CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Pescara, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pescara |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 86/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PESCARA Sezione 1, riunita in udienza il 22/10/2025 alle ore 12:45 in composizione monocratica:
D'ALESSIO ANTONIO, Giudice monocratico in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 77/2025 depositato il 04/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Ufficio Delle Dogane Di Pescara
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 330/2025 depositato il
24/10/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Come da atto depositato veniva proposto ricorso alla Corte Tributaria Provinciale avverso silenzio – diniego dell'Ufficio Dogana di Pescara all'istanza di rimborso dell'addizionale provinciale all'accisa energia, avente ad oggetto la domanda di restituzione da parte della Società_1 srl,
relativamente alle forniture effettuate, negli anni 2010 - 2011, alla società Società_2 S.r.l. per uso diverso DIREZIONE TERRITORIALE LAZIO E ABRUZZO Ufficio delle Dogane di Pescara Sezione
Legale e Contenzioso 3 dall'abitazione di potenza inferiore a 200 kW, collegate al POD sito nella provincia di Chieti.
La società Società_2 S.r.l., in qualità di utente del servizio di somministrazione di energia elettrica aveva convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Asti, Società_3 S.r.l. al fine di ottenere la ripetizione, fra le altre, delle somme versate dalla stessa Società_2 S.r.l. a titolo di addizionale provinciale sui consumi di energia elettrica negli anni 2010 e 2011, per un importo complessivo corrisposto nelle province di Chieti e Ravenna di € 12.761,31. Il Tribunale di Asti, in accoglimento della richiesta della Società_2 S.r.l., con ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. del 14.06.2022 (nel procedimento NRG 840/2022) condannava Società_1 S.r.l. al pagamento, in favore della Società_2 EOS S.r. l., della somma complessiva di 11.541,45 a titolo di rimborso delle somme versate dalla Società_2 Nome S. r.l. nelle province di Chieti e Ravenna per l'addizionale provinciale sui consumi di energia elettrica fatturati negli anni 2010 e 2011, di cui € 3.666,92 imputabili ai consumi fatturati nella Provincia di Chieti. A seguito di detto provvedimento di condanna, Società_1 S.r.l. operava il versamento alla società Società_2 S.r.l. la somma complessiva di € 11.541,45.
Con unico motivo di ricorso la ricorrente, preso atto della declaratoria di incompetenza a rimborsare ritiene invece illegittima la nota impugnata rinvenendo l'obbligo di rimborso in capo alla parte convenuta, stante anche la resistenza degli Enti locali a riconoscere a loro volta il rimborso del tributo in parola pur laddove essi abbiano incassato dalle società fornitrici un tributo relativo alle forniture con potenza disponibile non superiore ai 200 KW.
Si costituiva l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che chiedeva rigettarsi i ricorso ribadendo la carenza di legittimazione passiva .
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito di pregressa pronuncia di merito si riconosceva la restituzione di quanto indebitamente corrisposto alla ricorrente per forniture relative al periodo 2010-2011, la ricorrente società, avendo ottemperato al pagamento di quanto statuito nel suddetto provvedimento, provvedeva a richiedere il rimborso sopra indicato, a titolo di addizionale sull'accisa, sia alla Provincia competente sia all'Ufficio dei
Monopoli e delle Dogane.
Il ricorso è fondato e, pertanto, merita accoglimento . Preliminarmente, in ordine alla legittimazione passiva, sollevata dall'Ufficio delle Dogane, questo
Collegio, osserva che l'addizionale in questione non è un tributo proprio delle Province e Città
Metropolitane, ma un tributo erariale. Infatti, come correttamente rilevato dalla Provincia, la cui giurisprudenza richiamata viene condivisa da questo Giudice, l'addizionale in questione è priva di una propria autonomia ed è in effetti gestita dalla stessa autorità che, in base al TUA, esercita i poteri di accertamento, liquidazione, riscossione, di controllo e sanzionatorio rispetto all'accisa ovvero l'ADM (art. 15, art. 55, art. 58 e art. 59 TUA): «spetta in via esclusiva all'Agenzia delle dogane e dei monopoli la legittimazione passiva nelle liti promosse dal cedente della fonte energetica per il rimborso dell'addizionale provinciale sulle accise, di cui all' abrogato art. 6, del decreto-legge 511/1988, per forniture di energia elettrica con potenza disponibile non superiore a 200 kW» (Cass. Sez. trib. n.
21883/2024).
Come quindi in massima prevalenza riconosciuto, la Provincia non è titolare del tributo riscosso, di cui si chiede il rimborso, in quanto soggetto cui l'addizionale è meramente devoluta sulla base dell'art. 117
Cost. rimanendo il tributo di natura erariale. Sul punto i numerosi pronunciamenti delle Corti di Giustizia
Tributaria, (Sent. n. 1/2023 CGT di I Grado di Bologna – Sent. n. 397/2022 CTP Milano sez. 15, Sent. n.
1912/2022CTP Milano sez. 8, o ancora, sent. n. 14708/2022 CGT I Grado Roma) oltre che il richiamo alla sentenza della Corte Costituzionale n. 52/2013 che ha affermato che “i tributi propri derivati, che sono istituiti e regolati dalla legge dello Stato ma il cui gettito è destinato a un ente territoriale, conservano inalterata la loro natura di tributi erariali. L'accisa sull'energia elettrica e l'addizionale a essa relativa sono tributi erariali la cui disciplina è di competenza esclusiva dello Stato, secondo quanto previsto dall'art. 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione”. Le pronunce richiamate attribuiscono, in maniera univoca, la competenza al rimborso all'Agenzia delle Dogane. Tanto è stato stabilito chiaramente anche di recente dalla Corte di cassazione in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. disposto dalla Corte di giustizia di primo grado di Piacenza ("Spetta in via esclusiva all'Agenzia delle dogane e dei monopoli la legittimazione passiva nelle liti promosse dal cedente della fonte energetica per il rimborso dell'addizionale provinciale sulle accise, di cui all' abrogato art. 6, del decreto-legge 511/1988, per forniture di energia elettrica con potenza disponibile non superiore a 200 kW ": sent. n. 21883 del 2024).
Nello specifico, le addizionali all'accisa sull'energia elettrica relative a forniture di energia elettrica con potenza disponibile non superiore a 200 kW sono state versate direttamente alla Provincia di Arezzo, della quale però deve riconoscersi la carenza di legittimazione passiva, atteso che essa non è ente impositore ma solo percettore del tributo.
Nel merito si osserva che la società ricorrente ha richiesto il rimborso sulla base del provvedimento pronunciato dal Tribunale civile che ha statuito la condanna alla restituzione delle accise pagate dal consumatore alla ricorrente. Il Tribunale a fondamento della sua decisione ha richiamato l'orientamento assunto sul punto dalla Corte di Cassazione in numerose pronunce, secondo il quale le norme istitutive della predetta addizionale risultano difformi rispetto alla Direttiva comunitaria 2008/118/CE, con conseguente diritto del cliente finale a richiedere il rimborso di quanto indebitamente pagato.
Dalla documentazione allegata vi è quindi prova che la società ricorrente ha ottemperato al suddetto pagamento, pertanto, la richiesta di rimborso avanzata nei confronti dell'Agenzia delle Dogane, risulta legittima.
Per tutto quanto sin qui rilevato, il ricorso avanzato nei confronti dell'Ufficio delle Dogane deve essere accolto.
P.Q.M.
accoglie il ricorso presentato nei confronti dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e pertanto la condanna alla restituzione della somma richiesta con istanza di rimborso oltre accessori di legge se dovute.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PESCARA Sezione 1, riunita in udienza il 22/10/2025 alle ore 12:45 in composizione monocratica:
D'ALESSIO ANTONIO, Giudice monocratico in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 77/2025 depositato il 04/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Ufficio Delle Dogane Di Pescara
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO RIMBORSO ACCISE ARMONIZZATE-ENERGIA ELETTRICA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 330/2025 depositato il
24/10/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Come da atto depositato veniva proposto ricorso alla Corte Tributaria Provinciale avverso silenzio – diniego dell'Ufficio Dogana di Pescara all'istanza di rimborso dell'addizionale provinciale all'accisa energia, avente ad oggetto la domanda di restituzione da parte della Società_1 srl,
relativamente alle forniture effettuate, negli anni 2010 - 2011, alla società Società_2 S.r.l. per uso diverso DIREZIONE TERRITORIALE LAZIO E ABRUZZO Ufficio delle Dogane di Pescara Sezione
Legale e Contenzioso 3 dall'abitazione di potenza inferiore a 200 kW, collegate al POD sito nella provincia di Chieti.
La società Società_2 S.r.l., in qualità di utente del servizio di somministrazione di energia elettrica aveva convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Asti, Società_3 S.r.l. al fine di ottenere la ripetizione, fra le altre, delle somme versate dalla stessa Società_2 S.r.l. a titolo di addizionale provinciale sui consumi di energia elettrica negli anni 2010 e 2011, per un importo complessivo corrisposto nelle province di Chieti e Ravenna di € 12.761,31. Il Tribunale di Asti, in accoglimento della richiesta della Società_2 S.r.l., con ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. del 14.06.2022 (nel procedimento NRG 840/2022) condannava Società_1 S.r.l. al pagamento, in favore della Società_2 EOS S.r. l., della somma complessiva di 11.541,45 a titolo di rimborso delle somme versate dalla Società_2 Nome S. r.l. nelle province di Chieti e Ravenna per l'addizionale provinciale sui consumi di energia elettrica fatturati negli anni 2010 e 2011, di cui € 3.666,92 imputabili ai consumi fatturati nella Provincia di Chieti. A seguito di detto provvedimento di condanna, Società_1 S.r.l. operava il versamento alla società Società_2 S.r.l. la somma complessiva di € 11.541,45.
Con unico motivo di ricorso la ricorrente, preso atto della declaratoria di incompetenza a rimborsare ritiene invece illegittima la nota impugnata rinvenendo l'obbligo di rimborso in capo alla parte convenuta, stante anche la resistenza degli Enti locali a riconoscere a loro volta il rimborso del tributo in parola pur laddove essi abbiano incassato dalle società fornitrici un tributo relativo alle forniture con potenza disponibile non superiore ai 200 KW.
Si costituiva l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che chiedeva rigettarsi i ricorso ribadendo la carenza di legittimazione passiva .
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito di pregressa pronuncia di merito si riconosceva la restituzione di quanto indebitamente corrisposto alla ricorrente per forniture relative al periodo 2010-2011, la ricorrente società, avendo ottemperato al pagamento di quanto statuito nel suddetto provvedimento, provvedeva a richiedere il rimborso sopra indicato, a titolo di addizionale sull'accisa, sia alla Provincia competente sia all'Ufficio dei
Monopoli e delle Dogane.
Il ricorso è fondato e, pertanto, merita accoglimento . Preliminarmente, in ordine alla legittimazione passiva, sollevata dall'Ufficio delle Dogane, questo
Collegio, osserva che l'addizionale in questione non è un tributo proprio delle Province e Città
Metropolitane, ma un tributo erariale. Infatti, come correttamente rilevato dalla Provincia, la cui giurisprudenza richiamata viene condivisa da questo Giudice, l'addizionale in questione è priva di una propria autonomia ed è in effetti gestita dalla stessa autorità che, in base al TUA, esercita i poteri di accertamento, liquidazione, riscossione, di controllo e sanzionatorio rispetto all'accisa ovvero l'ADM (art. 15, art. 55, art. 58 e art. 59 TUA): «spetta in via esclusiva all'Agenzia delle dogane e dei monopoli la legittimazione passiva nelle liti promosse dal cedente della fonte energetica per il rimborso dell'addizionale provinciale sulle accise, di cui all' abrogato art. 6, del decreto-legge 511/1988, per forniture di energia elettrica con potenza disponibile non superiore a 200 kW» (Cass. Sez. trib. n.
21883/2024).
Come quindi in massima prevalenza riconosciuto, la Provincia non è titolare del tributo riscosso, di cui si chiede il rimborso, in quanto soggetto cui l'addizionale è meramente devoluta sulla base dell'art. 117
Cost. rimanendo il tributo di natura erariale. Sul punto i numerosi pronunciamenti delle Corti di Giustizia
Tributaria, (Sent. n. 1/2023 CGT di I Grado di Bologna – Sent. n. 397/2022 CTP Milano sez. 15, Sent. n.
1912/2022CTP Milano sez. 8, o ancora, sent. n. 14708/2022 CGT I Grado Roma) oltre che il richiamo alla sentenza della Corte Costituzionale n. 52/2013 che ha affermato che “i tributi propri derivati, che sono istituiti e regolati dalla legge dello Stato ma il cui gettito è destinato a un ente territoriale, conservano inalterata la loro natura di tributi erariali. L'accisa sull'energia elettrica e l'addizionale a essa relativa sono tributi erariali la cui disciplina è di competenza esclusiva dello Stato, secondo quanto previsto dall'art. 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione”. Le pronunce richiamate attribuiscono, in maniera univoca, la competenza al rimborso all'Agenzia delle Dogane. Tanto è stato stabilito chiaramente anche di recente dalla Corte di cassazione in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. disposto dalla Corte di giustizia di primo grado di Piacenza ("Spetta in via esclusiva all'Agenzia delle dogane e dei monopoli la legittimazione passiva nelle liti promosse dal cedente della fonte energetica per il rimborso dell'addizionale provinciale sulle accise, di cui all' abrogato art. 6, del decreto-legge 511/1988, per forniture di energia elettrica con potenza disponibile non superiore a 200 kW ": sent. n. 21883 del 2024).
Nello specifico, le addizionali all'accisa sull'energia elettrica relative a forniture di energia elettrica con potenza disponibile non superiore a 200 kW sono state versate direttamente alla Provincia di Arezzo, della quale però deve riconoscersi la carenza di legittimazione passiva, atteso che essa non è ente impositore ma solo percettore del tributo.
Nel merito si osserva che la società ricorrente ha richiesto il rimborso sulla base del provvedimento pronunciato dal Tribunale civile che ha statuito la condanna alla restituzione delle accise pagate dal consumatore alla ricorrente. Il Tribunale a fondamento della sua decisione ha richiamato l'orientamento assunto sul punto dalla Corte di Cassazione in numerose pronunce, secondo il quale le norme istitutive della predetta addizionale risultano difformi rispetto alla Direttiva comunitaria 2008/118/CE, con conseguente diritto del cliente finale a richiedere il rimborso di quanto indebitamente pagato.
Dalla documentazione allegata vi è quindi prova che la società ricorrente ha ottemperato al suddetto pagamento, pertanto, la richiesta di rimborso avanzata nei confronti dell'Agenzia delle Dogane, risulta legittima.
Per tutto quanto sin qui rilevato, il ricorso avanzato nei confronti dell'Ufficio delle Dogane deve essere accolto.
P.Q.M.
accoglie il ricorso presentato nei confronti dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e pertanto la condanna alla restituzione della somma richiesta con istanza di rimborso oltre accessori di legge se dovute.