Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 01/04/2025, n. 1441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1441 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.7784/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Costabile Caterina - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel.
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7784/2023 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Dichiarazione giudiziale di paternità
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1 C.F._1
e domiciliata in San Gregorio Magno (SA)
[...]
. Maria Imperiale che la rappresenta e difende in virtu di procura in calce al ricorso ATTORE E
, nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1 C.F._2 iciliato presso lo studio dell'avv. bar
[...] enta e difende in virtu di procura allegata alla comparsa di costituzione CONVENUTO E N SEDE CP_2
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbali di causa
1. Con ricorso regolarmente notificato, chiedeva la dichiarazione Parte_2 giudiziale di paternità nei confronti di , genitore naturale Controparte_1 della figlia, (18.06.2022), intrattenuto con Per_1 quest'ultimo elazione durata circa due anni e proseguita anche successivamente alla nascita della bambina. In particolare, la ricorrente precisava che il si era rifiutato di CP_1 riconoscere la piccola nonostante le pr tal senso e aveva Per_1 progressivamente mani disinteresse nei suoi confronti sia da un punto di vista affettivo che economico;
pertanto, chiedeva altresì la previsione dell'obbligo a carico del resistente di corrisponderle una somma per il mantenimento della bambina a far data dalla nascita. Instaurato regolarmente il contraddittorio, si costituiva Controparte_1 che contestava quanto dedotto dalla ricorrente e precisa stata soltanto un rapporto di amicizia, non negando tuttavia di avere avuto rapporti;
chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda. Espletata l'istruttoria con la nomina di un CTU e l'escussione dei testimoni, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione senza i termini ex art. 190 c.p.c.
2.La domanda è fondata e deve essere accolta per quanto di ragione. Tanto premesso, occorre rilevare, ferma restando l'imprescrittibilità dell'azione riguardo al figlio (art. 270 c.c.), che la dichiarazione giudiziale di paternità naturale di cui all'art. 269 c.c. incontra limiti nei soli casi in cui il riconoscimento non è ammesso e, in particolare, per l'azione proposta dal figlio maggiorenne, è di ostacolo alla dichiarazione giudiziale solo lo stato di figlio (art. 253 c.c.). In merito alla prova, va evidenziato che la paternità può essere provata con ogni mezzo ma non è sufficiente la sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra la madre e il presunto padre all'epoca del concepimento (ultimo comma); in particolare, per la dimostrazione del fatto procreativo, da un lato, non si impone, in ogni caso, di fornire la prova, prima di ogni altro elemento, dell'esistenza di rapporti sessuali tra la madre ed il preteso padre all'epoca del concepimento, potendo essere data la prova con ogni mezzo, e dall'altro, che la legge pone una deroga alla regola generale del libero convincimento del giudice, fissando un limite al suo potere di valutare discrezionalmente le risultanze probatorie e relegando la dichiarazione della madre e/o la prova dei rapporti sessuali con il presunto padre ad elementi concorrenti per la dimostrazione del fatto procreativo (Cass., 22.11.1991 n. 12574; Cass., 5.8.1997 n. 7193; Cass., 15.1,1999 n. 386). Inoltre, se il presunto padre si sottopone volontariamente al prelievo di materiale biologico per l'esame del DNA è dai risultati di tale esame che si ricava, in caso affermativo, sia la prova dei rapporti sessuali che del concepimento o, in caso negativo, l'insussistenza del rapporto di discendenza biologica. È noto, infatti, che i progressi della scienza biomedica sono in grado di fornire, attraverso le prove genetiche ed ematologiche, la prova certa dell'esistenza o della non esistenza del rapporto di filiazione. Nel caso di specie, non si è presentato dinanzi al Controparte_1 nominato CTU per sottoporsi ai disposti accertamenti, senza addurre alcun giustificato motivo, come si evince dalla relazione depositata (cfr. relazione in atti a firma della dott.ssa . Persona_2
In particolare, il Tri a mancata ingiustificata sottoposizione all'accertamento del DNA disposto dal Tribunale assume decisivo rilievo probatorio;
il convenuto ha assunto un comportamento omissivo non rispondendo alla richiesta del nominato CTU in ordine alla sua disponibilità di effettuare l'esame senza fornire chiarimenti, tenendo, pertanto, un comportamento processuale complessivo che, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., va considerato equivalente ad un impedimento della prova e soprattutto idoneo a fondare, nel contesto delle altre risultanze, l'affermazione della paternità naturale. Infatti, come già precisato, anche secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. 17 febbraio 2006, n. 3563), in relazione ad accertamenti relativi alla paternità e alla maternità, ovvero in materia di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, la consulenza tecnica immune-ematologica costituisce, lo strumento più idoneo, avente margini di sicurezza elevatissimi, per l'acquisizione della conoscenza del rapporto di filiazione naturale (sul punto cfr. anche Corte Cost., n. 266 dei 006). Di qui il costante indirizzo giurisprudenziale secondo cui, nel giudizio diretto ad ottenere una sentenza di accertamento della paternità, fra gli argomenti di prova idonei a fondare il convincimento del giudicante rientra anche l'ingiustificato rifiuto della parte di sottoporsi ad esami ematologici, trattandosi nella specie di valutare non della legittimità o meno di un prelievo funzionale alle prove genetiche del DNA, ma soltanto se, ferma l'inviolabilità della persona e la incoercibilità del prelievo medesimo, dalla scelta negativa di rifiutarne il consenso sia lecito trarre argomenti di prova al pari di tutti gli altri comportamenti tenuti dalle parti nel corso del giudizio (Cass 2907 del 2002), precisandosi che l'ingiustificato rifiuto può fornire elementi di valutazione non solo per escludere, ma anche per affermare il rapporto biologico di paternità (Cass. 15568 del 2011; cfr. pure Cass. 516 del 2003 che ha ritenuto manifestante infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 269 cc e 116 e 118 c.p.c., ove interpretato nel senso della possibilità di dedurre argomenti di prova dal rifiuto del preteso padre di sottoporsi a prelievi ematici al fine dell'espletamento del DNA). D'altra parte, il diritto, di rango costituzionale, alla tutela della identità dell'individuo, del suo status e della salvaguardia dei legami parentali deve certamente ritenersi meritevoli di tutela, tenuto conto della possibilità di eseguire l'indagine con metodi per nulla invasivi (ad es. mediante l'esame del capello) e di assicurare la riservatezza mediante la non conoscibilità degli atti processuali al di fuori delle parti, nonché per il grado di dimostrazione prossima alla certezza assoluta che l'esame consente di raggiungere, di modo che al minimo sacrificio dell'esaminando corrisponde il massimo risultato nell'accertamento della verità. Per tale motivo, il rifiuto si configura come ostacolo pretestuoso e defatigatorio nella dimostrazione della filiazione, altrimenti piana, facile, e senza sostanziale compromissione della sfera individuale. In definitiva, il rifiuto ingiustificato di sottoporsi agli esami ematologici costituisce un comportamento valutabile da parte del giudice ai sensi dell'art. 116 cod. proc. civ. anche in assenza di prove dei rapporti sessuali tra le parti, in quanto è proprio la mancanza di riscontri oggettivi assolutamente certi e difficilmente acquisibili circa la natura dei rapporti intercorsi e circa l'effettivo concepimento a determinare l'esigenza di desumere argomenti di prova dal comportamento processuale dei soggetti coinvolti, potendosi trarre la dimostrazione della fondatezza della domanda anche soltanto dal rifiuto ingiustificato a sottoporsi all'esame ematologico del presunto padre, posto in opportuna correlazione con le dichiarazioni della madre (da ultimo, Cass. 24 luglio 2012, nr. 12971). Inoltre, ulteriore elemento valutabile ex art. 116 c.p.c. è la mancata partecipazione del resistente all'udienza del 2 dicembre 2024 al fine di rendere l'interrogatorio formale ammesso dal G.I. Ancora, in merito all'istruttoria compiuta, deve rilevarsi che i testi escussi,
e , rispettivamente madre e cugina Testimone_1 Testimone_2
c tra quest'ultima e il a CP_1 partire dal maggio 2020 e fino all'anno 2022, anche successivamente a della bambina, riconoscendo altresì il resistente nelle foto dove è ritratto con la piccola e allegate nel fascicolo di parte ricorrente (cfr. dichiarazioni Per_1 testimoniali in atti nel verbale di udienza del 01.12.2024). In definitiva, alla luce delle considerazioni che precedono, degli elementi probatori emersi nel corso del giudizio e dei principi giurisprudenziali esplicati, il Tribunale accoglie la domanda potendosi ritenere accertato che Parte_3
e figlia di . Controparte_1
3. Sul reg Al riguardo, occorre disciplinare il regime di affidamento della figlia minore, avendo la ricorrente richiesto la previsione dell'affidamento esclusivo rafforzato in ragione del persistente disinteresse manifestato dal nel corso del CP_1 giudizio. Al riguardo, si deve precisare che l'affidamento condiviso permette ai genitori di condividere le responsabilita per una sana crescita e per il mantenimento dei figli e la valutazione in merito alla possibilita di una deroga in favore del regime di affidamento esclusivo deve fondarsi principalmente sull'interesse non prevalente bensì esclusivo degli stessi minori. In altre parole, la forte preferenza attribuita dal legislatore all'affidamento condiviso impone di considerare quest'ultimo il modello privilegiato da seguire, salvo gravi ragioni contrarie in tal senso;
a tal proposito, la scelta per l'affidamento esclusivo puo essere giustificata, in linea generale, solo da una inidoneita educativa o gravi carenze di un genitore cui devono corrispondere requisiti positivi dell'altro o, comunque, da condotte o situazioni particolari che siano particolarmente pregiudizievoli per i figli. Nel caso di specie, il Tribunale osserva che il disinteresse manifestato dal padre nei confronti della piccola , come dimostrato anche dalla mancata Per_1 partecipazione alle operazioni i e dalla mancata comparizione personale in udienza nonostante la convocazione del G.D., legittima di per se l'accoglimento del ricorso sotto tale aspetto e, dunque, con la previsione di una tutela rafforzata della minore;
al riguardo, all'udienza del 27 marzo 2025, la ha dichiarato che Parte_1 il resistente e sparito del tutto, nonostante la bambi i a fare domande sul padre, e che lo stesso non ha mai corrisposto nulla per il suo mantenimento (cfr. dichiarazioni nel verbale di udienza). In definitiva, il Tribunale ritiene di dovere attribuire alla madre la possibilita di effettuare in via esclusiva le scelte anche di maggiore interesse relative ad ogni aspetto della vita della figlia (salute, educazione, scolastiche, richiesta di documenti validi per l'espatrio, autorizzazioni di viaggi anche all'estero, etc…), atteso che il persistente disinteresse del padre e la sua mancata collaborazione nell'adozione delle piu importanti decisioni potrebbero gravemente compromettere la sua crescita e la sua serenita , considerata altresì la tenera eta della minore;
in definitiva, si dispone l'affidamento super esclusivo della figlia minore alla madre con residenza prevalente presso la stessa. Per_1
Diritto del padre Pertanto, in virtu delle precedenti decisioni, occorre regolamentare gli incontri tra il padre e la figlia minore. In particolare, si evidenzia la necessita di prevedere anche sotto tale aspetto una tutela rafforzata per la minore che non conosce il padre e che necessita di costruire eventualmente un rapporto con lo stesso in maniera graduale e senza ulteriori traumi;
pertanto, si dispone che gli incontri tra il padre e la figlia minore avvengano presso i Servizi Sociali territorialmente competenti per un pomeriggio alla settimana e alla presenza di uno psicologo e soltanto all'esito di un percorso di sostegno alla genitorialita da parte del . CP_1
4. Sulle domande a contenuto economico Al riguardo, occorre premettere che parte attrice ha richiesto la previsione dell'obbligo a carico del convenuto di corrisponderle una somma per il mantenimento della figlia a far data dalla nascita e, dunque, anche a titolo di rimborso delle spese sostenute in passato. A tal proposito, si evidenzia che, ai fini della determinazione delle suddette somme, occorre considerare la mancanza, passata ma verosimilmente anche futura, di un mantenimento diretto della figlia da parte del padre, nonche il mancato deposito di tutta la documentazione economica-patrimoniale prevista dal codice di rito, anche successivamente all'espressa richiesta da parte del G.D., che rileva ex art. 473 bis. 18 c.p.c. e, dunque, come argomento di prova ex art. 116, co. 2, c.p.c. di una precisa disponibilita economica. a) Rimborso delle spese integralmente sostenute dalla madre per il mantenimento della figlia L'accoglimento della domanda principale di dichiarazione giudiziale di paternita determina, altresì , il riconoscimento dell'obbligo del resistente di contribuire al mantenimento della figlia fin dalla nascita. Va premesso che, pur presupponendo l'obbligo al mantenimento l'accertamento dello stato di figlio, ritiene tuttavia il Collegio che il rapporto che esiste fra la dichiarazione giudiziale di paternita e le domande a contenuto economico non impedisce che le rispettive azioni possano essere svolte in un unico processo e possano essere decise in un unico contesto, fermo restando che il credito potra essere azionato o la condanna potra essere eseguita solo all'esito del passaggio in giudicato del capo relativo all'accertamento dello status di figlio. Cio considerato, e noto che la sentenza dichiarativa della filiazione produce gli effetti del riconoscimento, ai sensi dell'art. 277 c.c. e, quindi, a norma dell'art. 261 c.c., implica per il genitore tutti i diritti e doveri propri della procreazione, incluso l'obbligo di mantenimento ex artt. 148, 316 bis e 337 ter c.c e, come gia precisato, la relativa obbligazione si collega, come e noto, allo status genitoriale ed assume pari decorrenza dalla nascita del figlio. In questo senso, la giurisprudenza di legittimita e orientata a ritenere che gli effetti della dichiarazione si producano, retroattivamente, fin dal momento della nascita, riconoscendosi natura dichiarativa alla sentenza, sul rilievo che lo status di figlio e conseguenza dell'accertamento del rapporto biologico della procreazione e questo - e non l'accertamento giudiziale - e la fattispecie costitutiva dello status (cfr., tra le altre, Cass. 2010/n. 22506; Cass. 2007/n. 26575; Cass. n. 2006/n. 15756). Va inoltre ricordato che, per giurisprudenza costante (v. Cass., sez. I, 10.04.2012, n. 5652), l'obbligo dei genitori di mantenere i figli, sussiste per il solo fatto di averli generati e prescinde da qualsivoglia domanda, sicche nell'ipotesi in cui, al momento della nascita, il figlio sia riconosciuto da uno solo dei genitori, tenuto percio a provvedere per intero al suo mantenimento, non viene meno l'obbligo dell'altro per il periodo anteriore alla dichiarazione giudiziale di paternita o maternita naturale, essendo sorto sin dalla nascita il diritto del figlio naturale ad essere mantenuto, istruito ed educato nei confronti di entrambi i genitori. Con riferimento alla quantificazione del credito, la giurisprudenza piu recente sostiene che, in materia di filiazione naturale, il diritto al rimborso delle spese a favore del genitore che ha provveduto al mantenimento del figlio fin dalla nascita, ancorche trovi titolo nell'obbligazione legale di mantenimento imputabile anche all'altro genitore, ha natura in senso lato indennitaria, in quanto diretto ad indennizzare il genitore, che ha riconosciuto il figlio, degli esborsi sostenuti da solo per il mantenimento della prole. Ne consegue che il giudice di merito, ove l'importo non sia altrimenti quantificabile nel suo preciso ammontare, legittimamente provvede secondo equita , trattandosi di criterio di valutazione del pregiudizio di portata generale (v. Cass., sez. I, 22.07.2014, n. 16.657). Alla luce dei su esposti principi, il Collegio stima equa la somma mensile di € 250,00 che deve a dalla nascita di Controparte_1 Parte_1
(18.06.2022) fino al mese della notifica del ricorso a titolo di rimborso Per_1 ese integralmente sostenute dalla madre per il mantenimento della figlia. b) Domanda di mantenimento Al riguardo, il Tribunale osserva che, in mancanza di elementi certi sulla consistenza economico-patrimoniale del resistente e dell'attuale assenza di un mantenimento diretto della figlia, come in precedenza esplicato, il Tribunale ritiene equo allo stato disporre l'obbligo di di versare a Controparte_1
, entro il giorno 5 di ogni e successivo Parte_1 icorso), la somma di € 250,00, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, a titolo di mantenimento della figlia minore , oltre Per_1 al 50% delle spese straordinarie (mediche, non coperte dal SSN tiche, ludiche, sportive etc…) che dovranno essere documentate. 5. Sull'attribuzione del cognome paterno Infine, occorre valutare la domanda avente ad oggetto l'aggiunta del cognome paterno a quello materno tenuto conto dell'età di (quasi 3 anni) e dunque Per_1 della sua conseguente capacità di interrelazione bito del contesto sociale di riferimento, tale da far ragionevolmente ritenere che la sua identità sia ancora in fieri nell'ambito delle relazioni sociali intessute con conseguente necessità di provvedere quanto prima in merito a tale aspetto. Al riguardo, il Tribunale osserva che nulla osti all'assunzione da parte della piccola anche del cognome paterno, in conformità all'interesse prevalente Per_1 della m i maturare quanto prima la propria identità anche sotto il profilo della sua identificazione sociale;
pertanto, si dispone l'aggiunta al cognome del cognome per la figlia minore nel senso che Parte_1 CP_1 Per_1
a assumerà il i . Persona_3
6. Spese di lite Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate d'ufficio tenuto conto della natura e del valore della presente controversia.
PQM
Il Tribunale di Salerno, Prima sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che (nata a Parte_3
Polla -SA- il 18.06.2022), è figlia di , nato a [...] Controparte_1
(SA) il 23.01.1994, C.F.: CodiceFiscale_2
2. dichiara l'affidamento s minore alla madre Per_1 con residenza presso la stessa e con diritto-dovere del di vederla secondo quanto disposto in parte motiva presso i Servizi sociali territorialmente competenti e soltanto all'esito di un percorso di sostegno alla genitorialita;
3. dispone l'obbligo di di versare a Controparte_1 Parte_1 la somma mensile di ( Per_1 mese della notifica del ricorso a titolo di rimbor spese integralmente sostenute dalla madre per il mantenimento della figlia;
4. dispone l'obbligo di di versare a Controparte_1 Parte_1
, entro il gio mma di € 25
[...] ione annuale secondo gli indici ISTAT, a titolo di mantenimento della figlia minore a far data dal mese successivo alla notifica del Per_1 ricorso;
5. dispone che entrambi i genitori concorrano nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie per la figlia (mediche, non coperte dal SSN, scolastiche, ludiche, sportive etc…) che dovranno essere documentate;
6. dispone l'aggiunta al cognome del cognome per la figlia Parte_1 CP_1 minore nel senso che q assumerà il i Per_1 Persona_3
[...]
7. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Gregorio Magno (SA) di provvedere all'annotazione della presente sentenza, al passaggio in giudicato, nell'atto di nascita di (anno 2022, n. 14, parte Parte_3
1, serie A);
8. condanna al pagamento delle spese di lite in Controparte_1 favore di in € 120,00 per spese ed € 3.809,00 Parte_1 per comp delle spese generali in misura pari al 15% dei compensi, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 31marzo 2025 Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa Ilaria Bianchi