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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 06/05/2025, n. 1051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1051 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica-GU Annagrazia Lenti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5399/2021 R.G.; tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. Eugenio Bodini - opponente; Parte_1
e
rappresentata e difesa dagli Controparte_1
Avvocati Grazia Asciano e Simona Chiolo - opposta; avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 1233/2021.
Conclusioni: come in atti.
All'esito dell'ultima fase cartolare (termine note del 19 marzo 2025) è stata fissata udienza di discussione ex art. 281-sexies c.p.c., con trattazione scritta e termine note del 6 maggio 2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
1233/2021, emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Taranto su ricorso della ora Controparte_2 Controparte_1
in qualità di cessionaria del credito, per il pagamento della somma
[...]
complessiva di €9.200,63, oltre interessi legali e spese, dovuta in forza di un contratto di finanziamento per un prestito personale stipulato con la società del CP_3
Gruppo Ubi Banca distributrice di prodotti per il credito al consumo di B@nca24-7.
1 L'opponente ha contestato la sussistenza del credito azionato dalla società ricorrente, disconoscendo le sottoscrizioni apposte sul contratto di finanziamento identificato con n. 1412782, presuntivamente stipulato, secondo la prospettazione della società opposta, con la del Gruppo Ubi Banca, distributrice di prodotti per il CP_3
credito al consumo di e ha specificamente dedotto che: Email_1
-le scritture e le sottoscrizioni apposte nella proposta contrattuale e di condizioni generali di finanziamento n. 1412782 del 08.04.2009, con specifico riferimento a quelle presenti nella delega Rid e nella parte relativa alla copertura assicurativa, nonché quelle presenti nell'Accettazione della richiesta di finanziamento del
16.04.2021, sono apocrife, non essendo mai state apposte dal deducente;
CP_
-l'opponente non si è mai recato presso la sede finanziaria della e non ha mai avuto contatti con qualsiasi intermediario della stessa;
-all'epoca della presunta sottoscrizione il deducente non poteva prestare le garanzie richieste per l'erogazione del finanziamento, essendo impiegato a tempo determinato, per un periodo di soli due mesi, presso una ditta di nome , operante all'interno CP_4
dell'Ilva di Taranto, e la circostanza che lo stesso fosse assunto presso l' CP_5
a tempo indeterminato, come riportato nella proposta di finanziamento, non corrisponde al vero;
-l'opponente non è mai stato titolare presso il Banco di Napoli del conto corrente n.
100000001866 (con Abi010 Cab 15807) attraverso il quale delegare il pagamento dei ratei di rimorso del finanziamento per cui è causa e tale circostanza emerge dalla denuncia querela sporta dallo stesso innanzi ai Carabinieri della stazione di Talsano;
-parte opposta ha prodotto soltanto in copia la proposta di finanziamento n. 1412782, anche insolitamente priva di una copia del documento di identità personale del sottoscrittore;
-il deducente ha appreso dell'esistenza del contratto di finanziamento posto a fondamento del credito ingiunto solo in seguito alla missiva inviata dalla Parte_2
con la quale veniva comunicata la cessione del credito.
2 L'opponente ha quindi concluso per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, previa dichiarazione di nullità/annullabilità del contratto di finanziamento posto a base della procedura monitoria, con condanna di parte opposta alla rifusione delle spese legali in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
La società opposta ha innanzitutto ricostruito il processo di acquisizione del credito oggetto del giudizio, esponendo che:
-all'atto della stipula del contratto di finanziamento, posto alla base del procedimento monitorio, la operava nel campo del credito al consumo, occupandosi CP_3
della distribuzione dei prodotti e dei servizi finanziari della Banca 24/7 CP_3
-sia la che la Banca 24/7 erano controllate al 100% dall CP_3 CP_3 [...]
Controparte_6
-in virtù del piano industriale di integrazione del Gruppo UBI per il periodo 2007-
2010, con trasferimento del ramo di azienda, operato con scissione del 27.12.2007
(prot.N.CN 2008-2853), veniva definito il processo di accentramento in capo alla
CP_ Banca 24/7 di tutte le attività in precedenza svolte dalla
-con contratto di cessione pro soluto del 16.12.2011, ai sensi della L.n.130/1999, reso noto con l'avviso pubblicato in G.U. parte seconda n.148 del 24.11.2011, la Banca
24/7 cedeva in favore di un portafoglio di crediti pecuniari Controparte_7
costituito da tutti i crediti in essere alla data di riferimento, vantati dalla cedente, sorti CP_ da finanziamenti erogati dalla stessa tramite la rete agenziale della CP_
-la comunicava con raccomandata del 29.01.2010 la decadenza dal benefico del termine all'opponente, precisando l'importo dovuto a titolo di rate scadute, interessi e capitale a scadere;
-l'estratto dell'avviso pubblicato in G.U. n.148 del 24.01.2011 costituisce prova della cessione del credito vantato nei confronti del da Banca 24/7 a Pt_1 [...]
CP_7
-la cessione dello stesso da a (ora CP_7 Parte_2 Controparte_1
è provata dal contratto di cessione del credito del
[...]
20.10.2020, con allegato l'elenco dei crediti ceduti, tra cui rientra anche quello
3 vantato nei confronti del e tale cessione veniva regolarmente comunicata Pt_1
allo stesso con comunicazione del 23.04.2021.
La società ricorrente-opposta ha poi contestato la fondatezza dell'opposizione, deducendo che:
-il non ha mai sollevato alcuna contestazione nei confronti della deducente o Pt_1
dell'originaria creditrice rispetto ai debiti derivanti dal contratto di finanziamento, né le società cedenti hanno avuto cognizione di alcuna denuncia in merito a condotte fraudolente o anomale eventualmente assunte in suo danno;
-l'opponente, pur avendo ricevuto nel 2010 la comunicazione di decadenza dal beneficio del termine e nel 2018 la lettera di costituzione in mora, non ha sollevato contestazioni in merito alla veridicità di quanto dedotto nelle missive;
-la messa in mora, la comunicazione di cessione del credito e la notifica del decreto ingiuntivo sono state recapitate al medesimo indirizzo e sono state regolarmente ritirate dal destinatario, come certificato dal portalettere e come risultante dalle firme apposte dal sulle ricevute di ritorno di cui alla lettera di decadenza dal Pt_1
beneficio del termine del 08.02.2010, della lettera di costituzione in mora del
04.08.2018 e della lettera di cessione del credito del 23.04.2021;
-l'avviso di ricevimento sottoscritto da chi ritira la raccomandata è valido fino a querela di falso nei confronti di chi, come il portalettere, svolge la funzione di pubblico ufficiale nell'espletamento del proprio incarico;
-la relata di notifica compiuta dall'ufficiale giudiziario, dal messo o dal portalettere attesta le attività compiute per consegnare l'atto, fa piena prova della stessa e dei fatti attestati dall'incaricato della notifica.
La ha quindi concluso per il rigetto dell'opposizione con condanna Parte_3
dell'opponente al pagamento della somma di importo pari a €9.200,63, oltre interessi come per legge, spese e competenze del procedimento monitorio e del presente giudizio.
*** ** ***
4 Nel corso del giudizio è stata garantita la dialettica processuale per il profilo di legittimazione attiva della società ricorrente-opposta, affermatasi cessionaria del credito.
La difesa di ha prodotto la copia Controparte_1
di una proposta/accettazione di contratto di cessione “pro soluto” tra Controparte_7
e (cfr. all.4) alla nota difensiva del Controparte_8
15.06.2022); non ha, invece, prodotto alcun documento attestante la formalizzazione della cessione mediante firme digitali o firme autenticate, né ha prodotto documentazione comprovante gli specifici crediti ceduti.
Inoltre, agli atti del giudizio, non risulta allegata la prova documentale in ordine alle precedenti cessioni.
La difesa dell'opposta in punto di “esclusiva” valenza probatoria della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ex art.58 TUB, contestata diffusamente dall'opponente (cfr. rispettive note difensive depositate nel pct in data 10.10.2023), non è condivisibile per quanto esposto infra.
*** ** ***
La legittimazione presuppone il diritto di agire in giudizio.
Occorre verificare se il diritto azionato in giudizio, o che costituisce il presupposto del diritto azionato in giudizio, appartiene effettivamente a chi assume di esserne titolare.
La titolarità del diritto è un elemento costitutivo della domanda che può consistere in un mero fatto o in un fatto-diritto.
La legittimazione ad agire attiene, quindi, al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto affermandone la titolarità; l'attore ha un onere di allegazione e di prova e la carenza di elementi al riguardo può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice.
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5 L'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale ha la funzione di sostituire la notifica ai fini e per gli effetti di cui all'art. 1264 c.c. (cfr. Cass. civ. Sez. 1,
Ordinanza n. 5617 del 2020).
I Giudici di legittimità hanno puntualizzato che “la pubblicazione sulla Gazzetta,
e/o l'iscrizione nel registro, non attengono al perfezionamento della fattispecie traslativa, ne' alla produzione del relativo effetto;
non hanno valenza costitutiva e neanche di sanatoria di eventuali vizi dell'atto; non fanno parte della documentazione contrattuale inerente appunto alla fattispecie traslativa [...]. In questa prospettiva (dell'enunciazione minimale di un mero fatto di cessione), la pubblicazione nella Gazzetta puo' costituire, al piu', elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento e relativo - in termini generici, se non proprio promiscui - ad
«aziende, rami di azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco» (art.
58 comma 1 TUB); ma di sicuro non da' contezza - in questa sua «minima» struttura informativa - degli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi, ne' tanto meno consente di compulsare la reale validita' ed efficacia dell'operazione materialmente posta in essere” (…) “la norma dell'art.
58 comma 2 TUB consente che la comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in Gazzetta contenga piu' diffuse e approfondite notizie (…)con la conseguenza, assunta questa diversa prospettiva, che - qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 cod. civ.), sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione - detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il «prudente apprezzamento» del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarita' di un credito”.
E' chiaro, allora, che l'avviso di pubblicazione non ha un valore probatorio in se' della cessione di uno specifico credito.
6 Al riguardo, devono richiamarsi altre decisioni in cui la Suprema Corte ha precisato che “affinche' l'estratto dell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale possa valere quale prova della cessione di uno specifico credito incluso nell'operazione di cartolarizzazione, pur non occorrendo che esso rechi l'enumerazione analitica di tutti i crediti oggetto della cessione, e' in ogni caso necessario che indichi gli estremi del contratto ed i criteri utili ad acclarare che il credito azionato e' in effetti ricompreso fra quelli ceduti” (cfr. Cass. civ. Sez. 3, Ordinanza n. 2780 del 2019);
"il soggetto che si afferma successore (a titolo universale o particolare) della parte originaria" ai sensi dell'art. 58 TUB ha l'onere puntuale di "fornire la prova documentale della propria legittimazione" con documenti idonei a
"dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco" (cfr. Cass., 2 marzo 2016, n.
4116 richiamata da Cass. n. 5617/2020).
Chi scrive ritiene di aderire alla rigorosa posizione espressa dalla Corte di
Cassazione nei seguenti termini:
“la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco D.Lgs. n. 385 del 1998 ex art. 58, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il resistente non
l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass.sez.VI 5 novembre
2020 n.24798);
“in materia di cessione dei crediti in blocco ex art. 58 del T.u.b., la questione dell'essere il credito compreso tra quelli ceduti è rilevabile d'ufficio dal giudice di merito, attenendo al fondamento della domanda proposta dal cessionario;
e la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del credito originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che
7 la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass.
Sez.I 22 marzo 2022 n.5857).
I Giudici di legittimità, con decisioni recentissime (cfr. Cass. sez.I 8 novembre 2024
n.28790; Cassazione sez.I^ 22 novembre 2024 n.30207), hanno confermato la precedente posizione, ribadendo che “i debitori ceduti” devono avere la possibilità di verificare che la parte che assume di essere cessionaria sia davvero titolare del credito per il quale invoca tutela satisfattiva.
Hanno affermato che:
“È stato infatti puntualizzato dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr., da ultimo, Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 17944 del 22/06/2023; v. anche nello stesso senso: Cass. 3405/2024) che, in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del
D.Lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato D.Lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente. Sul punto, giova infatti ricordare che, in linea generale, ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264
c.c., quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata;
tale principio valendo, ovviamente, in qualunque forma sia avvenuta la cessione e in qualunque forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto (così, espressamente: Cass., n.
17944/2023, cit. supra), e dunque, almeno di regola, anche se la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati e la notizia della cessione sia eventualmente stata
8 data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B.. È stato infatti correttamente spiegato nell'arresto da ultimo citato che risulta certamente condivisibile, in diritto, quanto già espressamente e ripetutamente affermato in vari precedenti di questa Corte in cui si era precisato che
"una cosa è l'avviso della cessione - necessario ai fini dell'efficacia della cessione - un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima" (così espressamente Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22151 del 05/09/2019; cfr. già in precedenza Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5997 del 17/03/2006).
(…) È però necessario sempre tenere distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco, ai sensi dell'art. 58 T.U.B.
Ne consegue che, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, pertanto, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (così, sempre Cass.,
n. 17944/2023, cit. supra;
v. anche in tal senso: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9412 del
05/04/2023).
9 Diverso è, invece, il caso in cui (come verificatosi nel caso di specie) sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto
(ovvero dei vari contratti) di cessione: in tale ipotesi, detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, dunque, come tale, neanche la mera
"notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco””.
In conclusione:
1) la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del D.Lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta;
2) va sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58
T.U.B;
3) nel caso in cui (come accaduto nel caso di specie) sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione, il contratto di cessione deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera "notificazione" della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B..
10 Nella fattispecie, a fronte delle eccezioni e delle contestazioni dell'opponente e dei rilievi d'ufficio, incombeva sulla società opposta l'onere di provare sia i diversi contratti di cessione, sia la specifica inclusione del credito verso nelle varie Pt_1
cessioni.
Questa prova non è stata acquisita al processo e, quindi, non potendosi ritenere la titolarità del credito in capo alla società opposta, il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
Ogni altra questione resta assorbita.
La condanna al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio n.5399-2021 RG tra le parti indicate in epigrafe, così provvede:
-in accoglimento dell'opposizione, risultando carente la prova in ordine alla legittimazione attiva della ricorrente in sede monitoria, revoca il decreto ingiuntivo n.1233-2021;
-condanna l'opposta al pagamento delle spese processuali liquidate in €145,50 per esborsi, €2.500,00 per compenso professionale oltre rimborso spese generali, cap, iva, con distrazione al procuratore costituito che ne ha fatto richiesta.
Così deciso il 6 maggio 2025
Il Giudice annagrazia lenti
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