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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 15/12/2025, n. 852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 852 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 4547/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott.ssa Lara Seccacini Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento congiunto iscritto al n. 4547/2025 V.G. promosso da:
nato a [...] il [...] e nata a [...] il Controparte_1 Controparte_2
13.06.1992, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. LEONARDO CRISCUOLI;
ricorrenti e con l'intervento del pubblico ministero in sede.
OGGETTO: modifica della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI:
1) modifica del punto 3 del ricorso iniziale (Concorso nel mantenimento), con coeva soppressione del versamento, da parte del sig. in favore della sig.ra a titolo di Controparte_1 Controparte_2 concorso nel mantenimento dei figli, della somma mensile di euro 450,00 (punto 3 ricorso iniziale), mantenendo tuttavia a suo carico il pagamento del canone di locazione dell'immobile in cui risiede quest'ultima (vedi docc.
7-8 allegati al ricorso iniziale).
2) modifica del punto 1 del ricorso iniziale (Affidamento condiviso dei figli minori e , Per_1 Per_2 con coeva soppressione del collocamento prevalente dei figli presso la madre (punto 1 ricorso iniziale), previa conferma in ogni caso dell'affidamento condiviso dei figli minori, e dell'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, ivi comprese le decisioni di maggior interesse relative alla istruzione, all'educazione ed alla salute dei minori, che verranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori.
1 3) modifica del punto 2 del ricorso iniziale (Modalità di visita), da “Il sig. potrà Controparte_1
……” sino a “….. 11 del sabato” compreso (primi tre capoversi), e coevo inserimento in sostituzione della seguente pattuizione: “Per quanto riguarda la collocazione dei bambini, gli stessi trascorreranno una settimana a casa del padre ed una settimana a casa della madre. A tal fine i genitori, nel periodo in cui i figli saranno in loro compagnia, sosterranno tutte le spese ordinarie che si rendano necessarie, mentre per la spese straordinarie continuerà a valere la regolamentazione già in essere”, con conferma di tutto quanto altro disposto con il restante contenuto dell'art. 2, così come indicato nel ricorso iniziale, in ordine a vacanze natalizie, pasquali, periodo estivo ed obblighi di natura scolastica, sportiva e religiosa dei minori.
4) conferma della sentenza resa dal Tribunale di Ancona per tutto quanto quivi non richiesto di modifica.
****
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 24.10.2025, il sig. e la sig.ra Controparte_1 CP_2
hanno chiesto a questo Tribunale una parziale modifica delle condizioni stabilite con sentenza
[...]
n. 347/2024, relativa all'affidamento, al mantenimento e al collocamento dei minori e Per_1 [...]
Per_3
Tale sentenza prevedeva:
“1) affidamento condiviso dei figli minori e , con collocazione prevalente presso la Per_1 Per_2 residenza della madre, nell'abitazione sita a Fabriano, Via Aldo Moro 130. La responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggior interesse relative alla istruzione, all'educazione ed alla salute dei minori verranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori.
2) Modalità di visita: Il sig. potrà vedere e tenere con sé i minori quando vorrà, Controparte_1 previo accordo con la sig.ra , e compatibilmente con le esigenze scolastiche e Controparte_2 ricreative degli stessi. Viene sin d'ora prevista tra i genitori la possibilità che i minori possano pernottare presso la residenza del padre, secondo le intese che dovessero essere raggiunte tra i genitori stessi, sempre tenuto conto della aspirazione ed espressa volontà dei minori;
I minori trascorreranno i weekend alternati con ciascuno dei genitori, dalla uscita dalla scuola del sabato alle ore 22.00 della domenica (in periodo non scolastico la permanenza con il genitore decorrerà dalle ore 11.00 del sabato); Nelle vacanze di Natale i minori trascorreranno cinque giorni con uno e lo stesso periodo con l'altro dei genitori, valendo tra gli stessi l'alternanza relativa ai giorni di maggiore ricorrenza;
Nelle vacanze di Pasqua varrà parimenti l'alternanza tra i genitori per le maggiori ricorrenze. Per il periodo estivo i genitori dovranno, entro il 31.05 di ogni anno,
2 concordare le modalità di visita e pernottamento dei figli, nei mesi di luglio ed agosto per un periodo anche non consecutivo di giorni 15 presso ciascuno dei genitori. Rimangono, comunque, salvi gli obblighi di natura scolastica, sportiva e religiosa dei minori.
3) Concorso nel mantenimento: Tenuto conto del prevalente collocamento dei minori presso la residenza della madre, delle concordate modalità di visita e permanenza dei minori presso la residenza della madre e delle rispettive ed attuali condizioni patrimoniali dei genitori, nonché delle esigenze dei minori, il sig. corrisponderà alla sig.ra , non in Controparte_1 Controparte_2 proprio, ma a titolo di concorso nel mantenimento del figlio, la somma mensile di euro 450,00, con decorrenza dal mese di luglio 2024. Detta somma sarà annualmente rivalutata secondo gli indici
Istat e verrà corrisposta entro il giorno 15 di ogni mese, direttamente a mezzo bonifico bancario alle coordinate già note. Resta fermo il pagamento del canone di locazione di cui sopra.
4) Spese straordinarie: Tali somme verranno suddivise nella misura del 50%, secondo quanto previsto dall'art.10 di cui al Protocollo del processo civile in vigore presso il Tribunale di Ancona dal 10/7/2024 (che entrambi i coniugi dichiarano di conoscere ed a cui dichiarano di aderire), fermo restando che eventuali ulteriori spese straordinarie dovranno essere concordate per iscritto dai genitori stessi. Più specificamente: A) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a-1) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
a-2) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
a-3) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; a-4) tickets sanitari. B) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: b-1) cure dentistiche, odontoiatriche e oculistiche;
b-2) cure termali e fisioterapiche;
b-3) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
b-4) farmaci particolari. C) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: c-1) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
c-2) libri di testo e materiale di corredo;
c-3) trasporto pubblico. D) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
d-1) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
d-2) corsi di specializzazione;
d-3) alloggio presso la sede universitaria. E) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: Si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo tra i genitori le spese per: - attività sportiva, artistica, musicale, ricreativa o scoutistica già presente ante disgregazione del nucleo familiare (compresi i costi di iscrizione e assicurazione, abbigliamento, attrezzatura, spese accessorie e trasferte senza pernottamento); - bollo, assicurazione e manutenzione ordinaria e straordinaria per mezzo di trasporto acquistato di comune accordo;
- frequenza di centri estivi per esigenze lavorative dei genitori;
- babysitter, ove già esistenti nell'organizzazione familiare;
Si considerano rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori e le spese per: - attività sportiva, ricreativa o scoutistica iniziata dopo la disgregazione del nucleo
3 familiare (compresi i costi di iscrizione e assicurazione, abbigliamento, attrezzatura, spese accessorie e trasferte senza pernottamento); - acquisto di strumenti musicali, telefono cellulare, computer e altri supporti informatici, se non conseguenti all'attività ricreativa o scolastica già concordata tra i genitori;
- vacanze trascorse in assenza dei genitori - conseguimento della patente di guida (esami, tasse, visita medica e corsi); - acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto;
- organizzazione di eventi e cerimonie riguardanti i figli (a titolo esemplificativo sacramenti, feste di compleanno, feste di diploma, feste di laurea, ecc); - attività sociali (a titolo esemplificativo concerti, abbonamenti teatrali, sportivi e per balneazione estiva); - babysitter, ove non già esistente nell'organizzazione familiare anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- frequenza di centri estivi. Le parti prestano, sin d'ora, il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti sia per loro stessi, che per i minori, consentendo altresì che ciascun genitore possa inserire il nominativo dei figli nel proprio passaporto” (cfr., da ultimo, le note conclusive scritte autorizzate).
Con l'odierno ricorso, le parti hanno domandato:
- quanto al punto 1), la soppressione del collocamento prevalente dei minori presso la madre, con conferma dell'affidamento condiviso e dell'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, comprese le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dei figli, da assumersi di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi;
- quanto al punto 2), la sostituzione della parte compresa tra “Il sig. potrà ……” Controparte_1
e “….. 11 del sabato”, inserendo la seguente pattuizione: «Per quanto riguarda la collocazione dei bambini, gli stessi trascorreranno una settimana presso il padre ed una settimana presso la madre. Nel periodo in cui i figli saranno in loro compagnia, ciascun genitore sosterrà integralmente le spese ordinarie necessarie, mentre per le spese straordinarie continuerà a valere la regolamentazione già in essere».
- quanto al punto 3), la soppressione dell'obbligo, a carico del sig. di versare alla CP_1 sig.ra la somma mensile di euro 450,00 a titolo di concorso nel mantenimento dei figli, CP_2 fermo restando l'obbligo del primo di provvedere al pagamento del canone di locazione dell'immobile ove risiede la madre dei minori.
Gli atti sono stati ritualmente trasmessi al pubblico ministero.
Ritenuta la necessità di acquisire chiarimenti, il giudice relatore ha fissato l'udienza del 4.12.2025 per la comparizione personale delle parti. In tale sede, i genitori hanno dichiarato che, sin dal 2024 – successivamente alla sentenza di regolamentazione dell'affidamento – i minori trascorrono il proprio tempo con ciascuno di essi secondo un regime di settimane alternate, senza che tale modalità abbia
4 mai comportato problematiche. Hanno pertanto chiesto al Tribunale di recepire formalmente l'organizzazione già spontaneamente attuata da oltre un anno, insistendo per l'accoglimento del ricorso.
Ciò posto, il Collegio ritiene di poter accogliere la richiesta congiunta di modifica delle condizioni, ritenendola conforme all'interesse morale e materiale dei minori, la cui audizione non appare necessaria.
Dalle dichiarazioni rese in udienza emerge che il regime di permanenza paritetica presso ciascun genitore è già stabilmente in atto da oltre un anno, senza avere generato criticità, e che i minori hanno tratto beneficio dalla continuità delle relazioni affettive con entrambi i genitori, i quali hanno dimostrato un elevato grado di collaborazione nella gestione della quotidianità e degli impegni educativi e scolastici.
La prassi consolidata di settimane alternate, spontaneamente attuata dalle parti, testimonia la stabilità dell'organizzazione familiare e l'assenza di pregiudizio per i minori, elementi che giustificano la formalizzazione dell'attuale assetto ai sensi dell'art. 337-quinquies c.c., in quanto maggiormente rispondente al principio di bigenitorialità e di equilibrio nella frequentazione.
Nulla sulle spese di lite, in ragione della proposizione congiunta della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, così provvede: prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti e per l'effetto, a parziale modifica delle condizioni statuite nella sentenza n. 347/2024, dispone che:
1) modifica il punto 3 con soppressione del versamento, da parte del sig. in favore Controparte_1 della sig.ra a titolo di concorso nel mantenimento dei figli, della somma mensile Controparte_2 di euro 450,00 (punto 3 ricorso iniziale), mantenendo tuttavia a suo carico il pagamento del canone di locazione dell'immobile in cui risiede quest'ultima;
2) modifica il punto 1 con soppressione del collocamento prevalente dei figli presso la madre (punto
1 ricorso iniziale), previa conferma in ogni caso dell'affidamento condiviso dei figli minori, e dell'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, ivi comprese le decisioni di maggior interesse relative alla istruzione, all'educazione ed alla salute dei minori, che verranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori.
3) modifica il punto 2 prevedendo che i minori trascorrano una settimana a casa del padre ed una settimana a casa della madre. A tal fine i genitori, nel periodo in cui i figli saranno in loro compagnia, sosterranno tutte le spese ordinarie che si rendano necessarie, mentre per la spese straordinarie continuerà a valere la regolamentazione già in essere, con conferma di tutto quanto altro disposto con
5 il restante contenuto in ordine a vacanze natalizie, pasquali, periodo estivo ed obblighi di natura scolastica, sportiva e religiosa dei minori;
4) conferma nel resto.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 10.12.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Corinaldesi Presidente dott.ssa Lara Seccacini Giudice dott.ssa Alessandra Filoni Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento congiunto iscritto al n. 4547/2025 V.G. promosso da:
nato a [...] il [...] e nata a [...] il Controparte_1 Controparte_2
13.06.1992, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. LEONARDO CRISCUOLI;
ricorrenti e con l'intervento del pubblico ministero in sede.
OGGETTO: modifica della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI:
1) modifica del punto 3 del ricorso iniziale (Concorso nel mantenimento), con coeva soppressione del versamento, da parte del sig. in favore della sig.ra a titolo di Controparte_1 Controparte_2 concorso nel mantenimento dei figli, della somma mensile di euro 450,00 (punto 3 ricorso iniziale), mantenendo tuttavia a suo carico il pagamento del canone di locazione dell'immobile in cui risiede quest'ultima (vedi docc.
7-8 allegati al ricorso iniziale).
2) modifica del punto 1 del ricorso iniziale (Affidamento condiviso dei figli minori e , Per_1 Per_2 con coeva soppressione del collocamento prevalente dei figli presso la madre (punto 1 ricorso iniziale), previa conferma in ogni caso dell'affidamento condiviso dei figli minori, e dell'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, ivi comprese le decisioni di maggior interesse relative alla istruzione, all'educazione ed alla salute dei minori, che verranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori.
1 3) modifica del punto 2 del ricorso iniziale (Modalità di visita), da “Il sig. potrà Controparte_1
……” sino a “….. 11 del sabato” compreso (primi tre capoversi), e coevo inserimento in sostituzione della seguente pattuizione: “Per quanto riguarda la collocazione dei bambini, gli stessi trascorreranno una settimana a casa del padre ed una settimana a casa della madre. A tal fine i genitori, nel periodo in cui i figli saranno in loro compagnia, sosterranno tutte le spese ordinarie che si rendano necessarie, mentre per la spese straordinarie continuerà a valere la regolamentazione già in essere”, con conferma di tutto quanto altro disposto con il restante contenuto dell'art. 2, così come indicato nel ricorso iniziale, in ordine a vacanze natalizie, pasquali, periodo estivo ed obblighi di natura scolastica, sportiva e religiosa dei minori.
4) conferma della sentenza resa dal Tribunale di Ancona per tutto quanto quivi non richiesto di modifica.
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CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 24.10.2025, il sig. e la sig.ra Controparte_1 CP_2
hanno chiesto a questo Tribunale una parziale modifica delle condizioni stabilite con sentenza
[...]
n. 347/2024, relativa all'affidamento, al mantenimento e al collocamento dei minori e Per_1 [...]
Per_3
Tale sentenza prevedeva:
“1) affidamento condiviso dei figli minori e , con collocazione prevalente presso la Per_1 Per_2 residenza della madre, nell'abitazione sita a Fabriano, Via Aldo Moro 130. La responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggior interesse relative alla istruzione, all'educazione ed alla salute dei minori verranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori.
2) Modalità di visita: Il sig. potrà vedere e tenere con sé i minori quando vorrà, Controparte_1 previo accordo con la sig.ra , e compatibilmente con le esigenze scolastiche e Controparte_2 ricreative degli stessi. Viene sin d'ora prevista tra i genitori la possibilità che i minori possano pernottare presso la residenza del padre, secondo le intese che dovessero essere raggiunte tra i genitori stessi, sempre tenuto conto della aspirazione ed espressa volontà dei minori;
I minori trascorreranno i weekend alternati con ciascuno dei genitori, dalla uscita dalla scuola del sabato alle ore 22.00 della domenica (in periodo non scolastico la permanenza con il genitore decorrerà dalle ore 11.00 del sabato); Nelle vacanze di Natale i minori trascorreranno cinque giorni con uno e lo stesso periodo con l'altro dei genitori, valendo tra gli stessi l'alternanza relativa ai giorni di maggiore ricorrenza;
Nelle vacanze di Pasqua varrà parimenti l'alternanza tra i genitori per le maggiori ricorrenze. Per il periodo estivo i genitori dovranno, entro il 31.05 di ogni anno,
2 concordare le modalità di visita e pernottamento dei figli, nei mesi di luglio ed agosto per un periodo anche non consecutivo di giorni 15 presso ciascuno dei genitori. Rimangono, comunque, salvi gli obblighi di natura scolastica, sportiva e religiosa dei minori.
3) Concorso nel mantenimento: Tenuto conto del prevalente collocamento dei minori presso la residenza della madre, delle concordate modalità di visita e permanenza dei minori presso la residenza della madre e delle rispettive ed attuali condizioni patrimoniali dei genitori, nonché delle esigenze dei minori, il sig. corrisponderà alla sig.ra , non in Controparte_1 Controparte_2 proprio, ma a titolo di concorso nel mantenimento del figlio, la somma mensile di euro 450,00, con decorrenza dal mese di luglio 2024. Detta somma sarà annualmente rivalutata secondo gli indici
Istat e verrà corrisposta entro il giorno 15 di ogni mese, direttamente a mezzo bonifico bancario alle coordinate già note. Resta fermo il pagamento del canone di locazione di cui sopra.
4) Spese straordinarie: Tali somme verranno suddivise nella misura del 50%, secondo quanto previsto dall'art.10 di cui al Protocollo del processo civile in vigore presso il Tribunale di Ancona dal 10/7/2024 (che entrambi i coniugi dichiarano di conoscere ed a cui dichiarano di aderire), fermo restando che eventuali ulteriori spese straordinarie dovranno essere concordate per iscritto dai genitori stessi. Più specificamente: A) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a-1) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
a-2) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
a-3) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; a-4) tickets sanitari. B) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: b-1) cure dentistiche, odontoiatriche e oculistiche;
b-2) cure termali e fisioterapiche;
b-3) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
b-4) farmaci particolari. C) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: c-1) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
c-2) libri di testo e materiale di corredo;
c-3) trasporto pubblico. D) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
d-1) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
d-2) corsi di specializzazione;
d-3) alloggio presso la sede universitaria. E) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: Si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo tra i genitori le spese per: - attività sportiva, artistica, musicale, ricreativa o scoutistica già presente ante disgregazione del nucleo familiare (compresi i costi di iscrizione e assicurazione, abbigliamento, attrezzatura, spese accessorie e trasferte senza pernottamento); - bollo, assicurazione e manutenzione ordinaria e straordinaria per mezzo di trasporto acquistato di comune accordo;
- frequenza di centri estivi per esigenze lavorative dei genitori;
- babysitter, ove già esistenti nell'organizzazione familiare;
Si considerano rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori e le spese per: - attività sportiva, ricreativa o scoutistica iniziata dopo la disgregazione del nucleo
3 familiare (compresi i costi di iscrizione e assicurazione, abbigliamento, attrezzatura, spese accessorie e trasferte senza pernottamento); - acquisto di strumenti musicali, telefono cellulare, computer e altri supporti informatici, se non conseguenti all'attività ricreativa o scolastica già concordata tra i genitori;
- vacanze trascorse in assenza dei genitori - conseguimento della patente di guida (esami, tasse, visita medica e corsi); - acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto;
- organizzazione di eventi e cerimonie riguardanti i figli (a titolo esemplificativo sacramenti, feste di compleanno, feste di diploma, feste di laurea, ecc); - attività sociali (a titolo esemplificativo concerti, abbonamenti teatrali, sportivi e per balneazione estiva); - babysitter, ove non già esistente nell'organizzazione familiare anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- frequenza di centri estivi. Le parti prestano, sin d'ora, il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti sia per loro stessi, che per i minori, consentendo altresì che ciascun genitore possa inserire il nominativo dei figli nel proprio passaporto” (cfr., da ultimo, le note conclusive scritte autorizzate).
Con l'odierno ricorso, le parti hanno domandato:
- quanto al punto 1), la soppressione del collocamento prevalente dei minori presso la madre, con conferma dell'affidamento condiviso e dell'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, comprese le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dei figli, da assumersi di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni degli stessi;
- quanto al punto 2), la sostituzione della parte compresa tra “Il sig. potrà ……” Controparte_1
e “….. 11 del sabato”, inserendo la seguente pattuizione: «Per quanto riguarda la collocazione dei bambini, gli stessi trascorreranno una settimana presso il padre ed una settimana presso la madre. Nel periodo in cui i figli saranno in loro compagnia, ciascun genitore sosterrà integralmente le spese ordinarie necessarie, mentre per le spese straordinarie continuerà a valere la regolamentazione già in essere».
- quanto al punto 3), la soppressione dell'obbligo, a carico del sig. di versare alla CP_1 sig.ra la somma mensile di euro 450,00 a titolo di concorso nel mantenimento dei figli, CP_2 fermo restando l'obbligo del primo di provvedere al pagamento del canone di locazione dell'immobile ove risiede la madre dei minori.
Gli atti sono stati ritualmente trasmessi al pubblico ministero.
Ritenuta la necessità di acquisire chiarimenti, il giudice relatore ha fissato l'udienza del 4.12.2025 per la comparizione personale delle parti. In tale sede, i genitori hanno dichiarato che, sin dal 2024 – successivamente alla sentenza di regolamentazione dell'affidamento – i minori trascorrono il proprio tempo con ciascuno di essi secondo un regime di settimane alternate, senza che tale modalità abbia
4 mai comportato problematiche. Hanno pertanto chiesto al Tribunale di recepire formalmente l'organizzazione già spontaneamente attuata da oltre un anno, insistendo per l'accoglimento del ricorso.
Ciò posto, il Collegio ritiene di poter accogliere la richiesta congiunta di modifica delle condizioni, ritenendola conforme all'interesse morale e materiale dei minori, la cui audizione non appare necessaria.
Dalle dichiarazioni rese in udienza emerge che il regime di permanenza paritetica presso ciascun genitore è già stabilmente in atto da oltre un anno, senza avere generato criticità, e che i minori hanno tratto beneficio dalla continuità delle relazioni affettive con entrambi i genitori, i quali hanno dimostrato un elevato grado di collaborazione nella gestione della quotidianità e degli impegni educativi e scolastici.
La prassi consolidata di settimane alternate, spontaneamente attuata dalle parti, testimonia la stabilità dell'organizzazione familiare e l'assenza di pregiudizio per i minori, elementi che giustificano la formalizzazione dell'attuale assetto ai sensi dell'art. 337-quinquies c.c., in quanto maggiormente rispondente al principio di bigenitorialità e di equilibrio nella frequentazione.
Nulla sulle spese di lite, in ragione della proposizione congiunta della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, così provvede: prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti e per l'effetto, a parziale modifica delle condizioni statuite nella sentenza n. 347/2024, dispone che:
1) modifica il punto 3 con soppressione del versamento, da parte del sig. in favore Controparte_1 della sig.ra a titolo di concorso nel mantenimento dei figli, della somma mensile Controparte_2 di euro 450,00 (punto 3 ricorso iniziale), mantenendo tuttavia a suo carico il pagamento del canone di locazione dell'immobile in cui risiede quest'ultima;
2) modifica il punto 1 con soppressione del collocamento prevalente dei figli presso la madre (punto
1 ricorso iniziale), previa conferma in ogni caso dell'affidamento condiviso dei figli minori, e dell'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, ivi comprese le decisioni di maggior interesse relative alla istruzione, all'educazione ed alla salute dei minori, che verranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei minori.
3) modifica il punto 2 prevedendo che i minori trascorrano una settimana a casa del padre ed una settimana a casa della madre. A tal fine i genitori, nel periodo in cui i figli saranno in loro compagnia, sosterranno tutte le spese ordinarie che si rendano necessarie, mentre per la spese straordinarie continuerà a valere la regolamentazione già in essere, con conferma di tutto quanto altro disposto con
5 il restante contenuto in ordine a vacanze natalizie, pasquali, periodo estivo ed obblighi di natura scolastica, sportiva e religiosa dei minori;
4) conferma nel resto.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 10.12.2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE Alessandra Filoni Silvia Corinaldesi
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