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Sentenza 15 giugno 2025
Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 15/06/2025, n. 1195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1195 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Monza
Seconda Sezione
N. R.G. 9647/2020
il Giudice, Dr.ssa Maria Teresa Latella ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa tra
(C.F. , p. iva ), Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_1
nella persona del proprio legale rappresentante pro tempore, Sig. Pt_2
(C.F. ),
[...] C.F._1
Con l'Avv. Giuseppe Maio
Contro
( . IVA ), Controparte_1 C.F._2 P.IVA_2
legalmente rappresentata dal Geom. (C.F. CP_2
), C.F._3
Con gli Avv.ti Giorgio Prandelli ed Eleonora Rossini
Conclusioni delle parti Per Parte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Monza, contrariis rejectis, così giudicare:
In via preliminare:
1. Non concedersi la provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo opposto n. 2923/2020 (R.G.N. 3516/2020) emesso in data 15.09.2020 e pubblicato in data 29.10.2020 dal Tribunale di Monza, nella persona del
Giudice Dott.ssa Carmen Arcellaschi;
2. Accertare e dichiarare per tutto quanto esposto in narrativa il decreto ingiuntivo quivi impugnato ed opposto inefficace, nullo ed illegittimo ex artt. 633 e sgg. Cod. Proc. Civ.;
3. Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito avversario per quanto in narrativa esposto nonché,
4. Accertare e dichiarare per tutto quanto esposto in narrativa definitivamente risolto il contratto sub doc. 2 per grave inadempimento contrattuale dell'opposta e quindi
In via principale e nel merito:
In ragione di quanto richiesto in via preliminare da intendersi anche quivi fedelmente ritrascritto, Voglia l'Ill.mo Giudicante, previa ogni più opportuna declaratoria del caso,
5. Accertare e dichiarare per tutto quanto esposto in narrativa definitivamente risolto il contratto sub doc. 2 per grave inadempimento contrattuale dell'opposta nonché
Pag. 2 di 18 6. Accertare e dichiarare per tutto quanto esposto in narrativa che nulla è dovuto alla società in relazione agli importi di cui al Controparte_3
prefato decreto ingiuntivo. (doc. 1)
7. Accertato e dichiarato quanto in via preliminare ed in via principale esposto, respingere, revocare, annullare e/o dichiarare nullo, annullabile, illegittimo, inefficace ed inesistente il Decreto Ingiuntivo n. 292372020
(R.G.N. 3516/2020) emesso in data 15.09.2020 e pubblicato in data
29.10.2020 dal Tribunale di Monza, nella persona del Giudice Dott.ssa
Carmen Arcellaschi, in quanto privo di qualunque fondamento sia in fatto che in diritto, per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto,
8. Accertato e dichiarato quanto in narrativa esposto, respingere in toto ogni domanda, istanza o conclusione avversa ricondotta o riconducibile al procedimento monitorio impugnato ed opposto, ovvero
In via subordinata:
9. Nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle ragioni avversarie, previa ogni più opportuna declaratoria,
10. Ridurre la pretesa avversaria a quanto verrà accertato in sede istruttoria e risulterà eventualmente e denegatamene dovuto a seguito dell'instaurato giudizio d'opposizione viepiù per quanto in narrativa esposto.
In via riconvenzionale:
Pag. 3 di 18 Accertato e dichiarato quanto in via preliminare e di merito domandato da intendersi quivi fedelmente ritrascritto, previa ogni più opportuna declaratoria del caso,
11. Condannare in persona del legale rappresentate a Controparte_1
risarcire, rimborsare ed indennizzare in favore di
[...]
l'importo di € 30.250,00 (trentamila Parte_3
duecentocinquanta/00//euro//cent) ovvero quella maggiore o minore somma accertata e dichiarata in seguito all'espletanda attività istruttoria oltre agli interessi moratori e alla rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, per tutto quanto sopra esposto nella presente narrativa;
In via riconvenzionale subordinata:
Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda svolta in via riconvenzionale, accertato e dichiarato quanto in via preliminare e di merito domandato da intendersi quivi fedelmente ritrascritto, previa ogni più opportuna declaratoria del caso,
12. Compensare ogni importo e voce di danno patito da
[...]
ed a quest'ultima dovuto da per Parte_3 Controparte_1
come sopra quantificato, con quanto risulterà eventualmente e denegatamene dovuto a a seguito dell'instaurato _1 _1
giudizio d'opposizione ed a seguito dell'espletanda attività istruttoria.
In ogni caso:
Pag. 4 di 18 13. Mandare assolta da Parte_3
qualsivoglia avversa richiesta svolta nei confronti di parte attrice/opponente, originata dai fatti per cui è causa.
Con vittoria di spese, compensi professionali, nonché di spese successive ed occorrende relative al presente giudizio.
Per Controparte_1
Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Monza, in persona del Giudice Dott.
Febbraro, contrariis rejectis così giudicare.
In via preliminare:
ai sensi dell'art. 648 c.p.c. concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 2923/2020 (R.G.N.R. 3516/2020) emesso in data
15.09.2020 e pubblicato in data 29.10.2020 dal Tribunale di Monza, nella persona del Giudice Dott.ssa Arcellaschi;
rigettare l'opposizione a D.I. promossa dalla Parte_1
(C.F. , p. iva ) in quanto inammissibile
[...] P.IVA_1 P.IVA_1
e/o improponibile e comunque infondata in fatto ed in diritto e perché comunque integralmente sprovvista di prova per i motivi tutti di cui al presente atto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
Nel merito: accertare e dichiarare il diritto di credito vantato dalla società come pari ad euro 87.138,75, Controparte_1
Pag. 5 di 18 oltre ad interessi, spese e successive occorrende (o nella diversa misura, maggiore o minore, che risulterà di giustizia) per le ragioni di cui in narrativa e quindi con contestuale condanna di controparte al pagamento del credito vantato da Controparte_1
Comunque, ed in ogni caso, rigettare la domanda riconvenzionale proposta dalla in quanto inammissibile e/o priva di Parte_1
fondamento.
In ogni caso: con vittoria di spese documentate e compenso agli avvocati determinato ai sensi del D.M. n.55/2014 e ss. mm., oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrende.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
In data 29.10.2020 alla Società veniva notificato il Parte_1
decreto ingiuntivo n.2923/2020 , emesso in data 15.09.2020 dal Tribunale di Monza, con il quale si ingiungeva il pagamento della somma di €
87.138,75, oltre accessori in relazione a prestazioni professionali di progettazione svolte tra le parti dell'odierno giudizio.
ha proposto la presente opposizione e chiesto la revoca Parte_3
allegando il rapporto sottostante e contestando il debito , formulando altresì in via riconvenzionale domanda risarcitoria per l'importo complessivo di € 30.250,00.
Ha precisato in particolare che con determina del Responsabile del Settore
Tecnico n. 17 del 2.02.2015 (R. UTC N.010), il Comune di Parte_3
aveva indetto una procedura negoziata per l'affidamento dell'appalto per la realizzazione della nuova scuola primaria di Piazza Aldo Moro da
Pag. 6 di 18 realizzarsi mediante contratto di disponibilità di cui all'art. 160 ter del
D.lgs. n. 163/2006.
Con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 124 del
3.04.2015 era stata disposta l'aggiudicazione definitiva della alla Pt_4 [...]
la quale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. Parte_5
53, comma 3, del D. Lgs 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., aveva indicato come soggetto incaricato dell'attività di progettazione il raggruppamento temporaneo composto da Controparte_1
dall'ing. e dall'ing. . Per_1 Persona_2
Quindi costituiva la società di progetto Parte_5
che, ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 156 Parte_1
D.lgs. 12 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.,subentrava all'aggiudicatario sostituendo quest'ultimo in tutti i rapporti con il Controparte_4
committente dell'opera.
In data 22.12.2015, la società di progetto e la committenza avevano dunque stipulato il contratto di disponibilità rep. 22946/16265, per la realizzazione e messa a disposizione a favore del Comune di Parte_3
della nuova scuola primaria di Piazza Aldo Moro, i progettisti sopra indicati si erano costituiti in raggruppamento temporaneo di imprese
Contr ( , conferendo mandato collettivo irrevocabile ad anche _1
al fine di «rappresentare anche in esclusiva, anche in sede processuale, i professionisti associati nei confronti dell'Ente appaltante e di terzi, per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dai servizi di ingegneria svolti anche dopo il collaudo dei lavori fino alla estinzione di
Pag. 7 di 18 ogni rapporto con l'Ente appaltante», come stabilito alla lett. e) dell'atto costitutivo del raggruppamento temporaneo.
Contr La società di progetto opponente aveva quindi affidato al l'incarico professionale per l'esecuzione delle attività di progettazione previste nel contratto principale già menzionato, oltre che nell'Oda n. 1341/2016 prodotto in atti;
in data 26.08.2020, aveva poi comunicato l'approvazione del progetto definitivo per la realizzazione della progettazione del nuovo polo scolastico.
Per le prestazioni svolte e contrattualmente dovute, l'opposta aveva emesso le seguenti fatture, per un totale di € 122.031,14:
Fattura n. 1/2017 per un valore di € 10.150,00;
Fattura n. 6/2017 per un valore di € 10.150,00;
Fattura n. 8/2017 per un valore di € 10.150,00;
Fattura n. 10/2017 per un valore di € 10.150,00;
Fattura n. 13-18/2016 per un valore di € 30.681,14;
Fattura n. 22/2016 per un valore di € 10.150,00;
Fattura n. 29/2016 per un valore di € 10.150,00;
Fattura n. 32/2016 per un valore di € 10.150,00;
Fattura n. 45/2016 per un valore di € 10.150,00;
Fattura n. 47/2016 per un valore di € 10.150,00.
Cortenuova dunque con l'opposizione , eccepita il via preliminare la prescrizione ex art 2956 c.c., affermava nel merito che tutte le fatture erano
Pag. 8 di 18 state pagate , contestando l'omesso pagamento della fattura n. 29/2016 ed altresì che fossero dovuti ulteriori compensi a seguito delle modifiche e degli adeguamenti apportati in corso d'opera.
In particolare in ordine alle varianti le stesse avrebbero dovute essere approvate e riconosciute con atto scritto.Inoltre evidenziava come durante l'esecuzione dei lavori fossero emerse diverse problematiche imputabili alla società opposta ( che avevano originato una serie di contestazioni scritte ) e che giustificavano la domanda riconvenzionale avanzata per i danni per inesatta esecuzione ( per complessivi € 30.250,00).
In ogni caso nulla era dovuto ex art 1460 c.c. stante anche i ritardi maturato dall'opposta nell'esecuzione delle prestazioni.
Si è costituita contestando i Controparte_1
motivi dell'opposizione e chiedendone il rigetto e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
L'opposta , allegando che il RTP aveva eseguito per conto della Società di progetto opponente l'incarico di progettazione, direzione dei lavori e funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per la realizzazione della nuova scuola primaria di Piazza Aldo
Moro di (come da disciplinare di incarico professionale Parte_3
sottoscritto dalle parti in data 28.04.2016) e che il compenso per l'attività era stato concordato preventivamente dalle parti e quantificato in euro
104.000,00, da un lato ribadiva il mancato pagamento della fattura n.29/2016, nonostante i solleciti avvenuti tramite le mail del 12.01.2017 e del 23.05.2017, per cui non era stata fornita prova scritta.
Pag. 9 di 18 Quanto al maggior importo dovutole precisava che il compenso per l'incarico concordato preventivamente tra le parti sulla base di un Contr preventivo di massima redatto dal era stato determinato ex art. 9 D.L.
n. 1/2012 convertito con Legge n. 27/2012, in circa euro 1.700.000,00 poi lievitato in euro 2.691.853,36..
Dunque secondo quanto previsto all'art. 12.2 del disciplinare di incarico professionale in caso di varianti e/o modifiche e/o integrazioni del progetto richieste dalla Società di progetto, quest'ultima si sarebbe impegnata a Contr riconoscere al un ulteriore compenso: nel dettaglio, ai sensi degli art.
5.1 e 12.3, i corrispettivi per i servizi, essendo stati determinati da preventivo in funzione del grado di complessità dell'incarico all'importanza dell'opera e al decoro della professione, erano aumentati in proporzione al variare dell'opera nella sua forma, consistenza e complessità, in quantità direttamente proporzionale all'importo dei lavori medesimi risultante dai quadri economici dei progetti approvati ( doc. 4 e
7) e dalla contabilità finale lorda approvata in fase di esecuzione .
Contr Pertanto, l'onorario maturato dall' per l'attività prestata doveva riconoscersi nella ulteriore e maggior somma di euro 60.678,08, oltre Cassa
Previdenziale ed Assistenza ed IVA.
La somma era dovuta e «del tutto pacifica posto che le prestazioni affidate sono state correttamente eseguite, nel rispetto delle condizioni contrattuali, in armonia con le disposizioni impartite e con soddisfazione della Società
Progetto e per quanto collaudato».
Parte convenuta contestava poi l'esistenza di ritardi e carenze in fase di progettazione, evidenziando come avesse fatto inesattamente Parte_3
Pag. 10 di 18 decorrere i giorni previsti per la consegna del progetto dal 12.02.2015 ( data di comunicazione del preventivo) ed ancor prima che la società si aggiudicasse il bando di gara.
Inoltre quanto alla “carenza nella predisposizione della pratica inerente all'attivazione dell'impianto fotovoltaico” tale attività era esclusa da quelle di sua competenza.
Infine quanto all'eccepita prescrizione presuntiva , la relativa disciplina era inapplicabile alla fattispecie (CSU 13144 del 2016 ) e comunque era stata utilmente interrotta dalle mail del gennaio e maggio 2017.
Nel corso del giudizio, scambiate le memorie istruttorie , era disposta CTU ed all'udienza del 20.5.2025 la causa era assunta in decisione risultando ultronee le prove orali.
La domanda di parte convenuta è risultata in parte fondata e merita accoglimento.
Si premette l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione presuntiva, effettivamente non applicabile alla fattispecie essendo stato l'incarico conferito con atto scritto datato 28.4.2016, e comunque decorrente da termine successivo- tale ultima data appunto - a quello indicato dall'opponente ed altresì interrotta dalle comunicazioni del gennaio e maggio 2017.
Nel merito delle spettanze ancora dovute all'ingiungente , se ne ha effettivo riscontro oltre che dalla documentazione prodotta anche dalle risultanze della CTU , su cui nella gran parte anche i periti di parte
Pag. 11 di 18 convengono, risultanze che in ogni caso appaiono ampiamente motivate e non contraddittorie e possono dunque essere recepite.
Ha dato atto dunque il CTU innanzi tutto dell'aumento “del valore dell'importo finale dei lavori da euro 1.700.000,00 (stima iniziale dei lavori generale senza un preciso ed ufficiale computo metrico estimativo) ad euro
2.691.853,36, come si evince dal certificato di collaudo di cui si riporta l'estratto …L'aumento dell'importo dei lavori per la realizzazione dell'opera, così come riscontrato, analizzato e verificato dai documenti agli atti e quelli acquisiti, ha certamente rideterminato la sua importanza, consistenza (economica) e complessità. ( cfr p. 44-45 CTU).
Quanto alla verifica dei pagamenti , concordando i periti di parte, rileva che
“.. Previo accertamento della rispondenza delle fatture all'incarico di cui al disciplinare tutti i pagamenti hanno rispettato le tempistiche tranne quello riguardante la fattura n. 29/16 del 01/08/2016 di euro imponibili 8.000,00
(oltre oneri di legge) che non risulta ancora liquidata. Tutte le altre fatture sono state liquidate secondo il piano economico concordato. Il sottoscritto
CTU e tutti i relativi Consulenti tecnici delle Parti hanno accertato e verificato quanto descritto …( cfr. p.62 relazione)
Venendo alla seconda è più consistente richiesta dell'ingiungente
“…Dall'analisi di tutta la documentazione allegata agli atti e di quella acquisita presso l'Ufficio Tecnico del Comune di il Parte_3
sottoscritto CTU insieme ai relativi consulenti tecnici delle Parti, ha potuto analizzare, verificare, accertare e concordare insieme a tutti i consulenti tecnici delle Parti, come contenuto nel verbale di sopralluogo del giorno
25/05/2022, che l'incremento dei compensi professionali, così come
Pag. 12 di 18 richiesto dal Raggruppamento Temporaneo dei Professionisti, non risulta determinato da una variazione progettuale o variante realizzativa in corso d'opera a livello di caratterizzazione edilizia della progettazione del nuovo polo scolastico ma è determinato dallo sviluppo del progetto e relativo computo metrico estimativo / quadro economico / capitolato esecutivo generale che fa parte della progettazione esecutiva che ha variato l'importo delle opere precedentemente stimate forfettariamente, da parte della società
, in € 1.700.000,00, senza la redazione di un Parte_1
computo metrico estimativo. Infatti, il consulente tecnico di parte della società durante il sopralluogo peritale del Parte_1
giorno 25/05/2022, ha precisato che non vi sono state varianti sostanziali al progetto e che qualsiasi maggiore onere sarebbe stato, come previsto dal contratto, riconosciuto previo accordo scritto tra le Parti. Il valore delle opere da realizzare, di € 1.700.000,00, contenuto nel disciplinare d'incarico, è stato identificato tramite una stima del valore medio dell'appalto affidato all'impresa, secondo una logica di aggiudicazione d'appalto, così come confermato dal consulente tecnico di parte della società .E' doveroso precisare che le Parte_6
modifiche apportate non hanno comportato la rielaborazione di un progetto in variante a quello esecutivo ma sono contenute nella progettazione esecutiva. ( p.63 -65 relazione di CTU)…”
E' dunque risultata provata l'ulteriore opera di progettazione sotto il profilo non dello sviluppo/ modifica del progetto originario quanto in fase di progettazione esecutiva, stante anche l'assenza originaria di un computo metrico estimativo. E pertanto l'ulteriore compenso è specificamente dovuto ai sensi dell' art. 12.3 del contratto.
Pag. 13 di 18 Quanto al calcolo della relativa somma si ritiene di aderire al criterio – con applicazione dello sconto – seguito dal CTU , perché coerente con i criteri generali dettati dal contratto ( così rispondendo alle osservazioni del perito di parte convenuta) e dunque “..Si ottengono, pertanto, i seguenti compensi professionali, calcolati sulla base dello sconto medio applicato in percentuale alle singole voci contenute nel disciplinare d'incarico e maggiorate della quota di calcolo dell'importo delle opere:
- progettazione definitiva = € 25.000,00 + 43,72% = € 35.930,00
- progettazione esecutiva e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione = € 15.000,00
+ 43,72% = € 21.558,00
- direzione dei lavori, redazione della contabilità e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione = € 60.000,00 + 43,72% = € 86.232,00
Per un compenso professionale totale incrementato da € 100.000,00 ad €
143.720,00. (Cfr. p.70 dell'elaborato peritale)
Circa l'assenza di ritardi si ritiene di aderire alle osservazioni dello stesso
Consulente , ma anche di parte convenuta, circa l'erronea individuazione da parte di della data di decorrenza del termine della consegna Parte_3
in analogia a quanto ritenuto per la prescrizione .
Quanto agli ulteriori vizi- mancanze lamentati da parte opponente innanzi tutto “risultano effettuati tutti gli oneri ed incarichi a carico della
[...]
. Per il corretto adempimento del contratto di disponibilità- _1
prosegure il CTU - gli unici incombenti ulteriori richiesti risultano: la
Pag. 14 di 18 redazione del piano di monitoraggio;
la redazione delle pratiche di attivazione, allacciamento ed immissione in rete GSE dell'impianto fotovoltaico installato in copertura. Per quanto concerne l'aggiornamento degli elaborati catastali ed il relativo accatastamento dell'immobile,
ha proceduto ad affidare l'incarico diretto al Parte_1
Geom. (tecnico di fiducia) ad effettuare il frazionamento CP_6
del terreno ceduto in diritto di superficie e successivo accatastamento dell'immobile. era nell'impossibilità di procedere Controparte_1
all'accatastamento dell'immobile prima che la società Parte_1
avesse effettuato il frazionamento del terreno su cui risulta
[...]
edificato il fabbricato. Nella realizzazione degli impianti fotovoltaici è prassi consolidata che sia l'installatore ad effettuare le pratiche di attivazione, allacciamento ed immissione in rete GSE dell'impianto fotovoltaico in quanto spetta a lui effettuare il collaudo dell'impianto, rilasciare la dichiarazione di conformità secondo il D.M. 37/2008. Non risulta di competenza della né l'attivazione, Controparte_1
l'allacciamento ed immissione in rete GSE dell'impianto fotovoltaico né la redazione del piano di monitoraggio. …”
Quanto ai problemi di infiltrazioni e scarichi “…Le difformità riscontrate sono la causa dell'errato deflusso verso fognatura delle acque meteoriche provenienti dalla copertura e dei danni causati dalle infiltrazioni.
Attualmente è stato realizzato un sistema di smaltimento che garantisce il deflusso parziale delle acque meteoriche provenienti dalla copertura direttamente verso l'area esterna ad ovest del fabbricato. I costi realizzativi di tale sistema e quelli per ripristinare il corretto stato manutentivo risultano quelli già computati nella PARTE V del capitolo di risposte al
Pag. 15 di 18 quesito dell'Ill.mo Giudice e sono quantificati in € € 21.037,04. La responsabilità delle difformità e della non corretta esecuzione è da attribuire al 50% all'impresa esecutrice ed al 50% alla direzione lavori che ha il compito di verificare che quanto realizzato sia conforme al progetto approvato. La figura del direttore dei lavori era in carico alla
[...]
, così come contenuto nel disciplinare d'incarico. La _1 [...]
ha affidato l'incarico di direzione dei lavori all'Arch. _1
.” ( Cfr p.99 ctu). CP_7
Ne segue che sono tuttora dovute le somme relativamente alla fattura n.
29/16 di euro 8.000,00
imponibili, oltre oneri di legge; e la somma di € 43.720,00 imponibili, oltre oneri di legge, quale importo ricalcolato, e scontato proporzionalmente con la stessa percentuale già applicata secondo contratto/disciplinare d'incarico, in merito alla variazione dell'importo delle opere che ne determinano la loro consistenza (anche economica) ed importanza di progetto.
Quanto alla domanda riconvenzionale nulla è dovuto per ritardi od opere non realizzate e la domanda va sul punto rigettata .
Infine circa i costi realizzativi del nuovo sistema di smaltimento delle acque meteoriche e quelli per ripristinare il corretto stato manutentivo dei soffitti/plafoni delle aule/gronde, risultano quantificati dal CTU in € €
21.037,04 , imponibili, oltre oneri di legge , l'importo del 50% riconducibile alla direzione lavori (Arch. . CP_8
Avendo assunto, con mandato collettivo speciale, la _1
Contr rappresentanza esclusiva dei mandanti , e gravando sul in via
Pag. 16 di 18 esclusiva le responsabilità per il corretto adempimento delle obbligazioni ( art 15.3) , è solidalmente responsabile per il 50% di cui sopra CP
, ferma la responsabilità personale del professionista ( art 15.4).
Ne consegue in definitiva che da un lato va revocato il decreto ingiuntivo ma condannata l'opponente al pagamento in favore dell'opposta della somma di euro 51.720, oltre oneri di legge con rigetto della domanda di risoluzione per difetto di un inadempimento grave.
Per altro verso in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale va condannata al risarcimento in favore dell'opponente della CP
somma di euro 10.518,00 oltre oneri di legge.
Le spese di lite dell'intero giudizio sono per un terzo compensate e per la restante parte vanno poste a carico dell'opponente e si liquidano in dispositivo per quattro fasi di giudizio e su valori medi sulla base del decisum, oltre alle spese di CTU come liquidate da separato decreto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando
REVOCA il decreto ingiuntivo opposto n.2923/2020 emesso dal Tribunale di Monza
CONDANNA al pagamento in favore di Parte_1
della somma di euro 51.720,00 Controparte_9
oltre oneri di legge ed interessi legali dalla domanda al saldo
CONDANNA al pagamento in favore di CP Parte_3
della somma di euro 10.518,00 oltre oneri di legge ed interessi dalla domanda al saldo
Pag. 17 di 18 RIGETTA ogni altra domanda od eccezione
CONDANNA l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta pari ad euro 10.000,00 per compensi oltre accessori per legge ed oltre alle spese di CTU come liquidate da separato decreto
Monza 15.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Teresa Latella
Pag. 18 di 18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Monza
Seconda Sezione
N. R.G. 9647/2020
il Giudice, Dr.ssa Maria Teresa Latella ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa tra
(C.F. , p. iva ), Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_1
nella persona del proprio legale rappresentante pro tempore, Sig. Pt_2
(C.F. ),
[...] C.F._1
Con l'Avv. Giuseppe Maio
Contro
( . IVA ), Controparte_1 C.F._2 P.IVA_2
legalmente rappresentata dal Geom. (C.F. CP_2
), C.F._3
Con gli Avv.ti Giorgio Prandelli ed Eleonora Rossini
Conclusioni delle parti Per Parte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Monza, contrariis rejectis, così giudicare:
In via preliminare:
1. Non concedersi la provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo opposto n. 2923/2020 (R.G.N. 3516/2020) emesso in data 15.09.2020 e pubblicato in data 29.10.2020 dal Tribunale di Monza, nella persona del
Giudice Dott.ssa Carmen Arcellaschi;
2. Accertare e dichiarare per tutto quanto esposto in narrativa il decreto ingiuntivo quivi impugnato ed opposto inefficace, nullo ed illegittimo ex artt. 633 e sgg. Cod. Proc. Civ.;
3. Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del credito avversario per quanto in narrativa esposto nonché,
4. Accertare e dichiarare per tutto quanto esposto in narrativa definitivamente risolto il contratto sub doc. 2 per grave inadempimento contrattuale dell'opposta e quindi
In via principale e nel merito:
In ragione di quanto richiesto in via preliminare da intendersi anche quivi fedelmente ritrascritto, Voglia l'Ill.mo Giudicante, previa ogni più opportuna declaratoria del caso,
5. Accertare e dichiarare per tutto quanto esposto in narrativa definitivamente risolto il contratto sub doc. 2 per grave inadempimento contrattuale dell'opposta nonché
Pag. 2 di 18 6. Accertare e dichiarare per tutto quanto esposto in narrativa che nulla è dovuto alla società in relazione agli importi di cui al Controparte_3
prefato decreto ingiuntivo. (doc. 1)
7. Accertato e dichiarato quanto in via preliminare ed in via principale esposto, respingere, revocare, annullare e/o dichiarare nullo, annullabile, illegittimo, inefficace ed inesistente il Decreto Ingiuntivo n. 292372020
(R.G.N. 3516/2020) emesso in data 15.09.2020 e pubblicato in data
29.10.2020 dal Tribunale di Monza, nella persona del Giudice Dott.ssa
Carmen Arcellaschi, in quanto privo di qualunque fondamento sia in fatto che in diritto, per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto,
8. Accertato e dichiarato quanto in narrativa esposto, respingere in toto ogni domanda, istanza o conclusione avversa ricondotta o riconducibile al procedimento monitorio impugnato ed opposto, ovvero
In via subordinata:
9. Nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle ragioni avversarie, previa ogni più opportuna declaratoria,
10. Ridurre la pretesa avversaria a quanto verrà accertato in sede istruttoria e risulterà eventualmente e denegatamene dovuto a seguito dell'instaurato giudizio d'opposizione viepiù per quanto in narrativa esposto.
In via riconvenzionale:
Pag. 3 di 18 Accertato e dichiarato quanto in via preliminare e di merito domandato da intendersi quivi fedelmente ritrascritto, previa ogni più opportuna declaratoria del caso,
11. Condannare in persona del legale rappresentate a Controparte_1
risarcire, rimborsare ed indennizzare in favore di
[...]
l'importo di € 30.250,00 (trentamila Parte_3
duecentocinquanta/00//euro//cent) ovvero quella maggiore o minore somma accertata e dichiarata in seguito all'espletanda attività istruttoria oltre agli interessi moratori e alla rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, per tutto quanto sopra esposto nella presente narrativa;
In via riconvenzionale subordinata:
Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda svolta in via riconvenzionale, accertato e dichiarato quanto in via preliminare e di merito domandato da intendersi quivi fedelmente ritrascritto, previa ogni più opportuna declaratoria del caso,
12. Compensare ogni importo e voce di danno patito da
[...]
ed a quest'ultima dovuto da per Parte_3 Controparte_1
come sopra quantificato, con quanto risulterà eventualmente e denegatamene dovuto a a seguito dell'instaurato _1 _1
giudizio d'opposizione ed a seguito dell'espletanda attività istruttoria.
In ogni caso:
Pag. 4 di 18 13. Mandare assolta da Parte_3
qualsivoglia avversa richiesta svolta nei confronti di parte attrice/opponente, originata dai fatti per cui è causa.
Con vittoria di spese, compensi professionali, nonché di spese successive ed occorrende relative al presente giudizio.
Per Controparte_1
Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Monza, in persona del Giudice Dott.
Febbraro, contrariis rejectis così giudicare.
In via preliminare:
ai sensi dell'art. 648 c.p.c. concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto n. 2923/2020 (R.G.N.R. 3516/2020) emesso in data
15.09.2020 e pubblicato in data 29.10.2020 dal Tribunale di Monza, nella persona del Giudice Dott.ssa Arcellaschi;
rigettare l'opposizione a D.I. promossa dalla Parte_1
(C.F. , p. iva ) in quanto inammissibile
[...] P.IVA_1 P.IVA_1
e/o improponibile e comunque infondata in fatto ed in diritto e perché comunque integralmente sprovvista di prova per i motivi tutti di cui al presente atto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
Nel merito: accertare e dichiarare il diritto di credito vantato dalla società come pari ad euro 87.138,75, Controparte_1
Pag. 5 di 18 oltre ad interessi, spese e successive occorrende (o nella diversa misura, maggiore o minore, che risulterà di giustizia) per le ragioni di cui in narrativa e quindi con contestuale condanna di controparte al pagamento del credito vantato da Controparte_1
Comunque, ed in ogni caso, rigettare la domanda riconvenzionale proposta dalla in quanto inammissibile e/o priva di Parte_1
fondamento.
In ogni caso: con vittoria di spese documentate e compenso agli avvocati determinato ai sensi del D.M. n.55/2014 e ss. mm., oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrende.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
In data 29.10.2020 alla Società veniva notificato il Parte_1
decreto ingiuntivo n.2923/2020 , emesso in data 15.09.2020 dal Tribunale di Monza, con il quale si ingiungeva il pagamento della somma di €
87.138,75, oltre accessori in relazione a prestazioni professionali di progettazione svolte tra le parti dell'odierno giudizio.
ha proposto la presente opposizione e chiesto la revoca Parte_3
allegando il rapporto sottostante e contestando il debito , formulando altresì in via riconvenzionale domanda risarcitoria per l'importo complessivo di € 30.250,00.
Ha precisato in particolare che con determina del Responsabile del Settore
Tecnico n. 17 del 2.02.2015 (R. UTC N.010), il Comune di Parte_3
aveva indetto una procedura negoziata per l'affidamento dell'appalto per la realizzazione della nuova scuola primaria di Piazza Aldo Moro da
Pag. 6 di 18 realizzarsi mediante contratto di disponibilità di cui all'art. 160 ter del
D.lgs. n. 163/2006.
Con determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 124 del
3.04.2015 era stata disposta l'aggiudicazione definitiva della alla Pt_4 [...]
la quale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. Parte_5
53, comma 3, del D. Lgs 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., aveva indicato come soggetto incaricato dell'attività di progettazione il raggruppamento temporaneo composto da Controparte_1
dall'ing. e dall'ing. . Per_1 Persona_2
Quindi costituiva la società di progetto Parte_5
che, ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 156 Parte_1
D.lgs. 12 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.,subentrava all'aggiudicatario sostituendo quest'ultimo in tutti i rapporti con il Controparte_4
committente dell'opera.
In data 22.12.2015, la società di progetto e la committenza avevano dunque stipulato il contratto di disponibilità rep. 22946/16265, per la realizzazione e messa a disposizione a favore del Comune di Parte_3
della nuova scuola primaria di Piazza Aldo Moro, i progettisti sopra indicati si erano costituiti in raggruppamento temporaneo di imprese
Contr ( , conferendo mandato collettivo irrevocabile ad anche _1
al fine di «rappresentare anche in esclusiva, anche in sede processuale, i professionisti associati nei confronti dell'Ente appaltante e di terzi, per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dai servizi di ingegneria svolti anche dopo il collaudo dei lavori fino alla estinzione di
Pag. 7 di 18 ogni rapporto con l'Ente appaltante», come stabilito alla lett. e) dell'atto costitutivo del raggruppamento temporaneo.
Contr La società di progetto opponente aveva quindi affidato al l'incarico professionale per l'esecuzione delle attività di progettazione previste nel contratto principale già menzionato, oltre che nell'Oda n. 1341/2016 prodotto in atti;
in data 26.08.2020, aveva poi comunicato l'approvazione del progetto definitivo per la realizzazione della progettazione del nuovo polo scolastico.
Per le prestazioni svolte e contrattualmente dovute, l'opposta aveva emesso le seguenti fatture, per un totale di € 122.031,14:
Fattura n. 1/2017 per un valore di € 10.150,00;
Fattura n. 6/2017 per un valore di € 10.150,00;
Fattura n. 8/2017 per un valore di € 10.150,00;
Fattura n. 10/2017 per un valore di € 10.150,00;
Fattura n. 13-18/2016 per un valore di € 30.681,14;
Fattura n. 22/2016 per un valore di € 10.150,00;
Fattura n. 29/2016 per un valore di € 10.150,00;
Fattura n. 32/2016 per un valore di € 10.150,00;
Fattura n. 45/2016 per un valore di € 10.150,00;
Fattura n. 47/2016 per un valore di € 10.150,00.
Cortenuova dunque con l'opposizione , eccepita il via preliminare la prescrizione ex art 2956 c.c., affermava nel merito che tutte le fatture erano
Pag. 8 di 18 state pagate , contestando l'omesso pagamento della fattura n. 29/2016 ed altresì che fossero dovuti ulteriori compensi a seguito delle modifiche e degli adeguamenti apportati in corso d'opera.
In particolare in ordine alle varianti le stesse avrebbero dovute essere approvate e riconosciute con atto scritto.Inoltre evidenziava come durante l'esecuzione dei lavori fossero emerse diverse problematiche imputabili alla società opposta ( che avevano originato una serie di contestazioni scritte ) e che giustificavano la domanda riconvenzionale avanzata per i danni per inesatta esecuzione ( per complessivi € 30.250,00).
In ogni caso nulla era dovuto ex art 1460 c.c. stante anche i ritardi maturato dall'opposta nell'esecuzione delle prestazioni.
Si è costituita contestando i Controparte_1
motivi dell'opposizione e chiedendone il rigetto e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
L'opposta , allegando che il RTP aveva eseguito per conto della Società di progetto opponente l'incarico di progettazione, direzione dei lavori e funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per la realizzazione della nuova scuola primaria di Piazza Aldo
Moro di (come da disciplinare di incarico professionale Parte_3
sottoscritto dalle parti in data 28.04.2016) e che il compenso per l'attività era stato concordato preventivamente dalle parti e quantificato in euro
104.000,00, da un lato ribadiva il mancato pagamento della fattura n.29/2016, nonostante i solleciti avvenuti tramite le mail del 12.01.2017 e del 23.05.2017, per cui non era stata fornita prova scritta.
Pag. 9 di 18 Quanto al maggior importo dovutole precisava che il compenso per l'incarico concordato preventivamente tra le parti sulla base di un Contr preventivo di massima redatto dal era stato determinato ex art. 9 D.L.
n. 1/2012 convertito con Legge n. 27/2012, in circa euro 1.700.000,00 poi lievitato in euro 2.691.853,36..
Dunque secondo quanto previsto all'art. 12.2 del disciplinare di incarico professionale in caso di varianti e/o modifiche e/o integrazioni del progetto richieste dalla Società di progetto, quest'ultima si sarebbe impegnata a Contr riconoscere al un ulteriore compenso: nel dettaglio, ai sensi degli art.
5.1 e 12.3, i corrispettivi per i servizi, essendo stati determinati da preventivo in funzione del grado di complessità dell'incarico all'importanza dell'opera e al decoro della professione, erano aumentati in proporzione al variare dell'opera nella sua forma, consistenza e complessità, in quantità direttamente proporzionale all'importo dei lavori medesimi risultante dai quadri economici dei progetti approvati ( doc. 4 e
7) e dalla contabilità finale lorda approvata in fase di esecuzione .
Contr Pertanto, l'onorario maturato dall' per l'attività prestata doveva riconoscersi nella ulteriore e maggior somma di euro 60.678,08, oltre Cassa
Previdenziale ed Assistenza ed IVA.
La somma era dovuta e «del tutto pacifica posto che le prestazioni affidate sono state correttamente eseguite, nel rispetto delle condizioni contrattuali, in armonia con le disposizioni impartite e con soddisfazione della Società
Progetto e per quanto collaudato».
Parte convenuta contestava poi l'esistenza di ritardi e carenze in fase di progettazione, evidenziando come avesse fatto inesattamente Parte_3
Pag. 10 di 18 decorrere i giorni previsti per la consegna del progetto dal 12.02.2015 ( data di comunicazione del preventivo) ed ancor prima che la società si aggiudicasse il bando di gara.
Inoltre quanto alla “carenza nella predisposizione della pratica inerente all'attivazione dell'impianto fotovoltaico” tale attività era esclusa da quelle di sua competenza.
Infine quanto all'eccepita prescrizione presuntiva , la relativa disciplina era inapplicabile alla fattispecie (CSU 13144 del 2016 ) e comunque era stata utilmente interrotta dalle mail del gennaio e maggio 2017.
Nel corso del giudizio, scambiate le memorie istruttorie , era disposta CTU ed all'udienza del 20.5.2025 la causa era assunta in decisione risultando ultronee le prove orali.
La domanda di parte convenuta è risultata in parte fondata e merita accoglimento.
Si premette l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione presuntiva, effettivamente non applicabile alla fattispecie essendo stato l'incarico conferito con atto scritto datato 28.4.2016, e comunque decorrente da termine successivo- tale ultima data appunto - a quello indicato dall'opponente ed altresì interrotta dalle comunicazioni del gennaio e maggio 2017.
Nel merito delle spettanze ancora dovute all'ingiungente , se ne ha effettivo riscontro oltre che dalla documentazione prodotta anche dalle risultanze della CTU , su cui nella gran parte anche i periti di parte
Pag. 11 di 18 convengono, risultanze che in ogni caso appaiono ampiamente motivate e non contraddittorie e possono dunque essere recepite.
Ha dato atto dunque il CTU innanzi tutto dell'aumento “del valore dell'importo finale dei lavori da euro 1.700.000,00 (stima iniziale dei lavori generale senza un preciso ed ufficiale computo metrico estimativo) ad euro
2.691.853,36, come si evince dal certificato di collaudo di cui si riporta l'estratto …L'aumento dell'importo dei lavori per la realizzazione dell'opera, così come riscontrato, analizzato e verificato dai documenti agli atti e quelli acquisiti, ha certamente rideterminato la sua importanza, consistenza (economica) e complessità. ( cfr p. 44-45 CTU).
Quanto alla verifica dei pagamenti , concordando i periti di parte, rileva che
“.. Previo accertamento della rispondenza delle fatture all'incarico di cui al disciplinare tutti i pagamenti hanno rispettato le tempistiche tranne quello riguardante la fattura n. 29/16 del 01/08/2016 di euro imponibili 8.000,00
(oltre oneri di legge) che non risulta ancora liquidata. Tutte le altre fatture sono state liquidate secondo il piano economico concordato. Il sottoscritto
CTU e tutti i relativi Consulenti tecnici delle Parti hanno accertato e verificato quanto descritto …( cfr. p.62 relazione)
Venendo alla seconda è più consistente richiesta dell'ingiungente
“…Dall'analisi di tutta la documentazione allegata agli atti e di quella acquisita presso l'Ufficio Tecnico del Comune di il Parte_3
sottoscritto CTU insieme ai relativi consulenti tecnici delle Parti, ha potuto analizzare, verificare, accertare e concordare insieme a tutti i consulenti tecnici delle Parti, come contenuto nel verbale di sopralluogo del giorno
25/05/2022, che l'incremento dei compensi professionali, così come
Pag. 12 di 18 richiesto dal Raggruppamento Temporaneo dei Professionisti, non risulta determinato da una variazione progettuale o variante realizzativa in corso d'opera a livello di caratterizzazione edilizia della progettazione del nuovo polo scolastico ma è determinato dallo sviluppo del progetto e relativo computo metrico estimativo / quadro economico / capitolato esecutivo generale che fa parte della progettazione esecutiva che ha variato l'importo delle opere precedentemente stimate forfettariamente, da parte della società
, in € 1.700.000,00, senza la redazione di un Parte_1
computo metrico estimativo. Infatti, il consulente tecnico di parte della società durante il sopralluogo peritale del Parte_1
giorno 25/05/2022, ha precisato che non vi sono state varianti sostanziali al progetto e che qualsiasi maggiore onere sarebbe stato, come previsto dal contratto, riconosciuto previo accordo scritto tra le Parti. Il valore delle opere da realizzare, di € 1.700.000,00, contenuto nel disciplinare d'incarico, è stato identificato tramite una stima del valore medio dell'appalto affidato all'impresa, secondo una logica di aggiudicazione d'appalto, così come confermato dal consulente tecnico di parte della società .E' doveroso precisare che le Parte_6
modifiche apportate non hanno comportato la rielaborazione di un progetto in variante a quello esecutivo ma sono contenute nella progettazione esecutiva. ( p.63 -65 relazione di CTU)…”
E' dunque risultata provata l'ulteriore opera di progettazione sotto il profilo non dello sviluppo/ modifica del progetto originario quanto in fase di progettazione esecutiva, stante anche l'assenza originaria di un computo metrico estimativo. E pertanto l'ulteriore compenso è specificamente dovuto ai sensi dell' art. 12.3 del contratto.
Pag. 13 di 18 Quanto al calcolo della relativa somma si ritiene di aderire al criterio – con applicazione dello sconto – seguito dal CTU , perché coerente con i criteri generali dettati dal contratto ( così rispondendo alle osservazioni del perito di parte convenuta) e dunque “..Si ottengono, pertanto, i seguenti compensi professionali, calcolati sulla base dello sconto medio applicato in percentuale alle singole voci contenute nel disciplinare d'incarico e maggiorate della quota di calcolo dell'importo delle opere:
- progettazione definitiva = € 25.000,00 + 43,72% = € 35.930,00
- progettazione esecutiva e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione = € 15.000,00
+ 43,72% = € 21.558,00
- direzione dei lavori, redazione della contabilità e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione = € 60.000,00 + 43,72% = € 86.232,00
Per un compenso professionale totale incrementato da € 100.000,00 ad €
143.720,00. (Cfr. p.70 dell'elaborato peritale)
Circa l'assenza di ritardi si ritiene di aderire alle osservazioni dello stesso
Consulente , ma anche di parte convenuta, circa l'erronea individuazione da parte di della data di decorrenza del termine della consegna Parte_3
in analogia a quanto ritenuto per la prescrizione .
Quanto agli ulteriori vizi- mancanze lamentati da parte opponente innanzi tutto “risultano effettuati tutti gli oneri ed incarichi a carico della
[...]
. Per il corretto adempimento del contratto di disponibilità- _1
prosegure il CTU - gli unici incombenti ulteriori richiesti risultano: la
Pag. 14 di 18 redazione del piano di monitoraggio;
la redazione delle pratiche di attivazione, allacciamento ed immissione in rete GSE dell'impianto fotovoltaico installato in copertura. Per quanto concerne l'aggiornamento degli elaborati catastali ed il relativo accatastamento dell'immobile,
ha proceduto ad affidare l'incarico diretto al Parte_1
Geom. (tecnico di fiducia) ad effettuare il frazionamento CP_6
del terreno ceduto in diritto di superficie e successivo accatastamento dell'immobile. era nell'impossibilità di procedere Controparte_1
all'accatastamento dell'immobile prima che la società Parte_1
avesse effettuato il frazionamento del terreno su cui risulta
[...]
edificato il fabbricato. Nella realizzazione degli impianti fotovoltaici è prassi consolidata che sia l'installatore ad effettuare le pratiche di attivazione, allacciamento ed immissione in rete GSE dell'impianto fotovoltaico in quanto spetta a lui effettuare il collaudo dell'impianto, rilasciare la dichiarazione di conformità secondo il D.M. 37/2008. Non risulta di competenza della né l'attivazione, Controparte_1
l'allacciamento ed immissione in rete GSE dell'impianto fotovoltaico né la redazione del piano di monitoraggio. …”
Quanto ai problemi di infiltrazioni e scarichi “…Le difformità riscontrate sono la causa dell'errato deflusso verso fognatura delle acque meteoriche provenienti dalla copertura e dei danni causati dalle infiltrazioni.
Attualmente è stato realizzato un sistema di smaltimento che garantisce il deflusso parziale delle acque meteoriche provenienti dalla copertura direttamente verso l'area esterna ad ovest del fabbricato. I costi realizzativi di tale sistema e quelli per ripristinare il corretto stato manutentivo risultano quelli già computati nella PARTE V del capitolo di risposte al
Pag. 15 di 18 quesito dell'Ill.mo Giudice e sono quantificati in € € 21.037,04. La responsabilità delle difformità e della non corretta esecuzione è da attribuire al 50% all'impresa esecutrice ed al 50% alla direzione lavori che ha il compito di verificare che quanto realizzato sia conforme al progetto approvato. La figura del direttore dei lavori era in carico alla
[...]
, così come contenuto nel disciplinare d'incarico. La _1 [...]
ha affidato l'incarico di direzione dei lavori all'Arch. _1
.” ( Cfr p.99 ctu). CP_7
Ne segue che sono tuttora dovute le somme relativamente alla fattura n.
29/16 di euro 8.000,00
imponibili, oltre oneri di legge; e la somma di € 43.720,00 imponibili, oltre oneri di legge, quale importo ricalcolato, e scontato proporzionalmente con la stessa percentuale già applicata secondo contratto/disciplinare d'incarico, in merito alla variazione dell'importo delle opere che ne determinano la loro consistenza (anche economica) ed importanza di progetto.
Quanto alla domanda riconvenzionale nulla è dovuto per ritardi od opere non realizzate e la domanda va sul punto rigettata .
Infine circa i costi realizzativi del nuovo sistema di smaltimento delle acque meteoriche e quelli per ripristinare il corretto stato manutentivo dei soffitti/plafoni delle aule/gronde, risultano quantificati dal CTU in € €
21.037,04 , imponibili, oltre oneri di legge , l'importo del 50% riconducibile alla direzione lavori (Arch. . CP_8
Avendo assunto, con mandato collettivo speciale, la _1
Contr rappresentanza esclusiva dei mandanti , e gravando sul in via
Pag. 16 di 18 esclusiva le responsabilità per il corretto adempimento delle obbligazioni ( art 15.3) , è solidalmente responsabile per il 50% di cui sopra CP
, ferma la responsabilità personale del professionista ( art 15.4).
Ne consegue in definitiva che da un lato va revocato il decreto ingiuntivo ma condannata l'opponente al pagamento in favore dell'opposta della somma di euro 51.720, oltre oneri di legge con rigetto della domanda di risoluzione per difetto di un inadempimento grave.
Per altro verso in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale va condannata al risarcimento in favore dell'opponente della CP
somma di euro 10.518,00 oltre oneri di legge.
Le spese di lite dell'intero giudizio sono per un terzo compensate e per la restante parte vanno poste a carico dell'opponente e si liquidano in dispositivo per quattro fasi di giudizio e su valori medi sulla base del decisum, oltre alle spese di CTU come liquidate da separato decreto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando
REVOCA il decreto ingiuntivo opposto n.2923/2020 emesso dal Tribunale di Monza
CONDANNA al pagamento in favore di Parte_1
della somma di euro 51.720,00 Controparte_9
oltre oneri di legge ed interessi legali dalla domanda al saldo
CONDANNA al pagamento in favore di CP Parte_3
della somma di euro 10.518,00 oltre oneri di legge ed interessi dalla domanda al saldo
Pag. 17 di 18 RIGETTA ogni altra domanda od eccezione
CONDANNA l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta pari ad euro 10.000,00 per compensi oltre accessori per legge ed oltre alle spese di CTU come liquidate da separato decreto
Monza 15.6.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Teresa Latella
Pag. 18 di 18