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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 13/05/2025, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Pesaro
Lavoro
N.R.G. 995/2024
Il Giudice Maurizio Paganelli, all'udienza del 13/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
( ) rappresentato/a e difeso/a Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to QUAGLIATO VIRGILIO
RICORRENTE
Contro
( ), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dai propri funzionari a norma dell'art. 417bis, c.p.c.;
RESISTENTE
, Controparte_2
RESISTENTE, contumace
MOTIVIDI FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.09.2024 opponeva la Parte_1
diffida accertativa (n. DA-PU/2024/0134) emessa dall Controparte_1
di Pesaro-Urbino, che riconosceva alla lavoratrice crediti per €
[...]
4.054,57. Il ricorrente chiedeva al Tribunale di: a) accertare l'inesistenza del credito determinato con il verbale di diffida accertativa n. DA-PU/2024/0134, prot. 10501, emessa dall'Ispettorato
Territoriale del Lavoro di Pesaro-Urbino in data 31 luglio;
b) annullare la diffida accertativa di cui al capo di domanda che precede;
c) accertare e statuire l'inesistenza di alcun diritto di credito, per i titoli di cui alla diffida accertativa, nei confronti della signora;
CP_2
d) in subordine: rideterminare i crediti oggetto della diffida in euro 291,00
(ovvero nella differente somma, comunque inferiore ad euro 4.054,57, che risulterà in corso di lite)
L'istante deduceva che aveva lavorato per Controparte_2 [...]
in due periodi distinti: Pt_1
1. Dal 20 febbraio 2018 al 18 giugno 2020.
2. Dall'8 marzo 2021 al 15 giugno 2021. In entrambi i casi come badante part-time, con richiesta esplicita che il TFR fosse pagato mensilmente.
La lavoratrice aveva successivamente rivendicato:
Il riconoscimento di un rapporto di lavoro precedente (dal 30 maggio 2017 al 20 febbraio 2018) come badante convivente.
Il pagamento di differenze retributive, TFR, tredicesime, permessi non goduti e contributi.
Parte ricorrente eccepisce la prescrizione presuntiva dei crediti retributivi, in particolare, in merito al primo rapporto di lavoro:
Tredicesime: Essendo retribuzioni riferite a periodi superiori al mese, erano soggette a prescrizione triennale (art. 2956 c.c.). Poiché il
Pag. 2 di 7 primo rapporto era cessato nel 2020 e non vi sono stati atti interruttivi, tali crediti erano prescritti.
TFR: anche se normalmente soggetto a prescrizione quinquennale, in questo caso il TFR era corrisposto mensilmente su richiesta della lavoratrice, rendendolo soggetto alla prescrizione presuntiva triennale.
Anche in relazione al Secondo rapporto (marzo-giugno 2021), l'istante eccepisce la prescrizione presuntiva, poiché i crediti non erano stati oggetto specifico della procedura conciliativa ed erano stati già corrisposti.
***
L'eccezione di prescrizione presuntiva è infondata.
Il presupposto delle prescrizioni presuntive, reso ormai obsoleto dagli interventi normativi in materia tributaria e di disciplina dei rapporti di lavoro, è costituito dall'obiettivo di fornire certezza al traffico giuridico attraverso la tutela dell'affidamento del debitore a fronte di pagamenti effettuati senza formalità, in primo luogo senza il rilascio di quietanze, sì che detti rapporti obbligatori non risultano essere - nella prassi - documentati nella fase genetica e dell'adempimento. Coerentemente, per costante giurisprudenza di legittimità questo istituto giuridico non si applica ai rapporti formalizzati in un contratto scritto, come nel caso in esame, ove per entrambi le parti ne hanno consacrato la genesi nelle scritture private del 20.02.2018 e 02.03.2021, in atti (v. Cass. 8200/2006:
Le prescrizioni presuntive, che trovano fondamento e ragione solo in quei rapporti che si svolgono senza formalità, in relazione ai quali il pagamento suole avvenire senza dilazione nè rilascio di quietanza scritta, non operano
Pag. 3 di 7 quando il contratto sia stato stipulato per iscritto e quando le parti abbiano pattuito il differimento dell'obbligo di pagamento del dovuto.; id.
10379/2018: Le prescrizioni presuntive, trovando ragione unicamente nei rapporti che si svolgono senza formalità, dove il pagamento suole avvenire senza dilazione né rilascio di quietanza, non operano per il credito che trae origine da un contratto stipulato in forma scritta, mentre riprendono la loro ordinaria operatività per la parte del credito derivante dall'esecuzione di prestazioni che non hanno fondamento nel documento contrattuale.).
Nel merito è incontestato che la ricorrente abbia svolto le prestazioni lavorative che hanno determinato l'accertamento del credito accertato con la diffida. L'eccezione di prescrizione presuntiva è infatti incompatibile con la contestazione dell'esistenza e della misura del credito (Cass.
11991/2014) che deve darsi per incontestata.
La domanda proposta nei confronti della resistente contumace va perciò respinta.
Cont L'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell è fondata.
L'art. 12, cit., ha riconosciuto al personale ispettivo delle Direzioni del
Lavoro il potere di emettere provvedimenti di diffida “valutate le circostanze del caso, secondo un prudente apprezzamento dei risultati dell'indagine e degli elementi obiettivi acquisiti” (cfr. Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 24 giugno 2004, n. 24). In altre parole, l'Ispettore, dopo aver acquisito elementi obiettivi certi e idonei alla determinazione del calcolo delle spettanze patrimoniali, può emettere una diffida in tutte le ipotesi in cui “l'accertamento si fondi su presupposti oggettivi e predeterminati che non richiedano complessi approfondimenti in ordine alla
Pag. 4 di 7 verifica dell'effettivo raggiungimento o meno dei risultati dell'attività” (cfr. circolare ministeriale citata). Emesso il provvedimento di diffida, in presenza dei suddetti presupposti, il Direttore della Provinciale Parte_2 CP_1
ha il potere di attribuire con proprio provvedimento alla diffida valore di
“accertamento tecnico con efficacia di titolo esecutivo” sulla base del quale può aver luogo l'esecuzione forzata ai sensi dell'art. 474 c.p.c., dovendo la diffida accertativa essere annoverata tra gli “atti ai quali la legge attribuisce efficacia di titolo esecutivo”.
Il titolo esecutivo in tal modo formato rientra tra i titoli a formazione stragiudiziale ex art. 474 c.p.c., 2 comma n. 2, cui la legge attribuisce espressamente tale valenza. Ciò comporta che il lavoratore possa agire mediante atto di precetto a soddisfazione dei propri crediti retributivi e di fondare le proprie pretese su un provvedimento amministrativo avente natura di titolo immediatamente esecutivo. In buona sostanza, “il lavoratore può agire mediante atto di precetto al fine della soddisfazione dei crediti retributivi, potendo fondare le proprie pretese su un provvedimento amministrativo, avente natura di titolo immediatamente esecutivo” (così, testualmente, la Circolare n. 24/2004). In virtù di quanto sopra, trattandosi di atto a cui la legge attribuisce efficacia esecutiva, non opera l'art. 475, 1 comma, c.p.c. che, come noto, richiede l'apposizione della formula esecutiva, perché possano valere come titolo per l'esecuzione forzata, sulle sentenze, sugli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria e sugli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, ma non sugli atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva.
Pag. 5 di 7 La tesi per la quale in difetto di espressa previsione legislativa non sarebbe possibile ipotizzare, a differenza di quanto previsto per l'ordinanza- ingiunzione, un'azione di impugnazione della diffida accertativa, né del provvedimento (che ad essa conferisce valore di titolo esecutivo) del direttore della DPL, pone problemi di compatibilità con l'art. 24, Cost..
Tuttavia, il destinatario di un ricorso giurisdizionale avente ad oggetto il corretto esercizio del potere amministrativo, chiamerebbe in causa la giurisdizione del giudice amministrativo e non quella ordinaria.
L'oggetto dell'eventuale azione di accertamento negativo del credito o dell'opposizione a precetto è sempre il credito del lavoratore, e non la legittimità del provvedimento amministrativo, tanto più che questo (a differenza di quanto accade per l'ordinanza ingiunzione o per la cartella esattoriale), non riguarda rapporti tra il datore di lavoro e lo Stato (sanzioni amministrative per l'ordinanza-ingiunzione, o crediti previdenziali per la cartella esattoriale), bensì un diritto di credito del lavoratore nei confronti del datore di lavoro.
Competente a conoscere questa controversia è perciò il giudice del lavoro in base all'art. 409, c.p.c. o 618 bis, c.p.c., e le parti in causa sono esclusivamente datore di lavoro e lavoratore.
Per tali ragioni deve affermarsi il difetto di legittimazione passiva (cd. Cont legittimatio ad causam) della e l'inammissibilità per tale profilo del ricorso.
Pag. 6 di 7 Cont Le spese di lite sostenute dall sono compensate considerato l'esistenza di opinione diverse sul profilo da ultimo discusso (v. ad es. App. AN,
10.04.2014).
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattese, dichiara l'inammissibilità delle domande sub a) e b) del ricorso che respinge per il resto.
Compensa le spese di lite della resistente costituita.
Pesaro, 13/05/2025.
IL GIUDICE
Dott. Maurizio Paganelli
Pag. 7 di 7
Lavoro
N.R.G. 995/2024
Il Giudice Maurizio Paganelli, all'udienza del 13/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
( ) rappresentato/a e difeso/a Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to QUAGLIATO VIRGILIO
RICORRENTE
Contro
( ), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dai propri funzionari a norma dell'art. 417bis, c.p.c.;
RESISTENTE
, Controparte_2
RESISTENTE, contumace
MOTIVIDI FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.09.2024 opponeva la Parte_1
diffida accertativa (n. DA-PU/2024/0134) emessa dall Controparte_1
di Pesaro-Urbino, che riconosceva alla lavoratrice crediti per €
[...]
4.054,57. Il ricorrente chiedeva al Tribunale di: a) accertare l'inesistenza del credito determinato con il verbale di diffida accertativa n. DA-PU/2024/0134, prot. 10501, emessa dall'Ispettorato
Territoriale del Lavoro di Pesaro-Urbino in data 31 luglio;
b) annullare la diffida accertativa di cui al capo di domanda che precede;
c) accertare e statuire l'inesistenza di alcun diritto di credito, per i titoli di cui alla diffida accertativa, nei confronti della signora;
CP_2
d) in subordine: rideterminare i crediti oggetto della diffida in euro 291,00
(ovvero nella differente somma, comunque inferiore ad euro 4.054,57, che risulterà in corso di lite)
L'istante deduceva che aveva lavorato per Controparte_2 [...]
in due periodi distinti: Pt_1
1. Dal 20 febbraio 2018 al 18 giugno 2020.
2. Dall'8 marzo 2021 al 15 giugno 2021. In entrambi i casi come badante part-time, con richiesta esplicita che il TFR fosse pagato mensilmente.
La lavoratrice aveva successivamente rivendicato:
Il riconoscimento di un rapporto di lavoro precedente (dal 30 maggio 2017 al 20 febbraio 2018) come badante convivente.
Il pagamento di differenze retributive, TFR, tredicesime, permessi non goduti e contributi.
Parte ricorrente eccepisce la prescrizione presuntiva dei crediti retributivi, in particolare, in merito al primo rapporto di lavoro:
Tredicesime: Essendo retribuzioni riferite a periodi superiori al mese, erano soggette a prescrizione triennale (art. 2956 c.c.). Poiché il
Pag. 2 di 7 primo rapporto era cessato nel 2020 e non vi sono stati atti interruttivi, tali crediti erano prescritti.
TFR: anche se normalmente soggetto a prescrizione quinquennale, in questo caso il TFR era corrisposto mensilmente su richiesta della lavoratrice, rendendolo soggetto alla prescrizione presuntiva triennale.
Anche in relazione al Secondo rapporto (marzo-giugno 2021), l'istante eccepisce la prescrizione presuntiva, poiché i crediti non erano stati oggetto specifico della procedura conciliativa ed erano stati già corrisposti.
***
L'eccezione di prescrizione presuntiva è infondata.
Il presupposto delle prescrizioni presuntive, reso ormai obsoleto dagli interventi normativi in materia tributaria e di disciplina dei rapporti di lavoro, è costituito dall'obiettivo di fornire certezza al traffico giuridico attraverso la tutela dell'affidamento del debitore a fronte di pagamenti effettuati senza formalità, in primo luogo senza il rilascio di quietanze, sì che detti rapporti obbligatori non risultano essere - nella prassi - documentati nella fase genetica e dell'adempimento. Coerentemente, per costante giurisprudenza di legittimità questo istituto giuridico non si applica ai rapporti formalizzati in un contratto scritto, come nel caso in esame, ove per entrambi le parti ne hanno consacrato la genesi nelle scritture private del 20.02.2018 e 02.03.2021, in atti (v. Cass. 8200/2006:
Le prescrizioni presuntive, che trovano fondamento e ragione solo in quei rapporti che si svolgono senza formalità, in relazione ai quali il pagamento suole avvenire senza dilazione nè rilascio di quietanza scritta, non operano
Pag. 3 di 7 quando il contratto sia stato stipulato per iscritto e quando le parti abbiano pattuito il differimento dell'obbligo di pagamento del dovuto.; id.
10379/2018: Le prescrizioni presuntive, trovando ragione unicamente nei rapporti che si svolgono senza formalità, dove il pagamento suole avvenire senza dilazione né rilascio di quietanza, non operano per il credito che trae origine da un contratto stipulato in forma scritta, mentre riprendono la loro ordinaria operatività per la parte del credito derivante dall'esecuzione di prestazioni che non hanno fondamento nel documento contrattuale.).
Nel merito è incontestato che la ricorrente abbia svolto le prestazioni lavorative che hanno determinato l'accertamento del credito accertato con la diffida. L'eccezione di prescrizione presuntiva è infatti incompatibile con la contestazione dell'esistenza e della misura del credito (Cass.
11991/2014) che deve darsi per incontestata.
La domanda proposta nei confronti della resistente contumace va perciò respinta.
Cont L'eccezione di difetto di legittimazione passiva dell è fondata.
L'art. 12, cit., ha riconosciuto al personale ispettivo delle Direzioni del
Lavoro il potere di emettere provvedimenti di diffida “valutate le circostanze del caso, secondo un prudente apprezzamento dei risultati dell'indagine e degli elementi obiettivi acquisiti” (cfr. Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 24 giugno 2004, n. 24). In altre parole, l'Ispettore, dopo aver acquisito elementi obiettivi certi e idonei alla determinazione del calcolo delle spettanze patrimoniali, può emettere una diffida in tutte le ipotesi in cui “l'accertamento si fondi su presupposti oggettivi e predeterminati che non richiedano complessi approfondimenti in ordine alla
Pag. 4 di 7 verifica dell'effettivo raggiungimento o meno dei risultati dell'attività” (cfr. circolare ministeriale citata). Emesso il provvedimento di diffida, in presenza dei suddetti presupposti, il Direttore della Provinciale Parte_2 CP_1
ha il potere di attribuire con proprio provvedimento alla diffida valore di
“accertamento tecnico con efficacia di titolo esecutivo” sulla base del quale può aver luogo l'esecuzione forzata ai sensi dell'art. 474 c.p.c., dovendo la diffida accertativa essere annoverata tra gli “atti ai quali la legge attribuisce efficacia di titolo esecutivo”.
Il titolo esecutivo in tal modo formato rientra tra i titoli a formazione stragiudiziale ex art. 474 c.p.c., 2 comma n. 2, cui la legge attribuisce espressamente tale valenza. Ciò comporta che il lavoratore possa agire mediante atto di precetto a soddisfazione dei propri crediti retributivi e di fondare le proprie pretese su un provvedimento amministrativo avente natura di titolo immediatamente esecutivo. In buona sostanza, “il lavoratore può agire mediante atto di precetto al fine della soddisfazione dei crediti retributivi, potendo fondare le proprie pretese su un provvedimento amministrativo, avente natura di titolo immediatamente esecutivo” (così, testualmente, la Circolare n. 24/2004). In virtù di quanto sopra, trattandosi di atto a cui la legge attribuisce efficacia esecutiva, non opera l'art. 475, 1 comma, c.p.c. che, come noto, richiede l'apposizione della formula esecutiva, perché possano valere come titolo per l'esecuzione forzata, sulle sentenze, sugli altri provvedimenti dell'autorità giudiziaria e sugli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale, ma non sugli atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva.
Pag. 5 di 7 La tesi per la quale in difetto di espressa previsione legislativa non sarebbe possibile ipotizzare, a differenza di quanto previsto per l'ordinanza- ingiunzione, un'azione di impugnazione della diffida accertativa, né del provvedimento (che ad essa conferisce valore di titolo esecutivo) del direttore della DPL, pone problemi di compatibilità con l'art. 24, Cost..
Tuttavia, il destinatario di un ricorso giurisdizionale avente ad oggetto il corretto esercizio del potere amministrativo, chiamerebbe in causa la giurisdizione del giudice amministrativo e non quella ordinaria.
L'oggetto dell'eventuale azione di accertamento negativo del credito o dell'opposizione a precetto è sempre il credito del lavoratore, e non la legittimità del provvedimento amministrativo, tanto più che questo (a differenza di quanto accade per l'ordinanza ingiunzione o per la cartella esattoriale), non riguarda rapporti tra il datore di lavoro e lo Stato (sanzioni amministrative per l'ordinanza-ingiunzione, o crediti previdenziali per la cartella esattoriale), bensì un diritto di credito del lavoratore nei confronti del datore di lavoro.
Competente a conoscere questa controversia è perciò il giudice del lavoro in base all'art. 409, c.p.c. o 618 bis, c.p.c., e le parti in causa sono esclusivamente datore di lavoro e lavoratore.
Per tali ragioni deve affermarsi il difetto di legittimazione passiva (cd. Cont legittimatio ad causam) della e l'inammissibilità per tale profilo del ricorso.
Pag. 6 di 7 Cont Le spese di lite sostenute dall sono compensate considerato l'esistenza di opinione diverse sul profilo da ultimo discusso (v. ad es. App. AN,
10.04.2014).
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattese, dichiara l'inammissibilità delle domande sub a) e b) del ricorso che respinge per il resto.
Compensa le spese di lite della resistente costituita.
Pesaro, 13/05/2025.
IL GIUDICE
Dott. Maurizio Paganelli
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