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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/12/2025, n. 9317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9317 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10647/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria BU ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10647/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
AL CH elettivamente domiciliato in VIA GOVONE 48/A MILANO presso il predetto difensore
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
BO AR, elettivamente domiciliato in VIA DUOMO, 314 80133 NAPOLI presso il predetto difensore
CONVENUTO/I
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale del 28.10.25, ossia:
c o n c l u s i o n i: Parte_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, premessa ogni e più opportuna declaratoria da assumere, occorrendo, anche d'ufficio, Voglia l'II.mo Tribunale adito in composizione collegiale, contrariis reiectis, così giudicare: pagina 1 di 14 in via preliminare accertato e dichiarato che l'ordinanza RGE 5831/2023, per tutti i motivi dedotti in narrativa nonché quelli sopravvenuti rispetto al procedimento di opposizione R.G.E. n. 5831/2023 confermato in sede di reclamo R.g. n. 38174/2023, arrechi grave danno al sig. , disporre la Parte_1 sospensione dell'esecuzione relativamente alle seguenti cartelle 06820070003606074000,06820080016065936000,0682011000193594500, 06820090404901747000,06820110001935945000,0682011037137844500, 06820110415471159000,06820120182531719000,06820120196357579000
,06820120211907886000,06820160028768574000, altresì, confermando la sospensione dell'esecutorietà delle restanti cartelle come già disposto dal Giudice dott.ssa Trentini del Tribunale di Milano con l'ordinanza R.G. n. 5831/2023;
- accertata e dichiarata l'illegittimità del provvedimento R.G. n. 38174/2023, laddove, pur sussistendo parziale soccombenza delle parti, condanna il sig. al pagamento delle spese processuali, disporre la sospensione Parte_1 dell'esecutorietà del provvedimento in punto spese di giudizio e/o revocare e/o annullare il provvedimento;
in via preliminare/pregiudiziale, accertato e dichiarato che l'ordinanza notificata in data 13.10.2023 dalla competente Cancelleria, emessa dal Giudice dott.ssa Trentini Caterina, manca della relativa data di emissione, non desumibile dagli atti del processo, dichiarare inesistente e/o nulla l'ordinanza R.G.E. n. 5831/2023 e, conseguentemente, disporre la revoca della stessa;
in via principale e nel merito
- revocare e/o annullare e/o comunque riformare l'ordinanza R.G.E. n. 5831/2023 emessa dal Tribunale di Milano, sez. esecuzioni mobiliari, emessa dalla dott.ssa Caterina Trentini all'esito del procedimento di opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi R.G.E. n. 5831/2023, laddove dispone l'esecutorietà del pignoramento relativamente alle seguenti cartelle:06820070003606074000,06820080016065936000,0682011000193 5945000,06820090404901747000,06820110001935945000,068201103713 78445000,06820110415471159000,06820120182531719000,06820120196 357579000, 06820120211907886000, 06820160028768574000 e, altresì, Voglia, confermare la medesima ordinanza laddove sospende l'esecutorietà delle restanti cartelle di cui all'atto di pignoramento in oggetto;
- revocare e/o annullare e/o comunque riformare il provvedimento emesso all'esito del giudizio di impugnazione definito davanti al Tribunale di Milano, R.G. n. 38174/2023, che rigetta il reclamo avanzato dal sig.
e condanna parte attorea al pagamento delle spese Parte_1 processuali;
accertato che l'atto di pignoramento opposto non reca un valido elenco dettagliato dei crediti, della loro natura, degli importi, delle relative cartelle, pagina 2 di 14 dichiarare la nullità ed inefficacia dell'atto di pignoramento esattoriale;
accertata l'irregolarità e l'omissione della notifica delle cartelle di pagamento e degli atti presupposti e dell'avviso di pagamento ex art. 50 Dpr n. 602/1973, modificato da D.L. del 16/07/2020 n. 76, art. 26 che hanno compromesso la bontà di tutti gli atti successivi, ivi compreso l'impugnato atto di pignoramento, dichiarare sussistente la violazione dell'obbligo di motivazione in capo ad e, per l'effetto, invalido e viziato l'intero CP_3 procedimento sanzionatorio a carico del contribuente;
accertato che le due cartelle doc. n. 06820120221659445000 e, l'altra, doc. n. 06820120235989129000 (pag. 25 - 27 memoria sono state CP_3 notificate da Equitalia in via C. Visconti 4 (MI) il 07.11.2012 ed il 19.12.2012, laddove già il sig. aveva cambiato residenza dal Parte_1 mese di novembre 2012 per trasferirsi in via C. Visconti 6 (MI), dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o inesistenza della relativa notifica e prescritto il debito dalle stesse ingiunto;
accertata e dichiarata l'infondatezza del diritto di procedere ad esecuzione forzata di nonché la prescrizione dei crediti su cui fonda l'atto di CP_3 pignoramento presso terzi, conseguentemente, dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o invalidità e/o inefficacia del pignoramento presso terzi opposto in sede di procedimento R.G.E. n. 5831/2023 ed agli atti esecutivi, per tutti i motivi dedotti in narrativa;
accertata e dichiarata la sussistenza dei lamentati vizi relativi all'inefficacia del pignoramento promosso da per tutti i motivi CP_3 dedotti in narrativa, conseguentemente, dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o invalidità e/o inefficacia del pignoramento presso terzi opposto in sede di opposizione agli atti esecutivi ed all'esecuzione R.G.E. n. 5831/2023; accertata e dichiarata l'infondatezza del diritto di parte creditoria di procedere ad esecuzione forzata per intervenuta prescrizione dei crediti per cui si procede, conseguentemente, dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o invalidità e/o inefficacia del pignoramento opposto, stante la sussistenza della nullità e/o annullabilità e/o invalidità e/o inefficacia delle azioni cautelari e/o esecutive individuali. condannare la convenuta alla refusione delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre I.V.A. e C.P.A. IN VIA ISTRUTTORIA Si chiede l'acquisizione al presente procedimento del fascicolo d'ufficio R.G.E. n. 5831/2023, Tribunale di Milano, sez. Esecuzioni Mobiliari, Giudice dott.ssa Trentini Caterina. Si chiede l'acquisizione al presente procedimento del fascicolo d'ufficio R.G. n. 38174/2023, sez. III civile, Tribunale di Milano, giudice Rel. Dott.ssa Laura Stella Cesira. Alla luce del disconoscimento operato dal sig. (all. 3, Parte_1 comparsa RGE n. 5831/2023) che contesta la conformità della copia CP_4 pagina 3 di 14 semplice all'originale dell'avviso di pagamento e l'ascrivibilità della firma a persona di famiglia, si chiede l'accoglimento dell'ordine di esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c. in capo ad , Controparte_1
per la Provincia di Milano, dell'avviso di Controparte_5 pagamento ex art. 50 Dpr n. 602/1973, modificato da D.L. del 16/07/2020 n. 76, art. 26 con ricevuta di avvenuta notifica in capo al sig.
[...] in copia autentica e/o in originale, unitamente a prova Parte_1 dell'invio di raccomandata informativa. Con ogni e più ampia riserva di ulteriori deduzioni istruttorie, produzioni e conclusioni e di mutare, modificare e/o integrare la domanda a seguito dell'esame del comportamento processuale del convenuto, nonché di richiedere i mezzi istruttori e depositare ulteriore documentazione nei termini previsti per legge. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.”
conclusioni: Controparte_1
“Voglia l'adito Giudice, contrariis reiectis,: A) in via preliminare, previo accertamento della regolarità e tempestività della notificazione delle cartelle di pagamento in oggetto e dei successivi atti interruttivi, dichiarare la legittimità del presente atto di pignoramento presso terzi e conseguentemente disporre l'assegnazione delle somme all'
[...]
. Controparte_1
B) con vittoria di spese e competenze di lite. In via istruttoria si riserva di produrre ulteriore documentazione anche alla luce del comportamento processuale dell'opponente.”
pagina 4 di 14 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I) ha introdotto il presente giudizio di merito all'esito dell'ordinanza che ha Parte_1 parzialmente accolto l'opposizione spiegata avverso atto di pignoramento presso terzi (che ha dato luogo alla procedura R.G.E. n. 5831/2023) notificatogli da parte di Controparte_1 ai sensi dell'art. 72 bis DPR n. 602/1973.
La parte opponente, odierna attrice, quindi, ha introdotto il giudizio di merito rilevando quanto di seguito riportato riassuntivamente:
“IN VIA PRELIMINARE/PREGIUDIZIALE
A. Nullità dell'ordinanza emessa dal Giudice dott.ssa Caterina Trentini per omessa indicazione della data di pronuncia/emissione: violazione dell'art. 134 c.p.c.
(…..)
NEL MERITO
1. Invalidità dell'atto di pignoramento per generica individuazione dei crediti su cui fonda l'esecuzione mobiliare presso terzi: violazione dell'art. 543, II co. n. 1, c.p.c.
(…..)
1.a Vizi formali e vizi sostanziali – Irregolare notifica degli atti presupposti al pignoramento e illegittimità per mancata indicazione degli elementi di calcolo, illegittima applicazione degli interessi di mora, erronea indicazione degli importi dovuti, errore logico o di calcolo
a) Mancata regolare notifica degli atti presupposti al pignoramento opposto in sede di opposizione
R.G.E. n. 5831/2023
(….)
b) Omissione/illogicità/insufficiente motivazione in punto a mancata/illegittima indicazione degli elementi di calcolo, illegittima applicazione degli interessi di mora, erronea indicazione degli importi dovuti, errore logico o di calcolo
(…..)
c) Violazione dell'art. 7, L. 212/2000, difetto di motivazione: illogicità/insufficienza di motivazione, violazione dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e violazione dell'art. 7 L. n. 212/2000, co. 3,
4
(…..)
2. Illegittimità del pignoramento e inesistenza del credito per sopravvenuta prescrizione
(…..)
3. Limiti di pignorabilità: violazione dell'art. 545, 4 co. c.p.c.
(…..) pagina 5 di 14 5) Sulla liquidazione delle spese di cui al provvedimento R.G. n. 38174 – 2023, Tribunale di Milano”
II) Deve rilevarsi in primo luogo che in sede di merito l'opponente ha formulato doglianze ulteriori rispetto a quelle già proposte davanti al Giudice dell'esecuzione in fase cautelare.
Fra i corollari della struttura bifasica dei giudizi di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi rientra quello della cristallizzazione del petitum nella fase sommaria innanzi al Giudice dell'esecuzione.
Pertanto, i profili ulteriori che l'opponente ha eccepito per la prima volta in questa sede sono inammissibili.
Del pari, l'opponente non può, nella presente sede di merito, muovere censure in relazione all'ordinanza emessa dal Collegio a seguito del reclamo (doc 4 fasc opponente), posto che peraltro tale ordinanza non è impugnabile, come espressamente previsto dall'art 669 terdecies c.p.c..
Potranno quindi essere valutati esclusivamente i motivi di opposizione già avanzati in sede cautelare, motivi che vengono di seguito riportati riassuntivamente come da paragrafi formulati nel ricorso in opposizione (doc. 3 fasc. opponente):
“1. Invalidità dell'atto di pignoramento per generica individuazione dei crediti su cui fonda la presente esecuzione mobiliare presso terzi”
1.a Vizi formali, violazione dell'art. 7, L. 212/2000 – difetto assoluto di motivazione
1.b Vizi formali e vizi sostanziali – Illegittimità per mancata indicazione degli elementi di calcolo, illegittima applicazione degli interessi di mora, erronea indicazione degli importi dovuti, errore logico
o di calcolo e mancata notifica degli atti presupposti all'odierno pignoramento
2. Illegittimità del pignoramento e inesistenza del credito per sopravvenuta prescrizione
2.a Decadenza della pretesa impositiva da parte dell'amministrazione finanziaria e prescrizione del diritto alla riscossione per decorso del termine
3. Limiti di pignorabilità”
III) L'atto di pignoramento fa riferimento alle seguenti cartelle:
pagina 6 di 14 La parte opponente lamenta (ai punti 1), 1a) e 1b)), con motivi di opposizione qualificabili ex art. 617 comma II c.p.c., la presenza di “Vizi formali, violazione dell'art. 7, L. 212/2000” e di “Vizi formali e vizi sostanziali – Illegittimità per mancata indicazione degli elementi di calcolo, illegittima applicazione degli interessi di mora, erronea indicazione degli importi dovuti, errore logico o di calcolo e mancata notifica degli atti presupposti all'odierno pignoramento”
Secondo la prospettazione dell'opponente quindi l'atto di pignoramento presso terzi sarebbe nullo perchè elenca le cartelle di pagamento, senza descrivere a che titolo i relativi importi siano dovuti.
Tale doglianza non merita l'accoglimento atteso che “nell'esecuzione forzata esattoriale gli unici atti che rendono edotto il debitore del contenuto del titolo esecutivo sono la cartella di pagamento ed eventualmente l'avviso di mora, la previsione del requisito contenutistico dell'atto di pignoramento implica quantomeno il riferimento a tali atti, i quali a loro volta indicano, specificandone la fonte e la natura, il credito per il quale si procede a riscossione” (Cass. 26519/2017).
L'atto di pignoramento, quindi, rispetta i dettami giurisprudenziali sopra riportati, atteso che lo stesso contiene un rinvio alle cartelle di pagamento (e peraltro anche il tasso degli interessi di mora richiesti, in ragione del riferimento a pag 2 alla norma applicata di cui all'art. 30 DPR 602/73).
Si aggiunga poi che, come verrà successivamente specificato, risultano correttamente notificate le relative cartelle di pagamento nelle quali vengono riportate anche le indicazioni degli elementi di calcolo e il tasso applicato per la determinazione degli interessi di mora e la tipologia della pretesa creditoria.
In ragione di quanto sopra l'atto di pignoramento non può ritenersi viziato, attenendo gli elementi evidenziati dall'opponente alle cartelle di pagamento e non all'atto di pignoramento. pagina 7 di 14 Sul punto la Suprema Corte a Sezioni Unite (Sentenza n 22281/2022) ha infatti chiarito come:
“allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, la cartella che intimi al contribuente il pagamento degli ulteriori interessi nel frattempo maturati soddisfa l'obbligo di motivazione, prescritto dall'art. 7 della legge n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della legge n. 241 del 1990, attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'ulteriore importo per gli accessori. Nel caso in cui, invece, la cartella costituisca il primo atto con cui si reclama per la prima volta il pagamento degli interessi, la stessa, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto a tale titolo, la base normativa relativa agli interessi reclamati che può anche essere desunta per implicito dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi richiesti ovvero del tipo di tributo cui accedono, dovendo altresì segnalare la decorrenza dalla quale gli interessi sono dovuti e senza che in ogni caso sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati né delle modalità di calcolo.”
Non meritano accoglimento i rilievi mossi in relazione alla mancanza di motivazione del pignoramento, atteso che in tema di applicazione della L. n.212 del 2000, art. 7, comma 1 è consolidato l'orientamento in base al quale “l'obbligo di allegazione dell'atto richiamato non sussiste nel caso in cui esso sia conosciuto o conoscibile dal contribuente (ex multis: Cass. n. 9164 del 2010; Cass. n. 25721 del 2009:
Cass. n.5755 del 2005).” (Cass. 18532/2010)
Inoltre, come espressamente previsto dell'art. 7 comma 1 della legge 212/2000, gli atti dei concessionari alla riscossione non devono essere motivati, ma devono indicare esclusivamente: a)
l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.
Devono invece essere motivati gli atti dell'amministrazione finanziaria, i quali devono indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione.
Nel caso di specie, il pignoramento esattoriale presso terzi è un atto del concessionario della riscossione e quindi è un atto processuale di parte. Come tale, non deve essere motivato a pena di illegittimità.
pagina 8 di 14 IV) La contestazione mossa dalla parte opponente al punto 2) è relativa all'intervenuta prescrizione del credito a seguito della notifica delle cartelle, notifica che viene anche contestata con motivo qualificabile ex art. 615 comma II c.p.c..
Infatti, al punto 2 pag. 23 dell'atto di citazione si legge: “Più precisamente, i crediti oggetto della procedura esecutiva si sono prescritti successivamente alla presunta ad oggi non provata notifica delle cartelle esattoriali, senza che vi siano stati atti interruttivi della prescrizione stessa, dato che, come si evince dall'atto di pignoramento, gli ultimi avvisi di mora sarebbero stati notificati a parte attorea
(come indicato da controparte) presumibilmente solo in data 03.08.2022, ovvero, oltre il termine quinquennale di prescrizione.”.
Tale doglianza, laddove riferita a cartelle relative a crediti di natura tributaria, non può essere valutata dal Giudice adito, essendo oramai consolidato l'orientamento secondo il quale “In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice tributario l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, anche nel caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto restano escluse dalla giurisdizione speciale soltanto le controversie riguardanti gli atti dell'esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione e, qualora il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività (o meno) della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva.” (Ordinanza n. 32539 del 14/12/2024).
Nello stesso senso la Suprema Corte nell' Ordinanza N°2098 del 30/01/2025: “Tali principi risultano ribaditi e affinati dalle successive Cass., Sez. U n.21642 del 28 luglio 2021, id. n.8465 del 15 marzo
2022 e da Cass., Sez. U., n.16986 del 22 maggio 2022 con la quale, in particolare, la Corte ha avuto modo di affermare che < <in tema di controversie su atti riscossione coattiva entrate natura tributaria, l'eccezione prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso ritenuta validità notifica quanto, restando escluse dalla tributaria soltanto le riguardanti gli esecuzione successivi sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame la definitività o meno cartella pagamento, relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva>>”
Orbene, nel caso di specie è documentale che abbiano natura tributaria i crediti fatti valere da con le seguenti cartelle: Controparte_6
- (avente ad oggetto IRAP, IRPEF, IVA oltre interessi) PartitaIVA_3
- (avente ad oggetto IRAP, IRPEF, IVA oltre interessi e sanzione) PartitaIVA_4
- (avente ad oggetto IRAP, IRPEF, IVA oltre interessi e sanzione) PartitaIVA_5
pagina 9 di 14 - 06820110001935945000 (avente ad oggetto IRPEF, IVA oltre interessi e sanzione)
- 06820110371378445000 (avente ad oggetto il diritto annuale Camera di Commercio e sanzione)
- 06820110415471159000 (avente ad oggetto il diritto annuale Camera di Commercio e sanzione)
- 06820120182531719000 (avente ad oggetto tassa smaltimento rifiuti)
- 06820120196357579000 (avente ad oggetto il diritto annuale Camera di Commercio e sanzione
- 06820120211907886000 (avente ad oggetto tassa automobilistica)
- 06820160028768574000 (avente ad oggetto canoni radio-televisivi, interessi e sanzione).
Ne consegue che tutte le doglianze formulate dalla parte opponente in relazione ai crediti portati dalle cartelle di pagamento sin qui elencate, doglianze sopra riportate ai punti 2 e 2a, risultano improponibili innanzi al Giudice Ordinario (cfr. Cass., sez. III, sent. 4.8.2023, n. 23894), in quanto si sostanziano in una eccezione di prescrizione o di decadenza di crediti fiscali, sollevate ai sensi dell'art. 615, c. 2,
c.p.c., con contestazioni che non hanno natura meramente esecutiva.
V) Occorre verificare la sussistenza delle doglianze dell'opponente riportate al paragrafo II) punto 2 della presente Sentenza relative all'intervenuta prescrizione (sussumibile quale motivo ex art 615 comma II
c.p.c) con riferimento alle cartelle di seguito specificate.
Tali cartelle sono relative a Contravvenzioni del codice della strada di cui alla legge 689/81, con termine di prescrizione quinquennale (art 209 Codice della Strada):
06820110396434968000, (€1.119,97)
06820120005654413000 (€149,64)
06820120157275949000 (€ 291,50)
06820120221659445000 (€ 1.153,36)
06820120235989129000 (€ 297,11)
06820130193953213000 (€ 165,03)
06820160119823460000 (€ 233,64).
Sul punto deve rilevarsi che la parte opposta si difende1 facendo riferimento alle seguenti intimazioni di pagamento:
A) n. 06820149080913912000
B) n.06820159060458238000 1 Vedasi pag. 3 della comparsa ove si legge: “Inoltre l' ha poi correttamente notificato la intimazione di pagamento CP_7 n. 06820149080913912000 avente ad oggetto la cartella n.13, l'intimazione n.06820159060458238000 avente ad oggetto le cartelle n.1, n.2, n.3, n.4, n.5, n.6, n.7, n.8, n.9, n.10, n.11, n.12, n.14, n.15, n.16 e n.17, l'intimazione n.06820179016671675000, avente ad oggetto la cartella n. 13, l'intimazione di pagamento n. 06820199041095764000 avente ad oggetto tutte le cartelle contenute nell'atto di pignoramento presso terzi e l'intimazione di pagamento n. 06820229026784427000 avente parimenti ad oggetto tutte le cartelle contenute nell'atto di pignoramento presso terzi”). Tuttavia la d pagina 10 di 14 C) n.06820179016671675000
D) n. 06820199041095764000
E) n. 06820229026784427000
L'intimazione n. 06820149080913912000 (A) e l'intimazione n.06820179016671675000 (C) non devono essere valutate, perché afferenti alle cartelle aventi ad oggetto sanzioni tributarie di cui si è già scritto al paragrafo precedente.
Prima di esaminare le ulteriori intimazioni di pagamento deve evidenziarsi che dalla documentazione in atti risultano notificate correttamente le cartelle in esame, nelle date di seguito indicate:
- la n. 06820110396434968000 (per € 1.119,97) avente ad oggetto una Contravvenzioni del codice della strada di cui alla legge 689/81 del 2009 che è stata notificata il 2.09.2011 (vedasi relata a pagina
189 della documentazione depositata da parte opponente il 20.5.25 e relativa alla fase cautelare);
- la n. 06820120005654413000 (€149,64) avente ad oggetto una Contravvenzioni del codice della strada di cui alla legge 689/81 del 2010 è stata notificata in data 16.02.2012 (vedasi relata a pagina 192 della documentazione depositata da parte opponente il 20.5.25 e relativa alla fase cautelare);
- la n. 06820120157275949000 (€ 291,50) avente ad oggetto una Contravvenzioni del codice della strada di cui alla legge 689/81 del 2009 è stata notificata in data 18.05.2012;
- la n. 06820120221659445000 (€ 1127,80) avente ad oggetto una Contravvenzioni del codice della strada di cui alla legge 689/81 del 2010 è stata notificata il 7.11.2012, (relata a pagina 202 della documentazione depositata da parte opponente il 20.5.25 e relativa alla fase cautelare);
- la n. 06820120235989129000 (€ 297,11) avente ad oggetto una Contravvenzioni del codice della strada di cui alla legge 689/81 del 2010 è stata notificata il 19.12.2012, (relata a pagina 204 della documentazione depositata da parte opponente il 20.5.25 e relativa alla fase cautelare);
- la n. 06820130193953213000 (€ 165,03) avente ad oggetto una Contravvenzioni del codice della strada di cui alla legge 689/81 del 2011 è stata notificata il 03.12.2013, (relata pag. 208 della documentazione depositata da parte opponente il 20.5.25 e relativa alla fase cautelare);
- la n. 06820160119823460000 (€ 233,64) avente ad oggetto una Contravvenzioni del codice della strada di cui alla legge 689/81 del 2014 è stata notifica del 24.01.2017, (relata pag. 214 della documentazione depositata da parte opponente il 20.5.25 e relativa alla fase cautelare).
Oltre che con notifiche fin qui esaminate, la prescrizione è stata altresì interrotta con l'intimazione di pagamento (di cui al punto B) n.06820159060458238000 (vedasi pagg. 46 e ss. della documentazione depositata da parte opponente il 20.5.25 e relativa alla fase cautelare) che risulta correttamente notificata il 29.10.2015. pagina 11 di 14 Risulta inoltre correttamente notificata l'intimazione di pagamento (di cui al punto D) n.
06820199041095764000 con notifica del 23.10.19 (pag 122 della documentazione depositata da parte opponente il 20.5.25 e relativa alla fase cautelare). Quest'ultima notifica ha ulteriormente interrotto la prescrizione quinquennale, che iniziando nuovamente a decorrere dal 23.10.19 non può dirsi maturata alla data del pignoramento del 14.7.23.
In ragione di quanto sopra appare ultroneo l'esame della notifica dell'intimazione del 3.8.22 di cui al punto E) n. 06820229026784427000.
In definitiva, deve quindi constatarsi che la pretesa creditoria sottesa alle cartelle in esame non si è prescritta.
Inoltre deve essere rilevato che ogni ulteriore doglianza relativa alla pretesa creditoria sottesa alle cartelle in esame è inammissibile, perché si sarebbe dovuta svolgere con ricorso nel termine di 30 giorni dalla data di notifica della cartella stessa (ex art 7 del Dlgs n. 150 del 2011). A tali conclusioni si perviene tenuto conto di quanto statuito dalla Sentenza della Suprema Corte a Sezioni Unite n. 22080 del 2017 nonché della circostanza che la notifica delle cartelle in esame, come suddetto, risulta correttamente effettuata.
VI) Occorre inoltre verificare la sussistenza delle doglianze riportate al paragrafo II) punto 2 della presente
Sentenza (doglianze relative all'intervenuta prescrizione, motivo di opposizione ex art 615 comma II
c.p.c) con riferimento alle cartelle di seguito indicate, che hanno tutte ad oggetto la quota contributo refezione scolastica con relativa prescrizione quinquennale (ex art 2948 cc):
- n. 06820110351834491000;
- n. 06820120247056331000.
La n. 06820110351834491000 (di € 344,00) che attiene ad una pretesa pecuniaria del 2007 è stata notificata il 16.6.2011 (come da relata a pag. 185 della documentazione depositata da parte opponente il 20.5.25 e relativa alla fase cautelare). La stessa risulta poi correttamente notificata in data 29.10.2015 con l'intimazione n. 06820159060458238000 e con il successivo pignoramento del 14.7.23. La pretesa creditoria, quindi, non può ritenersi prescritta.
La n. 06820120247056331000 (di € 672,98), che attiene ad una pretesa pecuniaria del 2006. risulta notificata in data 10.12.2013 (pag. 206 della documentazione depositata da parte opponente il 20.5.25 e relativa alla fase cautelare) e risulta quindi prescritta.
Pertanto, solo con riferimento a tale cartella l'opposizione può essere accolta.
VII) Deve infine essere rigettato l'ultimo motivo di opposizione (punto 3 paragrafo II), ossia il superamento dei limiti di pignorabilità dello stipendio dell'opponente “già decurtato di un quinto per opera del pignoramento mobiliare presso terzi effettuato da parte di (motivo Controparte_8 pagina 12 di 14 qualificabile ex art 615 comma II cpc). Infatti, tenuto conto del tipo di pignoramento descritto dall'opponente, ben possono concorrere più pignoramenti, tenuto conto di quanto previsto dall'art 545 comma 4 e 5 cpc. Peraltro, il pignoramento in esame (pag. 4 doc. 3 allegato all' atto di citazione) fa riferimento espresso al rispetto dei limiti di cui all'art. 72 ter del D.P.R. 602/73 è dell'art 545 cpc.
VIII) In regione della peculiarità della disciplina del pignoramento ex art. 72 ter del D.P.R. 602/73 il g.e. è stato adito solo per la richiesta di sospensione. Pertanto nulla deve essere disposto in relazione alla richiesta di parte opposta di “disporre l'assegnazione delle somme all' .” Controparte_1
IX) L'accoglimento solo parziale della domanda giustifica la compensazione delle spese fra le parti nella misura di 1/6 (per € 634,83) e la condanna di alla rifusione in favore Parte_1
dei restanti 5/6, in tale proporzione liquidati in Controparte_1 dispositivo.
Le spese di lite vengono liquidate tenuto conto del valore della controversia (nella quale è stato invocato l'accertamento della prescrizione di un credito perlomeno pari ad euro 50.000,00) del corrispondente scaglione di riferimento per le vertenze innanzi al Tribunale e dei minimi tabellari, attesa la scarsa pregnanza dell'attività difensiva svolta dall'opposta.
Nulla deve essere invece disposto in relazione alle spese processuali nei rapporti tra
[...]
e poichè quest'ultima è stata dichiarata Parte_1 Controparte_2 contumace con decreto del 16.5.24.
PQM
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara improponibili le domande formulate da in relazione ai crediti Parte_1 portati dalle cartelle di pagamento n. 06820070003606074000, n. 06820080016065936000, n.
06820090404901747000, n. 06820110001935945000, n. 06820110371378445000, n.
06820110415471159000, n. 06820120182531719000, n. 06820120196357579000, n.
06820120211907886000, n. 06820160028768574000;
- dichiara che non ha diritto a procedere ad Controparte_1 esecuzione forzata con limitato ed esclusivo riferimento all'importo di € 672,98 di cui alla cartella n.
06820120247056331000;
pagina 13 di 14 -rigetta ogni ulteriore domanda;
- condanna alla rifusione delle spese di lite, in favore di Parte_1 [...]
, nella misura di euro 3.147,17, oltre spese generali al 15%, iva se Controparte_1 dovuta e cpa;
- nulla sulle spese di lite nei rapporti tra e Parte_1 Controparte_2
[...]
Milano, 02/12/2025
Il Giudice
dott.ssa Maria BU
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria BU ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 10647/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
AL CH elettivamente domiciliato in VIA GOVONE 48/A MILANO presso il predetto difensore
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
BO AR, elettivamente domiciliato in VIA DUOMO, 314 80133 NAPOLI presso il predetto difensore
CONVENUTO/I
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale del 28.10.25, ossia:
c o n c l u s i o n i: Parte_1
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, premessa ogni e più opportuna declaratoria da assumere, occorrendo, anche d'ufficio, Voglia l'II.mo Tribunale adito in composizione collegiale, contrariis reiectis, così giudicare: pagina 1 di 14 in via preliminare accertato e dichiarato che l'ordinanza RGE 5831/2023, per tutti i motivi dedotti in narrativa nonché quelli sopravvenuti rispetto al procedimento di opposizione R.G.E. n. 5831/2023 confermato in sede di reclamo R.g. n. 38174/2023, arrechi grave danno al sig. , disporre la Parte_1 sospensione dell'esecuzione relativamente alle seguenti cartelle 06820070003606074000,06820080016065936000,0682011000193594500, 06820090404901747000,06820110001935945000,0682011037137844500, 06820110415471159000,06820120182531719000,06820120196357579000
,06820120211907886000,06820160028768574000, altresì, confermando la sospensione dell'esecutorietà delle restanti cartelle come già disposto dal Giudice dott.ssa Trentini del Tribunale di Milano con l'ordinanza R.G. n. 5831/2023;
- accertata e dichiarata l'illegittimità del provvedimento R.G. n. 38174/2023, laddove, pur sussistendo parziale soccombenza delle parti, condanna il sig. al pagamento delle spese processuali, disporre la sospensione Parte_1 dell'esecutorietà del provvedimento in punto spese di giudizio e/o revocare e/o annullare il provvedimento;
in via preliminare/pregiudiziale, accertato e dichiarato che l'ordinanza notificata in data 13.10.2023 dalla competente Cancelleria, emessa dal Giudice dott.ssa Trentini Caterina, manca della relativa data di emissione, non desumibile dagli atti del processo, dichiarare inesistente e/o nulla l'ordinanza R.G.E. n. 5831/2023 e, conseguentemente, disporre la revoca della stessa;
in via principale e nel merito
- revocare e/o annullare e/o comunque riformare l'ordinanza R.G.E. n. 5831/2023 emessa dal Tribunale di Milano, sez. esecuzioni mobiliari, emessa dalla dott.ssa Caterina Trentini all'esito del procedimento di opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi R.G.E. n. 5831/2023, laddove dispone l'esecutorietà del pignoramento relativamente alle seguenti cartelle:06820070003606074000,06820080016065936000,0682011000193 5945000,06820090404901747000,06820110001935945000,068201103713 78445000,06820110415471159000,06820120182531719000,06820120196 357579000, 06820120211907886000, 06820160028768574000 e, altresì, Voglia, confermare la medesima ordinanza laddove sospende l'esecutorietà delle restanti cartelle di cui all'atto di pignoramento in oggetto;
- revocare e/o annullare e/o comunque riformare il provvedimento emesso all'esito del giudizio di impugnazione definito davanti al Tribunale di Milano, R.G. n. 38174/2023, che rigetta il reclamo avanzato dal sig.
e condanna parte attorea al pagamento delle spese Parte_1 processuali;
accertato che l'atto di pignoramento opposto non reca un valido elenco dettagliato dei crediti, della loro natura, degli importi, delle relative cartelle, pagina 2 di 14 dichiarare la nullità ed inefficacia dell'atto di pignoramento esattoriale;
accertata l'irregolarità e l'omissione della notifica delle cartelle di pagamento e degli atti presupposti e dell'avviso di pagamento ex art. 50 Dpr n. 602/1973, modificato da D.L. del 16/07/2020 n. 76, art. 26 che hanno compromesso la bontà di tutti gli atti successivi, ivi compreso l'impugnato atto di pignoramento, dichiarare sussistente la violazione dell'obbligo di motivazione in capo ad e, per l'effetto, invalido e viziato l'intero CP_3 procedimento sanzionatorio a carico del contribuente;
accertato che le due cartelle doc. n. 06820120221659445000 e, l'altra, doc. n. 06820120235989129000 (pag. 25 - 27 memoria sono state CP_3 notificate da Equitalia in via C. Visconti 4 (MI) il 07.11.2012 ed il 19.12.2012, laddove già il sig. aveva cambiato residenza dal Parte_1 mese di novembre 2012 per trasferirsi in via C. Visconti 6 (MI), dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o inesistenza della relativa notifica e prescritto il debito dalle stesse ingiunto;
accertata e dichiarata l'infondatezza del diritto di procedere ad esecuzione forzata di nonché la prescrizione dei crediti su cui fonda l'atto di CP_3 pignoramento presso terzi, conseguentemente, dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o invalidità e/o inefficacia del pignoramento presso terzi opposto in sede di procedimento R.G.E. n. 5831/2023 ed agli atti esecutivi, per tutti i motivi dedotti in narrativa;
accertata e dichiarata la sussistenza dei lamentati vizi relativi all'inefficacia del pignoramento promosso da per tutti i motivi CP_3 dedotti in narrativa, conseguentemente, dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o invalidità e/o inefficacia del pignoramento presso terzi opposto in sede di opposizione agli atti esecutivi ed all'esecuzione R.G.E. n. 5831/2023; accertata e dichiarata l'infondatezza del diritto di parte creditoria di procedere ad esecuzione forzata per intervenuta prescrizione dei crediti per cui si procede, conseguentemente, dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o invalidità e/o inefficacia del pignoramento opposto, stante la sussistenza della nullità e/o annullabilità e/o invalidità e/o inefficacia delle azioni cautelari e/o esecutive individuali. condannare la convenuta alla refusione delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre I.V.A. e C.P.A. IN VIA ISTRUTTORIA Si chiede l'acquisizione al presente procedimento del fascicolo d'ufficio R.G.E. n. 5831/2023, Tribunale di Milano, sez. Esecuzioni Mobiliari, Giudice dott.ssa Trentini Caterina. Si chiede l'acquisizione al presente procedimento del fascicolo d'ufficio R.G. n. 38174/2023, sez. III civile, Tribunale di Milano, giudice Rel. Dott.ssa Laura Stella Cesira. Alla luce del disconoscimento operato dal sig. (all. 3, Parte_1 comparsa RGE n. 5831/2023) che contesta la conformità della copia CP_4 pagina 3 di 14 semplice all'originale dell'avviso di pagamento e l'ascrivibilità della firma a persona di famiglia, si chiede l'accoglimento dell'ordine di esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c. in capo ad , Controparte_1
per la Provincia di Milano, dell'avviso di Controparte_5 pagamento ex art. 50 Dpr n. 602/1973, modificato da D.L. del 16/07/2020 n. 76, art. 26 con ricevuta di avvenuta notifica in capo al sig.
[...] in copia autentica e/o in originale, unitamente a prova Parte_1 dell'invio di raccomandata informativa. Con ogni e più ampia riserva di ulteriori deduzioni istruttorie, produzioni e conclusioni e di mutare, modificare e/o integrare la domanda a seguito dell'esame del comportamento processuale del convenuto, nonché di richiedere i mezzi istruttori e depositare ulteriore documentazione nei termini previsti per legge. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario per spese generali oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.”
conclusioni: Controparte_1
“Voglia l'adito Giudice, contrariis reiectis,: A) in via preliminare, previo accertamento della regolarità e tempestività della notificazione delle cartelle di pagamento in oggetto e dei successivi atti interruttivi, dichiarare la legittimità del presente atto di pignoramento presso terzi e conseguentemente disporre l'assegnazione delle somme all'
[...]
. Controparte_1
B) con vittoria di spese e competenze di lite. In via istruttoria si riserva di produrre ulteriore documentazione anche alla luce del comportamento processuale dell'opponente.”
pagina 4 di 14 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I) ha introdotto il presente giudizio di merito all'esito dell'ordinanza che ha Parte_1 parzialmente accolto l'opposizione spiegata avverso atto di pignoramento presso terzi (che ha dato luogo alla procedura R.G.E. n. 5831/2023) notificatogli da parte di Controparte_1 ai sensi dell'art. 72 bis DPR n. 602/1973.
La parte opponente, odierna attrice, quindi, ha introdotto il giudizio di merito rilevando quanto di seguito riportato riassuntivamente:
“IN VIA PRELIMINARE/PREGIUDIZIALE
A. Nullità dell'ordinanza emessa dal Giudice dott.ssa Caterina Trentini per omessa indicazione della data di pronuncia/emissione: violazione dell'art. 134 c.p.c.
(…..)
NEL MERITO
1. Invalidità dell'atto di pignoramento per generica individuazione dei crediti su cui fonda l'esecuzione mobiliare presso terzi: violazione dell'art. 543, II co. n. 1, c.p.c.
(…..)
1.a Vizi formali e vizi sostanziali – Irregolare notifica degli atti presupposti al pignoramento e illegittimità per mancata indicazione degli elementi di calcolo, illegittima applicazione degli interessi di mora, erronea indicazione degli importi dovuti, errore logico o di calcolo
a) Mancata regolare notifica degli atti presupposti al pignoramento opposto in sede di opposizione
R.G.E. n. 5831/2023
(….)
b) Omissione/illogicità/insufficiente motivazione in punto a mancata/illegittima indicazione degli elementi di calcolo, illegittima applicazione degli interessi di mora, erronea indicazione degli importi dovuti, errore logico o di calcolo
(…..)
c) Violazione dell'art. 7, L. 212/2000, difetto di motivazione: illogicità/insufficienza di motivazione, violazione dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e violazione dell'art. 7 L. n. 212/2000, co. 3,
4
(…..)
2. Illegittimità del pignoramento e inesistenza del credito per sopravvenuta prescrizione
(…..)
3. Limiti di pignorabilità: violazione dell'art. 545, 4 co. c.p.c.
(…..) pagina 5 di 14 5) Sulla liquidazione delle spese di cui al provvedimento R.G. n. 38174 – 2023, Tribunale di Milano”
II) Deve rilevarsi in primo luogo che in sede di merito l'opponente ha formulato doglianze ulteriori rispetto a quelle già proposte davanti al Giudice dell'esecuzione in fase cautelare.
Fra i corollari della struttura bifasica dei giudizi di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi rientra quello della cristallizzazione del petitum nella fase sommaria innanzi al Giudice dell'esecuzione.
Pertanto, i profili ulteriori che l'opponente ha eccepito per la prima volta in questa sede sono inammissibili.
Del pari, l'opponente non può, nella presente sede di merito, muovere censure in relazione all'ordinanza emessa dal Collegio a seguito del reclamo (doc 4 fasc opponente), posto che peraltro tale ordinanza non è impugnabile, come espressamente previsto dall'art 669 terdecies c.p.c..
Potranno quindi essere valutati esclusivamente i motivi di opposizione già avanzati in sede cautelare, motivi che vengono di seguito riportati riassuntivamente come da paragrafi formulati nel ricorso in opposizione (doc. 3 fasc. opponente):
“1. Invalidità dell'atto di pignoramento per generica individuazione dei crediti su cui fonda la presente esecuzione mobiliare presso terzi”
1.a Vizi formali, violazione dell'art. 7, L. 212/2000 – difetto assoluto di motivazione
1.b Vizi formali e vizi sostanziali – Illegittimità per mancata indicazione degli elementi di calcolo, illegittima applicazione degli interessi di mora, erronea indicazione degli importi dovuti, errore logico
o di calcolo e mancata notifica degli atti presupposti all'odierno pignoramento
2. Illegittimità del pignoramento e inesistenza del credito per sopravvenuta prescrizione
2.a Decadenza della pretesa impositiva da parte dell'amministrazione finanziaria e prescrizione del diritto alla riscossione per decorso del termine
3. Limiti di pignorabilità”
III) L'atto di pignoramento fa riferimento alle seguenti cartelle:
pagina 6 di 14 La parte opponente lamenta (ai punti 1), 1a) e 1b)), con motivi di opposizione qualificabili ex art. 617 comma II c.p.c., la presenza di “Vizi formali, violazione dell'art. 7, L. 212/2000” e di “Vizi formali e vizi sostanziali – Illegittimità per mancata indicazione degli elementi di calcolo, illegittima applicazione degli interessi di mora, erronea indicazione degli importi dovuti, errore logico o di calcolo e mancata notifica degli atti presupposti all'odierno pignoramento”
Secondo la prospettazione dell'opponente quindi l'atto di pignoramento presso terzi sarebbe nullo perchè elenca le cartelle di pagamento, senza descrivere a che titolo i relativi importi siano dovuti.
Tale doglianza non merita l'accoglimento atteso che “nell'esecuzione forzata esattoriale gli unici atti che rendono edotto il debitore del contenuto del titolo esecutivo sono la cartella di pagamento ed eventualmente l'avviso di mora, la previsione del requisito contenutistico dell'atto di pignoramento implica quantomeno il riferimento a tali atti, i quali a loro volta indicano, specificandone la fonte e la natura, il credito per il quale si procede a riscossione” (Cass. 26519/2017).
L'atto di pignoramento, quindi, rispetta i dettami giurisprudenziali sopra riportati, atteso che lo stesso contiene un rinvio alle cartelle di pagamento (e peraltro anche il tasso degli interessi di mora richiesti, in ragione del riferimento a pag 2 alla norma applicata di cui all'art. 30 DPR 602/73).
Si aggiunga poi che, come verrà successivamente specificato, risultano correttamente notificate le relative cartelle di pagamento nelle quali vengono riportate anche le indicazioni degli elementi di calcolo e il tasso applicato per la determinazione degli interessi di mora e la tipologia della pretesa creditoria.
In ragione di quanto sopra l'atto di pignoramento non può ritenersi viziato, attenendo gli elementi evidenziati dall'opponente alle cartelle di pagamento e non all'atto di pignoramento. pagina 7 di 14 Sul punto la Suprema Corte a Sezioni Unite (Sentenza n 22281/2022) ha infatti chiarito come:
“allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il quantum del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, la cartella che intimi al contribuente il pagamento degli ulteriori interessi nel frattempo maturati soddisfa l'obbligo di motivazione, prescritto dall'art. 7 della legge n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della legge n. 241 del 1990, attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'ulteriore importo per gli accessori. Nel caso in cui, invece, la cartella costituisca il primo atto con cui si reclama per la prima volta il pagamento degli interessi, la stessa, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto a tale titolo, la base normativa relativa agli interessi reclamati che può anche essere desunta per implicito dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi richiesti ovvero del tipo di tributo cui accedono, dovendo altresì segnalare la decorrenza dalla quale gli interessi sono dovuti e senza che in ogni caso sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati né delle modalità di calcolo.”
Non meritano accoglimento i rilievi mossi in relazione alla mancanza di motivazione del pignoramento, atteso che in tema di applicazione della L. n.212 del 2000, art. 7, comma 1 è consolidato l'orientamento in base al quale “l'obbligo di allegazione dell'atto richiamato non sussiste nel caso in cui esso sia conosciuto o conoscibile dal contribuente (ex multis: Cass. n. 9164 del 2010; Cass. n. 25721 del 2009:
Cass. n.5755 del 2005).” (Cass. 18532/2010)
Inoltre, come espressamente previsto dell'art. 7 comma 1 della legge 212/2000, gli atti dei concessionari alla riscossione non devono essere motivati, ma devono indicare esclusivamente: a)
l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
b) l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;
c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.
Devono invece essere motivati gli atti dell'amministrazione finanziaria, i quali devono indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione.
Nel caso di specie, il pignoramento esattoriale presso terzi è un atto del concessionario della riscossione e quindi è un atto processuale di parte. Come tale, non deve essere motivato a pena di illegittimità.
pagina 8 di 14 IV) La contestazione mossa dalla parte opponente al punto 2) è relativa all'intervenuta prescrizione del credito a seguito della notifica delle cartelle, notifica che viene anche contestata con motivo qualificabile ex art. 615 comma II c.p.c..
Infatti, al punto 2 pag. 23 dell'atto di citazione si legge: “Più precisamente, i crediti oggetto della procedura esecutiva si sono prescritti successivamente alla presunta ad oggi non provata notifica delle cartelle esattoriali, senza che vi siano stati atti interruttivi della prescrizione stessa, dato che, come si evince dall'atto di pignoramento, gli ultimi avvisi di mora sarebbero stati notificati a parte attorea
(come indicato da controparte) presumibilmente solo in data 03.08.2022, ovvero, oltre il termine quinquennale di prescrizione.”.
Tale doglianza, laddove riferita a cartelle relative a crediti di natura tributaria, non può essere valutata dal Giudice adito, essendo oramai consolidato l'orientamento secondo il quale “In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, rientra nella giurisdizione del giudice tributario l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, anche nel caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto restano escluse dalla giurisdizione speciale soltanto le controversie riguardanti gli atti dell'esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione e, qualora il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività (o meno) della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva.” (Ordinanza n. 32539 del 14/12/2024).
Nello stesso senso la Suprema Corte nell' Ordinanza N°2098 del 30/01/2025: “Tali principi risultano ribaditi e affinati dalle successive Cass., Sez. U n.21642 del 28 luglio 2021, id. n.8465 del 15 marzo
2022 e da Cass., Sez. U., n.16986 del 22 maggio 2022 con la quale, in particolare, la Corte ha avuto modo di affermare che < <in tema di controversie su atti riscossione coattiva entrate natura tributaria, l'eccezione prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso ritenuta validità notifica quanto, restando escluse dalla tributaria soltanto le riguardanti gli esecuzione successivi sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame la definitività o meno cartella pagamento, relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva>>”
Orbene, nel caso di specie è documentale che abbiano natura tributaria i crediti fatti valere da con le seguenti cartelle: Controparte_6
- (avente ad oggetto IRAP, IRPEF, IVA oltre interessi) PartitaIVA_3
- (avente ad oggetto IRAP, IRPEF, IVA oltre interessi e sanzione) PartitaIVA_4
- (avente ad oggetto IRAP, IRPEF, IVA oltre interessi e sanzione) PartitaIVA_5
pagina 9 di 14 - 06820110001935945000 (avente ad oggetto IRPEF, IVA oltre interessi e sanzione)
- 06820110371378445000 (avente ad oggetto il diritto annuale Camera di Commercio e sanzione)
- 06820110415471159000 (avente ad oggetto il diritto annuale Camera di Commercio e sanzione)
- 06820120182531719000 (avente ad oggetto tassa smaltimento rifiuti)
- 06820120196357579000 (avente ad oggetto il diritto annuale Camera di Commercio e sanzione
- 06820120211907886000 (avente ad oggetto tassa automobilistica)
- 06820160028768574000 (avente ad oggetto canoni radio-televisivi, interessi e sanzione).
Ne consegue che tutte le doglianze formulate dalla parte opponente in relazione ai crediti portati dalle cartelle di pagamento sin qui elencate, doglianze sopra riportate ai punti 2 e 2a, risultano improponibili innanzi al Giudice Ordinario (cfr. Cass., sez. III, sent. 4.8.2023, n. 23894), in quanto si sostanziano in una eccezione di prescrizione o di decadenza di crediti fiscali, sollevate ai sensi dell'art. 615, c. 2,
c.p.c., con contestazioni che non hanno natura meramente esecutiva.
V) Occorre verificare la sussistenza delle doglianze dell'opponente riportate al paragrafo II) punto 2 della presente Sentenza relative all'intervenuta prescrizione (sussumibile quale motivo ex art 615 comma II
c.p.c) con riferimento alle cartelle di seguito specificate.
Tali cartelle sono relative a Contravvenzioni del codice della strada di cui alla legge 689/81, con termine di prescrizione quinquennale (art 209 Codice della Strada):
06820110396434968000, (€1.119,97)
06820120005654413000 (€149,64)
06820120157275949000 (€ 291,50)
06820120221659445000 (€ 1.153,36)
06820120235989129000 (€ 297,11)
06820130193953213000 (€ 165,03)
06820160119823460000 (€ 233,64).
Sul punto deve rilevarsi che la parte opposta si difende1 facendo riferimento alle seguenti intimazioni di pagamento:
A) n. 06820149080913912000
B) n.06820159060458238000 1 Vedasi pag. 3 della comparsa ove si legge: “Inoltre l' ha poi correttamente notificato la intimazione di pagamento CP_7 n. 06820149080913912000 avente ad oggetto la cartella n.13, l'intimazione n.06820159060458238000 avente ad oggetto le cartelle n.1, n.2, n.3, n.4, n.5, n.6, n.7, n.8, n.9, n.10, n.11, n.12, n.14, n.15, n.16 e n.17, l'intimazione n.06820179016671675000, avente ad oggetto la cartella n. 13, l'intimazione di pagamento n. 06820199041095764000 avente ad oggetto tutte le cartelle contenute nell'atto di pignoramento presso terzi e l'intimazione di pagamento n. 06820229026784427000 avente parimenti ad oggetto tutte le cartelle contenute nell'atto di pignoramento presso terzi”). Tuttavia la d pagina 10 di 14 C) n.06820179016671675000
D) n. 06820199041095764000
E) n. 06820229026784427000
L'intimazione n. 06820149080913912000 (A) e l'intimazione n.06820179016671675000 (C) non devono essere valutate, perché afferenti alle cartelle aventi ad oggetto sanzioni tributarie di cui si è già scritto al paragrafo precedente.
Prima di esaminare le ulteriori intimazioni di pagamento deve evidenziarsi che dalla documentazione in atti risultano notificate correttamente le cartelle in esame, nelle date di seguito indicate:
- la n. 06820110396434968000 (per € 1.119,97) avente ad oggetto una Contravvenzioni del codice della strada di cui alla legge 689/81 del 2009 che è stata notificata il 2.09.2011 (vedasi relata a pagina
189 della documentazione depositata da parte opponente il 20.5.25 e relativa alla fase cautelare);
- la n. 06820120005654413000 (€149,64) avente ad oggetto una Contravvenzioni del codice della strada di cui alla legge 689/81 del 2010 è stata notificata in data 16.02.2012 (vedasi relata a pagina 192 della documentazione depositata da parte opponente il 20.5.25 e relativa alla fase cautelare);
- la n. 06820120157275949000 (€ 291,50) avente ad oggetto una Contravvenzioni del codice della strada di cui alla legge 689/81 del 2009 è stata notificata in data 18.05.2012;
- la n. 06820120221659445000 (€ 1127,80) avente ad oggetto una Contravvenzioni del codice della strada di cui alla legge 689/81 del 2010 è stata notificata il 7.11.2012, (relata a pagina 202 della documentazione depositata da parte opponente il 20.5.25 e relativa alla fase cautelare);
- la n. 06820120235989129000 (€ 297,11) avente ad oggetto una Contravvenzioni del codice della strada di cui alla legge 689/81 del 2010 è stata notificata il 19.12.2012, (relata a pagina 204 della documentazione depositata da parte opponente il 20.5.25 e relativa alla fase cautelare);
- la n. 06820130193953213000 (€ 165,03) avente ad oggetto una Contravvenzioni del codice della strada di cui alla legge 689/81 del 2011 è stata notificata il 03.12.2013, (relata pag. 208 della documentazione depositata da parte opponente il 20.5.25 e relativa alla fase cautelare);
- la n. 06820160119823460000 (€ 233,64) avente ad oggetto una Contravvenzioni del codice della strada di cui alla legge 689/81 del 2014 è stata notifica del 24.01.2017, (relata pag. 214 della documentazione depositata da parte opponente il 20.5.25 e relativa alla fase cautelare).
Oltre che con notifiche fin qui esaminate, la prescrizione è stata altresì interrotta con l'intimazione di pagamento (di cui al punto B) n.06820159060458238000 (vedasi pagg. 46 e ss. della documentazione depositata da parte opponente il 20.5.25 e relativa alla fase cautelare) che risulta correttamente notificata il 29.10.2015. pagina 11 di 14 Risulta inoltre correttamente notificata l'intimazione di pagamento (di cui al punto D) n.
06820199041095764000 con notifica del 23.10.19 (pag 122 della documentazione depositata da parte opponente il 20.5.25 e relativa alla fase cautelare). Quest'ultima notifica ha ulteriormente interrotto la prescrizione quinquennale, che iniziando nuovamente a decorrere dal 23.10.19 non può dirsi maturata alla data del pignoramento del 14.7.23.
In ragione di quanto sopra appare ultroneo l'esame della notifica dell'intimazione del 3.8.22 di cui al punto E) n. 06820229026784427000.
In definitiva, deve quindi constatarsi che la pretesa creditoria sottesa alle cartelle in esame non si è prescritta.
Inoltre deve essere rilevato che ogni ulteriore doglianza relativa alla pretesa creditoria sottesa alle cartelle in esame è inammissibile, perché si sarebbe dovuta svolgere con ricorso nel termine di 30 giorni dalla data di notifica della cartella stessa (ex art 7 del Dlgs n. 150 del 2011). A tali conclusioni si perviene tenuto conto di quanto statuito dalla Sentenza della Suprema Corte a Sezioni Unite n. 22080 del 2017 nonché della circostanza che la notifica delle cartelle in esame, come suddetto, risulta correttamente effettuata.
VI) Occorre inoltre verificare la sussistenza delle doglianze riportate al paragrafo II) punto 2 della presente
Sentenza (doglianze relative all'intervenuta prescrizione, motivo di opposizione ex art 615 comma II
c.p.c) con riferimento alle cartelle di seguito indicate, che hanno tutte ad oggetto la quota contributo refezione scolastica con relativa prescrizione quinquennale (ex art 2948 cc):
- n. 06820110351834491000;
- n. 06820120247056331000.
La n. 06820110351834491000 (di € 344,00) che attiene ad una pretesa pecuniaria del 2007 è stata notificata il 16.6.2011 (come da relata a pag. 185 della documentazione depositata da parte opponente il 20.5.25 e relativa alla fase cautelare). La stessa risulta poi correttamente notificata in data 29.10.2015 con l'intimazione n. 06820159060458238000 e con il successivo pignoramento del 14.7.23. La pretesa creditoria, quindi, non può ritenersi prescritta.
La n. 06820120247056331000 (di € 672,98), che attiene ad una pretesa pecuniaria del 2006. risulta notificata in data 10.12.2013 (pag. 206 della documentazione depositata da parte opponente il 20.5.25 e relativa alla fase cautelare) e risulta quindi prescritta.
Pertanto, solo con riferimento a tale cartella l'opposizione può essere accolta.
VII) Deve infine essere rigettato l'ultimo motivo di opposizione (punto 3 paragrafo II), ossia il superamento dei limiti di pignorabilità dello stipendio dell'opponente “già decurtato di un quinto per opera del pignoramento mobiliare presso terzi effettuato da parte di (motivo Controparte_8 pagina 12 di 14 qualificabile ex art 615 comma II cpc). Infatti, tenuto conto del tipo di pignoramento descritto dall'opponente, ben possono concorrere più pignoramenti, tenuto conto di quanto previsto dall'art 545 comma 4 e 5 cpc. Peraltro, il pignoramento in esame (pag. 4 doc. 3 allegato all' atto di citazione) fa riferimento espresso al rispetto dei limiti di cui all'art. 72 ter del D.P.R. 602/73 è dell'art 545 cpc.
VIII) In regione della peculiarità della disciplina del pignoramento ex art. 72 ter del D.P.R. 602/73 il g.e. è stato adito solo per la richiesta di sospensione. Pertanto nulla deve essere disposto in relazione alla richiesta di parte opposta di “disporre l'assegnazione delle somme all' .” Controparte_1
IX) L'accoglimento solo parziale della domanda giustifica la compensazione delle spese fra le parti nella misura di 1/6 (per € 634,83) e la condanna di alla rifusione in favore Parte_1
dei restanti 5/6, in tale proporzione liquidati in Controparte_1 dispositivo.
Le spese di lite vengono liquidate tenuto conto del valore della controversia (nella quale è stato invocato l'accertamento della prescrizione di un credito perlomeno pari ad euro 50.000,00) del corrispondente scaglione di riferimento per le vertenze innanzi al Tribunale e dei minimi tabellari, attesa la scarsa pregnanza dell'attività difensiva svolta dall'opposta.
Nulla deve essere invece disposto in relazione alle spese processuali nei rapporti tra
[...]
e poichè quest'ultima è stata dichiarata Parte_1 Controparte_2 contumace con decreto del 16.5.24.
PQM
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara improponibili le domande formulate da in relazione ai crediti Parte_1 portati dalle cartelle di pagamento n. 06820070003606074000, n. 06820080016065936000, n.
06820090404901747000, n. 06820110001935945000, n. 06820110371378445000, n.
06820110415471159000, n. 06820120182531719000, n. 06820120196357579000, n.
06820120211907886000, n. 06820160028768574000;
- dichiara che non ha diritto a procedere ad Controparte_1 esecuzione forzata con limitato ed esclusivo riferimento all'importo di € 672,98 di cui alla cartella n.
06820120247056331000;
pagina 13 di 14 -rigetta ogni ulteriore domanda;
- condanna alla rifusione delle spese di lite, in favore di Parte_1 [...]
, nella misura di euro 3.147,17, oltre spese generali al 15%, iva se Controparte_1 dovuta e cpa;
- nulla sulle spese di lite nei rapporti tra e Parte_1 Controparte_2
[...]
Milano, 02/12/2025
Il Giudice
dott.ssa Maria BU
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