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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 461 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 461/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SGOTTO CATERINA, Presidente
CURCIO SALVATORE MARIA, Relatore
BATTAGLIA ANTONIO, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 1025/2025 depositato il 29/04/2025
proposto da
Nominativo_1 L.r.p.t. Ditta Ricorrente_1 Di Nominativo_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.dogane E Monopoli Dir.interr. Campania E Calabria-Um-Sot Catanzaro
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 15826 ACCISE ARMONIZZATE-PRODOTTI ENERGETICI 2018
a seguito di discussione
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso telematico iscritto al num. 1025/2025 RGR, convenendo in giudizio l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Catanzaro, il contribuente Ricorrente_1 impugna, per le questioni ed eccezioni di cui all'atto introduttivo del giudizio ai cui contenuti si rimanda, il "verbale di contestazione" (da intendersi processo verbale di constatazione) dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli prot. n. 15826 AIDA del 18/10/2024, di cui si assume la notifica in data 23/04/2025, con cui si informa il ricorrente di un carico pendente per l'importo complessivo pari ad € 27.049,65 relativamente a "recupero credito d'imposta anno 2018". Il ricorrente conclude per l'accoglimento del ricorso e conseguentemente chiede che la Corte adita voglia:
• annullare in toto il verbale di contestazione (da intendersi processo verbale di constatazione) dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli prot. n. 15826 AIDA del 18/10/2024, notificato in data 23/04/2025;
• in subordine: annullare parzialmente il verbale di contestazione (da intendersi processo verbale di constatazione) dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli prot. n. 15826 AIDA del 18/10/2024, notificato in data 23/04/2025, eliminando le sanzioni applicate e rivalutando gli interessi;
• ancora in subordine, applicare la sanzione pari al 70 % della somma indebitamente compensata.
Risulta costituita la parte convenuta in giudizio ADM che, a mezzo di comparsa di risposta e controdeduzioni ai cui contenuti si rimanda, contestando quanto dedotto ed eccepito dai ricorrenti, in via preliminare eccepisce l'inammissibilità del ricorso in ragione della non autonoma impugnabilità dell'atto; nel merito, conclude per il rigetto del ricorso.
All'udienza pubblica del 05 febbraio 2026, previa rinuncia delle parti presenti alla tutela cautelare, sentito il
Relatore, le parti comparse richiedevano la definizione nel merito della controversia e rassegnavano le rispettive conclusioni come da verbale. La Corte tratteneva la causa in decisione per l'emissione di sentenza in forma semplificata.
Il ricorso è inammissibile.
Il ricorrente impugna il processo verbale di constatazione prot. 15826 Aida del 18.10.2024 con il quale i funzionari dell'Ufficio hanno accertato due indebite compensazioni di tributi in carenza dei presupposti di legge.
Trattandosi di atto endoprocedimentale - con funzione propedeutica all'emissione dell'avviso di pagamento e dell'atto di irrogazione sanzione, consentendo di instaurare il contraddittorio con la parte che avrebbe potuto eventualmente presentare osservazioni e/o avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso - lo stesso non ha natura provvedimentale e, pertanto, non rientra nel novero degli atti impugnabili, ai sensi dell'art 19
D. lgs. n. 546/1992.
Invero, come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, trattasi di «un atto privo di contenuto ed effetti provvedimentali, dal quale può eventualmente scaturire l'emanazione di un accertamento tributario, privo però ex se di effetti tributari e di efficacia lesiva ("sfornito di rilevanza giuridica esterna e di valore impositivo che non incide direttamente sulla sfera patrimoniale del contribuente"), e, in quanto tale, appunto, non impugnabile in via diretta e autonoma dinanzi alle commissioni tributarie» (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, ordinanza n. 8872 del 31/03/2021, Rv. 660996-01; Cass. Sez. 5 -, ordinanza n. 22891 del 21/10/2020, Rv. 659084 –
01; Cass., Sez. Trib., 29 maggio 2006, n. 12789; id., 20 gennaio 2004, n. 787; ibidem, 30 ottobre 2002, n.
15305).
Essendo sfornito di autonomia, trattandosi di atto endoprocedimentale, il cui contenuto e le cui finalità consistono nel reperimento e nell'acquisizione degli elementi utili ai fini dell'accertamento, la mancata previsione della impugnabilità del processo verbale di constatazione non si pone in contrasto con gli artt.
24, 97 e 113 della Costituzione, atteso che la non impugnabilità deriva dalla sua natura di atto endoprocedimentale e la tutela giudiziaria ha modo di attuarsi in relazione all'atto terminale del procedimento.
Peraltro, il verbale di constatazione, come può desumersi dalla documentazione prodotta da parte resistente, risulta notificato in data 31.10.2024, con nota prot. 29944RU del 23/10/2024, per cui il ricorso proposto il
30.4.2025 sarebbe altresì inammissibile per intempestività, ai sensi dell'art. 21 comma 1 del D. Lgs. n.
546/1992, poiché proposto oltre il termine di sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri indicati dal D.M. n. 55 del 2014, emanato ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 1 del 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 27 del 2012, in base alle "fasi" del giudizio e tenuto conto della specifica natura e complessità della controversia e delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado - Sezione Prima di Catanzaro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza e/o eccezione disattesa o rigettata, così provvede:
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della parte resistente costituita, liquidate in complessivi euro 624,00 (compenso tabellare al minimo euro 780.00, ridotto del 20% ai sensi dell'art. 15, comma 2-sexies, D. Lgs. n. 546/1992), oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione, IVA e CAP come per legge, se dovuti.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 1, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SGOTTO CATERINA, Presidente
CURCIO SALVATORE MARIA, Relatore
BATTAGLIA ANTONIO, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 1025/2025 depositato il 29/04/2025
proposto da
Nominativo_1 L.r.p.t. Ditta Ricorrente_1 Di Nominativo_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.dogane E Monopoli Dir.interr. Campania E Calabria-Um-Sot Catanzaro
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 15826 ACCISE ARMONIZZATE-PRODOTTI ENERGETICI 2018
a seguito di discussione
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso telematico iscritto al num. 1025/2025 RGR, convenendo in giudizio l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Catanzaro, il contribuente Ricorrente_1 impugna, per le questioni ed eccezioni di cui all'atto introduttivo del giudizio ai cui contenuti si rimanda, il "verbale di contestazione" (da intendersi processo verbale di constatazione) dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli prot. n. 15826 AIDA del 18/10/2024, di cui si assume la notifica in data 23/04/2025, con cui si informa il ricorrente di un carico pendente per l'importo complessivo pari ad € 27.049,65 relativamente a "recupero credito d'imposta anno 2018". Il ricorrente conclude per l'accoglimento del ricorso e conseguentemente chiede che la Corte adita voglia:
• annullare in toto il verbale di contestazione (da intendersi processo verbale di constatazione) dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli prot. n. 15826 AIDA del 18/10/2024, notificato in data 23/04/2025;
• in subordine: annullare parzialmente il verbale di contestazione (da intendersi processo verbale di constatazione) dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli prot. n. 15826 AIDA del 18/10/2024, notificato in data 23/04/2025, eliminando le sanzioni applicate e rivalutando gli interessi;
• ancora in subordine, applicare la sanzione pari al 70 % della somma indebitamente compensata.
Risulta costituita la parte convenuta in giudizio ADM che, a mezzo di comparsa di risposta e controdeduzioni ai cui contenuti si rimanda, contestando quanto dedotto ed eccepito dai ricorrenti, in via preliminare eccepisce l'inammissibilità del ricorso in ragione della non autonoma impugnabilità dell'atto; nel merito, conclude per il rigetto del ricorso.
All'udienza pubblica del 05 febbraio 2026, previa rinuncia delle parti presenti alla tutela cautelare, sentito il
Relatore, le parti comparse richiedevano la definizione nel merito della controversia e rassegnavano le rispettive conclusioni come da verbale. La Corte tratteneva la causa in decisione per l'emissione di sentenza in forma semplificata.
Il ricorso è inammissibile.
Il ricorrente impugna il processo verbale di constatazione prot. 15826 Aida del 18.10.2024 con il quale i funzionari dell'Ufficio hanno accertato due indebite compensazioni di tributi in carenza dei presupposti di legge.
Trattandosi di atto endoprocedimentale - con funzione propedeutica all'emissione dell'avviso di pagamento e dell'atto di irrogazione sanzione, consentendo di instaurare il contraddittorio con la parte che avrebbe potuto eventualmente presentare osservazioni e/o avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso - lo stesso non ha natura provvedimentale e, pertanto, non rientra nel novero degli atti impugnabili, ai sensi dell'art 19
D. lgs. n. 546/1992.
Invero, come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, trattasi di «un atto privo di contenuto ed effetti provvedimentali, dal quale può eventualmente scaturire l'emanazione di un accertamento tributario, privo però ex se di effetti tributari e di efficacia lesiva ("sfornito di rilevanza giuridica esterna e di valore impositivo che non incide direttamente sulla sfera patrimoniale del contribuente"), e, in quanto tale, appunto, non impugnabile in via diretta e autonoma dinanzi alle commissioni tributarie» (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, ordinanza n. 8872 del 31/03/2021, Rv. 660996-01; Cass. Sez. 5 -, ordinanza n. 22891 del 21/10/2020, Rv. 659084 –
01; Cass., Sez. Trib., 29 maggio 2006, n. 12789; id., 20 gennaio 2004, n. 787; ibidem, 30 ottobre 2002, n.
15305).
Essendo sfornito di autonomia, trattandosi di atto endoprocedimentale, il cui contenuto e le cui finalità consistono nel reperimento e nell'acquisizione degli elementi utili ai fini dell'accertamento, la mancata previsione della impugnabilità del processo verbale di constatazione non si pone in contrasto con gli artt.
24, 97 e 113 della Costituzione, atteso che la non impugnabilità deriva dalla sua natura di atto endoprocedimentale e la tutela giudiziaria ha modo di attuarsi in relazione all'atto terminale del procedimento.
Peraltro, il verbale di constatazione, come può desumersi dalla documentazione prodotta da parte resistente, risulta notificato in data 31.10.2024, con nota prot. 29944RU del 23/10/2024, per cui il ricorso proposto il
30.4.2025 sarebbe altresì inammissibile per intempestività, ai sensi dell'art. 21 comma 1 del D. Lgs. n.
546/1992, poiché proposto oltre il termine di sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri indicati dal D.M. n. 55 del 2014, emanato ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 1 del 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 27 del 2012, in base alle "fasi" del giudizio e tenuto conto della specifica natura e complessità della controversia e delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado - Sezione Prima di Catanzaro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza e/o eccezione disattesa o rigettata, così provvede:
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della parte resistente costituita, liquidate in complessivi euro 624,00 (compenso tabellare al minimo euro 780.00, ridotto del 20% ai sensi dell'art. 15, comma 2-sexies, D. Lgs. n. 546/1992), oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione, IVA e CAP come per legge, se dovuti.