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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Trapani, sez. I, sentenza 20/02/2026, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trapani |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 124/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 1, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
DE MARIA MICHELE, Presidente
VITA AE GE, LA
SALEMI ANNIBALE RENATO, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 785/2023 depositato il 14/06/2023
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
So.g.e.t Societa' Di Gestione Entrate Tributi Societa' Per Azioni - 01807790686
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 407292220007642617 TARI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 407292220007642617 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 407292220007642617 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 407292220007642617 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 407292220007642617 TARI 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 14.06.2023, RGR n.785/23, la società Ricorrente_1 S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1 e dall'Avv. Difensore_2 , impugnava l'avviso di accertamento n. 407292220007642617, datato 16 dicembre 2022 e notificato dalla SO.G.E.T. S.p.A in data 28 dicembre 2022, nella qualità di Concessionaria del servizio di accertamento e riscossione per conto del Comune di Trapani, per TARI relativa alle annualità
2017-2018-2019-2020-2021, sostenendone la illegittimità.
A sostegno del proprio gravame il ricorrente deduceva la violazione dell'art. 7 della l. n. 212/2000 e dell'art. 3 della l. n. 241/90 (chiarezza e motivazione degli atti), nonché l'infondatezza dell'atto per difformità dei dati in esso riportati rispetto alle risultanze catastali.
La SO.GE.T. S.p.a., costituitasi in giudizio con controdeduzioni depositate il 18.08.2023, confutava le argomentazioni di parte ricorrente, confermava il proprio operato e concludeva per il rigetto del ricorso, con condanna alle spese di lite.
Parte ricorrente depositava memorie.
All'udienza del 14 luglio 2025, il ricorso è stato chiamato e posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
Infondato è il primo motivo di ricorso relativo al difetto di motivazione.
Parte ricorrente lamenta il difetto di motivazione dell'atto impugnato e la mancata possibilità di conoscere la pretesa fiscale.
Sul punto, è orientamento giurisprudenziale consolidato, ribadito fra gli ultimi dall'ordinanza n. 10639/2022, della Cassazione civile Sez. VI – 5, il principio secondo cui “è sufficiente che la motivazione contenga l'enunciazione dei criteri astratti, senza necessità di esplicitare gli elementi di fatto utilizzati per l'applicazione di essi, in quanto il contribuente, conosciuto il criterio di valutazione adottato, è già in condizione di contestare e documentare l'infondatezza della pretesa erariale (V. anche Cass. n. 3854 del 2022)”.
Se l'avviso indica la superficie tassata, il periodo di riferimento e la categoria tariffaria applicata (utenza domestica/non domestica), il contribuente ha tutti gli elementi per valutare se il calcolo è corretto.
Inoltre, se l'atto enuncia i presupposti del possesso o della detenzione dei locali suscettibili di produrre rifiuti e richiama le delibere regolamentari, l'obbligo è certamente assolto.
Nel caso in specie, seguendo la logica della Cassazione, il ricorrente non può lamentare un difetto di motivazione atteso che lo stesso è stato messo in condizione di contestare e documentare l'infondatezza della pretesa erariale.
Privo di pregio è anche il secondo motivo di ricorso con il quale si eccepisce l'infondatezza dell'atto per difformità con le risultanze catastali.
La società ricorrente rivendica la correttezza della propria dichiarazione Tari affermando che, in relazione all'utenza Catastali_1 ( Ditta_1, erroneamente è stata ripresa a tassazione una superficie pari a 31 mq.
Tale circostanza sarebbe suffragata dalla dichiarazione DOCFA, trasmessa all'Agenzia delle Entrate il
07.07.2020, prot. n. TP0029313/2020, in cui sono indicati 16 mq. afferenti l'area coperta e 24 mq. afferenti passaggi e piazzale di manovra, per un totale di 40 mq.
Tuttavia dalla planimetria catastale dei fabbricati dell'ufficio provinciale di Trapani, risulta una superficie scoperta di 17.89 mq. La stessa, sommata ai predetti 16 mq afferenti l'area coperta determina una superficie tassabile pari a 33,89 mq. (poco più dei 31 mq accertati dalla resistente).
Si ricorda che, ai sensi dell'art. 641 della Legge 147/2013 “Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
Quanto all'utenza Catastali_2, del Comune di Luogo_1, la società ricorrente rileva, che “in base alle risultanze catastali l'area totale lorda ammonta a 6.713 mq., di cui però ben 6.136 consistenti in “passaggi e piazzali di manovra”, e 509 destinati a parcheggio”
Prosegue sostenendo che tali superfici, ai sensi della lettera n), art. 5, del Regolamento Tari del Comune di
Trapani, non sono imponibili.
Orbene, dalla dichiarazione DOCFA prodotta dalla società ricorrente, l'area lorda di 6713 mq, su cui si svolge l'attività, è comprensiva di: 26 mq afferente area coperta;
38 mq afferente tettoia;
4 mq afferente deposito materiali;
6.136 mq consistenti in “passaggi e piazzali di manovra”, ovvero gli specchi d'acqua su cui avviene l'ormeggio e la sosta delle imbarcazioni;
509 mq destinati a parcheggio “
Pertanto, la Soget spa ha correttamente accertato una superficie pari a 504 mq (5 in meno rispetto a quanto risulta dalla dichiarazione DOCFA) afferente area parcheggio.
In riferimento all'Utenza Catastali_2 del Comune di Luogo_1, la Soget Spa accerta una superficie pari a 3505 mq, afferente l'area destinata alla sosta delle imbarcazioni e dei natanti.
L'accertamento riguarda la categoria 3 (utenze non domestiche) afferente Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
A norma del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62 “La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in maniera continuativa nei modi previsti dagli articoli 58 e 59, fermo restando quanto stabilito dall'art. 59, comma 4.
L'art. 5 del Regolamento Comunale richiamato dalla ricorrente, nell'affermare al comma 1 che “non sono soggetti all'applicazione del tributo i locali e le aree scoperte che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati”, non esclude aprioristicamente il presupposto impositivo.
Tanto che, al comma 3 si precisa il seguente principio: “Le circostanze di cui sopra devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione”.
Elementi, quest'ultimi, non riscontrabili nel caso di specie.
La Soget Spa, in riferimento alle Utenze nn. Utenza_1- Utenza_2- Utenza_3, ha ripreso a tassazione una superficie complessiva di 4.074 mq.
Nello specifico: 504 mq relativi l'utenza Utenza_1; 3505 mq relativi l'utenza Utenza_2; 65 mq. relativi l'utenza Utenza_3.
La superficie ripresa a tassazione è inferiore ai 6.713 mq lordi indicati nella dichiarazione DOCFA.
La ragione risiede nel fatto che, dalla tassazione sono stati correttamente esclusi gli spazi d'acqua liberi da natanti e imbarcazioni, fondamentali per il transito degli stessi e per le conseguenti operazioni di ormeggio.
In riferimento, infine, all'utenza Catastali_2 del Comune di Luogo_1 sulla base delle risultanze della planimetria catastale e della dichiarazione DOCFA (prot. TP0029313/2020), ha correttamente accertato una maggiore superficie di 65 mq.
In linea con il principio richiamato dalla Cass. n. 5509/2024 (e consolidato per la TARI da sentenze come la
Cass. n. 12979/2019), grava sul contribuente l'onere di fornire all'Amministrazione comunale i dati relativi all'esistenza di superfici non tassabili.
Se, infatti, il ricorrente sostiene che alcune superfici non sono imponibili (perché magazzini di soli semilavorati, aree dove si producono rifiuti speciali smaltiti autonomamente, o aree scoperte pertinenziali), deve documentarlo (con planimetrie, formulari di smaltimento, contratti con ditte specializzate), risultando irrilevante la semplice contestazione in sede di ricorso
Nel caso in specie parte ricorrente non ha fornito alcuna prova circa l'asserita non imponibilità di parte delle superfici tassate.
In assenza di idonea documentazione tecnica o di una preventiva denuncia di variazione di parte ricorrente,
i dati individuati dall'Ente, sulla base delle risultanze catastali o istruttorie, devono ritenersi corretti e la pretesa tributaria deve essere integralmente confermata.
Alla soccombenza seguono le spese di lite liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della SO.GE.
T. S.p.a, che si liquidano in Euro 1.200,00, oltre oneri di legge se dovuti.
Così deciso in Trapani, addì 06 febbraio 2026.
Il Presidente Il LA
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 1, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
DE MARIA MICHELE, Presidente
VITA AE GE, LA
SALEMI ANNIBALE RENATO, Giudice
in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 785/2023 depositato il 14/06/2023
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
So.g.e.t Societa' Di Gestione Entrate Tributi Societa' Per Azioni - 01807790686
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 407292220007642617 TARI 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 407292220007642617 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 407292220007642617 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 407292220007642617 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 407292220007642617 TARI 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 14.06.2023, RGR n.785/23, la società Ricorrente_1 S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1 e dall'Avv. Difensore_2 , impugnava l'avviso di accertamento n. 407292220007642617, datato 16 dicembre 2022 e notificato dalla SO.G.E.T. S.p.A in data 28 dicembre 2022, nella qualità di Concessionaria del servizio di accertamento e riscossione per conto del Comune di Trapani, per TARI relativa alle annualità
2017-2018-2019-2020-2021, sostenendone la illegittimità.
A sostegno del proprio gravame il ricorrente deduceva la violazione dell'art. 7 della l. n. 212/2000 e dell'art. 3 della l. n. 241/90 (chiarezza e motivazione degli atti), nonché l'infondatezza dell'atto per difformità dei dati in esso riportati rispetto alle risultanze catastali.
La SO.GE.T. S.p.a., costituitasi in giudizio con controdeduzioni depositate il 18.08.2023, confutava le argomentazioni di parte ricorrente, confermava il proprio operato e concludeva per il rigetto del ricorso, con condanna alle spese di lite.
Parte ricorrente depositava memorie.
All'udienza del 14 luglio 2025, il ricorso è stato chiamato e posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
Infondato è il primo motivo di ricorso relativo al difetto di motivazione.
Parte ricorrente lamenta il difetto di motivazione dell'atto impugnato e la mancata possibilità di conoscere la pretesa fiscale.
Sul punto, è orientamento giurisprudenziale consolidato, ribadito fra gli ultimi dall'ordinanza n. 10639/2022, della Cassazione civile Sez. VI – 5, il principio secondo cui “è sufficiente che la motivazione contenga l'enunciazione dei criteri astratti, senza necessità di esplicitare gli elementi di fatto utilizzati per l'applicazione di essi, in quanto il contribuente, conosciuto il criterio di valutazione adottato, è già in condizione di contestare e documentare l'infondatezza della pretesa erariale (V. anche Cass. n. 3854 del 2022)”.
Se l'avviso indica la superficie tassata, il periodo di riferimento e la categoria tariffaria applicata (utenza domestica/non domestica), il contribuente ha tutti gli elementi per valutare se il calcolo è corretto.
Inoltre, se l'atto enuncia i presupposti del possesso o della detenzione dei locali suscettibili di produrre rifiuti e richiama le delibere regolamentari, l'obbligo è certamente assolto.
Nel caso in specie, seguendo la logica della Cassazione, il ricorrente non può lamentare un difetto di motivazione atteso che lo stesso è stato messo in condizione di contestare e documentare l'infondatezza della pretesa erariale.
Privo di pregio è anche il secondo motivo di ricorso con il quale si eccepisce l'infondatezza dell'atto per difformità con le risultanze catastali.
La società ricorrente rivendica la correttezza della propria dichiarazione Tari affermando che, in relazione all'utenza Catastali_1 ( Ditta_1, erroneamente è stata ripresa a tassazione una superficie pari a 31 mq.
Tale circostanza sarebbe suffragata dalla dichiarazione DOCFA, trasmessa all'Agenzia delle Entrate il
07.07.2020, prot. n. TP0029313/2020, in cui sono indicati 16 mq. afferenti l'area coperta e 24 mq. afferenti passaggi e piazzale di manovra, per un totale di 40 mq.
Tuttavia dalla planimetria catastale dei fabbricati dell'ufficio provinciale di Trapani, risulta una superficie scoperta di 17.89 mq. La stessa, sommata ai predetti 16 mq afferenti l'area coperta determina una superficie tassabile pari a 33,89 mq. (poco più dei 31 mq accertati dalla resistente).
Si ricorda che, ai sensi dell'art. 641 della Legge 147/2013 “Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
Quanto all'utenza Catastali_2, del Comune di Luogo_1, la società ricorrente rileva, che “in base alle risultanze catastali l'area totale lorda ammonta a 6.713 mq., di cui però ben 6.136 consistenti in “passaggi e piazzali di manovra”, e 509 destinati a parcheggio”
Prosegue sostenendo che tali superfici, ai sensi della lettera n), art. 5, del Regolamento Tari del Comune di
Trapani, non sono imponibili.
Orbene, dalla dichiarazione DOCFA prodotta dalla società ricorrente, l'area lorda di 6713 mq, su cui si svolge l'attività, è comprensiva di: 26 mq afferente area coperta;
38 mq afferente tettoia;
4 mq afferente deposito materiali;
6.136 mq consistenti in “passaggi e piazzali di manovra”, ovvero gli specchi d'acqua su cui avviene l'ormeggio e la sosta delle imbarcazioni;
509 mq destinati a parcheggio “
Pertanto, la Soget spa ha correttamente accertato una superficie pari a 504 mq (5 in meno rispetto a quanto risulta dalla dichiarazione DOCFA) afferente area parcheggio.
In riferimento all'Utenza Catastali_2 del Comune di Luogo_1, la Soget Spa accerta una superficie pari a 3505 mq, afferente l'area destinata alla sosta delle imbarcazioni e dei natanti.
L'accertamento riguarda la categoria 3 (utenze non domestiche) afferente Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
A norma del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62 “La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in maniera continuativa nei modi previsti dagli articoli 58 e 59, fermo restando quanto stabilito dall'art. 59, comma 4.
L'art. 5 del Regolamento Comunale richiamato dalla ricorrente, nell'affermare al comma 1 che “non sono soggetti all'applicazione del tributo i locali e le aree scoperte che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati”, non esclude aprioristicamente il presupposto impositivo.
Tanto che, al comma 3 si precisa il seguente principio: “Le circostanze di cui sopra devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione”.
Elementi, quest'ultimi, non riscontrabili nel caso di specie.
La Soget Spa, in riferimento alle Utenze nn. Utenza_1- Utenza_2- Utenza_3, ha ripreso a tassazione una superficie complessiva di 4.074 mq.
Nello specifico: 504 mq relativi l'utenza Utenza_1; 3505 mq relativi l'utenza Utenza_2; 65 mq. relativi l'utenza Utenza_3.
La superficie ripresa a tassazione è inferiore ai 6.713 mq lordi indicati nella dichiarazione DOCFA.
La ragione risiede nel fatto che, dalla tassazione sono stati correttamente esclusi gli spazi d'acqua liberi da natanti e imbarcazioni, fondamentali per il transito degli stessi e per le conseguenti operazioni di ormeggio.
In riferimento, infine, all'utenza Catastali_2 del Comune di Luogo_1 sulla base delle risultanze della planimetria catastale e della dichiarazione DOCFA (prot. TP0029313/2020), ha correttamente accertato una maggiore superficie di 65 mq.
In linea con il principio richiamato dalla Cass. n. 5509/2024 (e consolidato per la TARI da sentenze come la
Cass. n. 12979/2019), grava sul contribuente l'onere di fornire all'Amministrazione comunale i dati relativi all'esistenza di superfici non tassabili.
Se, infatti, il ricorrente sostiene che alcune superfici non sono imponibili (perché magazzini di soli semilavorati, aree dove si producono rifiuti speciali smaltiti autonomamente, o aree scoperte pertinenziali), deve documentarlo (con planimetrie, formulari di smaltimento, contratti con ditte specializzate), risultando irrilevante la semplice contestazione in sede di ricorso
Nel caso in specie parte ricorrente non ha fornito alcuna prova circa l'asserita non imponibilità di parte delle superfici tassate.
In assenza di idonea documentazione tecnica o di una preventiva denuncia di variazione di parte ricorrente,
i dati individuati dall'Ente, sulla base delle risultanze catastali o istruttorie, devono ritenersi corretti e la pretesa tributaria deve essere integralmente confermata.
Alla soccombenza seguono le spese di lite liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della SO.GE.
T. S.p.a, che si liquidano in Euro 1.200,00, oltre oneri di legge se dovuti.
Così deciso in Trapani, addì 06 febbraio 2026.
Il Presidente Il LA