Articolo 2 della Legge 22 dicembre 1986, n. 913
Articolo 1Articolo 3
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31 dicembre 1986
Art. 2. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.500 milioni annui, si fa fronte con il Fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento regionale delle regioni a statuto speciale iscritto annualmente nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 31 dicembre 1986