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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 22/04/2025, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
N . 3 8 / 2 0 2 3 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Maurizio Ferrara, pronunzia la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 38 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2023 e vertente
TRA
(C.F. ), in persona del Sindaco p.t., rappresentato e Parte_1 P.IVA_1 difeso giusta procura in atti, dall'avv. Camillo Celebrano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Polla (SA), al C.so V. Emanuele, n. 47
OPPONENTE
CONTRO
P.I. ), in persona del suo legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa, giusto procura in atti, dagli avv.ti Caterina Sola e Giovanni Luppi ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Milano, Piazzale Luigi Cadorna,
n. 4
OPPOSTA
Oggetto: opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 18 marzo 2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 12.01.2023, il Parte_1 introduceva il presente giudizio di merito all'esito dell'ordinanza del 22.11.2022 resa dal
G.E. nell'ambito della procedura esecutiva iscritta al n.r.g.e. 1902/2021 del Tribunale di
Lagonegro, a seguito del pignoramento presso il terzo tesoriere (già CP_2 [...]
), spiegando opposizione avverso l'atto di precetto Controparte_3
notificatogli il 5.10.2021 su iniziativa della in forza del titolo esecutivo Controparte_1
rappresentato dal decreto ingiuntivo n. 565/2016 del 15.12.2016 del Tribunale di Lagonegro.
A sostegno dell'opposizione il deduceva che l'importo complessivo Parte_1
azionato da in executivis non teneva conto dei pagamenti in acconto Controparte_1 effettuati dall'Ente dopo la notifica del decreto ingiuntivo e che gli interessi non erano stati correttamente quantificati sulla base di quanto liquidato con il titolo esecutivo azionato;
che la creditrice era priva di un titolo esecutivo per chiedere il pagamento delle somme riportate in alcune fatture e quindi anche dei relativi interessi da ritardato pagamento in quanto non oggetto degli atti di cessione del 25 giugno 2015 e del 21 ottobre 2015 intercorsi con EL
IA s.p.a.; che le somme in questione era impignorabili in quanto destinate alle finalità di cui all'art. 159 comma 2 del D.Lgs. 267/2000.
Sulla scorta di tali premesse chiedeva di: “-accertare e dichiarare che la convenuta
[...]
non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell'opponente CP_1 per la somma precettata;
-Vinte le spese e compensi di lite”.
Con comparsa di costituzione e risposta del 30.03.2023 si costituiva la Controparte_1
la quale si opponeva a tutto quanto ex adverso prodotto ed eccepito e, in particolare, precisava che il pignoramento presso terzi N.R.G.E. 1902/21 veniva instaurato in forza dell'atto di precetto, notificato in data 5.10.21, per euro 45.190,14 e non in forza di atto di precetto del 16.01.2019, dal primo superato. Tanto premesso, chiedeva di rigettare la domanda e di assegnare la somma accantonata presso il terzo a totale soddisfo del credito vantato da verso il CP_1 Parte_1
Ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice la rinviava all'udienza del 18.03.2025 per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c., concedendo termine alle parti per il deposito di note conclusive fino a trenta giorni prima.
2. Preliminarmente l'opposizione proposta va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2 c.p.c.. Con l'opposizione proposta, infatti, viene in contestazione la debenza delle somme pretese dall'opposta. Trattasi, pertanto, di opposizione all'esecuzione investendo essa una questione inerente il diritto sostanziale del creditore a conseguire coattivamente la somma che non è stata spontaneamente adempiuta, ponendosi in discussione il diritto sostanziale di credito e, in ogni caso, assumendo parte opponente il difetto del titolo essendo intervenuti più pagamenti.
Orbene, è noto che, in tutte le ipotesi di opposizione all'esecuzione, il credito è individuato in un titolo ex art. 474 c.p.c. che, posto ad esecuzione, presuppone l'omesso adempimento spontaneo del debitore. In tal caso, la tutela legale in favore del creditore è coordinata con il titolo esecutivo, con la conseguenza che tutto ciò che in tale titolo non è individuato non può costituire oggetto di legittima azione. L'esecuzione forzata preceduta da un titolo giudiziale ha, infatti, la finalità di realizzare quella concreta volontà risultante dal precedente accertamento giurisdizionale, facendo conseguire il bene ed esclusivamente quello garantito.
Il giudice, pertanto, non potrà che esaminare il titolo esecutivo e verificare se le somme pretese trovino o meno il loro fondamento nel titolo stesso.
3. Così qualificata la domanda, vanno esaminati i motivi che l'opponente ha proposto relativi all'ammontare del credito.
In primo luogo, il opponente contesta l'ammontare del credito di cui al precetto Pt_1
opposto deducendo di aver eseguito, in seguito alla notifica del decreto ingiuntivo n.
565/2016, pagamenti in acconto non conteggiati nel precetto opposto e per non essere stai gli interessi di mora correttamente quantificati sulla base di quanto statuito nel titolo esecutivo rappresentato per l'appunto dal suddetto decreto ingiuntivo.
Sul punto il Tribunale osserva che con il decreto ingiuntivo n. 55/2016 al è Parte_1 stato ingiunto di pagare in favore della l'importo di euro 39.813,50, gli Controparte_1
interessi al tasso legale di cui al d.lgs n. 231/2002 dalla notifica del decreto ingiuntivo fino al soddisfo e le spese della procedura liquidate in euro 1.305,00 per compenso professionale e euro 286,00 per esborsi oltre accessori di legge. Con il precetto opposto la creditrice
[...] ha intimato il pagamento in favore dell'Ente dell'importo complessivo di euro CP_1
45.190,14 di cui euro 26.856,18 a titolo di sorta capitale, euro 11.190,70 a titolo di interessi al 24.09.2021 e il residuo a titolo di spese imponibili e non imponibili.
Orbene, in relazione all'asserito pagamento di acconti non considerati nel precetto opposto, il
Tribunale osserva che nel precetto opposto viene dato atto che il debitore ha versato acconti sul maggior dovuto tanto che la somma intimata a titolo di sorta capitale non è quella indicata nel decreto ingiuntivo (euro 39.813,50) bensì la minor somma di euro 26.856,18. In assenza di un'indicazione specifica negli atti difensivi, da parte del debitore opponente, di quali siano i pagamenti eseguiti e non conteggiati dal creditore procedente nel precetto opposto si deve ritenere che quest'ultimo abbia correttamente conteggiato l'importo dovuto a titolo di capitale residuo tenendo conto di tutti gli acconti corrisposti dal debitore in seguito alla notifica del decreto ingiuntivo.
Per quanto riguarda invece l'errata determinazione nel precetto opposto degli interessi il
Tribunale osserva che l'importo a titolo di interessi di mora al tasso legale di cui al d.lgs n.
231/2002 dalla notifica del decreto ingiuntivo (19.12.2016), come previsto nel titolo esecutivo giudiziale, e fino alla data di notifica del precetto opposto (5.10.2021), ammonta a complessivi euro 10.306,91. Ne consegue che è errata la quantificazione nel precetto opposto per euro 11.190,70.
In assenza di altre contestazioni sugli altri importi indicati nel precetto opposto, in accoglimento parziale del primo motivo di opposizione, l'importo di cui al precetto opposto va rideterminato in complessivi euro 44.306,35, anziché euro 45.190,14 come ivi indicato, di cui euro 26.856,18 per residua sorta capitale ed euro 10.306,91 per interessi oltre alle altre voci ivi indicate e non contestate.
4. Passano ad esaminare il secondo motivo di opposizione l'opponente deduce che la
[...]
agirebbe in via esecutiva per ottenere il pagamento di fatture non oggetto di CP_1
cessione del credito perché non presenti negli allegati A e B delle cessioni notificate al debitore rispettivamente in data 6.08.2015 e 21.10.2015.
Sul punto il Tribunale osserva che il titolo esecutivo posto a base del precetto opposto è rappresentato dal decreto ingiuntivo n. 565/2016 del 15.12.2016 del Tribunale di Lagonegro.
Com'è noto, “allorquando l'esecuzione sia fondata su un titolo giudiziale suscettibile di passare in giudicato, non possono dedursi quali motivi di opposizione ex art. 615 c.p.c. quelli che avrebbero potuto essere addotti in sede di impugnazione, dovendo il giudice dell'opposizione limitare la sua indagine al titolo esecutivo e non potendo egli estenderla a questioni superate dall'esistenza del titolo stesso e in contrasto con il suo contenuto;
ed invero l'autonomia logica e formale del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo rispetto
a quello di opposizione all'esecuzione non consente al giudice di quest'ultima di conoscere neppure incidentalmente del vizio da cui fosse affetto il decreto ingiuntivo, in quanto anche il possibile effetto di questa cognizione incidentale (costituito dalla sospensione dell'efficacia del titolo) ben può essere conseguito (o avrebbe potuto esserlo) nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo” (Cass. n 10495/2004; n. 5884/1999; n 9679/1997; n.1935/1994).
In applicazione dei suddetti principi, il Tribunale osserva che ha chiesto Controparte_1
ed ottenuto il richiamato decreto ingiuntivo n. 55/2015 ponendo alla base della domanda monitoria due atti di cessione dei crediti del 25.06.2015 e del 21.10.2015 intervenuti con EL
IA s.p.a. pertanto qualsiasi contestazione sulla legittimazione della cessionaria per alcuni dei crediti posti a base della domanda di ingiunzione di pagamento doveva essere proposta in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, giammai proposta, e non può essere oggetto di esame in questa sede.
Ad ogni modo il Tribunale osserva che le fatture che l'opponente sostiene non essere stato oggetto dei due atti di cessione del 25.10.2015 e del 21.10.2015 intercorsi tra CP_1
(cessionaria) e EL IA s.p.a. (cedente) (fatture nn: 4600676314 del 7 agosto 2015
[...]
per € 1.714,94;4600486363 del 26 giugno 2015 per € 668,48; 4600384711 del 6 giugno 2015 per € 412,47; 4600369659 del 6 giugno 2015 per € 97,77;4600636060 del 22 luglio 2015 per
€ 207,98;4600762325 del 19 agosto 2015 per € 5.410,40; 4600673911 del 7 agosto 2015 per
€.53,36; 4600672910 del 7 agosto 2015 per €.89,74; 4600672917 del 7 agosto 2015 per €.
142,98;4600686560 del 7 agosto 2015 per € 2038,25; 4600687443 del 7 agosto 2015 per
€.29,72; 4600828386 del 8 novembre 2015 €. 29,72; 4600684614 del 7 agosto 2015 per €
41,24; 4600831338 del 8 settembre 2015 per €.54,84; 4600691705 del 8 agosto 2015 per €
56,16; 4600681264 del 7 agosto 2015 per € 301,55; 4600686412 del 7 agosto 2015 per €.
302.05;4600672919 del 7 agosto 2015 per €. 755.96; 4600686561 del 7 agosto 2015 per €
2.676,54; 4600674104 del 7 agosto 2015 € 98.98;4600681269 del 7 agosto 2015 per €
875,83) si rinvengono negli allegati “A” e “B” degli atti di cessione dei crediti da EL
IA S.p.A. a (all. n. 8 parte opposta, pagg. 6 e 19). Inoltre, il titolo Controparte_1
esecutivo è stato emesso sulla base dell'estratto notarile del libro giornale che riporta le fatture cedute di cui agli allegati A e B e non pagate (all. 9 parte opposta).
Il motivo di opposizione è quindi infondato e va rigettato.
5. Infine, va esaminato l'ultimo motivo di opposizione relativo all'insussistenza del diritto ad agire in via esecutiva del creditore opposto, stante il regime di impignorabilità delle somme detenute dal terzo tesoriere dell'ente ex art. 159 T.U.E.L..
Innanzitutto, come eccepito da parte opposta, il titolo esecutivo giudiziale in base al quale è stato notificato il precetto opposto è stato emesso su fatture per la fornitura di energia elettrica e quindi per servizi locali indispensabili che rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 159 co. 2 lett. c) richiamato dall'opponente. Inoltre il Tribunale osserva che, come correttamente eccepito dalla parte opposta, la , nel rilasciare la dichiarazione ex CP_2
art. 547 c.p.c., ha indicato di avere, alla data di notifica del pignoramento (5.11.2021), giacenze pari ad euro 5.614.677,71 di cui euro 1.484.698,23 vincolati a specifica destinazione ed euro 59.692,07 imputabili a precedenti pignoramenti. Dal momento che con la delibera n.
125 del 2021 il ha posto il vincolo di impignorabilità per il secondo Parte_1
semestre del 2021 su euro 2.263.822,00, ne deriva comunque ampia disponibilità di importi pignorabili a soddisfacimento delle ragioni di credito vantate dall'odierna opposta con il precetto opposto. Sul punto si richiamano i principi espressi di recente dalla Corte di
Cassazione secondo cui “a una dichiarazione meramente “positiva” del tesoriere, di avvenuto vincolo delle somme pignorate ai sensi dell'art. 546 c.p.c., senza alcuna ulteriore precisazione sulle eventuali circostanze di fatto rilevanti ai fini della pignorabilità, in rapporto all'art. 159 del T.U.E.L., non può attribuirsi altro significato che quello (implicito
ma inequivocabile, in relazione al già richiamato obbligo di completa informazione del giudice dell'esecuzione sui fatti utili ai fini della valutazione della pignorabilità del denaro oggetto del rapporto di tesoreria) di attestazione dell'esistenza, sul conto di tesoreria, di somme liberamente pignorabili per un importo almeno pari a quello del pignoramento, ciò che può derivare, alternativamente: a) dalla radicale inesistenza di delibere di vincolo di destinazione notificategli dall'ente locale ai sensi dell'art. 159 del T.U.E.L.; b) dall'esistenza, sul conto di tesoreria, di disponibilità di somme eccedenti quelle oggetto delle delibere di vincolo notificate, sufficienti a coprire l'intero importo pignorato” (Cass. n.
6371/2024). Nel caso di specie la dichiarazione del tesoriere va quindi intesa nel senso della disponibilità di somme eccedenti quelle oggetto delle delibere di vincolo notificate e sufficienti a coprire l'intero importo pignorato.
Per tutto quanto rappresentato il motivo di opposizione in esame va rigettato.
Resta assorbito ogni ulteriore profilo.
6. In ragione della soccombenza reciproca – l'opposizione viene infatti accolta solo per un limitato profilo e rigettata per gli altri motivi dedotti - si impone ex art.92 c.p.c. la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lagonegro, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) ACCOGLIE parzialmente l'opposizione e per l'effetto DICHIARA sussistente il diritto della in persona del legale rappresentante p.t., a Controparte_1
procedere esecutivamente nei confronti del , in persona del Parte_1
Sindaco p.t., legale rappresentante, in forza del precetto opposto, limitatamente alla somma complessiva di euro 44.306,35, di cui euro 26.856,18 per residua sorta capitale ed euro 10.306,91 per interessi, oltre alle altre voci indicate nel precetto, e dichiara insussistente il diritto a procedere esecutivamente per le somme ulteriori richieste in precetto;
2) RIGETTA gli ulteriori motivi di opposizione;
3) COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Lagonegro in data 22.04.2025
Il Giudice dott. Maurizio Ferrara