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Sentenza 18 ottobre 2025
Sentenza 18 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 18/10/2025, n. 1084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1084 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2025 |
Testo completo
RGL 3811/2021
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
Il dott. Davide De Leo in funzione di giudice del lavoro
Visto l'art. 127 –ter c.p.c.
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza del
16/10/2025 con il deposito di note scritte;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3811 del R.G. per l'anno 2021
- avente ad oggetto: Revoca Reddito di Cittadinanza promossa
Da
, con l'avv. M. Ruga Parte_1
Ricorrente
Contro
l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. P. Capurso CP_1
Resistente
Conclusioni come rassegnate dalle parti, e nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Parte ricorrente, con ricorso depositato in data 12/12/2021 adiva l'intestato
Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, chiedendo di “accertare che il Sig.
[...]
, dal mese di Aprile 2019 al mese di Settembre 2020, era in possesso dei Parte_1 requisiti legittimanti l'erogazione del beneficio economico del reddito di cittadinanza, CP_ pertanto la pretesa creditoria dell per i suddetti periodi è palesemente infondata e conseguentemente illegittima, per l'effetto si chiede all'Onorevole Tribunale di Locri –
Sezione Lavoro – nella persona del Giudice adito, di annullare interamente l'avviso di pagamento e di restituzione somme notificato dall al Sig. in CP_1 Parte_1 data 16.11.2021 e di voler procedere alla cancellazione di quelle mensilità creditorie CP_ pretese dall le quali vanno da Aprile 2019 a Settembre 2020; In via
SUBORDINATA: per i motivi esposti e documentati in fatto ed in diritto nel presente ricorso, accertare che il Sig. , dal mese di Aprile 2019 al mese di Parte_1
Febbraio 2020, era sicuramente in possesso dei requisiti legittimanti l'erogazione del CP_ beneficio economico del reddito di cittadinanza, pertanto la pretesa creditoria dell per i ridetti periodi è palesemente infondata e conseguentemente illegittima. Con vittoria di spese, competenze di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
A sostegno della domanda, la ricorrente deduceva l'infondatezza della motivazione di revoca “Accertamento false dichiarazioni rese nell'istanza RDC o non comunicazione di variazione di composizione, reddito o patrimonio inerenti il nucleo” considerato che correttamente era stato individuato il nucleo familiare ai fini dell'art. 23 comma 1
DPCM 159/2013 (Riforma ISEE).
2. L , costituitosi in giudizio deduceva che a seguito di verifiche era stata CP_1 accertata la mancata coincidenza fra il nucleo dichiarato nella DSU allegata alla domanda amministrativa e i familiari presenti nello stato di famiglia storico presso il
Comune di Stignano alla data del 26 febbraio 2020. Pertanto, concludeva nel rigetto della domanda.
3.La domanda è infondata.
“In tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto” (Sez. Un., n.18046/2010).
Come precisato da Cass., sez. lav., n.198/2011, il suddetto principio trova applicazione in quanto nel provvedimento di recupero emesso in via amministrativa dall'ente previdenziale siano richiamati i tratti essenziali della richiesta di restituzione, quali gli estremi del pagamento e l'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, in modo da consentire al percettore della prestazione previdenziale/assistenziale, presunto debitore, di effettuare il necessario controllo sulla sua correttezza.
Tanto premesso, nel caso di specie la causale indicata sulla missiva di recupero è l'
“accertamento false dichiarazioni rese nell'istanza RDC o non comunicazione di variazioni di composizione, reddito o patrimonio inerenti il nucleo”. Trattasi di una causale dal tenore generico, che non consente di comprendere, ad esempio, se la richiesta di restituzione sia giustificata da dichiarazioni mendaci inserite nella domanda di reddito di cittadinanza (e, in questo caso, quali siano tali dichiarazioni) o, al contrario, dall'omessa comunicazione delle variazioni della composizione, del reddito o del patrimonio del nucleo familiare (e, in questo caso, quali comunicazioni siano state omesse).
Da quanto precede discende che, nella fattispecie in esame, grava sull l'onere CP_2 di dimostrare la sussistenza dei fatti costitutivi del diritto alla ripetizione del presunto indebito assistenziale oggetto della missiva impugnata dalla parte ricorrente.
Ciò chiarito, questo Giudice ritiene che tale onere sia stato assolto dall : invero, CP_1
l ha dedotto nella memoria difensiva che la richiesta di restituzione fu CP_2 giustificata dalla revoca del reddito di cittadinanza conseguente all'accertata diversità tra il nucleo familiare dichiarato dalla parte ricorrente nella DSU della domanda amministrativa e lo stato di famiglia alla data del 26 febbraio 2020.
Ne consegue la correttezza dell'operato dell , che revocò legittimamente il reddito CP_1 di cittadinanza in ragione della mendacità delle dichiarazioni ed informazioni, poste a fondamento dell'istanza amministrativa, riguardanti la composizione del nucleo familiare dell'istante.
Ai sensi dell'art.7, co.4, d.l.4/2019, “[...] quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito”.
A mente dell'art.2, co.5, d.l.4/2019, “ai fini del Rdc, il nucleo familiare è definito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.159 del 2013
[...]”.
Ai sensi dell'art.3 (co.1) del D.P.C.M. n.159/2013, “il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, fatto salvo quanto stabilito dal presente articolo”.
Per quanto esposto, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Tenuto conto della natura della controversia e della novità delle questioni affrontate, riputa opportuno compensare le spese di lite
PQM
Il Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
- rigetta il ricorso.
- spese compensate.
Provvedimento redatto con l'ausilio del Funzionario AUPP Dott. Alessandro Acri e depositato telematicamente, mediante l'applicativo “Consolle del Magistrato”, in data 18/10/2025.
IL GIUDICE dott. Davide De Leo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
Il dott. Davide De Leo in funzione di giudice del lavoro
Visto l'art. 127 –ter c.p.c.
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza del
16/10/2025 con il deposito di note scritte;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 3811 del R.G. per l'anno 2021
- avente ad oggetto: Revoca Reddito di Cittadinanza promossa
Da
, con l'avv. M. Ruga Parte_1
Ricorrente
Contro
l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. P. Capurso CP_1
Resistente
Conclusioni come rassegnate dalle parti, e nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Parte ricorrente, con ricorso depositato in data 12/12/2021 adiva l'intestato
Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, chiedendo di “accertare che il Sig.
[...]
, dal mese di Aprile 2019 al mese di Settembre 2020, era in possesso dei Parte_1 requisiti legittimanti l'erogazione del beneficio economico del reddito di cittadinanza, CP_ pertanto la pretesa creditoria dell per i suddetti periodi è palesemente infondata e conseguentemente illegittima, per l'effetto si chiede all'Onorevole Tribunale di Locri –
Sezione Lavoro – nella persona del Giudice adito, di annullare interamente l'avviso di pagamento e di restituzione somme notificato dall al Sig. in CP_1 Parte_1 data 16.11.2021 e di voler procedere alla cancellazione di quelle mensilità creditorie CP_ pretese dall le quali vanno da Aprile 2019 a Settembre 2020; In via
SUBORDINATA: per i motivi esposti e documentati in fatto ed in diritto nel presente ricorso, accertare che il Sig. , dal mese di Aprile 2019 al mese di Parte_1
Febbraio 2020, era sicuramente in possesso dei requisiti legittimanti l'erogazione del CP_ beneficio economico del reddito di cittadinanza, pertanto la pretesa creditoria dell per i ridetti periodi è palesemente infondata e conseguentemente illegittima. Con vittoria di spese, competenze di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
A sostegno della domanda, la ricorrente deduceva l'infondatezza della motivazione di revoca “Accertamento false dichiarazioni rese nell'istanza RDC o non comunicazione di variazione di composizione, reddito o patrimonio inerenti il nucleo” considerato che correttamente era stato individuato il nucleo familiare ai fini dell'art. 23 comma 1
DPCM 159/2013 (Riforma ISEE).
2. L , costituitosi in giudizio deduceva che a seguito di verifiche era stata CP_1 accertata la mancata coincidenza fra il nucleo dichiarato nella DSU allegata alla domanda amministrativa e i familiari presenti nello stato di famiglia storico presso il
Comune di Stignano alla data del 26 febbraio 2020. Pertanto, concludeva nel rigetto della domanda.
3.La domanda è infondata.
“In tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto” (Sez. Un., n.18046/2010).
Come precisato da Cass., sez. lav., n.198/2011, il suddetto principio trova applicazione in quanto nel provvedimento di recupero emesso in via amministrativa dall'ente previdenziale siano richiamati i tratti essenziali della richiesta di restituzione, quali gli estremi del pagamento e l'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, in modo da consentire al percettore della prestazione previdenziale/assistenziale, presunto debitore, di effettuare il necessario controllo sulla sua correttezza.
Tanto premesso, nel caso di specie la causale indicata sulla missiva di recupero è l'
“accertamento false dichiarazioni rese nell'istanza RDC o non comunicazione di variazioni di composizione, reddito o patrimonio inerenti il nucleo”. Trattasi di una causale dal tenore generico, che non consente di comprendere, ad esempio, se la richiesta di restituzione sia giustificata da dichiarazioni mendaci inserite nella domanda di reddito di cittadinanza (e, in questo caso, quali siano tali dichiarazioni) o, al contrario, dall'omessa comunicazione delle variazioni della composizione, del reddito o del patrimonio del nucleo familiare (e, in questo caso, quali comunicazioni siano state omesse).
Da quanto precede discende che, nella fattispecie in esame, grava sull l'onere CP_2 di dimostrare la sussistenza dei fatti costitutivi del diritto alla ripetizione del presunto indebito assistenziale oggetto della missiva impugnata dalla parte ricorrente.
Ciò chiarito, questo Giudice ritiene che tale onere sia stato assolto dall : invero, CP_1
l ha dedotto nella memoria difensiva che la richiesta di restituzione fu CP_2 giustificata dalla revoca del reddito di cittadinanza conseguente all'accertata diversità tra il nucleo familiare dichiarato dalla parte ricorrente nella DSU della domanda amministrativa e lo stato di famiglia alla data del 26 febbraio 2020.
Ne consegue la correttezza dell'operato dell , che revocò legittimamente il reddito CP_1 di cittadinanza in ragione della mendacità delle dichiarazioni ed informazioni, poste a fondamento dell'istanza amministrativa, riguardanti la composizione del nucleo familiare dell'istante.
Ai sensi dell'art.7, co.4, d.l.4/2019, “[...] quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito”.
A mente dell'art.2, co.5, d.l.4/2019, “ai fini del Rdc, il nucleo familiare è definito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.159 del 2013
[...]”.
Ai sensi dell'art.3 (co.1) del D.P.C.M. n.159/2013, “il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, fatto salvo quanto stabilito dal presente articolo”.
Per quanto esposto, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Tenuto conto della natura della controversia e della novità delle questioni affrontate, riputa opportuno compensare le spese di lite
PQM
Il Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
- rigetta il ricorso.
- spese compensate.
Provvedimento redatto con l'ausilio del Funzionario AUPP Dott. Alessandro Acri e depositato telematicamente, mediante l'applicativo “Consolle del Magistrato”, in data 18/10/2025.
IL GIUDICE dott. Davide De Leo