assumere rilievo la prospettazione della parte (cfr. ex plurimis, Cass. ss.uu n.
10973/2001).
Derivando la prestazione pensionistica da rapporto di impiego del de cuius con l'ente, giova richiamare l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. Sez. Unite,
08/11/2006, n. 23734,) secondo cui “Spetta alla Corte dei conti la giurisdizione sulla controversia avente ad oggetto il trattamento pensionistico dei dipendenti delle (anche dopo la trasformazione dell'azienda autonoma delle in ente e la trasformazione di questo in società per azioni), in quanto gravante su di un apposito fondo parzialmente alimentato dallo Stato”. Sebbene nell'odierna controversia non sia in discussione il trattamento pensionistico in senso stretto, bensì la sussistenza di un indebito calcolato sulla pensione menzionata, occorre evidenziare – a sostegno del difetto di giurisdizione del giudice adito – che secondo la giurisprudenza di legittimità (v. Cass. civ. Sez. Unite,
18-10-2018, n. 26252) “E' stato reiteratamente affermato da questa Corte e ribadito, tra le tante, nella pronuncia Sez. U. 14/6/2005, n. 12722, che la giurisdizione della
Corte dei conti in materia di pensioni, R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, ex artt. 13 e 62, ha carattere esclusivo, in quanto affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia, onde in essa sono comprese tutte le controversie in cui il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del petitum sostanziale (così le pronunce del 18 marzo 1999, n. 152 e del 16 gennaio 2003, n. 573), come quando sia in questione la legittimità dell'atto di recupero di ratei già erogati (Cass. 21 luglio 2001, n. 9968) o comunque la misura della prestazione previdenziale (Cass. 27 giugno 2002, n. 9343).
Più di recente, detto orientamento è stato articolato, come tra le ultime nelle pronunce
Sez. U. 9 giugno 2016 n.11849 e 27 marzo 2017 n. 7755, sul rilievo che nell'ambito individuato dal R.D. n. 1214 del 1934, art. 13 "la giurisdizione è esclusiva e ricomprende tutte le controversie funzionali alla pensione: oltre a problemi relativi al sorgere e modificarsi del diritto alla pensione, la Corte si occupa anche dei problemi connessi, quali riscatto di periodi di servizio, ricongiunzione di periodi assicurativi, assegni accessori, interessi e rivalutazione, recupero di somme indebitamente erogate" (così la prima delle pronunce indicate). È stato in tal modo sinteticamente valorizzato il profilo funzionale pensionistico, per delimitare la giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti, ritenendosi altresì rientrare in detta giurisdizione anche le controversie connesse al diritto alla pensione.”.
In altre parole, in materia di rapporto pensionistico, la giurisdizione della Corte dei conti riguarda esclusivamente le controversie concernenti il diritto o la misura di una pensione pubblica o le questioni ad essa funzionali: la controversia sugli atti di recupero di ratei erogati ed indebitamente percepiti appartiene, quindi, a detto Giudice solo se, dell'indebito controverso, necessita accertare in giudizio l'an e/o il quantum di tale rapporto pensionistico, non anche quando si discuta solo della sussistenza o meno dei presupposti e/o condizioni di legge per il recupero di un indebito incontroverso nell'an e nel quantum” (Cass. civ., SS.UU. 5.4.2023, n.9436).
Né siffatta devoluzione (in assenza, peraltro, di alcuna “riserva” costituzionale) ha subito variazioni a seguito della attribuzione al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, delle controversie “relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni … incluse le controversie .. concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte …” (giusta l'art. 68 D. Lgs. n° 29/93 e successive modifiche e integrazioni: attualmente ex art. 63 D. Lgs. 30/3/2001 n° 165): infatti tali controversie non comprendono, di per sé, quelle attinenti ad aspetti ulteriori e consequenziali rispetto al rapporto di lavoro medesimo, come è dimostrato dalla circostanza che, laddove il legislatore ha inteso “estendere” la giurisdizione del giudice ordinario (alle indennità di fine rapporto) ha espressamente indicato la materia interessata. In sostanza, la Cassazione ha avuto modo reiteratamente di chiarire che la giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti ricomprende tutte le controversie funzionali e connesse al diritto alla pensione dei pubblici dipendenti (cfr. ex plurimis CASS. SS.UU.
9 GIUGNO 2016 N° 11849 e succ. conf., tra cui CASS. NN° 7755/2017, 26252/2018 e
29395/2018).
Pertanto, trattandosi di questioni connesse al diritto di percepire, o comunque in una determinata misura, la pensione a carico dello Stato, di cui la ricorrente risulta titolare, sussiste ex R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, artt. 13 e 62 la giurisdizione della Corte dei
Conti, dinanzi alla quale potrà eventualmente esperirsi la translatio judicii, nei termini previsti ai sensi dell'art. 59 della L. 18 giugno 2009, n. 69, ovvero una riproposizione ex novo, ove si accolga la tesi esposta da 21 OTTOBRE 2019 N° 26768; cfr. anche CASS.
SS.UU. 26 OTTOBRE 2018 N° 27163).
********
Quanto alle spese, deve applicarsi il disposto dell'art. 152 disp. att. cpc. sì come sostituito dall'art. 42 del D. L. 30/9/2003 n° 269 (conv. in L. 24/11/2003 n° 326): ed allora deve prendersi atto che parte ricorrente ha formulato la dichiarazione sostitutiva appositamente prevista dalla citata norma in relazione alla sussistenza del requisito reddituale idoneo alla esenzione dal pagamento delle spese in ordine alle quali, dunque, non risultando gli estremi della responsabilità aggravata ex art. 96 cpc., nulla deve disporsi.
PQM
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1. Dichiara il difetto di giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria, in favore della giurisdizione della Corte dei Conti;
2. Nulla per le spese.
Taranto, 22 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Viviana Di Palma
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Viviana Di Palma, a seguito della sostituzione dell'udienza del 10 dicembre 2025 mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c. pronuncia, fuori udienza, la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 7485/2023 RG per controversia in materia di previdenza e assistenza sociale
PROMOSSA DA
, Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Russo
-Ricorrente-
CONTRO
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Andriulli e Raimund Bauer
-Resistente-
MOTIVO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.8.2023, la ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto al
Giudice del Lavoro di Taranto di voler dichiarare non dovuta la somma di euro €
7.135,31 chiesta dall' in restituzione, con propria nota del 20.1.2021 a titolo di CP_1 indebito maturato sulla pensione ai superstiti FS, da questa in godimento, per mancata comunicazione dei redditi per l'anno 2017. Si costitutiva l' il quale eccepiva, preliminarmente, il difetto di giurisdizione CP_1 dell'Autorità adita, spettando la stessa alla Corte dei Conti e, nel merito, rilevava l'infondatezza della domanda sostenendo l'irripetibilità delle somme corrisposte, e non dovute
La causa, (istruita documentalmente) è stata infine trattata alla stregua degli atti processuali ritualmente depositati, nonché delle note depositate ai sensi dell'art. 127- ter cpc., con successiva pronuncia fuori udienza, da parte del giudice, della presente sentenza (comprensiva del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione).
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In via pregiudiziale, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adìto, in accoglimento dell'eccezione sollevata dall' . CP_1
Come noto, infatti, la giurisdizione va determinata in base all'oggetto della domanda nel senso che, per consolidato orientamento giurisprudenziale, il criterio in base al quale sono regolati i rapporti tra le diverse giurisdizioni è quello del "petitum sostanziale", ossia dello specifico oggetto e della reale natura della controversia, da identificarsi non soltanto in funzione della concreta statuizione che si chiede al giudice, ma anche, e soprattutto, in funzione della "causa petendi", costituita dal contenuto della posizione soggettiva dedotta in giudizio e individuabile in relazione alla sostanziale protezione accordata, in astratto, dall'ordinamento alla posizione medesima, senza che a tal fine possa assumere rilievo la prospettazione della parte (cfr. ex plurimis, Cass. ss.uu n.
10973/2001).
Derivando la prestazione pensionistica da rapporto di impiego del de cuius con l'ente, giova richiamare l'orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. Sez. Unite,
08/11/2006, n. 23734,) secondo cui “Spetta alla Corte dei conti la giurisdizione sulla controversia avente ad oggetto il trattamento pensionistico dei dipendenti delle (anche dopo la trasformazione dell'azienda autonoma delle in ente e la trasformazione di questo in società per azioni), in quanto gravante su di un apposito fondo parzialmente alimentato dallo Stato”. Sebbene nell'odierna controversia non sia in discussione il trattamento pensionistico in senso stretto, bensì la sussistenza di un indebito calcolato sulla pensione menzionata, occorre evidenziare – a sostegno del difetto di giurisdizione del giudice adito – che secondo la giurisprudenza di legittimità (v. Cass. civ. Sez. Unite,
18-10-2018, n. 26252) “E' stato reiteratamente affermato da questa Corte e ribadito, tra le tante, nella pronuncia Sez. U. 14/6/2005, n. 12722, che la giurisdizione della
Corte dei conti in materia di pensioni, R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, ex artt. 13 e 62, ha carattere esclusivo, in quanto affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia, onde in essa sono comprese tutte le controversie in cui il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del petitum sostanziale (così le pronunce del 18 marzo 1999, n. 152 e del 16 gennaio 2003, n. 573), come quando sia in questione la legittimità dell'atto di recupero di ratei già erogati (Cass. 21 luglio 2001, n. 9968) o comunque la misura della prestazione previdenziale (Cass. 27 giugno 2002, n. 9343).
Più di recente, detto orientamento è stato articolato, come tra le ultime nelle pronunce
Sez. U. 9 giugno 2016 n.11849 e 27 marzo 2017 n. 7755, sul rilievo che nell'ambito individuato dal R.D. n. 1214 del 1934, art. 13 "la giurisdizione è esclusiva e ricomprende tutte le controversie funzionali alla pensione: oltre a problemi relativi al sorgere e modificarsi del diritto alla pensione, la Corte si occupa anche dei problemi connessi, quali riscatto di periodi di servizio, ricongiunzione di periodi assicurativi, assegni accessori, interessi e rivalutazione, recupero di somme indebitamente erogate" (così la prima delle pronunce indicate). È stato in tal modo sinteticamente valorizzato il profilo funzionale pensionistico, per delimitare la giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti, ritenendosi altresì rientrare in detta giurisdizione anche le controversie connesse al diritto alla pensione.”.
In altre parole, in materia di rapporto pensionistico, la giurisdizione della Corte dei conti riguarda esclusivamente le controversie concernenti il diritto o la misura di una pensione pubblica o le questioni ad essa funzionali: la controversia sugli atti di recupero di ratei erogati ed indebitamente percepiti appartiene, quindi, a detto Giudice solo se, dell'indebito controverso, necessita accertare in giudizio l'an e/o il quantum di tale rapporto pensionistico, non anche quando si discuta solo della sussistenza o meno dei presupposti e/o condizioni di legge per il recupero di un indebito incontroverso nell'an e nel quantum” (Cass. civ., SS.UU. 5.4.2023, n.9436).
Né siffatta devoluzione (in assenza, peraltro, di alcuna “riserva” costituzionale) ha subito variazioni a seguito della attribuzione al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, delle controversie “relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni … incluse le controversie .. concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte …” (giusta l'art. 68 D. Lgs. n° 29/93 e successive modifiche e integrazioni: attualmente ex art. 63 D. Lgs. 30/3/2001 n° 165): infatti tali controversie non comprendono, di per sé, quelle attinenti ad aspetti ulteriori e consequenziali rispetto al rapporto di lavoro medesimo, come è dimostrato dalla circostanza che, laddove il legislatore ha inteso “estendere” la giurisdizione del giudice ordinario (alle indennità di fine rapporto) ha espressamente indicato la materia interessata. In sostanza, la Cassazione ha avuto modo reiteratamente di chiarire che la giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti ricomprende tutte le controversie funzionali e connesse al diritto alla pensione dei pubblici dipendenti (cfr. ex plurimis CASS. SS.UU.
9 GIUGNO 2016 N° 11849 e succ. conf., tra cui CASS. NN° 7755/2017, 26252/2018 e
29395/2018).
Pertanto, trattandosi di questioni connesse al diritto di percepire, o comunque in una determinata misura, la pensione a carico dello Stato, di cui la ricorrente risulta titolare, sussiste ex R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, artt. 13 e 62 la giurisdizione della Corte dei
Conti, dinanzi alla quale potrà eventualmente esperirsi la translatio judicii, nei termini previsti ai sensi dell'art. 59 della L. 18 giugno 2009, n. 69, ovvero una riproposizione ex novo, ove si accolga la tesi esposta da 21 OTTOBRE 2019 N° 26768; cfr. anche CASS.
SS.UU. 26 OTTOBRE 2018 N° 27163).
********
Quanto alle spese, deve applicarsi il disposto dell'art. 152 disp. att. cpc. sì come sostituito dall'art. 42 del D. L. 30/9/2003 n° 269 (conv. in L. 24/11/2003 n° 326): ed allora deve prendersi atto che parte ricorrente ha formulato la dichiarazione sostitutiva appositamente prevista dalla citata norma in relazione alla sussistenza del requisito reddituale idoneo alla esenzione dal pagamento delle spese in ordine alle quali, dunque, non risultando gli estremi della responsabilità aggravata ex art. 96 cpc., nulla deve disporsi.
PQM
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede:
1. Dichiara il difetto di giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria, in favore della giurisdizione della Corte dei Conti;
2. Nulla per le spese.
Taranto, 22 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Viviana Di Palma