Decreto decisorio 7 gennaio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, decreto decisorio 07/01/2021, n. 17 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 17 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 07/01/2021
N. 01196/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1196 del 2018, proposto da
Npl Securitisation Italy Spv S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Filippo Bucchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco, 63 (Palazzo ex Rea;
Mise-Avvocatura Roma, Mise-Avvocatura Venezia, DO TO, MO RL RR, RL AN non costituiti in giudizio;
nei confronti
Cavarzere Produzioni Industriali S.p.A. in Amministrazione Straordinaria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Bruno Inzitari, Michele Lucchini Guastalla, Giuseppe Sacco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Società Italiana per L'Industria degli Zuccheri S.p.A., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
PER L'ANNULLAMENTO
- del provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per la Vigilanza sugli Enti, il Sistema Cooperativo e le Gestioni Commissariali, Divisione III, Amministrazioni Straordinarie, Protocollo nr: 0324497 datato 6/9/2018 avente ad oggetto “Gruppo Saccarifero Veneto in a.s. – Autorizzazione avvio vendita partecipazioni e di un credito nella titolarità della Cavarzere Produzioni Industriali S.p.A. in a.s.” (All. 1);
- per quanto occorrer possa, del parere del Comitato di Sorveglianza del 27 giugno 2018, non conosciuto nei contenuti, con il quale è stato espresso parere favorevole alla cessione delle partecipazioni azionarie e dell'istanza dei commissari liquidatori datata 23 luglio 2018, richiamata dall'autorizzazione impugnata e non conosciuta nel contenuto;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, anche se allo stato non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c), 85 c.p.a.;
Visto l'atto depositato in data 22 dicembre 2020, con il quale parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse al ricorso;
Ritenuto che il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse e che sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese e degli onorari del giudizio.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Così deciso in Venezia il giorno 7 gennaio 2021.
| Il Presidente |
| Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO