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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 29/12/2025, n. 3889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3889 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3296/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLI ITALIANO
------------ TRIBUNALE DI BOLOGNA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai magistrati dott. Bruno PERLA Presidente dott. Silvia MIGLIORI Giudice rel. dott. Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile n. 3296/2023 R.G posta in deliberazione all'udienza camerale del 18 dicembre 2025 e promossa da
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Emanuela BORDA e C.F._1
US AR ed elettivamente domiciliata nello studio della prima, sito in Bologna, Vicolo del Falcone n.22 ATTRICE contro
nato a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Simona DE GENNARO nel cui studio in Bologna, via delle Tovaglie n. 1 è elettivamente domiciliato, CONVENUTO Avv. Barbara RUGGINI, quale curatrice speciale del minore Persona_1
INTERVENUTA
*** OGGETTO: separazione giudiziale
*** CONCLUSIONI e hanno concluso congiuntamente come da foglio Parte_1 Controparte_1 di p.c. congiunte depositato il 1° dicembre 2025 La curatrice speciale ha concluso come da verbale di udienza del 18 dicembre 2025.
*** Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 7 e hanno contratto matrimonio il 21 febbraio Parte_1 Controparte_1
2004 a Bologna. Dalla loro unione è nato, il 4 ottobre 2011, . Per_1
*** Con ricorso depositato il 15 febbraio 2023 ha chiesto che: a) sia Parte_1 dichiarata la separazione tra le parti;
b) sia affidato congiuntamente a entrambi i Per_1 genitori con collocamento prevalente presso la madre;
c) sia predisposto specifico calendario ai fini dell'esercizio del diritto di visita paterno con modalità protette;
d) sia posto a carico del signor l'obbligo di versare per il mantenimento del figlio un CP_1 contributo non inferiore ad euro 600,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
si è costituito con atto depositato il 5 maggio 2023, non Controparte_1 opponendosi all'istanza sul vincolo, all'affido condiviso del figlio e al collocamento dello stesso presso la madre. Ha contestato per il resto le richieste di controparte, riservandosi di domandare l'addebito della separazione alla moglie e chiedendo che: a) sia previsto un suo ampio e libero diritto di visita;
b) sia posto a suo carico un contributo di 250,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. Le parti sono comparse all'udienza presidenziale celebrata il 16 maggio 2023 e hanno confermato il contenuto dei rispettivi atti. All'esito di quest'ultima, la Presidente, preso atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, ha:
- autorizzato i coniugi a vivere separati;
- affidato ai servizi sociali;
Per_1
- collocato il figlio presso la madre;
- disposto che il padre veda il minore secondo il seguente calendario:
• prima settimana: il mercoledì dall'uscita da scuola alle 21,30 e la domenica dalle ore 10,00 alle ore 21,30, con l'obbligo di andarlo a prendere a scuola o a casa della madre e di riportarlo nel luogo di residenza;
• seconda settimana: il lunedì, il mercoledì e il venerdì dall'uscita da scuola alle 21,30, con l'obbligo di andarlo a prendere e di accompagnarlo a casa dopo avere cenato con lui;
• in estate tre fine settimana (uno in giugno, uno in luglio e uno in agosto) da giovedì alle 10,00 a domenica alle 21,30, in giorni da concordare tra i genitori entro il 31 maggio;
- posto a carico del signor l'obbligo di corrispondere alla moglie, entro il CP_1 giorno 5 di ogni mese, l'importo di 500,00 euro per il mantenimento di , oltre al Per_1
50% delle spese straordinarie;
- nominato l'Avv. Barbara RUGGINI quale curatore speciale del minore;
- disposto CTU sulla capacità genitoriale delle parti;
All'esito dell'udienza del 29 agosto 2023 la Giudice delegata ha disposto che Per_1 incontrasse il padre alla presenza di un operatore, inizialmente una volta alla settimana, con la facoltà per i servizi di modificare la modalità delle visite, la loro frequenza e durata a seconda del loro esito;
pagina 2 di 7 Con sentenza n.400/24 pubblicata il 5 febbraio 2024 è stata pronunciata la separazione personale tra i coniugi. Con ordinanza del 27 marzo 2024, adottata in seguito all'applicazione a CP_1
della misura coercitiva del divieto di avvicinamento a per il delitto di
[...] Per_1 maltrattamenti, la Giudice delegata ha sospeso gli incontri tra il padre e il figlio come disciplinati nell'ordinanza presidenziale e nella successiva udienza del 29 agosto 2023. In seguito alla revoca del provvedimento cautelare a carico del resistente, la Giudice delegata, con ordinanza del 24 aprile 2025 ha stabilito che possa Controparte_1 incontrare : Per_1
- per il periodo di 4 mesi a decorrere dall'inizio di maggio 2024 una volta alla settimana per due ore, alla presenza di un operatore dei Servizi che abbia la funzione di aiutare il padre a sviluppare strategie relazionali e quella di far sentire il minore in un posto emotivamente e fisicamente sicuro;
- per i successivi 5 mesi (da settembre 2024 a gennaio 2025) nelle giornate di martedì e giovedì, provvedendo il padre ad andare a prendere il figlio da scuola, ad accompagnarlo nelle attività pomeridiane e a riportarlo a casa della madre prima di cena il martedì e dopo cena il giovedì, entro le ore 21,00 (la cena del giovedì si svolgerà in un locale individuato dal signor e e non a casa del primo). CP_1 Per_1
Tenuto conto che dal 19 settembre 2024 , su sua richiesta, è stato collocato in Per_1 una comunità, con provvedimento del successivo 15 ottobre 2025 la Giudice:
- con decorso dal mese di ottobre 2024 compreso, ha revocato l'obbligo a carico di di pagare un contributo a per il mantenimento del Controparte_1 Parte_1 figlio;
- ha disposto che i servizi sociali organizzassero incontri protetti tra il minore e i genitori, inizialmente con cadenza quindicinale, tenendo sempre conto della volontà, dei desideri e degli impegni scolastici ed extrascolastici del ragazzo, dando agli stessi la facoltà di sospendere i suddetti incontri se pregiudizievoli per il minore. All'esito dell'udienza del 27 maggio 2025, la Giudice delegata:
- tenuto conto che il collocamento comunitario di aveva avuto un pessimo Per_1 esito e valutato il chiaro desiderio del minore di rientrare presso la madre, lo ha nuovamente allocato presso la signora ha inoltre stabilito che il padre lo Pt_1 possa incontrare una volta ogni due settimane per due ore alla presenza di un operatore dei servizi, con obbligo per questi ultimi di comunicare a questo Ufficio l'esito di ogni incontro e se il minore non si è presentato per quale ragione;
- ha poi dato ai servizi il mandato di organizzare incontri tra e il signor Per_1
una volta ogni due settimane relazionando a questo Giudice l'esito di ogni CP_1 incontro e, in caso di rifiuto del ragazzo a presentarsi, la ragione di tale rifiuto;
iniziare con la massima urgenza un percorso di sostegno psicologico al minore che preveda incontri bisettimanali per sostenerlo in questo delicato momento di crescita;
facilitare i rapporti tra i genitori, supportando le loro reciproche comunicazioni;
prevedere un'educativa familiare almeno due volte alla settimana, dopo avere interloquito con i due genitori e il ragazzo, che debbono espressamente aderire al progetto;
pagina 3 di 7 - con decorso dal rientro del minore presso la madre, ha ripristinato il contributo paterno di 500,00 euro per il suo mantenimento ordinario stabilito nell'ordinanza del 17 maggio 2023 e conferma la suddivisione delle spese straordinarie a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno. Nell'udienza del 2 ottobre 2016 la Giudice ha rimesso la causa alla decisione del Collegio, assegnando i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Avendo nella pendenza dei suddetti termini le parti raggiunto un accordo, La Giudice ha rimesso la causa sul ruolo e fissato l'udienza del 18 dicembre 2025 per la precisazione delle conclusioni. In quest'ultima udienza le parti private hanno precisato congiuntamente le conclusioni come da foglio depositato il 1° dicembre 2025 e la curatrice si è associata alle conclusioni dei signori e Tutte le parti hanno rinunciato ai CP_1 Pt_1 termini di cui all'art. 190 c.p.c.. La Giudice ha rimesso alla decisione del Collegio.
*** Gli atti sono stati inviati al P.M. in data 6 marzo 2023 e il 30 maggio 2023. Questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20); Pertanto, la circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio.
*** Stante la già avvenuta pronuncia sul vincolo, nulla deve decidersi sul punto. Quanto alle statuizioni accessorie debbono essere recepite le conclusioni presentate congiuntamente dalle parti in quanto non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e rappresentano l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali del figlio minorenne, tenendo altresì conto della volontà e dei desideri del medesimo. Peraltro, il mandato ai servizi va regolato in maniera parzialmente difforme da quanto richiesto dai genitori, onde evitare di gravare il servizio stesso di adempimenti troppo stringenti, difficili se non impossibili da eseguire. Le spese di lite debbono essere integralmente compensate tra i signori Pt_1
. CP_1
Questi ultimi vanno invece condannati a pagare nella misura del 50% ciascuno, le spese di C.T.U. (queste ultime liquidate in via definitiva come da decreto del 27 marzo 2024).
pagina 4 di 7 Si dà infine atto che nulla va disposto per la curatrice speciale che ha dichiarato di non richiedere alcun onorario per l'attività svolta nel presente procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, 1) affida al servizio sociale territorialmente competente, allo stesso attribuendo Per_1 allo stesso il mandato di:
- vigilare sul rigoroso rispetto delle statuizioni del presente provvedimento;
- fungere da intermediario tra i genitori, facilitando le comunicazioni tra gli stessi soprattutto in relazione al figlio e alle decisioni da prendere su di lui;
- continuare gli interventi di sostegno in essere sul minore, in particolare confermando il percorso di supporto psicologico e l'intervento educativo rafforzato presso il domicilio della signora on cadenza almeno bisettimanale, nonchè Pt_1 avviandone eventualmente ulteriori che appaiano utili per lo stesso;
- stilare mensilmente il calendario degli incontri tra padre e figlio, comunicandolo tempestivamente al signor CP_1
- informare regolarmente il signor in merito alle iniziative e/o agli CP_1 interventi riguardanti il figlio (ivi compreso il nome e i contatti dell'educatore che seguirà il ragazzo), nonché riferire al padre, in caso di rifiuto del minore a presentarsi agli incontri, la ragione di tale rifiuto e i mezzi messi in campo per favorire e monitorare l'attuazione dei provvedimenti giudiziali;
- comunicare senza ritardo alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni ogni eventuale situazione di pregiudizio per il minore che rilevino;
2) colloca presso la madre, Per_1 Parte_1
3) dispone che possa incontrare il figlio una volta ogni due settimane Controparte_1 possibilmente per la durata di due ore, alla presenza di un operatore dei Servizi, in luogo ritenuto conforme al superiore interesse del minore, attribuendo la facoltà ai servizi affidatari di modificare le modalità delle visite, la frequenza e la durata delle stesse, con l'obiettivo di giungere, se possibile, alla regolamentazione prevista dalla C.T.U. redatta dalla dott.ssa nonché anche di sospenderle se disturbanti per il minore;
Persona_2
4) prende atto che la signora si impegna ad informare previamente e Pt_1 tempestivamente il signor di tutte le questioni e di tutte le decisioni da CP_1 assumersi in favore di , in particolare quelle di maggiore interesse relative Per_1 all'istruzione, all'educazione, allo sport e alla salute, da concordare fra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle necessità del figlio;
5) prende atto che i genitori si impegnano a individuare un terapeuta privato al quale indirizzare , scelto su indicazione del curatore speciale, che possa garantirgli una Per_1 continuità e novità di supporto terapeutico in ambito estraneo alla vicenda giudiziaria, con divisione della relativa spesa al 50% fra i genitori. Il predetto percorso privato, ove avviato e stabilizzato, potrà sostituire quello a carico del servizio sociale;
6) dispone che provveda al mantenimento ordinario del figlio Controparte_1 mediante versamento dell'importo mensile di € 380,00, da corrispondersi a Pt_1
pagina 5 di 7 entro il giorno 10 di ogni mese, con annuale rivalutazione ISTAT;
tra le Pt_1 spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita dei figli (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona); 7) con decorrenza dalla domanda, pone altresì a carico dei genitori l'obbligo di pagare, per la quota del 50% ciascuno, le spese straordinarie previamente concordate e debitamente documentate, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, e in particolare: Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse del figlio: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) OMISSIS c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi.
pagina 6 di 7 La documentazione fiscale deve essere intestata alle figlie ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
8) dà atto che i signori e hanno concordato che la seconda CP_1 Pt_1 percepirà per intero l'assegno unico;
9) nomina curatrice speciale del minore l'Avv. Barbara RUGGINI, attribuendole il compito di vigilare sulle condizioni dello stesso e di rapportarsi ai servizi sociali per le questioni di interesse del ragazzo;
10) dispone che i Servizi Sociali e la curatrice del minore facciano pervenire al Giudice Tutelare una propria relazione sull'andamento degli interventi effettuati e del progetto predisposto dal Tribunale con cadenza annuale (a decorrere dalla mensilità di aprile 2026);
11) onera i Servizi Sociali di indicare entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento il nominativo del responsabile dell'affidamento;
12) compensa integralmente le spese di lite tra i signori Pt_1 CP_1
13) pone a carico delle parti in solido tra loro il pagamento dei compensi della C.T.U. dr.ssa liquidate in via definitiva in 2.859,00 euro per compensi, oltre agli Persona_2 accessori se dovuti, come da decreto della Giudice designata del 27 marzo 2024. Si comunichi alle parti ai servizi sociali affidatari. Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale di Bologna, tenuta il 23 dicembre 2025
La Giudice est. Il Presidente dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLI ITALIANO
------------ TRIBUNALE DI BOLOGNA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai magistrati dott. Bruno PERLA Presidente dott. Silvia MIGLIORI Giudice rel. dott. Carmen GIRALDI Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile n. 3296/2023 R.G posta in deliberazione all'udienza camerale del 18 dicembre 2025 e promossa da
nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Emanuela BORDA e C.F._1
US AR ed elettivamente domiciliata nello studio della prima, sito in Bologna, Vicolo del Falcone n.22 ATTRICE contro
nato a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Simona DE GENNARO nel cui studio in Bologna, via delle Tovaglie n. 1 è elettivamente domiciliato, CONVENUTO Avv. Barbara RUGGINI, quale curatrice speciale del minore Persona_1
INTERVENUTA
*** OGGETTO: separazione giudiziale
*** CONCLUSIONI e hanno concluso congiuntamente come da foglio Parte_1 Controparte_1 di p.c. congiunte depositato il 1° dicembre 2025 La curatrice speciale ha concluso come da verbale di udienza del 18 dicembre 2025.
*** Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 7 e hanno contratto matrimonio il 21 febbraio Parte_1 Controparte_1
2004 a Bologna. Dalla loro unione è nato, il 4 ottobre 2011, . Per_1
*** Con ricorso depositato il 15 febbraio 2023 ha chiesto che: a) sia Parte_1 dichiarata la separazione tra le parti;
b) sia affidato congiuntamente a entrambi i Per_1 genitori con collocamento prevalente presso la madre;
c) sia predisposto specifico calendario ai fini dell'esercizio del diritto di visita paterno con modalità protette;
d) sia posto a carico del signor l'obbligo di versare per il mantenimento del figlio un CP_1 contributo non inferiore ad euro 600,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
si è costituito con atto depositato il 5 maggio 2023, non Controparte_1 opponendosi all'istanza sul vincolo, all'affido condiviso del figlio e al collocamento dello stesso presso la madre. Ha contestato per il resto le richieste di controparte, riservandosi di domandare l'addebito della separazione alla moglie e chiedendo che: a) sia previsto un suo ampio e libero diritto di visita;
b) sia posto a suo carico un contributo di 250,00 euro mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie. Le parti sono comparse all'udienza presidenziale celebrata il 16 maggio 2023 e hanno confermato il contenuto dei rispettivi atti. All'esito di quest'ultima, la Presidente, preso atto dell'esito negativo del tentativo di conciliazione, ha:
- autorizzato i coniugi a vivere separati;
- affidato ai servizi sociali;
Per_1
- collocato il figlio presso la madre;
- disposto che il padre veda il minore secondo il seguente calendario:
• prima settimana: il mercoledì dall'uscita da scuola alle 21,30 e la domenica dalle ore 10,00 alle ore 21,30, con l'obbligo di andarlo a prendere a scuola o a casa della madre e di riportarlo nel luogo di residenza;
• seconda settimana: il lunedì, il mercoledì e il venerdì dall'uscita da scuola alle 21,30, con l'obbligo di andarlo a prendere e di accompagnarlo a casa dopo avere cenato con lui;
• in estate tre fine settimana (uno in giugno, uno in luglio e uno in agosto) da giovedì alle 10,00 a domenica alle 21,30, in giorni da concordare tra i genitori entro il 31 maggio;
- posto a carico del signor l'obbligo di corrispondere alla moglie, entro il CP_1 giorno 5 di ogni mese, l'importo di 500,00 euro per il mantenimento di , oltre al Per_1
50% delle spese straordinarie;
- nominato l'Avv. Barbara RUGGINI quale curatore speciale del minore;
- disposto CTU sulla capacità genitoriale delle parti;
All'esito dell'udienza del 29 agosto 2023 la Giudice delegata ha disposto che Per_1 incontrasse il padre alla presenza di un operatore, inizialmente una volta alla settimana, con la facoltà per i servizi di modificare la modalità delle visite, la loro frequenza e durata a seconda del loro esito;
pagina 2 di 7 Con sentenza n.400/24 pubblicata il 5 febbraio 2024 è stata pronunciata la separazione personale tra i coniugi. Con ordinanza del 27 marzo 2024, adottata in seguito all'applicazione a CP_1
della misura coercitiva del divieto di avvicinamento a per il delitto di
[...] Per_1 maltrattamenti, la Giudice delegata ha sospeso gli incontri tra il padre e il figlio come disciplinati nell'ordinanza presidenziale e nella successiva udienza del 29 agosto 2023. In seguito alla revoca del provvedimento cautelare a carico del resistente, la Giudice delegata, con ordinanza del 24 aprile 2025 ha stabilito che possa Controparte_1 incontrare : Per_1
- per il periodo di 4 mesi a decorrere dall'inizio di maggio 2024 una volta alla settimana per due ore, alla presenza di un operatore dei Servizi che abbia la funzione di aiutare il padre a sviluppare strategie relazionali e quella di far sentire il minore in un posto emotivamente e fisicamente sicuro;
- per i successivi 5 mesi (da settembre 2024 a gennaio 2025) nelle giornate di martedì e giovedì, provvedendo il padre ad andare a prendere il figlio da scuola, ad accompagnarlo nelle attività pomeridiane e a riportarlo a casa della madre prima di cena il martedì e dopo cena il giovedì, entro le ore 21,00 (la cena del giovedì si svolgerà in un locale individuato dal signor e e non a casa del primo). CP_1 Per_1
Tenuto conto che dal 19 settembre 2024 , su sua richiesta, è stato collocato in Per_1 una comunità, con provvedimento del successivo 15 ottobre 2025 la Giudice:
- con decorso dal mese di ottobre 2024 compreso, ha revocato l'obbligo a carico di di pagare un contributo a per il mantenimento del Controparte_1 Parte_1 figlio;
- ha disposto che i servizi sociali organizzassero incontri protetti tra il minore e i genitori, inizialmente con cadenza quindicinale, tenendo sempre conto della volontà, dei desideri e degli impegni scolastici ed extrascolastici del ragazzo, dando agli stessi la facoltà di sospendere i suddetti incontri se pregiudizievoli per il minore. All'esito dell'udienza del 27 maggio 2025, la Giudice delegata:
- tenuto conto che il collocamento comunitario di aveva avuto un pessimo Per_1 esito e valutato il chiaro desiderio del minore di rientrare presso la madre, lo ha nuovamente allocato presso la signora ha inoltre stabilito che il padre lo Pt_1 possa incontrare una volta ogni due settimane per due ore alla presenza di un operatore dei servizi, con obbligo per questi ultimi di comunicare a questo Ufficio l'esito di ogni incontro e se il minore non si è presentato per quale ragione;
- ha poi dato ai servizi il mandato di organizzare incontri tra e il signor Per_1
una volta ogni due settimane relazionando a questo Giudice l'esito di ogni CP_1 incontro e, in caso di rifiuto del ragazzo a presentarsi, la ragione di tale rifiuto;
iniziare con la massima urgenza un percorso di sostegno psicologico al minore che preveda incontri bisettimanali per sostenerlo in questo delicato momento di crescita;
facilitare i rapporti tra i genitori, supportando le loro reciproche comunicazioni;
prevedere un'educativa familiare almeno due volte alla settimana, dopo avere interloquito con i due genitori e il ragazzo, che debbono espressamente aderire al progetto;
pagina 3 di 7 - con decorso dal rientro del minore presso la madre, ha ripristinato il contributo paterno di 500,00 euro per il suo mantenimento ordinario stabilito nell'ordinanza del 17 maggio 2023 e conferma la suddivisione delle spese straordinarie a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno. Nell'udienza del 2 ottobre 2016 la Giudice ha rimesso la causa alla decisione del Collegio, assegnando i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. Avendo nella pendenza dei suddetti termini le parti raggiunto un accordo, La Giudice ha rimesso la causa sul ruolo e fissato l'udienza del 18 dicembre 2025 per la precisazione delle conclusioni. In quest'ultima udienza le parti private hanno precisato congiuntamente le conclusioni come da foglio depositato il 1° dicembre 2025 e la curatrice si è associata alle conclusioni dei signori e Tutte le parti hanno rinunciato ai CP_1 Pt_1 termini di cui all'art. 190 c.p.c.. La Giudice ha rimesso alla decisione del Collegio.
*** Gli atti sono stati inviati al P.M. in data 6 marzo 2023 e il 30 maggio 2023. Questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20); Pertanto, la circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio.
*** Stante la già avvenuta pronuncia sul vincolo, nulla deve decidersi sul punto. Quanto alle statuizioni accessorie debbono essere recepite le conclusioni presentate congiuntamente dalle parti in quanto non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e rappresentano l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali del figlio minorenne, tenendo altresì conto della volontà e dei desideri del medesimo. Peraltro, il mandato ai servizi va regolato in maniera parzialmente difforme da quanto richiesto dai genitori, onde evitare di gravare il servizio stesso di adempimenti troppo stringenti, difficili se non impossibili da eseguire. Le spese di lite debbono essere integralmente compensate tra i signori Pt_1
. CP_1
Questi ultimi vanno invece condannati a pagare nella misura del 50% ciascuno, le spese di C.T.U. (queste ultime liquidate in via definitiva come da decreto del 27 marzo 2024).
pagina 4 di 7 Si dà infine atto che nulla va disposto per la curatrice speciale che ha dichiarato di non richiedere alcun onorario per l'attività svolta nel presente procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, 1) affida al servizio sociale territorialmente competente, allo stesso attribuendo Per_1 allo stesso il mandato di:
- vigilare sul rigoroso rispetto delle statuizioni del presente provvedimento;
- fungere da intermediario tra i genitori, facilitando le comunicazioni tra gli stessi soprattutto in relazione al figlio e alle decisioni da prendere su di lui;
- continuare gli interventi di sostegno in essere sul minore, in particolare confermando il percorso di supporto psicologico e l'intervento educativo rafforzato presso il domicilio della signora on cadenza almeno bisettimanale, nonchè Pt_1 avviandone eventualmente ulteriori che appaiano utili per lo stesso;
- stilare mensilmente il calendario degli incontri tra padre e figlio, comunicandolo tempestivamente al signor CP_1
- informare regolarmente il signor in merito alle iniziative e/o agli CP_1 interventi riguardanti il figlio (ivi compreso il nome e i contatti dell'educatore che seguirà il ragazzo), nonché riferire al padre, in caso di rifiuto del minore a presentarsi agli incontri, la ragione di tale rifiuto e i mezzi messi in campo per favorire e monitorare l'attuazione dei provvedimenti giudiziali;
- comunicare senza ritardo alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni ogni eventuale situazione di pregiudizio per il minore che rilevino;
2) colloca presso la madre, Per_1 Parte_1
3) dispone che possa incontrare il figlio una volta ogni due settimane Controparte_1 possibilmente per la durata di due ore, alla presenza di un operatore dei Servizi, in luogo ritenuto conforme al superiore interesse del minore, attribuendo la facoltà ai servizi affidatari di modificare le modalità delle visite, la frequenza e la durata delle stesse, con l'obiettivo di giungere, se possibile, alla regolamentazione prevista dalla C.T.U. redatta dalla dott.ssa nonché anche di sospenderle se disturbanti per il minore;
Persona_2
4) prende atto che la signora si impegna ad informare previamente e Pt_1 tempestivamente il signor di tutte le questioni e di tutte le decisioni da CP_1 assumersi in favore di , in particolare quelle di maggiore interesse relative Per_1 all'istruzione, all'educazione, allo sport e alla salute, da concordare fra i genitori tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle necessità del figlio;
5) prende atto che i genitori si impegnano a individuare un terapeuta privato al quale indirizzare , scelto su indicazione del curatore speciale, che possa garantirgli una Per_1 continuità e novità di supporto terapeutico in ambito estraneo alla vicenda giudiziaria, con divisione della relativa spesa al 50% fra i genitori. Il predetto percorso privato, ove avviato e stabilizzato, potrà sostituire quello a carico del servizio sociale;
6) dispone che provveda al mantenimento ordinario del figlio Controparte_1 mediante versamento dell'importo mensile di € 380,00, da corrispondersi a Pt_1
pagina 5 di 7 entro il giorno 10 di ogni mese, con annuale rivalutazione ISTAT;
tra le Pt_1 spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita dei figli (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona); 7) con decorrenza dalla domanda, pone altresì a carico dei genitori l'obbligo di pagare, per la quota del 50% ciascuno, le spese straordinarie previamente concordate e debitamente documentate, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, e in particolare: Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse del figlio: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) OMISSIS c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi.
pagina 6 di 7 La documentazione fiscale deve essere intestata alle figlie ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
8) dà atto che i signori e hanno concordato che la seconda CP_1 Pt_1 percepirà per intero l'assegno unico;
9) nomina curatrice speciale del minore l'Avv. Barbara RUGGINI, attribuendole il compito di vigilare sulle condizioni dello stesso e di rapportarsi ai servizi sociali per le questioni di interesse del ragazzo;
10) dispone che i Servizi Sociali e la curatrice del minore facciano pervenire al Giudice Tutelare una propria relazione sull'andamento degli interventi effettuati e del progetto predisposto dal Tribunale con cadenza annuale (a decorrere dalla mensilità di aprile 2026);
11) onera i Servizi Sociali di indicare entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento il nominativo del responsabile dell'affidamento;
12) compensa integralmente le spese di lite tra i signori Pt_1 CP_1
13) pone a carico delle parti in solido tra loro il pagamento dei compensi della C.T.U. dr.ssa liquidate in via definitiva in 2.859,00 euro per compensi, oltre agli Persona_2 accessori se dovuti, come da decreto della Giudice designata del 27 marzo 2024. Si comunichi alle parti ai servizi sociali affidatari. Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale di Bologna, tenuta il 23 dicembre 2025
La Giudice est. Il Presidente dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
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