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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/06/2025, n. 4315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4315 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Stefania Borrelli, in funzione di giudice del lavoro, all'esito del deposito telematico di note scritte secondo le modalità dettate dall'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs 10/10/2022 n. 149, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 16843 dell'anno 2024 del Ruolo generale LAVORO TRA
rappresentato e difeso dagli avv.ti ALBERTO ABBATE e Parte_1 PIETRO SQUEGLIA RICORRENTE
rappresentato e difeso dall'avv. ALDO Controparte_1 PATRIZIO DI LETTO RESISTENTE
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_2 MARCO MENICUCCI RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato il ricorrente in epigrafe, nel convenire in giudizio le precitate società e ditta individuale, esponeva: di aver lavorato alle dipendenze della Controparte_1 dall'08/01/2024 al 26/03/2024, assunto con un contratto di lavoro a tempo determinato part – time orizzontale 15 ore settimanali, privo della sua sottoscrizione e la cui copia non gli era mai stata consegnata, trasformato il 12/01/2024 in contratto a tempo indeterminato full – time – con mansioni di elettricista – impiantista di cantiere ed inquadrato nella categoria 1 del ccnl “Metalmeccanica Piccola e Media Industria – Confapi”; assumeva, altresì, di aver lavorato sempre in distacco, precisamente: dal 08/01/2024 al 18/01/2024 presso la D.L.F. COSTRUZIONI S.R.L., con cantiere di lavoro nello stabilimento LEONARDO S.P.A., viale dell'Aeronautica snc, Pomigliano D'Arco (NA), e dal 06/02/2024 al 20/03/2024 presso la , con Controparte_2 cantiere di lavoro nell'A.O.R.N. SANTOBONO – PAUSILIPON, via Posillipo 226, Napoli (NA); che il suo distacco presso la predetta società era avvenuto in frode alla legge ed in violazione delle condizioni di liceità di cui all'art. 30, comma 3, del D. Lgs. n. 276 del 2003; che per tutta la durata della missione era stato adibito all'installazione di condizionatori svolgendo esclusivamente un'attività specifica e funzionale al soddisfacimento dell'interesse del distaccatario;
precisava, altresì, che il distacco era iniziato il 06/02/2024 per ammissione della stessa società (cfr. doc. n. 12 – riscontro ), ma la formalizzazione dello Controparte_2 stesso era avvenuta soltanto il 19/02/2024. Deduceva che alla cessazione del rapporto di lavoro, avvenuto per dimissioni volontarie in data 26.03.24 non aveva ricevuto il pagamento da parte della Controparte_1 dei seguenti emolumenti retributivi: stipendio dei mesi di
[...] febbraio e marzo 2024, indennità sostitutiva per permessi e ferie maturati e non goduti, ratei di tredicesima mensilità e TFR;
che per la durata del rapporto di lavoro era stato inquadrato nella categoria 1 ccnl
“Metalmeccanica Piccola e Media Industria – Confapi invece che nella 3; che con pec del 05.04.2024 costituiva in mora la Controparte_1
, chiedendo l'integrale pagamento di quanto dovutogli;
che con
[...] successiva comunicazione del 15.05.2024 impugnava i contratti di distacco rivendicando il pagamento di tutti gli emolumenti retributivi non percepiti;
che con lettere del 24.05.2024, entrambi le società resistenti riscontrando la sua diffida sostenevano la liceità del distacco;
che con pec del 28.06.2024 sollecitava il pagamento di quanto dovutogli;
che in riscontro al predetto messaggio, la proponeva la Controparte_2 sottoscrizione di un'apposita convenzione di negoziazione al fine di dirimere la controversia. Ritenendo la procedura sostanzialmente inutile a causa della mancata adesione della , con Controparte_1 messaggio del 09/07/2024 il ricorrente declinava l'invito alla negoziazione.
Tanto premesso, concludeva: “A) Accertato che il distacco del ricorrente è avvenuto in violazione delle condizioni di liceità di cui all'art. 30, comma 1, del D. Lgs. n. 276/2003, dichiarare la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze della CP_2
sin dal 06.02.2024 o dalla diversa data di ritenuta giustizia;
per
[...] l'effetto, ordinare alla predetta società, in persona del legale rapp.te p.t., sedente come in epigrafe, l'immediato ripristino del rapporto di lavoro con il ricorrente e condannarla al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, di un'indennità omnicomprensiva compresa tra le 2,5 e le 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri di cui all'art. 8 della legge n. 604/66. Agli indicati fini risarcitori si dichiara che la retribuzione mensile globale di fatto percepita dal ricorrente all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, comprensiva del rateo di tredicesima mensilità, era pari ad euro 1.509,35. B) Accertato il mancato pagamento da parte della Controparte_1
della retribuzione dei mesi di febbraio e marzo 2024,
[...] dell'indennità sostitutiva per permessi e ferie maturati e non goduti, dei ratei di tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto lavoro, condannarla, in proprio e/o in solido con la , al pagamento Controparte_2 della complessiva somma di euro 4.118,91, come analiticamente calcolata al punto 10) della premessa del presente ricorso, o alla diversa somma che dovesse risultare da espletata CTU contabile, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data di maturazione all'effettivo soddisfo. C) Accertato il diritto del ricorrente all'inquadramento nella categoria 3 o, in subordine, nella categoria 2 del ccnl “Metalmeccanica Piccola e Media Industria – Confapi”, condannare la in Controparte_1 proprio e/o in solido con la al pagamento delle differenze Controparte_2 retributive maturate, pari ad euro 941,94 (se riconosciuto la categoria 3)
o ad euro 436,38 (se riconosciuta la categoria 2), oltre rivalutazione moneta ria ed interessi legali dalla data di maturazione all'effettivo soddisfo. D) Condannare la Società convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, calcolati in applicazione del D.M. n. 147/2022, con attribuzione in favore dei sotto scritti procuratori”.
Si costituiva la che contestava la domanda poiché infondata Controparte_2 in fatto ed in diritto. Concludeva per il rigetto del ricorso. Si costituiva la che contestava la domanda Controparte_1 poiché infondata in fatto ed in diritto. Concludeva per il rigetto del ricorso.
Disposta la discussione mediante trattazione scritta, attraverso il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità dettate dall' art. 221 co. 4 Legge n. 77/2020, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, pronunciava la presente sentenza.
Nel corso del giudizio il sottoscriveva un verbale di Pt_1 conciliazione con la accettando l'importo complessivo di CP_2 euro 3.500,00 a titolo di risarcimento del danno. Va dunque dichiarata cessata la materia del contendere nei confronti della attesa l'intervenuta conciliazione. CP_2 La domanda nei confronti della può essere Controparte_1 accolta. L'esistenza di un rapporto di lavoro tra parti nonché la natura subordinata dello stesso e la durata per il periodo prospettato nel ricorso, risultano provati dalla documentazione versata in atti dal ricorrente e non sono stati contestati da controparte. Parte resistente ha provato solo il pagamento dello stipendio della mensilità di febbraio 2024 come da bonifico depositato agli atti ma non di quella di marzo 2024. La domanda di riconoscimento di differenze retributive si basa, altresì, sull'asserito svolgimento di mansioni corrispondenti ad un superiore inquadramento. Il ricorrente per tutta la durata del rapporto è stato inquadrato nella categoria 1, la quale è stata sostanzialmente soppressa, come si evince dalla lettura della relativa declaratoria contrattuale che testualmente recita: “appartengono a questa categoria: - i lavoratori che svolgono attività produttive semplici per abilitarsi alle quali non occorrono conoscenze professionali, ma è sufficiente un periodo minimo di pratica. A decorrere dal 1° ottobre 2021 tali lavoratori dovranno essere inquadrati nella 2ª categoria. I lavoratori assunti nella 1ª categoria nel periodo 1° giugno 2021 – 30 settembre 2021 dovranno essere inquadrati nella 2ª categoria con decorrenza 1° ottobre 2021. Pertanto, a decorrere dal 1° ottobre 2021 i lavoratori che svolgono attività produttive semplici per abilitarsi alle quali non occorrono conoscenze professionali, ma è sufficiente un periodo minimo di pratica dovranno essere inquadrati nella 2ª categoria. - i lavoratori che svolgono attività manuali semplici non direttamente collegate al processo produttivo per le quali non occorrono conoscenze professionali. A decorrere dal 1° gennaio 2023 tali lavoratori dovranno essere inquadrati nella 2ª categoria. I lavoratori assunti nella 1ª categoria nel periodo 1° giugno 2021 – 31 dicembre 2022 dovranno essere inquadrati nella 2ª categoria con decorrenza 1° gennaio 2023. Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2023 i lavoratori che svolgono attività manuali semplici non direttamente collegate al processo produttivo per le quali non occorrono conoscenze professionali dovranno essere inquadrati nella 2ª categoria. - inservienti e simili. Orbene, rivendica il diritto all'inquadramento nella categoria 3 e/o in subordine nella 2 del CCNL Controparte_3
.
[...] Appartengono alla categoria 3: I Lavoratori che, sulla base di dettagliate indicazioni e/o disegni eseguono con l'individuazione di semplici guasti di facile rilevazione lavori di normale difficoltà di esecuzione per l'aggiustaggio, la riparazione e la manutenzione di macchine o impianti, oppure per l'installazione di impianti elettrici di luce e forza motrice o fluidodinamici: manutentore meccanico;
manutentore elettrico;
installatore impianti…”. Ebbene, è emerso che l'inquadramento attribuito al risulta Pt_1 inadeguato rispetto alle mansioni svolte, che tuttavia non appaiono riconducibili alla categoria 1, ora 2 del CCNL applicato bensì alla categoria 3, segnatamente alla figura del c.d. manutentore elettrico, installatore impianti, che con l'individuazione di semplici guasti di facile rilevazione, lavori di normale difficoltà di esecuzione per l'aggiustaggio, la riparazione e la manutenzione di macchine o impianti, oppure per l'installazione di impianti elettrici di luce e forza motrice o fluidodinamici. Va quindi riconosciuto -peraltro in assenza di contestazione da parte convenuta- il diritto del ricorrente al superiore inquadramento nella categoria 3 a far data dall'8.01.24 e fino al 26.03.24, data delle dimissioni volontarie. Sulla scorta di tali predette considerazioni deve valutarsi la domanda. In proposito, deve rilevarsi come i conteggi elaborati dal ricorrente vadano rielaborati detraendo la mensilità di febbraio 2024 dato che è stata pagata ma aggiungendo alla stessa euro 293,95 come differenza calcolata dal ricorrente (1.393,25, paga base tabellare) ed euro 941,94 come differenze per il riconoscimento nella categoria 3. Tanto premesso, la va condannata al Controparte_1 pagamento della somma complessiva di € 4254,10 di cui € 323,72 a titolo di TFR. Su tale somma andranno, altresì, corrisposti la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dalla data di maturazione dei singoli crediti sino al saldo. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere nei confronti della CP_2
[...] Accoglie il ricorso nei confronti di e, Controparte_1 per l'effetto, condanna parte convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 4254,10 di cui € 323,72 a titolo di TFR, oltre interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla decorrenza del diritto al saldo. Condanna la al pagamento delle spese di Controparte_1 lite che liquida in complessivi € 1314,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese, con distrazione.
Napoli, il 01.06.2025
IL GIUDICE Stefania Borrelli